Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto o delle opere necessarie al suo ripristino all'epoca del fatto stesso, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisone definitiva (danno emergente). Alla somma così determinata, deve aggiungersi il risarcimento del danno che è "in re ipsa", per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo e la liquidazione giudiziale. La dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo e mediante l'utilizzo di criteri equitativi. Se il criterio prescelto è quello degli interessi, questi non possono conteggiarsi sulla somma rivalutata con decorrenza dall'evento, ma in relazione ai singoli momenti in cui la somma si incrementa nominalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO PE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che lo difende unitamente all'avvocato PE COLIVA, giusta delega in atti;
ricorrente contro
LA IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato G. CUTULI, difeso dall'avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA F., giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CI SRL in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO RE DEI FRATI MINORI DELLIEMILIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 06376/96 proposto da:
CI SRL, in persona del proprio legale rapp.te Michelini Giampaolo e PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO RE DEI FRATI MINORI DELL'EMILIA in persona del proprio legale rapp.te padre Berardo Rossi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FAÀ BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO GIANNI, che li difende unitamente all'avvocato DOMENICO FAZIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
LA IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato G.CUTULI, difeso dall'avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA F, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 81/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 12/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato COLIVA PE difensore del ricorrente che si riporta ai motivi;
udito l'Avvocato GIANNI SAVERIO difensore del resistente che si riporta ai motivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.
Oggetto: risarcimento danni cagionati a terzi in corso d'esecuzione di opere appaltate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 21.01.80, AB LA, proprietario d'una porzione d'un fabbricato sito in Bologna, al Viale Oriani nn. 3 e 5 - premesso che la confinante Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, nel costruire un edificio in aderenza a quello d'esso deducente, effettuando lavori di sbancamento aveva demolito parte delle fondamenta di detto immobile cagionandogli crepe, lesioni e dissesti nelle strutture - conveniva innanzi al Tribunale di Bologna, oltre la predetta Provincia, l'impresa C.I.C. s.r.l. e l'ing. EP OC per ottenere la condanna dei convenuti, in via solidale od esclusiva, alla demolizione delle opere, al risarcimento dei danni ed al pagamento di una somma, precisata in L. 110.271.000, a compenso della diminuzione di valore dell'immobile di sua proprietà.
Costituendosi, la Provincia Minoritica deduceva la propria estraneità all'operato della C.I.C. e del direttore dei lavori e spiegava domanda di garanzia nei confronti dell'una e dell'altro. Costituendosi a loro volta, la C.I.C. negava che i lavori avessero causato le anomalie riscontrate, mentre il OC sosteneva d'essere stato incaricato della direzione dei lavori da parte della proprietà e d'aver operato nella direzione su lavori regolarmente approvati dal Comune.
In corso di causa, l'attore chiedeva nei confronti dei convenuti ulteriore condanna per i danni causati ad una collezione di tavolette pittoriche appese ad una parete del proprio appartamento. Con sentenza 18.08.86, il Tribunale di Bologna riconosceva il danno e condannava in solido tutti i convenuti al risarcimento limitatamente alla riparazione delle crepe e fessurazioni cagionate alla proprietà dell'attore, determinandone l'ammontare in L.8.000.000, oltre alla rivalutazione nella misura del 10% annuo;
escludeva la sussistenza dei danni richiesti ad altri titoli, in particolare del deprezzamento dell'edificio; riconosceva alla Provincia Minoritica il diritto di rivalsa nei confronti degli altri due convenuti;
addebitava la responsabilità per le tavolette danneggiate alla sola impresa appaltatrice, che con il suo comportamento aveva causato il nocumento, quantificato L. 2.500.000, oltre rivalutazione;
negava, in fine, che si fosse determinato un pregiudizio estetico, poiché l'edificio confinante era stato costruito su regolare licenza dell'autorità e la proprietà dell'attore non era soggetta a protezione artistica. Essendo stata dichiarata provvisoriamente esecutiva detta sentenza, la CI ed il CI, ciascuno per la parte di propria spettanza, provvedevano ad adempiere alle obbligazioni rispettive. Avverso tale sentenza proponevano appello il LA, la CI ed il CI, ciascuno a sua volta resistendo alle avverse impugnazioni, mentre non si costituiva la Provincia Minoritica, della quale veniva dichiarata la contuamcia.
La Corte d'Appello di Bologna, fatte eseguire due ulteriori consulenze tecniche, con sentenza 12.01.96 - effettuato un nuovo e più approfondito acceramento dell'entità materiale ed economica del danno subito dall'edificio del LA, peraltro escludendo che ad esso potesse aggiungersi un ulteriore danno da deprezzamento;
esclusa, altresì, la ricorrenza d'un danno estetico;
riconosciuta l'omissione dei primi giudici in ordine al diritto dell'attore agli interessi sulle somme riconosciute dovutegli;
confermata la riconducibilità della domanda relativa alle tavolette al pricipio d'estensibilità dell'originaria domanda ai danni ulteriori;
esclusa la responsabilità del OC, quale direttore dei lavori per conto del committente, in ordine alle modalità d'esecuzione delle opere adottate dall'appaltatore - esonarava EP OC, nella sola qualità di direttore dei lavori per conto della Provincia Minoritica, dalla responsabilità diretta nei confronti di AB LA;
condannava la Provincia Minoritica e l'Impresa costruzioni C.I.C. s.r.l. a pagare al LA L. 58.530.000, da rivalutare in ragione del 10% annuo a far tempo dal 31.12.1993 sino alla data odierna, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dal 21.01.87 al saldo;
condannavala s.r.l. C.I.C. a pagare al LA anche gli interessi legali dall'accertamento del fatto al saldo, sulla somma di L.
2.500.000 liquidata in primo grado. Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione la Srl C.I.C. e la Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia con quattro motivi illustrati da successiva memoria, nonché il CI con tre motivi;
resisteva il LA con controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, in quanto relativi alla stessa causa, vanno riuniti e trattati congiuntamente, se pure separatamente valutati. I - RICORSO SRL CI e PROVINCIA MINORITICA -
Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 360 n. 5 CPC per contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto al dispositivo ed omesso esame d'un punto decisivo - si dolgono che la Corte di merito, condannandoli a rifondere al LA il danno nella misura di L.58.530.000 ed accessori, non abbia tenuto conto del versamento di L.8.000.000, già effettuato nel 1986 in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza di primo grado, e, quanto alla sola CI, condannandola alla corresponsione degli interessi sulla somma di L.
2.500.000 dall'accertamento del fatto al saldo, non abbia tenuto conto dell'intervenuto pagamento di detta somma, cui del pari s'era provveduto sin dal 1986.
Il motivo è infondato.
Decidendo sul motivo d'appello proposto dal LA in ordine alla quantificazione del danno, la Corte di merito, fatta eseguire una nuova consulenza al riguardo, ha rideterminato la somma complessivamente dovuta all'appellante, per i danni verificatisi nella sua proprietà in concomitanza con la costruzione dell'Antoniano, nella misura sopra indicata di L 58.530.000, evidenziando come questa ricomprendesse tutte le possibili voci di danno riconosciute e valutate dal consulente nonché espressamente specificando come all'ammontare del risarcimento così riconosciuto non dovesse aggiungersi quello già riconosciuto dal primo giudice, in quanto relativo allo stesso danno ed alle stesse voci prese in considerazione nell'operata valutazione complessiva, diversamente avendosi una duplicazione della stessa voce.
L'impugnata sentenza, chiarissima sul punto, non può dar luogo all'equivoco nel quale, mal interpretandola, incorre il controricorrente nel sostenere che la somma liquidata dal primo giudice costituisse risarcimento d'un danno diverso ed autonomo rispetto a quello liquidato dal secondo e non debba, pertanto, essere posta in detrazione.
Non sussistono, dunque, i lamentati vizi di motivazione o d'omessa pronunzia e la questione del già effettuato pagamento va materialmente risolta in sede - eventualmente esecutiva - di corresponsione del saldo mediante conguaglio di quanto dovuto con quanto già corrisposto, tenendo conto, nel calcolo degli interessi e della rivalutazione sul capitale, dell'epoca dell'effettuato pagamento.
Analoghe considerazioni valgono per la condanna agli interessi sulla somma di L 2.500.000 liquidata relativamente al particolare danno alla collezione di piastrelle.
La Corte di merito ha giustamente accolto il motivo d'appello del LA, stante l'omessa pronunzia del primo giudice sul punto, ed ha aggiunto alla condanna al risarcimento di L 2.500.000 per capitale e rivalutazione, relativa allo specifico danno di cui trattasi, quella per interessi dall'accertamento del fatto al saldo. È evidente che per saldo deve intendersi l'epoca del (già) effettuato pagamento del capitale e che gli interessi vanno calcolati dall'accertamento del fatto sino a detta epoca;
su tale ovvia e consequenziale considerazione non era necessaria puntualizzazione alcuna.
Con il terzo motivo i ricorrenti - denunziando falsa applicazione di norma di legge e mancanza della motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC - si dolgono che la Corte di merito li abbia condannati a corrispondere gli interessi sulla somma rivalutata da una data (il 21.1.87) antecedente a quella della valutazione del danno operata dal consulente con attualizzazione reale delle somme dovute al danneggiato (31.12.93) e senza tener conto del fatto che il danneggiato non aveva affrontato alcun esborso per riparazioni e che sino alla quantificazione effettuata dal consulente la somma non era liquida ne' esigibile.
Premesso che il motivo - a parte le marginali e, comunque, erronee tesi sulla rilevanza, ai fini della decisione sul punto, dell'illiquidità del credito e dei mancati esborsi - s'incentra esclusivamente sulla determinazione della data dalla quale far decorrere gli interessi e non anche su altre pur possibili censure pertinenti, alle quali non è dato estendere d'ufficio l'esame, esso è infondato.
Devesi, infatti, considerare che, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, id est con riferimento al valore, del bene in quanto perduto o delle opere necessarie al suo ripristino in quanto leso, all'epoca del fatto stesso, valore espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta sino alla data della decisione definitiva ovvero del valore accertato a tale data del bene perduto o della spesa necessaria al ripristino del bene leso (danno emergente), è dovuto, inoltre, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della somma de qua (lucro cessante).
Tale ulteriore danno, che è in re ipsa per la mancata disponibilità della somma rappresentativa del danno emergente durante il tempo trascorso tra l'evento lesivo e la liquidazione giudiziale, nulla ha a che vedere con gli interessi moratori di cui all'art. 1224 CC - cui sembrano fare riferimento i ricorrenti quando invocano principi applicabili alle obbligazioni originariamente pecuniarie, mentre nella specie trattasi d'obbligazione da risarcimento del danno per fatto illecito - ma trova la propria disciplina nell'art. 2056 CC, che ne consente la prova con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi, tra i quali ultimi quello della commisurazione ad un tasso d'interesse ritenuto dal giudice adeguato al caso sottoposto al suo giudizio è solo il più semplice.
(Nei sensi sopra indicati, recentemente, sentenze 10.9.98 n. 8947, 19.2.98 n. 1764, 19.7.97 n. 6662, ma già 14.2.87 n. 1636, 16.1.84 n. 80 et alia). La decorrenza di detti interessi necessariamente va fissata a partire dalla data dell'evento dannoso, in quanto il debitore del risarcimento è in mora dal dal momento stesso in cui ha posto in essere l'illecito (mora ex re), ai sensi del secondo comma n. 1 dell'art. 1219 CC, sia per l'esigenza di pronta riparazione cui dà luogo il danno da fatto illecito, sia per l'ininfluenza dell'indeterminatezza del credito su tale esigenza, tutte le conseguenze dell'illecito, comprese quelle legate al decorso del tempo necessario ad accertare l'entità del risarcimento, specie se protratto dalla resistenza dell'obbligato, ridondando comunque a carico di chi l'illecito abbia commesso, ciò sino al limite del tenetur etiam pro casu come nell'ipotesi di cui all'art. 1221 ultimo comma CC.
(In tal senso sentenze 27.1.96 n. 637, 19.3.90 n. 2296, 19.5.89 n. 2395, 16.12.88 n. 6856) Se mai, errore vi sarebbe stato nel determinare la decorrenza degli interessi alla data del 21.1.87 mentre doveva essere determinata alla data dell'evento dannoso (1980), ma errore non v'è, in quanto il decisum corrisponde, ne' poteva essere diversamente a rischio d'incorrere nel vizio d'ultrapetizione, alla domanda come precisata nelle conclusioni del giudizio d'appello dal danneggiato istante.
Del tutto irrilevante è, poi, la considerazione, sulla quale le ricorrenti tornano anche nella memoria, che il LA non abbia ancora affrontato alcuna spesa per il ripristino del proprio edificio, in quanto il danno è rappresentato dalla lesione del bene ed è sull'equivalente monetario dell'entità della consequenziale diminuzione dell'idoneità del bene stesso ad essere destinato alla sua specifica funzione economico-sociale che sono dovuti gli interessi, non sulla somma che il danneggiato abbia o meno effettivamente improntata per riparare il danno.
Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti si dolgono - denunziando mancanza di motivazione ex art. 360 n.
5-CPC che la Corte di merito abbia fissato il tasso di svalutazione nella misura del 10% annuo senza precisare i criteri di tale scelta.
Il motivo è infondato.
Il criterio del 10% annuo quale misura adeguata per la determinazione del tasso di svalutazione era già stato adottato, in via generale, dal primo giudice e sul punto non v'era stato appello, pertanto nessun vizio può rilervarsi, a carico della sentenza quì impugnata, per esservi stata riconfermata una statuizione, indipendente dalla questione della quantificazione del dovuto per capitale, sulla quale unicamente s'è svolto il giudizio d'appello, già propria al giudizio e coperta dal giudicato.
IL - RICORSO CO -
Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono questioni tra loro interdipendenti,' il OC - denunziando violazione di legge ex artt. 329 e 360 n. 3 CPC, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione - si duole che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto l'insussistenza di comportamenti a lui addebitabili a titolo di fatto illecito, così assolvendolo dalle pretese risarcitorie dirette fatte valere nei suoi confronti dal LA, non l'abbia anche assolto dalle pretese risarcitorie in via di regresso fatte valere nei suoi confronti dalla Provincia Minoritica, assumendo, erroneamente, la sussistenza d'una sua responsabilità quale progettista e quale preposto della stessa Provincia Minoritica e l'intervenuta formazione d'un giudicato interno su tali parti della pronunzia di primo grado. Il motivo è fondato.
La succinta trattazione della Corte di merito sul punto risulta, infatti, costituita da enunciazioni apodittiche, tra l'altro non logicamente collegate con le precedenti argomentazioni e con le emergenze degli atti di causa.
È da escludere, infatti, anzi tutto, che sulla questione della responsabilità del OC quale progettista e quale direttore dei lavori nei confronti della Provincia Minoritica, cui dai primi giudici era stato riconosciuto il diritto di regresso nei confronti del OC stesso e della CI per quanto avesse corrisposto al LA, si possa essere formato un giudicato interno per omessa specifica impugnazione.
Il OC, tanto nell'atto d'appello principale quanto negli atti d'appello incidentali, ha ripetutamente ed esplicitamente contestato, sottolineando le concordi risultanze sul punto delle plurime consulenze tecniche succedutesi nel corso del giudizio, che potesse affermarsi la sussistenza di sue responsabilità sotto il profilo sia d'errori progettuali sia di carenze nell'opera svolta quale direttore dei lavori per conto della committente, ed ha esplicitamente chiesto, conclusivamente, d'essere assolto da tutte le domande proposte nei suoi confronti tanto dal LA quanto da chiunque altro, con ciò evidentemente impugnando il capo della sentenza de quo.
Ciò posto, devesi rilevare che il OC era stato chiamato a rispondere dei danni de quibus quale direttore dei lavori e non quale progettista, il che già eliderebbe la possibilità d'una sua condanna per responsabilità connesse a quest'ultima attività professionale, e che, d'altronde, dalle consulenze tecniche non era emerso alcun errore progettuale, onde nessuna responsabilità al riguardo poteva essere obiettivamente affermata nei confronti d'esso OC per giustificare l'accoglimento della domanda di regresso della committente, così come, infatti, non era stata accolta quella diretta del danneggiato.
Devesi, poi, rilevare come entrambi i giudici del merito abbiano preso atto, sulla base delle consulenze tecniche fatte eseguire, che i danni all'edificio del LA erano addebitabili esclusivamente all'attività dell'appaltatore - svolta nel pieno esercizio della sua autonomia tecnica ed organizzativa e senza alcuna pressante ingerenza della committente e/o del direttore dei lavori dalla stessa preposto - onde la responsabilità dei danni cagionati al terzo doveva essere addebitata all'appaltatore stesso e/o al direttore dei lavori da questi preposto alla vigilanza sull'esecuzione materiale dell'opera, effettuata senza l'adozione delle adeguate misure che la dovuta diligenza ed il livello di conoscenze tecniche esigibili nell'appaltatore e nel suo direttore dei lavori richiedevano, non anche al committente e/o al direttore dei lavori da questi preposto alla vigilanza sulla sola conformità dell'opera stessa al progetto. Sulla base di tali considerazioni, facendo corretta applicazione del costante indirizzo seguito in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito, riformando sul punto la sentenza di prime cure, ha escluso qualsiasi responsabilità diretta del OC, quale direttore dei lavori per conto del committente, nei confronti del danneggiato.
Non si vede, pertanto, come la Corte di merito, se non per l'errato convincimento che non vi fosse stata impugnazione sul punto o per evidente vizio logico, abbia potuto sostenere che la medesima specie di responsabilità, obiettivamente esclusa nei confronti del danneggiato per non esserne stati riscontrati i presupposti di fatto - id est un qualsivoglia illecito addebitabile al OC quale direttore dei lavori per conto del committente - potesse per conto sussistere nei confronti del committente e consentire il regresso di quest'ultimo nei confronti del proprio direttore dei lavori. Con il terzo motivo il OC - denunziando omessa motivazione ex art. 360 n. 5 CPC - si duole che la Corte di merito, avendolo assolto dalle pretese dirette del LA nei suoi confronti, non abbia poi condannato il LA a restituirgli la somma di L 7.561.300 ch'egli gli aveva versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il motivo è fondato.
In effetti, oltre che d'omessa motivazione, trattasi anche d'omessa pronunzia, in quanto la specifica domanda proposta dal OC nelle conclusioni dell'atto d'appello, quale pronunzia consequenziale a quella d'assoluzione sulle pretese dirette del LA nei suoi confronti, concernente l'argomento de quo, non è stata ne' trattata ne' decisa dalla Corte di merito.
Il ricorso del OC va, pertanto, accolto con rinvio.
P. Q. M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, respinge il ricorso della C.I.C. S.r.l. e della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia;
accoglie il ricorso del OC;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 17.6.1998. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999