Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9232/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa inscritta al n. in epigrafe, promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/11/1999, con l'avv. Dario Favara;
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
16/05/1975 – CONTUMACE;
Controparte_2
(C.F.: ), con sede a Roma, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
CONTUMACE
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c , la Sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale il Sig. e il CP_1 Controparte_3
per i reati di tipo mafioso al fine di sentirli condannare a
[...]
corrisponderle una somma indicativamente pari ad euro 220.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nella specie di danno da lesione del rapporto parentale, derivante dalla morte del Sig. . Persona_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha prospettato di essere figlia di
(come risulta da atto di nascita prodotto in giudizio) e che Persona_1
la morte di questi è stata cagionata, in data 30/04/2002, dal resistente CP_1
il quale, imputato per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 375,
[...]
1
Sez. Giudice per le Indagini Preliminari. è stato altresì CP_1
condannato ex art. 539 c.p.p. al risarcimento dei danni in favore di Pt_1
costituitasi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile e con
[...]
riconoscimento alla stessa, a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, della somma di euro 30.000,00.
La ricorrente ha altresì prodotto, a fondamento della domanda, copia della sentenza n. 35/2019 della Corte di Assise di Appello di Catania, Sez. III, divenuta irrevocabile in data 11/01/2020, la quale ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.
Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, è stato ritualmente notificato a nonché, ai sensi CP_1 dell'art 5 l. 512/1999, al Controparte_4
, quest'ultimo chiamato, in via sussidiaria, al ristoro dei danni
[...]
patiti da parte ricorrente previo riconoscimento, ad opera del Giudice, del diritto della stessa ad essere ammessa al Fondo di cui sopra.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo eseguita nei confronti dei resistenti, questi ultimi non si sono costituiti in giudizio, cosicché degli stessi ne è stata constatata la contumacia nell'odierno giudizio.
Mutato il rito, chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, , con le Parte_1
memorie ex 183 co 6 nn. 1 e 2 c.p.c. si è riportata ai precedenti scritti difensivi e rappresentato di aver prodotto in giudizio, in allegato alle note scritte depositate in data 6/11/2023, il certificato di stato di famiglia storico comprovante la composizione del nucleo familiare della medesima.
All'udienza del 11/10/2024, ritenuta matura per essere decisa, sulle sole conclusioni del procuratore di parte ricorrente - di integrale riproposizione della domanda di cui al ricorso in epigrafe - la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Come noto, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina soltanto le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante ex art. 1223 c.c.) e del danno non
2 patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.). Quanto al danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità, su di un piano generale di ricostruzione analitica della fattispecie, ne ha affermato la natura “unitaria” e
“onnicomprensiva” (Cass. n. 26972/2008). In particolare, l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.) sicché non vi è alcuna diversità dogmatica nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato – poniamo – da una lesione della reputazione, piuttosto che di quello causato dall'uccisione di un parente. ”Natura onnicomprensiva”, invece, vuol dire che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice deve tener conto di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, osservando due soli limiti: 1) non si può attribuire nomi diversi a pregiudizi identici per procedere a due liquidazioni (Cass. n. 21716/2013); il pregiudizio non patrimoniale di cui si chiede il ristoro deve aver superato una soglia minima di apprezzabilità (Cass. n. 16133/2014).
L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono questione concrete e non astratte che non richiedono all'interprete la creazione di astratte tassonomie classificatorie ma lo obbligano alla ricerca della sussistenza di effetti pregiudizi. Il giudice è, dunque, tenuto a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In tale prospettiva, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. 235/2014) e della nuova rubrica degli artt. 138 e 139
c.d.a. (“danno non patrimoniale”, sostitutiva della precedente, “danno biologico”), deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l 'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano
3 nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé “. Tale regola di giudizio, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi costantemente predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n.
235/2014, 233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di
Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e della Corte di
Cassazione (SU. n. 6276/ 2006; Cass. n. 8827/2003).
Occorre, pertanto, ribadire il principio per cui esiste una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito.
Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo che tenga conto del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni.
Al riguardo giova anche osservare che il cd. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto dal cd. danno in re ipsa. Quest'ultimo identifica la situazione nella quale una condotta è intrinsecamente generatrice di un pregiudizio per il patrimonio del danneggiato, cosicché il rimedio risarcitorio
è imprescindibile per la tutela dell'offeso che non ne deve fornire specifica dimostrazione;
diversamente, il danno presuntivo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.
Venendo ora ad esaminare la questione dell'ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, la cui tutela ex art. 32 Cost, ove risulti intaccata l'integrità psicofisica,
4 si esprime mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela, facilmente ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata un'ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione del congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. La famiglia viene in rilievo in quanto formazione sociale all'interno della quale si realizza lo svolgimento della personalità umana. La compromissione di una situazione di diritto familiare rileva costituzionalmente in quanto lede l'interesse allo svolgimento della personalità umana all'interno della famiglia.
La morte o la menomazione di un familiare legittimano i congiunti a chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti in quanto provocano uno sconvolgimento della compagine familiare tale da impedire lo svolgimento della personalità dei congiunti all'interno della famiglia.
Il danno da perdita del rapporto parentale “non consiste allora nello sconvolgimento dell'agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma si sostanzia nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelta di vita diversa”(Cass. n. 16992/2015).
Tale sconvolgimento non può ritenersi indefettibilmente conseguente alla morte del congiunto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 907/2018, ha affermato che, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa (in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo), bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva dato che per danno parentale s'intende “un danno che, per sua natura, richiede la specifica considerazione delle singole occorrenze dei rapporti parentali individualmente considerati, senza che possa soddisfare, a tal fine, il mero richiamo a considerazioni che attengono all'esame di altre realtà familiari”, per cui occorre che il giudice “provveda a
5 valutare analiticamente - senza ricorrere ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza - tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o danno in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. “gabellare” in tema di perdita del rapporto parentale” (Cass. n. 11689/2022).
La stessa Corte di Cassazione ha, peraltro, evidenziato che la morte di una persona cara costituisce, di per sé, un fatto noto dal quale il giudice può desumere ex art. 2727 c.c. che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti ( circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur), (Cass. n. 2788/2019).
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Occorre, quindi, in definitiva, che la lesione sia stata tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale (come ritenuto da Cass. n. 9556/2002)
e che tale compromissione sia di tale gravità da poter attingere quella soglia di meritevolezza al di sotto della quale l'ordinamento non può apprestare tutela.
Vertendosi in tema di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va effettuata in via equitativa (artt. 1226 e
2056 c.c.) rammentando che l'equità va intesa nel significato di
“adeguatezza” e di “proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di
“garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle disparità di trattamento (Cass. n. 12408/2011) e considerando che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
A prescindere dal sistema di quantificazione prescelto, deve trattarsi di criterio idoneo a pervenire ad una valutazione informata ad equità, dovendo
6 il giudice dare “adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo adottato …, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità” ( Cass. n. 18284/2021).
E, infatti, “Con particolare riferimento alla liquidazione equitativa (financo nella sua forma c.d. “pura”), deve tenersi in considerazione che - come detto
- essa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, si è da questa Corte posto in rilievo come il giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, sicché ove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione” (Cass. civ., 18284/2021).
I criteri di valutazione equitativa (“idea-limite … cui tendere per determinare il danno quando questo non può essere provato nel suo preciso ammontare” secondo Cass. n. 10579/2021), la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei ad addivenire ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio, sia su quello della relativa perequazione sul territorio nazionale (Cass. n. 10528/2011; Cass. n. 28423/2008; Cass. n. 7740/2007;
Cass. 15760/2006).
Il risarcimento del danno, infatti, deve considerare tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato evitando duplicazioni risarcitorie, nel rispetto del principio secondo cui il danneggiante ed il debitore sono tenuti al ristoro soltanto dei danni causati dal fatto illecito o dall'inadempimento ( Cass. n.
10527/2011; Cass. n. 7844/2011). Il giudice deve valutare quindi «tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o danno in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. “gabellare” in tema di perdita del rapporto parentale» (Cass. civ., n. 11689/2022).
7 In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, valida soluzione si è ritenuta essere quella costituita dal sistema delle tabelle (Cass. n.
12408/2011; Cass. n. 26972/2008) che, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (Cass. civ., 4852/1999) e che costituisce soltanto una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili.
In particolare, deve prendersi atto che nel tempo sono andate assumendo una
“vocazione nazionale” le cd. Tabelle di Milano recanti parametri idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare (o quantomeno ridurre), al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, ingiustificate disparità di trattamento che violerebbero l'art. 3, co. 2 Cost.. La Corte di Cassazione ha ritenuto le tabelle milanesi un valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (Cass. n. 14402/2011 e Cass. n. 12408/2011), tanto che le tabelle milanesi hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa (in motivazione Cass. n. 15709/2021) in base alla quale, ai fini del rispetto del precetto dell'art. 1226 c.c., il giudice ha la possibilità di discostarsi dai valori tabellari a condizione che le specificità del caso concreto lo richiedano ed in sentenza sia fornita motivazione di tale scostamento (Cass. n. 22859/2020;
Cass. n. 8508/2020).
Più di recente, la Corte di Cassazione, tornando in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e stigmatizzando l'eccessiva discrezionalità tra il valore mediobase ed il valore massimo del sistema a forbice, ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
8 l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (in termini di massima, Cass. n. 10579/2021; Cass. civ., n. 26300/2021).
Le tabelle integrate con il sistema a punti prevedono il valore-punto, determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale (per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati;
per la perdita del parente di secondo grado). È poi previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione e già previste in linea generale dalle precedenti tabelle milanesi (quali l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): una volta determinato il totale dei punti, secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta, esso va moltiplicato per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario risarcibile.
Le cinque circostanze, considerate ai fini della distribuzione dei punti, non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano, secondo le note massime di comune esperienza (Cass. n.
25164/2020), l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico- relazionali derivanti dalla perdita del parente, fermo restando, per le ragioni già esposte, che il requisito della convivenza non è un presupposto necessario per la liquidazione del danno.
Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e possono quindi essere provate anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche per presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e della qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato.
*****
9 Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Preliminarmente va rigettata la domanda spiegata da parte ricorrente nei confronti del Controparte_5
per carenza di legittimazione passiva.
Devesi comunque ritenere che la notifica del ricorso introduttivo al CP_2
sia utile a fine di denuntiatio litis.
Nel merito, la domanda risarcitoria di cui al ricorso presentato da Pt_1
è fondata e va accolta nei seguenti termini.
[...]
Occorre brevemente premettere che l'art. 651 c.p.p. dispone che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
A tale riguardo, in particolare, la giurisprudenza di legittimità è costante nel precisare che per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, e configurato come condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica, nel giudizio civile, il “giudizio” di disvalore penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi -, al contrario la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Inoltre, qualora, come avvenuto nel caso di specie, il giudice penale sia chiamato (a seguito di costituzione di parte civile nel processo penale della persona offesa dal reato) a pronunciarsi anche sul risarcimento del danno civilistico e sulle restituzioni conseguenti al reato eventualmente accertato,
“la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più
10 contestarne i presupposti, nonché alla declaratoria iuris di condanna generica al risarcimento ed alle restituzioni” (Cass. n. 18352/2014).
Ciò precisato, nel caso di specie, per i medesimi fatti dedotti nel presente giudizio civile, parte ricorrente ha dimostrato essere stata emessa sentenza penale di condanna con la quale l'odierno resistente risulta essere stato dichiarato responsabile del reato previsto e punito dagli artt. 110, 375, 377 nn. 3 e 4 c.p.. 416 bis 1 c.p.; contestualmente, il giudice penale condannava il medesimo imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili liquidando, a titolo provvisionale, la somma di euro 30.000,00 e rimettendo al giudice civile la liquidazione dei danni residui.
Ciò necessariamente premesso, nel presente giudizio civile risulta ormai cristallizzato l'accertamento del fatto così come operato nel richiamato processo penale definitivamente conclusosi.
E' così emerso che, nel caso di specie, è incontestabile la responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo sicché sussiste pienamente CP_1
il diritto risarcitorio invocato da parte ricorrente.
Passando alla liquidazione del danno, devono essere espresse le seguenti riflessioni. Come sopra si è visto, va rammentato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale comporta una lesione dell'interesse al mantenimento degli affetti familiari in un'ottica comprensiva di tutti i pregiudizi non patrimoniali derivanti dal fatto illecito e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto
(Cass. n. 16992/2015). Per la Corte di Cassazione, dunque, la liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha il significato di attribuire al soggetto una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto (Cass. n.
23469/2018).
Quanto all'aspetto della sofferenza interiore, tenuto conto del vincolo familiare, dell'età della vittima primaria e dei congiunti superstiti e facendo ricorso anche alla prova presuntiva, può ritenersi conseguita al decesso di una significativa sofferenza per la scomparsa del Persona_1
11 congiunto, anche in considerazione della sua repentinità e per le sue concrete modalità.
Quanto all'aspetto dinamico relazionale, si deve presumere che per parte ricorrente la perdita del rapporto con il padre ha comportato un sicuro sconvolgimento della sua vita, in quanto la stessa si è necessariamente trovata nella condizione di dover riorganizzare la propria quotidianità in assenza del supporto fondamentale del padre. Di ciò si deve tenere conto nella liquidazione del danno.
Ciò premesso, tenuto conto della complessiva prospettazione operata da parte ricorrente e della documentazione dalla stessa allegata dalle quali emergono le circostanze di fatto rilevanti, secondo la giurisprudenza su indicata, ai fini della cd. personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale, compete equitativamente a a titolo di risarcimento Parte_1
del danno la somma di euro 363.723,00 al cui calcolo si perviene con le modalità di seguito esplicate. Assunto il valore del punto base in euro
3.911,00 devono riconoscersi a parte ricorrente complessivi 93 punti, così determinati: 28 punti in considerazione dell'età del congiunto (vittima secondaria) al momento del decesso;
22 punti in considerazione dell'età della vittima primaria al momento del decesso;
16 punti in considerazione della convivenza tra congiunto e vittima primaria al momento dell'evento lesivo;
12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
15 punti per la qualità ed intensità del rapporto affettivo perduto in considerazione della notoria intensità della relazione affettiva padre/figlia e del fatto che è stato loro impedito, a seguito del decesso del padre, di proseguire la relazione parentale.
Ovviamente dalla predetta somma andrà detratta quella eventualmente già corrisposta dal resistente a parte ricorrente a titolo di provvisionale, così come ad ella riconosciuta nella sentenza conclusiva del processo penale nell'ambito del quale la suddetta si è costituita parte civile ed ammontante ad euro 30.000,00.
Poiché la superiore liquidazione è operata in base alle più recenti tabelle milanesi, l'importo va devalutato avuto riguardo al tempo dell'evento lesivo.
Vertendosi in ispecie in tema di debito di valore e non di valuta, le somme, come sopra devalutate, vanno rivalutate secondo gli indici Istat di riferimento, anno per anno, dal dì dell'evento lesivo fino a quello di
12 pubblicazione della presente decisione;
su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi, nella misura legale, secondo il tasso legale di ciascun anno di riferimento.
Secondo soccombenza, va condannato a rifondere parte CP_1
ricorrente delle spese di lite. I compensi vanno liquidati in Euro 19.839,80, in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D.
M. 147/2022), per le quattro fasi espletate - con il massimo abbattimento per la fase istruttoria in ragione della natura puramente documentale della causa
- secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit., oltre c. p.
a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna a pagare a parte ricorrente la somma CP_1
di euro 363.723,00, dedotta eventualmente la provvisionale già liquidata in sede penale, con devalutazione, rivalutazione e interessi come pure indicato in parte motiva;
condanna, altresì, a rifondere parte ricorrente CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 19.839,80 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 2 gennaio 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
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