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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 239/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Bruno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
Grazia Perrino;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Antonio Gentile;
- terza chiamata -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2022 ha chiesto che , Parte_1 CP_1 nella qualità di titolare della ditta individuale “Il Braciere di Pietro Grippi”, venga condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli infortuni lavorativi
1 occorsigli il 14 novembre 2018, il 14 dicembre 2018 e l'1 agosto 2019. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di aver subito tre diversi infortuni nello svolgimento dell'attività lavorativa, argomentando circa la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c. ed il diritto al risarcimento dei danni subiti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 marzo 2023 , nella qualità CP_1 di titolare della ditta individuale “Il Braciere di Pietro Grippi”, ha chiesto il rigetto del ricorso;
in subordine, ha chiesto che all'uopo evocata in giudizio, venga Controparte_2 condannata a manlevarlo dal risarcimento eventualmente riconosciuto in favore del ricorrente.
A sostegno della domanda di manleva il convenuto ha dedotto di aver stipulato un'assicurazione con la predetta compagnia, mentre con riguardo alla pretesa risarcitoria si è limitato ad evidenziare come l'onere probatorio relativo alla sussistenza del credito gravi sul dipendente (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 ottobre 2023 Controparte_2 ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente e,
[...] conseguentemente, della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, rilevando di aver comunque corrisposto due acconti di € 200,00 ed € 800,00 per i primi due infortuni (visto che il terzo non sarebbe stato neppure denunciato dal datore di lavoro assicurato) e, in via dirimente, eccependo la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato che il ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tre distinti infortuni: le pretese creditorie di ciascuno di essi, dunque, vanno esaminate partitamente.
L'infortunio del 14 novembre 2018.
Parte ricorrente ha dedotto che il 14 novembre 2018, verso le 15.30, nel maneggiare una cassetta di legno per alimentare il forno a legna si sarebbe ferito con una spina di palma, riportando un trauma contusivo al quinto dito della mano sinistra.
da parte sua, non ha specificamente contestato tale fatto: d'altra parte, CP_1 egli stesso aveva provveduto a denunciare l'infortuno alla propria compagnia assicuratrice.
Pertanto, applicato l'art. 115 c.p.c. e considerato che la versione del lavoratore è stata confermata anche dalla testimonianza del (cfr. verbale del 29 novembre 2023), la Tes_1 responsabilità del convenuto va ritenuta accertata.
2 A seguito dell'infortunio il ricorrente non ha riportato alcun danno biologico permanente, ma soltanto 1 giorno di invalidità totale, 3 giorni di invalidità parziale al 50% e 6 giorni di invalidità parziale al 25% (cfr. relazione di ctu in atti).
Applicando le più recenti tabelle di Milano (2024), dunque, va riconosciuto in capo a un risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente pari ad € Parte_1
460,00, oltre accessori e rivalutazione.
Da tale somma, ad avviso di questo giudice, non va detratto l'importo erogato dall' CP_3
(€ 267,59) a titolo di indennità per l'inabilità temporanea assoluta (cfr. allegato della memoria di costituzione di , vista la sua funzione ristoratrice del danno Controparte_2 patrimoniale patito in conseguenza dell'infortunio.
L'infortunio del 14 dicembre 2018.
Parte ricorrente ha dedotto che il 14 dicembre 2018, verso le 21.30, mentre adoperava un'affettatrice per salumi sprovvista del cd. braccio pressa-merce si sarebbe procurato una ferita lacero-contusa al terzo dito della mano destra, con lesione parziale del tendine estensore.
anche in questo caso, non ha specificamente contestato tale fatto, anche CP_1 perché aveva già provveduto a denunciare l'infortuno alla propria compagnia assicuratrice.
Pertanto, applicato l'art. 115 c.p.c. e considerato che la versione del lavoratore è stata confermata anche dalla testimonianza del (cfr. verbale del 29 novembre 2023), la Tes_1 responsabilità del convenuto va ritenuta accertata.
A seguito dell'infortunio il ricorrente ha riportato un danno biologico permanente pari all'1%, oltre a 4 giorni di invalidità totale, 17 giorni di invalidità parziale al 50% e 14 giorni di invalidità parziale al 25% (cfr. relazione di ctu in atti).
Applicando le più recenti tabelle di Milano (2024), dunque, va riconosciuto in capo a un risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente pari ad € Parte_1
3.268,00 (di cui € 1.428,00 per il danno biologico permanente ed € 1.840,00 per danno biologico temporaneo), oltre accessori e rivalutazione.
L'infortuno dell'1 agosto 2019.
Parte ricorrente ha dedotto che l'1 agosto 2019, verso le ore 22, mentre era all'interno dei locali dell'azienda scivolava sul pavimento bagnato (e non segnalato) e si procurava un trauma contusivo al secondo dito della mano sinistra, con frattura composta del medesimo.
anche in questo caso, non ha specificamente contestato tale fatto. CP_1
3 Pertanto, applicato l'art. 115 c.p.c. e considerato che la versione del lavoratore è stata confermata anche dalla testimonianza del (cfr. verbale del 29 novembre 2023), la Tes_1 responsabilità del convenuto va ritenuta accertata.
A seguito dell'infortunio il ricorrente ha riportato un danno biologico permanente pari al 2%, oltre a 25 giorni di invalidità totale, 10 giorni di invalidità parziale al 50% e 16 giorni di invalidità parziale al 25% (cfr. relazione di ctu in atti).
Applicando le più recenti tabelle di Milano (2024), dunque, va riconosciuto in capo a un risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente pari ad € Parte_1
6.945,00 (di cui € 3.035,00 per il danno biologico permanente ed € 3.910,00 per danno biologico temporaneo), oltre accessori e rivalutazione.
Sul danno patrimoniale.
Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in relazione agli infortuni: segnatamente € 300,00 per la relazione di c.t.p. ed € 122,00 per il certificato medico allegato al ricorso, per un totale di € 422,00 (cfr. ricorso e relativi allegati).
Il convenuto ed il terzo chiamato non hanno contestato la congruità di tali esborsi, i quali, va detto, appaiono certamente ragionevoli e causalmente riconducibili agli infortuni oggetto di causa (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024 secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”: il diritto al rimborso di tale voce di spesa, dunque, va ritenuto senz'altro fondato, seppur non a titolo di danno, ma ai sensi dell'art. 91 c.p.c.).
Sul risarcimento dei danni complessivamente spettanti al ricorrente.
In base alle superiori considerazioni il convenuto , considerati gli acconti CP_1 percepiti dal danneggiato direttamente dalla compagnia assicuratrice (€ 1.000,00), va condannato al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
10.795,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ 460,00 + € 3.268,00 + € 6.945,00) e non patrimoniale (€ 122,00), oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Sulla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice.
Accertata la responsabilità ex art. 2087 c.c. dell'assicurato, con riguardo alla controversia tra quest'ultimo ed va osservato quanto segue. Controparte_2
4 Innanzitutto, l'invocazione della franchigia prevista dall'art.
7.17 delle condizioni generali del contratto è infondata, perché dalla polizza prodotta dal emerge la Pt_1 pattuizione della “condizione facoltativa – danno biologico”, che esclude l'applicazione di franchigie (art.
7.11 delle condizioni generali di contratto).
L'eccezione di prescrizione sollevata da poi, va ritenuta Controparte_2 parimenti infondata per le seguenti ragioni.
L'art. 2952 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione, con la precisazione che il corso della prescrizione viene sospeso dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato (o dell'azione giudiziale) finché il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Nel caso di specie la compagnia assicuratrice ha contestato l'omessa denuncia dell'infortunio del 2019, ma non anche di aver ricevuto a novembre 2019 la comunicazione, da parte dell'assicurato, della richiesta risarcitoria del danneggiato (cfr. allegato n. 6 della memoria di costituzione di ). CP_1
Non c'è dubbio, quindi, che sia tenuta a manlevare Controparte_2
l'assicurato dall'obbligazione risarcitoria accertata nei confronti del ricorrente, CP_1 pari complessivamente ad € 10.795,00, oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
L'azione di manleva, invece, non può trovare accoglimento con riferimento alle spese giudiziali sostenute dall'assicurato per la difesa nel presente giudizio, perché esse esulano dalla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile (cfr. la polizza, prestando attenzione al fatto che nessuna assicura risulta stipulata per la tutela legale): allo stesso tempo, però, l'interesse sostanziale di potrà trovare ristoro ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_1
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Visto l'esito complessivo del giudizio, il convenuto ed CP_1 [...] vanno condannati in solido al rimborso delle spese giudiziali sostenute dal Controparte_2 ricorrente, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) ed includendo, tra gli esborsi, anche le spese di c.t.p.; Controparte_2 inoltre, va condannata al pagamento delle spese giudiziali del convenuto (che si CP_1 liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi, in
5 considerazione del contenuto sforzo difensivo prestato per resistere alle domande del ricorrente), visto che la necessità di difesa di quest'ultimo sorgeva sostanzialmente per l'inadempimento dell'assicurazione al proprio obbligo di copertura del danno subito dal dipendente.
Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, infine, vanno poste definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 10.795,00, oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo;
condanna a manlevare dal risarcimento sopra Controparte_2 CP_1 liquidato in favore di Parte_1 condanna ed al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 delle spese giudiziali, che liquida in € 2.995,00, di cui € 300,00 per esborsi ed Parte_1
€ 2.695,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 CP_1 spese giudiziali, che liquida in € 2.037,00, di cui € 237,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate Controparte_2 con separato decreto.
Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 239/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Bruno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
Grazia Perrino;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Antonio Gentile;
- terza chiamata -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2022 ha chiesto che , Parte_1 CP_1 nella qualità di titolare della ditta individuale “Il Braciere di Pietro Grippi”, venga condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli infortuni lavorativi
1 occorsigli il 14 novembre 2018, il 14 dicembre 2018 e l'1 agosto 2019. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di aver subito tre diversi infortuni nello svolgimento dell'attività lavorativa, argomentando circa la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c. ed il diritto al risarcimento dei danni subiti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 marzo 2023 , nella qualità CP_1 di titolare della ditta individuale “Il Braciere di Pietro Grippi”, ha chiesto il rigetto del ricorso;
in subordine, ha chiesto che all'uopo evocata in giudizio, venga Controparte_2 condannata a manlevarlo dal risarcimento eventualmente riconosciuto in favore del ricorrente.
A sostegno della domanda di manleva il convenuto ha dedotto di aver stipulato un'assicurazione con la predetta compagnia, mentre con riguardo alla pretesa risarcitoria si è limitato ad evidenziare come l'onere probatorio relativo alla sussistenza del credito gravi sul dipendente (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 ottobre 2023 Controparte_2 ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente e,
[...] conseguentemente, della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, rilevando di aver comunque corrisposto due acconti di € 200,00 ed € 800,00 per i primi due infortuni (visto che il terzo non sarebbe stato neppure denunciato dal datore di lavoro assicurato) e, in via dirimente, eccependo la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato che il ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tre distinti infortuni: le pretese creditorie di ciascuno di essi, dunque, vanno esaminate partitamente.
L'infortunio del 14 novembre 2018.
Parte ricorrente ha dedotto che il 14 novembre 2018, verso le 15.30, nel maneggiare una cassetta di legno per alimentare il forno a legna si sarebbe ferito con una spina di palma, riportando un trauma contusivo al quinto dito della mano sinistra.
da parte sua, non ha specificamente contestato tale fatto: d'altra parte, CP_1 egli stesso aveva provveduto a denunciare l'infortuno alla propria compagnia assicuratrice.
Pertanto, applicato l'art. 115 c.p.c. e considerato che la versione del lavoratore è stata confermata anche dalla testimonianza del (cfr. verbale del 29 novembre 2023), la Tes_1 responsabilità del convenuto va ritenuta accertata.
2 A seguito dell'infortunio il ricorrente non ha riportato alcun danno biologico permanente, ma soltanto 1 giorno di invalidità totale, 3 giorni di invalidità parziale al 50% e 6 giorni di invalidità parziale al 25% (cfr. relazione di ctu in atti).
Applicando le più recenti tabelle di Milano (2024), dunque, va riconosciuto in capo a un risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente pari ad € Parte_1
460,00, oltre accessori e rivalutazione.
Da tale somma, ad avviso di questo giudice, non va detratto l'importo erogato dall' CP_3
(€ 267,59) a titolo di indennità per l'inabilità temporanea assoluta (cfr. allegato della memoria di costituzione di , vista la sua funzione ristoratrice del danno Controparte_2 patrimoniale patito in conseguenza dell'infortunio.
L'infortunio del 14 dicembre 2018.
Parte ricorrente ha dedotto che il 14 dicembre 2018, verso le 21.30, mentre adoperava un'affettatrice per salumi sprovvista del cd. braccio pressa-merce si sarebbe procurato una ferita lacero-contusa al terzo dito della mano destra, con lesione parziale del tendine estensore.
anche in questo caso, non ha specificamente contestato tale fatto, anche CP_1 perché aveva già provveduto a denunciare l'infortuno alla propria compagnia assicuratrice.
Pertanto, applicato l'art. 115 c.p.c. e considerato che la versione del lavoratore è stata confermata anche dalla testimonianza del (cfr. verbale del 29 novembre 2023), la Tes_1 responsabilità del convenuto va ritenuta accertata.
A seguito dell'infortunio il ricorrente ha riportato un danno biologico permanente pari all'1%, oltre a 4 giorni di invalidità totale, 17 giorni di invalidità parziale al 50% e 14 giorni di invalidità parziale al 25% (cfr. relazione di ctu in atti).
Applicando le più recenti tabelle di Milano (2024), dunque, va riconosciuto in capo a un risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente pari ad € Parte_1
3.268,00 (di cui € 1.428,00 per il danno biologico permanente ed € 1.840,00 per danno biologico temporaneo), oltre accessori e rivalutazione.
L'infortuno dell'1 agosto 2019.
Parte ricorrente ha dedotto che l'1 agosto 2019, verso le ore 22, mentre era all'interno dei locali dell'azienda scivolava sul pavimento bagnato (e non segnalato) e si procurava un trauma contusivo al secondo dito della mano sinistra, con frattura composta del medesimo.
anche in questo caso, non ha specificamente contestato tale fatto. CP_1
3 Pertanto, applicato l'art. 115 c.p.c. e considerato che la versione del lavoratore è stata confermata anche dalla testimonianza del (cfr. verbale del 29 novembre 2023), la Tes_1 responsabilità del convenuto va ritenuta accertata.
A seguito dell'infortunio il ricorrente ha riportato un danno biologico permanente pari al 2%, oltre a 25 giorni di invalidità totale, 10 giorni di invalidità parziale al 50% e 16 giorni di invalidità parziale al 25% (cfr. relazione di ctu in atti).
Applicando le più recenti tabelle di Milano (2024), dunque, va riconosciuto in capo a un risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente pari ad € Parte_1
6.945,00 (di cui € 3.035,00 per il danno biologico permanente ed € 3.910,00 per danno biologico temporaneo), oltre accessori e rivalutazione.
Sul danno patrimoniale.
Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in relazione agli infortuni: segnatamente € 300,00 per la relazione di c.t.p. ed € 122,00 per il certificato medico allegato al ricorso, per un totale di € 422,00 (cfr. ricorso e relativi allegati).
Il convenuto ed il terzo chiamato non hanno contestato la congruità di tali esborsi, i quali, va detto, appaiono certamente ragionevoli e causalmente riconducibili agli infortuni oggetto di causa (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024 secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”: il diritto al rimborso di tale voce di spesa, dunque, va ritenuto senz'altro fondato, seppur non a titolo di danno, ma ai sensi dell'art. 91 c.p.c.).
Sul risarcimento dei danni complessivamente spettanti al ricorrente.
In base alle superiori considerazioni il convenuto , considerati gli acconti CP_1 percepiti dal danneggiato direttamente dalla compagnia assicuratrice (€ 1.000,00), va condannato al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
10.795,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ 460,00 + € 3.268,00 + € 6.945,00) e non patrimoniale (€ 122,00), oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Sulla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice.
Accertata la responsabilità ex art. 2087 c.c. dell'assicurato, con riguardo alla controversia tra quest'ultimo ed va osservato quanto segue. Controparte_2
4 Innanzitutto, l'invocazione della franchigia prevista dall'art.
7.17 delle condizioni generali del contratto è infondata, perché dalla polizza prodotta dal emerge la Pt_1 pattuizione della “condizione facoltativa – danno biologico”, che esclude l'applicazione di franchigie (art.
7.11 delle condizioni generali di contratto).
L'eccezione di prescrizione sollevata da poi, va ritenuta Controparte_2 parimenti infondata per le seguenti ragioni.
L'art. 2952 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione, con la precisazione che il corso della prescrizione viene sospeso dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato (o dell'azione giudiziale) finché il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Nel caso di specie la compagnia assicuratrice ha contestato l'omessa denuncia dell'infortunio del 2019, ma non anche di aver ricevuto a novembre 2019 la comunicazione, da parte dell'assicurato, della richiesta risarcitoria del danneggiato (cfr. allegato n. 6 della memoria di costituzione di ). CP_1
Non c'è dubbio, quindi, che sia tenuta a manlevare Controparte_2
l'assicurato dall'obbligazione risarcitoria accertata nei confronti del ricorrente, CP_1 pari complessivamente ad € 10.795,00, oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
L'azione di manleva, invece, non può trovare accoglimento con riferimento alle spese giudiziali sostenute dall'assicurato per la difesa nel presente giudizio, perché esse esulano dalla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile (cfr. la polizza, prestando attenzione al fatto che nessuna assicura risulta stipulata per la tutela legale): allo stesso tempo, però, l'interesse sostanziale di potrà trovare ristoro ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_1
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Visto l'esito complessivo del giudizio, il convenuto ed CP_1 [...] vanno condannati in solido al rimborso delle spese giudiziali sostenute dal Controparte_2 ricorrente, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) ed includendo, tra gli esborsi, anche le spese di c.t.p.; Controparte_2 inoltre, va condannata al pagamento delle spese giudiziali del convenuto (che si CP_1 liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi, in
5 considerazione del contenuto sforzo difensivo prestato per resistere alle domande del ricorrente), visto che la necessità di difesa di quest'ultimo sorgeva sostanzialmente per l'inadempimento dell'assicurazione al proprio obbligo di copertura del danno subito dal dipendente.
Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, infine, vanno poste definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 10.795,00, oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo;
condanna a manlevare dal risarcimento sopra Controparte_2 CP_1 liquidato in favore di Parte_1 condanna ed al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 delle spese giudiziali, che liquida in € 2.995,00, di cui € 300,00 per esborsi ed Parte_1
€ 2.695,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 CP_1 spese giudiziali, che liquida in € 2.037,00, di cui € 237,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate Controparte_2 con separato decreto.
Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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