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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 02/07/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n.3045, vertente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato al Giglio di Parte_1 C.F._1
Veroli (FR), Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Pierangelo Paniccia, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/08/2023, ha dedotto che: 1) aveva Parte_1
lavorato dal 1989 al 1993 per una ditta produttrice di infissi in alluminio e dal 1993 svolgeva attività di operaio edile/muratore; 2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva utilizzato quotidianamente strumenti di lavoro rumorosi, quali martello pneumatico, compressore, frullino, sega, trapano, pala, piccone, martello, flex, scalpello, piastra vibrante, impastatore per l'intonaco, venendo esposto anche ai rumori emessi da mezzi quali le betoniere e gli escavatori;
3) era stato,
1 quindi, sottoposto a lavorazioni con esposizioni abituali a rumori d'intensità superiore agli 80 decibel;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una ipoacusia da rumore, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' CP_1
ma senza esito;
5) era anche affetto da altra malattia professionale (sindrome algodisfunzionale) per la quale gli era stato già riconosciuto un danno biologico nella misura del 7%.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla malattia oggetto del presente giudizio, nella misura dell'8%, da unificare al già riconosciuto 7%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la relativa prestazione, con vittoria di spese. CP_1
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha considerato quanto diagnosticato durante la visita otorinolaringoiatrica del 02/10/2024, effettuata presso il centro Diagnostico dell' dal Dott. , il quale ha concluso: CP_1 Persona_2
“dal punto di vista audiologico non rilevabile danno uditivo da trauma acustico cronico”. Sebbene, quindi, il ricorrente presenti un'ipoacusia neurosensoriale, in base alle valutazioni effettuate dal perito, detta patologia presenta caratteristiche tecnico-cliniche non riferibili ad un danno cronico da rumore.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 02/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 02/07/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n.3045, vertente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato al Giglio di Parte_1 C.F._1
Veroli (FR), Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Pierangelo Paniccia, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/08/2023, ha dedotto che: 1) aveva Parte_1
lavorato dal 1989 al 1993 per una ditta produttrice di infissi in alluminio e dal 1993 svolgeva attività di operaio edile/muratore; 2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva utilizzato quotidianamente strumenti di lavoro rumorosi, quali martello pneumatico, compressore, frullino, sega, trapano, pala, piccone, martello, flex, scalpello, piastra vibrante, impastatore per l'intonaco, venendo esposto anche ai rumori emessi da mezzi quali le betoniere e gli escavatori;
3) era stato,
1 quindi, sottoposto a lavorazioni con esposizioni abituali a rumori d'intensità superiore agli 80 decibel;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una ipoacusia da rumore, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' CP_1
ma senza esito;
5) era anche affetto da altra malattia professionale (sindrome algodisfunzionale) per la quale gli era stato già riconosciuto un danno biologico nella misura del 7%.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla malattia oggetto del presente giudizio, nella misura dell'8%, da unificare al già riconosciuto 7%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la relativa prestazione, con vittoria di spese. CP_1
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha considerato quanto diagnosticato durante la visita otorinolaringoiatrica del 02/10/2024, effettuata presso il centro Diagnostico dell' dal Dott. , il quale ha concluso: CP_1 Persona_2
“dal punto di vista audiologico non rilevabile danno uditivo da trauma acustico cronico”. Sebbene, quindi, il ricorrente presenti un'ipoacusia neurosensoriale, in base alle valutazioni effettuate dal perito, detta patologia presenta caratteristiche tecnico-cliniche non riferibili ad un danno cronico da rumore.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 02/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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