TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4606/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino A. LOVECCHIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “RETRODATAZIONE PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 6 maggio 2024 la parte ricorrente espose che – a seguito di domanda proposta in sede amministrativa in data 12 dicembre 2023 – aveva ottenuto la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 (norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”), ma con decorrenza differita di dodici mesi rispetto alla data dell'istanza amministrativa.
Asserendo di versare nella predetta situazione di invalidità sin dall'aprile
2016, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione con tale decorrenza ovvero, in subordine, con decorrenza dall'aprile 2017 (ove si ritenesse di dover applicare il regime della c.d. “finestra
1
Sentenza R.G. n° 4606/24 mobile”) e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, CP_1 con la decorrenza di legge, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha chiesto rigettarsi la domanda negando l'asserita CP_1 decorrenza della condizione di invalidità (rispetto a quella positivamente accertata in sede amministrativa solo a decorrere da dicembre 2023) e sostenendo altresì che comunque la decorrenza della prestazione è da fissarsi alla prima “finestra” utile (cioè trascorsi dodici mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge), atteso che la legge 122/2010 ha introdotto le così dette “finestre mobili”, assertivamente applicabili anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
Espletata CTU, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Premesso che l'istante ha dimostrato di aver presentato l'istanza amministrativa (certamente necessaria, trattandosi comunque di trattamento pensionistico di vecchiaia: cfr. CASS. LAV. 30 DICEMBRE 2016 N° 27555 e CASS.
LAV. 27 AGOSTO 2018 N° 21189), relativamente alla prestazione reclamata in questa sede (sicché il ricorso deve ritenersi proponibile), nel merito la domanda risulta infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano una invalidità in misura almeno pari all'80% solo a decorrere dal dicembre 2023, cioè con la stessa decorrenza individuata in sede amministrativa dall' per il CP_1 requisito sanitario.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo 2
Sentenza R.G. n° 4606/24 peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Pertanto, non essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura almeno pari all'80% in epoca anteriore a quella già riconosciuta, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, con la decorrenza retrodatata richiesta.
******************
Nessun residuo dubbio, inoltre, può configurarsi in ordine alla legittimità dell'applicazione, da parte dell' , del sistema delle cc.dd. “finestre mobili” CP_1
(ex art. 12 del d.l. n. 78/2010,), trattandosi di disciplina riferibile anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
Sul punto, invero, si ritiene di aderire all'orientamento espresso da CASS.
LAV. 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191, stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, si veda anche CASS. SEZ. VI-
LAV. 3 N° 2382). CP_2
Invero, l'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, dispone in sostanza che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 anni se uomini ed a 60 se donne, devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione: si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992
e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per
3
Sentenza R.G. n° 4606/24 l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 12, comma 10, del decreto-legge n.
78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato (e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia).
Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993.
Ed infatti, la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%: tant'è che CASS. N. 11750/2015 ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire
i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
4
Sentenza R.G. n° 4606/24 Ad avviso della dunque, non è corretto sostenere che per Parte_2 includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
Va poi considerato che nemmeno vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
E si deve altresì precisare che: «La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa» (sic CASS. LAV. 13 GIUGNO 2023 N°
16829). Ed ancora, 27 NOVEMBRE 2019 N° 31001 ha rimarcato che: Parte_3
«La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità».
Si segnala altresì N° 24617, secondo cui: «Per i Parte_4
5
Sentenza R.G. n° 4606/24 soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd.
"finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione».
*****************
In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi. Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell' , CP_1 che deve farne anticipazione (artt. 125, ultimo comma, r.d. 1422/24 e 140
r.d.l. 1827/35), quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6
Sentenza R.G. n° 4606/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino A. LOVECCHIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “RETRODATAZIONE PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 6 maggio 2024 la parte ricorrente espose che – a seguito di domanda proposta in sede amministrativa in data 12 dicembre 2023 – aveva ottenuto la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 (norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”), ma con decorrenza differita di dodici mesi rispetto alla data dell'istanza amministrativa.
Asserendo di versare nella predetta situazione di invalidità sin dall'aprile
2016, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione con tale decorrenza ovvero, in subordine, con decorrenza dall'aprile 2017 (ove si ritenesse di dover applicare il regime della c.d. “finestra
1
Sentenza R.G. n° 4606/24 mobile”) e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, CP_1 con la decorrenza di legge, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha chiesto rigettarsi la domanda negando l'asserita CP_1 decorrenza della condizione di invalidità (rispetto a quella positivamente accertata in sede amministrativa solo a decorrere da dicembre 2023) e sostenendo altresì che comunque la decorrenza della prestazione è da fissarsi alla prima “finestra” utile (cioè trascorsi dodici mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge), atteso che la legge 122/2010 ha introdotto le così dette “finestre mobili”, assertivamente applicabili anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
Espletata CTU, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Premesso che l'istante ha dimostrato di aver presentato l'istanza amministrativa (certamente necessaria, trattandosi comunque di trattamento pensionistico di vecchiaia: cfr. CASS. LAV. 30 DICEMBRE 2016 N° 27555 e CASS.
LAV. 27 AGOSTO 2018 N° 21189), relativamente alla prestazione reclamata in questa sede (sicché il ricorso deve ritenersi proponibile), nel merito la domanda risulta infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano una invalidità in misura almeno pari all'80% solo a decorrere dal dicembre 2023, cioè con la stessa decorrenza individuata in sede amministrativa dall' per il CP_1 requisito sanitario.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo 2
Sentenza R.G. n° 4606/24 peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Pertanto, non essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura almeno pari all'80% in epoca anteriore a quella già riconosciuta, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, con la decorrenza retrodatata richiesta.
******************
Nessun residuo dubbio, inoltre, può configurarsi in ordine alla legittimità dell'applicazione, da parte dell' , del sistema delle cc.dd. “finestre mobili” CP_1
(ex art. 12 del d.l. n. 78/2010,), trattandosi di disciplina riferibile anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
Sul punto, invero, si ritiene di aderire all'orientamento espresso da CASS.
LAV. 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191, stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, si veda anche CASS. SEZ. VI-
LAV. 3 N° 2382). CP_2
Invero, l'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, dispone in sostanza che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 anni se uomini ed a 60 se donne, devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione: si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992
e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per
3
Sentenza R.G. n° 4606/24 l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 12, comma 10, del decreto-legge n.
78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato (e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia).
Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993.
Ed infatti, la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%: tant'è che CASS. N. 11750/2015 ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire
i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
4
Sentenza R.G. n° 4606/24 Ad avviso della dunque, non è corretto sostenere che per Parte_2 includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
Va poi considerato che nemmeno vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
E si deve altresì precisare che: «La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa» (sic CASS. LAV. 13 GIUGNO 2023 N°
16829). Ed ancora, 27 NOVEMBRE 2019 N° 31001 ha rimarcato che: Parte_3
«La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità».
Si segnala altresì N° 24617, secondo cui: «Per i Parte_4
5
Sentenza R.G. n° 4606/24 soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd.
"finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione».
*****************
In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi. Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell' , CP_1 che deve farne anticipazione (artt. 125, ultimo comma, r.d. 1422/24 e 140
r.d.l. 1827/35), quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6
Sentenza R.G. n° 4606/24