Sentenza 1 febbraio 2024
Massime • 2
Qualora in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il giudice ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, di merito e di esecuzione costituita dal giudizio di ottemperanza, dovrà determinarne distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni - Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia - in relazione all'entità del ritardo imputabile, rispettivamente, al giudice ordinario e al giudice amministrativo.
In tema di equa riparazione, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2024, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro Ministero della Giustizia;
-intimato- Avverso il provvedimento della Corte di appello di Roma n. 51723/2020 del 13/12/2021. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Presupposto è un processo ex l. 89/2001, protrattosi dal 22/9/2011 al 23/9/2016 nella fase di cognizione (equo indennizzo liquidato: € 5.700) e dal 6/6/2019 al 6/2/2020 nella fase di ottemperanza, Civile Sent. Sez. 2 Num. 3023 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/02/2024 2 di 8 – 22305/2022 – 2 – 9/1/2024 (13) – Caponi Est. conclusosi con pronuncia di improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse a causa del pagamento (il 10/12/2019). Instaurato il corre- lativo processo di equa riparazione, computata la durata complessiva del processo presupposto (fino alla data del pagamento) in 5 anni, 6 mesi e 7 giorni e la durata irragionevole in 4 anni, sono stati liquidati € 1.600 di indennizzo e € 409,50 di spese. Rigettata l’opposizione, la parte privata ricorre in cassazione con sette motivi, illustrati da memorie. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. L’interlocutoria 22388/2023 ha rimesso la trattazione del ri- corso all’udienza pubblica. Ragioni della decisione 1. – Il primo, il secondo ed il terzo motivo denunciano sotto diversi profili il computo della durata ragionevole del processo di equa ripara- zione, nel grado di merito (cognizione ed ottemperanza), in un anno e sei mesi anziché in un anno, e quindi il calcolo della durata non ragio- nevole nel caso di specie in 4 anni, anziché in 4 anni e 6 mesi (nonché 7 giorni) da arrotondare quindi a 5 anni. In particolare, si denuncia: (a) violazione degli artt. 2 co. 2, 2-bis, 2quater, 3 co. 6, 5-ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; degli artt. 111, 117 Cost.; dell’art. 6 CE (primo motivo); (b) mancanza, l’apparenza ovvero la perplessità della motivazione, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (secondo motivo); (c) omissione di fatti decisivi relativi alla complessità del caso, all’oggetto del procedimento e al comportamento delle parti e del giudice (terzo motivo). Il quarto, il quinto ed il sesto motivo denunciano l’incongrua liquida- zione dell’equo indennizzo nell’importo base di € 400 per ciascun anno di ritardo sotto i seguenti profili: (a) motivazione mancante, tautolo- gica, apparente o perplessa, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (quarto motivo); (b) omissione 3 di 8 – 22305/2022 – 2 – 9/1/2024 (13) – Caponi Est. di fatti decisivi relativi all’esito del processo, alla natura degli interessi coinvolti e al valore e rilevanza della causa, valutati anche in riferi- mento alle condizioni personali della parte (quinto motivo); (c) viola- zione degli artt. 6, 13, 34, 41 CE, degli artt. 41 co. 1, 47 co. 1 e 2 Carta diritti fondamentali UE, degli artt. 111 co. 1 e 2, 117 Cost. e dell’art. 2bis co. 1 l. 89/2001 (sesto motivo). Il settimo motivo denuncia la mancata disposizione del rimborso di € 1 di commissione bancaria per pagamento telematico nel procedi- mento monitorio per violazione dell’art. 91 co. 1 c.p.c., dell’art. 30 co. 1 d.p.r. 115/2002, dell’art. 13 co. 10 l. 247/2012, dell’art. 2 co. 2 d.m. 55/2014 e dell’art. 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020. 2. – La pronuncia sul ricorso è agevolata da una breve premessa, oggetto del presente paragrafo. L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i pro- cessi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri pro- cessi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi, cosic- ché si acuisce il dovere di diligenza acceleratoria. Pertanto, nel dichia- rare l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2bis l. 89/2001, Corte cost. 36/2016 ha indicato in due anni il termine di durata ragionevole di un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di legittimità (la Corte costituzionale si è rifatta così alla giurisprudenza della Corte europea). Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è con- notata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva 4 di 8 – 22305/2022 – 2 – 9/1/2024 (13) – Caponi Est. inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrap- peso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espro- priazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivo- esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile (sei mesi), entro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla definitività della fase ese- cutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo («presupposto») ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»). 3. – Dalla premessa seguono due corollari, che instradano la pro- nuncia sul caso di specie, tenendo altresì conto delle ragioni che hanno sollecitato l’interlocutoria n. 22388/2023 a rimettere la trattazione del ricorso all’udienza pubblica. Quest’ultima ha sollecitato un approfondi- mento diretto a comporre un «contrasto inconsapevole» emerso all'in- terno della seconda sezione civile sulla questione investita dai primi tre motivi di ricorso, cioè sul computo della durata ragionevole del 5 di 8 – 22305/2022 – 2 – 9/1/2024 (13) – Caponi Est. processo di equa riparazione nel grado di merito (cognizione ed ottem- peranza). Da verificare sono i termini del contrasto asserito tra Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023. In particolare, in un caso in cui il pro- cesso presupposto di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, la prima (e anteriore) fra le due pronunce ha computato la ragionevole durata in un anno per il grado di merito ed un anno per il giudizio di legittimità, quindi complessivamente in due anni, escludendo quindi da tale computo il periodo di tempo rico- nosciuto all’amministrazione statale per completare le procedure di pa- gamento delle somme di denaro. La seconda fra le due pronunce (Cass. 7000/2023), sempre in un caso in cui il processo presupposto di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, ha indicato la ragionevole durata del processo presupposto complessi- vamente in due anni, sei mesi e cinque giorni, maggiorando quindi tale durata di sei mesi e cinque giorni. In realtà, tale contrasto è più apparente che reale ed esso è da ri- solvere comunque confermando la premessa già svolta nel paragrafo 2: è pari ad un anno la durata ragionevole del processo di equa ripa- razione nel suo grado di merito (articolato in due fasi di cognizione e di esecuzione). Chiarito così l’esito numerico del computo, è da rilevare che Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023 concordano peraltro sul punto fondamentale, poiché entrambe le pronunce si ritrovano sulla ragione di fondo precisata in tempi recenti da Cass. SU 19883/2019: il lasso di tempo comunque intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è «tempo del pro- cesso». Ove il trascorrere di tale lasso sia dovuto al fatto che lo Stato, nella sua veste di amministratore, si prende un tempo non ragionevole 6 di 8 – 22305/2022 – 2 – 9/1/2024 (13) – Caponi Est. per adempiere all’obbligo di pagare l’equo indennizzo, ciò può ben dar luogo a responsabilità statale dinanzi alla CE, ma (o meglio: proprio perché) ciò non dà luogo a pregiudizio indennizzabile ex l. 89/2001. Infatti, quest’ultimo copre solo la responsabilità dello Stato nella sua veste di giudice (non di amministratore), prevedendo un equo inden- nizzo per l’irragionevole «tempo del processo». Questo punto fondamentale è colto non solo da Cass. 10182/2022, ma anche da Cass. 7000/2023, laddove questa pronuncia afferma espressamente che «il periodo indennizzabile ex l. 89/2001 rimane quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l'ulteriore ritardo può costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale». Il punto in cui Cass. 7000/2023 si è esposta ad un equivoco è la com- plessiva indicazione numerica di «massima durata ragionevole […] pari a due anni, sei mesi e 5 giorni». Tale indicazione si sarebbe indubbia- mente giovata di una nota di coordinamento con il più volte menzionato «punto fondamentale» (sul quale Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023 concordano, sotto il segno di Cass. SU 19883/2019), per chiarire che quei «sei mesi e cinque giorni» costituiscono una sorta di franchigia dalla responsabilità dello Stato-amministratore dinanzi alla CE, ma non rientrano nel termine di durata ragionevole del processo, da scomputare quando si calcola il periodo di durata non ragionevole del processo di equa riparazione, che lo Stato-giudice è tenuto ad in- dennizzare ex l. 89/2001. Nel grado di merito, tale termine è (e ri- mane) pari ad un anno. 4. – Si viene al secondo corollario. Come si è già detto (cfr. paragrafo 2), la fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espro- priazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza. Laddove, come 7 di 8 – 22305/2022 – 2 – 9/1/2024 (13) – Caponi Est. nel caso di specie, la fase esecutiva sia costituita dal giudizio di ottem- peranza, dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cogni- tivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la do- manda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministra- zioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia – qui rilevato d’ufficio - è sanabile (per via dell’applica- zione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente rimessione in termini. Infatti, per ga- ranzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recu- pero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notificare al Ministero della Giustizia). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023. 5. - L’applicazione di tali principi al caso di specie reca con sé: l’ac- coglimento dei primi tre motivi del ricorso (il processo di equa ripara- zione presupposto si è protratto per una durata non ragionevole di 4 anni, 6 mesi e 7 giorni, per cui è maturato un periodo indennizzabile di 8 di 8 – 22305/2022 – 2 – 9/1/2024 (13) – Caponi Est. 5 anni, non di 4 anni), l’assorbimento dei restanti motivi, la cassazione del provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, il rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, an-