Articolo 1 della Legge 29 luglio 1909, n. 583
Versione
10 settembre 1909
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, l'Olanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Svizzera per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tittoni - Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Entrata in vigore il 10 settembre 1909