Sentenza 22 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2004, n. 13764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13764 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NC EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PORRU, che lo difende unitamente agli avvocati GIANUARIO CARTA, ALESSANDRO PORRU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OG IA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che la difende unitamente all'avvocato MARINELLA MORANDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 115/02 della Corte d'Appello di Cagliari, depositata il 30/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/04/04 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato CARTA Gianuario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Vincenzo DEL DUCA, difensore dell'Avvocato Giorgio ANTONINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27.12.1994, IA TO AN conveniva di fronte al tribunale di Oristano Francesco AN IT assumendo di aver concesso in comodato un suo terreno sito in Silanus al predetto, fratello della di lei madre, fin dal 1989 e, benché ne avesse formalmente chiesta la restituzione nel 1994, non aveva avuto risposta positiva;
chiedeva pertanto la condanna del IT al rilascio del bene ed al risanamento dei danni. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestò la legittimazione attiva della attrice e negò che tra di loro fosse intercorso un contratto di comodato. Con sentenza del 28.5.2001, l'adito tribunale rigettò la domanda, regolando le spese;
avverso tale decisione la GG propose appello cui resistè il IT.
Con sentenza in data 30.3.2002, la Corte di appello di Cagliari accolse l'appello e condannò il soccombente alle spese dei due gradi del giudizio. Osservò la Corte sarda che si doveva ritenere applicabile il principio secondo cui l'inammissibilità della prova testimoniale per violazione dei limiti di legge non fosse rilevabile d'ufficio, atteso che configura un'eccezione in senso proprio, come tale rientrante nella disponibilità delle parti;
nella specie, il convenuto non aveva sollevato tale eccezione, mentre era irrilevante che si fosse opposto originariamente all'ammissione della prova stessa, attesa la differenza insita nei due profili. Valutata dunque la prova testimoniale, e ritenuto che la GG aveva proposto un'azione negoziale di restituzione basata sul contratto di comodato, l'onere della prova gravava sull'attrice, la quale, segnatamente in ragione delle testimonianze rese da AN IS e GI IT, aveva dato la prova del contratto di comodato, del resto suffragata anche da una formale diffida del 1994.
La questione afferente alla legittimazione attiva della attrice era poi, la relazione alla titolarità o meno del diritto di proprietà in capo a costei, del tutto irrilevante, in quanto è sufficiente la disponibilità di fatto della cosa, purché non in violazione di norme di ordine pubblico, per poter legittimamente concedere contrattualmente la cosa stessa ad altri: per contro, il IT non aveva provato di poter vantare un proprio diritto autonomo di comproprietà sul bene, contraddetto in ciò anche dalla prova espletata in quanto era apparso dimostrato che egli si rivolse alla GG per ottenere la disponibilità del bene.
Per la cassazione di tale sentenza il IT ha proposto ricorso basato asseritamene su tre doglianze, peraltro articolate poi in ventuno punti;
resiste con controricorso la GG, che ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa e per la mancata specificazione dei motivi;
la stessa non può trovare accoglimento, in quanto dal complesso del ricorso emergono in maniera sufficiente sia i fatti, sostanziali come processuali, della controversia sia le ragioni su cui si basano le doglianze svolte, che sono peraltro così enunciate nelle premesse del ricorso stesso;
violazione degli artt. 2721 c.c. e 122 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.;
omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Al riguardo, devesi subito rilevare che quanto al profilo afferente alla rilevabilità solo su eccezione di parte della pretesa inammissibitità della prova testimoniale, lo stesso ricorrente riconosce che la giurisprudenza, peraltro basata sulla natura di eccezione in senso proprio della questione (cfr. Cass. 12.2.1997, n. 629), è consolidata nel riconoscere la necessità dell'eccezione di parte, tesi questa da condividersi. Del resto, le successive argomentazioni svolte si basano proprio sulla valenza delle prove testimoniali raccolte, e specificamente in primo luogo sulla motivazione relativa alla conclusione di un contratto di comodato, che la Corte sarda basa soprattutto sulle deposizioni di AN IS e GI IT, che vengono peraltro attentamente analizzate in ricorso e contrapposte ad altre, definite non decisive nella sentenza impugnata, valutazione questa riservata specificamente alla discrezionalità del giudice del merito. Ora, ferma tale discrezionalità del giudice del merito in ordine alla rilevanza delle prove (v. Cass. 9.5.1982, n. 766), questa deve essere sorretta da adeguata e logica motivazione. Nella specie, non pare riduttivo che GI IT ha affermato che l'attuale ricorrente chiese la concessione in godimento del fondo per coltivarvi delle fave, pur chiarendo che il terreno è coltivato a vigneto, prassi questa peraltro non inusuale in talune circostanze di luoghi. Del resto, è la stessa sentenza impugnata che, allorché esamina la questione (qui non più rilevante) del risarcimento danni, ad affermare che fa occupata solo una porzione (indeterminata) del fondo, elemento questo atto a confermare la difforme coltivazione del fondo, di per sè indizio assolutamente neutro circa la concessione o meno del fondo in comodato e non idoneo a scalfire la deposizione in esame.
Va ancora evidenziato che la produzione documentale richiamata in ricorso attiene ad una pretesa comunione ereditaria relativa anche al terreno de quo, ancora in atto, peraltro priva di quella determinatezza, nell'indicazione dei tempi e delle circostanze in cui la relativa circostanza era stata fatta valere in sede di merito, ed anche in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, che avrebbe richiesto specificazioni ben più complete in ordine alla collocazione, al contenuto ed alla valenza di tali elementi documentali peraltro ritenuti contrastati dalle risultanze della prova orale raccolta.
Il coacervo di questi elementi, non ignorati dalla sentenza impugnata, ma ritenuti, con motivazione sufficiente, inidonei e fondate la valenza della situazione di preteso compossesso o di comproprietà dell'odierno ricorrente depone nel senso che la valutazione delle prove risulta sonetto da motivazione adeguata sia relativamente alla sussistenza di un contratto di comodato, sia in relazione alla titolarità, e conseguente disponibilità del fondo, atteso che la sentenza impugnata si è posta il problema afferente ad un eventuale diritto autonomo di comproprietà sul bene del IT, peraltro risolvendolo in senso negativo sulla base di elementi discrezionalmente valutati, su cui questa Corte non può estendere il proprio sindacato, in ragione della intima coerenza della pur sintetica motivazione. Su tale base, il ricorso non può trovare accoglimento;
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004