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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752/2025 R.G. promossa
DA
C.F.: ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Tallone (C.F.:
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo; C.F._3
- appellanti -
CONTRO
(C.F.: ; P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino, via Bligny n. 18, e P.IVA_2
(C.F.: ), in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 C.F._4
residente in [...], Corso Svizzera n. 29, entrambi Controparte_1
pagina 1 di 14 rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Giacoia (C.F.: ) e dall'Avv. Lorenzo Bernardi C.F._5
OL (C.F.: ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
C.F._6
- appellati e appellanti in via incidentale -
All'esito dell'udienza del 3.7.2025, la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in atti.
**** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.2.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' in
[...] Controparte_3 proprio e quale legale rappresentante dell'associazione, innanzi al Tribunale di Milano affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse il parziale inadempimento alle obbligazioni assunte dall' con il Controparte_1 contratto di mandato stipulato tra le parti e volto all'adozione internazionale di un minore, pronunciasse la risoluzione ex art. 1453 c.c. e condannasse l o, in caso di inadempienza ed incapienza, CP_1 CP_2 in qualità di legale rappresentante, a corrispondere agli attori l'importo di € 7.000,00 ovvero il
[...] diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, a titolo di restituzione e/o di risarcimento, oltre a € 2.554,11 o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta dovuta per danno patrimoniale, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale connesso agli inadempimenti, da quantificarsi secondo equità, il tutto con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata e con il favore delle spese di lite.
I due coniugi allegavano, infatti, che, con riferimento all'adozione del minore , a fronte del Persona_1 pagamento integrale del compenso pattuito, l' non aveva eseguito tutte le prestazioni Controparte_1 necessarie “per il corretto espletamento della procedura di adozione internazionale”, avendo ommesso di presentare la domanda di adozione plenaria presso il Tribunale di Dakar volta all'ottenimento della sentenza che avrebbe portato a compimento la procedura anche per il Paese di origine del minore. Inoltre, con riferimento alla proposta di abbinamento con il minore , non andata a buon fine per gravi problemi Persona_2 neurologici dello stesso, essi lamentavano di aver subito, a causa dell'omessa trasmissione da parte dell'associazione di informazioni corrette circa lo stato di salute del minore, un danno patrimoniale rappresentato dalle spese di viaggio sostenute per recarsi a conoscere il minore e un danno non patrimoniale derivante dal dolore sofferto nel rinunciare all'adozione.
Si costituivano in giudizio i convenuti affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse, in via pregiudiziale principale, l'intervenuto giudicato rispetto alla materia del contendere;
in via pregiudiziale subordinata, il pagina 2 di 14 difetto di competenza, anche territoriale, del Giudice adito;
in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti e l'intervenuta prescrizione dei danni lamentati;
nel merito, affinché il
Tribunale rigettasse in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale interrogava liberamente le parti, esperiva il tentativo di conciliazione e respingeva l'istanza di prova testimoniale avanzata dalla convenuta.
Con sentenza n. 996/2025 pubblicata in data 5.2.2025, il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decideva: “respinge tutte le domande proposte dagli attori, condanna gli attori a pagare all'associazione convenuta le spese del giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del
15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta”.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2 chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti.
Si sono costituiti l' insistendo per il Controparte_3 rigetto del gravame, proponendo altresì appello incidentale per i motivi in seguito esposti.
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 3.7.2025 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare le pretese di parte attrice, ha affermato che, quanto alla prima proposta di abbinamento con il minore , nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale e non Persona_3 patrimoniale in quanto l'Associazione aveva avvertito i coniugi dei problemi di salute del minore Pt_1 prima della loro partenza per il Senegal, limitatamente alle informazioni in proprio possesso, ricevute da OR , legale rappresentante dei minori presenti in orfanotrofio, come riferito dalla stessa Per_4 CP_2 nell'interrogatorio libero, durante il quale ella ha altresì precisato che era interdetto l'accesso alla
[...] struttura da parte di estranei. Secondo il Tribunale, il danno non è ascrivibile all'operato dell' CP_1 la quale aveva assunto un'obbligazione di mezzi e non di risultato, bensì è riconducibile a un evento imprevedibile – il problema neurologico del minore – sopravvenuto solo in un momento successivo all'arrivo dei coniugi in Senegal, nonché alla loro libera scelta di partire ugualmente nonostante l' li avesse informati circa i problemi riscontrati e l'attesa di ulteriori accertamenti. CP_1
Quanto alla seconda proposta di abbinamento con il minore , il Tribunale ha affermato che Persona_1
l'inadempimento, consistente nel mancato ottenimento della sentenza di adozione plenaria del Tribunale di
Dakar, non è imputabile all'Associazione, in quanto la procedura di adozione del bambino si è perfezionata in Italia con il decreto di adozione rilasciato dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Osserva il Giudice di pagina 3 di 14 prime cure che il contratto inter partes stabilisce che l' non garantisce l'esito della procedura e CP_1 non risponde dei comportamenti delle Autorità straniere né dell'“allungamento dei tempi previsti e prevedibili per il perfezionamento dell'adozione”, del quale l aveva informato i coniugi a inizio 2015. CP_1 Pt_1
Secondo il Tribunale, non risulta provato non solo il nesso di causalità tra la mancata pronuncia della sentenza di adozione plenaria e l'inerzia dell'Associazione, ma anche che parte attrice abbia provveduto autonomamente al deposito della domanda di adozione plenaria, posto che quest'ultima consiste in un
“documento manoscritto su carta bianca, privo di timbri di ricezione e di attestazione dell'autorità che avrebbe ricevuto la domanda” e che gli stessi attori hanno ammesso che il fascicolo non è stato rinvenuto presso il Tribunale di
Dakar.
^^^^
Parti appellanti criticano tale decisione sostenendo che ha errato il Tribunale:
1) nell'interpretazione della domanda degli attori che, diversamente da quanto prospettato dal Giudice di prime cure, non hanno lamentato il mancato ottenimento della sentenza di adozione plenaria conseguente all'omesso deposito della domanda da parte dell bensì “la mancata esecuzione di prestazioni CP_1 contrattualmente dovute, per le quali [l' è stata dai clienti integralmente e anticipatamente retribuita” e che CP_1 comprendevano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e necessari al perfezionamento della procedura di adozione internazionale;
invero, con riguardo alle attività da espletare nella fase successiva al periodo di affidamento pre-adottivo, parte appellante ha allegato una missiva del 30.1.2015 con cui l'Associazione comunicava ai due coniugi che “per il provvedimento di adozione piena in Senegal un anno dopo
l'ingresso in Italia del minore noi vi manderemo l'elenco della documentazione da preparare per depositare la richiesta di
Decreto di Adozione piena in Senegal. Spediamo tutto nel paese, il referente deposita”, salvo poi ammettere, per il tramite della legale rappresentante sentita nel corso dell'interrogatorio libero, di non aver provveduto al deposito della domanda di adozione plenaria;
2) nella valutazione delle prove relative al secondo abbinamento e nella ripartizione dell'onere della prova in quanto, in primo luogo, è stata erroneamente attribuita piena attendibilità alle dichiarazioni della
Presidente da un lato, all'informazione riferita nel corso dell'interrogatorio libero circa la CP_3 sospensione della possibilità di presentare domande di adozione plenaria presso il Tribunale di Dakar, circostanza questa mai allegata da controparte negli atti difensivi e smentita dalla mancanza di una comunicazione ufficiale in tale senso da parte della dall'altro, a Controparte_4 una e-mail del 8.1.2019 con la quale la Presidente comunicava ai coniugi “di averli informati con mail Pt_1 del 8.4.2018 della possibilità di depositare domande per la pronuncia di sentenza di adozione plenaria”, senza tuttavia fornire prova alcuna dell'esistenza della missiva del 2018. In secondo luogo, lamentano gli appellanti che il pagina 4 di 14 Giudice di prime cure, in punto di motivazione, abbia erroneamente invertito l'onere probatorio nella parte in cui ha ritenuto che essi non avessero correttamente provato di aver provveduto personalmente al deposito della domanda di adozione plenaria. Invero, parte appellante ritiene non solo che sul creditore gravi unicamente l'onere della prova del diritto di credito, quindi della fonte dell'obbligazione, ben potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, ma anche che non rilevi, ai fini restitutori, che la domanda sia stata depositata dai coniugi essendo sufficiente la prova che al deposito non abbia Pt_1 provveduto la parte che era contrattualmente tenuta a farlo, ossia l' Diversamente, secondo CP_1 gli appellanti l'avvenuto deposito della domanda da parte del provato mediante la produzione del Pt_1 relativo documento sul quale sono riportati il numero di protocollo (7050) e la data di deposito
(24/10/2017), “assume rilevanza esclusivamente in funzione dell'invocato risarcimento del danno emergente rappresentato dal rimborso delle spese sostenute per il viaggio in Senegal dell'ottobre 2017”;
3) nella valutazione delle prove relative al primo abbinamento in quanto, come per il secondo abbinamento, è stata attribuita piena attendibilità all'interrogatorio libero della Presidente che ha CP_3 riferito che “era precluso l'accesso agli estranei all'orfanotrofio in cui era ricoverato ” con ciò rendendo Persona_2 impossibili a soggetti esterni ulteriori accertamenti sui problemi di salute del minore, nonostante si tratti di circostanza mai allegata da controparte negli atti difensivi;
inoltre, gli appellanti lamentano che parte appellata non ha dimostrato di aver adottato tutte le iniziative volte a raccogliere e trasmettere con tempestività le informazioni relative allo stato di salute del minore, né ha provato l'esistenza di un'impossibilità oggettiva di reperire la documentazione richiesta, a fronte di un preciso obbligo di curare che la proposta di abbinamento tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore “sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore”;
4) nell'escludere le restituzioni e il risarcimento dei danni, in quanto gli appellanti, a fronte dell'inadempimento o del parziale e inesatto adempimento di controparte, vantano il diritto alla restituzione di parte del compenso versato (€ 16.500,00) da quantificarsi “in € 7.000,00, ovvero in una frazione del compenso riferibile alla “fase B” (procedura c/o gli organi del Senegal)” ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
inoltre, gli appellanti ritengono di aver diritto al “risarcimento dei danni patrimoniali subiti, che possono essere individuati nelle spese sostenute per i viaggi effettuati nel gennaio/febbraio 2014 per l'incontro con , per Persona_2 complessivi € 1.433,76 e per il viaggio effettuato nell'ottobre 2017, relativo al deposito della domanda di adozione plenaria, per un totale di € 1.120,35” nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, con favore delle spese di lite e restituzioni ex art. 336 c.p.c..
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pagina 5 di 14 Parti appellate e insistono per il rigetto del Controparte_3 Controparte_2 gravame e propone appello incidentale, sostenendo che:
1) posto che nel procedimento R.G. n. 52134/2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a favore di quella arbitrale, la questione sulla competenza rimane coperta da giudicato formale e la medesima domanda di merito non può essere ripresentata dinnanzi al Tribunale di Milano, ma deve essere proposta al collegio arbitrale dichiarato competente con la sentenza n. 10347/2022;
2) il d.lgs. 206/2005 non è applicabile al contratto inter partes in quanto, da un lato, i coniugi “non Pt_1 sono titolari di un diritto ad adottare, quindi non possono essere considerati consumatori che “acquistano” un servizio volto a procurare loro un minore”, dall'altro, l'attività del ramo adozioni dell non è qualificabile come CP_1 attività d'impresa posto che il fine di lucro è vietato per legge agli enti che svolgono attività di adozione internazionale;
ne consegue la validità dell'art. 15 del contratto di mandato sia nella parte in cui contiene la clausola compromissoria sia nella parte in cui prevede, in ogni caso, la competenza del Foro di Torino;
3) parte appellata è carente di legittimazione passiva in quanto il procedimento di primo grado è stato instaurato dopo la cessione del ramo adozioni da parte dell' in favore dell'Ente Controparte_1
Autorizzato ASA ETS, pertanto tale posizione passiva del cedente, sorta solo in seguito alla cessione, non rientra nell'art. 2 dell'atto di cessione che prevede che “la cessione non comprende eventuali passività […] che resteranno ad esclusivo carico della parte cedente”.
**** OSSERVAZIONE DELLA CORTE
Vanno preliminarmente esaminate – e respinte - le riproposte eccezioni in rito sollevate dagli appellati incidentali e che, se accolte, renderebbero Controparte_3 Controparte_2 superfluo l'esame nel merito dell'appello principale.
Sull'eccezione di giudicato e sulla validità della clausola compromissoria
Nell'ottobre del 2019, i coniugi convennero in giudizio l' dinanzi al Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Milano, chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione, totale o parziale, del compenso corrisposto, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.
10347/2022, dichiarava la propria incompetenza in favore del giudizio arbitrale, in applicazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto stipulato tra le parti. Poiché il processo non veniva riassunto dinanzi agli arbitri nei termini di legge, né la pronuncia veniva impugnata in Cassazione mediante regolamento di competenza, lo stesso si estingueva.
Successivamente, i coniugi riproponevano la medesima domanda innanzi al Tribunale di Milano, dando origine al presente giudizio. In primo grado, il giudice respingeva l'eccezione di giudicato sollevata pagina 6 di 14 dall' sostenendo che la pronuncia con cui il giudice del precedente giudizio si era dichiarato CP_1 incompetente in ragione della clausola di arbitrato rituale fosse una pronuncia di rito e, in quanto tale, desse luogo a un giudicato formale senza preclusione della riproposizione della domanda in altro giudizio.
Inoltre, ritenendo invalida la clausola compromissoria di cui all'art. 15, affermava la competenza del
Tribunale adito.
Questa Corte condivide le conclusioni del giudice di prime cure in ordine all'infondatezza dell'eccezione di giudicato. Preliminarmente, deve osservarsi che le parti, all'art. 15 del contratto, hanno espressamente qualificato come rituale l'arbitrato a cui sottoporre le controversie concernenti l'incarico.
Storicamente, l'arbitrato rituale è stato oggetto di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno alla sua natura, che ha visto contrapporsi la tesi che afferma la natura giurisdizionale dell'arbitrato a quella che sostiene invece la natura negoziale. Dall'adesione all'uno o all'altro orientamento discende la qualificabilità dell'exceptio compromissi ora in termini di eccezione di rito, ora riconducendola alla categoria delle eccezioni di merito in quanto concernente questioni di validità di una clausola contrattuale. Premesso che la giurisprudenza sul punto non è unanime, questa Corte ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite che hanno ricompreso l'eccezione di arbitrato rituale nel novero di quelle processuali, riconoscendo la natura giurisdizionale dell'attività degli arbitri rituali e configurando come questione di competenza “lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri”
(Cass., SS.UU., 25/10/2013, n.24153). Nonostante si registrino pronunce di segno contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità ha richiamato tale orientamento, affermando che “in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza” (Cass., civ., sez. II, 03/01/2024, n. 112; nello stesso senso, Cass. civ., sez. VI, 05/10/2021, n. 26949 e Cass. civ., sez. VI, 05/06/2019, n. 15300).
Ne consegue che la sentenza con cui il giudice statale, accogliendo l'eccezione processuale di arbitrato, declina la propria competenza in favore di quella arbitrale è da ritenersi una pronuncia di rito. Depone a favore di questa soluzione anche il dato letterale dell'art. 819-ter c.p.c. che, nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 22, non solo fa espresso riferimento alla “eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato”, ma ammette anche la proponibilità del “regolamento di competenza” avverso la sentenza con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato. Del resto, il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione proponibile contro pronunce di rito: anche l'art. 43 c.p.c., nel consentire la proposizione del regolamento di competenza facoltativo avverso le sentenze che, pur contenendo una decisione sul merito, abbiano preventivamente pagina 7 di 14 risolto una questione di competenza, presuppone pur sempre l'esistenza di una pronuncia di rito. La natura processuale della sentenza con cui il giudice statale accoglie l'exceptio compromissi e dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri non è esclusa nemmeno dalla valutazione in ordine alla validità della clausola compromissoria, che è un'indagine strumentale a dichiarare l'incompetenza. La Suprema Corte è, infatti, chiara nello statuire che “È vero che per pronunziarsi sulla validità, efficacia ed operatività della clausola compromissoria il giudice adito ricorre spesso a regole appartenenti al diritto sostanziale, ma è altrettanto vero che ciò accade egualmente allorché debba giudicare sulla sua potestà giurisdizionale a fronte di una deroga convenzionale a favore di giudici stranieri (L. n. 218 del 1995, ex art. 4, comma 2), senza che si formi di norma al riguardo alcun giudicato ex art. 2909 c.c. sulla mera questione pregiudiziale di merito (validità dell'accordo) che si pone come premessa per la soluzione di una questione pregiudiziale di rito” (Cass., SS.UU., 25/10/2023, n. 24153).
Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza n. 10347/2022 deve qualificarsi come pronuncia di rito e che, anche qualora per decidere sulla competenza il giudice abbia svolto valutazioni incidentali sulla validità della clausola compromissoria, ciò non determina la formazione di un giudicato sostanziale. Giova in questa sede rammentare, difatti, come una sentenza di rito è dotata di un'efficacia meramente endoprocessuale, vincolando solo le parti e il giudice all'interno di quello stesso processo e non impedendo invece la riproposizione della domanda dinanzi a un altro giudice (in senso conforme, Cass. civ., sez. I,
1/7/2022, n.21008; Cass., civ., sez. VI, 3/11/2017, n.26178), per tale intendendosi, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, un giudice diverso da quello titolare del processo in cui la questione sulla competenza sia già stata decisa e non invece un diverso organo giudiziario.
Quanto al merito, questa Corte, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, ritiene corretta la valutazione del Giudice di prime cure circa l'invalidità della clausola compromissoria ex art. 15 del contratto. Al rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve, infatti, applicarsi il Codice del consumo. Da un lato, i coniugi hanno stipulato il contratto in qualità di consumatori, rientrando a pieno titolo nella definizione di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. 206/2005 (“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”). Inoltre, pur qualificato dalle parti come contratto di mandato, l'accordo presenta anche alcuni caratteri propri dell'appalto di servizi, come emerge dalla “Carta dei servizi” allegata al conferimento dell'incarico, predisposta a beneficio degli stessi in quanto consumatori. Dall'altro lato, l' ha agito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. CP_1
Diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata, tale natura non è esclusa dal divieto di perseguire fini di lucro imposto alle attività di adozione internazionale posto che l'art. 2082 c.c. individua il requisito tipico dell'imprenditore non nello scopo di lucro, bensì nell'economicità dell'attività, intesa come gestione volta a coprire i costi con i ricavi. In aggiunta, la stessa “Carta dei servizi” definisce l' come impresa CP_1
pagina 8 di 14 sociale: ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 112/2017, l'impresa sociale è un ente privato che esercita “in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Ciò a ulteriore conferma che un'attività d'impresa ben può essere esercitata anche in assenza di finalità lucrative.
La clausola compromissoria, comportando una deroga alla competenza del giudice ordinario, è considerata clausola vessatoria a norma dell'art. 33, lett. t), d.lgs. 206/2005. Trattandosi di un contratto concluso con i consumatori, non è sufficiente, ai fini della validità della clausola compromissoria, la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.; al contrario, l'art. 34, comma 5, del Codice del consumo richiede la prova che la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale. Nel caso concreto, la clausola compromissoria è stata approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c., ma manca qualsiasi prova che vi sia stata un'effettiva negoziazione. Questa Corte concorda con il primo Giudice nel ritenere che la clausola in questione è contenuta in un modulo predisposto dall'Associazione e destinato indistintamente a tutti gli aderenti;
pertanto, incombeva sulla parte appellata l'onere di provare che la clausola fosse stata oggetto di trattativa individuale.
Per le medesime ragioni deve ritenersi priva di fondamento anche l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' che chiede di radicare la causa davanti al Tribunale di Torino in luogo di quello CP_1 di Milano.
Sul difetto di legittimazione passiva
Deve escludersi che il contratto oggetto del presente giudizio sia stato trasferito in occasione della cessione del ramo adozioni da parte dell'Associazione a favore dell'Ente Autorizzato ASA ETS. Invero, CP_1 posto che gli appellanti hanno esperito in giudizio un'azione contrattuale di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con l' la fattispecie del caso concreto rientra nell'ambito applicativo CP_1 dell'art. 2558 c.c. in quanto la successione nei contratti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta “può intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non del tutto esaurito, e quindi anche nella fase contenziosa, inerente ad una domanda di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento” (Cass. civ., sez.
II, 11/08/1990, n.8219; nello stesso senso, Cass. civ., sez. VI, 30/3/2018, n.8055). Tuttavia, l'art. 2558 c.c. consente il subentro del cessionario nei contratti a prestazioni corrispettive non ancora esauriti, purché essi non abbiano carattere personale. Orbene, le stesse parti qualificano il contratto in esame come contratto di mandato, che, per sua natura, costituisce contratto intuitu personae, in quanto la considerazione della persona della controparte rappresenta motivo determinante del contratto;
tant'è che l'art. 1722 c.c. ne sancisce l'estinzione per morte di una delle parti, escludendone la trasmissibilità mortis causa. Né giova prospettare una diversa qualificazione in termini di contratto misto in cui si fondano elementi propri del mandato e pagina 9 di 14 dell'appalto di servizi: anche a voler riconoscere la compresenza di un conferimento di incarico per il compimento di atti giuridici e di prestazioni aventi ad oggetto servizi professionali, il criterio dell'assorbimento impone di applicare la disciplina del tipo prevalente, che deve essere ravvisato nel mandato, avuto riguardo sia alla volontà delle parti che si ricava dal dato letterale del contratto sia al contenuto complessivo del rapporto. Pertanto, essendo il contratto oggetto di causa un contratto personale, non si verifica la successione del cessionario nel contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c..
Anche a voler ritenere diversamente applicabile la disciplina dell'art. 2560 c.c., che “è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati” (Cass. civ., sez. III, 22/11/2023, n. 32487), deve evidenziarsi che è consentito alle parti disporre liberamente del passaggio della posizione debitoria nei rapporti interni tra cedente e cessionario. In questo senso, le parti, all'art. 2 del contratto di cessione, hanno previsto espressamente che tutte le passività sarebbero rimaste a carico esclusivo del cedente. Nei rapporti esterni con i creditori, invece, l'art. 1560 c.c. prevede la responsabilità solidale dell'acquirente e dell'alienante. Invero, la liberazione di quest'ultimo dai debiti presuppone un espresso consenso in tal senso da parte di ogni singolo creditore, consenso che non è stato prestato nel caso di specie. Segnatamente, nel caso concreto, i coniugi hanno lamentato l'inadempimento, concretizzatosi ben prima della Pt_1 cessione, di obbligazioni derivanti dal contratto di mandato. Ne deriva che il debito accertato da questa
Corte a carico dell'Associazione cedente rappresenta una sopravvenienza passiva che trae origine da un fatto costitutivo anteriore all'atto di cessione del 2023. Pertanto, esso rientra a pieno titolo nella nozione di
“debiti anteriori” di cui all'art. 2560 c.c., a nulla valendo la contestazione di parte appellata, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la cessione è avvenuta in data antecedente all'instaurazione del presente giudizio in primo grado, atteso che ciò che rileva non è il momento dell'accertamento giudiziale, bensì il momento genetico dell'obbligazione, nella specie riconducibile a un epoca anteriore al trasferimento del ramo di azienda. Conseguentemente, deve affermarsi la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'appellata, su cui grava la posizione debitoria accertata nel presente giudizio.
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Ciò posto, nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Sulla prima proposta di abbinamento con il minore Persona_2
Con riferimento alla prima proposta di abbinamento con il minore , questa Corte ritiene che Persona_2 non sia imputabile all alcun inadempimento contrattuale. Controparte_1
Invero, l'Associazione aveva l'obbligo contrattuale e legale di trasmettere la proposta di abbinamento corredata di tutte le informazioni di carattere sanitario del minore, obbligo che è stato correttamente pagina 10 di 14 adempiuto dalla parte appellata atteso che, dalla documentazione versata in atti, risulta che la stessa abbia tramesso tutte le informazioni, ancorché sommarie, in proprio possesso. Come correttamente rilevato dalla parte appellata, il minore risultava sottoposto alla tutela di OR che operava presso l'orfanotrofio Per_4 cui il minore era stato affidato;
ne consegue che l'Associazione, priva di qualsivoglia potere o autorità sul minore, si è limitata a trasmettere le informazioni provenienti dall'unico soggetto legittimato a fornirle.
Quanto, poi, alle spese di viaggio sostenute dai coniugi nel mese di gennaio del 2014, esse devono Pt_1 ritenersi frutto di una scelta libera e consapevole: sebbene l' non abbia espressamente dissuaso CP_1
i coniugi dall'intraprendere il viaggio, nondimeno ha lasciato loro piena libertà di decidere se partire immediatamente ovvero attendere l'esito dei successivi accertamenti medici. Pertanto, anche in applicazione della clausola contrattuale che prevede che “tutte le spese di viaggio, di permanenza e trasferimento nel
Paese estero” rimangono a carico dei coniugi, non dovuto è il risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per i viaggi risalenti al gennaio/febbraio 2014.
Del pari, è da escludersi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente, secondo parte appellante, all'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell' atteso che la CP_1 risarcibilità dello stesso presuppone, ancora prima della “sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso” (Cass. civ., sez. I, 13/09/2021, n. 24643), l'inadempimento contrattuale, che non è riscontrabile nel caso di specie.
Sulla seconda proposta di abbinamento con il minore Persona_5
Quanto alla seconda proposta di abbinamento con il minore (oggi, , questa Corte Persona_1 Pt_1 ritiene che abbia errato il Tribunale nell'escludere qualsiasi inadempimento in capo all'Associazione.
Vero è, infatti, che l'art. 1 del contratto inter partes prevede espressamente che l' si Controparte_1 assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che non garantisce l'esito dell'adozione, ma è altresì vero che gli appellanti non hanno lamentato a titolo di inadempimento contrattuale il mancato ottenimento della sentenza di adozione plenaria dovuto all'omesso deposito della relativa domanda da parte dell' bensì la mancata esecuzione di prestazioni dovute in forza di obblighi contrattualmente CP_1 assunti. Del resto, sempre in virtù dell'art. 1 del contratto, l' era tenuta a raccogliere dai CP_1 coniugi tutte le istanze necessarie e la documentazione richiesta dalle norme sulle procedure di adozione vigenti nei singoli Paesi, nonché a trasmetterle alle Autorità straniere. Al riguardo, va rilevato che, come riportato dalla Commissione per le adozioni internazionali, ai fini del completamento della procedura adottiva anche secondo l'ordinamento senegalese, è necessario, decorso il periodo di affido pre-adottivo della durata di un anno, il deposito della domanda di adozione plenaria presso il Tribunale del luogo in cui i genitori adottanti hanno il domicilio o, se sono domiciliati all'estero, presso il Tribunale del domicilio del pagina 11 di 14 minore, ai fini dell'ottenimento della sentenza non motivata di adozione. Pertanto, nonostante in data
23.3.2016 la procedura di adozione si sia conclusa in Italia con il decreto di adozione reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano, manca ancora una fase da espletare nel Paese di origine del minore ai fini dell'effettivo completamento della procedura.
Relativamente a tale seconda fase, è stata la stessa coerentemente ai compiti da essa assunti CP_1 all'atto di conferimento dell'incarico, ad assumersi l'impegno di raccogliere la documentazione necessaria e trasmetterla al referente in Senegal: nella missiva inviata dall'Associazione ai coniugi il 30.1.2015 si Pt_1 legge, infatti, “per il provvedimento di adozione piena in Senegal un anno dopo l'ingresso in Italia del minore noi vi manderemo l'elenco della documentazione da preparare per depositare la richiesta di Decreto di Adozione piena in Senegal.
Spediamo tutto nel paese, il referente deposita, l'iter interessa diversi Ministeri, per approvazione”. È pacifico, quindi, che tra le attività di competenza dell' rientra quella di reperire la documentazione “come previsto dalle CP_1 procedure di adozione nei singoli Paesi”, quindi anche quella necessaria ai fini del deposito della domanda di adozione plenaria.
Al riguardo ha dunque errato il giudice di prime cure nell'attribuire rilevanza alla mail dell'8.1.2019 con cui la Presidente Nespoli, in risposta alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento della procedura in Senegal, riferiva ai coniugi di aver inviato loro in data 12.4.2018 una missiva per informarli Pt_1
“della rinnovata possibilità di depositare la domanda” e invitarli a firmare a tal fine un testo ivi allegato. Invero, in tema di responsabilità contrattuale, il soggetto che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto di credito è tenuto a provarne la fonte, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
spetta a quest'ultima provare che l'inadempimento non le è imputabile oppure di aver adempiuto esattamente la prestazione. A fronte delle contestazioni mosse dai coniugi l'onere probatorio sarebbe stato Pt_1 assolto dall mediante la produzione non già della mail dell'8.1.2019 bensì di quella del CP_1
12.4.2018, della cui esistenza, tuttavia, non risulta alcuna prova agli atti. Diversamente, gli appellanti hanno allegato di aver appreso nel 2017 “da una funzionaria del Tribunale [di che non risultava depositata alcuna CP_5 domanda di adozione plenaria” a proprio nome, circostanza questa confermata dalla Presidente che, CP_3 nel corso dell'interrogatorio libero in primo grado, ha dichiarato che il Tribunale di Dakar aveva sospeso la possibilità di presentare domande e che “per errore nel caso specifico degli attori la domanda non è stata ripresentata quando si è riaperta la possibilità di farlo”.
Alla luce di quanto sopra, posto che ai sensi dell'art. 1 del contratto l' non è tenuta a CP_1 rispondere “del comportamento di soggetti terzi” né dell'“allungamento dei tempi previsti e prevedibili per il perfezionamento dell'adozione”, è imputabile all' la mancata esecuzione delle residuali attività CP_1 funzionali al perfezionamento della procedura anche nel Paese di origine del minore;
inadempimento che pagina 12 di 14 deve peraltro qualificarsi di scarsa importanza, atteso che il creditore ha comunque conseguito l'utilità essenziale perseguita con il contratto dal momento che il minore adottato è a tutti gli effetti cittadino italiano e figlio dei coniugi Pt_1
Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., risultando invece applicabile, in via alternativa, la riduzione del prezzo, da quantificarsi proporzionalmente nella misura di un sesto del compenso complessivamente versato(€ 16.500,00), con conseguente diminuzione dell'importo dovuto di € 2.750,00.
È da escludersi, invece, il diritto al rimborso di € 1.120,35 fatto valere dagli appellanti con riferimento alle spese sostenute per il viaggio dell'ottobre 2017 finalizzato al deposito della domanda di adozione plenaria dal momento che l'art. 5 del contratto esclude la possibilità di ottenere il rimborso in caso di violazione del divieto di legge di operare direttamente nelle procedure di adozione internazionale senza l'intermediazione di enti autorizzati;
ed è da escludersi la nullità di tale previsione, in quanto, conformandosi al dettato legislativo, non determina quel “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” che l'art. 33 cod. cons. richiede ai fini della qualificazione di una clausola come vessatoria.
Quanto alla richiesta avanzata dalla parte appellata di tener conto, in caso di accoglimento delle pretese di parte appellante, delle agevolazioni previste in materia di adozione internazionale, deve osservarsi che le deduzioni fiscali attengono esclusivamente all'ambito tributario e non possono incidere sulla quantificazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite dall' . CP_1
Parimenti, con riguardo al dedotto rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, parte appellata non ha fornito prova del fatto che i coniugi hanno effettivamente fruito di tale agevolazione;
non può, infatti, ritenersi sufficiente una presunzione in tal senso, tenuto altresì conto del ristretto termine previsto dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 3 maggio 2018 per la presentazione delle relative istanze.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in definitiva, in accoglimento parziale dell'appello principale, deve riconoscersi, in favore degli appellanti , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la riduzione del prezzo corrisposto nella misura di € 2.750,00.
Le spese del doppio grado, atteso l'esito complessivo - e in specie l'accoglimento solo in minima parte della domanda originaria- vanno compensate per 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico degli odierni appellanti e liquidate come in dispositivo.
P.T.M
pagina 13 di 14 La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 ed avverso la sentenza n. 996/2025 resa dal Tribunale di Milano, in parziale riforma Parte_2 della sentenza, così dispone:
- condanna parte appellata alla restituzione di € 2.750,00 in favore degli appellanti;
- rigetta l'appello incidentale proposto dall e conferma nel resto. Controparte_1
Condanna gli appellanti al pagamento dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio che in tal misura liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200 ad € 26.000) per il primo grado, in complessivi €
3.384,00, per il presente grado in complessivi € 3.872,00; per entrambi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano, l'1.10.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752/2025 R.G. promossa
DA
C.F.: ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Tallone (C.F.:
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo; C.F._3
- appellanti -
CONTRO
(C.F.: ; P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino, via Bligny n. 18, e P.IVA_2
(C.F.: ), in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 C.F._4
residente in [...], Corso Svizzera n. 29, entrambi Controparte_1
pagina 1 di 14 rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Giacoia (C.F.: ) e dall'Avv. Lorenzo Bernardi C.F._5
OL (C.F.: ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
C.F._6
- appellati e appellanti in via incidentale -
All'esito dell'udienza del 3.7.2025, la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in atti.
**** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.2.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' in
[...] Controparte_3 proprio e quale legale rappresentante dell'associazione, innanzi al Tribunale di Milano affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse il parziale inadempimento alle obbligazioni assunte dall' con il Controparte_1 contratto di mandato stipulato tra le parti e volto all'adozione internazionale di un minore, pronunciasse la risoluzione ex art. 1453 c.c. e condannasse l o, in caso di inadempienza ed incapienza, CP_1 CP_2 in qualità di legale rappresentante, a corrispondere agli attori l'importo di € 7.000,00 ovvero il
[...] diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, a titolo di restituzione e/o di risarcimento, oltre a € 2.554,11 o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta dovuta per danno patrimoniale, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale connesso agli inadempimenti, da quantificarsi secondo equità, il tutto con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata e con il favore delle spese di lite.
I due coniugi allegavano, infatti, che, con riferimento all'adozione del minore , a fronte del Persona_1 pagamento integrale del compenso pattuito, l' non aveva eseguito tutte le prestazioni Controparte_1 necessarie “per il corretto espletamento della procedura di adozione internazionale”, avendo ommesso di presentare la domanda di adozione plenaria presso il Tribunale di Dakar volta all'ottenimento della sentenza che avrebbe portato a compimento la procedura anche per il Paese di origine del minore. Inoltre, con riferimento alla proposta di abbinamento con il minore , non andata a buon fine per gravi problemi Persona_2 neurologici dello stesso, essi lamentavano di aver subito, a causa dell'omessa trasmissione da parte dell'associazione di informazioni corrette circa lo stato di salute del minore, un danno patrimoniale rappresentato dalle spese di viaggio sostenute per recarsi a conoscere il minore e un danno non patrimoniale derivante dal dolore sofferto nel rinunciare all'adozione.
Si costituivano in giudizio i convenuti affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse, in via pregiudiziale principale, l'intervenuto giudicato rispetto alla materia del contendere;
in via pregiudiziale subordinata, il pagina 2 di 14 difetto di competenza, anche territoriale, del Giudice adito;
in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti e l'intervenuta prescrizione dei danni lamentati;
nel merito, affinché il
Tribunale rigettasse in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale interrogava liberamente le parti, esperiva il tentativo di conciliazione e respingeva l'istanza di prova testimoniale avanzata dalla convenuta.
Con sentenza n. 996/2025 pubblicata in data 5.2.2025, il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decideva: “respinge tutte le domande proposte dagli attori, condanna gli attori a pagare all'associazione convenuta le spese del giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del
15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta”.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2 chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti.
Si sono costituiti l' insistendo per il Controparte_3 rigetto del gravame, proponendo altresì appello incidentale per i motivi in seguito esposti.
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 3.7.2025 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare le pretese di parte attrice, ha affermato che, quanto alla prima proposta di abbinamento con il minore , nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale e non Persona_3 patrimoniale in quanto l'Associazione aveva avvertito i coniugi dei problemi di salute del minore Pt_1 prima della loro partenza per il Senegal, limitatamente alle informazioni in proprio possesso, ricevute da OR , legale rappresentante dei minori presenti in orfanotrofio, come riferito dalla stessa Per_4 CP_2 nell'interrogatorio libero, durante il quale ella ha altresì precisato che era interdetto l'accesso alla
[...] struttura da parte di estranei. Secondo il Tribunale, il danno non è ascrivibile all'operato dell' CP_1 la quale aveva assunto un'obbligazione di mezzi e non di risultato, bensì è riconducibile a un evento imprevedibile – il problema neurologico del minore – sopravvenuto solo in un momento successivo all'arrivo dei coniugi in Senegal, nonché alla loro libera scelta di partire ugualmente nonostante l' li avesse informati circa i problemi riscontrati e l'attesa di ulteriori accertamenti. CP_1
Quanto alla seconda proposta di abbinamento con il minore , il Tribunale ha affermato che Persona_1
l'inadempimento, consistente nel mancato ottenimento della sentenza di adozione plenaria del Tribunale di
Dakar, non è imputabile all'Associazione, in quanto la procedura di adozione del bambino si è perfezionata in Italia con il decreto di adozione rilasciato dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Osserva il Giudice di pagina 3 di 14 prime cure che il contratto inter partes stabilisce che l' non garantisce l'esito della procedura e CP_1 non risponde dei comportamenti delle Autorità straniere né dell'“allungamento dei tempi previsti e prevedibili per il perfezionamento dell'adozione”, del quale l aveva informato i coniugi a inizio 2015. CP_1 Pt_1
Secondo il Tribunale, non risulta provato non solo il nesso di causalità tra la mancata pronuncia della sentenza di adozione plenaria e l'inerzia dell'Associazione, ma anche che parte attrice abbia provveduto autonomamente al deposito della domanda di adozione plenaria, posto che quest'ultima consiste in un
“documento manoscritto su carta bianca, privo di timbri di ricezione e di attestazione dell'autorità che avrebbe ricevuto la domanda” e che gli stessi attori hanno ammesso che il fascicolo non è stato rinvenuto presso il Tribunale di
Dakar.
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Parti appellanti criticano tale decisione sostenendo che ha errato il Tribunale:
1) nell'interpretazione della domanda degli attori che, diversamente da quanto prospettato dal Giudice di prime cure, non hanno lamentato il mancato ottenimento della sentenza di adozione plenaria conseguente all'omesso deposito della domanda da parte dell bensì “la mancata esecuzione di prestazioni CP_1 contrattualmente dovute, per le quali [l' è stata dai clienti integralmente e anticipatamente retribuita” e che CP_1 comprendevano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e necessari al perfezionamento della procedura di adozione internazionale;
invero, con riguardo alle attività da espletare nella fase successiva al periodo di affidamento pre-adottivo, parte appellante ha allegato una missiva del 30.1.2015 con cui l'Associazione comunicava ai due coniugi che “per il provvedimento di adozione piena in Senegal un anno dopo
l'ingresso in Italia del minore noi vi manderemo l'elenco della documentazione da preparare per depositare la richiesta di
Decreto di Adozione piena in Senegal. Spediamo tutto nel paese, il referente deposita”, salvo poi ammettere, per il tramite della legale rappresentante sentita nel corso dell'interrogatorio libero, di non aver provveduto al deposito della domanda di adozione plenaria;
2) nella valutazione delle prove relative al secondo abbinamento e nella ripartizione dell'onere della prova in quanto, in primo luogo, è stata erroneamente attribuita piena attendibilità alle dichiarazioni della
Presidente da un lato, all'informazione riferita nel corso dell'interrogatorio libero circa la CP_3 sospensione della possibilità di presentare domande di adozione plenaria presso il Tribunale di Dakar, circostanza questa mai allegata da controparte negli atti difensivi e smentita dalla mancanza di una comunicazione ufficiale in tale senso da parte della dall'altro, a Controparte_4 una e-mail del 8.1.2019 con la quale la Presidente comunicava ai coniugi “di averli informati con mail Pt_1 del 8.4.2018 della possibilità di depositare domande per la pronuncia di sentenza di adozione plenaria”, senza tuttavia fornire prova alcuna dell'esistenza della missiva del 2018. In secondo luogo, lamentano gli appellanti che il pagina 4 di 14 Giudice di prime cure, in punto di motivazione, abbia erroneamente invertito l'onere probatorio nella parte in cui ha ritenuto che essi non avessero correttamente provato di aver provveduto personalmente al deposito della domanda di adozione plenaria. Invero, parte appellante ritiene non solo che sul creditore gravi unicamente l'onere della prova del diritto di credito, quindi della fonte dell'obbligazione, ben potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, ma anche che non rilevi, ai fini restitutori, che la domanda sia stata depositata dai coniugi essendo sufficiente la prova che al deposito non abbia Pt_1 provveduto la parte che era contrattualmente tenuta a farlo, ossia l' Diversamente, secondo CP_1 gli appellanti l'avvenuto deposito della domanda da parte del provato mediante la produzione del Pt_1 relativo documento sul quale sono riportati il numero di protocollo (7050) e la data di deposito
(24/10/2017), “assume rilevanza esclusivamente in funzione dell'invocato risarcimento del danno emergente rappresentato dal rimborso delle spese sostenute per il viaggio in Senegal dell'ottobre 2017”;
3) nella valutazione delle prove relative al primo abbinamento in quanto, come per il secondo abbinamento, è stata attribuita piena attendibilità all'interrogatorio libero della Presidente che ha CP_3 riferito che “era precluso l'accesso agli estranei all'orfanotrofio in cui era ricoverato ” con ciò rendendo Persona_2 impossibili a soggetti esterni ulteriori accertamenti sui problemi di salute del minore, nonostante si tratti di circostanza mai allegata da controparte negli atti difensivi;
inoltre, gli appellanti lamentano che parte appellata non ha dimostrato di aver adottato tutte le iniziative volte a raccogliere e trasmettere con tempestività le informazioni relative allo stato di salute del minore, né ha provato l'esistenza di un'impossibilità oggettiva di reperire la documentazione richiesta, a fronte di un preciso obbligo di curare che la proposta di abbinamento tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore “sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore”;
4) nell'escludere le restituzioni e il risarcimento dei danni, in quanto gli appellanti, a fronte dell'inadempimento o del parziale e inesatto adempimento di controparte, vantano il diritto alla restituzione di parte del compenso versato (€ 16.500,00) da quantificarsi “in € 7.000,00, ovvero in una frazione del compenso riferibile alla “fase B” (procedura c/o gli organi del Senegal)” ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
inoltre, gli appellanti ritengono di aver diritto al “risarcimento dei danni patrimoniali subiti, che possono essere individuati nelle spese sostenute per i viaggi effettuati nel gennaio/febbraio 2014 per l'incontro con , per Persona_2 complessivi € 1.433,76 e per il viaggio effettuato nell'ottobre 2017, relativo al deposito della domanda di adozione plenaria, per un totale di € 1.120,35” nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, con favore delle spese di lite e restituzioni ex art. 336 c.p.c..
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pagina 5 di 14 Parti appellate e insistono per il rigetto del Controparte_3 Controparte_2 gravame e propone appello incidentale, sostenendo che:
1) posto che nel procedimento R.G. n. 52134/2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a favore di quella arbitrale, la questione sulla competenza rimane coperta da giudicato formale e la medesima domanda di merito non può essere ripresentata dinnanzi al Tribunale di Milano, ma deve essere proposta al collegio arbitrale dichiarato competente con la sentenza n. 10347/2022;
2) il d.lgs. 206/2005 non è applicabile al contratto inter partes in quanto, da un lato, i coniugi “non Pt_1 sono titolari di un diritto ad adottare, quindi non possono essere considerati consumatori che “acquistano” un servizio volto a procurare loro un minore”, dall'altro, l'attività del ramo adozioni dell non è qualificabile come CP_1 attività d'impresa posto che il fine di lucro è vietato per legge agli enti che svolgono attività di adozione internazionale;
ne consegue la validità dell'art. 15 del contratto di mandato sia nella parte in cui contiene la clausola compromissoria sia nella parte in cui prevede, in ogni caso, la competenza del Foro di Torino;
3) parte appellata è carente di legittimazione passiva in quanto il procedimento di primo grado è stato instaurato dopo la cessione del ramo adozioni da parte dell' in favore dell'Ente Controparte_1
Autorizzato ASA ETS, pertanto tale posizione passiva del cedente, sorta solo in seguito alla cessione, non rientra nell'art. 2 dell'atto di cessione che prevede che “la cessione non comprende eventuali passività […] che resteranno ad esclusivo carico della parte cedente”.
**** OSSERVAZIONE DELLA CORTE
Vanno preliminarmente esaminate – e respinte - le riproposte eccezioni in rito sollevate dagli appellati incidentali e che, se accolte, renderebbero Controparte_3 Controparte_2 superfluo l'esame nel merito dell'appello principale.
Sull'eccezione di giudicato e sulla validità della clausola compromissoria
Nell'ottobre del 2019, i coniugi convennero in giudizio l' dinanzi al Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Milano, chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione, totale o parziale, del compenso corrisposto, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.
10347/2022, dichiarava la propria incompetenza in favore del giudizio arbitrale, in applicazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto stipulato tra le parti. Poiché il processo non veniva riassunto dinanzi agli arbitri nei termini di legge, né la pronuncia veniva impugnata in Cassazione mediante regolamento di competenza, lo stesso si estingueva.
Successivamente, i coniugi riproponevano la medesima domanda innanzi al Tribunale di Milano, dando origine al presente giudizio. In primo grado, il giudice respingeva l'eccezione di giudicato sollevata pagina 6 di 14 dall' sostenendo che la pronuncia con cui il giudice del precedente giudizio si era dichiarato CP_1 incompetente in ragione della clausola di arbitrato rituale fosse una pronuncia di rito e, in quanto tale, desse luogo a un giudicato formale senza preclusione della riproposizione della domanda in altro giudizio.
Inoltre, ritenendo invalida la clausola compromissoria di cui all'art. 15, affermava la competenza del
Tribunale adito.
Questa Corte condivide le conclusioni del giudice di prime cure in ordine all'infondatezza dell'eccezione di giudicato. Preliminarmente, deve osservarsi che le parti, all'art. 15 del contratto, hanno espressamente qualificato come rituale l'arbitrato a cui sottoporre le controversie concernenti l'incarico.
Storicamente, l'arbitrato rituale è stato oggetto di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno alla sua natura, che ha visto contrapporsi la tesi che afferma la natura giurisdizionale dell'arbitrato a quella che sostiene invece la natura negoziale. Dall'adesione all'uno o all'altro orientamento discende la qualificabilità dell'exceptio compromissi ora in termini di eccezione di rito, ora riconducendola alla categoria delle eccezioni di merito in quanto concernente questioni di validità di una clausola contrattuale. Premesso che la giurisprudenza sul punto non è unanime, questa Corte ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite che hanno ricompreso l'eccezione di arbitrato rituale nel novero di quelle processuali, riconoscendo la natura giurisdizionale dell'attività degli arbitri rituali e configurando come questione di competenza “lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri”
(Cass., SS.UU., 25/10/2013, n.24153). Nonostante si registrino pronunce di segno contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità ha richiamato tale orientamento, affermando che “in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza” (Cass., civ., sez. II, 03/01/2024, n. 112; nello stesso senso, Cass. civ., sez. VI, 05/10/2021, n. 26949 e Cass. civ., sez. VI, 05/06/2019, n. 15300).
Ne consegue che la sentenza con cui il giudice statale, accogliendo l'eccezione processuale di arbitrato, declina la propria competenza in favore di quella arbitrale è da ritenersi una pronuncia di rito. Depone a favore di questa soluzione anche il dato letterale dell'art. 819-ter c.p.c. che, nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 22, non solo fa espresso riferimento alla “eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato”, ma ammette anche la proponibilità del “regolamento di competenza” avverso la sentenza con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato. Del resto, il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione proponibile contro pronunce di rito: anche l'art. 43 c.p.c., nel consentire la proposizione del regolamento di competenza facoltativo avverso le sentenze che, pur contenendo una decisione sul merito, abbiano preventivamente pagina 7 di 14 risolto una questione di competenza, presuppone pur sempre l'esistenza di una pronuncia di rito. La natura processuale della sentenza con cui il giudice statale accoglie l'exceptio compromissi e dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri non è esclusa nemmeno dalla valutazione in ordine alla validità della clausola compromissoria, che è un'indagine strumentale a dichiarare l'incompetenza. La Suprema Corte è, infatti, chiara nello statuire che “È vero che per pronunziarsi sulla validità, efficacia ed operatività della clausola compromissoria il giudice adito ricorre spesso a regole appartenenti al diritto sostanziale, ma è altrettanto vero che ciò accade egualmente allorché debba giudicare sulla sua potestà giurisdizionale a fronte di una deroga convenzionale a favore di giudici stranieri (L. n. 218 del 1995, ex art. 4, comma 2), senza che si formi di norma al riguardo alcun giudicato ex art. 2909 c.c. sulla mera questione pregiudiziale di merito (validità dell'accordo) che si pone come premessa per la soluzione di una questione pregiudiziale di rito” (Cass., SS.UU., 25/10/2023, n. 24153).
Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza n. 10347/2022 deve qualificarsi come pronuncia di rito e che, anche qualora per decidere sulla competenza il giudice abbia svolto valutazioni incidentali sulla validità della clausola compromissoria, ciò non determina la formazione di un giudicato sostanziale. Giova in questa sede rammentare, difatti, come una sentenza di rito è dotata di un'efficacia meramente endoprocessuale, vincolando solo le parti e il giudice all'interno di quello stesso processo e non impedendo invece la riproposizione della domanda dinanzi a un altro giudice (in senso conforme, Cass. civ., sez. I,
1/7/2022, n.21008; Cass., civ., sez. VI, 3/11/2017, n.26178), per tale intendendosi, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, un giudice diverso da quello titolare del processo in cui la questione sulla competenza sia già stata decisa e non invece un diverso organo giudiziario.
Quanto al merito, questa Corte, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, ritiene corretta la valutazione del Giudice di prime cure circa l'invalidità della clausola compromissoria ex art. 15 del contratto. Al rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve, infatti, applicarsi il Codice del consumo. Da un lato, i coniugi hanno stipulato il contratto in qualità di consumatori, rientrando a pieno titolo nella definizione di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. 206/2005 (“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”). Inoltre, pur qualificato dalle parti come contratto di mandato, l'accordo presenta anche alcuni caratteri propri dell'appalto di servizi, come emerge dalla “Carta dei servizi” allegata al conferimento dell'incarico, predisposta a beneficio degli stessi in quanto consumatori. Dall'altro lato, l' ha agito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. CP_1
Diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata, tale natura non è esclusa dal divieto di perseguire fini di lucro imposto alle attività di adozione internazionale posto che l'art. 2082 c.c. individua il requisito tipico dell'imprenditore non nello scopo di lucro, bensì nell'economicità dell'attività, intesa come gestione volta a coprire i costi con i ricavi. In aggiunta, la stessa “Carta dei servizi” definisce l' come impresa CP_1
pagina 8 di 14 sociale: ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 112/2017, l'impresa sociale è un ente privato che esercita “in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Ciò a ulteriore conferma che un'attività d'impresa ben può essere esercitata anche in assenza di finalità lucrative.
La clausola compromissoria, comportando una deroga alla competenza del giudice ordinario, è considerata clausola vessatoria a norma dell'art. 33, lett. t), d.lgs. 206/2005. Trattandosi di un contratto concluso con i consumatori, non è sufficiente, ai fini della validità della clausola compromissoria, la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.; al contrario, l'art. 34, comma 5, del Codice del consumo richiede la prova che la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale. Nel caso concreto, la clausola compromissoria è stata approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c., ma manca qualsiasi prova che vi sia stata un'effettiva negoziazione. Questa Corte concorda con il primo Giudice nel ritenere che la clausola in questione è contenuta in un modulo predisposto dall'Associazione e destinato indistintamente a tutti gli aderenti;
pertanto, incombeva sulla parte appellata l'onere di provare che la clausola fosse stata oggetto di trattativa individuale.
Per le medesime ragioni deve ritenersi priva di fondamento anche l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' che chiede di radicare la causa davanti al Tribunale di Torino in luogo di quello CP_1 di Milano.
Sul difetto di legittimazione passiva
Deve escludersi che il contratto oggetto del presente giudizio sia stato trasferito in occasione della cessione del ramo adozioni da parte dell'Associazione a favore dell'Ente Autorizzato ASA ETS. Invero, CP_1 posto che gli appellanti hanno esperito in giudizio un'azione contrattuale di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con l' la fattispecie del caso concreto rientra nell'ambito applicativo CP_1 dell'art. 2558 c.c. in quanto la successione nei contratti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta “può intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non del tutto esaurito, e quindi anche nella fase contenziosa, inerente ad una domanda di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento” (Cass. civ., sez.
II, 11/08/1990, n.8219; nello stesso senso, Cass. civ., sez. VI, 30/3/2018, n.8055). Tuttavia, l'art. 2558 c.c. consente il subentro del cessionario nei contratti a prestazioni corrispettive non ancora esauriti, purché essi non abbiano carattere personale. Orbene, le stesse parti qualificano il contratto in esame come contratto di mandato, che, per sua natura, costituisce contratto intuitu personae, in quanto la considerazione della persona della controparte rappresenta motivo determinante del contratto;
tant'è che l'art. 1722 c.c. ne sancisce l'estinzione per morte di una delle parti, escludendone la trasmissibilità mortis causa. Né giova prospettare una diversa qualificazione in termini di contratto misto in cui si fondano elementi propri del mandato e pagina 9 di 14 dell'appalto di servizi: anche a voler riconoscere la compresenza di un conferimento di incarico per il compimento di atti giuridici e di prestazioni aventi ad oggetto servizi professionali, il criterio dell'assorbimento impone di applicare la disciplina del tipo prevalente, che deve essere ravvisato nel mandato, avuto riguardo sia alla volontà delle parti che si ricava dal dato letterale del contratto sia al contenuto complessivo del rapporto. Pertanto, essendo il contratto oggetto di causa un contratto personale, non si verifica la successione del cessionario nel contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c..
Anche a voler ritenere diversamente applicabile la disciplina dell'art. 2560 c.c., che “è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati” (Cass. civ., sez. III, 22/11/2023, n. 32487), deve evidenziarsi che è consentito alle parti disporre liberamente del passaggio della posizione debitoria nei rapporti interni tra cedente e cessionario. In questo senso, le parti, all'art. 2 del contratto di cessione, hanno previsto espressamente che tutte le passività sarebbero rimaste a carico esclusivo del cedente. Nei rapporti esterni con i creditori, invece, l'art. 1560 c.c. prevede la responsabilità solidale dell'acquirente e dell'alienante. Invero, la liberazione di quest'ultimo dai debiti presuppone un espresso consenso in tal senso da parte di ogni singolo creditore, consenso che non è stato prestato nel caso di specie. Segnatamente, nel caso concreto, i coniugi hanno lamentato l'inadempimento, concretizzatosi ben prima della Pt_1 cessione, di obbligazioni derivanti dal contratto di mandato. Ne deriva che il debito accertato da questa
Corte a carico dell'Associazione cedente rappresenta una sopravvenienza passiva che trae origine da un fatto costitutivo anteriore all'atto di cessione del 2023. Pertanto, esso rientra a pieno titolo nella nozione di
“debiti anteriori” di cui all'art. 2560 c.c., a nulla valendo la contestazione di parte appellata, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la cessione è avvenuta in data antecedente all'instaurazione del presente giudizio in primo grado, atteso che ciò che rileva non è il momento dell'accertamento giudiziale, bensì il momento genetico dell'obbligazione, nella specie riconducibile a un epoca anteriore al trasferimento del ramo di azienda. Conseguentemente, deve affermarsi la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'appellata, su cui grava la posizione debitoria accertata nel presente giudizio.
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Ciò posto, nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Sulla prima proposta di abbinamento con il minore Persona_2
Con riferimento alla prima proposta di abbinamento con il minore , questa Corte ritiene che Persona_2 non sia imputabile all alcun inadempimento contrattuale. Controparte_1
Invero, l'Associazione aveva l'obbligo contrattuale e legale di trasmettere la proposta di abbinamento corredata di tutte le informazioni di carattere sanitario del minore, obbligo che è stato correttamente pagina 10 di 14 adempiuto dalla parte appellata atteso che, dalla documentazione versata in atti, risulta che la stessa abbia tramesso tutte le informazioni, ancorché sommarie, in proprio possesso. Come correttamente rilevato dalla parte appellata, il minore risultava sottoposto alla tutela di OR che operava presso l'orfanotrofio Per_4 cui il minore era stato affidato;
ne consegue che l'Associazione, priva di qualsivoglia potere o autorità sul minore, si è limitata a trasmettere le informazioni provenienti dall'unico soggetto legittimato a fornirle.
Quanto, poi, alle spese di viaggio sostenute dai coniugi nel mese di gennaio del 2014, esse devono Pt_1 ritenersi frutto di una scelta libera e consapevole: sebbene l' non abbia espressamente dissuaso CP_1
i coniugi dall'intraprendere il viaggio, nondimeno ha lasciato loro piena libertà di decidere se partire immediatamente ovvero attendere l'esito dei successivi accertamenti medici. Pertanto, anche in applicazione della clausola contrattuale che prevede che “tutte le spese di viaggio, di permanenza e trasferimento nel
Paese estero” rimangono a carico dei coniugi, non dovuto è il risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per i viaggi risalenti al gennaio/febbraio 2014.
Del pari, è da escludersi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente, secondo parte appellante, all'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell' atteso che la CP_1 risarcibilità dello stesso presuppone, ancora prima della “sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso” (Cass. civ., sez. I, 13/09/2021, n. 24643), l'inadempimento contrattuale, che non è riscontrabile nel caso di specie.
Sulla seconda proposta di abbinamento con il minore Persona_5
Quanto alla seconda proposta di abbinamento con il minore (oggi, , questa Corte Persona_1 Pt_1 ritiene che abbia errato il Tribunale nell'escludere qualsiasi inadempimento in capo all'Associazione.
Vero è, infatti, che l'art. 1 del contratto inter partes prevede espressamente che l' si Controparte_1 assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che non garantisce l'esito dell'adozione, ma è altresì vero che gli appellanti non hanno lamentato a titolo di inadempimento contrattuale il mancato ottenimento della sentenza di adozione plenaria dovuto all'omesso deposito della relativa domanda da parte dell' bensì la mancata esecuzione di prestazioni dovute in forza di obblighi contrattualmente CP_1 assunti. Del resto, sempre in virtù dell'art. 1 del contratto, l' era tenuta a raccogliere dai CP_1 coniugi tutte le istanze necessarie e la documentazione richiesta dalle norme sulle procedure di adozione vigenti nei singoli Paesi, nonché a trasmetterle alle Autorità straniere. Al riguardo, va rilevato che, come riportato dalla Commissione per le adozioni internazionali, ai fini del completamento della procedura adottiva anche secondo l'ordinamento senegalese, è necessario, decorso il periodo di affido pre-adottivo della durata di un anno, il deposito della domanda di adozione plenaria presso il Tribunale del luogo in cui i genitori adottanti hanno il domicilio o, se sono domiciliati all'estero, presso il Tribunale del domicilio del pagina 11 di 14 minore, ai fini dell'ottenimento della sentenza non motivata di adozione. Pertanto, nonostante in data
23.3.2016 la procedura di adozione si sia conclusa in Italia con il decreto di adozione reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano, manca ancora una fase da espletare nel Paese di origine del minore ai fini dell'effettivo completamento della procedura.
Relativamente a tale seconda fase, è stata la stessa coerentemente ai compiti da essa assunti CP_1 all'atto di conferimento dell'incarico, ad assumersi l'impegno di raccogliere la documentazione necessaria e trasmetterla al referente in Senegal: nella missiva inviata dall'Associazione ai coniugi il 30.1.2015 si Pt_1 legge, infatti, “per il provvedimento di adozione piena in Senegal un anno dopo l'ingresso in Italia del minore noi vi manderemo l'elenco della documentazione da preparare per depositare la richiesta di Decreto di Adozione piena in Senegal.
Spediamo tutto nel paese, il referente deposita, l'iter interessa diversi Ministeri, per approvazione”. È pacifico, quindi, che tra le attività di competenza dell' rientra quella di reperire la documentazione “come previsto dalle CP_1 procedure di adozione nei singoli Paesi”, quindi anche quella necessaria ai fini del deposito della domanda di adozione plenaria.
Al riguardo ha dunque errato il giudice di prime cure nell'attribuire rilevanza alla mail dell'8.1.2019 con cui la Presidente Nespoli, in risposta alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento della procedura in Senegal, riferiva ai coniugi di aver inviato loro in data 12.4.2018 una missiva per informarli Pt_1
“della rinnovata possibilità di depositare la domanda” e invitarli a firmare a tal fine un testo ivi allegato. Invero, in tema di responsabilità contrattuale, il soggetto che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto di credito è tenuto a provarne la fonte, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
spetta a quest'ultima provare che l'inadempimento non le è imputabile oppure di aver adempiuto esattamente la prestazione. A fronte delle contestazioni mosse dai coniugi l'onere probatorio sarebbe stato Pt_1 assolto dall mediante la produzione non già della mail dell'8.1.2019 bensì di quella del CP_1
12.4.2018, della cui esistenza, tuttavia, non risulta alcuna prova agli atti. Diversamente, gli appellanti hanno allegato di aver appreso nel 2017 “da una funzionaria del Tribunale [di che non risultava depositata alcuna CP_5 domanda di adozione plenaria” a proprio nome, circostanza questa confermata dalla Presidente che, CP_3 nel corso dell'interrogatorio libero in primo grado, ha dichiarato che il Tribunale di Dakar aveva sospeso la possibilità di presentare domande e che “per errore nel caso specifico degli attori la domanda non è stata ripresentata quando si è riaperta la possibilità di farlo”.
Alla luce di quanto sopra, posto che ai sensi dell'art. 1 del contratto l' non è tenuta a CP_1 rispondere “del comportamento di soggetti terzi” né dell'“allungamento dei tempi previsti e prevedibili per il perfezionamento dell'adozione”, è imputabile all' la mancata esecuzione delle residuali attività CP_1 funzionali al perfezionamento della procedura anche nel Paese di origine del minore;
inadempimento che pagina 12 di 14 deve peraltro qualificarsi di scarsa importanza, atteso che il creditore ha comunque conseguito l'utilità essenziale perseguita con il contratto dal momento che il minore adottato è a tutti gli effetti cittadino italiano e figlio dei coniugi Pt_1
Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., risultando invece applicabile, in via alternativa, la riduzione del prezzo, da quantificarsi proporzionalmente nella misura di un sesto del compenso complessivamente versato(€ 16.500,00), con conseguente diminuzione dell'importo dovuto di € 2.750,00.
È da escludersi, invece, il diritto al rimborso di € 1.120,35 fatto valere dagli appellanti con riferimento alle spese sostenute per il viaggio dell'ottobre 2017 finalizzato al deposito della domanda di adozione plenaria dal momento che l'art. 5 del contratto esclude la possibilità di ottenere il rimborso in caso di violazione del divieto di legge di operare direttamente nelle procedure di adozione internazionale senza l'intermediazione di enti autorizzati;
ed è da escludersi la nullità di tale previsione, in quanto, conformandosi al dettato legislativo, non determina quel “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” che l'art. 33 cod. cons. richiede ai fini della qualificazione di una clausola come vessatoria.
Quanto alla richiesta avanzata dalla parte appellata di tener conto, in caso di accoglimento delle pretese di parte appellante, delle agevolazioni previste in materia di adozione internazionale, deve osservarsi che le deduzioni fiscali attengono esclusivamente all'ambito tributario e non possono incidere sulla quantificazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite dall' . CP_1
Parimenti, con riguardo al dedotto rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, parte appellata non ha fornito prova del fatto che i coniugi hanno effettivamente fruito di tale agevolazione;
non può, infatti, ritenersi sufficiente una presunzione in tal senso, tenuto altresì conto del ristretto termine previsto dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 3 maggio 2018 per la presentazione delle relative istanze.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in definitiva, in accoglimento parziale dell'appello principale, deve riconoscersi, in favore degli appellanti , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la riduzione del prezzo corrisposto nella misura di € 2.750,00.
Le spese del doppio grado, atteso l'esito complessivo - e in specie l'accoglimento solo in minima parte della domanda originaria- vanno compensate per 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico degli odierni appellanti e liquidate come in dispositivo.
P.T.M
pagina 13 di 14 La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 ed avverso la sentenza n. 996/2025 resa dal Tribunale di Milano, in parziale riforma Parte_2 della sentenza, così dispone:
- condanna parte appellata alla restituzione di € 2.750,00 in favore degli appellanti;
- rigetta l'appello incidentale proposto dall e conferma nel resto. Controparte_1
Condanna gli appellanti al pagamento dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio che in tal misura liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200 ad € 26.000) per il primo grado, in complessivi €
3.384,00, per il presente grado in complessivi € 3.872,00; per entrambi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano, l'1.10.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
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