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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 530/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Surroga dell'assicuratore ex art 1916 cc.
promossa dall':
Parte_1
–Sede di VICENZA- C.F. –
[...] P.IVA_1
con l'avv. Odetta Donazzan,
ATTRICE CONTRO
1) CodiceFiscale_1
-contumace-
2) (C.F: P.IVA: Controparte_1 P.IVA_2
) P.IVA_3
con l'avv. Andrea Girardi, di Trento,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -:
“NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
1 1) Accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nel determinismo dell'evento occorso il
17.08.2015 al sig. , condannarsi il sig. (C.F: Parte_2 CP_2 C.F._2
), residente in [...] nonché
[...] [...]
.-in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F: Controparte_3
P.IVA: ) con sede legale in PIAZZA DELLE DONNE P.IVA_2 P.IVA_3
LAVORATRICI, n.
2-38122 TRENTO, con la quale l'autovettura risultava assicurata, a pagare all' , in via tra loro solidale, la somma di € 977.141,82, come da prospetto oneri aggiornato al Pt_1
04.02.2025 che si allega, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dai singoli esborsi fino all'effettivo saldo, o quella diversa di giustizia, sempre con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
2) Spese, competenze di lite e oneri di CTU integralmente rifusi.”
LA CONVENUTA ITAS MUTUA:
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1.
Con atto di citazione nel 29.12.2021 l Parte_1
(di seguito ) conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale , in qualità
[...] Pt_1 CP_2
2 di proprietario del mezzo Audi TT Coupé, targa BY654JV, nonché la NI con la quale il mezzo risultava assicurato, (di seguito ”), Controparte_3 CP_1
esponendo: che il conducente era stato esclusivo responsabile della causazione Controparte_4
del sinistro accaduto in data 17.8.2015 in cui il giovane (nato nel gennaio del 1997, ed Parte_2
appena diciottenne) aveva riportato danni gravissimi;
che l'Ente aveva versato al giovane le somme e le indennità dovute trattandosi di infortunio in itinere;
che l'Ente agiva dunque in surroga ex art
1916 cc chiedendo la condanna dei convenuti in solido al rimborso di quanto, appunto, versato (in
limine litis la somma è stata aggiornata nella misura di € 977.141,82, come da prospetto oneri al
24.2.2025).
Più esattamente, secondo la narrazione:
---il 17.8.2015, poco dopo le 17:30, a bordo del ciclomotore ER ER, targa X3CTTTP,
appartenente al padre , stava circolando lungo Via Basilio Dalla Scola, a Persona_1 Parte_2
Vicenza, nel quartiere di San Pio X, con direzione Strada di Bertesina, per tornare a casa dopo aver effettuato il turno pomeridiano di istruttore di nuoto presso la piscina di San Pio X (si trattava di un lavoro stagionale, per mantenersi agli studi);
--- all'epoca dei fatti lo era appena diciottenne e ormai prossimo al conseguimento del Pt_2
diploma di perito presso l'Istituto tecnico Rossi di Vicenza, che frequentava con grande profitto,
--- quel pomeriggio, assieme alla collega , aveva chiuso l'impianto e si era Controparte_5
allontanato dalla piscina, alla guida del ciclomotore, mentre la sua collega si era messa alla guida di un'autovettura Fiat Panda;
---entrambi percorrevano Via Basilio Dalla Scola con direzione Strada di Bertesina e al momento della partenza dal luogo di lavoro stava scendendo una pioggia leggera che aveva bagnato un po' la strada;
--- la precedeva in auto lo e dallo specchietto retrovisore notava la presenza del CP_5 Pt_2
collega, che era munito di casco e che procedeva ad una velocità moderata;
3 --- una volta percorsa Via Dalla Scola e giunta a pochi metri dall'intersezione con Strada di
Bertesina la udiva un rumore provenire da tergo e decideva di tornare indietro in Via CP_5
Dalla Scola dove, una volta giunta, si rendeva conto che il giovane era rimasto coinvolto in Pt_2
un grave sinistro con un'autovettura e che giaceva immobile riverso a terra sul proprio fianco sinistro, gravemente ferito;
--- un'Audi TT coupé di color grigio era ferma sul lato sinistro della strada con riferimento al senso di marcia da Via Fabiani verso Strada di Bertesina e, per come dichiarato poi dalla , vi CP_5
era “un giovane, che stava armeggiando con il triangolo di emergenza e una ragazza, ferma
immobile dietro il veicolo con il bagagliaio aperto”;
--- sul luogo del sinistro erano già presenti altre persone, tra cui giunto alcuni minuti Persona_2
dopo l'impatto, il quale conferiva con il ragazzo che era a bordo dell'Audi TT il quale gli dichiarava che “l'auto in curva aveva sbandato ... alla guida dell'autovettura al momento si trovava la sua
ragazza” e che “i frammenti dell'autovettura erano già stati spostati a lato strada”;
--- pochi istanti dopo giungeva anche un uomo di nazionalità americana, il Persona_3
quale dichiarava di aver visto anch'egli un'auto grigia a lato strada “con un ragazzo che parlava al
cellulare e una ragazza, in piedi a lato strada vicino all'auto, che piangeva”;
--- il luogo dell'incidente (Via Basilio Dalla Scola, in curva) è una strada urbana con una carreggiata a doppio senso e con traffico scarso a quell'ora;
--- era intervenuta la Polizia Locale del Comune di Vicenza che aveva appurato lo stato dei luoghi e acquisito le dichiarazioni spontanee rilasciate dalle persone presenti e dai testi oculari;
--- alla Polizia si era qualificato quale conducente dell'autovettura coinvolta nel Controparte_4
sinistro, e , la sua fidanzata, passeggera;
entrambi dichiaravano inoltre che mentre Testimone_1
l'auto, proveniente da Strada Bertesina, transitava lungo Via Dalla Scola in prossimità di una curva era stato lo scooter, proveniente dalla parte opposta, a scivolare andando ad invadere la corsia occupata dall'Audi provocando la collisione tra i mezzi;
4 --- a causa delle condizioni metereologiche (la pioggia era divenuta scrosciante) la Polizia Locale
aveva rinviato al giorno successivo i rilievi sull'asfalto,
--- il giorno successivo, intorno alle 10:00, gli agenti erano tornati sul luogo del sinistro per cercare di ricostruire correttamente la dinamica in quanto, anche se il manto stradale risultava ancora bagnato, la pioggia non era in atto e il cielo si era progressivamente rasserenato;
--- in quel contesto, con la presenza del sole proveniente da est, veniva rilevata e fotografata dall'agente “una traccia di pneumatico in azione frenante appartenente allo Persona_4
pneumatico anteriore sinistro di un autoveicolo che, proveniente da Strada di Bertesina, allungava
la propria traiettoria di marcia nella percorrenza della curva destrorsa invadendo la corsia di
marcia opposta in fase di rientro nella propria” e si trattava di “una traccia di pneumatico non con
deposito gommoso scuro nel punto di contatto per abrasione, bensì di pulitura e schiarimento
dell'asfalto bagnato nel punto di contatto del pneumatico per azione volvente con sistema ABS in
funzione”;
--- il pomeriggio successivo, e dunque il 19.8.2015, veniva effettuata un'ulteriore analisi del campo del sinistro a cura dell'ispettore e anche in tale occasione, con mutate Testimone_2
condizioni di luce, si rilevavano ulteriori elementi probatori riconducibili verosimilmente alla traccia rilevata dall'agente ; Per_4
--- come risulta nel rapporto e nella documentazione fotografica, la traccia riscontrata “presentava
cinque segni paralleli, ravvicinati, di schiarimento dell'asfalto, corrispondenti ai risalti del
battistrada in contatto di attrito volvente con il suolo e si trovava nella corsia del senso opposto di
marcia dell'autovettura coinvolta nel sinistro”, con andamento obliquo rispetto all'asse stradale, da destra verso sinistra e leggermente curvilinea verso destra, sempre in riferimento alla direzione dell'autovettura;
---di seguito, la Polizia Locale aveva appurato che il battistrada dei pneumatici montati sull'autovettura Audi TT presentava proprio cinque risalti;
5 --- l'evento cagionò al povero un gravissimo trauma cranio-encefalico (ematoma Parte_2
sottodurale acuto con contusioni cerebrali) da cui residuavano “una paresi all'arto inferiore destro
di grado medio”, oltre a “deficit permanenti cognitivi polisettoriali con compromissione della fasia,
della memoria, dell'attenzione, con difficoltà di calcolo e scarsa consapevolezza della malattia”,
“deficit visivo l'occhio sx, con riduzione del campo visivo” e “plurimi esiti cicatriziali (giugulo,
mento, fronte)”, con un grado invalidante permanente (ai fini ) riconosciuto al 60%. Pt_1
In diritto, l' affermava la responsabilità esclusiva del alla luce di una avvenuta Pt_1 CP_4
invasione della carreggiata altrui da parte dell'Audi.
Deduceva inoltre che le dichiarazioni raccolte in sede di SIT, nonché i rilievi effettuati anche in ordine allo stato dei luoghi, avevano indotto il Pubblico Ministero a formulare il seguente capo di imputazione contestato a : “quale conducente dell'autovettura AUDI TT Coupé tg Controparte_4
BY654JV”. Egli “per imprudenza, negligenza e imperizia nel percorrere Via Dalla Scola arrivando
da Strada Bertesina in uscita dalla curva destrorsa andava a collidere frontalmente con il
ciclomotore ER ER tg. X3CTTP condotta da , in entrata della curva sinistrorsa Parte_2
con direzione opposta di marcia. Nell'occorso il sig. riportava lesioni personali e Parte_2
veniva ricoverato presso l'Ospedale civile di Vicenza in prognosi riservata. In Vicenza il
17.08.2015” (in realtà, poi, il procedimento penale aveva visto, in primo grado, la condanna dell'imputato – proprio per avvenuta invasione della corsia opposta, di pertinenza dello scooter –
ma si era concluso in secondo grado con l'accertamento della prescrizione del reato).
Quanto al danno, l sottolineava che l'incidente aveva cagionato un danno gravissimo ad un Pt_1
giovane che per tutta la vita sarebbe stato costretto a patire le conseguenze di un deficit cognitivo così importante da compromettere irrimediabilmente funzioni essenziali quali la capacità di comunicazione, la memoria e l'attenzione, a cui aggiungere una paralisi dell'arto inferiore destro e un deficit a carico dell'apparato visivo, difficoltà relazionali/comunicative, anche in ambito
6 lavorativo, di un ragazzo che al momento del fatto aveva solo 18 anni e che da allora vive in una dimensione totalmente inadeguata alla sua età e soprattutto alle sue pregresse capacità.
Oltre alla severità della compromissione all'integrità psicofisica doveva allora aggiungersi un danno patrimoniale derivato dal fatto che l'incidente aveva infranto le aspettative di profitto e di carriera del ragazzo.
L' aveva provveduto a garantirgli un indennizzo che involgeva la menomazione patita (danno Pt_1
biologico) e il profilo economico, assicurandogli un trattamento ragguagliato al minimo annuale di legge in conformità al dettato di cui all'art. 38 della Costituzione. Entrambe le poste di danno, sia quella biologica che quella patrimoniale, dovevano pertanto essere debitamente ristorate da parte convenuta.
Si costituiva soltanto contestando la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice CP_1
e deducendo: o una responsabilità esclusiva del sinistro a carico di , per aver egli invaso Parte_2
la corsia di marcia della vettura condotta dal , oppure quantomeno una responsabilità CP_4
concorrente del medesimo (anche per il probabile mancato allacciamento del casco, da parte Pt_2
dello , al momento del fatto). Pt_2
Sul quantum, deduceva che la somma oggetto della eventuale condanna a carico di parte convenuta non avrebbe potuto superare l'ammontare dei danni che il responsabile sarebbe stato tenuto a risarcire all'infortunato secondo le norme generali in tema di responsabilità civile per fatto illecito di cui agli artt. 2056, 1226 e 1227 c.c.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
Si svolgeva poi una fase istruttoria con escussione di testi ( , , Persona_4 Persona_2
e , , , Controparte_5 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e ); poi il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo penale Testimone_8 Testimone_9
(nello stato in cui si trovava all'epoca) e disponeva CTU medico legale nominando il dott. Per_5
[...]
7 La causa è oggi in decisione.
2.
Detto dunque dell'esito del processo penale (che si è concluso in secondo grado con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di per il reato a lui ascritto perché estinto Controparte_4
per intervenuta prescrizione), si può muovere dall'esame dell'istruttoria testimoniale che si è svolta nel presente giudizio.
Il ST : Persona_4
“in servizio presso il Comando di Polizia Locale di Vicenza, da trent'anni”,
ha così risposto:
Cap. 9 (In quel frangente di tempo e di luogo la strada era bagnata) – si è vero adr io non sono intervenuto il 17/08/2015, sono intervenuti due colleghi, io in Comando mi occupo di raccogliere la documentazione e tutte le informazioni acquisiti e ricostruisco l'incidente, io sono intervenuto sui luoghi del sinistro il giorno dopo con un collega. Ricordo che quel giorno pioveva, io ero in ufficio;
cap. 27 (In tale frangente di tempo e di luogo, con la presenza del sole proveniente da est, veniva
rilevata e fotografata dall'agente una traccia di pneumatico in azione frenante Persona_4
appartenente allo stesso tipo di pneumatico anteriore sinistro montato sull'Audi TT tg. BY654JV) –
si è vero;
cap. 28 (Nel pomeriggio del 19.08.15 veniva effettuata un'ulteriore analisi del campo del sinistro,
sempre a cura della Polizia Locale di Vicenza (Ispettore ) – si è vero;
Testimone_2
cap. 29 (in esito agli accertamenti effettuati si appurava che quella individuata era una traccia di
pneumatico a cinque rilievi, posizionata sulla corsia di pertinenza del sig. , come da Parte_2
fotografia allegata che si rammostra) – si è vero, riconosco le foto che mi vengono esibite nn. 56,
57, 59 e mi riporto alla relazione dell'incidente con le relative fotografie in quanto tale relazione è
stata da me redatta e ho acquisito le SIT ma sottoscritta da altro Agente, io ho redatto e sottoscritto il doc. 8 denominato verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi con n. prot. 328/15;
8 cap. 30 (Tale tipo di pneumatico era compatibile e sovrapponibile per tipologia e caratteristiche
tecniche a quelli montati sull'Audi TT tg. BY654JV) – si è vero;
cap. 31 (L'autovettura Audi TT tg. BY654JV a seguito dell'impatto con il ciclomotore condotto
dallo riportava danni nella parte anteriore sinistra (mascherina anteriore) e nella parte lato Pt_2
guida, come da foto che si rammostra) – si è vero, lo confermo anche dalle foto nn. 4, 29, 62 del fascicolo a colori sub. doc. 11; Pt_1
cap. 32 (Il ciclomotore ER ER tg. X3CTTTP condotto dal sig. era rimasto Parte_2
integro nella parte anteriore e presentava solo alcuni strisci ed ammaccature, come da foto che si
rammostra) – si è vero, non seriamente danneggiato;
cap. 33 (Il manubrio, le manopole, le frecce, lo specchietto retrovisore e le leve dei freni del
ciclomotore erano rimasti integri) – non rotti;
cap. 37 (L'autovettura Audi TT tg. BY654JV si trovava a diversi metri di distanza dai detriti della
stessa (mascherina anteriore auto), come da foto che si rammostra) – si lo confermo come rilevato dallo schizzo planimetrico;
cap. 39 (Lei ha redatto lo schizzo planimetrico allegato alla relazione di incidente stradale della
Polizia Locale di Vicenza -Protocollo 328/2015) – si in collaborazione con altri agenti;
cap. 40 (A seguito dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro il ciclomotore ER ER tg.
X3CTTTP veniva rinvenuto ad una distanza di circa 28 metri rispetto all'autovettura Audi TT tg.
BY654JV) – confermo, ho lavorato su questo incidente per mesi e a mio modesto parere l'incisione sul longarone sotto porta lato conducente non può essere avvenuta con l'auto parallela all'asse stradale ma con un'inclinazione verso destra secondo il suo senso di marcia
Il ST (guardia giurata), così ha risposto: Persona_2
Cap. 9 (In quel frangente di tempo e di luogo la strada era bagnata) – si è vero. adr conosco le circostanze perché stavo tornando alla sede di Montecchio Maggiore e la strada era già bagnata;
9 cap. 20 (Il sig. in particolare, in quel frangente, parlava personalmente con il ragazzo alto Per_2
di cui ai capitoli che precedono, il quale gli diceva che l'auto in curva aveva sbandato verso
sinistra e che alla guida dell'autovettura al momento del sinistro si trovava la sua ragazza;
tali
circostanze venivano riferite dal sig. anche al comandante della Polizia Locale) – mi Per_2
ricordo di aver parlato con il ragazzo, non ricordo se mi ha detto che alla guida c'era la sua ragazza,
ricordo che mi ha riferito che l'auto in curva aveva sbandato. Non ricordo di aver riferito questo al
Comandante della Polizia Locale però ricordo di aver reso delle dichiarazioni al Comando di Polizia
Locale di Vicenza. Io sono stato sentito anche in Tribunale a Vicenza da un Giudice penale.
La ST (oggi operatrice in un'associazione di adozioni internazionali) così ha Controparte_5
risposto:
cap. 7 (Una volta salito sul ciclomotore e prima di partire il sig. indossava il casco Parte_2
integrale) – si è vero. adr conosco le circostanze perché con lavoravamo insieme e in quelle Pt_2
circostanze siamo partiti insieme. Mi sembra di ricordare che il casco l'avesse chiuso perché pur essendo trascorso molto tempo questo fatto mi è rimasto impresso e nel parcheggio eravamo in pochi;
cap. 9 (In quel frangente di tempo e di luogo la strada era bagnata) – si ricordo che avevamo chiuso la piscina e ricordo che stava iniziando a piovigginare;
cap. 17 (Al suo arrivo, la signora vedeva in particolare il ragazzo di cui al capitolo che CP_5
precede che stava spostando i detriti dalla sede stradale verso il margine della strada) – si è vero,
dove era parcheggiata la macchina. AD il ragazzo della macchina era quello che guidava la macchina.
AD io ho rilasciato delle dichiarazioni e poi sono stata convocata in Polizia e poi anche in
Tribunale.
La ST (infermiera), così ha risposto: Testimone_3
10 cap. 9 (In quel frangente di tempo e di luogo la strada era bagnata) – si è vero. adr sono partita da
Via Marosticana dove lavoravo all'epoca con il mio scooter per tornare a casa e transitando per Via
Dalla Scola ho visto il ragazzo a terra, ho parcheggiato il mio scooter a destra e ricordo che la strada era bagnata. Io ho soccorso il ragazzo e penso di essere stata una delle prime ad arrivare sul luogo dell'incidente. Ho reso delle dichiarazioni ai Vigili e sono poi venuta successivamente in Tribunale
a Vicenza davanti ad un altro Giudice. Ricordo che il ragazzo non era cosciente.
Il ST , Amministratore Delegato di Sael S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI) che è una Testimone_4
cooperativa in cui è oggi impiegato ”, così ha risposto: Parte_2
Sub cap. 49 (A causa del sinistro occorso al sig. è tuttora preclusa la possibilità di guidare Pt_2
un'auto “normale”, essendo obbligato ad utilizzare un mezzo speciale (con cambio automatico ed
altri accessori specifici), dal momento che l'arto inferiore destro ha patito serie lesioni): Si è vero.
AD non possiamo fargli fare alcuna commissione aziendale in quanto gli è precluso guidare l'auto dell'azienda. Ho avuto modo di vedere la sua auto che è modificata nella pedaliera di guida
Sub cap. 50 (A causa dell'incidente il sig. ha riportato lesioni al nervo ottico, con Parte_2
conseguente necessità di utilizzo di occhiali e impossibilità di affrontare la lettura di libri con
attenzione costante e duratura nel tempo): Si lo confermo
AD ha difficoltà nella lettura e nella comprensione di un testo. Noi come azienda abbiamo il Pt_2
manuale di qualità e lui ha difficoltà a comprendere le fasi di lavoro
Sub cap 52 (La scelta del tempo part-time in ambito lavorativo è stata dettata dalla necessità di
evitare affaticamenti, dal momento che il sig. , a causa delle lesioni patite, avverte serie Parte_2
difficoltà nell'attenzione e nella concentrazione): si è vero
AD ricordo una circostanza che sono stato io ad accompagnare presso l'ex DTL di Vicenza Pt_2
per valutare le tipologie di lavoro che poteva svolgere e ricordo che in quell'occasione mi è stato sconsigliato di farlo lavorare a tempo pieno anche se lui vorrebbe lavorare di più per guadagnare di più. Io conosco perché è venuto a fare lo stage nel 2014. Noi abbiamo una convenzione Parte_2
11 con l'ITIS Rossi di Vicenza per reperire risorse future. Lì ho conosciuto le sue qualità, dotato di qualità idonee a svolgere il lavoro in azienda. Ricordo di aver sottoscritto un documento di cui al doc. 44 che confermo.
Il ST , “dirigente scolastico dell'ITIS Rossi di Vicenza”, così ha risposto: Testimone_5
Sub cap. 43 (Il sig. stava frequentando con impegno e profitto la Scuola, presso cui Parte_2
avrebbe conseguito il diploma di perito con particolari competenze nel settore elettronico): si, è
vero
ADR Ho avuto modo di sentire presso la scuola dell'incidente. Da verifiche effettuate sul percorso del ragazzo a livello scolastico è emerso che il ragazzo era molto intelligente ed era anche impegnato nella rappresentanza scolastica. Era anche rappresentante nel consiglio di . Pt_1
Cap. 45 (Il sig. stava frequentando con impegno e profitto la Scuola, presso cui avrebbe Parte_2
conseguito il diploma di perito con particolari competenze nel settore elettronico): si è vero. Ha
interrotto il percorso di studi normale.
Cap. 46 (Il Sig. ha ripreso l'attività scolastica frequentando l'Istituto Rossi per un Parte_2
periodo ulteriore di due anni e mezzo): si è vero
Cap. 47 (seguito dei traumi/lesioni riportati nell'incidente il sig. ha avuto necessità di Pt_2
seguire un programma scolastico educativo individualizzato (acronimo PEI), con l'indicazione
dettagliata degli interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l'alunno, utilizzando criteri di
valutazione peculiari in relazione al percorso previsto, nell'ambito dell'insegnamento inclusivo;
si
è trattato di un percorso didattico che richiedeva abilità e competenze inferiori rispetto a quelle di
cui era dotato prima dell'incidente): si lo confermo
Cap. 48 (In conseguenza dell'evento accaduto e della tipologia di trauma subito, il Sig. Parte_2
ha ottenuto un attestato di partecipazione, anziché il diploma di maturità presso la scuola
frequentata: tale circostanza gli ha precluso l'accesso a qualsiasi percorso di studi universitario):
si lo confermo. Preciso che il nome corretto è attestato di credito formativo che ha conseguito Pt_2
12 con un punteggio di 76/100 e preciso che la valutazione è riferita al suo percorso specifico e non è
confrontabile con un punteggio di diploma, non essendo assimilabile a quest'ultimo.
ADR per come l'ho lasciato io nel 2018 il ragazzo non è capace di seguire un percorso di studi normale. Eventualmente, formalmente, potrebbe iscriversi ad un corso di istruzione per adulti oppure sostenere da privatista gli esami di idoneità.
ADR Gli insegnanti che hanno seguito hanno rilevato che aveva perso le conoscenze acquisite Pt_2
negli anni precedenti e non era in grado di recuperarle.
La ST , “ insegnante di scienze motorie presso l'ITIS Rossi di Vicenza”, così ha Testimone_6
risposto:
Cap. 43 (Il sig. stava frequentando con impegno e profitto la Scuola, presso cui avrebbe Parte_2
conseguito il diploma di perito con particolari competenze nel settore elettronico): si, è vero
Cap 44 (In base al percorso di studi effettuato e alle prospettive profilatesi prima dell'incidente era
ferma volontà del sig. dare prosecuzione alla preparazione conseguita accedendo Pt_2
all'Università presso la facoltà di Ingegneria- indirizzo elettronico/elettrotecnico): è vero. Me l'ha confermato il ragazzo
Cap. 45 (A seguito dei traumi/lesioni riportati nell'incidente il sig. ha interrotto il ciclo di Pt_2
studi intrapreso): si, è vero
Cap. 46 (Il Sig. ha ripreso l'attività scolastica frequentando l'Istituto Rossi per un Parte_2
periodo ulteriore di due anni e mezzo): si, è vero. Ha iniziato il periodo scolastico dopo l'incidente nella primavera del 2016
Cap. 47 (A seguito dei traumi/lesioni riportati nell'incidente il sig. ha avuto necessità di Pt_2
seguire un programma scolastico educativo individualizzato (acronimo PEI), con l'indicazione
dettagliata degli interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l'alunno, utilizzando criteri di
valutazione peculiari in relazione al percorso previsto, nell'ambito dell'insegnamento inclusivo;
si
13 è trattato di un percorso didattico che richiedeva abilità e competenze inferiori rispetto a quelle di
cui era dotato prima dell'incidente): si, è vero. Lo confermo perché il Pei l'ho compilato io.
Cap. 48 (In conseguenza dell'evento accaduto e della tipologia di trauma subito, il Sig. Parte_2
ha ottenuto un attestato di partecipazione, anziché il diploma di maturità presso la scuola
frequentata: tale circostanza gli ha precluso l'accesso a qualsiasi percorso di studi universitario): è
vero.
ADR non sono in grado di riferire di un percorso ulteriore per il conseguimento del diploma
ADR il ragazzo ha ripreso la scuola nella primavera del 2016 con un percorso individualizzato in cui alcuni docenti si sono resi disponibili per aiutare il ragazzo al recupero delle conoscenze pregresse, con esito negativo. Successivamente è arrivata la richiesta del preside di formulare il Pei
Il ST un amico di che ha studiato all'Itis Rossi con lui fino all'incidente”, Tes_7 Pt_2
così ha risposto:
Cap. 43 (Il sig. stava frequentando con impegno e profitto la Scuola, presso cui avrebbe Parte_2
conseguito il diploma di perito con particolari competenze nel settore elettronico): Si è vero
Cap. 44 (In base al percorso di studi effettuato e alle prospettive profilatesi prima dell'incidente
era ferma volontà del sig. dare prosecuzione alla preparazione conseguita accedendo Pt_2
all'Università presso la facoltà di Ingegneria- indirizzo elettronico/elettrotecnico): si lo so.
Parlavamo di fare il percorso universitario assieme perché io sto studiando ingegneria
Cap. 45 (A seguito dei traumi/lesioni riportati nell'incidente il sig. ha interrotto il ciclo di Pt_2
studi intrapreso): si, è vero
Cap. 46 (Il Sig. ha ripreso l'attività scolastica frequentando l'Istituto Rossi per un Parte_2
periodo ulteriore di due anni e mezzo): si, è vero
Cap. 48 (In conseguenza dell'evento accaduto e della tipologia di trauma subito, il Sig. Parte_2
ha ottenuto un attestato di partecipazione, anziché il diploma di maturità presso la scuola
14 frequentata: tale circostanza gli ha precluso l'accesso a qualsiasi percorso di studi universitario):
si, è vero
ADR a mio parere l'incidente gli ha precluso il futuro percorso di università, perché non è solo la mancanza del diploma, ma perché ha riportato un certo deficit di attenzione e di apprendimento
Il ST , un amico di che ha studiato all'Itis Rossi, in un'altra sezione, con lui Testimone_8 Pt_2
fino all'incidente così ha risposto:
Cap. 49 (A causa del sinistro occorso al sig. è tuttora preclusa la possibilità di guidare Pt_2
un'auto “normale”, essendo obbligato ad utilizzare un mezzo speciale (con cambio automatico ed
altri accessori specifici), dal momento che l'arto inferiore destro ha patito serie lesioni): si, è vero
ADR lo so perché me ne ha parlato in quanto sono state fatte delle modifiche. È stato apposto Pt_2
l'acceleratore sulla parte sinistra.
Cap. 50 (A causa dell'incidente il sig. ha riportato lesioni al nervo ottico, con Parte_2
conseguente necessità di utilizzo di occhiali e impossibilità di affrontare la lettura di libri con
attenzione costante e duratura nel tempo): si, è vero
ADR quando si guarda per pochi minuti si nota che l'occhio devia verso l'esterno Pt_2
ADR ora ci frequentiamo meno, in passato avevamo l'hobby di andare via in moto
Il ST , amico della famiglia , così ha risposto: Testimone_9 Pt_2
Cap. 49 (A causa del sinistro occorso al sig. è tuttora preclusa la possibilità di guidare Pt_2
un'auto “normale”, essendo obbligato ad utilizzare un mezzo speciale (con cambio automatico ed
altri accessori specifici), dal momento che l'arto inferiore destro ha patito serie lesioni): si, è vero.
ADR conosco le circostanze in quanto quando siamo andati a Bolzano a fare la prova per la guida sono andato anche io assieme ai genitori.
Cap. 50 (A causa dell'incidente il sig. ha riportato lesioni al nervo ottico, con Parte_2
conseguente necessità di utilizzo di occhiali e impossibilità di affrontare la lettura di libri con
attenzione costante e duratura nel tempo): si, è vero.
15 ADR io sono amico di famiglia e confermo le circostanze poiché ad esempio quando andiamo in pizzeria il ragazzo ha difficoltà a leggere e a comprendere le parole.
Cap. 52 (La scelta del tempo part-time in ambito lavorativo è stata dettata dalla necessità di evitare
affaticamenti, dal momento che il sig. , a causa delle lesioni patite, avverte serie Parte_2
difficoltà nell'attenzione e nella concentrazione): non sono in grado di rispondere per quanto riguarda il discorso lavorativo.
ADR qualche giorno fa ricordo che siamo andati dal giornalaio per comprare un giocattolo per il nipotino di Quando siamo tornati a casa non si ricordava più cosa aveva comprato e mi ha Pt_2
telefonato per chiedermelo.
3.
Nella relazione di CTU del medico legale nominato dal Tribunale, dott. si legge Persona_5
quanto segue.
“Le risultanze delle operazioni peritali mettevano in evidenza dal punto di vista fisico, oltre alle
menomazioni oculari che si ritengono acquisite nella misura documentata agli atti:
cicatrice da craniotomia fronto-parieto-temporale sinistra di 32 cm con rarefazione del capillizio,
cicatrice frontale radice del naso di 5 cm , complesso cicatriziale terzo distale ramo mandibolare
destro di circa 4 cm;
cicatrice da tracheostomia al giugulo, cicatrice cheloide di 4 cm fianco destro.
Deambulazione in schema normale con intolleranza lieve al carico a destra marcia su punte e
talloni impossibile.
Marcia in tandem impossibile, positivo. 2 positivo con sottoslivellamento a Per_6 Per_7
destra. non evocabile a destra. CP_6
Prova indice punta-naso positiva soprattutto a occhi chiusi.
Deficit della flessione attiva di ginocchio e anca destra di circa ½ Non deficit articolari a destra o
a sinistra.
16 Flessione attiva ginocchio e anca sinistra conservati.
Flessione tibio-tarsica a destra appena accennata. Deficit di forza a destra alla flessione di
ginocchio e anca a 2/5.
Deficit sensibilità cutanea a tutta la gamba destra e al piede destro
Sostanzialmente conservata alla coscia destra e sinistra.
Non deficit articolari agli arti superiori. Deficit di forza agli arti superiori di circa 3/5 su tutte le
posizioni e tremori allo sforzo.
Perimetria: meno 4 cm alla sura a dx, cosce isoperimetriche.
Riesce a leggere i caratteri stampati anche in piccolo corpo con lentezza e con qualche errore
(plurali e singolari).
Sul piano neurologico risulta certificata una epilessia focale in terapia preventiva con EG (
vedi referto visita fisiatrica del 4/05/2023.).
Sul piano psichico:
Dall'esame psichico diretto del signor , dalla storia clinica e dalla valutazione testistica, Pt_2
quanto ad elementi significativi di pertinenza psichiatrica, emerge che il signor presenta una Pt_2
condizione psicopatologica individuabile per caratteristiche cliniche, corredo sintomatologico e
gravità, in un “Disturbo neurocognitivo maggiore (DNC) dovuto a lesioni traumatiche cerebrali”,
senza alterazione comportamentale (294.10 DSM-5 ).
Dalla somministrazione della WAIS–IV: “il sig. ha ottenuto un QI Totale pari a 46 , che Pt_2
colloca la sua abilità generale al 1° percentile, ad indicare quindi che la quasi totalità del gruppo
normativo di riferimento ha una prestazione più alta rispetto a quella del sig. .L'IAG Pt_3
(Indice di Abilità generale) misura l'efficienza dei processi di ragionamento in maniera
indipendente dalla velocità di elaborazione e della memoria di lavoro e deriva dai punteggi agli
indici di Comprensione Verbale (CV) e Ragionamento Visuo – Percettivo (RP). È quindi un indice
17 di quanto il soggetto sia forte nel ragionamento indipendentemente dal fatto che il materiale di
stimolo sia visivo o verbale. L'indice IAG ottenuto dal sig. è di 55. Pt_2
È pertanto evidente la presenza di ridotte capacità in entrambe le sfere, con lieve maggior
compromissione dell'ICC a causa dell'interferenza dovuta presumibilmente ad una difficoltà
attentiva.
Nel caso del sig. la misurazione della WAIS-IV dà atto di una grave compromissione globale Pt_2
dell'efficienza cognitiva e sostanzia il Disturbo Neurocognitivo maggiore.
Tale tipologia di disturbo è una condizione in essere, presente, di natura prettamente organica
cerebrale sviluppatasi in conseguenza degli esiti dell'incidente stradale, non c'è una storia
pregressa di deficit cognitivo e ciò è documentato dal percorso scolastico e di funzionamento
complessivo di vita precedente l'incidente del paziente.
Secondo la letteratura la gravità di un trauma cranico di per sé non corrisponde necessariamente
alla gravità del DNC risultante, il decorso del recupero è variabile in funzione non solo delle
specifiche della lesione ma anche di cofattori quali l'età, la precedente storia di danno cerebrale o
abuso di sostanze che possono favorire o ostacolare il recupero .
Con il DNC lieve gli individui possono riferire ridotta efficienza cognitiva difficoltà di
concentrazione e diminuzione della capacità di svolgere le attività abituali. Con DNC maggiore un
individuo può avere difficoltà a condurre una vita indipendente e a prendersi cura di sé.
Il quadro clinico che si è instaurato nel paziente è quindi l'esito complessivo di ciò che l'incidente
stradale ha determinato a livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e che coinvolge varie
dimensioni:
- la dimensione affettiva-emotiva-comportamentale,
- la dimensione cognitiva ed i relativi deficit.
Le due dimensioni inevitabilmente si intersecano ed insistono sia su di una base reattiva che
organica.
18 Sulla base dei dati clinici epidemiologici è noto che il DNC maggiore può essere accompagnato da
disturbi nella funzione emotiva (irritabilità, facilità alla frustrazione, tensione ed ansia), da
cambiamenti nella personalità (apatia) oltre che da alterazioni fisiche e neurologiche.
La letteratura medicolegale (Cerisoli e Vasapollo, 2010) concede la possibilità dell'insorgenza di
“modificazioni organiche della personalità” appoggiandosi ad alcune proposizioni della
letteratura psichiatrica, che ipotizzano un ruolo eziologico della lesività encefalica, segnatamente
di quella a carico delle circonvoluzioni fronto-temporali, nell'innesco di alterazioni a carattere
variabilmente disforico, depressivo, impulsivo e aggressivo per perdita dei freni inibitori. Tali
condizioni sono di frequente osservazione in soggetti che hanno riportato lesioni a carico delle
predette strutture encefaliche, accreditate di un ruolo fondamentale nel governare l'interazione tra
la dimensione razionale e quella emotiva, dalle quali scaturiscono le tipiche sindromi psico
organiche fronto temporali parietali .
Ciò si spiega anche per effetto del così detto “deterioramento traumatico” ovvero nella così detta
TBI (Traumatic Brain Injury) in cui una serie di lesioni traumatiche possono scatenare una
sindrome neurodegenerativa con manifestazioni di tipo psichiatriche.
A tutt'oggi il sig. presenta oltre ad una severa compromissione delle funzioni cognitive con Pt_2
deficit nei domini riguardanti l'indice di abilità generale (le funzioni della memoria,
dell'attenzione, delle abilità prassico costruttive e delle funzioni esecutive complessivamente intese)
delle riferite modificazioni del carattere che viene descritto come modificato rispetto all'assetto
precedente. Riferisce aver cambiato completamente il carattere, ora viene descritto come irritabile
e disforico, facilmente reattivo a stimoli di bassa intensità.
Dal punto di vista delle autonomie, il paziente sembra mantenere quelle personali, con
compromissione invece di quelle strumentali in relazione ai deficit della memoria e alla
distraibilità.
19 Dice di aver dovuto accettare notevoli cambiamenti nell'ambito della sua vita rispetto al
funzionamento precedente all'incidente, dice “non mi piace la mia vita così come è”.
Dichiara di non potersi più recare in montagna come vorrebbe alle altitudini che desidererebbe,
così come di non poter più svolgere il lavoro che desiderava. Attualmente lavora presso la ditta
SAEL srl, svolgendo un orario lavorativo di circa 20 o 21 ore a settimana, è assunto con le tutele
della legge 68 dal 2018, senza una mansione precisa.
A livello sintomatico si è rilevata la presenza di sintomi attinenti l'umore caratterizzato da una
polarità mista con note di giovialità e disinibizione come esito del grave trauma cranico e con
tematiche depressive quando accenna alla consapevolezza dei deficit attuali. Il ritmo sonno veglia è
caratterizzato da insonnia iniziale e da un risveglio mattutino precoce. Vengono riferite note di
disforia e di irritabilità, come esito di cambiamento del carattere.
A livello sociale e relazionale il paziente ha manifestato e tutt'ora presenta una sensibile ed
effettiva compromissione delle abilità sociali preesistenti (interesse sociale, vita di relazione) e
delle evidenti difficoltà al funzionamento lavorativo, il signor svolge infatti una attività Pt_2
lavorativa con le tutele della Legge 68 senza mansione specifica.
La progettualità evolutiva del signor è stata danneggiata dall'esito dell'incidente. Pt_2
In conclusione, sulla base dell'analisi dei dati anamnestici, dei rilievi clinici e della valutazione
psicodiagnostica si conclude che il signor è affetto da “Disturbo neuro cognitivo maggiore Pt_2
(DNC) dovuto a lesioni traumatiche cerebrali”, senza alterazione comportamentale.
In anamnesi pregressa non c'è traccia di alcun disturbo psichiatrico pregresso né di alterazioni
cognitive.
Un profilo di tale grado comporta una compromissione del funzionamento adattivo tale da rendere
il sig. inidoneo a soddisfare gli standard di autonomia e di responsabilità sociale in uno o Pt_2
più aspetti della vita quotidiana.
20 (…) La inabilità temporanea assoluta è stata certificata dall' in 211 giorni. Non sono Pt_1
presenti ulteriori periodi certificati di astensione dal lavoro.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, trattandosi di incidente in itinere con causa
ordinaria da parte dell' per recupero delle somme erogate, la situazione psico-fisica del Pt_1
periziato dovrà essere valutata alla luce del barème di legge di cui al DM 12 Luglio 2000.
Le voci tabellari applicabili sono:
38: “Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e
del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione” – 5%
150: “Emiparesi con medio deficit di forza, possibilità di deambulazione senza appoggio, difficoltà
ai movimenti fini della mano dominante”– 30%
176: “Epilessia con sporadiche crisi, a seconda del tipo di crisi (semplici, complesse,
generalizzate) – 5%
188: “Deterioramento mentale, sostanzialmente comparabile a stato deficitario Semplice” – 30%
372: “Deficit del campo visivo” – 15%
Compiuta una valutazione complessiva ai sensi regole applicative del DM 12 luglio 2000, tenendo
conto che le menomazioni sono per lo più coesistenti, si indica una danno biologico complessivo ai
sensi del barème richiamato del 70%.
(…) Nel valutare il danno futuro del soggetto ancorché non minore, ma in corso di studi bisogna
tenere conto non della capacità lavorativa generica, ma di quella semispecifica cioè di quelle
attività che in base al suo corso di studio avrebbe potuto svolgere e che non può più svolgere.
Appare evidente che il sig assai probabilmente non potrà svolgere attività di perito Parte_2
industriale sia esso meccanico, elettrotecnico o idraulico etc. Le sue mansioni lavorative dovranno
essere elementari ai livelli più semplici di complessità e per quanto attiene alla pienezza dell'orario
lavorativo si dovrà attendere l'evolversi della situazione, ma non si ritiene che il soggetto in esame
abbia grandi probabilità di recuperare la possibilità di attendere un orario di pieno impiego”.
21 4.
La Polizia Locale ha svolto dettagliati accertamenti, i cui principali esiti sono i seguenti.
(dal Verbale sub Doc. n. 8 dell' : Pt_1
22 5.
A questo punto dell'esposizione, vanno svolte due premesse.
La prima è che un'iniziale dichiarazione, resa nell'immediatezza del fatto da giunto Persona_2
alcuni minuti dopo l'impatto, il quale aveva parlato con il , e secondo cui alla guida CP_4
dell'Audi TT vi sarebbe stata in realtà la fidanzata del , e non il , non ha trovato nel CP_4 CP_4
prosieguo alcuna conferma, nemmeno nelle parole del stesso quando, nella presente causa, Per_2
è stato sentito quale ST, svolgendo una sorta di ritrattazione.
La seconda è che il “dubbio”, adombrato da parte convenuta relativamente al fatto che lo , Pt_2
durante la marcia in scooter, non avesse il casco allacciato (con conseguente configurabilità di un concorso di colpa, per questo aspetto, in capo a lui), va sciolto e allontanato, soprattutto in forza delle parole rese in udienza dalla ST . CP_5
CO era all'epoca la collega di , era uscita con lui dalla piscina, e lo precedeva in auto Parte_2
sulla strada, ed ha testimoniato che al momento di partire dal parcheggio vide che lo si Pt_2
allacciava il casco.
6.
Tutto ciò premesso, non può esservi dubbio, alla luce di tutti gli elementi emersi ed acquisiti, sul fatto che la responsabilità del sinistro per cui è causa sia stata interamente del . CP_4
Va rammentato che, in senso contrario, la odierna parte convenuta ha dedotto in merito ad una responsabilità (concorrente, o addirittura esclusiva) dello , non tanto e non solo per l'aspetto Pt_2
del casco non allacciato (sul quale si è già detto) ma soprattutto in virtù di una ricostruzione della dinamica dell'incidente molto divergente da quella “ufficiale” (nel senso di accreditata dagli Organi
della Polizia Locale), secondo la quale sarebbe stato lo a perdere il controllo del suo scooter, Pt_2
a scivolare per terra, ed a finire all'interno della corsia di pertinenza dell'Audi, proprio mentre quest'ultima auto sopraggiungeva.
23 Invece, ritiene il Tribunale che questa ricostruzione non sia sostenibile, e che invece meriti piena adesione quella fatta propria dalla Polizia Locale di Vicenza.
Militano in tal senso plurime considerazioni:
• se lo avesse impattato l'Audi mentre era già caduto dalla sella dello scooter, avrebbe Pt_2
patito delle lesioni anche agli arti, mentre invece le sue lesioni sono state di natura –
purtroppo – cerebrale, e molto serie,
• la scrupolosa ed attenta indagine svolta dalla Polizia Locale, che ha lavorato sul caso per molte settimane, ed ha svolto più di un sopralluogo sul posto dell'incidente, fa emergere che l'incisione rinvenuta sul longherone sotto la porta del lato conducente dell'Audi denunzia senza dubbio una posizione dell'Audi, al momento dell'impatto (con lo scooter, e non con il corpo del ragazzo), non parallela all'asse stradale, bensì inclinata verso destra secondo il senso di marcia (in altre parole, l'Audi non stava tenendo la sua corsia di pertinenza);
• ha molta rilevanza probatoria, poi, il fatto che l'Audi montava pneumatici con cinque
“canalette”, perfettamente corrispondenti, secondo l'Agente che ha anche testimoniato nel presente processo, ai segni di frenata che furono repertati sul luogo del tragico sinistro, e precisamente nella corsia opposta a quella in cui l'Audi avrebbe dovuto trovarsi;
• ad indiretta conferma del fatto che l'Audi, dunque, sbandò invadendo la corsia del povero
, il quale se la vide improvvisamente davanti senza poter fare nulla per evitare Parte_2
l'impatto, sta la testimonianza del che “registrò”, nell'immediatezza del fatto, Per_2
l'ammissione fatta dal relativamente alla sbandata fatta in curva dall'Audi, pochi CP_4
istanti prima il tragico impatto.
7.
Poco vi è da aggiungere, sul versante medico-legale, rispetto alla accurata e precisa relazione del dott. nominato dal Tribunale. Per_5
24 “Toccando” tutti gli aspetti di rilievo – neurologico, oculistico e psichiatrico – il CTU ha ben descritto l'attuale situazione di , caratterizzata purtroppo da una severa compromissione Parte_2
delle funzioni cognitive, un deficit generale nelle abilità più importanti (memoria, attenzione,
competenze prassico-costruttive, funzioni esecutive complesse) ed un probabilmente irreversibile cambio di umore nella direzione di una polarità mista, con note di disforia, irritabilità, depressione,
e compromissione delle abilità sociali precedenti.
Combinando tali elementi con quanto è emerso anche dalle testimonianze, vengono in risalto, fra gli altri, la dissoluzione di tutti i sogni e le speranze di realizzazione personale e professionale del ragazzo, rispetto ai brillanti risultati scolastici che egli aveva fatto registrare fino all'incidente, e la mesta constatazione che oggi solo l'applicazione delle normative di collocamento obbligatorio per soggetti disabili ha potuto assicurare (grazie alla cooperativa presieduta da , che ha Testimone_4
anche testimoniato in questo giudizio) che a fosse offerto un posto di lavoro, nel quale Parte_2
peraltro, come spiegato dal in udienza, egli può spendere davvero poche risorse ed energie, Tes_4
essendogli preclusi compiti di media difficoltà, ed essendo anche facilmente affaticabile.
Rileva notare, poi, che, avuta lettura del parere del CTU, l' ha rivisto in aumento, fino al Pt_1
70%, la percentuale di lesione permanente subita dallo , ed ha aggiornato di conseguenza la Pt_2
rendita vitalizia in corso di erogazione (il che si traduce in una – peraltro lecita – modifica anche del
petitum della presente causa).
8.
In conclusione, le domande dell' vanno accolte, con il favore anche delle spese processuali. Pt_1
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta che l'evento occorso il 17.08.2015 a fu dovuto all'esclusiva Parte_2
responsabilità del convenuto , CP_2
2. condanna, in solido, il predetto (C.F: ), CP_2 CodiceFiscale_2
residente in [...] e CP_3
25 .-in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
(C.F: P.IVA: ) con sede legale in PIAZZA DELLE DONNE P.IVA_2 P.IVA_3
LAVORATRICI, n.
2-38122 TRENTO, con la quale l'autovettura del risultava CP_4
assicurata, a pagare all' , la somma di € 977.141,82, così calcolata: Pt_1
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dai singoli esborsi fino all'effettivo saldo, e con detrazione di eventuali acconti e provvisionali che la NI dovesse aver già pagato,
3. condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 4607 per la fase di studio, euro 3039 per la fase introduttiva, euro 13.534 per la fase istruttoria ed euro 8013 per la fase decisoria, oltre ad euro 1713 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta, con obbligo di rifusione a favore di chi le ha anticipate.
Vicenza, il 5 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 530/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Surroga dell'assicuratore ex art 1916 cc.
promossa dall':
Parte_1
–Sede di VICENZA- C.F. –
[...] P.IVA_1
con l'avv. Odetta Donazzan,
ATTRICE CONTRO
1) CodiceFiscale_1
-contumace-
2) (C.F: P.IVA: Controparte_1 P.IVA_2
) P.IVA_3
con l'avv. Andrea Girardi, di Trento,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -:
“NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
1 1) Accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nel determinismo dell'evento occorso il
17.08.2015 al sig. , condannarsi il sig. (C.F: Parte_2 CP_2 C.F._2
), residente in [...] nonché
[...] [...]
.-in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F: Controparte_3
P.IVA: ) con sede legale in PIAZZA DELLE DONNE P.IVA_2 P.IVA_3
LAVORATRICI, n.
2-38122 TRENTO, con la quale l'autovettura risultava assicurata, a pagare all' , in via tra loro solidale, la somma di € 977.141,82, come da prospetto oneri aggiornato al Pt_1
04.02.2025 che si allega, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dai singoli esborsi fino all'effettivo saldo, o quella diversa di giustizia, sempre con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
2) Spese, competenze di lite e oneri di CTU integralmente rifusi.”
LA CONVENUTA ITAS MUTUA:
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1.
Con atto di citazione nel 29.12.2021 l Parte_1
(di seguito ) conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale , in qualità
[...] Pt_1 CP_2
2 di proprietario del mezzo Audi TT Coupé, targa BY654JV, nonché la NI con la quale il mezzo risultava assicurato, (di seguito ”), Controparte_3 CP_1
esponendo: che il conducente era stato esclusivo responsabile della causazione Controparte_4
del sinistro accaduto in data 17.8.2015 in cui il giovane (nato nel gennaio del 1997, ed Parte_2
appena diciottenne) aveva riportato danni gravissimi;
che l'Ente aveva versato al giovane le somme e le indennità dovute trattandosi di infortunio in itinere;
che l'Ente agiva dunque in surroga ex art
1916 cc chiedendo la condanna dei convenuti in solido al rimborso di quanto, appunto, versato (in
limine litis la somma è stata aggiornata nella misura di € 977.141,82, come da prospetto oneri al
24.2.2025).
Più esattamente, secondo la narrazione:
---il 17.8.2015, poco dopo le 17:30, a bordo del ciclomotore ER ER, targa X3CTTTP,
appartenente al padre , stava circolando lungo Via Basilio Dalla Scola, a Persona_1 Parte_2
Vicenza, nel quartiere di San Pio X, con direzione Strada di Bertesina, per tornare a casa dopo aver effettuato il turno pomeridiano di istruttore di nuoto presso la piscina di San Pio X (si trattava di un lavoro stagionale, per mantenersi agli studi);
--- all'epoca dei fatti lo era appena diciottenne e ormai prossimo al conseguimento del Pt_2
diploma di perito presso l'Istituto tecnico Rossi di Vicenza, che frequentava con grande profitto,
--- quel pomeriggio, assieme alla collega , aveva chiuso l'impianto e si era Controparte_5
allontanato dalla piscina, alla guida del ciclomotore, mentre la sua collega si era messa alla guida di un'autovettura Fiat Panda;
---entrambi percorrevano Via Basilio Dalla Scola con direzione Strada di Bertesina e al momento della partenza dal luogo di lavoro stava scendendo una pioggia leggera che aveva bagnato un po' la strada;
--- la precedeva in auto lo e dallo specchietto retrovisore notava la presenza del CP_5 Pt_2
collega, che era munito di casco e che procedeva ad una velocità moderata;
3 --- una volta percorsa Via Dalla Scola e giunta a pochi metri dall'intersezione con Strada di
Bertesina la udiva un rumore provenire da tergo e decideva di tornare indietro in Via CP_5
Dalla Scola dove, una volta giunta, si rendeva conto che il giovane era rimasto coinvolto in Pt_2
un grave sinistro con un'autovettura e che giaceva immobile riverso a terra sul proprio fianco sinistro, gravemente ferito;
--- un'Audi TT coupé di color grigio era ferma sul lato sinistro della strada con riferimento al senso di marcia da Via Fabiani verso Strada di Bertesina e, per come dichiarato poi dalla , vi CP_5
era “un giovane, che stava armeggiando con il triangolo di emergenza e una ragazza, ferma
immobile dietro il veicolo con il bagagliaio aperto”;
--- sul luogo del sinistro erano già presenti altre persone, tra cui giunto alcuni minuti Persona_2
dopo l'impatto, il quale conferiva con il ragazzo che era a bordo dell'Audi TT il quale gli dichiarava che “l'auto in curva aveva sbandato ... alla guida dell'autovettura al momento si trovava la sua
ragazza” e che “i frammenti dell'autovettura erano già stati spostati a lato strada”;
--- pochi istanti dopo giungeva anche un uomo di nazionalità americana, il Persona_3
quale dichiarava di aver visto anch'egli un'auto grigia a lato strada “con un ragazzo che parlava al
cellulare e una ragazza, in piedi a lato strada vicino all'auto, che piangeva”;
--- il luogo dell'incidente (Via Basilio Dalla Scola, in curva) è una strada urbana con una carreggiata a doppio senso e con traffico scarso a quell'ora;
--- era intervenuta la Polizia Locale del Comune di Vicenza che aveva appurato lo stato dei luoghi e acquisito le dichiarazioni spontanee rilasciate dalle persone presenti e dai testi oculari;
--- alla Polizia si era qualificato quale conducente dell'autovettura coinvolta nel Controparte_4
sinistro, e , la sua fidanzata, passeggera;
entrambi dichiaravano inoltre che mentre Testimone_1
l'auto, proveniente da Strada Bertesina, transitava lungo Via Dalla Scola in prossimità di una curva era stato lo scooter, proveniente dalla parte opposta, a scivolare andando ad invadere la corsia occupata dall'Audi provocando la collisione tra i mezzi;
4 --- a causa delle condizioni metereologiche (la pioggia era divenuta scrosciante) la Polizia Locale
aveva rinviato al giorno successivo i rilievi sull'asfalto,
--- il giorno successivo, intorno alle 10:00, gli agenti erano tornati sul luogo del sinistro per cercare di ricostruire correttamente la dinamica in quanto, anche se il manto stradale risultava ancora bagnato, la pioggia non era in atto e il cielo si era progressivamente rasserenato;
--- in quel contesto, con la presenza del sole proveniente da est, veniva rilevata e fotografata dall'agente “una traccia di pneumatico in azione frenante appartenente allo Persona_4
pneumatico anteriore sinistro di un autoveicolo che, proveniente da Strada di Bertesina, allungava
la propria traiettoria di marcia nella percorrenza della curva destrorsa invadendo la corsia di
marcia opposta in fase di rientro nella propria” e si trattava di “una traccia di pneumatico non con
deposito gommoso scuro nel punto di contatto per abrasione, bensì di pulitura e schiarimento
dell'asfalto bagnato nel punto di contatto del pneumatico per azione volvente con sistema ABS in
funzione”;
--- il pomeriggio successivo, e dunque il 19.8.2015, veniva effettuata un'ulteriore analisi del campo del sinistro a cura dell'ispettore e anche in tale occasione, con mutate Testimone_2
condizioni di luce, si rilevavano ulteriori elementi probatori riconducibili verosimilmente alla traccia rilevata dall'agente ; Per_4
--- come risulta nel rapporto e nella documentazione fotografica, la traccia riscontrata “presentava
cinque segni paralleli, ravvicinati, di schiarimento dell'asfalto, corrispondenti ai risalti del
battistrada in contatto di attrito volvente con il suolo e si trovava nella corsia del senso opposto di
marcia dell'autovettura coinvolta nel sinistro”, con andamento obliquo rispetto all'asse stradale, da destra verso sinistra e leggermente curvilinea verso destra, sempre in riferimento alla direzione dell'autovettura;
---di seguito, la Polizia Locale aveva appurato che il battistrada dei pneumatici montati sull'autovettura Audi TT presentava proprio cinque risalti;
5 --- l'evento cagionò al povero un gravissimo trauma cranio-encefalico (ematoma Parte_2
sottodurale acuto con contusioni cerebrali) da cui residuavano “una paresi all'arto inferiore destro
di grado medio”, oltre a “deficit permanenti cognitivi polisettoriali con compromissione della fasia,
della memoria, dell'attenzione, con difficoltà di calcolo e scarsa consapevolezza della malattia”,
“deficit visivo l'occhio sx, con riduzione del campo visivo” e “plurimi esiti cicatriziali (giugulo,
mento, fronte)”, con un grado invalidante permanente (ai fini ) riconosciuto al 60%. Pt_1
In diritto, l' affermava la responsabilità esclusiva del alla luce di una avvenuta Pt_1 CP_4
invasione della carreggiata altrui da parte dell'Audi.
Deduceva inoltre che le dichiarazioni raccolte in sede di SIT, nonché i rilievi effettuati anche in ordine allo stato dei luoghi, avevano indotto il Pubblico Ministero a formulare il seguente capo di imputazione contestato a : “quale conducente dell'autovettura AUDI TT Coupé tg Controparte_4
BY654JV”. Egli “per imprudenza, negligenza e imperizia nel percorrere Via Dalla Scola arrivando
da Strada Bertesina in uscita dalla curva destrorsa andava a collidere frontalmente con il
ciclomotore ER ER tg. X3CTTP condotta da , in entrata della curva sinistrorsa Parte_2
con direzione opposta di marcia. Nell'occorso il sig. riportava lesioni personali e Parte_2
veniva ricoverato presso l'Ospedale civile di Vicenza in prognosi riservata. In Vicenza il
17.08.2015” (in realtà, poi, il procedimento penale aveva visto, in primo grado, la condanna dell'imputato – proprio per avvenuta invasione della corsia opposta, di pertinenza dello scooter –
ma si era concluso in secondo grado con l'accertamento della prescrizione del reato).
Quanto al danno, l sottolineava che l'incidente aveva cagionato un danno gravissimo ad un Pt_1
giovane che per tutta la vita sarebbe stato costretto a patire le conseguenze di un deficit cognitivo così importante da compromettere irrimediabilmente funzioni essenziali quali la capacità di comunicazione, la memoria e l'attenzione, a cui aggiungere una paralisi dell'arto inferiore destro e un deficit a carico dell'apparato visivo, difficoltà relazionali/comunicative, anche in ambito
6 lavorativo, di un ragazzo che al momento del fatto aveva solo 18 anni e che da allora vive in una dimensione totalmente inadeguata alla sua età e soprattutto alle sue pregresse capacità.
Oltre alla severità della compromissione all'integrità psicofisica doveva allora aggiungersi un danno patrimoniale derivato dal fatto che l'incidente aveva infranto le aspettative di profitto e di carriera del ragazzo.
L' aveva provveduto a garantirgli un indennizzo che involgeva la menomazione patita (danno Pt_1
biologico) e il profilo economico, assicurandogli un trattamento ragguagliato al minimo annuale di legge in conformità al dettato di cui all'art. 38 della Costituzione. Entrambe le poste di danno, sia quella biologica che quella patrimoniale, dovevano pertanto essere debitamente ristorate da parte convenuta.
Si costituiva soltanto contestando la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice CP_1
e deducendo: o una responsabilità esclusiva del sinistro a carico di , per aver egli invaso Parte_2
la corsia di marcia della vettura condotta dal , oppure quantomeno una responsabilità CP_4
concorrente del medesimo (anche per il probabile mancato allacciamento del casco, da parte Pt_2
dello , al momento del fatto). Pt_2
Sul quantum, deduceva che la somma oggetto della eventuale condanna a carico di parte convenuta non avrebbe potuto superare l'ammontare dei danni che il responsabile sarebbe stato tenuto a risarcire all'infortunato secondo le norme generali in tema di responsabilità civile per fatto illecito di cui agli artt. 2056, 1226 e 1227 c.c.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
Si svolgeva poi una fase istruttoria con escussione di testi ( , , Persona_4 Persona_2
e , , , Controparte_5 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e ); poi il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo penale Testimone_8 Testimone_9
(nello stato in cui si trovava all'epoca) e disponeva CTU medico legale nominando il dott. Per_5
[...]
7 La causa è oggi in decisione.
2.
Detto dunque dell'esito del processo penale (che si è concluso in secondo grado con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di per il reato a lui ascritto perché estinto Controparte_4
per intervenuta prescrizione), si può muovere dall'esame dell'istruttoria testimoniale che si è svolta nel presente giudizio.
Il ST : Persona_4
“in servizio presso il Comando di Polizia Locale di Vicenza, da trent'anni”,
ha così risposto:
Cap. 9 (In quel frangente di tempo e di luogo la strada era bagnata) – si è vero adr io non sono intervenuto il 17/08/2015, sono intervenuti due colleghi, io in Comando mi occupo di raccogliere la documentazione e tutte le informazioni acquisiti e ricostruisco l'incidente, io sono intervenuto sui luoghi del sinistro il giorno dopo con un collega. Ricordo che quel giorno pioveva, io ero in ufficio;
cap. 27 (In tale frangente di tempo e di luogo, con la presenza del sole proveniente da est, veniva
rilevata e fotografata dall'agente una traccia di pneumatico in azione frenante Persona_4
appartenente allo stesso tipo di pneumatico anteriore sinistro montato sull'Audi TT tg. BY654JV) –
si è vero;
cap. 28 (Nel pomeriggio del 19.08.15 veniva effettuata un'ulteriore analisi del campo del sinistro,
sempre a cura della Polizia Locale di Vicenza (Ispettore ) – si è vero;
Testimone_2
cap. 29 (in esito agli accertamenti effettuati si appurava che quella individuata era una traccia di
pneumatico a cinque rilievi, posizionata sulla corsia di pertinenza del sig. , come da Parte_2
fotografia allegata che si rammostra) – si è vero, riconosco le foto che mi vengono esibite nn. 56,
57, 59 e mi riporto alla relazione dell'incidente con le relative fotografie in quanto tale relazione è
stata da me redatta e ho acquisito le SIT ma sottoscritta da altro Agente, io ho redatto e sottoscritto il doc. 8 denominato verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi con n. prot. 328/15;
8 cap. 30 (Tale tipo di pneumatico era compatibile e sovrapponibile per tipologia e caratteristiche
tecniche a quelli montati sull'Audi TT tg. BY654JV) – si è vero;
cap. 31 (L'autovettura Audi TT tg. BY654JV a seguito dell'impatto con il ciclomotore condotto
dallo riportava danni nella parte anteriore sinistra (mascherina anteriore) e nella parte lato Pt_2
guida, come da foto che si rammostra) – si è vero, lo confermo anche dalle foto nn. 4, 29, 62 del fascicolo a colori sub. doc. 11; Pt_1
cap. 32 (Il ciclomotore ER ER tg. X3CTTTP condotto dal sig. era rimasto Parte_2
integro nella parte anteriore e presentava solo alcuni strisci ed ammaccature, come da foto che si
rammostra) – si è vero, non seriamente danneggiato;
cap. 33 (Il manubrio, le manopole, le frecce, lo specchietto retrovisore e le leve dei freni del
ciclomotore erano rimasti integri) – non rotti;
cap. 37 (L'autovettura Audi TT tg. BY654JV si trovava a diversi metri di distanza dai detriti della
stessa (mascherina anteriore auto), come da foto che si rammostra) – si lo confermo come rilevato dallo schizzo planimetrico;
cap. 39 (Lei ha redatto lo schizzo planimetrico allegato alla relazione di incidente stradale della
Polizia Locale di Vicenza -Protocollo 328/2015) – si in collaborazione con altri agenti;
cap. 40 (A seguito dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro il ciclomotore ER ER tg.
X3CTTTP veniva rinvenuto ad una distanza di circa 28 metri rispetto all'autovettura Audi TT tg.
BY654JV) – confermo, ho lavorato su questo incidente per mesi e a mio modesto parere l'incisione sul longarone sotto porta lato conducente non può essere avvenuta con l'auto parallela all'asse stradale ma con un'inclinazione verso destra secondo il suo senso di marcia
Il ST (guardia giurata), così ha risposto: Persona_2
Cap. 9 (In quel frangente di tempo e di luogo la strada era bagnata) – si è vero. adr conosco le circostanze perché stavo tornando alla sede di Montecchio Maggiore e la strada era già bagnata;
9 cap. 20 (Il sig. in particolare, in quel frangente, parlava personalmente con il ragazzo alto Per_2
di cui ai capitoli che precedono, il quale gli diceva che l'auto in curva aveva sbandato verso
sinistra e che alla guida dell'autovettura al momento del sinistro si trovava la sua ragazza;
tali
circostanze venivano riferite dal sig. anche al comandante della Polizia Locale) – mi Per_2
ricordo di aver parlato con il ragazzo, non ricordo se mi ha detto che alla guida c'era la sua ragazza,
ricordo che mi ha riferito che l'auto in curva aveva sbandato. Non ricordo di aver riferito questo al
Comandante della Polizia Locale però ricordo di aver reso delle dichiarazioni al Comando di Polizia
Locale di Vicenza. Io sono stato sentito anche in Tribunale a Vicenza da un Giudice penale.
La ST (oggi operatrice in un'associazione di adozioni internazionali) così ha Controparte_5
risposto:
cap. 7 (Una volta salito sul ciclomotore e prima di partire il sig. indossava il casco Parte_2
integrale) – si è vero. adr conosco le circostanze perché con lavoravamo insieme e in quelle Pt_2
circostanze siamo partiti insieme. Mi sembra di ricordare che il casco l'avesse chiuso perché pur essendo trascorso molto tempo questo fatto mi è rimasto impresso e nel parcheggio eravamo in pochi;
cap. 9 (In quel frangente di tempo e di luogo la strada era bagnata) – si ricordo che avevamo chiuso la piscina e ricordo che stava iniziando a piovigginare;
cap. 17 (Al suo arrivo, la signora vedeva in particolare il ragazzo di cui al capitolo che CP_5
precede che stava spostando i detriti dalla sede stradale verso il margine della strada) – si è vero,
dove era parcheggiata la macchina. AD il ragazzo della macchina era quello che guidava la macchina.
AD io ho rilasciato delle dichiarazioni e poi sono stata convocata in Polizia e poi anche in
Tribunale.
La ST (infermiera), così ha risposto: Testimone_3
10 cap. 9 (In quel frangente di tempo e di luogo la strada era bagnata) – si è vero. adr sono partita da
Via Marosticana dove lavoravo all'epoca con il mio scooter per tornare a casa e transitando per Via
Dalla Scola ho visto il ragazzo a terra, ho parcheggiato il mio scooter a destra e ricordo che la strada era bagnata. Io ho soccorso il ragazzo e penso di essere stata una delle prime ad arrivare sul luogo dell'incidente. Ho reso delle dichiarazioni ai Vigili e sono poi venuta successivamente in Tribunale
a Vicenza davanti ad un altro Giudice. Ricordo che il ragazzo non era cosciente.
Il ST , Amministratore Delegato di Sael S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI) che è una Testimone_4
cooperativa in cui è oggi impiegato ”, così ha risposto: Parte_2
Sub cap. 49 (A causa del sinistro occorso al sig. è tuttora preclusa la possibilità di guidare Pt_2
un'auto “normale”, essendo obbligato ad utilizzare un mezzo speciale (con cambio automatico ed
altri accessori specifici), dal momento che l'arto inferiore destro ha patito serie lesioni): Si è vero.
AD non possiamo fargli fare alcuna commissione aziendale in quanto gli è precluso guidare l'auto dell'azienda. Ho avuto modo di vedere la sua auto che è modificata nella pedaliera di guida
Sub cap. 50 (A causa dell'incidente il sig. ha riportato lesioni al nervo ottico, con Parte_2
conseguente necessità di utilizzo di occhiali e impossibilità di affrontare la lettura di libri con
attenzione costante e duratura nel tempo): Si lo confermo
AD ha difficoltà nella lettura e nella comprensione di un testo. Noi come azienda abbiamo il Pt_2
manuale di qualità e lui ha difficoltà a comprendere le fasi di lavoro
Sub cap 52 (La scelta del tempo part-time in ambito lavorativo è stata dettata dalla necessità di
evitare affaticamenti, dal momento che il sig. , a causa delle lesioni patite, avverte serie Parte_2
difficoltà nell'attenzione e nella concentrazione): si è vero
AD ricordo una circostanza che sono stato io ad accompagnare presso l'ex DTL di Vicenza Pt_2
per valutare le tipologie di lavoro che poteva svolgere e ricordo che in quell'occasione mi è stato sconsigliato di farlo lavorare a tempo pieno anche se lui vorrebbe lavorare di più per guadagnare di più. Io conosco perché è venuto a fare lo stage nel 2014. Noi abbiamo una convenzione Parte_2
11 con l'ITIS Rossi di Vicenza per reperire risorse future. Lì ho conosciuto le sue qualità, dotato di qualità idonee a svolgere il lavoro in azienda. Ricordo di aver sottoscritto un documento di cui al doc. 44 che confermo.
Il ST , “dirigente scolastico dell'ITIS Rossi di Vicenza”, così ha risposto: Testimone_5
Sub cap. 43 (Il sig. stava frequentando con impegno e profitto la Scuola, presso cui Parte_2
avrebbe conseguito il diploma di perito con particolari competenze nel settore elettronico): si, è
vero
ADR Ho avuto modo di sentire presso la scuola dell'incidente. Da verifiche effettuate sul percorso del ragazzo a livello scolastico è emerso che il ragazzo era molto intelligente ed era anche impegnato nella rappresentanza scolastica. Era anche rappresentante nel consiglio di . Pt_1
Cap. 45 (Il sig. stava frequentando con impegno e profitto la Scuola, presso cui avrebbe Parte_2
conseguito il diploma di perito con particolari competenze nel settore elettronico): si è vero. Ha
interrotto il percorso di studi normale.
Cap. 46 (Il Sig. ha ripreso l'attività scolastica frequentando l'Istituto Rossi per un Parte_2
periodo ulteriore di due anni e mezzo): si è vero
Cap. 47 (seguito dei traumi/lesioni riportati nell'incidente il sig. ha avuto necessità di Pt_2
seguire un programma scolastico educativo individualizzato (acronimo PEI), con l'indicazione
dettagliata degli interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l'alunno, utilizzando criteri di
valutazione peculiari in relazione al percorso previsto, nell'ambito dell'insegnamento inclusivo;
si
è trattato di un percorso didattico che richiedeva abilità e competenze inferiori rispetto a quelle di
cui era dotato prima dell'incidente): si lo confermo
Cap. 48 (In conseguenza dell'evento accaduto e della tipologia di trauma subito, il Sig. Parte_2
ha ottenuto un attestato di partecipazione, anziché il diploma di maturità presso la scuola
frequentata: tale circostanza gli ha precluso l'accesso a qualsiasi percorso di studi universitario):
si lo confermo. Preciso che il nome corretto è attestato di credito formativo che ha conseguito Pt_2
12 con un punteggio di 76/100 e preciso che la valutazione è riferita al suo percorso specifico e non è
confrontabile con un punteggio di diploma, non essendo assimilabile a quest'ultimo.
ADR per come l'ho lasciato io nel 2018 il ragazzo non è capace di seguire un percorso di studi normale. Eventualmente, formalmente, potrebbe iscriversi ad un corso di istruzione per adulti oppure sostenere da privatista gli esami di idoneità.
ADR Gli insegnanti che hanno seguito hanno rilevato che aveva perso le conoscenze acquisite Pt_2
negli anni precedenti e non era in grado di recuperarle.
La ST , “ insegnante di scienze motorie presso l'ITIS Rossi di Vicenza”, così ha Testimone_6
risposto:
Cap. 43 (Il sig. stava frequentando con impegno e profitto la Scuola, presso cui avrebbe Parte_2
conseguito il diploma di perito con particolari competenze nel settore elettronico): si, è vero
Cap 44 (In base al percorso di studi effettuato e alle prospettive profilatesi prima dell'incidente era
ferma volontà del sig. dare prosecuzione alla preparazione conseguita accedendo Pt_2
all'Università presso la facoltà di Ingegneria- indirizzo elettronico/elettrotecnico): è vero. Me l'ha confermato il ragazzo
Cap. 45 (A seguito dei traumi/lesioni riportati nell'incidente il sig. ha interrotto il ciclo di Pt_2
studi intrapreso): si, è vero
Cap. 46 (Il Sig. ha ripreso l'attività scolastica frequentando l'Istituto Rossi per un Parte_2
periodo ulteriore di due anni e mezzo): si, è vero. Ha iniziato il periodo scolastico dopo l'incidente nella primavera del 2016
Cap. 47 (A seguito dei traumi/lesioni riportati nell'incidente il sig. ha avuto necessità di Pt_2
seguire un programma scolastico educativo individualizzato (acronimo PEI), con l'indicazione
dettagliata degli interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l'alunno, utilizzando criteri di
valutazione peculiari in relazione al percorso previsto, nell'ambito dell'insegnamento inclusivo;
si
13 è trattato di un percorso didattico che richiedeva abilità e competenze inferiori rispetto a quelle di
cui era dotato prima dell'incidente): si, è vero. Lo confermo perché il Pei l'ho compilato io.
Cap. 48 (In conseguenza dell'evento accaduto e della tipologia di trauma subito, il Sig. Parte_2
ha ottenuto un attestato di partecipazione, anziché il diploma di maturità presso la scuola
frequentata: tale circostanza gli ha precluso l'accesso a qualsiasi percorso di studi universitario): è
vero.
ADR non sono in grado di riferire di un percorso ulteriore per il conseguimento del diploma
ADR il ragazzo ha ripreso la scuola nella primavera del 2016 con un percorso individualizzato in cui alcuni docenti si sono resi disponibili per aiutare il ragazzo al recupero delle conoscenze pregresse, con esito negativo. Successivamente è arrivata la richiesta del preside di formulare il Pei
Il ST un amico di che ha studiato all'Itis Rossi con lui fino all'incidente”, Tes_7 Pt_2
così ha risposto:
Cap. 43 (Il sig. stava frequentando con impegno e profitto la Scuola, presso cui avrebbe Parte_2
conseguito il diploma di perito con particolari competenze nel settore elettronico): Si è vero
Cap. 44 (In base al percorso di studi effettuato e alle prospettive profilatesi prima dell'incidente
era ferma volontà del sig. dare prosecuzione alla preparazione conseguita accedendo Pt_2
all'Università presso la facoltà di Ingegneria- indirizzo elettronico/elettrotecnico): si lo so.
Parlavamo di fare il percorso universitario assieme perché io sto studiando ingegneria
Cap. 45 (A seguito dei traumi/lesioni riportati nell'incidente il sig. ha interrotto il ciclo di Pt_2
studi intrapreso): si, è vero
Cap. 46 (Il Sig. ha ripreso l'attività scolastica frequentando l'Istituto Rossi per un Parte_2
periodo ulteriore di due anni e mezzo): si, è vero
Cap. 48 (In conseguenza dell'evento accaduto e della tipologia di trauma subito, il Sig. Parte_2
ha ottenuto un attestato di partecipazione, anziché il diploma di maturità presso la scuola
14 frequentata: tale circostanza gli ha precluso l'accesso a qualsiasi percorso di studi universitario):
si, è vero
ADR a mio parere l'incidente gli ha precluso il futuro percorso di università, perché non è solo la mancanza del diploma, ma perché ha riportato un certo deficit di attenzione e di apprendimento
Il ST , un amico di che ha studiato all'Itis Rossi, in un'altra sezione, con lui Testimone_8 Pt_2
fino all'incidente così ha risposto:
Cap. 49 (A causa del sinistro occorso al sig. è tuttora preclusa la possibilità di guidare Pt_2
un'auto “normale”, essendo obbligato ad utilizzare un mezzo speciale (con cambio automatico ed
altri accessori specifici), dal momento che l'arto inferiore destro ha patito serie lesioni): si, è vero
ADR lo so perché me ne ha parlato in quanto sono state fatte delle modifiche. È stato apposto Pt_2
l'acceleratore sulla parte sinistra.
Cap. 50 (A causa dell'incidente il sig. ha riportato lesioni al nervo ottico, con Parte_2
conseguente necessità di utilizzo di occhiali e impossibilità di affrontare la lettura di libri con
attenzione costante e duratura nel tempo): si, è vero
ADR quando si guarda per pochi minuti si nota che l'occhio devia verso l'esterno Pt_2
ADR ora ci frequentiamo meno, in passato avevamo l'hobby di andare via in moto
Il ST , amico della famiglia , così ha risposto: Testimone_9 Pt_2
Cap. 49 (A causa del sinistro occorso al sig. è tuttora preclusa la possibilità di guidare Pt_2
un'auto “normale”, essendo obbligato ad utilizzare un mezzo speciale (con cambio automatico ed
altri accessori specifici), dal momento che l'arto inferiore destro ha patito serie lesioni): si, è vero.
ADR conosco le circostanze in quanto quando siamo andati a Bolzano a fare la prova per la guida sono andato anche io assieme ai genitori.
Cap. 50 (A causa dell'incidente il sig. ha riportato lesioni al nervo ottico, con Parte_2
conseguente necessità di utilizzo di occhiali e impossibilità di affrontare la lettura di libri con
attenzione costante e duratura nel tempo): si, è vero.
15 ADR io sono amico di famiglia e confermo le circostanze poiché ad esempio quando andiamo in pizzeria il ragazzo ha difficoltà a leggere e a comprendere le parole.
Cap. 52 (La scelta del tempo part-time in ambito lavorativo è stata dettata dalla necessità di evitare
affaticamenti, dal momento che il sig. , a causa delle lesioni patite, avverte serie Parte_2
difficoltà nell'attenzione e nella concentrazione): non sono in grado di rispondere per quanto riguarda il discorso lavorativo.
ADR qualche giorno fa ricordo che siamo andati dal giornalaio per comprare un giocattolo per il nipotino di Quando siamo tornati a casa non si ricordava più cosa aveva comprato e mi ha Pt_2
telefonato per chiedermelo.
3.
Nella relazione di CTU del medico legale nominato dal Tribunale, dott. si legge Persona_5
quanto segue.
“Le risultanze delle operazioni peritali mettevano in evidenza dal punto di vista fisico, oltre alle
menomazioni oculari che si ritengono acquisite nella misura documentata agli atti:
cicatrice da craniotomia fronto-parieto-temporale sinistra di 32 cm con rarefazione del capillizio,
cicatrice frontale radice del naso di 5 cm , complesso cicatriziale terzo distale ramo mandibolare
destro di circa 4 cm;
cicatrice da tracheostomia al giugulo, cicatrice cheloide di 4 cm fianco destro.
Deambulazione in schema normale con intolleranza lieve al carico a destra marcia su punte e
talloni impossibile.
Marcia in tandem impossibile, positivo. 2 positivo con sottoslivellamento a Per_6 Per_7
destra. non evocabile a destra. CP_6
Prova indice punta-naso positiva soprattutto a occhi chiusi.
Deficit della flessione attiva di ginocchio e anca destra di circa ½ Non deficit articolari a destra o
a sinistra.
16 Flessione attiva ginocchio e anca sinistra conservati.
Flessione tibio-tarsica a destra appena accennata. Deficit di forza a destra alla flessione di
ginocchio e anca a 2/5.
Deficit sensibilità cutanea a tutta la gamba destra e al piede destro
Sostanzialmente conservata alla coscia destra e sinistra.
Non deficit articolari agli arti superiori. Deficit di forza agli arti superiori di circa 3/5 su tutte le
posizioni e tremori allo sforzo.
Perimetria: meno 4 cm alla sura a dx, cosce isoperimetriche.
Riesce a leggere i caratteri stampati anche in piccolo corpo con lentezza e con qualche errore
(plurali e singolari).
Sul piano neurologico risulta certificata una epilessia focale in terapia preventiva con EG (
vedi referto visita fisiatrica del 4/05/2023.).
Sul piano psichico:
Dall'esame psichico diretto del signor , dalla storia clinica e dalla valutazione testistica, Pt_2
quanto ad elementi significativi di pertinenza psichiatrica, emerge che il signor presenta una Pt_2
condizione psicopatologica individuabile per caratteristiche cliniche, corredo sintomatologico e
gravità, in un “Disturbo neurocognitivo maggiore (DNC) dovuto a lesioni traumatiche cerebrali”,
senza alterazione comportamentale (294.10 DSM-5 ).
Dalla somministrazione della WAIS–IV: “il sig. ha ottenuto un QI Totale pari a 46 , che Pt_2
colloca la sua abilità generale al 1° percentile, ad indicare quindi che la quasi totalità del gruppo
normativo di riferimento ha una prestazione più alta rispetto a quella del sig. .L'IAG Pt_3
(Indice di Abilità generale) misura l'efficienza dei processi di ragionamento in maniera
indipendente dalla velocità di elaborazione e della memoria di lavoro e deriva dai punteggi agli
indici di Comprensione Verbale (CV) e Ragionamento Visuo – Percettivo (RP). È quindi un indice
17 di quanto il soggetto sia forte nel ragionamento indipendentemente dal fatto che il materiale di
stimolo sia visivo o verbale. L'indice IAG ottenuto dal sig. è di 55. Pt_2
È pertanto evidente la presenza di ridotte capacità in entrambe le sfere, con lieve maggior
compromissione dell'ICC a causa dell'interferenza dovuta presumibilmente ad una difficoltà
attentiva.
Nel caso del sig. la misurazione della WAIS-IV dà atto di una grave compromissione globale Pt_2
dell'efficienza cognitiva e sostanzia il Disturbo Neurocognitivo maggiore.
Tale tipologia di disturbo è una condizione in essere, presente, di natura prettamente organica
cerebrale sviluppatasi in conseguenza degli esiti dell'incidente stradale, non c'è una storia
pregressa di deficit cognitivo e ciò è documentato dal percorso scolastico e di funzionamento
complessivo di vita precedente l'incidente del paziente.
Secondo la letteratura la gravità di un trauma cranico di per sé non corrisponde necessariamente
alla gravità del DNC risultante, il decorso del recupero è variabile in funzione non solo delle
specifiche della lesione ma anche di cofattori quali l'età, la precedente storia di danno cerebrale o
abuso di sostanze che possono favorire o ostacolare il recupero .
Con il DNC lieve gli individui possono riferire ridotta efficienza cognitiva difficoltà di
concentrazione e diminuzione della capacità di svolgere le attività abituali. Con DNC maggiore un
individuo può avere difficoltà a condurre una vita indipendente e a prendersi cura di sé.
Il quadro clinico che si è instaurato nel paziente è quindi l'esito complessivo di ciò che l'incidente
stradale ha determinato a livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e che coinvolge varie
dimensioni:
- la dimensione affettiva-emotiva-comportamentale,
- la dimensione cognitiva ed i relativi deficit.
Le due dimensioni inevitabilmente si intersecano ed insistono sia su di una base reattiva che
organica.
18 Sulla base dei dati clinici epidemiologici è noto che il DNC maggiore può essere accompagnato da
disturbi nella funzione emotiva (irritabilità, facilità alla frustrazione, tensione ed ansia), da
cambiamenti nella personalità (apatia) oltre che da alterazioni fisiche e neurologiche.
La letteratura medicolegale (Cerisoli e Vasapollo, 2010) concede la possibilità dell'insorgenza di
“modificazioni organiche della personalità” appoggiandosi ad alcune proposizioni della
letteratura psichiatrica, che ipotizzano un ruolo eziologico della lesività encefalica, segnatamente
di quella a carico delle circonvoluzioni fronto-temporali, nell'innesco di alterazioni a carattere
variabilmente disforico, depressivo, impulsivo e aggressivo per perdita dei freni inibitori. Tali
condizioni sono di frequente osservazione in soggetti che hanno riportato lesioni a carico delle
predette strutture encefaliche, accreditate di un ruolo fondamentale nel governare l'interazione tra
la dimensione razionale e quella emotiva, dalle quali scaturiscono le tipiche sindromi psico
organiche fronto temporali parietali .
Ciò si spiega anche per effetto del così detto “deterioramento traumatico” ovvero nella così detta
TBI (Traumatic Brain Injury) in cui una serie di lesioni traumatiche possono scatenare una
sindrome neurodegenerativa con manifestazioni di tipo psichiatriche.
A tutt'oggi il sig. presenta oltre ad una severa compromissione delle funzioni cognitive con Pt_2
deficit nei domini riguardanti l'indice di abilità generale (le funzioni della memoria,
dell'attenzione, delle abilità prassico costruttive e delle funzioni esecutive complessivamente intese)
delle riferite modificazioni del carattere che viene descritto come modificato rispetto all'assetto
precedente. Riferisce aver cambiato completamente il carattere, ora viene descritto come irritabile
e disforico, facilmente reattivo a stimoli di bassa intensità.
Dal punto di vista delle autonomie, il paziente sembra mantenere quelle personali, con
compromissione invece di quelle strumentali in relazione ai deficit della memoria e alla
distraibilità.
19 Dice di aver dovuto accettare notevoli cambiamenti nell'ambito della sua vita rispetto al
funzionamento precedente all'incidente, dice “non mi piace la mia vita così come è”.
Dichiara di non potersi più recare in montagna come vorrebbe alle altitudini che desidererebbe,
così come di non poter più svolgere il lavoro che desiderava. Attualmente lavora presso la ditta
SAEL srl, svolgendo un orario lavorativo di circa 20 o 21 ore a settimana, è assunto con le tutele
della legge 68 dal 2018, senza una mansione precisa.
A livello sintomatico si è rilevata la presenza di sintomi attinenti l'umore caratterizzato da una
polarità mista con note di giovialità e disinibizione come esito del grave trauma cranico e con
tematiche depressive quando accenna alla consapevolezza dei deficit attuali. Il ritmo sonno veglia è
caratterizzato da insonnia iniziale e da un risveglio mattutino precoce. Vengono riferite note di
disforia e di irritabilità, come esito di cambiamento del carattere.
A livello sociale e relazionale il paziente ha manifestato e tutt'ora presenta una sensibile ed
effettiva compromissione delle abilità sociali preesistenti (interesse sociale, vita di relazione) e
delle evidenti difficoltà al funzionamento lavorativo, il signor svolge infatti una attività Pt_2
lavorativa con le tutele della Legge 68 senza mansione specifica.
La progettualità evolutiva del signor è stata danneggiata dall'esito dell'incidente. Pt_2
In conclusione, sulla base dell'analisi dei dati anamnestici, dei rilievi clinici e della valutazione
psicodiagnostica si conclude che il signor è affetto da “Disturbo neuro cognitivo maggiore Pt_2
(DNC) dovuto a lesioni traumatiche cerebrali”, senza alterazione comportamentale.
In anamnesi pregressa non c'è traccia di alcun disturbo psichiatrico pregresso né di alterazioni
cognitive.
Un profilo di tale grado comporta una compromissione del funzionamento adattivo tale da rendere
il sig. inidoneo a soddisfare gli standard di autonomia e di responsabilità sociale in uno o Pt_2
più aspetti della vita quotidiana.
20 (…) La inabilità temporanea assoluta è stata certificata dall' in 211 giorni. Non sono Pt_1
presenti ulteriori periodi certificati di astensione dal lavoro.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, trattandosi di incidente in itinere con causa
ordinaria da parte dell' per recupero delle somme erogate, la situazione psico-fisica del Pt_1
periziato dovrà essere valutata alla luce del barème di legge di cui al DM 12 Luglio 2000.
Le voci tabellari applicabili sono:
38: “Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e
del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione” – 5%
150: “Emiparesi con medio deficit di forza, possibilità di deambulazione senza appoggio, difficoltà
ai movimenti fini della mano dominante”– 30%
176: “Epilessia con sporadiche crisi, a seconda del tipo di crisi (semplici, complesse,
generalizzate) – 5%
188: “Deterioramento mentale, sostanzialmente comparabile a stato deficitario Semplice” – 30%
372: “Deficit del campo visivo” – 15%
Compiuta una valutazione complessiva ai sensi regole applicative del DM 12 luglio 2000, tenendo
conto che le menomazioni sono per lo più coesistenti, si indica una danno biologico complessivo ai
sensi del barème richiamato del 70%.
(…) Nel valutare il danno futuro del soggetto ancorché non minore, ma in corso di studi bisogna
tenere conto non della capacità lavorativa generica, ma di quella semispecifica cioè di quelle
attività che in base al suo corso di studio avrebbe potuto svolgere e che non può più svolgere.
Appare evidente che il sig assai probabilmente non potrà svolgere attività di perito Parte_2
industriale sia esso meccanico, elettrotecnico o idraulico etc. Le sue mansioni lavorative dovranno
essere elementari ai livelli più semplici di complessità e per quanto attiene alla pienezza dell'orario
lavorativo si dovrà attendere l'evolversi della situazione, ma non si ritiene che il soggetto in esame
abbia grandi probabilità di recuperare la possibilità di attendere un orario di pieno impiego”.
21 4.
La Polizia Locale ha svolto dettagliati accertamenti, i cui principali esiti sono i seguenti.
(dal Verbale sub Doc. n. 8 dell' : Pt_1
22 5.
A questo punto dell'esposizione, vanno svolte due premesse.
La prima è che un'iniziale dichiarazione, resa nell'immediatezza del fatto da giunto Persona_2
alcuni minuti dopo l'impatto, il quale aveva parlato con il , e secondo cui alla guida CP_4
dell'Audi TT vi sarebbe stata in realtà la fidanzata del , e non il , non ha trovato nel CP_4 CP_4
prosieguo alcuna conferma, nemmeno nelle parole del stesso quando, nella presente causa, Per_2
è stato sentito quale ST, svolgendo una sorta di ritrattazione.
La seconda è che il “dubbio”, adombrato da parte convenuta relativamente al fatto che lo , Pt_2
durante la marcia in scooter, non avesse il casco allacciato (con conseguente configurabilità di un concorso di colpa, per questo aspetto, in capo a lui), va sciolto e allontanato, soprattutto in forza delle parole rese in udienza dalla ST . CP_5
CO era all'epoca la collega di , era uscita con lui dalla piscina, e lo precedeva in auto Parte_2
sulla strada, ed ha testimoniato che al momento di partire dal parcheggio vide che lo si Pt_2
allacciava il casco.
6.
Tutto ciò premesso, non può esservi dubbio, alla luce di tutti gli elementi emersi ed acquisiti, sul fatto che la responsabilità del sinistro per cui è causa sia stata interamente del . CP_4
Va rammentato che, in senso contrario, la odierna parte convenuta ha dedotto in merito ad una responsabilità (concorrente, o addirittura esclusiva) dello , non tanto e non solo per l'aspetto Pt_2
del casco non allacciato (sul quale si è già detto) ma soprattutto in virtù di una ricostruzione della dinamica dell'incidente molto divergente da quella “ufficiale” (nel senso di accreditata dagli Organi
della Polizia Locale), secondo la quale sarebbe stato lo a perdere il controllo del suo scooter, Pt_2
a scivolare per terra, ed a finire all'interno della corsia di pertinenza dell'Audi, proprio mentre quest'ultima auto sopraggiungeva.
23 Invece, ritiene il Tribunale che questa ricostruzione non sia sostenibile, e che invece meriti piena adesione quella fatta propria dalla Polizia Locale di Vicenza.
Militano in tal senso plurime considerazioni:
• se lo avesse impattato l'Audi mentre era già caduto dalla sella dello scooter, avrebbe Pt_2
patito delle lesioni anche agli arti, mentre invece le sue lesioni sono state di natura –
purtroppo – cerebrale, e molto serie,
• la scrupolosa ed attenta indagine svolta dalla Polizia Locale, che ha lavorato sul caso per molte settimane, ed ha svolto più di un sopralluogo sul posto dell'incidente, fa emergere che l'incisione rinvenuta sul longherone sotto la porta del lato conducente dell'Audi denunzia senza dubbio una posizione dell'Audi, al momento dell'impatto (con lo scooter, e non con il corpo del ragazzo), non parallela all'asse stradale, bensì inclinata verso destra secondo il senso di marcia (in altre parole, l'Audi non stava tenendo la sua corsia di pertinenza);
• ha molta rilevanza probatoria, poi, il fatto che l'Audi montava pneumatici con cinque
“canalette”, perfettamente corrispondenti, secondo l'Agente che ha anche testimoniato nel presente processo, ai segni di frenata che furono repertati sul luogo del tragico sinistro, e precisamente nella corsia opposta a quella in cui l'Audi avrebbe dovuto trovarsi;
• ad indiretta conferma del fatto che l'Audi, dunque, sbandò invadendo la corsia del povero
, il quale se la vide improvvisamente davanti senza poter fare nulla per evitare Parte_2
l'impatto, sta la testimonianza del che “registrò”, nell'immediatezza del fatto, Per_2
l'ammissione fatta dal relativamente alla sbandata fatta in curva dall'Audi, pochi CP_4
istanti prima il tragico impatto.
7.
Poco vi è da aggiungere, sul versante medico-legale, rispetto alla accurata e precisa relazione del dott. nominato dal Tribunale. Per_5
24 “Toccando” tutti gli aspetti di rilievo – neurologico, oculistico e psichiatrico – il CTU ha ben descritto l'attuale situazione di , caratterizzata purtroppo da una severa compromissione Parte_2
delle funzioni cognitive, un deficit generale nelle abilità più importanti (memoria, attenzione,
competenze prassico-costruttive, funzioni esecutive complesse) ed un probabilmente irreversibile cambio di umore nella direzione di una polarità mista, con note di disforia, irritabilità, depressione,
e compromissione delle abilità sociali precedenti.
Combinando tali elementi con quanto è emerso anche dalle testimonianze, vengono in risalto, fra gli altri, la dissoluzione di tutti i sogni e le speranze di realizzazione personale e professionale del ragazzo, rispetto ai brillanti risultati scolastici che egli aveva fatto registrare fino all'incidente, e la mesta constatazione che oggi solo l'applicazione delle normative di collocamento obbligatorio per soggetti disabili ha potuto assicurare (grazie alla cooperativa presieduta da , che ha Testimone_4
anche testimoniato in questo giudizio) che a fosse offerto un posto di lavoro, nel quale Parte_2
peraltro, come spiegato dal in udienza, egli può spendere davvero poche risorse ed energie, Tes_4
essendogli preclusi compiti di media difficoltà, ed essendo anche facilmente affaticabile.
Rileva notare, poi, che, avuta lettura del parere del CTU, l' ha rivisto in aumento, fino al Pt_1
70%, la percentuale di lesione permanente subita dallo , ed ha aggiornato di conseguenza la Pt_2
rendita vitalizia in corso di erogazione (il che si traduce in una – peraltro lecita – modifica anche del
petitum della presente causa).
8.
In conclusione, le domande dell' vanno accolte, con il favore anche delle spese processuali. Pt_1
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta che l'evento occorso il 17.08.2015 a fu dovuto all'esclusiva Parte_2
responsabilità del convenuto , CP_2
2. condanna, in solido, il predetto (C.F: ), CP_2 CodiceFiscale_2
residente in [...] e CP_3
25 .-in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
(C.F: P.IVA: ) con sede legale in PIAZZA DELLE DONNE P.IVA_2 P.IVA_3
LAVORATRICI, n.
2-38122 TRENTO, con la quale l'autovettura del risultava CP_4
assicurata, a pagare all' , la somma di € 977.141,82, così calcolata: Pt_1
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dai singoli esborsi fino all'effettivo saldo, e con detrazione di eventuali acconti e provvisionali che la NI dovesse aver già pagato,
3. condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 4607 per la fase di studio, euro 3039 per la fase introduttiva, euro 13.534 per la fase istruttoria ed euro 8013 per la fase decisoria, oltre ad euro 1713 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta, con obbligo di rifusione a favore di chi le ha anticipate.
Vicenza, il 5 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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