Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2024, n. 27607
CASS
Sentenza 24 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 16502/2023, affronta la questione del trasferimento di ramo d'azienda in relazione a un appalto di servizi di vigilanza. La società ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Bologna, che aveva riconosciuto il subentro della nuova società come un trasferimento di ramo d'azienda, imponendo il pagamento di differenze retributive a favore di un lavoratore. Le pretese giuridiche della ricorrente si fondavano sulla presunta esistenza di elementi di discontinuità tra le due gestioni, sostenendo che il nuovo appaltatore avesse introdotto modifiche significative nell'organizzazione del lavoro.

Il giudice ha rigettato il ricorso, confermando l'interpretazione della Corte d'Appello, secondo cui le modifiche apportate dalla nuova società, limitate all'adozione di nuove divise e cartellini, non costituivano elementi sufficienti a dimostrare una discontinuità organizzativa. La Corte ha argomentato che, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, il subentro in un appalto non esclude l'applicazione delle tutele previste dall'art. 2112 c.c. se non vi sono elementi di discontinuità tali da interrompere il nesso funzionale tra le due gestioni. Pertanto, la decisione di condannare la società al pagamento delle differenze retributive è stata ritenuta legittima, in quanto il nuovo appaltatore non aveva dimostrato di possedere una struttura organizzativa autonoma e sufficientemente distinta da quella del precedente gestore.

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Massime1

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2009, come novellato dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016, in caso di subentro di un nuovo appaltatore dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto non integra l'ipotesi di trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante è caratterizzato da profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2024, n. 27607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27607
Data del deposito : 24 ottobre 2024

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