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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12134/2023
avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LUTTATI CLAUDIA, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro appresentata e difesa dall'avv. AZZARIO ALBERTO, presso cui ha eletto Controparte_1 domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente conclusioni precisate con memoria ex art. 473bis.28 c.p.c. del 08/01/2025, così come modificate nella memoria di replica del 21/02/2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- STABILIRE, con sentenza, la separazione giudiziale tra il ricorrente e il coniuge sig.ra CP_1 ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carmagnola,
[...]
pagina 1 di 9 l'annotazione a margine dell'atto di trascrizione del matrimonio contratto a TE (Marocco) il
30/08/2013;
- AFFIDARE il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza anagrafica presso
l'abitazione di quest'ultima ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione;
- DISPORRE che la casa coniugale condotta in locazione rimanga assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e le pertinenze che la compongono;
- DISPORRE che il sig. possa tenere con sé il bambino, a fine settimana alternati dal Parte_1 sabato pomeriggio alle ore 15 fino al lunedì mattina e riaccompagnamento all'asilo / scuola a cura del padre con i pernottamenti presso di lui, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, quando il padre svolgerà il turno lavorativo del “mattino”, dall'uscita del bambino dall'asilo / scuola fino alla sera alle 19.
Nell'altra settimana, cioè quando il padre svolgerà il turno lavorativo “del pomeriggio”, terrà con sé il bambino dalle 20 del mercoledì e lo riaccompagnerà all'asilo / scuola il giovedì mattina successivo.
Vacanze estive: dal 2025 due settimane consecutive con il padre nel mese di agosto da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
vacanze invernali: dal 2025 una settimana con il padre dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01 e così di seguito;
vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con pernottamento presso il padre. Ogni altro periodo infra annuale di vacanza, sempre a decorrere dal
2025, alternato tra i genitori;
- Dati gli auspicati maggiori tempi di permanenza del minore presso il domicilio paterno e la contrazione dei redditi del ricorrente (cfr. CUD 2024 depositato il 16/09/2024),
DISPORRE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante la Parte_1 Per_1 corresponsione entro il cinque di ogni mese, della somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., al 50% delle spese scolastiche ed al 50% delle spese extrascolastiche, sportive, ludiche e ricreative, tutte concordate o necessitate e documentate facendo esplicito riferimento per l'individuazione dei singoli capitoli di spesa al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016;
- CONFERMARE la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti al fine di dirimere la conflittualità di coppia, ancora presente e per attuare interventi di mediazione come avvenuto nel corso del presente procedimento;
DARE ATTO che la convenuta ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, alla richiesta di assegno di mantenimento per sé e alla richiesta di valutazione di eventuali profili risarcitori in suo favore;
pagina 2 di 9 - RESPINGERE tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e, nello specifico, respingere le istanze istruttorie formulate per la prima volta con la memoria di controparte ex art. 473bis.28 del
08/01/2025 in quanto tardive e lesive del principio del contraddittorio fra le parti.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge e rimborso spese gen. 15%
Per parte resistente come da note scritte del 7.3.2025
Voglia On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in modalità condivisa, con residenza anagrafica e Per_1 collocazione principale presso la madre, signora Controparte_1
- assegnare la casa coniugale alla signora con gli arredi che la compongono;
Controparte_1
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: con gradualità ed in base alle esclusive esigenze del minore Per_1 iniziare sin da subito i pernottamenti nel week end presso il padre (in seguito allo svolgimento di positivo periodo transitorio di inizio dei pernotti) a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15,00 sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato dal minore;
due pomeriggi infrasettimanali, nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, dall'uscita dal nido/asilo sino alle ore 19,00; nella settimana in cui il padre svolge il turno del pomeriggio, tutte le mattine provvederà ad accompagnare il figlio al proprio istituto scolastico;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16,00 del 23 alle ore 21,00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16,00 del
31 dicembre sino alle ore 21,00 del 6 gennaio e così di seguito) durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrannuali saranno ripartite fra i genitori seguendo il seguente calendario, con alternanza degli anni pari e dispari. Per l'anno 2024 secondo le seguenti modalità: - Il 1° di novembre, il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre;
- l'8 dicembre ed il 1° maggio con il padre.
- dichiarare tenuto il signor a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la somma Parte_1 mensile complessiva non inferiore ad €. 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT parametrato al costo della vita, oltre al 100 % dell'assegno unico ed al concorso alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e successivamente documentate, in ragione del 50 % con la resistente;
pagina 3 di 9 IN VIA ISTRUTTORIA - ai fini della fruttuosità della fase di discovery, ordinare al marito il deposito in giudizio degli ultimi tre anni di estratto conto, anziché quelli sinora depositati, riguardanti solamente gli ultimi 6 mesi, - ammettersi le prove testimoniali formulate in narrativa, nonché le istanze di esibizione formulate ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Con riserva di eventualmente ulteriormente dedurre, capitolare, indicare mezzi istruttori ed allegare documenti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TETUAN (Marocco) il 30/08/2013.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09/03/2022. Persona_1
Con ricorso depositato il 23/06/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, domandando l'affidamento congiunto del minore con collocazione dello stesso presso la madre disponendosi, altresì, l'assegnazione della casa coniugale a controparte, stante anche la collocazione prevalente del minore. Parte ricorrente chiedeva, inoltre, di disporsi calendario di visita come da ricorso introduttivo e, infine, di prevedersi a suo carico un contributo al mantenimento del minore di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/12/2023 si costituiva in giudizio la sig.ra domandando la separazione con addebito nei confronti di controparte, Controparte_1 nonché l'affidamento congiunto del minore con collocazione dello stesso presso se medesima con contestuale assegnazione della casa coniugale in suo favore e prevedendo, altresì, l'introduzione di un calendario di visita padre-figlio, come da comparsa di costituzione e risposta. Parte resistente chiedeva, inoltre, di dichiarare tenuto controparte a corrispondere euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore ovvero, nel caso di perdita della sua occupazione lavorativa, euro 300,00 mensili, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie. Parte convenuta presentava, infine, istanze istruttorie domandando, altresì, la valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili risarcitori.
All'udienza del 18/01/2024 il Giudice, sentite personalmente le parti, esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale, le parti si accordavano in via provvisoria in punto calendario di visita ed in punto contributo al mantenimento ordinario e straordinario del minore. Il Giudice, nell'udienza di pagina 4 di 9 cui sopra, ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 40 co. 3 c.p.c. ed autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 26/01/2024 il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta, provvedeva in via provvisoria ed urgente affidando il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con contestuale assegnazione alla medesima della casa coniugale, nonché prevedendo un calendario di visita padre-figlio. Il Giudice Relatore provvedeva, altresì, disponendo a carico di parte attrice il contributo al mantenimento del minore pari ad euro 400,00 mensili, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice Relatore, infine, preso atto della ripartizione al 50% dell'Assegno Unico, disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi
Sociali competenti e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva e, infine, provvedeva a rigettare le prove dedotte dalle parti per i motivi ivi indicati.
In data 11/04/2024 parte resistente presentava istanza urgente ai sensi dell'art 473 bis 38 c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione al viaggio in Marocco con il minore, anche eventualmente in difetto del consenso paterno sul punto.
Il Giudice, vista l'istanza di cui sopra, assegnava termine a parte ricorrente per assumere una posizione in ordine al viaggio del minore con la madre in Marocco.
In data 18/04/2024 parte resistente provvedeva a depositare memoria autorizzata di replica dando atto del consenso già manifestato dal padre in ordine all'espatrio del minore con la madre e chiedendo, pertanto, la dichiarazione di non luogo a provvedere in ordine all'istanza depositata da controparte.
Il Giudice, all'udienza del 22/04/2024, visto l'accordo raggiunto in merito all'istanza ex art. 473bis.38 c.p.c., dichiarava sul punto la cessata materia del contendere confermando, altresì, il calendario del processo come da Ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c.
All'udienza del 26/09/2024 il Giudice, sentite ambedue le difese, fissava udienza di decisione della causa ex art 473 bis 28 c.p.c. e provvedendo a richiedere relazioni aggiornate sia ai Servizi Sociali sia alla NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
Entrambe le parti provvedevano nei termini assegnati al deposito delle rispettive note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Il Giudice, con decreto del 17/03/2025, viste le precisazioni delle conclusioni depositate dalle parti e l'ultima relazione sociale pervenuta, fissava udienza dinanzi a sé, per un tentativo di consensualizzazione della causa.
All'udienza del 10/04/2025 il Giudice, preso atto della sostanziale convergenza fra le parti su tutte le questioni pendenti, salvo il mantenimento del minore, esperiva il tentativo di conciliazione pagina 5 di 9 proponendo, in via transattiva, il pagamento di euro 370,00 mensili da parte ricorrente per il mantenimento del figlio minore, con la compensazione delle spese di lite. Parte ricorrente accettava la proposta di cui sopra ed invece parte resistente, ritenuta la stessa non congrua, chiedeva rinvio per valutare un'eventuale consensualizzazione della causa. Il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
E 'dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La convenuta ha rinunciato in corso di causa alla domanda di addebito della separazione al marito.
Sul regime di affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento
Il Collegio ritiene di aderire alle condizioni in punto regime di affidamento del minore, collocazione e regime di visite sulle quali le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, prevedendo che il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre, con la previsione dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione.
La casa coniugale condotta in locazione deve essere assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla madre, in ragione della collocazione prevalente del figlio minorenne presso la convenuta.
In punto regime di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo più ampi accordi tra i genitori, in considerazione delle esigenze del minore, e, in difetto, secondo le modalità indicate in dispositivo, con la possibilità in futuro ed in via graduale di inserimento di maggiori pernotti presso la casa paterna. Si evidenzia, sul punto, che la relazione del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva da ultimo depositata, ha rilevato la necessità di prevedere il pernottamento di a casa del padre Per_1 ritenendolo opportuno e rispondente ai bisogni evolutivi del minore, nonché la previsione di un progressivo inserimento del pernottamento presso l'abitazione del padre anche nel corso della settimana.
Il Collegio ritiene altresì necessario disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati e territorialmente competenti, al fine di porre pagina 6 di 9 in essere tutti gli interventi di mediazione e attenuazione della conflittualità tra le parti, ancora presente, nel superiore interesse del minore.
Le richieste delle parti divergono esclusivamente in punto mantenimento del minore, proponendo parte attrice la corresponsione di un assegno mensile di 350,00 euro per il minore (oltre alla Per_1 partecipazione al 50% delle spese straordinarie) e richiedendo parte convenuta la somma mensile di
400,00 euro (oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie).
Rispetto a quanto stabilito in sede di ordinanza pronunciata ai sensi dall'art 473 bis 22 c.p.c. in data
25.1.2024, il Collegio ritiene che, anche alla luce di una maggiore permanenza del minore presso l'abitazione paterna, con l'introduzione peraltro del pernottamento, l'importo di 370,00 euro, come anche proposto dal Giudice Relatore nel corso dell'udienza del 10.4.2025, sia congruo.
La situazione economica reddituale delle parti è la seguente: il ricorrente lavora come operaio a tempo indeterminato, con uno stipendio di 1500/1600 euro al mese, sostiene spese abitative pari a 400 euro al mese e dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2023 ha avuto un reddito lordo annuo di 24.420 euro, nell'anno di imposta 2022 pari a circa 22.617,00 euro e per l'anno di imposta 2021 pari a 29.000 euro lordi.
La resistente invece ha dichiarato di guadagnare poco più di 900,00 euro mensili, di percepire 99,00 euro di A.U. al 50%, di sostenere spese di locazione pari a 300 euro mensili e di non aver altra entrata se non il mantenimento versato dal ricorrente per il minore;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte per l'anno di imposta 2023 la resistente ha avuto un reddito lordo annuo pari a 10.349 euro.
Il Collegio dà atto che nel corso del giudizio parte convenuta rinunciava alla domanda di separazione con addebito, nonché di mantenimento per sé e di risarcimento dei danni avanzate in sede di ricorso introduttivo.
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte da parte resistente nella precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore in sede di pronuncia di ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in ragione della convergenza delle domande in punto affidamento, collocazione, assegnazione della casa famigliare e regime di visita, salvo la condanna della parte resistente al pagamento delle spese della sola fase decisoria, nella misura di 1/3 e con riferimento ai valori minimi, non avendo la stessa ingiustificatamente aderito alla proposta conciliativa del Giudice
Relatore, cui il Collegio ritiene di aderire.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione CP_2 Per_1 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici de minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle ore 15 fino al lunedì mattina e riaccompagnamento all'asilo / scuola a cura del padre con i pernottamenti presso di lui;
-oltre a due pomeriggi infrasettimanali, quando il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, dall'uscita del minore dall'asilo / scuola fino alla sera alle 19.
-nell'altra settimana, cioè quando il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, terrà con sé il minore dalle 20 del mercoledì e lo riaccompagnerà all'asilo / scuola il giovedì mattina successivo.
-per le vacanze estive: dal 2025 due settimane consecutive con il padre nel mese di agosto da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
-per le vacanze invernali: dal 2025 una settimana con il padre dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal
31/12 al 06/01 e così di seguito;
-per le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con pernottamento presso il padre.
-ogni altro periodo infra annuale di vacanza, sempre a decorrere dal 2025, alternato tra i genitori.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono a Controparte_1
DISPONE che orrisponda a a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(giugno 2023), l'assegno di € 370,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati e territorialmente competenti, al fine di porre in essere tutti gli interventi di mediazione e attenuazione della conflittualità tra le parti, ancora presente, nel superiore interesse del minore.
CONDANNA rifondere a 1/3 delle spese relative Controparte_1 Parte_1 alla sola fase decisoria, che liquida in complessivi 484,16 euro, oltre esborsi e oltre spese generali al pagina 8 di 9 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12134/2023
avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LUTTATI CLAUDIA, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro appresentata e difesa dall'avv. AZZARIO ALBERTO, presso cui ha eletto Controparte_1 domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente conclusioni precisate con memoria ex art. 473bis.28 c.p.c. del 08/01/2025, così come modificate nella memoria di replica del 21/02/2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- STABILIRE, con sentenza, la separazione giudiziale tra il ricorrente e il coniuge sig.ra CP_1 ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carmagnola,
[...]
pagina 1 di 9 l'annotazione a margine dell'atto di trascrizione del matrimonio contratto a TE (Marocco) il
30/08/2013;
- AFFIDARE il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza anagrafica presso
l'abitazione di quest'ultima ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione;
- DISPORRE che la casa coniugale condotta in locazione rimanga assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e le pertinenze che la compongono;
- DISPORRE che il sig. possa tenere con sé il bambino, a fine settimana alternati dal Parte_1 sabato pomeriggio alle ore 15 fino al lunedì mattina e riaccompagnamento all'asilo / scuola a cura del padre con i pernottamenti presso di lui, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, quando il padre svolgerà il turno lavorativo del “mattino”, dall'uscita del bambino dall'asilo / scuola fino alla sera alle 19.
Nell'altra settimana, cioè quando il padre svolgerà il turno lavorativo “del pomeriggio”, terrà con sé il bambino dalle 20 del mercoledì e lo riaccompagnerà all'asilo / scuola il giovedì mattina successivo.
Vacanze estive: dal 2025 due settimane consecutive con il padre nel mese di agosto da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
vacanze invernali: dal 2025 una settimana con il padre dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01 e così di seguito;
vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con pernottamento presso il padre. Ogni altro periodo infra annuale di vacanza, sempre a decorrere dal
2025, alternato tra i genitori;
- Dati gli auspicati maggiori tempi di permanenza del minore presso il domicilio paterno e la contrazione dei redditi del ricorrente (cfr. CUD 2024 depositato il 16/09/2024),
DISPORRE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante la Parte_1 Per_1 corresponsione entro il cinque di ogni mese, della somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., al 50% delle spese scolastiche ed al 50% delle spese extrascolastiche, sportive, ludiche e ricreative, tutte concordate o necessitate e documentate facendo esplicito riferimento per l'individuazione dei singoli capitoli di spesa al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016;
- CONFERMARE la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti al fine di dirimere la conflittualità di coppia, ancora presente e per attuare interventi di mediazione come avvenuto nel corso del presente procedimento;
DARE ATTO che la convenuta ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, alla richiesta di assegno di mantenimento per sé e alla richiesta di valutazione di eventuali profili risarcitori in suo favore;
pagina 2 di 9 - RESPINGERE tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e, nello specifico, respingere le istanze istruttorie formulate per la prima volta con la memoria di controparte ex art. 473bis.28 del
08/01/2025 in quanto tardive e lesive del principio del contraddittorio fra le parti.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge e rimborso spese gen. 15%
Per parte resistente come da note scritte del 7.3.2025
Voglia On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in modalità condivisa, con residenza anagrafica e Per_1 collocazione principale presso la madre, signora Controparte_1
- assegnare la casa coniugale alla signora con gli arredi che la compongono;
Controparte_1
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: con gradualità ed in base alle esclusive esigenze del minore Per_1 iniziare sin da subito i pernottamenti nel week end presso il padre (in seguito allo svolgimento di positivo periodo transitorio di inizio dei pernotti) a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15,00 sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato dal minore;
due pomeriggi infrasettimanali, nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, dall'uscita dal nido/asilo sino alle ore 19,00; nella settimana in cui il padre svolge il turno del pomeriggio, tutte le mattine provvederà ad accompagnare il figlio al proprio istituto scolastico;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16,00 del 23 alle ore 21,00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16,00 del
31 dicembre sino alle ore 21,00 del 6 gennaio e così di seguito) durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrannuali saranno ripartite fra i genitori seguendo il seguente calendario, con alternanza degli anni pari e dispari. Per l'anno 2024 secondo le seguenti modalità: - Il 1° di novembre, il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre;
- l'8 dicembre ed il 1° maggio con il padre.
- dichiarare tenuto il signor a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la somma Parte_1 mensile complessiva non inferiore ad €. 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT parametrato al costo della vita, oltre al 100 % dell'assegno unico ed al concorso alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e successivamente documentate, in ragione del 50 % con la resistente;
pagina 3 di 9 IN VIA ISTRUTTORIA - ai fini della fruttuosità della fase di discovery, ordinare al marito il deposito in giudizio degli ultimi tre anni di estratto conto, anziché quelli sinora depositati, riguardanti solamente gli ultimi 6 mesi, - ammettersi le prove testimoniali formulate in narrativa, nonché le istanze di esibizione formulate ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Con riserva di eventualmente ulteriormente dedurre, capitolare, indicare mezzi istruttori ed allegare documenti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TETUAN (Marocco) il 30/08/2013.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09/03/2022. Persona_1
Con ricorso depositato il 23/06/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, domandando l'affidamento congiunto del minore con collocazione dello stesso presso la madre disponendosi, altresì, l'assegnazione della casa coniugale a controparte, stante anche la collocazione prevalente del minore. Parte ricorrente chiedeva, inoltre, di disporsi calendario di visita come da ricorso introduttivo e, infine, di prevedersi a suo carico un contributo al mantenimento del minore di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/12/2023 si costituiva in giudizio la sig.ra domandando la separazione con addebito nei confronti di controparte, Controparte_1 nonché l'affidamento congiunto del minore con collocazione dello stesso presso se medesima con contestuale assegnazione della casa coniugale in suo favore e prevedendo, altresì, l'introduzione di un calendario di visita padre-figlio, come da comparsa di costituzione e risposta. Parte resistente chiedeva, inoltre, di dichiarare tenuto controparte a corrispondere euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore ovvero, nel caso di perdita della sua occupazione lavorativa, euro 300,00 mensili, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie. Parte convenuta presentava, infine, istanze istruttorie domandando, altresì, la valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili risarcitori.
All'udienza del 18/01/2024 il Giudice, sentite personalmente le parti, esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale, le parti si accordavano in via provvisoria in punto calendario di visita ed in punto contributo al mantenimento ordinario e straordinario del minore. Il Giudice, nell'udienza di pagina 4 di 9 cui sopra, ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 40 co. 3 c.p.c. ed autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 26/01/2024 il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta, provvedeva in via provvisoria ed urgente affidando il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con contestuale assegnazione alla medesima della casa coniugale, nonché prevedendo un calendario di visita padre-figlio. Il Giudice Relatore provvedeva, altresì, disponendo a carico di parte attrice il contributo al mantenimento del minore pari ad euro 400,00 mensili, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice Relatore, infine, preso atto della ripartizione al 50% dell'Assegno Unico, disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi
Sociali competenti e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva e, infine, provvedeva a rigettare le prove dedotte dalle parti per i motivi ivi indicati.
In data 11/04/2024 parte resistente presentava istanza urgente ai sensi dell'art 473 bis 38 c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione al viaggio in Marocco con il minore, anche eventualmente in difetto del consenso paterno sul punto.
Il Giudice, vista l'istanza di cui sopra, assegnava termine a parte ricorrente per assumere una posizione in ordine al viaggio del minore con la madre in Marocco.
In data 18/04/2024 parte resistente provvedeva a depositare memoria autorizzata di replica dando atto del consenso già manifestato dal padre in ordine all'espatrio del minore con la madre e chiedendo, pertanto, la dichiarazione di non luogo a provvedere in ordine all'istanza depositata da controparte.
Il Giudice, all'udienza del 22/04/2024, visto l'accordo raggiunto in merito all'istanza ex art. 473bis.38 c.p.c., dichiarava sul punto la cessata materia del contendere confermando, altresì, il calendario del processo come da Ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c.
All'udienza del 26/09/2024 il Giudice, sentite ambedue le difese, fissava udienza di decisione della causa ex art 473 bis 28 c.p.c. e provvedendo a richiedere relazioni aggiornate sia ai Servizi Sociali sia alla NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
Entrambe le parti provvedevano nei termini assegnati al deposito delle rispettive note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Il Giudice, con decreto del 17/03/2025, viste le precisazioni delle conclusioni depositate dalle parti e l'ultima relazione sociale pervenuta, fissava udienza dinanzi a sé, per un tentativo di consensualizzazione della causa.
All'udienza del 10/04/2025 il Giudice, preso atto della sostanziale convergenza fra le parti su tutte le questioni pendenti, salvo il mantenimento del minore, esperiva il tentativo di conciliazione pagina 5 di 9 proponendo, in via transattiva, il pagamento di euro 370,00 mensili da parte ricorrente per il mantenimento del figlio minore, con la compensazione delle spese di lite. Parte ricorrente accettava la proposta di cui sopra ed invece parte resistente, ritenuta la stessa non congrua, chiedeva rinvio per valutare un'eventuale consensualizzazione della causa. Il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
E 'dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La convenuta ha rinunciato in corso di causa alla domanda di addebito della separazione al marito.
Sul regime di affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento
Il Collegio ritiene di aderire alle condizioni in punto regime di affidamento del minore, collocazione e regime di visite sulle quali le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, prevedendo che il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre, con la previsione dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione.
La casa coniugale condotta in locazione deve essere assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla madre, in ragione della collocazione prevalente del figlio minorenne presso la convenuta.
In punto regime di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo più ampi accordi tra i genitori, in considerazione delle esigenze del minore, e, in difetto, secondo le modalità indicate in dispositivo, con la possibilità in futuro ed in via graduale di inserimento di maggiori pernotti presso la casa paterna. Si evidenzia, sul punto, che la relazione del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva da ultimo depositata, ha rilevato la necessità di prevedere il pernottamento di a casa del padre Per_1 ritenendolo opportuno e rispondente ai bisogni evolutivi del minore, nonché la previsione di un progressivo inserimento del pernottamento presso l'abitazione del padre anche nel corso della settimana.
Il Collegio ritiene altresì necessario disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati e territorialmente competenti, al fine di porre pagina 6 di 9 in essere tutti gli interventi di mediazione e attenuazione della conflittualità tra le parti, ancora presente, nel superiore interesse del minore.
Le richieste delle parti divergono esclusivamente in punto mantenimento del minore, proponendo parte attrice la corresponsione di un assegno mensile di 350,00 euro per il minore (oltre alla Per_1 partecipazione al 50% delle spese straordinarie) e richiedendo parte convenuta la somma mensile di
400,00 euro (oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie).
Rispetto a quanto stabilito in sede di ordinanza pronunciata ai sensi dall'art 473 bis 22 c.p.c. in data
25.1.2024, il Collegio ritiene che, anche alla luce di una maggiore permanenza del minore presso l'abitazione paterna, con l'introduzione peraltro del pernottamento, l'importo di 370,00 euro, come anche proposto dal Giudice Relatore nel corso dell'udienza del 10.4.2025, sia congruo.
La situazione economica reddituale delle parti è la seguente: il ricorrente lavora come operaio a tempo indeterminato, con uno stipendio di 1500/1600 euro al mese, sostiene spese abitative pari a 400 euro al mese e dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2023 ha avuto un reddito lordo annuo di 24.420 euro, nell'anno di imposta 2022 pari a circa 22.617,00 euro e per l'anno di imposta 2021 pari a 29.000 euro lordi.
La resistente invece ha dichiarato di guadagnare poco più di 900,00 euro mensili, di percepire 99,00 euro di A.U. al 50%, di sostenere spese di locazione pari a 300 euro mensili e di non aver altra entrata se non il mantenimento versato dal ricorrente per il minore;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte per l'anno di imposta 2023 la resistente ha avuto un reddito lordo annuo pari a 10.349 euro.
Il Collegio dà atto che nel corso del giudizio parte convenuta rinunciava alla domanda di separazione con addebito, nonché di mantenimento per sé e di risarcimento dei danni avanzate in sede di ricorso introduttivo.
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte da parte resistente nella precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore in sede di pronuncia di ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in ragione della convergenza delle domande in punto affidamento, collocazione, assegnazione della casa famigliare e regime di visita, salvo la condanna della parte resistente al pagamento delle spese della sola fase decisoria, nella misura di 1/3 e con riferimento ai valori minimi, non avendo la stessa ingiustificatamente aderito alla proposta conciliativa del Giudice
Relatore, cui il Collegio ritiene di aderire.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione CP_2 Per_1 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici de minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle ore 15 fino al lunedì mattina e riaccompagnamento all'asilo / scuola a cura del padre con i pernottamenti presso di lui;
-oltre a due pomeriggi infrasettimanali, quando il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, dall'uscita del minore dall'asilo / scuola fino alla sera alle 19.
-nell'altra settimana, cioè quando il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, terrà con sé il minore dalle 20 del mercoledì e lo riaccompagnerà all'asilo / scuola il giovedì mattina successivo.
-per le vacanze estive: dal 2025 due settimane consecutive con il padre nel mese di agosto da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
-per le vacanze invernali: dal 2025 una settimana con il padre dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal
31/12 al 06/01 e così di seguito;
-per le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con pernottamento presso il padre.
-ogni altro periodo infra annuale di vacanza, sempre a decorrere dal 2025, alternato tra i genitori.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono a Controparte_1
DISPONE che orrisponda a a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(giugno 2023), l'assegno di € 370,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati e territorialmente competenti, al fine di porre in essere tutti gli interventi di mediazione e attenuazione della conflittualità tra le parti, ancora presente, nel superiore interesse del minore.
CONDANNA rifondere a 1/3 delle spese relative Controparte_1 Parte_1 alla sola fase decisoria, che liquida in complessivi 484,16 euro, oltre esborsi e oltre spese generali al pagina 8 di 9 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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