Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2024, n. 3023
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Sentenza 1 febbraio 2024

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Qualora in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il giudice ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, di merito e di esecuzione costituita dal giudizio di ottemperanza, dovrà determinarne distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni - Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia - in relazione all'entità del ritardo imputabile, rispettivamente, al giudice ordinario e al giudice amministrativo.

In tema di equa riparazione, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2024, n. 3023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3023
    Data del deposito : 1 febbraio 2024

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