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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai SInori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo ConSIliere
3. dott. Claudio Antonelli ConSIliere riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 192 R. G. A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Truglio con studio E_ in Mazara del Vallo nel Largo delle Sirene n. 2 – Corso Umberto I°, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ugo Pecoraro sito in Palermo nella Piazza San
Francesco di Paola n. 47.
Appellante -
CONTRO
Controparte_1
Appellata contumace
E nei confronti dell'
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo.
-Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 13 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Marsala il 15 giugno 2021, aveva convenuto in giudizio e Controparte_1 E_
l'Ente previdenziale, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze di dal 2 giugno 2017 al 5 E_ giugno 2020, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, senza alcuna regolarizzazione fiscale, previdenziale e contributiva sino al 31 ottobre 2019, con le mansioni e la qualifica di colf e badante, livello B del Ccnl Personale domestico non convivente, osservando l'orario, per sei giorni la settimana, dalle ore 20,30 della sera alle ore 8,30 del giorno successivo, per 72 ore settimanali, formalmente assunta dal
1° settembre 2019 per 25 ore settimanali;
- che, più precisamente, su incarico della si era occupata, come Pt_1 badante, di accudire i genitori di quest'ultima, e ON Per_2
e di avere provveduto anche alle pulizie domestiche;
[...]
- che le era stata corrisposta, per l'attività lavorativa svolta, una retribuzione mensile di € 600,00. Sulla scorta dei conteggi prodotti, aveva chiesto pertanto la condanna della alla corresponsione delle differenze commisurate alle retribuzioni stabilite Pt_1 dal CCNL del settore del Lavoro Domestico, pari ad € 67.987,86 per differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario, limitatamente a quanto non corrispostole durante tutti gli anni di servizio reso, nonché di indennità per ferie maturate e non godute e le somme spettanti a titolo di tredicesima mensilità e il TFR, oltre alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale.
Si era costituita con memoria del 27.07.2021, che aveva E_ contestato la domanda eccependo, in ordine alla mancata regolarizzazione del rapporto lavorativo, per il periodo compreso tra il 02.06.2017 e il 31.08.2019, il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestando, in ordine al rapporto di lavoro regolarizzato, dall'01.09.2019 al 05.06.2020, tutte le pretese della lavoratrice in ordine all'orario di lavoro asseritamente osservato così che la somma corrisposta di €
600,00 mensili doveva ritenersi satisfattiva di ogni pretesa economica avanzata.
Integrato il contraddittorio, l' chiedeva, previo accertamento della CP_2 sussistenza del lavoro subordinato, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione.
Nel contradditorio delle parti, previa istruzione orale e acquisizione di ctu contabile, con sentenza n. 64/2023 del 7 febbraio 2023 il Tribunale ha accolto la domanda condannando al pagamento nei confronti della E_ ricorrente della somma di € 66.121,02 a titolo di differenze retributive, tredicesime mensilità, e TFR nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva facente
2 capo alla lavoratrice , mediante versamento in favore dell Controparte_1 CP_2 della contribuzione corrispondente a quanto accertato in parte motiva.
Disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riteneva il G.L. che attraverso le assunte fonti testimoniali fosse stata raggiunta la prova sia dell'esistenza della subordinazione che della titolarità del rapporto in capo alla resistente e delle dedotte modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, relativamente al servizio di assistenza domestica reso nell'interesse dei genitori della Pt_1
Valutava che i testimoni avessero riferito circostanze concordi sia in ordine alla provenienza delle direttive finalizzate alla gestione del rapporto con tutte le badanti che si occupavano dei genitori, che della consistenza e collocazione temporale delle ore di straordinarie espletate, anche nel periodo non formalizzato da giugno 2017 sino a giugno 2020
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con E_ ricorso depositato il 30 settembre 2022, denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'art.132 comma 2 n. 4 c.p.c., per avere il Tribunale reso una motivazione apparente circa l'esistenza della subordinazione nel periodo “in nero”, sì da non rendere palese l'iter logico- giuridico seguito ai fini della decisione resa, con conseguente nullità della sentenza;
con altri quattro motivi, ha lamentato il travisamento e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, sia con riguardo al difetto di legittimazione passiva e all'esistenza del rapporto lavorativo con vincolo della subordinazione nel periodo non formalizzato che, per l'intero periodo, dell'articolazione oraria della prestazione con riguardo allo svolgimento di lavoro straordinario e alla sua esatta collocazione cronologica.
Ha, in ultimo, di conseguenza contestato l'esito della ctu, disposta, a suo dire, per un orario di lavoro (72 ore) non confermato dall'istruttoria e per un periodo non formalizzato, rispetto al quale difetta la prova della subordinazione e la legittimazione passiva.
Pur regolarmente citata non si è costituita e ne va dichiarata Controparte_1 la contumacia.
L' ha ribadito le argomentazioni già formulate. CP_2
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata decisa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
*******
La ripropone, in forma di doglianza, le argomentazioni formulate in Pt_1 primo grado rivalutando criticamente il percorso argomentativo del Tribunale quanto alla validità delle dichiarazioni raccolte, in particolare, dai testi e Testimone_1
non utili, secondo la sua rivisitazione, a ricavarne una Testimone_2 ricostruzione dei fatti coincidente con quella posta a fondamento della domanda.
3 Giova premettere, allora, che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del
01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del
26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Con la precisazione che, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione - come quelle prospettate in ricorso in relazione alla dedotta attività di “badante colf” - il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, può non risultare SInificativo, occorrendo, quindi, fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto medesimo, le modalità die rogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza o meno di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi di per sé l'assenza di potere disciplinare né quello direttivo esercitato in modo continuativo – v. Cass. Sez. L, sent. n. 23846 del 11/10/2017, n. 8364/2014 e n.9251/2010.
Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che eSIe il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
4 Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro.
Nella valutazione della prova orale, circa le modalità di svolgimento della prestazione, il decidente ha considerato, anzitutto, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva e alla prova della subordinazione:
-che dall'istruttoria formatasi all'esito del giudizio risulta provato che il rapporto di lavoro sia intercorso direttamente tra la ricorrente e la resistente
. Sul punto, si vedano le concordi dichiarazioni di , Pt_1 Testimone_3 [...]
(cfr., verbale di udienza del 26.10.2021), e Tes_4 CP_3 Tes_2
(cfr., verbale di udienza del 22.11.2021).
[...]
Tutti i testi escussi, salvo il padre della resistente (cfr., verbale di udienza
18.1.2022) hanno affermato di ricevere – compresa la ricorrente - le direttive da
, dimostrando che fosse lei a gestire i rapporti di lavoro con i E_ dipendenti che si occupavano dei genitori;
-che l'onere della prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro e della sottoposizione della stessa al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro fosse stato assolto valorizzando a tal proposito, le testimonianze di cui si è detto sopra ( , , e Testimone_3 Testimone_4 CP_3 Tes_2
(cfr., verbali di udienza cit.), in quanto, tutti i testi, in particolare, hanno
[...] confermato gli assunti attorei anche con riferimento al periodo giugno 2017-giugno
2020.
In ordine all'orario di lavoro che:
-all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito: si vedano all'uopo le testimonianze citate, sulla scorta delle quali risulta acclarato che le altre collaboratrici davano il cambio alla ricorrente talvolta al mattino, dopo che aveva quindi lavorato la notte, e talvolta il pomeriggio, dopo che aveva quindi lavorato di giorno. Che invece, ro la resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto.
Si tratta, anzitutto, di una motivazione che, se pure sintetica, con riguardo a ciascuno dei temi affrontati, è idonea a rendere palese le ragioni della decisione
5 avendo il Tribunale fatto riferimento alle dichiarazioni dei testimoni quanto alla titolarità della gestione del rapporto di lavoro e alle direttive indirizzate alla lavoratrice, che con riferimento ai turni di lavoro, comprensivi di un orario maggiore rispetto a quello concordato, mostrando così, di avere espresso un giudizio sui fatti accertati con l'attività istruttoria (v. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024 “È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta”).
Obietta, poi, l'appellante che il Tribunale non avrebbe valorizzato la
“confessione giudiziale” resa dalla in sede di interrogatorio formale, né le _1 dichiarazioni rese dal teste (padre della resistente) e della teste ON
in merito alle direttive ricevute da quest'ultimo e ne fa derivare il difetto di Tes_1 legittimazione passiva per il periodo 2.06.2017-31.08.2019.
Aggiunge, altresì, che alcuno dei testimoni (né la , né la ) CP_3 _1 avrebbe visto concretamente la lavorare nell'intero turno notturno. _1
A fondamento dell'eccezione preliminare la aveva dedotto e Pt_1 documentato che nel periodo 02.06.2017–31.08.2019 aveva avuto alle proprie dipendenze due collaboratrici domestiche ossia (assunta nel Testimone_2 periodo che va dall'01.10.2017 al 31.12.2018) e (assunta dal CP_3
21.02.2019 ad oggi)-- v doc. n.5c e 5d “denuncia di rapporto di lavoro”-; che le predette dipendenti erano state assunte per svolgere mansioni di badanti nei confronti dei genitori lavorando 25 ore settimanali, per 5 giorni lavorativi che andavano generalmente dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 13,30 o dalle ore 13,30 alle ore 18,30; che, in realtà, a partire dal mese di ottobre 2017, il padre R_
, aveva iniziato ad avvalersi, saltuariamente ed occasionalmente, della
[...] collaborazione della SI.ra che veniva chiamata per presenza notturna _1 esclusivamente da questi per espletarla nei suoi riguardi e nei confronti della moglie;
ed era sempre il SI. a corrispondere il compenso economico ON pattuito per la presenza che la espletava nelle notti in cui veniva chiamata. _1
Contrariamente all'assunto di parte appellante, tuttavia, né dall'esito dell'interrogatorio formale della , né dalla deposizione del teste _1 R_
(peraltro, evidentemente interessato all'esito della lite favorevole alla
[...] propria figlia) può ricavarsi che la titolarità passiva del rapporto, nel periodo non regolarizzato, fosse da ricondurre a quest'ultimo. Sul primo capitolo del dedotto interrogatorio formale ("Vero è che nel periodo che va da giugno 2017 ad agosto 2019 sono stata chiamata saltuariamente dal SI.
per garantire la presenza notturna allo stesso e alla moglie ON
) la ha risposto: non è vero, non sono stata chiamata Persona_2 _1 saltuariamente bensì costantemente, tutti i giorni esclusa la domenica.; sul secondo
6 capitolo:(“Vero è che al termine della prestazione lavorativa resa il SI. R_
mi pagava in denaro contante le ore di lavoro effettuate nella misura tra di
[...] noi pattuita”): non è vero, a me mi pagava la SI.ra perché sono E_ stata assunta da lei. Mi pagava per quanto pattuito.(v. verbale ud .22.11.2021).
È sin troppo evidente, quindi, che la negazione della teste rispetto al primo quesito formulatole si riferisce al carattere saltuario della prestazione che, piuttosto, era resa “costantemente, tutti i giorni esclusa la domenica”; circostanza confermata dal contenuto della risposta al secondo quesito, laddove la lavoratrice ha, senza alcuna esitazione, ribadito di essere stata assunta dalla che provvedeva anche Pt_1 ad erogarle il compenso pattuito.
Neppure idonee allo scopo risultano le dichiarazioni del teste R_ che, dopo aver premesso di conoscere la ricorrente perché,
[...] Parte_2 quando avevo di bisogno la chiamavo, ha risposto sugli articolati dedotti con la memoria di costituzione (sub 1. “Vero è che nel periodo che va da Giugno 2017
Agosto 2019 per alcune presenze notturne in favore di mia moglie e me medesimo mi avvalevo della collaborazione della SI.ra .”): quando avevo di Controparte_1 bisogno la chiamavo per assistere mia moglie;
ciò avveniva soprattutto di giorno, qualche volta anche di notte. Non ricordo per quanto tempo mi sono avvalso dell'ausilio della . La chiamavo telefonicamente io. La pagavo io a giornata. _1
Non lavora più per me da giugno dall'anno scorso. Non l'ho chiamata più.; (Sub 2.
“Vero che in tali circostanze le direttive e le modalità lavorative venivano date da me ed erano del tutto svincolate dalla prestazione lavorativa che effettuava la SI.
e la SI.ra nei rispettivi periodi in cui loro hanno Testimone_2 Testimone_1 lavorato come dipendenti della SI.ra ):a casa mia venivano a E_ lavorare anche altre persone che facevano i turni, non ricordo i loro nomi. Quando chiamavo la era per fare altri lavori che non facevano le SInore dei turni. _1
Ero io a dire alla cosa fare, ad esempio, fare il bagno a mia moglie;
(sub _1
3:”Vero è che ho provveduto a stabilire natura della prestazione modalità e orari dell'attività lavorativa della SI.ra e che ho provveduto personalmente al _1 pagamento dei compensi pattuiti”): confermo quanto sin qui dichiarato, pagavo alla
l'importo che la stessa mi richiedeva. …. non ricordo quanto pagavo alla _1
, posso dire che la pagavo, forse 30 euro, forse 25, non ricordo. _1
Ora, a prescindere dalla genericità delle informazioni che si apprendono dal teste, sia in ordine al periodo di lavoro, che degli orari e della paga, è evidente che le indicazioni che il forniva alla badante ( la chiamavo per assistere mia Pt_1 moglie ….fare il bagno a mia moglie) si collocano nell'ambito delle contingenti eSIenze personali giornaliere dei due coniugi assistiti, laddove le direttive di massima, e le pattuizioni in ordine alle giornate e agli orari di lavoro provenivano,
7 come riferito dalla stessa lavoratrice, dalla figlia del che, con la finalità di Pt_1 dotare i genitori della necessaria assistenza, l'aveva contattata assunta e istruita sul da farsi.
Nello stesso senso sono da intendere le notizie in proposito fornite dalla teste
(specie se rapportate alle altre informazioni rese dalla medesima teste e CP_3 dalla teste , più avanti indicate) che, rispondendo sul capitolo di prova (“Vero Tes_2 che in tali circostanze le direttive e le modalità lavorative venivano date dal SI.
ed erano del tutto svincolate dalla prestazione che effettuavo”) ha ON dichiarato: a volte ci diceva di cosa aveva bisogno, ad esempio se voleva fatto il bagno o altre eSIenze personali. si, il dava direttive riguardanti anche la Pt_1 moglie, come ad esempio, accompagnarla in bagno, darle da mangiare meno pane;
ed ha quindi, confermato, di avere soddisfatto le contingenti eSIenze dei coniugi.
Rimane, dunque, mera asserzione priva di supporto probatorio la dedotta inattendibilità della teste (che ha riferito di direttive, ricevute sia da lei che Tes_2 da tutte le collaboratrici domestiche che si occupavano dei genitori, in turni distinti, dalla sola ancorata a supposte ragioni di dissidio (è intuitivo che il E_ teste , sostituito dalla SI.ra , nutra un certo rancore nei riguardi Tes_2 CP_3 della stessa e dell'appellante. v. pag 26 appello), a proposito di tale carenza di legittimazione passiva in ordine alle rivendicazioni economiche avanzate dalla per il periodo anteriore al settembre 2019. _1
È, dunque, infondata l'eccezione preliminare. Parimente infondate risultano le doglianze dirette a contestare la natura subordinata delle prestazioni rese dalla , nonché la durata e le modalità di _1 svolgimento del rapporto lavorativo, sia prima che dopo la formale assunzione ad opera di (v. doc nn.1,2,3 in fasc. estratto contributivo e E_ CP_2
Comunicazioni UNILAV).
Reputa la Corte che non sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, ricavandosi dalla prova testimoniale la conferma, sia della circostanza che la ha svolto attività lavorativa subordinata _1 in favore di quale colf e badante dei genitori, anche prima della E_ regolarizzazione del rapporto, sia delle mansioni dedotte in ricorso e della modulazione oraria giornaliera della stessa, per l'intero periodo lavorativo, avendo i testimoni esaminati riferito in ordine alle predette circostanze.
Nel senso della continuità della prestazione lavorativa, e della natura delle mansioni per come descritte in ricorso, è certamente la dichiarazione del teste la quale, confermando l'articolato, ha premesso di avere lavorato, Testimone_2 nel periodo ottobre 2017 - 31.12.2018 (come da denuncia del rapporto da parte della in atti), quale collaboratrice domestica alle dipendenze di Parte_3
8 (ricevevo le direttive e le modalità lavorative compresi gli orari e i E_ turni dalla SI.ra ) ed in favore dei genitori di quest'ultima, E_
e , occupandosi dell'assistenza personale di ON Persona_2 questi ultimi presso la loro abitazione sita in Mazara del Vallo nella via Golfo Aranci
n. 20, osservando l'orario 8:30 alle ore 14:30 e smentendo l'assunto di parte resistente circa il rispetto di un orario di lavoro di 25 ore settimanali (come da denuncia cit.) che andavano dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 o dalle ore 13,30 alle ore 18,30; (non è vero, lavoravo dal lunedì al sabato, i turni erano dalle 08.30 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 20.30, i turni si alternavano settimanalmente).
Ha narrato di avere, in tale periodo (ottobre 2017-dicembre 2018) e per sei giorni la settimana, sempre incontrato, alle ore 08:30 presso l'abitazione dei predetti coniugi, la che svolgeva il lavoro notturno di collaboratrice Controparte_1 domestica in favore dei predetti anziani, ininterrottamente dalle ore 20:30 sino alle ore 8:30 del giorno successivo ( la incontravo tutte le mattine. Io le davo il cambio) e che alle ore 8:30 la le indicava la terapia farmacologica che doveva essere _1 somministrata agli anziani coniugi;
precisando, infatti, che io svolgevo il turno del mattino a settimane alterne con il turno di pomeriggio e, quindi, quando facevo il turno di pomeriggio, alle 20.30 staccavo ed arrivava la .. il sabato ci Parte_4 occupavano dei coniugi io e la mia collega dell'altro turno. E', quindi, smentita la circostanza, dedotta dalla che almeno nel Pt_1 periodo da ottobre 2017 a dicembre 2018 il solo per alcune ON presenze notturne si avvaleva della collaborazione della SI.ra , Controparte_1 avendo la teste ribadito più volte che la SI.ra si occupava di tutti Controparte_1
i turni notturni, sei notti su sette.
Ed è solo suggestiva la tesi della carenza di prova dell'effettiva quantità di lavoro prestata sull'assunto che alcun teste sia stato in grado di riferire con continuità e precisione la specifica quantità di ore lavorate dalla , in quanto _1 nessuno dei testi l'ha mai vista lavorare con i propri occhi perché disattesa dalle notizie apprese dalla medesima teste in merito ai turni osservati. Tes_2
In proposito la teste ha, difatti, aggiunto, io facevo la notte o il sabato o la domenica. Quando io mi occupavo del turno notturno dal sabato alla mattina della domenica, la faceva il turno notturno dalla sera della domenica alla _1 mattina del lunedì…. quando facevo il turno di pomeriggio la incontravo alle 20.30 e
l'indomani ritornavo a fare il turno di pomeriggio, per l'intera settimana;
quindi, in tale settimana non la incontravo al mattino. La incontravo al mattino la settimana in cui avevo il turno di mattina. ….c'è stato un periodo in cui io ricoprivo sia il turno al mattino che quello al pomeriggio del medesimo giorno. In tale periodo
9 incontravo la sia al mattino che al pomeriggio. Poi, quando io mi sono _1 limitata a fare il turno al mattino, il turno pomeridiano lo facevano le figlie dei coniugi Ciò è proseguito sinché non è stata assunta Persona_3 CP_4
.
[...]
Anche in ordine alla gestione del rapporto lavorativo da parte della la Pt_1 teste ha riferito che la SI.ra aveva sempre a cha fare con la _1 Pt_1
, per quanto riguardava l'amministrazione i pagamenti e che le direttive le
[...] dava la , che poi ci pagava. Poi noi ci rivolgevano a E_ R_
per chiedergli, ad esempio, che condimento preferiva per la pasta ecc…ed
[...] ha confermato che negli anni 2019/2020 ho fatto parte del gruppo su whats app denominato “Casa del Sorriso” unitamente alle SI.re: , Controparte_1 Pt_1
e la sorella di quest'ultima ,
[...] Persona_4 Controparte_5
e e che l'amministratrice del gruppo era la SI.ra Testimone_2 Pt_1
e che in questo gruppo si parlava di come stavano i coniugi
[...] Per_3
nonché l'articolato con il quale le si chiedeva se nel mese di marzo 2018
[...] presso l'abitazione della SInora , sorella della resistente in Persona_4
Mazara del Vallo, ho partecipato ad una riunione tra le predette e la ricorrente, precisando che erano presenti oltre a me la SI.ra , la ricorrente Controparte_1
, la SI.ra ed i rispettivi mariti di queste ultime e E_ Persona_4 che in tale circostanza la SInora comunicava a me ed alla E_ ricorrente che dal mese di aprile 2018 ci avrebbe corrisposto la somma mensile di euro 600,00 anziché di euro 150,00 settimanali come avvenuto sino a quel momento, per l'assistenza prestata in favore degli anziani genitori, precisando che prima venivamo pagate 150,00 euro a settimana. Preciso che la settimana in cui davo il cambio per il turno notturno alla SI.ra guadagnavo € 175,00. Da aprile _1
2018 sono stata pagata mensilmente € 600,00. Sia io che la SI.ra siamo _1 state pagate € 600,00 al mese. (v. verbale ud 22.11.2021). Tali circostanze in merito alla durata dei turni e alle mansioni sono state confermate dalle teste , anch'ella collaboratrice domestica in favore CP_3 dei coniugi e (mi occupo dell'assistenza ON Persona_2 personale dei SI.ri e ), assunta da ON Persona_2 Pt_1 il 21.02.2019 (v. denuncia rapporto all' sino alla data della
[...] CP_2 deposizione (sino ad oggi) osservando due turni di servizio dalle ore 8:30 alle ore
14:30, o dalle ore 14:30 alle ore 20:30 - così smentendo l'assunto di parte resistente circa il rispetto di un orario di lavoro di 25 ore settimanali (come da denuncia cit.) che andavano dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 o dalle ore 13,30 alle ore 18,30 (non è vero, l'orario di lavoro è diviso in due turni, dalle 08.30 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 20.30. ogni giorno effettuo un singolo turno) - che ha riferito
10 di avere incontrato presso l'abitazione dei predetti coniugila SI.ra nei miei _1 cambi turni, sia quando andavo al mattino, che la trovavo lì, che nel pomeriggio, quando smontavo lei mi dava il cambio. Preciso però che non ricordo le date e che la
mi lasciava le consegne e mi diceva se gli anziani avevano già preso o meno _1
i farmaci del mattino. Ripeto che però non ricordo il periodo. incontravo nel cambio turno la , io non stavo tutta la notte lì. La incontravo per sei giorni a _1 settimana, nei cambi turni.
Anche la teste ha smentito la circostanza, dedotta dalla che CP_3 Pt_1 nel periodo da febbraio 2019 ad agosto 2019 il solo per alcune ON presenze notturne si avvaleva della collaborazione della SI.ra , Controparte_1 avendo la teste ribadito più volte che la SI.ra ( ) faceva il turno notturno, mi _1 dava il cambio turno. Ci lasciavamo le consegne. Tutte le volte che facevo il pomeriggio lei mi dava il cambio e, così, quando facevo il turno mattutino ero io a darle il cambio. Preciso che non ricordo il periodo.
A proposito dei turni di lavoro e della continuità della prestazione lavorativa notturna anche la teste ha narrato che dal giorno in cui ho iniziato a CP_3 lavorare per la SI.ra ho incontrato la SI.ra a casa dei E_ _1 SIg.ri per come già dichiarato…Il sabato ci occupiamo dei Parte_5 SIg.ri e noi collaboratrici….. incontravo la ON Per_2 _1 alle ore 08.30 del mattino, oppure, quando facevo il pomeriggio, alle 20.30….io non ho mai fatto il turno notturno…. posso dire che quando facevo il pomeriggio, lasciavo le consegne alla SI.ra , che mi dava il cambio. Quando facevo il _1 turno del mattino la trovavo lì ed ero io che le davo il cambio. Io non conosco le specifiche attività che si svolgevano durante il turno notturno, ritengo che si dovesse stare lì attenti alle eSIenze dei coniugi.
Quanto alla gestione del rapporto di lavoro da parte della la teste ha, Pt_1 anche, aggiunto, rispondendo al capitolo di prova dedotto dalla ricorrente ( “essere vero che negli anni 2019/2020 ho fatto parte del gruppo su whats app denominato
“Casa del Sorriso” unitamente alle SI.re: , e la Controparte_1 E_ sorella di quest'ultima e Persona_4 Controparte_5 Tes_2
e che l'amministratrice del gruppo era la SI.ra ) che
[...] E_ esisteva una chat comune, non ricordo chi era l'amministratore, e non ricordo i singoli partecipanti. Posso dire che c'era la SI.ra e E_ [...]
. era un gruppo dove si scriveva di lavoro, oltre ad altro;
confermando Parte_6
l'articolato (“Vero è che ricevevo le direttive e le modalità lavorative compresi gli orari i turni e i compensi dalla SI. ) ha, ancora, precisato che i E_ turni sono rimessi a noi collaboratrici, in base ad eventuali nostre eSIenze. In base
11 alle eSIenze concordo il turno con l'altra mia collega, chiedendo comunque l'autorizzazione sempre alla . (v. verbale ud.22.11.2021). E_
Se ne trae che la aveva organizzato l'assistenza ai propri genitori Pt_1 avvalendosi di più collaboratrici domestiche che si alternavano in tre turni giornalieri distinti, sì da assicurarne la presenza nelle 24 ore, all'uopo creando un gruppo su canale informatico al fine di coordinare e istruire le dipendenti.
E', poi, intuitivo che la presenza della al cambio turno delle colleghe, _1 sia alle ore 20.30 che alle ore 8,00 del mattino, si spiega solo con lo svolgimento proprio del turno di vigilanza notturna, essendosi appreso che anche durante la notte la aveva garantito l'assistenza agli anziani genitori (v., in particolare, dep. Pt_1
: io facevo la notte o il sabato o la domenica. Quando io mi occupavo del Tes_2 turno notturno dal sabato alla mattina della domenica, la faceva il turno _1 notturno dalla sera della domenica alla mattina del lunedì).
Sulla presenza della in casa dei coniugi ad inizio e fine turno _1 Pt_1 notturno, hanno riferito anche gli altri testimoni esaminati all'udienza del 26 ottobre 2021.
In particolare, la teste , che ha premesso di avere lavorato alle Testimone_5 dipendenze della cooperativa sociale “Valle Verde” di Mazara del Vallo, da novembre 2019 fino a marzo 2020, garantendo l'assistenza agli anziani a domicilio e di essersi occupata della SI.ra , ha riferito: io andavo dalla Persona_2 SI.ra alle ore 08.00 del mattino, una volta a settimana. Io sono un O.S.S. Per_2
e mi occupavo dell'igiene della SInora. Mi occupavo solo della SI.ra e Per_2 non del marito. Non coadiuvavo la collaboratrice domestica. Al mattino era presente una collaboratrice domestica, la SI.ra . ..oltre ad andare al Controparte_1 mattino a casa della SI.ra vi andavo anche al pomeriggio. E preciso Per_2 altresì che tutte le volte che vi andavo al mattino incontravo la SI.ra . _1
La teste , ha aggiunto non ricordo il periodo, posso Testimone_6 comunque dire che mi occupavo del turno notturno presso l'abitazione dei coniugi
per una notte a settimana, la domenica sera. Su incarico della Parte_5
, indirettamente confermando la circostanza che nei rimanenti E_ giorni tale turno notturno era svolto da altra collaboratrice.
Anche la teste ha ricordato di aver lavorato per i coniugi Testimone_4
sono stata assunta dalla SI.ra , mi occupavo Parte_5 E_ del turno notturno della domenica, e confermo di aver lavorato da metà marzo 2020
a maggio 2020 e, sull'articolato Sub 28) (“essere vero che in tale periodo, la SI.ra lavorava, invece, quale collaboratrice domestica in favore dei Controparte_1 predetti coniugi e , nella predetta abitazione, ON Persona_2 per i restanti giorni della settimana, ininterrottamente dalle ore 20:30 alle ore 8:30 del
12 giorno successivo e per sei giorni a settimana”), ha risposto: si è vero, io alcune volte, durante il lock down mi sono occupata anche dei pomeriggi presso l'abitazione dei coniugi e ricordo che la la sera mi dava il cambio, Persona_3 _1 verso le 20.30-21.00, precisando che nel periodo del lock down mi sono occupata di tutti i turni pomeridiani poiché la collaboratrice che se ne doveva occupare si è rifiutata proprio per l'emergenza sanitaria e, su specifica domanda del difensore della resistente:…l'unica mattina che trovavo la a casa dei coniugi _1 [...] era la domenica mattina perché io mi occupavo del turno del mattino Per_3 della domenica, dalle 08.30 alle 13.00. Poi ritornavo a casa dei coniugi alla sera, per occuparmi del turno notturno dalla domenica al lunedì mattino. Le altre mattine della settimana io non andavo a casa dei coniugi.
Se ne ricava, dunque, che la , nell'eseguire le mansioni di “colf _1 badante” - ripetitive e predeterminate, per come descritte, sì da non necessitare di precise direttive o indicazioni - osservava un orario di gran lunga superiore a quello ordinario previsto dal Ccnl di categoria in quanto distribuito su sei giorni la settimana
– nel turno notturno da lunedì a sabato - e non ha goduto dell'intero periodo di ferie dovutele secondo Ccnl, come esposto in ricorso.
In conclusione, l'odierna parte appellante non ha adempiuto all'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico, ossia di avere corrisposto l'integrale retribuzione dovuta e rivendicata dalla dipendente anche per straordinario,
Tfr e ferie, oltre i contributi previdenziali.
La sentenza impugnata va, dunque, integralmente confermata. Nulla è dovuto per spese all'appellata rimasta contumace. CP_ Vanno compensate nei rapporti con l' litisconsorte per la domanda di versamento dei contributi.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1 qui dichiarata, conferma la sentenza n.64/2023 emessa il 7 febbraio 2023 dal
Tribunale G.L. di Marsala.
Nulla per spese all'appellata contumace. Compensa le spese nei rapporti con l' CP_2
Così deciso in Palermo, il 13 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
13
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai SInori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo ConSIliere
3. dott. Claudio Antonelli ConSIliere riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 192 R. G. A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Truglio con studio E_ in Mazara del Vallo nel Largo delle Sirene n. 2 – Corso Umberto I°, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ugo Pecoraro sito in Palermo nella Piazza San
Francesco di Paola n. 47.
Appellante -
CONTRO
Controparte_1
Appellata contumace
E nei confronti dell'
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo.
-Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 13 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Marsala il 15 giugno 2021, aveva convenuto in giudizio e Controparte_1 E_
l'Ente previdenziale, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze di dal 2 giugno 2017 al 5 E_ giugno 2020, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, senza alcuna regolarizzazione fiscale, previdenziale e contributiva sino al 31 ottobre 2019, con le mansioni e la qualifica di colf e badante, livello B del Ccnl Personale domestico non convivente, osservando l'orario, per sei giorni la settimana, dalle ore 20,30 della sera alle ore 8,30 del giorno successivo, per 72 ore settimanali, formalmente assunta dal
1° settembre 2019 per 25 ore settimanali;
- che, più precisamente, su incarico della si era occupata, come Pt_1 badante, di accudire i genitori di quest'ultima, e ON Per_2
e di avere provveduto anche alle pulizie domestiche;
[...]
- che le era stata corrisposta, per l'attività lavorativa svolta, una retribuzione mensile di € 600,00. Sulla scorta dei conteggi prodotti, aveva chiesto pertanto la condanna della alla corresponsione delle differenze commisurate alle retribuzioni stabilite Pt_1 dal CCNL del settore del Lavoro Domestico, pari ad € 67.987,86 per differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario, limitatamente a quanto non corrispostole durante tutti gli anni di servizio reso, nonché di indennità per ferie maturate e non godute e le somme spettanti a titolo di tredicesima mensilità e il TFR, oltre alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale.
Si era costituita con memoria del 27.07.2021, che aveva E_ contestato la domanda eccependo, in ordine alla mancata regolarizzazione del rapporto lavorativo, per il periodo compreso tra il 02.06.2017 e il 31.08.2019, il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestando, in ordine al rapporto di lavoro regolarizzato, dall'01.09.2019 al 05.06.2020, tutte le pretese della lavoratrice in ordine all'orario di lavoro asseritamente osservato così che la somma corrisposta di €
600,00 mensili doveva ritenersi satisfattiva di ogni pretesa economica avanzata.
Integrato il contraddittorio, l' chiedeva, previo accertamento della CP_2 sussistenza del lavoro subordinato, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione.
Nel contradditorio delle parti, previa istruzione orale e acquisizione di ctu contabile, con sentenza n. 64/2023 del 7 febbraio 2023 il Tribunale ha accolto la domanda condannando al pagamento nei confronti della E_ ricorrente della somma di € 66.121,02 a titolo di differenze retributive, tredicesime mensilità, e TFR nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva facente
2 capo alla lavoratrice , mediante versamento in favore dell Controparte_1 CP_2 della contribuzione corrispondente a quanto accertato in parte motiva.
Disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riteneva il G.L. che attraverso le assunte fonti testimoniali fosse stata raggiunta la prova sia dell'esistenza della subordinazione che della titolarità del rapporto in capo alla resistente e delle dedotte modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, relativamente al servizio di assistenza domestica reso nell'interesse dei genitori della Pt_1
Valutava che i testimoni avessero riferito circostanze concordi sia in ordine alla provenienza delle direttive finalizzate alla gestione del rapporto con tutte le badanti che si occupavano dei genitori, che della consistenza e collocazione temporale delle ore di straordinarie espletate, anche nel periodo non formalizzato da giugno 2017 sino a giugno 2020
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con E_ ricorso depositato il 30 settembre 2022, denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'art.132 comma 2 n. 4 c.p.c., per avere il Tribunale reso una motivazione apparente circa l'esistenza della subordinazione nel periodo “in nero”, sì da non rendere palese l'iter logico- giuridico seguito ai fini della decisione resa, con conseguente nullità della sentenza;
con altri quattro motivi, ha lamentato il travisamento e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, sia con riguardo al difetto di legittimazione passiva e all'esistenza del rapporto lavorativo con vincolo della subordinazione nel periodo non formalizzato che, per l'intero periodo, dell'articolazione oraria della prestazione con riguardo allo svolgimento di lavoro straordinario e alla sua esatta collocazione cronologica.
Ha, in ultimo, di conseguenza contestato l'esito della ctu, disposta, a suo dire, per un orario di lavoro (72 ore) non confermato dall'istruttoria e per un periodo non formalizzato, rispetto al quale difetta la prova della subordinazione e la legittimazione passiva.
Pur regolarmente citata non si è costituita e ne va dichiarata Controparte_1 la contumacia.
L' ha ribadito le argomentazioni già formulate. CP_2
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata decisa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
*******
La ripropone, in forma di doglianza, le argomentazioni formulate in Pt_1 primo grado rivalutando criticamente il percorso argomentativo del Tribunale quanto alla validità delle dichiarazioni raccolte, in particolare, dai testi e Testimone_1
non utili, secondo la sua rivisitazione, a ricavarne una Testimone_2 ricostruzione dei fatti coincidente con quella posta a fondamento della domanda.
3 Giova premettere, allora, che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del
01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del
26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Con la precisazione che, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione - come quelle prospettate in ricorso in relazione alla dedotta attività di “badante colf” - il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, può non risultare SInificativo, occorrendo, quindi, fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto medesimo, le modalità die rogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza o meno di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi di per sé l'assenza di potere disciplinare né quello direttivo esercitato in modo continuativo – v. Cass. Sez. L, sent. n. 23846 del 11/10/2017, n. 8364/2014 e n.9251/2010.
Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che eSIe il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
4 Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro.
Nella valutazione della prova orale, circa le modalità di svolgimento della prestazione, il decidente ha considerato, anzitutto, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva e alla prova della subordinazione:
-che dall'istruttoria formatasi all'esito del giudizio risulta provato che il rapporto di lavoro sia intercorso direttamente tra la ricorrente e la resistente
. Sul punto, si vedano le concordi dichiarazioni di , Pt_1 Testimone_3 [...]
(cfr., verbale di udienza del 26.10.2021), e Tes_4 CP_3 Tes_2
(cfr., verbale di udienza del 22.11.2021).
[...]
Tutti i testi escussi, salvo il padre della resistente (cfr., verbale di udienza
18.1.2022) hanno affermato di ricevere – compresa la ricorrente - le direttive da
, dimostrando che fosse lei a gestire i rapporti di lavoro con i E_ dipendenti che si occupavano dei genitori;
-che l'onere della prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro e della sottoposizione della stessa al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro fosse stato assolto valorizzando a tal proposito, le testimonianze di cui si è detto sopra ( , , e Testimone_3 Testimone_4 CP_3 Tes_2
(cfr., verbali di udienza cit.), in quanto, tutti i testi, in particolare, hanno
[...] confermato gli assunti attorei anche con riferimento al periodo giugno 2017-giugno
2020.
In ordine all'orario di lavoro che:
-all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito: si vedano all'uopo le testimonianze citate, sulla scorta delle quali risulta acclarato che le altre collaboratrici davano il cambio alla ricorrente talvolta al mattino, dopo che aveva quindi lavorato la notte, e talvolta il pomeriggio, dopo che aveva quindi lavorato di giorno. Che invece, ro la resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto.
Si tratta, anzitutto, di una motivazione che, se pure sintetica, con riguardo a ciascuno dei temi affrontati, è idonea a rendere palese le ragioni della decisione
5 avendo il Tribunale fatto riferimento alle dichiarazioni dei testimoni quanto alla titolarità della gestione del rapporto di lavoro e alle direttive indirizzate alla lavoratrice, che con riferimento ai turni di lavoro, comprensivi di un orario maggiore rispetto a quello concordato, mostrando così, di avere espresso un giudizio sui fatti accertati con l'attività istruttoria (v. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024 “È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta”).
Obietta, poi, l'appellante che il Tribunale non avrebbe valorizzato la
“confessione giudiziale” resa dalla in sede di interrogatorio formale, né le _1 dichiarazioni rese dal teste (padre della resistente) e della teste ON
in merito alle direttive ricevute da quest'ultimo e ne fa derivare il difetto di Tes_1 legittimazione passiva per il periodo 2.06.2017-31.08.2019.
Aggiunge, altresì, che alcuno dei testimoni (né la , né la ) CP_3 _1 avrebbe visto concretamente la lavorare nell'intero turno notturno. _1
A fondamento dell'eccezione preliminare la aveva dedotto e Pt_1 documentato che nel periodo 02.06.2017–31.08.2019 aveva avuto alle proprie dipendenze due collaboratrici domestiche ossia (assunta nel Testimone_2 periodo che va dall'01.10.2017 al 31.12.2018) e (assunta dal CP_3
21.02.2019 ad oggi)-- v doc. n.5c e 5d “denuncia di rapporto di lavoro”-; che le predette dipendenti erano state assunte per svolgere mansioni di badanti nei confronti dei genitori lavorando 25 ore settimanali, per 5 giorni lavorativi che andavano generalmente dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 13,30 o dalle ore 13,30 alle ore 18,30; che, in realtà, a partire dal mese di ottobre 2017, il padre R_
, aveva iniziato ad avvalersi, saltuariamente ed occasionalmente, della
[...] collaborazione della SI.ra che veniva chiamata per presenza notturna _1 esclusivamente da questi per espletarla nei suoi riguardi e nei confronti della moglie;
ed era sempre il SI. a corrispondere il compenso economico ON pattuito per la presenza che la espletava nelle notti in cui veniva chiamata. _1
Contrariamente all'assunto di parte appellante, tuttavia, né dall'esito dell'interrogatorio formale della , né dalla deposizione del teste _1 R_
(peraltro, evidentemente interessato all'esito della lite favorevole alla
[...] propria figlia) può ricavarsi che la titolarità passiva del rapporto, nel periodo non regolarizzato, fosse da ricondurre a quest'ultimo. Sul primo capitolo del dedotto interrogatorio formale ("Vero è che nel periodo che va da giugno 2017 ad agosto 2019 sono stata chiamata saltuariamente dal SI.
per garantire la presenza notturna allo stesso e alla moglie ON
) la ha risposto: non è vero, non sono stata chiamata Persona_2 _1 saltuariamente bensì costantemente, tutti i giorni esclusa la domenica.; sul secondo
6 capitolo:(“Vero è che al termine della prestazione lavorativa resa il SI. R_
mi pagava in denaro contante le ore di lavoro effettuate nella misura tra di
[...] noi pattuita”): non è vero, a me mi pagava la SI.ra perché sono E_ stata assunta da lei. Mi pagava per quanto pattuito.(v. verbale ud .22.11.2021).
È sin troppo evidente, quindi, che la negazione della teste rispetto al primo quesito formulatole si riferisce al carattere saltuario della prestazione che, piuttosto, era resa “costantemente, tutti i giorni esclusa la domenica”; circostanza confermata dal contenuto della risposta al secondo quesito, laddove la lavoratrice ha, senza alcuna esitazione, ribadito di essere stata assunta dalla che provvedeva anche Pt_1 ad erogarle il compenso pattuito.
Neppure idonee allo scopo risultano le dichiarazioni del teste R_ che, dopo aver premesso di conoscere la ricorrente perché,
[...] Parte_2 quando avevo di bisogno la chiamavo, ha risposto sugli articolati dedotti con la memoria di costituzione (sub 1. “Vero è che nel periodo che va da Giugno 2017
Agosto 2019 per alcune presenze notturne in favore di mia moglie e me medesimo mi avvalevo della collaborazione della SI.ra .”): quando avevo di Controparte_1 bisogno la chiamavo per assistere mia moglie;
ciò avveniva soprattutto di giorno, qualche volta anche di notte. Non ricordo per quanto tempo mi sono avvalso dell'ausilio della . La chiamavo telefonicamente io. La pagavo io a giornata. _1
Non lavora più per me da giugno dall'anno scorso. Non l'ho chiamata più.; (Sub 2.
“Vero che in tali circostanze le direttive e le modalità lavorative venivano date da me ed erano del tutto svincolate dalla prestazione lavorativa che effettuava la SI.
e la SI.ra nei rispettivi periodi in cui loro hanno Testimone_2 Testimone_1 lavorato come dipendenti della SI.ra ):a casa mia venivano a E_ lavorare anche altre persone che facevano i turni, non ricordo i loro nomi. Quando chiamavo la era per fare altri lavori che non facevano le SInore dei turni. _1
Ero io a dire alla cosa fare, ad esempio, fare il bagno a mia moglie;
(sub _1
3:”Vero è che ho provveduto a stabilire natura della prestazione modalità e orari dell'attività lavorativa della SI.ra e che ho provveduto personalmente al _1 pagamento dei compensi pattuiti”): confermo quanto sin qui dichiarato, pagavo alla
l'importo che la stessa mi richiedeva. …. non ricordo quanto pagavo alla _1
, posso dire che la pagavo, forse 30 euro, forse 25, non ricordo. _1
Ora, a prescindere dalla genericità delle informazioni che si apprendono dal teste, sia in ordine al periodo di lavoro, che degli orari e della paga, è evidente che le indicazioni che il forniva alla badante ( la chiamavo per assistere mia Pt_1 moglie ….fare il bagno a mia moglie) si collocano nell'ambito delle contingenti eSIenze personali giornaliere dei due coniugi assistiti, laddove le direttive di massima, e le pattuizioni in ordine alle giornate e agli orari di lavoro provenivano,
7 come riferito dalla stessa lavoratrice, dalla figlia del che, con la finalità di Pt_1 dotare i genitori della necessaria assistenza, l'aveva contattata assunta e istruita sul da farsi.
Nello stesso senso sono da intendere le notizie in proposito fornite dalla teste
(specie se rapportate alle altre informazioni rese dalla medesima teste e CP_3 dalla teste , più avanti indicate) che, rispondendo sul capitolo di prova (“Vero Tes_2 che in tali circostanze le direttive e le modalità lavorative venivano date dal SI.
ed erano del tutto svincolate dalla prestazione che effettuavo”) ha ON dichiarato: a volte ci diceva di cosa aveva bisogno, ad esempio se voleva fatto il bagno o altre eSIenze personali. si, il dava direttive riguardanti anche la Pt_1 moglie, come ad esempio, accompagnarla in bagno, darle da mangiare meno pane;
ed ha quindi, confermato, di avere soddisfatto le contingenti eSIenze dei coniugi.
Rimane, dunque, mera asserzione priva di supporto probatorio la dedotta inattendibilità della teste (che ha riferito di direttive, ricevute sia da lei che Tes_2 da tutte le collaboratrici domestiche che si occupavano dei genitori, in turni distinti, dalla sola ancorata a supposte ragioni di dissidio (è intuitivo che il E_ teste , sostituito dalla SI.ra , nutra un certo rancore nei riguardi Tes_2 CP_3 della stessa e dell'appellante. v. pag 26 appello), a proposito di tale carenza di legittimazione passiva in ordine alle rivendicazioni economiche avanzate dalla per il periodo anteriore al settembre 2019. _1
È, dunque, infondata l'eccezione preliminare. Parimente infondate risultano le doglianze dirette a contestare la natura subordinata delle prestazioni rese dalla , nonché la durata e le modalità di _1 svolgimento del rapporto lavorativo, sia prima che dopo la formale assunzione ad opera di (v. doc nn.1,2,3 in fasc. estratto contributivo e E_ CP_2
Comunicazioni UNILAV).
Reputa la Corte che non sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, ricavandosi dalla prova testimoniale la conferma, sia della circostanza che la ha svolto attività lavorativa subordinata _1 in favore di quale colf e badante dei genitori, anche prima della E_ regolarizzazione del rapporto, sia delle mansioni dedotte in ricorso e della modulazione oraria giornaliera della stessa, per l'intero periodo lavorativo, avendo i testimoni esaminati riferito in ordine alle predette circostanze.
Nel senso della continuità della prestazione lavorativa, e della natura delle mansioni per come descritte in ricorso, è certamente la dichiarazione del teste la quale, confermando l'articolato, ha premesso di avere lavorato, Testimone_2 nel periodo ottobre 2017 - 31.12.2018 (come da denuncia del rapporto da parte della in atti), quale collaboratrice domestica alle dipendenze di Parte_3
8 (ricevevo le direttive e le modalità lavorative compresi gli orari e i E_ turni dalla SI.ra ) ed in favore dei genitori di quest'ultima, E_
e , occupandosi dell'assistenza personale di ON Persona_2 questi ultimi presso la loro abitazione sita in Mazara del Vallo nella via Golfo Aranci
n. 20, osservando l'orario 8:30 alle ore 14:30 e smentendo l'assunto di parte resistente circa il rispetto di un orario di lavoro di 25 ore settimanali (come da denuncia cit.) che andavano dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 o dalle ore 13,30 alle ore 18,30; (non è vero, lavoravo dal lunedì al sabato, i turni erano dalle 08.30 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 20.30, i turni si alternavano settimanalmente).
Ha narrato di avere, in tale periodo (ottobre 2017-dicembre 2018) e per sei giorni la settimana, sempre incontrato, alle ore 08:30 presso l'abitazione dei predetti coniugi, la che svolgeva il lavoro notturno di collaboratrice Controparte_1 domestica in favore dei predetti anziani, ininterrottamente dalle ore 20:30 sino alle ore 8:30 del giorno successivo ( la incontravo tutte le mattine. Io le davo il cambio) e che alle ore 8:30 la le indicava la terapia farmacologica che doveva essere _1 somministrata agli anziani coniugi;
precisando, infatti, che io svolgevo il turno del mattino a settimane alterne con il turno di pomeriggio e, quindi, quando facevo il turno di pomeriggio, alle 20.30 staccavo ed arrivava la .. il sabato ci Parte_4 occupavano dei coniugi io e la mia collega dell'altro turno. E', quindi, smentita la circostanza, dedotta dalla che almeno nel Pt_1 periodo da ottobre 2017 a dicembre 2018 il solo per alcune ON presenze notturne si avvaleva della collaborazione della SI.ra , Controparte_1 avendo la teste ribadito più volte che la SI.ra si occupava di tutti Controparte_1
i turni notturni, sei notti su sette.
Ed è solo suggestiva la tesi della carenza di prova dell'effettiva quantità di lavoro prestata sull'assunto che alcun teste sia stato in grado di riferire con continuità e precisione la specifica quantità di ore lavorate dalla , in quanto _1 nessuno dei testi l'ha mai vista lavorare con i propri occhi perché disattesa dalle notizie apprese dalla medesima teste in merito ai turni osservati. Tes_2
In proposito la teste ha, difatti, aggiunto, io facevo la notte o il sabato o la domenica. Quando io mi occupavo del turno notturno dal sabato alla mattina della domenica, la faceva il turno notturno dalla sera della domenica alla _1 mattina del lunedì…. quando facevo il turno di pomeriggio la incontravo alle 20.30 e
l'indomani ritornavo a fare il turno di pomeriggio, per l'intera settimana;
quindi, in tale settimana non la incontravo al mattino. La incontravo al mattino la settimana in cui avevo il turno di mattina. ….c'è stato un periodo in cui io ricoprivo sia il turno al mattino che quello al pomeriggio del medesimo giorno. In tale periodo
9 incontravo la sia al mattino che al pomeriggio. Poi, quando io mi sono _1 limitata a fare il turno al mattino, il turno pomeridiano lo facevano le figlie dei coniugi Ciò è proseguito sinché non è stata assunta Persona_3 CP_4
.
[...]
Anche in ordine alla gestione del rapporto lavorativo da parte della la Pt_1 teste ha riferito che la SI.ra aveva sempre a cha fare con la _1 Pt_1
, per quanto riguardava l'amministrazione i pagamenti e che le direttive le
[...] dava la , che poi ci pagava. Poi noi ci rivolgevano a E_ R_
per chiedergli, ad esempio, che condimento preferiva per la pasta ecc…ed
[...] ha confermato che negli anni 2019/2020 ho fatto parte del gruppo su whats app denominato “Casa del Sorriso” unitamente alle SI.re: , Controparte_1 Pt_1
e la sorella di quest'ultima ,
[...] Persona_4 Controparte_5
e e che l'amministratrice del gruppo era la SI.ra Testimone_2 Pt_1
e che in questo gruppo si parlava di come stavano i coniugi
[...] Per_3
nonché l'articolato con il quale le si chiedeva se nel mese di marzo 2018
[...] presso l'abitazione della SInora , sorella della resistente in Persona_4
Mazara del Vallo, ho partecipato ad una riunione tra le predette e la ricorrente, precisando che erano presenti oltre a me la SI.ra , la ricorrente Controparte_1
, la SI.ra ed i rispettivi mariti di queste ultime e E_ Persona_4 che in tale circostanza la SInora comunicava a me ed alla E_ ricorrente che dal mese di aprile 2018 ci avrebbe corrisposto la somma mensile di euro 600,00 anziché di euro 150,00 settimanali come avvenuto sino a quel momento, per l'assistenza prestata in favore degli anziani genitori, precisando che prima venivamo pagate 150,00 euro a settimana. Preciso che la settimana in cui davo il cambio per il turno notturno alla SI.ra guadagnavo € 175,00. Da aprile _1
2018 sono stata pagata mensilmente € 600,00. Sia io che la SI.ra siamo _1 state pagate € 600,00 al mese. (v. verbale ud 22.11.2021). Tali circostanze in merito alla durata dei turni e alle mansioni sono state confermate dalle teste , anch'ella collaboratrice domestica in favore CP_3 dei coniugi e (mi occupo dell'assistenza ON Persona_2 personale dei SI.ri e ), assunta da ON Persona_2 Pt_1 il 21.02.2019 (v. denuncia rapporto all' sino alla data della
[...] CP_2 deposizione (sino ad oggi) osservando due turni di servizio dalle ore 8:30 alle ore
14:30, o dalle ore 14:30 alle ore 20:30 - così smentendo l'assunto di parte resistente circa il rispetto di un orario di lavoro di 25 ore settimanali (come da denuncia cit.) che andavano dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 o dalle ore 13,30 alle ore 18,30 (non è vero, l'orario di lavoro è diviso in due turni, dalle 08.30 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 20.30. ogni giorno effettuo un singolo turno) - che ha riferito
10 di avere incontrato presso l'abitazione dei predetti coniugila SI.ra nei miei _1 cambi turni, sia quando andavo al mattino, che la trovavo lì, che nel pomeriggio, quando smontavo lei mi dava il cambio. Preciso però che non ricordo le date e che la
mi lasciava le consegne e mi diceva se gli anziani avevano già preso o meno _1
i farmaci del mattino. Ripeto che però non ricordo il periodo. incontravo nel cambio turno la , io non stavo tutta la notte lì. La incontravo per sei giorni a _1 settimana, nei cambi turni.
Anche la teste ha smentito la circostanza, dedotta dalla che CP_3 Pt_1 nel periodo da febbraio 2019 ad agosto 2019 il solo per alcune ON presenze notturne si avvaleva della collaborazione della SI.ra , Controparte_1 avendo la teste ribadito più volte che la SI.ra ( ) faceva il turno notturno, mi _1 dava il cambio turno. Ci lasciavamo le consegne. Tutte le volte che facevo il pomeriggio lei mi dava il cambio e, così, quando facevo il turno mattutino ero io a darle il cambio. Preciso che non ricordo il periodo.
A proposito dei turni di lavoro e della continuità della prestazione lavorativa notturna anche la teste ha narrato che dal giorno in cui ho iniziato a CP_3 lavorare per la SI.ra ho incontrato la SI.ra a casa dei E_ _1 SIg.ri per come già dichiarato…Il sabato ci occupiamo dei Parte_5 SIg.ri e noi collaboratrici….. incontravo la ON Per_2 _1 alle ore 08.30 del mattino, oppure, quando facevo il pomeriggio, alle 20.30….io non ho mai fatto il turno notturno…. posso dire che quando facevo il pomeriggio, lasciavo le consegne alla SI.ra , che mi dava il cambio. Quando facevo il _1 turno del mattino la trovavo lì ed ero io che le davo il cambio. Io non conosco le specifiche attività che si svolgevano durante il turno notturno, ritengo che si dovesse stare lì attenti alle eSIenze dei coniugi.
Quanto alla gestione del rapporto di lavoro da parte della la teste ha, Pt_1 anche, aggiunto, rispondendo al capitolo di prova dedotto dalla ricorrente ( “essere vero che negli anni 2019/2020 ho fatto parte del gruppo su whats app denominato
“Casa del Sorriso” unitamente alle SI.re: , e la Controparte_1 E_ sorella di quest'ultima e Persona_4 Controparte_5 Tes_2
e che l'amministratrice del gruppo era la SI.ra ) che
[...] E_ esisteva una chat comune, non ricordo chi era l'amministratore, e non ricordo i singoli partecipanti. Posso dire che c'era la SI.ra e E_ [...]
. era un gruppo dove si scriveva di lavoro, oltre ad altro;
confermando Parte_6
l'articolato (“Vero è che ricevevo le direttive e le modalità lavorative compresi gli orari i turni e i compensi dalla SI. ) ha, ancora, precisato che i E_ turni sono rimessi a noi collaboratrici, in base ad eventuali nostre eSIenze. In base
11 alle eSIenze concordo il turno con l'altra mia collega, chiedendo comunque l'autorizzazione sempre alla . (v. verbale ud.22.11.2021). E_
Se ne trae che la aveva organizzato l'assistenza ai propri genitori Pt_1 avvalendosi di più collaboratrici domestiche che si alternavano in tre turni giornalieri distinti, sì da assicurarne la presenza nelle 24 ore, all'uopo creando un gruppo su canale informatico al fine di coordinare e istruire le dipendenti.
E', poi, intuitivo che la presenza della al cambio turno delle colleghe, _1 sia alle ore 20.30 che alle ore 8,00 del mattino, si spiega solo con lo svolgimento proprio del turno di vigilanza notturna, essendosi appreso che anche durante la notte la aveva garantito l'assistenza agli anziani genitori (v., in particolare, dep. Pt_1
: io facevo la notte o il sabato o la domenica. Quando io mi occupavo del Tes_2 turno notturno dal sabato alla mattina della domenica, la faceva il turno _1 notturno dalla sera della domenica alla mattina del lunedì).
Sulla presenza della in casa dei coniugi ad inizio e fine turno _1 Pt_1 notturno, hanno riferito anche gli altri testimoni esaminati all'udienza del 26 ottobre 2021.
In particolare, la teste , che ha premesso di avere lavorato alle Testimone_5 dipendenze della cooperativa sociale “Valle Verde” di Mazara del Vallo, da novembre 2019 fino a marzo 2020, garantendo l'assistenza agli anziani a domicilio e di essersi occupata della SI.ra , ha riferito: io andavo dalla Persona_2 SI.ra alle ore 08.00 del mattino, una volta a settimana. Io sono un O.S.S. Per_2
e mi occupavo dell'igiene della SInora. Mi occupavo solo della SI.ra e Per_2 non del marito. Non coadiuvavo la collaboratrice domestica. Al mattino era presente una collaboratrice domestica, la SI.ra . ..oltre ad andare al Controparte_1 mattino a casa della SI.ra vi andavo anche al pomeriggio. E preciso Per_2 altresì che tutte le volte che vi andavo al mattino incontravo la SI.ra . _1
La teste , ha aggiunto non ricordo il periodo, posso Testimone_6 comunque dire che mi occupavo del turno notturno presso l'abitazione dei coniugi
per una notte a settimana, la domenica sera. Su incarico della Parte_5
, indirettamente confermando la circostanza che nei rimanenti E_ giorni tale turno notturno era svolto da altra collaboratrice.
Anche la teste ha ricordato di aver lavorato per i coniugi Testimone_4
sono stata assunta dalla SI.ra , mi occupavo Parte_5 E_ del turno notturno della domenica, e confermo di aver lavorato da metà marzo 2020
a maggio 2020 e, sull'articolato Sub 28) (“essere vero che in tale periodo, la SI.ra lavorava, invece, quale collaboratrice domestica in favore dei Controparte_1 predetti coniugi e , nella predetta abitazione, ON Persona_2 per i restanti giorni della settimana, ininterrottamente dalle ore 20:30 alle ore 8:30 del
12 giorno successivo e per sei giorni a settimana”), ha risposto: si è vero, io alcune volte, durante il lock down mi sono occupata anche dei pomeriggi presso l'abitazione dei coniugi e ricordo che la la sera mi dava il cambio, Persona_3 _1 verso le 20.30-21.00, precisando che nel periodo del lock down mi sono occupata di tutti i turni pomeridiani poiché la collaboratrice che se ne doveva occupare si è rifiutata proprio per l'emergenza sanitaria e, su specifica domanda del difensore della resistente:…l'unica mattina che trovavo la a casa dei coniugi _1 [...] era la domenica mattina perché io mi occupavo del turno del mattino Per_3 della domenica, dalle 08.30 alle 13.00. Poi ritornavo a casa dei coniugi alla sera, per occuparmi del turno notturno dalla domenica al lunedì mattino. Le altre mattine della settimana io non andavo a casa dei coniugi.
Se ne ricava, dunque, che la , nell'eseguire le mansioni di “colf _1 badante” - ripetitive e predeterminate, per come descritte, sì da non necessitare di precise direttive o indicazioni - osservava un orario di gran lunga superiore a quello ordinario previsto dal Ccnl di categoria in quanto distribuito su sei giorni la settimana
– nel turno notturno da lunedì a sabato - e non ha goduto dell'intero periodo di ferie dovutele secondo Ccnl, come esposto in ricorso.
In conclusione, l'odierna parte appellante non ha adempiuto all'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico, ossia di avere corrisposto l'integrale retribuzione dovuta e rivendicata dalla dipendente anche per straordinario,
Tfr e ferie, oltre i contributi previdenziali.
La sentenza impugnata va, dunque, integralmente confermata. Nulla è dovuto per spese all'appellata rimasta contumace. CP_ Vanno compensate nei rapporti con l' litisconsorte per la domanda di versamento dei contributi.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1 qui dichiarata, conferma la sentenza n.64/2023 emessa il 7 febbraio 2023 dal
Tribunale G.L. di Marsala.
Nulla per spese all'appellata contumace. Compensa le spese nei rapporti con l' CP_2
Così deciso in Palermo, il 13 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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