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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 138/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione
ha pronunciato la seguente all'esecuzione (art.
S E N T E N Z A 615, 2' comma c.p.c.)
nella causa civile n. 138/2024 R.G. posta in decisione all'udienza immobiliare
collegiale del 25.06.2025, promossa
DA
società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Parte_1
via V. Alfieri 1, codice fiscale, partita I.V.A., e per essa, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal dott. Notaio in Pordenone Persona_1
del 10.12.2020 (n. 306269, N. 37358 Racc.), registrata a Pordenone in data
15.12.2020 al n. n.16601 serie 1T, con sede legale Controparte_1
in Milano, C.F. e P.IVA , in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 pagina 1 di 12 giusta procura del Dott. nella Controparte_2 Controparte_3
sua qualità di Consigliere della in forza di Controparte_1
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, con firma autenticata il 25.05.2020 dal Notaio in Milano, rep. 142719, assistita e Persona_2
difesa dall'avv. Alberto Crivelli del foro di Milano, giusta delega allegata alla comparsa di nuovo difensore del 19.07.2024;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_4
), con sede in Cevo, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Milani del foro di Brescia CP_4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2079/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 7.08.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello,
In via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 2079/2023, resa inter
partes dal Tribunale di Brescia, sezione quarta civile, in persona del Giudice
Dott. Stefano Franchioni – R.G. n. 4801/2022, pubblicata tramite deposito in pagina 2 di 12 cancelleria il 07/08/2023 rigettare l'opposizione all'esecuzione n. 550/2023 RGE
Trib. Brescia, accertando il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Pt_1
confronti di con sede in Cevo Controparte_4
(BS) Via Delle Energie Rinnovabili n. 6 (P.IVA – C.F.: ); P.IVA_2
- accertare e dichiarare il diritto di di ottenere da Pt_1 [...]
con sede in Cevo (BS) Via Delle Energie Rinnovabili Controparte_4
n. 6 (P.IVA – C.F.: 02201080989) la restituzione della somma di euro 7.738,17
e, per l'effetto, condannare a Controparte_4
pagare a la somma di denaro come sopra individuata. Pt_1
In ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge.
Per parte appellata:
In via principale e di merito: rigettarsi l'appello, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in premessa e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza n. 2079/2023 del Tribunale di Brescia, con condanna dell'appellante alla rifusione integrale anche delle spese del secondo grado del giudizio.
in via istruttoria: si conferma la produzione dei documenti di parte attrice di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ex art. 616 c.p.c. conveniva Controparte_4
innanzi al Tribunale di Brescia unipersonale e per essa Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_1
pagina 3 di 12 - che, con atto notificato in data 24.08.2024, aveva pignorato Parte_1
alcuni suoi beni immobili siti in Cevo (BS), identificati al NCT al foglio 632
sub. 1, 2, 3 e 4 a seguito di precetto con cui le era intimato il pagamento della somma di € 78.104,19 oltre interessi e spese;
- che il titolo esecutivo era rappresentato dal mutuo fondiario stipulato in data
12.05.2006 tra la deducente e Banca Valle Camonica s.p.a. per la somma di €
125.000, garantito da ipoteca volontaria;
- che in realtà la procedente non aveva dato atto dell'esistenza di un piano di rientro, accettato in data 26.06.2019 da già Banca di Valle CP_5
Camonica e regolarmente onorato;
- che nel gennaio 2021, senza motivo, la cessionaria del credito, ossia , Parte_1
per il tramite della sua mandataria, aveva comunicato una diffida al pagamento della somma residua di € 82.211;
- che il g.e. aveva disatteso l'istanza di sospensione, nonostante il cespite pignorato costituisse l'unica fonte di sostentamento dell'impresa e la previsione di una sospensione della sospensione elle azioni esecutive ex art. 83 del d.l. n.
18/2020.
resisteva evidenziando che Banca Valle Camonica s.p.a. aveva Parte_1
stipulato con il contratto di mutuo fondiario del 12.05.2006 a ministero CP_4
notaio di Edolo;
che in data 2.02.2017 la mutuante era stata Persona_3
incorporata in e in data 4.12.2020 aveva ceduto a Controparte_6 CP_5
il credito in questione, come da comunicazione apparsa sulla Gazzetta Parte_1
pagina 4 di 12 Ufficiale;
che in data 21.06.2020 la deducente aveva notificato atto di precetto e poi il pignoramento immobiliare e che i motivi di opposizione all'esecuzione erano stati disattesi con ordinanza del 24.02.2022.
Circa il merito, resisteva adducendo che l'accordo transattivo aveva Pt_1
validità sino al 30.08.2020 e la successiva corrispondenza non era idonea a provare la volontà di dar seguito ad un accordo oltre la data fissata.
Istruita la lite in via documentale, con la gravata sentenza, il Tribunale
accoglieva l'opposizione dichiarando inesistente il diritto di ad Parte_1
agire in via esecutiva e per l'effetto dichiarava improcedibile l'esecuzione immobiliare n. 550/2021 R.G. con condanna della procedente al pagamento delle spese di lite. A detta del primo giudice, la debitrice aveva Controparte_4
provato di aver stipulato un accordo transattivo con la cedente del credito in data
26.06.2019, in data anteriore alla cessione del credito, e dunque opponibile alla cessionaria secondo cui era previsto il pagamento della somma di € 10.000 entro la data del 31.07.2019 e il versamento di € 600 mensili per dodici mesi e “la
banca, al termine dei dodici mesi, si era riservata non di proseguire o meno
l'efficacia del piano di rientro, ma di valutare proposte migliorative per la
debitrice”. Rigettava invece la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente per la sua genericità.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_4
[...]
A seguito di anticipazione, la causa era rinviata all'udienza del 25.06.2025 per la pagina 5 di 12 rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'interpretazione data all'accordo dal primo giudice;
assume che il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare il criterio volto alla ricostruzione della comune volontà delle parti ex art. 1362 c.c. alla luce del quale l'accordo va interpretato nel senso che l'attività di recupero del credito residuo era sospesa sino al 30.08.2020 e che, una volta spirato detto termine, la
Banca poteva riattivarsi o concedere un'ulteriore dilazione in presenza di una proposta migliorativa. Allega che l'accordo inter partes aveva la finalità di sospendere l'attività di recupero del credito e non quella di modificare il piano originario di ammortamento del mutuo e tanto lo si poteva desumere anche dal successivo contegno.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta la condanna alla integrale rifusione delle spese di lite, nonostante la reciproca soccombenza originata dal rigetto della riconvenzionale di controparte.
Pacifici e documentali gli antefatti di causa.
Banca di Valle Camonica s.p.a. stipulava con il mutuo fondiario di CP_4
causa; in data 2.02.2017 incorporava per fusione la mutuante Controparte_6
con atto a rogito Notaio di Brescia e in data 4.12.2020 Persona_4
cedeva a il credito de quo, come da avviso CP_5 Parte_1
pubblicato sulla GU n. 145 de 12.12.2020 e come da elenco dei crediti ceduti pagina 6 di 12 (doc. 5 e 6 della parte opposta).
In data 21.06.2021 quale cessionaria del credito, notificava a Parte_1
l'atto di precetto per l'importo residuo di € 78.104,19 sul Controparte_4
mutuo fondiario e successivo atto di pignoramento immobiliare su immobili di piena proprietà della parte esecutata.
A supporto della sua opposizione, parte esecutata, oltre ad eccepire la mancata prova in punto legittimazione – eccezione non più riproposta in questa sede –
Contr allegava che con prima della cessione, era intercorso un piano di rientro,
tale da impedire l'attivazione e il proseguimento dell'azione esecutiva.
Contr In detto accordo del 26.06.2019, nel riscontrare la proposta della debitrice del 21 giugno, attestava che gli organi deliberanti avevano aderito al piano di rientro per far fronte all'esposizione debitoria, all'epoca quantificata in €
94.817,57 per capitale ed interessi, secondo cui:
“Il summenzionato piano di rientro dovrà quindi inderogabilmente essere
osservato nei seguenti termini:
- € 10.000 entro e non oltre il 31 luglio 2019;
- € 600 dal 30agosto 2019 per i prossimi 12 mesi:
… Trascorso suddetto periodo, la Banca si riserva di valutare una proposta
migliorativa del suddetto piano di rientro.
Rappresentiamo altresì che una volta ricevuto l'importo di € 10.000 daremo
istruzioni all'avv. Rampinelli di soprassedere da ogni altra azione volta al
recupero coattivo del credito. Precisiamo che il presente accorso non costituisce
pagina 7 di 12 novazione”.
Altrettanto pacifico che l'accordo sia stato rispettato da ma la materia CP_4
del contendere risiede nell'interpretazione della pattuizione e della sua durata,
che, a giudizio di questo collegio, è difforme da quella data dal primo giudice.
Invero, a fronte della conclamata difficoltà della mutuataria a pagare le rate
Contr previste nel contratto di mutuo, dopo trattative, consentiva alla debitrice di pagare una rata di € 10.000 entro la data del 31 luglio 2019 e poi € 600 mensili per la durata di dodici mesi.
Non si tratta di una transazione, né di una remissione parziale di debito, ma di una sorta di pactum de non petendo in forza del quale la banca, a fronte della dazione di una certa somma e di rate di minor importo, si impegnava a soprassedere da ogni azione volta al recupero del credito. È quindi evidente che vi fosse già una morosità della società mutuataria e che la mutuante si era attivata per procedere in executivis, ma a fronte di quell'accordo, appositamente deliberato, la banca di impegnava a soprassedere al recupero forzoso, purché
rispettasse rigorosamente quanto concordato. CP_4
Trascorsi i dodici mesi, la banca si riservava di valutare una proposta migliorativa del suddetto piano di rientro: è dunque evidente che la previsione di
€ 600 al mese rappresentava una sorta di minimo sindacale per agevolare la debitrice in un periodo di difficoltà e la banca, al termine del suddetto periodo, si riservava di valutare un altro piano di rientro – ovviamente a rata maggiore –
ovvero di ripristinare le originarie condizioni (si consideri che nel contratto di pagina 8 di 12 mutuo fondiario la rata era di € 1.031 al mese).
Il testo dell'accordo non autorizza a ritenere che da quel momento in poi la banca mutuante si sarebbe accontentata per sempre della somma di € 600 al mese, nonostante per qualche tempo, anche a cagione della cessione, la mutuataria abbia continuato a pagare la somma di € 600 al mese.
Come noto, ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto o una clausola occorre partire dall'esame del suo contenuto letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale e effettiva volontà delle parti per poi verificarlo alla luce dell'intero contesto contrattuale: per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni sua parola che la compone, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione. L'indagine, poi,
investe anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt.
1369 e 1366 c.c. rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la ragione pratica o la causa concreta, sì da escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongono per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante il negozio
(cfr. Cass. 23519/23 del 2.08.2023).
Proprio alla stregua di questi criteri, a giudizio della Corte, si deve ritenere che la previsione del pactum de non petendo fosse funzionale ad ovviare ad un momento di difficoltà della mutuataria e non a modificare per sempre le pagina 9 di 12 previsioni contenute nell'originario contratto di mutuo e tanto lo si desume anche dal fatto che la banca, passati i dodici mesi, si sarebbe riservata di valutare una successiva proposta migliorativa. La pattuizione non induce a ravvisare l'assunzione di un impegno da parte della banca ad accettare per sempre la somma mensile di € 600 sino all'estinzione (con notevole allungamento dei tempi di restituzione indicati nel contratto di mutuo), come dimostrato dal fatto che avrebbe valutato a quali condizioni proseguire il rapporto contrattuale.
Pure dal successivo scambio di corrispondenza si desume la reale finalità della
Parte pattuizione. Con lettera del 28.01.2021 comunicava la residua debenza di €
82.11,20 (posizione a sofferenza) invocando il pagamento, pur accettando proposte transattive, a cui rispondeva il rag. per conto di con cui Per_5 CP_4
chiedeva che fosse mantenuto l'accordo transattivo già in essere di € 600 al mese, comunicando tuttavia che la debitrice stava trattando con altro istituto di credito per ottenere un finanziamento sì da poter estinguere il debito mediante il versamento di € 50.000 a saldo e stralcio.
Pure da questo scambio epistolare si desume che l'accordo del 26.06.2019 fosse a termine e con un arco di durata di un anno, al termine del quale la creditrice poteva agire liberamente per ottenere la restituzione del suo credito, ormai passato a sofferenza.
Il secondo motivo resta assorbito: l'integrale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese di lite in virtù del criterio della soccombenza.
pagina 10 di 12 La sentenza gravata va pertanto riformata: l'opposizione all'esecuzione proposta da va rigettata, avendo Controparte_4 [...]
il diritto di procedere esecutivamente;
a seguito della riforma Parte_1 CP_4
va condannata a restituire quanto percepito a titolo di spese per effetto ella sentenza di primo grado, ossia € 7.738,17 oltre interessi legali ex art. 1284
comma 1 c.c. dal 18.09.2023 al saldo.
Parte appellata va condannata alla rifusione delle spese del doppio grado che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2079/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 7.08.2023, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da Controparte_4
- condanna a rifondere a parte Controparte_4
appellante le spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi € 8.433
per compenso (di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, per il presente grado, in € 1.165,50 per borsuali ed € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed €
3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a.,
pagina 11 di 12 come per legge;
- condanna a restituire a parte Controparte_4
appellante quanto percepito per effetto della sentenza di primo grado, ovvero €
7.738,17 oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 18.09.2023 al saldo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione
ha pronunciato la seguente all'esecuzione (art.
S E N T E N Z A 615, 2' comma c.p.c.)
nella causa civile n. 138/2024 R.G. posta in decisione all'udienza immobiliare
collegiale del 25.06.2025, promossa
DA
società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Parte_1
via V. Alfieri 1, codice fiscale, partita I.V.A., e per essa, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal dott. Notaio in Pordenone Persona_1
del 10.12.2020 (n. 306269, N. 37358 Racc.), registrata a Pordenone in data
15.12.2020 al n. n.16601 serie 1T, con sede legale Controparte_1
in Milano, C.F. e P.IVA , in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 pagina 1 di 12 giusta procura del Dott. nella Controparte_2 Controparte_3
sua qualità di Consigliere della in forza di Controparte_1
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, con firma autenticata il 25.05.2020 dal Notaio in Milano, rep. 142719, assistita e Persona_2
difesa dall'avv. Alberto Crivelli del foro di Milano, giusta delega allegata alla comparsa di nuovo difensore del 19.07.2024;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_4
), con sede in Cevo, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Milani del foro di Brescia CP_4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2079/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 7.08.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello,
In via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 2079/2023, resa inter
partes dal Tribunale di Brescia, sezione quarta civile, in persona del Giudice
Dott. Stefano Franchioni – R.G. n. 4801/2022, pubblicata tramite deposito in pagina 2 di 12 cancelleria il 07/08/2023 rigettare l'opposizione all'esecuzione n. 550/2023 RGE
Trib. Brescia, accertando il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Pt_1
confronti di con sede in Cevo Controparte_4
(BS) Via Delle Energie Rinnovabili n. 6 (P.IVA – C.F.: ); P.IVA_2
- accertare e dichiarare il diritto di di ottenere da Pt_1 [...]
con sede in Cevo (BS) Via Delle Energie Rinnovabili Controparte_4
n. 6 (P.IVA – C.F.: 02201080989) la restituzione della somma di euro 7.738,17
e, per l'effetto, condannare a Controparte_4
pagare a la somma di denaro come sopra individuata. Pt_1
In ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge.
Per parte appellata:
In via principale e di merito: rigettarsi l'appello, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in premessa e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza n. 2079/2023 del Tribunale di Brescia, con condanna dell'appellante alla rifusione integrale anche delle spese del secondo grado del giudizio.
in via istruttoria: si conferma la produzione dei documenti di parte attrice di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ex art. 616 c.p.c. conveniva Controparte_4
innanzi al Tribunale di Brescia unipersonale e per essa Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_1
pagina 3 di 12 - che, con atto notificato in data 24.08.2024, aveva pignorato Parte_1
alcuni suoi beni immobili siti in Cevo (BS), identificati al NCT al foglio 632
sub. 1, 2, 3 e 4 a seguito di precetto con cui le era intimato il pagamento della somma di € 78.104,19 oltre interessi e spese;
- che il titolo esecutivo era rappresentato dal mutuo fondiario stipulato in data
12.05.2006 tra la deducente e Banca Valle Camonica s.p.a. per la somma di €
125.000, garantito da ipoteca volontaria;
- che in realtà la procedente non aveva dato atto dell'esistenza di un piano di rientro, accettato in data 26.06.2019 da già Banca di Valle CP_5
Camonica e regolarmente onorato;
- che nel gennaio 2021, senza motivo, la cessionaria del credito, ossia , Parte_1
per il tramite della sua mandataria, aveva comunicato una diffida al pagamento della somma residua di € 82.211;
- che il g.e. aveva disatteso l'istanza di sospensione, nonostante il cespite pignorato costituisse l'unica fonte di sostentamento dell'impresa e la previsione di una sospensione della sospensione elle azioni esecutive ex art. 83 del d.l. n.
18/2020.
resisteva evidenziando che Banca Valle Camonica s.p.a. aveva Parte_1
stipulato con il contratto di mutuo fondiario del 12.05.2006 a ministero CP_4
notaio di Edolo;
che in data 2.02.2017 la mutuante era stata Persona_3
incorporata in e in data 4.12.2020 aveva ceduto a Controparte_6 CP_5
il credito in questione, come da comunicazione apparsa sulla Gazzetta Parte_1
pagina 4 di 12 Ufficiale;
che in data 21.06.2020 la deducente aveva notificato atto di precetto e poi il pignoramento immobiliare e che i motivi di opposizione all'esecuzione erano stati disattesi con ordinanza del 24.02.2022.
Circa il merito, resisteva adducendo che l'accordo transattivo aveva Pt_1
validità sino al 30.08.2020 e la successiva corrispondenza non era idonea a provare la volontà di dar seguito ad un accordo oltre la data fissata.
Istruita la lite in via documentale, con la gravata sentenza, il Tribunale
accoglieva l'opposizione dichiarando inesistente il diritto di ad Parte_1
agire in via esecutiva e per l'effetto dichiarava improcedibile l'esecuzione immobiliare n. 550/2021 R.G. con condanna della procedente al pagamento delle spese di lite. A detta del primo giudice, la debitrice aveva Controparte_4
provato di aver stipulato un accordo transattivo con la cedente del credito in data
26.06.2019, in data anteriore alla cessione del credito, e dunque opponibile alla cessionaria secondo cui era previsto il pagamento della somma di € 10.000 entro la data del 31.07.2019 e il versamento di € 600 mensili per dodici mesi e “la
banca, al termine dei dodici mesi, si era riservata non di proseguire o meno
l'efficacia del piano di rientro, ma di valutare proposte migliorative per la
debitrice”. Rigettava invece la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente per la sua genericità.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_4
[...]
A seguito di anticipazione, la causa era rinviata all'udienza del 25.06.2025 per la pagina 5 di 12 rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'interpretazione data all'accordo dal primo giudice;
assume che il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare il criterio volto alla ricostruzione della comune volontà delle parti ex art. 1362 c.c. alla luce del quale l'accordo va interpretato nel senso che l'attività di recupero del credito residuo era sospesa sino al 30.08.2020 e che, una volta spirato detto termine, la
Banca poteva riattivarsi o concedere un'ulteriore dilazione in presenza di una proposta migliorativa. Allega che l'accordo inter partes aveva la finalità di sospendere l'attività di recupero del credito e non quella di modificare il piano originario di ammortamento del mutuo e tanto lo si poteva desumere anche dal successivo contegno.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta la condanna alla integrale rifusione delle spese di lite, nonostante la reciproca soccombenza originata dal rigetto della riconvenzionale di controparte.
Pacifici e documentali gli antefatti di causa.
Banca di Valle Camonica s.p.a. stipulava con il mutuo fondiario di CP_4
causa; in data 2.02.2017 incorporava per fusione la mutuante Controparte_6
con atto a rogito Notaio di Brescia e in data 4.12.2020 Persona_4
cedeva a il credito de quo, come da avviso CP_5 Parte_1
pubblicato sulla GU n. 145 de 12.12.2020 e come da elenco dei crediti ceduti pagina 6 di 12 (doc. 5 e 6 della parte opposta).
In data 21.06.2021 quale cessionaria del credito, notificava a Parte_1
l'atto di precetto per l'importo residuo di € 78.104,19 sul Controparte_4
mutuo fondiario e successivo atto di pignoramento immobiliare su immobili di piena proprietà della parte esecutata.
A supporto della sua opposizione, parte esecutata, oltre ad eccepire la mancata prova in punto legittimazione – eccezione non più riproposta in questa sede –
Contr allegava che con prima della cessione, era intercorso un piano di rientro,
tale da impedire l'attivazione e il proseguimento dell'azione esecutiva.
Contr In detto accordo del 26.06.2019, nel riscontrare la proposta della debitrice del 21 giugno, attestava che gli organi deliberanti avevano aderito al piano di rientro per far fronte all'esposizione debitoria, all'epoca quantificata in €
94.817,57 per capitale ed interessi, secondo cui:
“Il summenzionato piano di rientro dovrà quindi inderogabilmente essere
osservato nei seguenti termini:
- € 10.000 entro e non oltre il 31 luglio 2019;
- € 600 dal 30agosto 2019 per i prossimi 12 mesi:
… Trascorso suddetto periodo, la Banca si riserva di valutare una proposta
migliorativa del suddetto piano di rientro.
Rappresentiamo altresì che una volta ricevuto l'importo di € 10.000 daremo
istruzioni all'avv. Rampinelli di soprassedere da ogni altra azione volta al
recupero coattivo del credito. Precisiamo che il presente accorso non costituisce
pagina 7 di 12 novazione”.
Altrettanto pacifico che l'accordo sia stato rispettato da ma la materia CP_4
del contendere risiede nell'interpretazione della pattuizione e della sua durata,
che, a giudizio di questo collegio, è difforme da quella data dal primo giudice.
Invero, a fronte della conclamata difficoltà della mutuataria a pagare le rate
Contr previste nel contratto di mutuo, dopo trattative, consentiva alla debitrice di pagare una rata di € 10.000 entro la data del 31 luglio 2019 e poi € 600 mensili per la durata di dodici mesi.
Non si tratta di una transazione, né di una remissione parziale di debito, ma di una sorta di pactum de non petendo in forza del quale la banca, a fronte della dazione di una certa somma e di rate di minor importo, si impegnava a soprassedere da ogni azione volta al recupero del credito. È quindi evidente che vi fosse già una morosità della società mutuataria e che la mutuante si era attivata per procedere in executivis, ma a fronte di quell'accordo, appositamente deliberato, la banca di impegnava a soprassedere al recupero forzoso, purché
rispettasse rigorosamente quanto concordato. CP_4
Trascorsi i dodici mesi, la banca si riservava di valutare una proposta migliorativa del suddetto piano di rientro: è dunque evidente che la previsione di
€ 600 al mese rappresentava una sorta di minimo sindacale per agevolare la debitrice in un periodo di difficoltà e la banca, al termine del suddetto periodo, si riservava di valutare un altro piano di rientro – ovviamente a rata maggiore –
ovvero di ripristinare le originarie condizioni (si consideri che nel contratto di pagina 8 di 12 mutuo fondiario la rata era di € 1.031 al mese).
Il testo dell'accordo non autorizza a ritenere che da quel momento in poi la banca mutuante si sarebbe accontentata per sempre della somma di € 600 al mese, nonostante per qualche tempo, anche a cagione della cessione, la mutuataria abbia continuato a pagare la somma di € 600 al mese.
Come noto, ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto o una clausola occorre partire dall'esame del suo contenuto letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale e effettiva volontà delle parti per poi verificarlo alla luce dell'intero contesto contrattuale: per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni sua parola che la compone, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione. L'indagine, poi,
investe anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt.
1369 e 1366 c.c. rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la ragione pratica o la causa concreta, sì da escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongono per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante il negozio
(cfr. Cass. 23519/23 del 2.08.2023).
Proprio alla stregua di questi criteri, a giudizio della Corte, si deve ritenere che la previsione del pactum de non petendo fosse funzionale ad ovviare ad un momento di difficoltà della mutuataria e non a modificare per sempre le pagina 9 di 12 previsioni contenute nell'originario contratto di mutuo e tanto lo si desume anche dal fatto che la banca, passati i dodici mesi, si sarebbe riservata di valutare una successiva proposta migliorativa. La pattuizione non induce a ravvisare l'assunzione di un impegno da parte della banca ad accettare per sempre la somma mensile di € 600 sino all'estinzione (con notevole allungamento dei tempi di restituzione indicati nel contratto di mutuo), come dimostrato dal fatto che avrebbe valutato a quali condizioni proseguire il rapporto contrattuale.
Pure dal successivo scambio di corrispondenza si desume la reale finalità della
Parte pattuizione. Con lettera del 28.01.2021 comunicava la residua debenza di €
82.11,20 (posizione a sofferenza) invocando il pagamento, pur accettando proposte transattive, a cui rispondeva il rag. per conto di con cui Per_5 CP_4
chiedeva che fosse mantenuto l'accordo transattivo già in essere di € 600 al mese, comunicando tuttavia che la debitrice stava trattando con altro istituto di credito per ottenere un finanziamento sì da poter estinguere il debito mediante il versamento di € 50.000 a saldo e stralcio.
Pure da questo scambio epistolare si desume che l'accordo del 26.06.2019 fosse a termine e con un arco di durata di un anno, al termine del quale la creditrice poteva agire liberamente per ottenere la restituzione del suo credito, ormai passato a sofferenza.
Il secondo motivo resta assorbito: l'integrale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese di lite in virtù del criterio della soccombenza.
pagina 10 di 12 La sentenza gravata va pertanto riformata: l'opposizione all'esecuzione proposta da va rigettata, avendo Controparte_4 [...]
il diritto di procedere esecutivamente;
a seguito della riforma Parte_1 CP_4
va condannata a restituire quanto percepito a titolo di spese per effetto ella sentenza di primo grado, ossia € 7.738,17 oltre interessi legali ex art. 1284
comma 1 c.c. dal 18.09.2023 al saldo.
Parte appellata va condannata alla rifusione delle spese del doppio grado che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2079/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 7.08.2023, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da Controparte_4
- condanna a rifondere a parte Controparte_4
appellante le spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi € 8.433
per compenso (di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, per il presente grado, in € 1.165,50 per borsuali ed € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed €
3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a.,
pagina 11 di 12 come per legge;
- condanna a restituire a parte Controparte_4
appellante quanto percepito per effetto della sentenza di primo grado, ovvero €
7.738,17 oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 18.09.2023 al saldo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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