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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/10/2024, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfe' Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3105 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 21 ottobre 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”
TRA
nato il [...] a [...] e res.te in Torremaggiore FG alla via Parte_1
Padre Amedeo Gravina n. 3, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi C.F._1
Marinelli, ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
, nata il [...] a [...] ed ivi res.te alla via Grazia Controparte_1 Deledda n. 6, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marinelli, C.F._2 ed elettivamente domiciliata come in atti resistente pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni di cui ai patti da loro sottoscritti ed agli atti del procedimento. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con nota del 5 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2024 il ricorrente, , ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 19 gennaio 2022, in Torremaggiore (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2002, Comune di Torremaggiore).
La resistente non si è opposta alla domanda.
Alla udienza del 21 ottobre 2024 parti hanno inteso trasformare il divorzio contenzioso in divorzio congiunto, ai patti di cui all'atto da loro sottoscritto in data 7 ottobre 2024 e depositato in data 14 ottobre 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno evidenziato di avere regolato i rapporti tra loro pendenti, sicché alcun assegno divorzile è stato previsto e di questo il Tribunale si limita a prendere atto.
pagina 2 di 3 Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torremaggiore (FG) in data 19 gennaio 2022 (atto n. 5, p. II serie
A, anno 2002, Comune di Torremaggiore);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti dalle parti, in data 7 ottobre
2024 e depositati in data 14 ottobre 2024;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 29 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfe' Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3105 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 21 ottobre 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”
TRA
nato il [...] a [...] e res.te in Torremaggiore FG alla via Parte_1
Padre Amedeo Gravina n. 3, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi C.F._1
Marinelli, ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
, nata il [...] a [...] ed ivi res.te alla via Grazia Controparte_1 Deledda n. 6, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marinelli, C.F._2 ed elettivamente domiciliata come in atti resistente pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni di cui ai patti da loro sottoscritti ed agli atti del procedimento. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con nota del 5 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2024 il ricorrente, , ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 19 gennaio 2022, in Torremaggiore (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2002, Comune di Torremaggiore).
La resistente non si è opposta alla domanda.
Alla udienza del 21 ottobre 2024 parti hanno inteso trasformare il divorzio contenzioso in divorzio congiunto, ai patti di cui all'atto da loro sottoscritto in data 7 ottobre 2024 e depositato in data 14 ottobre 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno evidenziato di avere regolato i rapporti tra loro pendenti, sicché alcun assegno divorzile è stato previsto e di questo il Tribunale si limita a prendere atto.
pagina 2 di 3 Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torremaggiore (FG) in data 19 gennaio 2022 (atto n. 5, p. II serie
A, anno 2002, Comune di Torremaggiore);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti dalle parti, in data 7 ottobre
2024 e depositati in data 14 ottobre 2024;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 29 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3