Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 27/01/2025, RGC n. 1734/2020 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. DE LUCA SAVERIO anche per delega dell'avv. IANNITTI PAOLO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ea alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. DE MARCO FRANCESCA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1734/2020 R.G., avente a oggetto “lesione personale” e promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Paolo Iannitti e Saverio De Luca e nel cui studio in Villapiana alla Via delle Azalee, n. 2,
elettivamente domicilia;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Marco e nel cui studio in Cosenza alla Via XXIV
Maggio, n. 74/E, elettivamente domicilia;
convenuto
Conclusioni e discussione: Come da verbale di udienza del 27.01.2024 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., occorre ripercorrere sinteticamente i fatti di causa al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, esponendo che il giorno 16.08.2015 mentre percorreva Via Salerno in Marina Controparte_1
di Sibari a bordo della propria bicicletta, si verificava un sinistro per il quale riportava gravi lesioni alla persona. Assumeva che la caduta dalla bicicletta si verificava a causa della presenza, sul manto stradale, di una buca ricoperta di acqua piovana. Buca non visibile né segnalata che costituiva, quindi,
un'insidia e trabocchetto. Ritenendo , pertanto, che la causazione del sinistro era da addebitare all'ente convenuto ha concluso chiedendo di “accogliere la domanda attorea;
- dichiarare unico responsabile nella
causazione dell'evento lesivo de quo il in p.l.r.p.t.; – per l'effetto condannare il Controparte_2
, in p.l.r.p.t., al pagamento delle lesioni personali riportate dall'istante a seguito del Controparte_2
su descritto sinistro, quantificate nella misura di € 62.460,00 (di cui € 4.410,00 per 45 gg ITT, € 5.880,00 per 120 gg di
ITP al 50%, € 10.290,00 per il danno biologo temporaneo, € 500,00 per spese mediche documentate) ovvero nella somma
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di
competenza del Giudice adito;
- condannare del convenuto in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese, diritti ed CP_2
onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA ed aumento del 15% su diritti ed onorari, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 29.10.2020 si è costituito il contestando in fatto ed in diritto le avverse richieste e chiedendone Controparte_3
l'integrale rigetto con condanna ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari,
oltre Iva e Cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati in atti dall'attrice.
All'udienza del 27.01.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
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1. Appare opportuno, pertanto, nel valutare la fondatezza giuridica della domanda, piuttosto che riepilogare la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale nella materia, ricordare i principi affermati dalla sentenza della Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema
(Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente nelle sue asserzioni principali: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento,
riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". E
ancora "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa.
L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, CP_2
essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito". "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A.
per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
Al caso di specie può essere applicato l'art. 2051 c.c. Si tratta di una strada nel centro cittadino rispetto alla quale il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della manutenzione. Va CP_2
ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato (L. 20 CP_2
marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Trattandosi di un bene rispetto al quale il ha responsabilità di custodia, è sufficiente che CP_2
l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando su quest'ultimo il compito di provare il caso fortuito. Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez.
III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento,
recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò
anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5254 del 10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv. 579857);
Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode o al danneggiato. Per esempio, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004 (Rv. 569870) ha escluso la responsabilità per l'evento franoso del proprietario del terreno a monte per essere la frana avvenuta in virtù delle caratteristiche geomorfologiche del terreno),
Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la
Corte di Cassazione osserva che, in tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.
(Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002 (Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003
(Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché
l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ( nel caso di specie un improvviso tuffo in piscina di un invitato ad una festa notturna all'interno di un complesso immobiliare).
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode
(Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv.
580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004 (Rv. 571873).
2. La domanda così avanzata non può essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
2.1. Si premette che la domanda, alla luce della richiamata giurisprudenza in ordine alla obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi e sulla necessità di una ricostruzione della dinamica del sinistro, è generica.
L'attrice ricostruendo il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata in giudizio sostiene che in data 16.08.2015 percorrendo Via Salerno in sella alla propria bicicletta, cadeva a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile atteso che era coperta da acqua piovana.
L'attrice pur deducendo la presenza di una buca sul manto stradale non ha inteso offrire né richiedere alcuna prova sul punto.
La domanda è carente, quindi, già a livello assertivo, essendo priva di allegazione sui caratteri della citata anomalia, anche al fine di valutare la pericolosità della stessa.
L'assenza di prova della dinamica dell'evento dannoso riferito in citazione emerge anche dalla documentazione prodotta dalla parte attrice.
Circa i rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte attrice che riprendono l'asserito luogo del sinistro, si deve evidenziare che in alcune viene ripreso un tratto di strada ricoperta d'acqua, altre foto riprendono un tratto di strada con la presenza di alcune buche, altre ancora una buca, tra l'altro non per nulla profonda;
in relazione a tale documentazione l'attrice non specifica il punto preciso in cui sarebbe avvenuto il sinistro, né vengono specificate le concrete modalità dinamiche del sinistro occorso.
Non è stato provato il nesso causale tra l'evento ed il sinistro e quindi che la caduta dell'attrice è stata causata da una buca. Non è stata neanche provata l'esatta collocazione della res, né dai documenti in atti, né dalla prova testimoniale espletata.
Sussiste, pertanto, un deficit probatorio che non può essere colmato con il ricorso alla CTU medica richiesta e legittimamente rigettata.
Il teste , genero dell'attrice, della cui presenza sul luogo del fatto la stessa non ha fatto Testimone_1
cenno nell'atto introduttivo, escusso all'udienza del 19.05.2022, riferisce che “giunti all'altezza del
Golf Village ho visto la cadere dalla bicicletta” ed ancora “…quando ci siamo avvicinati a Pt_1
lei abbiamo (io e mio padre) capito che c'era una buca. In effetti, considerato che l'acqua copriva tutto, abbiamo dovuto toccare il manto stradale per capirlo…”. Quest'ultima circostanza conferma la mancanza di prova del nesso causale.
Deve considerarsi, infatti, da un lato la peculiarità degli oneri e della capacità probatoria gravanti sulle parti, dall'altro, il materiale probatorio raccolto in concreto. Non può ignorarsi, infatti, che la vicenda in questione, ancorché frequente nella prassi giudiziaria, sia caratterizzata da una intrinseca sperequazione tra le parti in ordine alla prova diretta e contraria del sinistro e delle modalità della sua verificazione.
L'ente convenuto, infatti, in assenza di un intervento immediato della Polizia Municipale non ha alcuna possibilità di articolare una prova contraria, non potendo ricostruire a posteriori chi fosse presente al momento del dedotto incidente. L'istruttoria, quindi, viene caratterizzata da una valutazione delle prove prodotte da una sola delle parti e non può che essere contrassegnata da una valutazione particolarmente attenta degli elementi introdotti.
L'attrice non ha, quindi, assolto all'onere probatorio su di lei incombente, non avendo fornito prova rassicurante della dinamica del sinistro prospettata nell'atto di citazione, e cioè di essere effettivamente caduta al suolo a causa di una buca.
3. Non può essere accolta la domanda della convenuta di condanna dell'attrice per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., non risultando dimostrati i presupposti per la responsabilità processuale aggravata dell'appellante, atteso che la condanna per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità, non può derivare dalla sola prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 6675/2015; Cass., Sez. 3, ord. n. 15629/2010).
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore del , delle spese Parte_1 Parte_2
di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi in favore dell'avv. Francesca De Marco ex art. 93 c.p.c.
Così deciso Castrovillari, 27 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio