TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 80/2025
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
Parte ricorrente e
[...]
Controparte_1
Parte resistente
Oggi 28 maggio 2025, alle ore 10:45, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. CROTTI in sostituzione dell'Avv. BERSANI MICHELE. Parte_1 Per nessuno compare, contumace. Controparte_1
Per l'Avv. VILLANI CAMILLA. Controparte_1 Vie , avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] a [...], residente in Trivolzio (PV). Tes_1 Sono impiegato di GESC. Conosco nni;
ha lavorato in LHS, nel giro delle società in appalto, Pt_1 Pt_1 sempre per l'appalto GLS e GESC, San Giuliano Milanese, via Basento n. 19.”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde del ricorso 6-7: non ricordo il periodo esatto (sono andato via nel 2020), ma nell'ultimo periodo era Tes_2 capo squadra e gestiva operai, forse più di dieci, ma non so il numero esatto. Io so che con lui operavano altri capi squadra e capi impianto, ma non so quanti operai gestisse. Nel 2023 e nel 2024 posso dire che svolgeva attività nel magazzino ma non conosco i dettagli;
sono manager in GLS e gestisco la parte operativa dei magazzini. Fino al 2020 posso riferire per averlo visto lavorare. Contr Non ho lavorato assieme al ricorrente nel 2023-2024, lui è dipendente di altra società, So solo che aveva la mansione di capo squadra ma altro non so delle precise attività; vedevo che gestiva risorse ma non posso dire altro. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono nato il [...] a [...], residente in [...]. Sono operaio da 15 Tes_3 anni in San Giuliano. Conosco dal 2021. Dai primi mesi del 2021 a ottobre dell'anno scorso abbiamo lavorato Pt_1 insieme, stesso orario di lavoro d sera fino alle 6 di mattina. ha lavorato nell'appalto di San Giuliano con Pt_1
Pag. 1 di 9 Contr Gesc e Indifferente". Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde del ricorso 6-7: gestiva tutto il magazzino di via Basento, era coordinatore e responsabile. Tes_2 Pt_1 va 130-140 oper Questo fino a circa ottobre dell'anno scorso. Confermo la circostanza del capitolo 7 lett. a): il ricorrente partecipava a tutti i reparti del magazzino e li gestiva assieme ad altri. Confermo la circostanza del capitolo 7 lett. b); confermo la circostanza del capitolo 7 lett. c); confermo la circostanza del capitolo 7 lett. d). si occupava di tutta la gestione operativa del Pt_1 magazzino. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il terzo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono nato il [...] a [...], residente in [...]. Testimone_4
Sono facchino magazziniere. Sono stato di S nel 2023-2024. Conosco abbiamo lavorato insieme, Pt_1 stesso orario di lavoro, stessa sede di San Giuliano Milanese;
Indifferente; non ho ancora fatto causa alle resistenti”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap.
6-7 del ricorso: dirigeva operai nel periodo 2023-2024; erano più di cento operai nel Pt_1 magazzino. Il magazzi rme;
lui coordinava o da solo o con un altro il magazzino e tutto il personale, le mansioni;
diceva cosa fare agli operai (me compreso); l'azienda stessa me lo presentò proprio come coordinatore del magazzino, anche in sostituzione di un coordinatore poi andato in pensione. Diventa il principale quando l'altro coordinatore non è presente. Autorizzava le pause ai dipendenti, forniva spiegazioni sul lavoro ai neo-assunti, controllava come la prestazione era eseguita, se del caso, richiamava verbalmente il personale in caso di problemi, organizzava il lavoro, a seconda del caso (carico, smistamento etc.), a seconda della giornata e della disponibilità dell'altro coordinatore. Ha svolto queste mansioni dal 2021 anche fino al 2025, fino a tutto il periodo di LHS. Confermo integralmente il capitolo 7 che mi viene letto. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il quarto testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] a [...], residente in [...]. Sono Testimone_5 magazziniere a San Giuliano Milanese. C. Dal 2021 a ottobre del 2024 è stato mio datore di lavoro LHS. Conosco il ricorrente, lavoriamo insieme, stesso orario di lavoro, stessa sede di lavoro”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap.
6-7 ricorso: nel 2023-2024 sistemava persone, gestiva il lavoro, le pause, diceva cosa fare e Pt_1 cosa non fare, spiegava il lavoro e forniva informazioni;
gestiva 130 operai (me compreso). È lui che mi ha
Pag. 2 di 9 fatto imparare il lavoro. Autorizzava le pause di ogni genere, le ferie, controllava il nostro lavoro. anche a me, come agli altri, diceva cosa fare. Confermo integralmente le circostanze di cui al capitolo 7 del ricorso che mi vengono lette. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.
Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente GESC discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda e sull'accoglimento della manleva. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1 i studi iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. VILLANI MARCO e dall'Avv. MORASCHINI MATTEO PIETRO ( C.F._2 VIALE REGINA MARGHERITA N. 41 20122 MILANO;
dall'avv. VILLA LUCILLA ( ) VIALE REGINA MARGHERITA, 43 20122 MILANO, presso il cui C.F._3 studio è elet in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 30/01/2025, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
Contr (d'ora in avanti, anche solo e con Controparte_2
(d'ora in avanti, anche solo GESC), deducendo del rapporto di lavoro presso lo stabilimento di San
Giuliano Milanese (MI), via Basento n. 19, nell'ambito dell'appalto tra la committente Gruppo Executive
Società Consortile a r.l. e l'appaltatrice esponendo delle mansioni effettivamente Controparte_3 svolte e sussumibili nel livello 3S (preteso in via principale) o nel livello 3 (preteso in via subordinata) del
C.C.N.L. del 01.08.2013. Controparte_4
Il ricorrente ha domandato accertarsi il diritto alle differenze retributive per il superiore inquadramento.
Invocando la solidarietà della committente e della subappaltatrice ex art. 29 del d.lgs. n. 176/2003, il ricorrente ha domandato la condanna, in solido, delle resistenti, al pagamento dell'importo, per i titoli di cui in premessa, di complessivi € 3.801,20 in via principale o in subordine di complessivi € 2.033,24, oltre
Pag. 1 di 9 interessi legali e rivalutazione monetaria. non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi Controparte_3 confronti. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo l'intervenuta conciliazione con transazione Controparte_5 generale sottoscritta dal ricorrente, formulando domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti di per essere tenuta indenne dalle conseguenze di una eventuale Controparte_3 soccombenza, resistendo alle domande e concludendo per il rigetto delle stesse.
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e tramite l'escussione di testimoni (udienza del Tes 28.05.2025, testimoni escussi , , . Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
A - Non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti: - il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Contr ed indeterminato del ricorrente alle dipendenze della società per il periodo dal 01.07.2023 al
30.11.2024 (v. lettera di assunzione, doc. n. 1 ric.); - la sede di lavoro;
- la prestazione resa di notte;
- il livello di inquadramento formale (livello 4 sino al 31.07.2024 e livello 3 dal 01.08.2024 del CCNL Logistica applicato dalle datrici di lavoro).
È documentale la sussistenza di un contratto di appalto di servizi tra e la committente G.E.S.C. CP_1
(doc. n. 10 ric.; doc. n. 2 fasc. GESC).
A.1. – l'eccezione di cessata materia per intervenuta transazione generale non è meritevole di accoglimento.
Dal testo del verbale di conciliazione del 24.07.2024 emergono univoci elementi – non sconfessati dalla stessa resistente – per ritenere che tale intervenuta transazione riguardi il periodo di lavoro pregresso alle dipendenze di differente società terza rispetto al presente giudizio, ovvero dal 01.01.2021 al 30.06.2023; le parti contraenti del verbale affermano espressamente che il periodo – oggetto piuttosto del presente Contr giudizio – di assunzione alle dipendenze della odierna contumace è estraneo al giudizio ed alla transazione (v. lett. d) delle premesse, v. clausola 6 delle condizioni, doc. n. 4 fasc. GESC). Viene, infatti, espressamente affermato che: “le parti danno atto che sono escluse dalla presente transazione e non costituiscono pertanto Contr oggetto di rinuncia le pretese astrattamente azionabili in relazione al rapporto di lavoro subordinato tra il e Pt_1 costituito il 1.7.2023 e attualmente in essere” (doc. n. 4 cit.).
Tanto è sufficiente per ritenere che non possa essere vincolante un verbale contenente una transazione intercorsa riguardante soggetti parzialmente differenti (MAA Servizi e Logistica S.r.l.) e per un periodo di lavoro differente.
B - Con riferimento al superiore inquadramento, il livello preteso è il 3°S del CCNL Trasporto Merci Contr Spedizione per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di (1.07.2023 – 10.11.2024).
Pag. 2 di 9 La declaratoria è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico- pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione della macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi; […] conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru; […] - capi operai” (doc. n. 6 ric., pag. 6 di 45).
Il ricorrente, dipendente di LHS, è stato formalmente inquadrato nel livello 4 sino al 31.07.2024 e nel livello 3 dal 01.08.2024 e per la restante durata del rapporto.
La declaratoria del livello 3 del CCNL richiede: “appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza della riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro […] - capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali […] - capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai” (doc. n. 6 ric., pag. 8 di 45).
La declaratoria del livello 4 del CCNL Logistica richiede: “
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate
e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni
d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni
o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia […] - altri capisquadra”.
Per ciò che è emerso dall'istruttoria, a parere del Giudicante, le mansioni concretamente svolte dal ricorrente sono sussumibili nel livello preteso in via principale, perché ha svolto mansioni proprie del capo operaio all'interno del magazzino di San Giuliano Milanese, figura compresa nell'elencazione suddetta.
I testimoni escussi hanno concordemente riferito che il ricorrente, per la durata del rapporto oggetto di giudizio, controllava e gestiva un numero di operai ingente (più di un centinaio), svolgendo mansioni che denotano concettualità quali la supervisione dell'operato ovvero la gestione dell'organizzazione delle pause, sostituendo all'occorrenza l'altro responsabile di magazzino, insegnando il lavoro agli operai, gestendo la parte operativa dell'intero magazzino, spiegando come risolvere problematiche insorte sul lavoro, esercitando poteri di controllo sulle prestazioni e di rimprovero verbale in caso di mancanze.
Pag. 3 di 9 I testimoni di parte ricorrente hanno confermato le circostanze dedotte al capitolo 7 del ricorso. Tes Persino il teste di parte GESC, pur non sapendo riferire del rapporto per il periodo in oggetto, ha affermato che il ricorrente era un capo-squadra e gestiva comunque più di dieci operai.
Le deposizioni dei testimoni sono tra loro concordi e non vi è ragione per non ritenerle attendibili.
Le società resistenti devono essere condannate, in solido, al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del superiore inquadramento per il rapporto dedotto in giudizio (1.7.2023 –
10.11.2024) nel livello principale 3°S del CCNL di riferimento ( , el 01.08.2013). Controparte_4 CP_4
Il ricorso,
per questi motivi
, deve essere accolto e le resistenti meritano di essere condannate in solido, quali appaltatore e committente, al pagamento delle differenze retributive in favore di parte ricorrente.
Il conteggio di parte può essere preso a riferimento in quanto non specificamente contestato.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma c.c. (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
C – è fondata la domanda trasversale di dal momento che la clausola nel contratto Controparte_6 di appalto, titolo con cui si fa garante di tenere indenne G.E.S.C. è valida ed efficace, in quanto CP_1
l'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia
è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente (risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori)(lo schema è quello dell'art. 1298 c.c.)(in termini Cass. civ.
Sez. III, 17/12/2001, n. 15891; v. anche Corte d'Appello Cagliari, 20/04/1989).
Il che significa che la clausola di manleva1 non importa un esonero preventivo della responsabilità del committente (altrimenti violandosi il disposto dell'art. 1229 c.c.), bensì strumento pattizio per riversare su altri (appaltatore) le conseguenze derivanti da una propria responsabilità.
L'azione può essere promossa - come nel presente caso - nello stesso giudizio instaurato dal creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta 1 Si veda, in termini, citata Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15891 del 2001, secondo cui: “costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non può ritenersi vietata dall'art. 1229 Cod. Civ., ed è, quindi, valida, la cosiddetta “clausola di manleva”, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi […], con la quale, lasciando ferma la responsabilità del […] verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo del […], si consenta, tuttavia, a questa di riversare - come nella specie - su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, a condizione, peraltro, che il terzo assuntore di tali oneri vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per mancanza o illiceità della causa (Cass., 7/4/1976, n. 1213 - Cass., 8/3/1980, n. 1543 - Cass., 6/8/1974, n. 2348 - Cass., 15/12/1980, n.
6489 - Cass., 13/5/1977, n. 1896 - Cass., 26/6/1973, n. 1853) […]”.
Pag. 4 di 9 in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore
(cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300). Ne consegue che deve essere condannata a tenere indenne CP_1
G.E.S.C. nell'ipotesi in cui questa sia tenuta “a pagare alcunché da azioni o pretese (ivi comprese eventuali spese legali sostenute da Gruppo Executive Società Consortile), anche in via stragiudiziale, avanzate dal personale utilizzato dall'Impresa Appaltatrice o da eventuali subappaltatori nell'esecuzione del contratto” (v. art. 10 cpv. 3° del contratto di appalto, doc. n. 2 fasc. Gesc).
Il presente patto di manleva ha oggetto determinabile, con riferimento alle pretese (retributive e risarcitorie) dei dipendenti dell'appaltatore per attività lavorative pregresse, comunque individuabili dal mallevato.
D - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.) ovvero in base al c.d. criterio del disputatum (v. Cass. civ. Sez. Unite, 11/09/2007, n. 19014); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta il diritto di parte ricorrente al superiore inquadramento nel livello 3°S del CCNL Logistica Contr Trasporto Merci e Spedizione per il periodo preteso alle dipendenze di (1.7.2023 –
10.11.2024);
2) condanna , Controparte_7 Controparte_8 in solido ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a pagare al ricorrente l'importo a
[...] titolo di differenze da inquadramento superiore, pari ad € 3.801,20, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare Controparte_7 di quanto la stessa si troverà a pagare in forza Controparte_8 dei titoli di cui al capo precedente;
4) condanna altresì entrambe le resistenti, in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.314,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
5) dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare Controparte_7 di quanto la stessa si troverà a pagare in favore Controparte_8 di parte ricorrente a titolo di spese di lite, in forza del capo che precede.
Pag. 5 di 9 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 9
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
Parte ricorrente e
[...]
Controparte_1
Parte resistente
Oggi 28 maggio 2025, alle ore 10:45, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. CROTTI in sostituzione dell'Avv. BERSANI MICHELE. Parte_1 Per nessuno compare, contumace. Controparte_1
Per l'Avv. VILLANI CAMILLA. Controparte_1 Vie , avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] a [...], residente in Trivolzio (PV). Tes_1 Sono impiegato di GESC. Conosco nni;
ha lavorato in LHS, nel giro delle società in appalto, Pt_1 Pt_1 sempre per l'appalto GLS e GESC, San Giuliano Milanese, via Basento n. 19.”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde del ricorso 6-7: non ricordo il periodo esatto (sono andato via nel 2020), ma nell'ultimo periodo era Tes_2 capo squadra e gestiva operai, forse più di dieci, ma non so il numero esatto. Io so che con lui operavano altri capi squadra e capi impianto, ma non so quanti operai gestisse. Nel 2023 e nel 2024 posso dire che svolgeva attività nel magazzino ma non conosco i dettagli;
sono manager in GLS e gestisco la parte operativa dei magazzini. Fino al 2020 posso riferire per averlo visto lavorare. Contr Non ho lavorato assieme al ricorrente nel 2023-2024, lui è dipendente di altra società, So solo che aveva la mansione di capo squadra ma altro non so delle precise attività; vedevo che gestiva risorse ma non posso dire altro. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono nato il [...] a [...], residente in [...]. Sono operaio da 15 Tes_3 anni in San Giuliano. Conosco dal 2021. Dai primi mesi del 2021 a ottobre dell'anno scorso abbiamo lavorato Pt_1 insieme, stesso orario di lavoro d sera fino alle 6 di mattina. ha lavorato nell'appalto di San Giuliano con Pt_1
Pag. 1 di 9 Contr Gesc e Indifferente". Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde del ricorso 6-7: gestiva tutto il magazzino di via Basento, era coordinatore e responsabile. Tes_2 Pt_1 va 130-140 oper Questo fino a circa ottobre dell'anno scorso. Confermo la circostanza del capitolo 7 lett. a): il ricorrente partecipava a tutti i reparti del magazzino e li gestiva assieme ad altri. Confermo la circostanza del capitolo 7 lett. b); confermo la circostanza del capitolo 7 lett. c); confermo la circostanza del capitolo 7 lett. d). si occupava di tutta la gestione operativa del Pt_1 magazzino. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il terzo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono nato il [...] a [...], residente in [...]. Testimone_4
Sono facchino magazziniere. Sono stato di S nel 2023-2024. Conosco abbiamo lavorato insieme, Pt_1 stesso orario di lavoro, stessa sede di San Giuliano Milanese;
Indifferente; non ho ancora fatto causa alle resistenti”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap.
6-7 del ricorso: dirigeva operai nel periodo 2023-2024; erano più di cento operai nel Pt_1 magazzino. Il magazzi rme;
lui coordinava o da solo o con un altro il magazzino e tutto il personale, le mansioni;
diceva cosa fare agli operai (me compreso); l'azienda stessa me lo presentò proprio come coordinatore del magazzino, anche in sostituzione di un coordinatore poi andato in pensione. Diventa il principale quando l'altro coordinatore non è presente. Autorizzava le pause ai dipendenti, forniva spiegazioni sul lavoro ai neo-assunti, controllava come la prestazione era eseguita, se del caso, richiamava verbalmente il personale in caso di problemi, organizzava il lavoro, a seconda del caso (carico, smistamento etc.), a seconda della giornata e della disponibilità dell'altro coordinatore. Ha svolto queste mansioni dal 2021 anche fino al 2025, fino a tutto il periodo di LHS. Confermo integralmente il capitolo 7 che mi viene letto. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il quarto testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] a [...], residente in [...]. Sono Testimone_5 magazziniere a San Giuliano Milanese. C. Dal 2021 a ottobre del 2024 è stato mio datore di lavoro LHS. Conosco il ricorrente, lavoriamo insieme, stesso orario di lavoro, stessa sede di lavoro”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap.
6-7 ricorso: nel 2023-2024 sistemava persone, gestiva il lavoro, le pause, diceva cosa fare e Pt_1 cosa non fare, spiegava il lavoro e forniva informazioni;
gestiva 130 operai (me compreso). È lui che mi ha
Pag. 2 di 9 fatto imparare il lavoro. Autorizzava le pause di ogni genere, le ferie, controllava il nostro lavoro. anche a me, come agli altri, diceva cosa fare. Confermo integralmente le circostanze di cui al capitolo 7 del ricorso che mi vengono lette. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.
Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente GESC discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda e sull'accoglimento della manleva. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1 i studi iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. VILLANI MARCO e dall'Avv. MORASCHINI MATTEO PIETRO ( C.F._2 VIALE REGINA MARGHERITA N. 41 20122 MILANO;
dall'avv. VILLA LUCILLA ( ) VIALE REGINA MARGHERITA, 43 20122 MILANO, presso il cui C.F._3 studio è elet in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 30/01/2025, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
Contr (d'ora in avanti, anche solo e con Controparte_2
(d'ora in avanti, anche solo GESC), deducendo del rapporto di lavoro presso lo stabilimento di San
Giuliano Milanese (MI), via Basento n. 19, nell'ambito dell'appalto tra la committente Gruppo Executive
Società Consortile a r.l. e l'appaltatrice esponendo delle mansioni effettivamente Controparte_3 svolte e sussumibili nel livello 3S (preteso in via principale) o nel livello 3 (preteso in via subordinata) del
C.C.N.L. del 01.08.2013. Controparte_4
Il ricorrente ha domandato accertarsi il diritto alle differenze retributive per il superiore inquadramento.
Invocando la solidarietà della committente e della subappaltatrice ex art. 29 del d.lgs. n. 176/2003, il ricorrente ha domandato la condanna, in solido, delle resistenti, al pagamento dell'importo, per i titoli di cui in premessa, di complessivi € 3.801,20 in via principale o in subordine di complessivi € 2.033,24, oltre
Pag. 1 di 9 interessi legali e rivalutazione monetaria. non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi Controparte_3 confronti. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo l'intervenuta conciliazione con transazione Controparte_5 generale sottoscritta dal ricorrente, formulando domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti di per essere tenuta indenne dalle conseguenze di una eventuale Controparte_3 soccombenza, resistendo alle domande e concludendo per il rigetto delle stesse.
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e tramite l'escussione di testimoni (udienza del Tes 28.05.2025, testimoni escussi , , . Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
A - Non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti: - il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Contr ed indeterminato del ricorrente alle dipendenze della società per il periodo dal 01.07.2023 al
30.11.2024 (v. lettera di assunzione, doc. n. 1 ric.); - la sede di lavoro;
- la prestazione resa di notte;
- il livello di inquadramento formale (livello 4 sino al 31.07.2024 e livello 3 dal 01.08.2024 del CCNL Logistica applicato dalle datrici di lavoro).
È documentale la sussistenza di un contratto di appalto di servizi tra e la committente G.E.S.C. CP_1
(doc. n. 10 ric.; doc. n. 2 fasc. GESC).
A.1. – l'eccezione di cessata materia per intervenuta transazione generale non è meritevole di accoglimento.
Dal testo del verbale di conciliazione del 24.07.2024 emergono univoci elementi – non sconfessati dalla stessa resistente – per ritenere che tale intervenuta transazione riguardi il periodo di lavoro pregresso alle dipendenze di differente società terza rispetto al presente giudizio, ovvero dal 01.01.2021 al 30.06.2023; le parti contraenti del verbale affermano espressamente che il periodo – oggetto piuttosto del presente Contr giudizio – di assunzione alle dipendenze della odierna contumace è estraneo al giudizio ed alla transazione (v. lett. d) delle premesse, v. clausola 6 delle condizioni, doc. n. 4 fasc. GESC). Viene, infatti, espressamente affermato che: “le parti danno atto che sono escluse dalla presente transazione e non costituiscono pertanto Contr oggetto di rinuncia le pretese astrattamente azionabili in relazione al rapporto di lavoro subordinato tra il e Pt_1 costituito il 1.7.2023 e attualmente in essere” (doc. n. 4 cit.).
Tanto è sufficiente per ritenere che non possa essere vincolante un verbale contenente una transazione intercorsa riguardante soggetti parzialmente differenti (MAA Servizi e Logistica S.r.l.) e per un periodo di lavoro differente.
B - Con riferimento al superiore inquadramento, il livello preteso è il 3°S del CCNL Trasporto Merci Contr Spedizione per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di (1.07.2023 – 10.11.2024).
Pag. 2 di 9 La declaratoria è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico- pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione della macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi; […] conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru; […] - capi operai” (doc. n. 6 ric., pag. 6 di 45).
Il ricorrente, dipendente di LHS, è stato formalmente inquadrato nel livello 4 sino al 31.07.2024 e nel livello 3 dal 01.08.2024 e per la restante durata del rapporto.
La declaratoria del livello 3 del CCNL richiede: “appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza della riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro […] - capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali […] - capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai” (doc. n. 6 ric., pag. 8 di 45).
La declaratoria del livello 4 del CCNL Logistica richiede: “
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate
e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni
d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni
o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia […] - altri capisquadra”.
Per ciò che è emerso dall'istruttoria, a parere del Giudicante, le mansioni concretamente svolte dal ricorrente sono sussumibili nel livello preteso in via principale, perché ha svolto mansioni proprie del capo operaio all'interno del magazzino di San Giuliano Milanese, figura compresa nell'elencazione suddetta.
I testimoni escussi hanno concordemente riferito che il ricorrente, per la durata del rapporto oggetto di giudizio, controllava e gestiva un numero di operai ingente (più di un centinaio), svolgendo mansioni che denotano concettualità quali la supervisione dell'operato ovvero la gestione dell'organizzazione delle pause, sostituendo all'occorrenza l'altro responsabile di magazzino, insegnando il lavoro agli operai, gestendo la parte operativa dell'intero magazzino, spiegando come risolvere problematiche insorte sul lavoro, esercitando poteri di controllo sulle prestazioni e di rimprovero verbale in caso di mancanze.
Pag. 3 di 9 I testimoni di parte ricorrente hanno confermato le circostanze dedotte al capitolo 7 del ricorso. Tes Persino il teste di parte GESC, pur non sapendo riferire del rapporto per il periodo in oggetto, ha affermato che il ricorrente era un capo-squadra e gestiva comunque più di dieci operai.
Le deposizioni dei testimoni sono tra loro concordi e non vi è ragione per non ritenerle attendibili.
Le società resistenti devono essere condannate, in solido, al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del superiore inquadramento per il rapporto dedotto in giudizio (1.7.2023 –
10.11.2024) nel livello principale 3°S del CCNL di riferimento ( , el 01.08.2013). Controparte_4 CP_4
Il ricorso,
per questi motivi
, deve essere accolto e le resistenti meritano di essere condannate in solido, quali appaltatore e committente, al pagamento delle differenze retributive in favore di parte ricorrente.
Il conteggio di parte può essere preso a riferimento in quanto non specificamente contestato.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma c.c. (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
C – è fondata la domanda trasversale di dal momento che la clausola nel contratto Controparte_6 di appalto, titolo con cui si fa garante di tenere indenne G.E.S.C. è valida ed efficace, in quanto CP_1
l'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia
è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente (risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori)(lo schema è quello dell'art. 1298 c.c.)(in termini Cass. civ.
Sez. III, 17/12/2001, n. 15891; v. anche Corte d'Appello Cagliari, 20/04/1989).
Il che significa che la clausola di manleva1 non importa un esonero preventivo della responsabilità del committente (altrimenti violandosi il disposto dell'art. 1229 c.c.), bensì strumento pattizio per riversare su altri (appaltatore) le conseguenze derivanti da una propria responsabilità.
L'azione può essere promossa - come nel presente caso - nello stesso giudizio instaurato dal creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta 1 Si veda, in termini, citata Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15891 del 2001, secondo cui: “costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non può ritenersi vietata dall'art. 1229 Cod. Civ., ed è, quindi, valida, la cosiddetta “clausola di manleva”, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi […], con la quale, lasciando ferma la responsabilità del […] verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo del […], si consenta, tuttavia, a questa di riversare - come nella specie - su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, a condizione, peraltro, che il terzo assuntore di tali oneri vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per mancanza o illiceità della causa (Cass., 7/4/1976, n. 1213 - Cass., 8/3/1980, n. 1543 - Cass., 6/8/1974, n. 2348 - Cass., 15/12/1980, n.
6489 - Cass., 13/5/1977, n. 1896 - Cass., 26/6/1973, n. 1853) […]”.
Pag. 4 di 9 in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore
(cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300). Ne consegue che deve essere condannata a tenere indenne CP_1
G.E.S.C. nell'ipotesi in cui questa sia tenuta “a pagare alcunché da azioni o pretese (ivi comprese eventuali spese legali sostenute da Gruppo Executive Società Consortile), anche in via stragiudiziale, avanzate dal personale utilizzato dall'Impresa Appaltatrice o da eventuali subappaltatori nell'esecuzione del contratto” (v. art. 10 cpv. 3° del contratto di appalto, doc. n. 2 fasc. Gesc).
Il presente patto di manleva ha oggetto determinabile, con riferimento alle pretese (retributive e risarcitorie) dei dipendenti dell'appaltatore per attività lavorative pregresse, comunque individuabili dal mallevato.
D - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.) ovvero in base al c.d. criterio del disputatum (v. Cass. civ. Sez. Unite, 11/09/2007, n. 19014); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta il diritto di parte ricorrente al superiore inquadramento nel livello 3°S del CCNL Logistica Contr Trasporto Merci e Spedizione per il periodo preteso alle dipendenze di (1.7.2023 –
10.11.2024);
2) condanna , Controparte_7 Controparte_8 in solido ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a pagare al ricorrente l'importo a
[...] titolo di differenze da inquadramento superiore, pari ad € 3.801,20, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare Controparte_7 di quanto la stessa si troverà a pagare in forza Controparte_8 dei titoli di cui al capo precedente;
4) condanna altresì entrambe le resistenti, in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.314,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
5) dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare Controparte_7 di quanto la stessa si troverà a pagare in favore Controparte_8 di parte ricorrente a titolo di spese di lite, in forza del capo che precede.
Pag. 5 di 9 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 9