TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SE AR - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI DAVIDE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LUCAT 2/A 11100 AOSTA, presso il difensore avv. ROSSI
DAVIDE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIZZI LUANA e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA FRANCO BOLOGNESE 40129 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. BRIZZI LUANA
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Thailandia, nella città di Bangkok, in data 26.10.2004, ed esso veniva trascritto presso il Comune di Saint-Vincent (AO) al n. 5, parte II, serie C, anno 2004.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Nel corso del giudizio di separazione le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini: pagamento da parte del Sig. in favore della Sig.ra dell'importo Parte_1 CP_1 complessivo di € 32.500,00 quale risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa lamentati in costanza di matrimonio, entro i seguenti termini: € 20.500,00 entro il 31 gennaio 2025 e € 12.000 in n. 12 rate mensili di € 1.000 ciascuna a decorrere dal 28 febbraio 2025 e così entro la fine di ogni mese
pagina 1 di 3 successivo. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico sulle coordinate bancarie che verranno comunicate al difensore del Sig. Pt_1
a fronte del pagamento degli importi di cui al punto A), i Sig.ri e Parte_1 CP_1 rinunciano entrambi a ogni pretesa economica e di mantenimento a qualsiasi titolo avanzata, anche risarcitoria, e la Sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito della separazione;
CP_1
autorizzare i coniugi a vivere separati;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine di sei mesi previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, previo accertamento dei requisiti di fatto e di legge previsti dalla menzionata disciplina ai fini della richiesta pronuncia di divorzio, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte_1
e e iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Saint-Vincent (AO) al n. 5, parte CP_1
II, serie C, anno 2004; ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Saint-Vincent (AO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle dovute annotazioni;
compensare le spese di lite tra le parti.
Con sentenza n. 30 del 27 gennaio 2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra indicate e veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
In vista della successiva udienza del 18 settembre 2025 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
… l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto
• del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e quindi della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 L. 898/1970;
• del decorso di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Aosta;
• dell'assenza di riconciliazione e di ripresa della convivenza fra i coniugi;
Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1
iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Saint-Vincent (AO) al n. 5, parte II, serie C,
[...] anno 2004.
Con conferma delle condizioni di cui all'intervenuta separazione e compensazione delle spese di lite.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Saint-Vincent (AO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle dovute annotazioni.
Ciò posto, la domanda di divorzio deve trovare accoglimento. I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione. Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito l'interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e (matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in Thailandia, nella città di Bangkok, in data 26.10.2004, e trascritto presso il Comune di
Saint-Vincent al n. 5, parte II, serie C, anno 2004) alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese
Aosta, 6 novembre 2025
Il Presidente relatore estensore
SE AR
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SE AR - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI DAVIDE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LUCAT 2/A 11100 AOSTA, presso il difensore avv. ROSSI
DAVIDE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIZZI LUANA e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA FRANCO BOLOGNESE 40129 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. BRIZZI LUANA
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Thailandia, nella città di Bangkok, in data 26.10.2004, ed esso veniva trascritto presso il Comune di Saint-Vincent (AO) al n. 5, parte II, serie C, anno 2004.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Nel corso del giudizio di separazione le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini: pagamento da parte del Sig. in favore della Sig.ra dell'importo Parte_1 CP_1 complessivo di € 32.500,00 quale risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa lamentati in costanza di matrimonio, entro i seguenti termini: € 20.500,00 entro il 31 gennaio 2025 e € 12.000 in n. 12 rate mensili di € 1.000 ciascuna a decorrere dal 28 febbraio 2025 e così entro la fine di ogni mese
pagina 1 di 3 successivo. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico sulle coordinate bancarie che verranno comunicate al difensore del Sig. Pt_1
a fronte del pagamento degli importi di cui al punto A), i Sig.ri e Parte_1 CP_1 rinunciano entrambi a ogni pretesa economica e di mantenimento a qualsiasi titolo avanzata, anche risarcitoria, e la Sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito della separazione;
CP_1
autorizzare i coniugi a vivere separati;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine di sei mesi previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, previo accertamento dei requisiti di fatto e di legge previsti dalla menzionata disciplina ai fini della richiesta pronuncia di divorzio, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte_1
e e iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Saint-Vincent (AO) al n. 5, parte CP_1
II, serie C, anno 2004; ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Saint-Vincent (AO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle dovute annotazioni;
compensare le spese di lite tra le parti.
Con sentenza n. 30 del 27 gennaio 2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra indicate e veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
In vista della successiva udienza del 18 settembre 2025 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
… l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto
• del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e quindi della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 L. 898/1970;
• del decorso di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Aosta;
• dell'assenza di riconciliazione e di ripresa della convivenza fra i coniugi;
Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1
iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Saint-Vincent (AO) al n. 5, parte II, serie C,
[...] anno 2004.
Con conferma delle condizioni di cui all'intervenuta separazione e compensazione delle spese di lite.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Saint-Vincent (AO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle dovute annotazioni.
Ciò posto, la domanda di divorzio deve trovare accoglimento. I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione. Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito l'interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e (matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in Thailandia, nella città di Bangkok, in data 26.10.2004, e trascritto presso il Comune di
Saint-Vincent al n. 5, parte II, serie C, anno 2004) alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese
Aosta, 6 novembre 2025
Il Presidente relatore estensore
SE AR
pagina 3 di 3