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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 15979 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Maria Rosaria Savoia (C.F. giusta procura C.F._1
alle liti in atti.
- appellante -
e
(C.F. Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Petrone (C.F. C.F._2
giusta procura alle liti in atti.
- appellata - nonchè
(C.F. ) - in persona del Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore – con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
- appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 18060/2023 pronunciata dal Giudice di pace di Roma in data 10/10/2023, depositata il successivo 12/10/2023, ad esito del giudizio iscritto al n. 19257/2023 R.G. conclusioni
1 per «voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della
Sentenza impugnata n.18060/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma, statuire come di seguito: 1) accertata e dichiarata la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 cpc, dichiarare la validità della cartella di pagamento n.09720190181843819000 relativamente al ruolo n.2019/9607 e al ruolo n.2019/9605 emessi dal , limitando l'annullamento CP_3
della richiamata cartella al ruolo n.2019/9850 emesso dalla CP_2
, per le ragioni esplicitate in narrativa;
2) condannare la Società
[...]
appellata, o chi tenuto, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria»; per Controparte_1
«voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare, per il motivo nr.1 di cui sopra, l'inammissibilità dell'appello poiché portatore di domanda nuova, ciò in applicazione dell'art.345 cpc;
rigettare nel merito, per tutti i suddetti motivi di cui ai nn.1, 2 e 3, il gravame proposto dall'
[...]
; condannare l'appellante alle spese e competenze di Controparte_4
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello datato 11/04/2024
[...]
conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la Parte_1
e la Controparte_1 Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza n. 18060/2023, pronunciata dal Giudice di pace di Roma in data 10/10/2023, pubblicata il successivo 12/10/2023 e non notificata.
2. In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con atto di citazione del 27/02/2023, ritualmente notificato come per legge, la impugnava, dinanzi al Controparte_5
Giudice di Pace di Roma, l'intimazione di pagamento n.097 2021
9034655709000 - notificata in data 11/01/2022 da
[...]
[...]
Controparte_6
[...] - relativamente alla sola cartella esattoriale n.097 2019
[...]
0181843819000 afferente, a sua volta, ad una serie di violazioni del Codice della Strada;
che, più specificatamente, la stessa deduceva l'illegittimità dell'intimazione in quanto la cartella in discussione era già stata oggetto di annullamento con la sentenza n. 1841/2022, emessa dal Giudice di pace di
Roma ad esito del giudizio iscritto al n. 51982/2019 R.G.; indi, invocava la declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità dell'atto impugnato, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, oltre alla condanna ex art. 96 Cpc della creditrice . Iscritta la causa a ruolo Controparte_2
al n. 19257/2023, con comparsa di risposta del 27/04/2023, si costituiva in giudizio , la quale deduceva: a) Controparte_7
l'infondatezza dell'opposizione, in quanto tale cartella si riferiva a tre ruoli esattoriali, ossia il n. 2019/9607 e n. 2019/9605 emessi dal CP_3
ed il n. 2019/9850 emesso dalla Prefettura di , di cui solo CP_2
quest'ultimo era stato oggetto di annullamento da parte del Giudice di pace nel giudizio n. 51982/2019; b) l'inammissibilità della stessa in ragione della carenza di interesse alla statuizione, avendo l'intimazione perso efficacia ex art. 50, comma 3, d.P.R. N. 602/1973, essendo stata notificata prima dell'emissione della sentenza n. 1841/2022; c) la propria carenza di legittimazione passiva, con contestuale domanda di manleva nei confronti della (la quale, di contro, non si costituiva in giudizio). Controparte_2
3. Ad esito del giudizio di primo grado, il giudice di pace, con la sentenza n. 18060/2023, accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia dell'intimazione opposta relativamente alla sola cartella esattoriale n. 097
2019 0181843819 e, condannava la al pagamento Controparte_2
delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha Parte_1
proposto appello con riguardo a tutti i suoi capi, contestando l'iter logico- giuridico seguito dal giudice di prime cure sulle sollevate eccezioni.
4. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame il seguente motivo: a) «vizio della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 Cpc e dell'art. 115 Cpc», chiedendo nel merito l'accertamento
3 della validità della cartella esattoriale n. 097 2019 0181843819000 relativamente ai ruoli n. 2019/9607 e n. 2019/9605 emessi dal CP_3
dunque, limitando l'annullamento della stessa al solo ruolo n.
[...]
2019/9850 emesso dalla , con vittoria di spese. Controparte_2
5. Con comparsa di risposta del 15/10/2024 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 345 Cpc, nonché l'infondatezza dello stesso: ed infatti – a suo dire – all'interno dell'intimazione precedentemente opposta, la cartella in discussione riportava solo il ruolo della CP_2
in quanto gli altri due ruoli (emessi dal erano già
[...] CP_3
stati oggetto di domanda di adesione alla definizione agevolata, accettata in data antecedente rispetto alla notifica dell'appello; indi, in relazione a tale ultimo profilo, eccepiva, altresì, la carenza di interesse ad agire dell'appellante.
6. Di contro, la non si costituiva in giudizio («Il Controparte_2
giorno 11/04/2024 alle ore 17:41:04 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da savoia.mariarosaria@ordavvle.legalmail.it ed indirizzato a:
" è stato consegnato nella casella di Email_1
destinazione»).
7. Alla prima udienza del 16/10/2024 l'adito giudicante, lette le note pervenute, rinviava la causa all'udienza del 20/03/2025; in pari data, tratteneva la stessa in decisione ex art. 281-sexies Cpc.
8. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia della CP_2
, la quale, nonostante la rituale notifica dell'appello non ha inteso
[...]
costituirsi in giudizio (v. ricevuta di avvenuta consegna, doc. 4 citazione in appello).
9. L'appello proposto da è infondato Controparte_7
e deve essere rigettato per i motivi di seguito illustrati.
10. Nel presente giudizio, l'appellante ha invocato la declaratoria di validità della cartella esattoriale n. 097 2019 0181843819000 (sottesa
4 all'intimazione di pagamento n.097 2021 9034655709000, impugnata in primo grado nel giudizio iscritto al n. 19257/2023 R.G.) relativamente ai ruoli n.
2019/9607 e n. 2019/9605 emessi dal dunque, ha chiesto di CP_3
limitare l'annullamento della stessa al solo ruolo n. 2019/9850 emesso dalla e già dichiarato illegittimo dal Giudice di prime cure Controparte_2
con la sentenza n. 1841/2022 emessa ad esito del giudizio iscritto al n.
51982/2019 R.G. (avente ad oggetto, appunto, l'impugnazione della cartella in discussione).
11. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché l'odierna appellante non ha introdotto nuove domande nel presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la medesima questione già trattata nel precedente grado di giudizio, ossia la validità della cartella esattoriale e dei ruoli ad essa sottesi.
12. Tanto premesso, ai fini della soluzione della controversia, occorre analizzare la documentazione versata in atti, dalla quale si evince che:
a) la cartella n. 097 2019 0181843819000, avente ad oggetto i ruoli esattoriali n. 2019/9607 (€ 139,40), n. 2019/9605 (€ 290,98) e n. 2019/9850 (€ 632,44), è stata impugnata nel giudizio iscritto al n. 51982/2019 R.G. (svoltosi tra la
, e la ), conclusosi con CP_1 CP_8 Controparte_2
sentenza n. 1841/2022 del 09/02/2022, la quale ha annullato tale cartella limitatamente al ruolo emesso dalla (v. doc. 4 Controparte_2
fascicolo di primo grado;
CP_9
b) nelle more del precitato giudizio, più precisamente in data 11/01/2022, è stata notificata alla contribuente, dall' (estranea a Controparte_10
quel primo giudizio), l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9034655709000, sottesa alla quale vi erano una molteplicità di cartelle, tra cui la n. 097 2019
0181843819000, la quale, tuttavia, riportava solo la pretesa vantata dalla
, ossia il credito di € 685,59 (comprensivo di interessi e Controparte_2
sanzioni) (v. doc. 3B comparsa in appello);
5 c) altrimenti detto: l'intimazione di cui si discute in questa sede menzionava la cartella di pagamento n. 097 2019 0181843819000, ma solo per il credito della (pag.6/7 intimazione); Controparte_2
d) indi, in data 27/02/2023 ossia in prime cure nel presente procedimento, la aveva impugnato tale intimazione Controparte_1
sempre relativamente alla cartella n. 097 2019 0181843819000, deducendo che il credito vantato dalla , riportato all'interno della Controparte_2
stessa, era stato dichiarato illegittimo per effetto della sentenza del
09/02/2022 (emessa nel giudizio avente ad oggetto tale atto prodromico, alla quale , come detto, non aveva partecipato Controparte_7
e, del cui esito non era stata informata) (v. citazione primo grado, doc. 3 comparsa in appello);
e) iscritta la causa a ruolo al n. 19257/2023 R.G., si costituiva in giudizio
, la quale eccepiva l'infondatezza ed Controparte_7
inammissibilità dell'opposizione per una serie di ragioni, ossia: e1) in quanto l'intimazione era stata notificata il data 11/01/2022 mentre il giudizio era stato instaurato in data 27/02/2023; e2) poiché, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la cartella conteneva altri due ruoli oltre quello emesso dalla (ossia i due di ); e3) in ragione Controparte_2 CP_8
della correttezza del proprio operato dal momento che l'intimazione era stata notificata prima della sentenza n.1841/2022, della quale esso Agente nulla sapeva non essendo stato evocato nel relativo giudizio;
e4) in ragione del fatto che, considerando l'esito del giudizio avente ad oggetto la cartella n. 097
2019 0181843819000, la Società ben avrebbe potuto chiedere in autotutela lo sgravio parziale della stessa. Contestualmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando l'obbligo di manleva della CP_2
(v. doc. 7 fascicolo di primo grado );
[...] CP_9
f) ad esito del precitato giudizio, era emessa la sentenza n. 18060/2023 (oggi appellata), con la quale il Giudice di prime cure dichiarava inefficace l'intimazione opposta relativamente alla cartella n. 097 2019 0181843819000, senza specificare altro (v. doc. 2 citazione appello);
6 f) che, avverso tale sentenza, ha proposto Controparte_7
l'odierno appello, invocando la declaratoria di validità della cartella relativamente ai ruoli emessi dal dunque, chiedendo di CP_3
limitare specificamente l'annullamento operato dal Giudice di pace alla sola pretesa vantata dalla . Controparte_2
13. Ciò posto, rileva il decidente l'infondatezza dell'appello sotto un duplice profilo: ed infatti – da un lato - nell'intimazione opposta, la cartella esattoriale n. 09720190181843819000 è stata riportata limitatamente alla sola la pretesa creditoria della (pag. 6/7), non Controparte_2
figurando anche quelle vantate dal per effetto dei ruoli CP_3
esattoriali n. 2019/9607 e n. 2019/9605 (i quali, dunque, risultano nel predetto atto); in secondo luogo e peraltro, i ruoli emessi dal CP_3
sono stati oggetto di definizione agevolata tra l'
[...] CP_10
e la società appellata (v. domanda del 20/06/2023 e adesione del
[...]
26/06/2023), ragion per cui l'odierna appellante non ha interesse ad una pronuncia che ne dichiari la validità (anche per quanto appresso specificato).
14. E, infatti, si deve constatare che l'appello di ha a oggetto la CP_9
validità (pro-quota) dell'intimazione n.097 2021 9034655709000 relativamente alla cartella di pagamento n. 09720190181843819000 che non risulta essere stata portata in riscossione dall'Agente in relazione ai ruoli provenienti da;
per cui l'unico credito in intimazione è quello CP_8
della per giunta annullato dal Giudice di pace in altro Controparte_2
procedimento.
15. La “rottamazione” di tali ultime pretese di è, quindi, del CP_8
tutto irrilevante ai fini del presente appello, non rientrando nella materia del decidere costituita dalla sola intimazione di pagamento.
16. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed alla natura delle questioni trattate, possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi nel quadrante dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
17. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'appellata . CP_2
7 18. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Controparte_7 [...]
nonché della , così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
3) condanna al pagamento delle spese di Controparte_7
lite nei confronti della Controparte_1
[... che liquida in € 462,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Petrone;
4) nulla sulle spese per;
Controparte_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Roma 15 aprile 2025
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 15979 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Maria Rosaria Savoia (C.F. giusta procura C.F._1
alle liti in atti.
- appellante -
e
(C.F. Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Petrone (C.F. C.F._2
giusta procura alle liti in atti.
- appellata - nonchè
(C.F. ) - in persona del Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore – con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
- appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 18060/2023 pronunciata dal Giudice di pace di Roma in data 10/10/2023, depositata il successivo 12/10/2023, ad esito del giudizio iscritto al n. 19257/2023 R.G. conclusioni
1 per «voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della
Sentenza impugnata n.18060/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma, statuire come di seguito: 1) accertata e dichiarata la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 cpc, dichiarare la validità della cartella di pagamento n.09720190181843819000 relativamente al ruolo n.2019/9607 e al ruolo n.2019/9605 emessi dal , limitando l'annullamento CP_3
della richiamata cartella al ruolo n.2019/9850 emesso dalla CP_2
, per le ragioni esplicitate in narrativa;
2) condannare la Società
[...]
appellata, o chi tenuto, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria»; per Controparte_1
«voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare, per il motivo nr.1 di cui sopra, l'inammissibilità dell'appello poiché portatore di domanda nuova, ciò in applicazione dell'art.345 cpc;
rigettare nel merito, per tutti i suddetti motivi di cui ai nn.1, 2 e 3, il gravame proposto dall'
[...]
; condannare l'appellante alle spese e competenze di Controparte_4
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello datato 11/04/2024
[...]
conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la Parte_1
e la Controparte_1 Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza n. 18060/2023, pronunciata dal Giudice di pace di Roma in data 10/10/2023, pubblicata il successivo 12/10/2023 e non notificata.
2. In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con atto di citazione del 27/02/2023, ritualmente notificato come per legge, la impugnava, dinanzi al Controparte_5
Giudice di Pace di Roma, l'intimazione di pagamento n.097 2021
9034655709000 - notificata in data 11/01/2022 da
[...]
[...]
Controparte_6
[...] - relativamente alla sola cartella esattoriale n.097 2019
[...]
0181843819000 afferente, a sua volta, ad una serie di violazioni del Codice della Strada;
che, più specificatamente, la stessa deduceva l'illegittimità dell'intimazione in quanto la cartella in discussione era già stata oggetto di annullamento con la sentenza n. 1841/2022, emessa dal Giudice di pace di
Roma ad esito del giudizio iscritto al n. 51982/2019 R.G.; indi, invocava la declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità dell'atto impugnato, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, oltre alla condanna ex art. 96 Cpc della creditrice . Iscritta la causa a ruolo Controparte_2
al n. 19257/2023, con comparsa di risposta del 27/04/2023, si costituiva in giudizio , la quale deduceva: a) Controparte_7
l'infondatezza dell'opposizione, in quanto tale cartella si riferiva a tre ruoli esattoriali, ossia il n. 2019/9607 e n. 2019/9605 emessi dal CP_3
ed il n. 2019/9850 emesso dalla Prefettura di , di cui solo CP_2
quest'ultimo era stato oggetto di annullamento da parte del Giudice di pace nel giudizio n. 51982/2019; b) l'inammissibilità della stessa in ragione della carenza di interesse alla statuizione, avendo l'intimazione perso efficacia ex art. 50, comma 3, d.P.R. N. 602/1973, essendo stata notificata prima dell'emissione della sentenza n. 1841/2022; c) la propria carenza di legittimazione passiva, con contestuale domanda di manleva nei confronti della (la quale, di contro, non si costituiva in giudizio). Controparte_2
3. Ad esito del giudizio di primo grado, il giudice di pace, con la sentenza n. 18060/2023, accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia dell'intimazione opposta relativamente alla sola cartella esattoriale n. 097
2019 0181843819 e, condannava la al pagamento Controparte_2
delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha Parte_1
proposto appello con riguardo a tutti i suoi capi, contestando l'iter logico- giuridico seguito dal giudice di prime cure sulle sollevate eccezioni.
4. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame il seguente motivo: a) «vizio della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 Cpc e dell'art. 115 Cpc», chiedendo nel merito l'accertamento
3 della validità della cartella esattoriale n. 097 2019 0181843819000 relativamente ai ruoli n. 2019/9607 e n. 2019/9605 emessi dal CP_3
dunque, limitando l'annullamento della stessa al solo ruolo n.
[...]
2019/9850 emesso dalla , con vittoria di spese. Controparte_2
5. Con comparsa di risposta del 15/10/2024 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 345 Cpc, nonché l'infondatezza dello stesso: ed infatti – a suo dire – all'interno dell'intimazione precedentemente opposta, la cartella in discussione riportava solo il ruolo della CP_2
in quanto gli altri due ruoli (emessi dal erano già
[...] CP_3
stati oggetto di domanda di adesione alla definizione agevolata, accettata in data antecedente rispetto alla notifica dell'appello; indi, in relazione a tale ultimo profilo, eccepiva, altresì, la carenza di interesse ad agire dell'appellante.
6. Di contro, la non si costituiva in giudizio («Il Controparte_2
giorno 11/04/2024 alle ore 17:41:04 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da savoia.mariarosaria@ordavvle.legalmail.it ed indirizzato a:
" è stato consegnato nella casella di Email_1
destinazione»).
7. Alla prima udienza del 16/10/2024 l'adito giudicante, lette le note pervenute, rinviava la causa all'udienza del 20/03/2025; in pari data, tratteneva la stessa in decisione ex art. 281-sexies Cpc.
8. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia della CP_2
, la quale, nonostante la rituale notifica dell'appello non ha inteso
[...]
costituirsi in giudizio (v. ricevuta di avvenuta consegna, doc. 4 citazione in appello).
9. L'appello proposto da è infondato Controparte_7
e deve essere rigettato per i motivi di seguito illustrati.
10. Nel presente giudizio, l'appellante ha invocato la declaratoria di validità della cartella esattoriale n. 097 2019 0181843819000 (sottesa
4 all'intimazione di pagamento n.097 2021 9034655709000, impugnata in primo grado nel giudizio iscritto al n. 19257/2023 R.G.) relativamente ai ruoli n.
2019/9607 e n. 2019/9605 emessi dal dunque, ha chiesto di CP_3
limitare l'annullamento della stessa al solo ruolo n. 2019/9850 emesso dalla e già dichiarato illegittimo dal Giudice di prime cure Controparte_2
con la sentenza n. 1841/2022 emessa ad esito del giudizio iscritto al n.
51982/2019 R.G. (avente ad oggetto, appunto, l'impugnazione della cartella in discussione).
11. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché l'odierna appellante non ha introdotto nuove domande nel presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la medesima questione già trattata nel precedente grado di giudizio, ossia la validità della cartella esattoriale e dei ruoli ad essa sottesi.
12. Tanto premesso, ai fini della soluzione della controversia, occorre analizzare la documentazione versata in atti, dalla quale si evince che:
a) la cartella n. 097 2019 0181843819000, avente ad oggetto i ruoli esattoriali n. 2019/9607 (€ 139,40), n. 2019/9605 (€ 290,98) e n. 2019/9850 (€ 632,44), è stata impugnata nel giudizio iscritto al n. 51982/2019 R.G. (svoltosi tra la
, e la ), conclusosi con CP_1 CP_8 Controparte_2
sentenza n. 1841/2022 del 09/02/2022, la quale ha annullato tale cartella limitatamente al ruolo emesso dalla (v. doc. 4 Controparte_2
fascicolo di primo grado;
CP_9
b) nelle more del precitato giudizio, più precisamente in data 11/01/2022, è stata notificata alla contribuente, dall' (estranea a Controparte_10
quel primo giudizio), l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9034655709000, sottesa alla quale vi erano una molteplicità di cartelle, tra cui la n. 097 2019
0181843819000, la quale, tuttavia, riportava solo la pretesa vantata dalla
, ossia il credito di € 685,59 (comprensivo di interessi e Controparte_2
sanzioni) (v. doc. 3B comparsa in appello);
5 c) altrimenti detto: l'intimazione di cui si discute in questa sede menzionava la cartella di pagamento n. 097 2019 0181843819000, ma solo per il credito della (pag.6/7 intimazione); Controparte_2
d) indi, in data 27/02/2023 ossia in prime cure nel presente procedimento, la aveva impugnato tale intimazione Controparte_1
sempre relativamente alla cartella n. 097 2019 0181843819000, deducendo che il credito vantato dalla , riportato all'interno della Controparte_2
stessa, era stato dichiarato illegittimo per effetto della sentenza del
09/02/2022 (emessa nel giudizio avente ad oggetto tale atto prodromico, alla quale , come detto, non aveva partecipato Controparte_7
e, del cui esito non era stata informata) (v. citazione primo grado, doc. 3 comparsa in appello);
e) iscritta la causa a ruolo al n. 19257/2023 R.G., si costituiva in giudizio
, la quale eccepiva l'infondatezza ed Controparte_7
inammissibilità dell'opposizione per una serie di ragioni, ossia: e1) in quanto l'intimazione era stata notificata il data 11/01/2022 mentre il giudizio era stato instaurato in data 27/02/2023; e2) poiché, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la cartella conteneva altri due ruoli oltre quello emesso dalla (ossia i due di ); e3) in ragione Controparte_2 CP_8
della correttezza del proprio operato dal momento che l'intimazione era stata notificata prima della sentenza n.1841/2022, della quale esso Agente nulla sapeva non essendo stato evocato nel relativo giudizio;
e4) in ragione del fatto che, considerando l'esito del giudizio avente ad oggetto la cartella n. 097
2019 0181843819000, la Società ben avrebbe potuto chiedere in autotutela lo sgravio parziale della stessa. Contestualmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando l'obbligo di manleva della CP_2
(v. doc. 7 fascicolo di primo grado );
[...] CP_9
f) ad esito del precitato giudizio, era emessa la sentenza n. 18060/2023 (oggi appellata), con la quale il Giudice di prime cure dichiarava inefficace l'intimazione opposta relativamente alla cartella n. 097 2019 0181843819000, senza specificare altro (v. doc. 2 citazione appello);
6 f) che, avverso tale sentenza, ha proposto Controparte_7
l'odierno appello, invocando la declaratoria di validità della cartella relativamente ai ruoli emessi dal dunque, chiedendo di CP_3
limitare specificamente l'annullamento operato dal Giudice di pace alla sola pretesa vantata dalla . Controparte_2
13. Ciò posto, rileva il decidente l'infondatezza dell'appello sotto un duplice profilo: ed infatti – da un lato - nell'intimazione opposta, la cartella esattoriale n. 09720190181843819000 è stata riportata limitatamente alla sola la pretesa creditoria della (pag. 6/7), non Controparte_2
figurando anche quelle vantate dal per effetto dei ruoli CP_3
esattoriali n. 2019/9607 e n. 2019/9605 (i quali, dunque, risultano nel predetto atto); in secondo luogo e peraltro, i ruoli emessi dal CP_3
sono stati oggetto di definizione agevolata tra l'
[...] CP_10
e la società appellata (v. domanda del 20/06/2023 e adesione del
[...]
26/06/2023), ragion per cui l'odierna appellante non ha interesse ad una pronuncia che ne dichiari la validità (anche per quanto appresso specificato).
14. E, infatti, si deve constatare che l'appello di ha a oggetto la CP_9
validità (pro-quota) dell'intimazione n.097 2021 9034655709000 relativamente alla cartella di pagamento n. 09720190181843819000 che non risulta essere stata portata in riscossione dall'Agente in relazione ai ruoli provenienti da;
per cui l'unico credito in intimazione è quello CP_8
della per giunta annullato dal Giudice di pace in altro Controparte_2
procedimento.
15. La “rottamazione” di tali ultime pretese di è, quindi, del CP_8
tutto irrilevante ai fini del presente appello, non rientrando nella materia del decidere costituita dalla sola intimazione di pagamento.
16. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed alla natura delle questioni trattate, possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi nel quadrante dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
17. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'appellata . CP_2
7 18. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Controparte_7 [...]
nonché della , così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
3) condanna al pagamento delle spese di Controparte_7
lite nei confronti della Controparte_1
[... che liquida in € 462,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Petrone;
4) nulla sulle spese per;
Controparte_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Roma 15 aprile 2025
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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