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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N_________/_________ Reg. Sent N________/_________ Reg. Cron N___12978/2021____ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il 21-5-2025 Depositata il 21-5-2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 21-5-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
rapp.ta e difesa dall'Avv. Insalata Giulio, come Parte_1 da mandato in atti
RICORRENE
contro
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappr. e difeso dagli avv. S. Graziuso e
R. Salvo, elett. Dom. in Lecce viale Marche
RESISTENTE
Oggetto: assegno sociale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 conveniva Parte_1 in giudizio l avanti al Tribunale di Lecce per ottenere il CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale richiesto con domanda del
31.8.2020, che le era stato negato dall'Ente con la seguente motivazione: “vi è rinuncia al mantenimento sulla sentenza di separazione”.
L chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assegno sociale è una prestazione economica erogata a domanda dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla normativa.
L'art. 3 comma 6 legge 335 /95 prevede che “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in condizioni reddituali di cui presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto… denominato assegno sociale”.
I requisiti richiesti per ottenere l'assegno sociale sono la cittadinanza e residenza in Italia (da almeno 10 anni), il compimento dei 65 anni di età, il mancato superamento del reddito personale o coniugale richiesto di anno in anno dalla normativa.
L'assegno sociale – come detto – è una prestazione assistenziale che prescinde dal requisito contributivo essendo unicamente collegata allo stato di bisogno evidenziato dalla insussistenza di redditi idonei al proprio mantenimento. L'importo dell'assegno sociale, in assenza di redditi, spetta negli importi stabiliti dalla legge;
ove l'interessato possegga redditi, se superiori alla misura dell'assegno, escludono il beneficio;
se i redditi sono inferiori all'importo dell'assegno sociale, questo spetterà nella misura della differenza tra la misura dell'assegno e l'ammontare dei redditi percepiti. Ove l'interessato al beneficio sia coniugato, dovrà computare al fine del reddito anche quello del coniuge, ma il limite sarà pari al doppio dell'assegno sociale;
non si procede invece al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge nel caso di separazione o comprovato stato di abbandono.
L con il provvedimento di diniego ha eccepito che la CP_1 ricorrente avrebbe rinunciato a percepire dal coniuge, dal quale si era separata, l'assegno di mantenimento deducendo dalla rinuncia al mantenimento l'insussistenza dello stato di bisogno.
Nel caso di specie, risulta dal ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e dalla sentenza di divorzio n 1149/2007 del 20.04.2007 che nulla è stato concordato a titolo di mantenimento avendo entrambi i coniugi mezzi economici adeguati e risulta altresì che successivamente a detta data la situazione economica della ricorrente è cambiata, non avendo più lavorato dal 15.10.2018.
Non è condivisibile il criterio virtuale dell'Ente, che ha considerato la astratta possibilità di richiedere il mantenimento al coniuge, in assenza di indicatori reali volti ad individuare un tenore di vita incompatibile con lo stato di bisogno e/o con la consistenza patrimoniale dell'altro coniuge, tale da rendere concretamente perseguibile la strada della richiesta di mantenimento in misura tale da evitare o ridurre la corresponsione dell'assegno sociale. Si consideri poi che il Supremo Collegio ha operato un distinguo tra la titolarità dell'assegno di mantenimento e la effettiva percezione dello stesso, ritenendo la sussistenza dello stato di bisogno anche solo laddove non se ne percepisca l'importo.
“In tema di assegno sociale, l'art 3 legge 335 del 1995 – secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione”.
Cass. 6570/2010.
In assenza di elementi volti a provare il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge per gli anni 2020 e 2021 va dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale in relazione alla domanda presentata in data 31.8.2020 e l va condannato al pagamento dei ratei maturati con decorrenza CP_1 dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 31.8.2020 (nei limiti previsti dalla legge in relazione al reddito annualmente dichiarato dalla ricorrente) oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale a far data da 1.9.2020 e per l'effetto condanna l al CP_1 pagamento dei ratei maturati (nei limiti previsti dalla legge in relazione al reddito annualmente dichiarato dalla ricorrente) oltre interesse dalle singole scadenze. 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 1.800,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Lecce, 21.5.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa