Art. 5. (Domanda per l'accesso al Fondo) 1. Quando, ai sensi dell' articolo 416 del codice di procedura penale , e' depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.
3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti. 4. La richiesta di pagamento al Fondo e' accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' proposta, a pena di decadenza, per la parte del
risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 416 del codice di procedura penale , e' il seguente:
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove (2)".
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo-5 aprile 1991, n. 145 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale , in riferimento agli articoli 24, 101 e 102, della Costituzione.
2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.
3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti. 4. La richiesta di pagamento al Fondo e' accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' proposta, a pena di decadenza, per la parte del
risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 416 del codice di procedura penale , e' il seguente:
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove (2)".
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo-5 aprile 1991, n. 145 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale , in riferimento agli articoli 24, 101 e 102, della Costituzione.