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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/08/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE CIVILE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Camilla Ovi Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2766/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti RUGGIERI STEFANO e BERNI SILVIA
C.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BARTOLOZZI BIANCA MARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 21/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 10 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 05/12/2024 sentenza di separazione consensuale n. 651/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi senza ritardo ogni variazione della stessa.
2. Avendo il Signor in comune accordo con la moglie, già trasferito da tempo la Pt_1
propria residenza in Pavullo nel Frignano (MO), Via Annetta Silingardi n. 1, nella casa pagina 2 di 10 coniugale - di proprietà esclusiva della Signora - continuerà ad abitare quest'ultima, Pt_1
unitamente alla fi-glia maggiorenn e alla minor . Per_1 Per_2
3. Quanto ai beni mobili e alle suppellettili che ne costituiscono l'arredo, i coniugi si danno atto di aver già raggiunto, in separata sede, un accordo per la loro suddivisione con reciproca soddisfazione.
4. Per quanto concerne i figli della coppia: a) di anni 22 è economicamente Per_3
autosufficiente; b) di anni 19, in cerca di occupazione e non economicamente Per_1
autosufficiente, risiederà presso la madre;
c) , di anni 7, verrà affidata Per_2
congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, presso la quale avrà stabile residenza.
5. I coniugi si impegnano a collaborare in modo aperto e leale alla gestione della minore avendo a mente le esigenze di ciascuno, i reciproci impegni contingenti e le Per_2
preminenti esigenze della bambina.
Entrambi i genitori saranno quindi onerati di provvedere ai bisogni di cura, educazione,
istruzione, assistenza e mantenimento della minore, organizzandosi secondo necessità,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione, all'istruzione e alla salute) e, disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita nei rispettivi periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
La minore, attualmente frequenta la 1° elementare presso la Scuola Primaria “E. De
Amicis” sita in Pavullo n/F (MO), Viale Martiri n. 61, usufruendo del servizio di pre-
scuola secondo i seguenti orari: entrata ad ore 7,30 e uscita ad ore 16,00.
pagina 3 di 10 Frequente, altresì, un corso di danza presso l'Associazione Culturale “Le Muse”, con sede in Pavullo n/F (MO); Via Serra di Porto n. 19, nella giornata del martedì dalle ore 17,15
alle ore 18,15.
Al termine della scuola, è solita frequentare un Centro Estivo.
Nel periodo estivo è solita trascorrere un periodo di vacanza, generalmente nel mese di agosto, in località marittima.
Circa la ripartizione dei periodi di responsabilità genitoriale, posto che le mansioni lavorative della Sig.ra prevedono una turnazione variabile, anche implicante CP_1
lavoro notturno, domenicale e in giornate festive, le parti convengono che detti periodi vengano determinati in accordo con i turni di lavoro volta a volta determinati per la madre, la quale si impegna a comunicare tempestivamente al marito, mese per mese,
solamente gli impegni lavorativi conseguenti ai turni che le verranno assegnati, così che le parti possano accordarsi sulla conseguente ripartizione della responsabilità genitoriale,
anche in considerazione degli impegni lavorativi del Signo Pt_1
Le parti si danno atto che i turni della Signora potranno subire variazioni e che, in CP_1
tali ipotesi, sarà cura della moglie darne pronta comunicazione al marito.
La determinazione della ripartizione dei rispettivi periodi di responsabilità genitoriale dovrà comunque tendere a far si che il Sig. tenga presso di sé , almeno un Pt_1 Per_2
fine settimana ogni due dal venerdì sera sino alla domenica, nonché uno/due giorni infrasettimanali, da concordare preventivamente, comprensivi di pernottamento (avendo cura di condurre a scuola la bambina la mattina seguente).
trascorrerà, ad anni alterni, con i genitori il giorno della Vigilia o quello del Natale;
Per_2
il Capodanno ed il primo giorno dell'anno; il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
pagina 4 di 10 La bambina trascorrerà, inoltre presso il padre 6 giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie e 10 giorni anche non consecutivi durante l'estate.
Per quanto riguarda, nello specifico, le vacanze estive di ciascun genitore con la bambina,
le stesse dovranno essere concordate tra di loro (in termini di luogo e periodo), con congruo.
Il genitore che intenda trascorrere con un week end “fuori porta” con Per_2
pernottamento, dovrà previamente comunicarlo all'altro, indicando il luogo in cui si recherà con la minore.
Sono fatti salvi, in ogni caso, eventuali diversi accordi, nel rispetto degli impegni personali e lavorativi dei genitori e dei preminenti desideri e/o necessità d . Per_2
6. Circa gli oneri di mantenimento di ed il Sig. verserà alla Per_2 Per_1 Parte_1
moglie un assegno mensile dell'importo di € 350,00 (trecentociunquanta/00) per ciascuna.
L'importo complessivo di € 700,00 (settecento/00) dovrà essere corrisposto in via anticipata, entro e non oltre il giorno 20 (venti) del mese di competenza. Tali somme verranno annualmente rivalutate secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operari a decorrere dal 01.06.2025.
7. Quanto alle spese straordinarie per ed , i coniugi pattuiscono altresì che Per_1 Per_2
queste verranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50%, intendendosi per tali,
comunque con elencazione non esaustiva, quelle indicate nel relativo Protocollo sulle
Spese Straordinarie nei Procedimenti in Materia Familiare” in vigore presso il Tribunale
di Modena ”, approvato in data 16.10.2015, così come di seguito riportate e integrate:
I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets pagina 5 di 10 sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario
Nazionale;
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e interventi chirurgici;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI) spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a)
attività sportive, ricreative e ludiche, ivi comprese le pertinenti attrezzature, nonché le relative trasferte;
b) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore.
In ogni caso, ciascun genitore avrà il diritto di vedersi rifondere la quota di pertinenza di quelle spese che risultassero necessarie per fronteggiare situazioni di emergenza riguardanti le figlie.
Circa l'onere di preventiva consultazione ed assenso, questo si intenderà evaso a seguito di in-formativa dettagliata delle necessità da affrontare, delle soluzioni praticabili e dell'esame pagina 6 di 10 di un congruo numero di preventivi. In particolare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e - mail, fax, etc.),
dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione (es. spese mediche dovranno essere corredate di idonea prescrizione e scontrino riportante il codice fi-scale della minore) sarà corrisposto entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso.
8. Quanto al denaro che i genitori porranno periodicamente nella libera disponibilità delle figlie (c.d. “paghetta”), da determinarsi separatamente rispetto ad altre voci di spesa,
ciascun di loro deciderà in autonomia, la somma che riterrà di corrispondere mensilmente e/o “all'occasione” a ciascuna figlia in relazione alle necessità correlate all'età
e all'indirizzo educativo e secondo la propria disponibilità economica.
9. Relativamente all'assegno unico e/o a qualsiasi forma di sostegno economico che dovesse essere previsto in sua sostituzione, le parti concordano che sarà richiesto e percepito, per l'intero dalla Signora obbligandosi sin da ora il Signor a CP_1 Pt_1
sottoscrivere qualsiasi documento necessario a tale fine.
10. I coniugi congiuntamente dichiarano di non avanzare reciproche pretese per il proprio per-sonale mantenimento, in quanto entrambi titolari di adeguati redditi propri.
11. Quanto ai restanti rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, i coniugi concordano quanto segue:
a) il camper Laika Caravans Tg. ERV209VM, di proprietà della Sig.ra verrà CP_1
ceduto al Sig. - che assumerà su di sé le spese per il conseguente passaggio Parte_1
di proprietà - a fronte di un corrispettivo di € 25.000,00 che verrà corrisposto alla moglie,
pagina 7 di 10 in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario contestualmente all'effettuazione del precitato passaggio di proprietà;
b) l'autovettura Alfa Romeo GT Tg. EA082ZB di proprietà del Sig. ma in Parte_1
uso al-la Sig.ra verrà restituita al proprietario il quale, al fine di permettere CP_1
alla Sig.ra di procurarsi un'autovettura per i propri bisogni e per quelli della CP_1
minore, verserà alla stessa, all'atto della restituzione del predetto autoveicolo, la somma di
€ 5.000,00, a mezzo bonifico bancario;
I coniugi si impegnano a dare seguito alle precitate disposizioni nel più breve tempo possibile dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12. Fermo quanto previsto al precedente punto 11) e con l'esatto adempimento delle altre obbligazioni contenute nel presente ricorso, i coniugi si danno atto di avere così definito ogni loro pregresso rapporto economico - patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
13. I coniugi si impegnano ad applicare le suestese condizioni dalla sottoscrizione del ricorso, dichiarando, sin d'ora, di rinunciare ai termini ed all'impugnazione dell'emenda sentenza.
14. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
15. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono inoltre determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
16. Le spese della procedura, così come i compensi dei rispettivi legali, saranno da considerarsi interamente compensati tra le parti.”
pagina 8 di 10 - ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della prole minorenne che quelli della prole maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473 bis.4
ultimo comma c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AG
(MO) il 30/07/2000 fra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni sopra CP_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AG (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 9 di 10 Anno 2000 Atto n. 5 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/08/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE CIVILE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Camilla Ovi Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2766/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti RUGGIERI STEFANO e BERNI SILVIA
C.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BARTOLOZZI BIANCA MARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 21/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 10 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 05/12/2024 sentenza di separazione consensuale n. 651/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi senza ritardo ogni variazione della stessa.
2. Avendo il Signor in comune accordo con la moglie, già trasferito da tempo la Pt_1
propria residenza in Pavullo nel Frignano (MO), Via Annetta Silingardi n. 1, nella casa pagina 2 di 10 coniugale - di proprietà esclusiva della Signora - continuerà ad abitare quest'ultima, Pt_1
unitamente alla fi-glia maggiorenn e alla minor . Per_1 Per_2
3. Quanto ai beni mobili e alle suppellettili che ne costituiscono l'arredo, i coniugi si danno atto di aver già raggiunto, in separata sede, un accordo per la loro suddivisione con reciproca soddisfazione.
4. Per quanto concerne i figli della coppia: a) di anni 22 è economicamente Per_3
autosufficiente; b) di anni 19, in cerca di occupazione e non economicamente Per_1
autosufficiente, risiederà presso la madre;
c) , di anni 7, verrà affidata Per_2
congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, presso la quale avrà stabile residenza.
5. I coniugi si impegnano a collaborare in modo aperto e leale alla gestione della minore avendo a mente le esigenze di ciascuno, i reciproci impegni contingenti e le Per_2
preminenti esigenze della bambina.
Entrambi i genitori saranno quindi onerati di provvedere ai bisogni di cura, educazione,
istruzione, assistenza e mantenimento della minore, organizzandosi secondo necessità,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione, all'istruzione e alla salute) e, disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita nei rispettivi periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
La minore, attualmente frequenta la 1° elementare presso la Scuola Primaria “E. De
Amicis” sita in Pavullo n/F (MO), Viale Martiri n. 61, usufruendo del servizio di pre-
scuola secondo i seguenti orari: entrata ad ore 7,30 e uscita ad ore 16,00.
pagina 3 di 10 Frequente, altresì, un corso di danza presso l'Associazione Culturale “Le Muse”, con sede in Pavullo n/F (MO); Via Serra di Porto n. 19, nella giornata del martedì dalle ore 17,15
alle ore 18,15.
Al termine della scuola, è solita frequentare un Centro Estivo.
Nel periodo estivo è solita trascorrere un periodo di vacanza, generalmente nel mese di agosto, in località marittima.
Circa la ripartizione dei periodi di responsabilità genitoriale, posto che le mansioni lavorative della Sig.ra prevedono una turnazione variabile, anche implicante CP_1
lavoro notturno, domenicale e in giornate festive, le parti convengono che detti periodi vengano determinati in accordo con i turni di lavoro volta a volta determinati per la madre, la quale si impegna a comunicare tempestivamente al marito, mese per mese,
solamente gli impegni lavorativi conseguenti ai turni che le verranno assegnati, così che le parti possano accordarsi sulla conseguente ripartizione della responsabilità genitoriale,
anche in considerazione degli impegni lavorativi del Signo Pt_1
Le parti si danno atto che i turni della Signora potranno subire variazioni e che, in CP_1
tali ipotesi, sarà cura della moglie darne pronta comunicazione al marito.
La determinazione della ripartizione dei rispettivi periodi di responsabilità genitoriale dovrà comunque tendere a far si che il Sig. tenga presso di sé , almeno un Pt_1 Per_2
fine settimana ogni due dal venerdì sera sino alla domenica, nonché uno/due giorni infrasettimanali, da concordare preventivamente, comprensivi di pernottamento (avendo cura di condurre a scuola la bambina la mattina seguente).
trascorrerà, ad anni alterni, con i genitori il giorno della Vigilia o quello del Natale;
Per_2
il Capodanno ed il primo giorno dell'anno; il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
pagina 4 di 10 La bambina trascorrerà, inoltre presso il padre 6 giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie e 10 giorni anche non consecutivi durante l'estate.
Per quanto riguarda, nello specifico, le vacanze estive di ciascun genitore con la bambina,
le stesse dovranno essere concordate tra di loro (in termini di luogo e periodo), con congruo.
Il genitore che intenda trascorrere con un week end “fuori porta” con Per_2
pernottamento, dovrà previamente comunicarlo all'altro, indicando il luogo in cui si recherà con la minore.
Sono fatti salvi, in ogni caso, eventuali diversi accordi, nel rispetto degli impegni personali e lavorativi dei genitori e dei preminenti desideri e/o necessità d . Per_2
6. Circa gli oneri di mantenimento di ed il Sig. verserà alla Per_2 Per_1 Parte_1
moglie un assegno mensile dell'importo di € 350,00 (trecentociunquanta/00) per ciascuna.
L'importo complessivo di € 700,00 (settecento/00) dovrà essere corrisposto in via anticipata, entro e non oltre il giorno 20 (venti) del mese di competenza. Tali somme verranno annualmente rivalutate secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operari a decorrere dal 01.06.2025.
7. Quanto alle spese straordinarie per ed , i coniugi pattuiscono altresì che Per_1 Per_2
queste verranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50%, intendendosi per tali,
comunque con elencazione non esaustiva, quelle indicate nel relativo Protocollo sulle
Spese Straordinarie nei Procedimenti in Materia Familiare” in vigore presso il Tribunale
di Modena ”, approvato in data 16.10.2015, così come di seguito riportate e integrate:
I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets pagina 5 di 10 sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario
Nazionale;
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e interventi chirurgici;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI) spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a)
attività sportive, ricreative e ludiche, ivi comprese le pertinenti attrezzature, nonché le relative trasferte;
b) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore.
In ogni caso, ciascun genitore avrà il diritto di vedersi rifondere la quota di pertinenza di quelle spese che risultassero necessarie per fronteggiare situazioni di emergenza riguardanti le figlie.
Circa l'onere di preventiva consultazione ed assenso, questo si intenderà evaso a seguito di in-formativa dettagliata delle necessità da affrontare, delle soluzioni praticabili e dell'esame pagina 6 di 10 di un congruo numero di preventivi. In particolare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e - mail, fax, etc.),
dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione (es. spese mediche dovranno essere corredate di idonea prescrizione e scontrino riportante il codice fi-scale della minore) sarà corrisposto entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso.
8. Quanto al denaro che i genitori porranno periodicamente nella libera disponibilità delle figlie (c.d. “paghetta”), da determinarsi separatamente rispetto ad altre voci di spesa,
ciascun di loro deciderà in autonomia, la somma che riterrà di corrispondere mensilmente e/o “all'occasione” a ciascuna figlia in relazione alle necessità correlate all'età
e all'indirizzo educativo e secondo la propria disponibilità economica.
9. Relativamente all'assegno unico e/o a qualsiasi forma di sostegno economico che dovesse essere previsto in sua sostituzione, le parti concordano che sarà richiesto e percepito, per l'intero dalla Signora obbligandosi sin da ora il Signor a CP_1 Pt_1
sottoscrivere qualsiasi documento necessario a tale fine.
10. I coniugi congiuntamente dichiarano di non avanzare reciproche pretese per il proprio per-sonale mantenimento, in quanto entrambi titolari di adeguati redditi propri.
11. Quanto ai restanti rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, i coniugi concordano quanto segue:
a) il camper Laika Caravans Tg. ERV209VM, di proprietà della Sig.ra verrà CP_1
ceduto al Sig. - che assumerà su di sé le spese per il conseguente passaggio Parte_1
di proprietà - a fronte di un corrispettivo di € 25.000,00 che verrà corrisposto alla moglie,
pagina 7 di 10 in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario contestualmente all'effettuazione del precitato passaggio di proprietà;
b) l'autovettura Alfa Romeo GT Tg. EA082ZB di proprietà del Sig. ma in Parte_1
uso al-la Sig.ra verrà restituita al proprietario il quale, al fine di permettere CP_1
alla Sig.ra di procurarsi un'autovettura per i propri bisogni e per quelli della CP_1
minore, verserà alla stessa, all'atto della restituzione del predetto autoveicolo, la somma di
€ 5.000,00, a mezzo bonifico bancario;
I coniugi si impegnano a dare seguito alle precitate disposizioni nel più breve tempo possibile dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12. Fermo quanto previsto al precedente punto 11) e con l'esatto adempimento delle altre obbligazioni contenute nel presente ricorso, i coniugi si danno atto di avere così definito ogni loro pregresso rapporto economico - patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
13. I coniugi si impegnano ad applicare le suestese condizioni dalla sottoscrizione del ricorso, dichiarando, sin d'ora, di rinunciare ai termini ed all'impugnazione dell'emenda sentenza.
14. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
15. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono inoltre determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
16. Le spese della procedura, così come i compensi dei rispettivi legali, saranno da considerarsi interamente compensati tra le parti.”
pagina 8 di 10 - ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della prole minorenne che quelli della prole maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473 bis.4
ultimo comma c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AG
(MO) il 30/07/2000 fra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni sopra CP_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AG (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 9 di 10 Anno 2000 Atto n. 5 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/08/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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