Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2918/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2918/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(SA) l'11.05.1975 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla via
Sant'Antonio, 1, titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Pagani
alla via Quarto, 120, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, dal prof. avv. Margherita Oliva, c.f. , CodiceFiscale_2
presso la quale è elettivamente dom.to in San Marzano sul Sarno (SA), alla via Vittorio Veneto, 19, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC: Email_1
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale
ad lites per notar di AR d'HI del 14/3/2018 rep. N. Persona_1
33646, dall' Avv. Paola Parente, c.f. , ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-
134 e 136 c.p.c. al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo di PEC
. egione.campania.it. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note depositate in data 14.2.2024, e quindi:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni diversa istanza od
eccezione, accogliere la presente domanda e, per l'effetto:
• Condannare la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore della Giunta Regionale, - alla quale, con la legge del 27.12.77
n.984, sono state trasferite le opere idrauliche disciplinate dal T.U.
25.7.1904 n. 523, tra le quali rientra l'Alveo Comune Nocerino, in uno
alla competenza per la manutenzione straordinaria ed ordinaria di detto 3
corso d'acqua che, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del R.D. n. 215\1933,
già spettava allo Stato - al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente
quantificati nella somma di €.28.514,62 o di Parte_1
quella somma maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà di
giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell'esondazioni
(09.03.2021) all'integrale soddisfo;
• Condannare la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore della Giunta Regionale, al pagamento delle spese e competenze
processuali del giudizio, oltre maggiorazione del 15% per spese generali
ex art. 15 L.P., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
avvocato per averne fatto anticipo, in sentenza esecutiva ex lege
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del 12.5.2023 e note depositate il 28.2.2024, e quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente
e la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_1
enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della
domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli
artt 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”. 4
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 27.6.2022, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 23.12.2022, il Sig. Parte_1
, quale titolare dell'omonima azienda agricola,conveniva in giudizio
[...]
la , in persona del legale rapp.te pro – tempore, onde Controparte_1
sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle coltivazioni, all'impianto di irrigazione ed alla recinzione del fondo, del quale risultava conduttore - stante il contratto di affitto di fondo rustico del
15.3.2020 - registrato al N. 001496 – serie 3T del 20.03.2020 dell'Agenzia
delle Entrate di Pagani (cfr. doc.1) - della totale estensione di mq 4.117, e riportato nel Catasto Terreni del comune di Pagani al foglio 2, particella n.
6430.
Detto fondo, in data 9.3.2021, era stato infatti sommerso da notevole quantità d'acqua e detriti, provenienti dell'esondazione dell'Alveo Comune
Nocerino dovuta alla rottura dell'argine.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6.12.2022, non essendo costituita la il giudice designato disponeva la rinnovazione CP_1
della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del
6.6.2023.
In data 12.5.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché la sua carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, dell'Autorità di Bacino e del Comune Controparte_2
territorialmente competente. 5
Nel merito, la resistente contestava la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli articoli 2043 e 2051 c.c., oltre che la quantificazione dei danni, rilevando, peraltro, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dal ricorrente, previa delega al Tribunale di Nocera
Inferiore ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 5.2.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 20.1.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le note depositate dalle parti, il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.2.2025 riservava la causa in decisione.
****************
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente, la quale risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di affitto di fondo rustico allegato) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 13.12.2023,
innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
La legittimazione passiva della resistente verrà, invece, CP_1 6
delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente che in data
9.3.2021, a seguito a precipitazioni atmosferiche, l'Alveo Comune Nocerino
esondava andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, 7
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto (o chiamato in causa) la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent.
n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nel caso di specie.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti vi sia una carente attività manutentiva e la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'Alveo Comune Nocerino.
Va aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella CP_1
parte in cui assume che il ricorrente, quali proprietario del fondo allagato,
avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.). 8
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte del fondo 9
coltivato dal ricorrente insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr.
agronomo - oltre che dalla deposizione dei testi escussi. Persona_2
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, coltivava in fitto un fondo rustico Parte_1
ubicato in Pagani (SA), alla via II Traversa Filettine, della totale estensione di mq 4.117, e riportato in catasto del Comune di Pagani al foglio 2, Particella n.
6430.
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_2
danno complessivo pari ad € 24.574,42, derivante dalle perdite subite nelle coltivazioni di e La quantificazione è stata effettuata sulla Parte_2 Pt_3
base del mancato reddito lordo e delle spese sostenute, secondo le seguenti 10
voci:
Danno relativo all' : La superficie interessata dall'evento Parte_2
calamitoso è stata di 3.680 mq, con una produzione media di 80.000 steli per
1.000 mq. Il prezzo di mercato per stelo è stato stimato in € 0,06, per un danno emergente calcolato in € 17.664,00. Tuttavia, il perito ha detratto dal danno lordo i costi non sostenuti, corrispondenti a:
• Concimi: € 1.501,00;
• Intervento manuale per raccolta: € 770,00.
In seguito a tali detrazioni, il danno effettivo per l' è stato Parte_2
stimato in € 15.393,00.
A questa somma sono stati aggiunti i costi già sostenuti dal proprietario per la messa in coltivazione e manutenzione, che includono:
• Concimi: € 1.501,00;
• Impianto idrico: € 723,42 + € 699,00;
• Lavorazione del terreno con trattore: € 2.475,00.
Il totale di tali spese, pari a € 5.398,42, è stato sommato al danno effettivo, portando il danno complessivo per la coltivazione di a € Parte_2
20.791,42.
Danno relativo ai Kaki: L'esondazione ha causato l'eradicazione di 2
alberi di Kaki e la potatura del 20% dei rami di altre 28 piante. In condizioni normali di coltivazione, ogni pianta produce 60 kg di frutti, con un prezzo di mercato stimato in € 0,50/kg.
• Perdita relativa alle 2 piante eradicate: Il danno è stato capitalizzato su
10 anni al tasso del 6%, per un totale di € 991,00.
• Perdita relativa alla riduzione del 20% della produzione delle 28 piante 11
potate: Il danno emergente è stato stimato in € 168,00, capitalizzato su
15 anni al tasso del 6%, per un totale di € 2.792,00.
Il danno complessivo per la coltivazione di Kaki è stato quindi quantificato in € 3.783,00.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dal ricorrente non possono essere riconosciute in toto.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. risulta Per_2
effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per 12
presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltiva il fondo per cui è causa e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque,
senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo 13
e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo in favore di
l'importo di € 9.829,77. Parte_1
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 9.829,77 (€ 8.316,57 + € 1.513,20).
Delle citate somme deve rispondere la;
non può, Controparte_1
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Va, infatti, evidenziato, come già ritenuto in altre vertenze (cfr. ex
multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09, 58/10, 60/10, 138/10 e 58/11
R.G.A.C.) che l'Alveo Comune Nocerino non è un'opera idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del r.d. n. 215/1993 (cfr.
TSAP sentenza n. 69/1996).
Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. TSAP cit.), per cui alla compete la esecuzione degli CP_1
interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b r.d. n. 215/1933 e 1
lett. h d.p.r. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle CP_2
opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 n. CP_3
23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b dello Statuto del approvato con delibera CP_2
della del 26.11.1986 n. 239/2) (sul punto si veda la Controparte_1
sentenza n. 2734/2019 del TRAP di Napoli).
Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. 14
sentenze nn. 67/2006 e 10/2008, rese in analoghe fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti in questione), va ritenuto che la legittimamente è CP_1
stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_2
opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile
1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla CP_1
delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce
dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa,
ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde
dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti consortili, per i danni CP_4
derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara,
nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Ne consegue il rigetto dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta a favore del Controparte_2
.
[...]
Parimenti infondato è il richiamo alle competenze incombenti su altri enti pubblici quali l'Autorità di bacino e il Comune in quanto, a ben vedere,
l'assegnazione di specifiche competenze in capo a tali istituzioni pubbliche non vale ad escludere tout court l'onere incombente in capo alla in CP_1 15
quanto titolare del demanio idrico, di provvedere alla conservazione, alla manutenzione e alla vigilanza delle risorse idriche ricadenti del territorio regionale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(9.3.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 12.434,58 in
favore di , oltre agli interessi su tali importi decorrenti al Parte_1
tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1/2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, 16
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Margherita Oliva, dichiaratisi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta -
con ricorso notificato in data 27.6.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 23.12.2022 - da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.434,58, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di 17
in complessivi € 2.272,50, di cui € 272,50 per Parte_1
spese vive ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Margherita Oliva, dichiaratasi antistataria
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo