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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/03/2024, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel.
2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice
3. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12952/2023 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Stefania Parte_1
Mele in virtù di giusta procura in calce al ricorso congiunto
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Stefania CP_1
Mele in virtù di giusta procura allegata al ricorso congiunto
- RICORRENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 28/11/2023 Parte_1
e , premesso che: CP_1
- il 01/07/1991 avevano contratto matrimonio in Bari e che dalla loro unione era nato un figlio: (15/07/1994); Per_1
- con decreto del 25/02/2003 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione personale recependo le condizioni da loro concordate;
- si erano accordati altresì in ordine alle condizioni di divorzio, prevedendo l'obbligo in capo al marito di corrispondere a titolo di quota TFR la somma di € 15.000,00 in favore della moglie, l'obbligo del marito di versare € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e nulla a titolo di mantenimento per il figlio;
chiedevano al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e di recepire i loro accordi.
Fissata la comparizione personale, le parti dichiaravano espressamente ex art. 127 ter c.p.c. di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
La causa veniva quindi riservata per la decisione;
il P.M. rassegnava le sue conclusioni in data 30/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le condizioni concordate (obbligo in capo al marito di corrispondere a titolo di quota TFR la somma di € 15.000 in favore della moglie, obbligo del marito di versare € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e nulla a titolo di mantenimento per il figlio) sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate tra le parti.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/07/1991 in Bari tra e Parte_1 CP_1
trascritto al n. 746, p. II, serie A, anno 1991;
[...]
2. prende atto delle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta del 28/07/2023, da intendersi qui integralmente trascritte, che recepisce in sentenza;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello
Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 art. 69 lett. d);
5. spese compensate;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 19/03/2024.
Il Presidente Est.
Saverio U. de Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel.
2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice
3. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12952/2023 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Stefania Parte_1
Mele in virtù di giusta procura in calce al ricorso congiunto
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Stefania CP_1
Mele in virtù di giusta procura allegata al ricorso congiunto
- RICORRENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 28/11/2023 Parte_1
e , premesso che: CP_1
- il 01/07/1991 avevano contratto matrimonio in Bari e che dalla loro unione era nato un figlio: (15/07/1994); Per_1
- con decreto del 25/02/2003 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione personale recependo le condizioni da loro concordate;
- si erano accordati altresì in ordine alle condizioni di divorzio, prevedendo l'obbligo in capo al marito di corrispondere a titolo di quota TFR la somma di € 15.000,00 in favore della moglie, l'obbligo del marito di versare € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e nulla a titolo di mantenimento per il figlio;
chiedevano al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e di recepire i loro accordi.
Fissata la comparizione personale, le parti dichiaravano espressamente ex art. 127 ter c.p.c. di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
La causa veniva quindi riservata per la decisione;
il P.M. rassegnava le sue conclusioni in data 30/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le condizioni concordate (obbligo in capo al marito di corrispondere a titolo di quota TFR la somma di € 15.000 in favore della moglie, obbligo del marito di versare € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e nulla a titolo di mantenimento per il figlio) sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate tra le parti.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/07/1991 in Bari tra e Parte_1 CP_1
trascritto al n. 746, p. II, serie A, anno 1991;
[...]
2. prende atto delle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta del 28/07/2023, da intendersi qui integralmente trascritte, che recepisce in sentenza;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello
Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 art. 69 lett. d);
5. spese compensate;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 19/03/2024.
Il Presidente Est.
Saverio U. de Simone