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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, C.F. , nato ad [...] il [...] residente a [...]C.F._1
TT alla e , C.F. nata ad [...]_2 C.F._2
Enna il 27/01/1981,residente a [...]alla , entrambi rappresentati e difesi, Controparte_1 per procura in atti, dall'avv. Mauro Di Natale;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, sottoscritto personalmente dalle parti, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in
[...] Parte_2
TT (EN), in data 16.06.2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TT (EN) anno 2009 – Parte II – Serie A – N. 3, e che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato a [...] il [...]) e (nata ad [...]_2 CP_3 il 28/03/2014), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
CP_ 2. la casa coniugale sita in TT alla ove i coniugi avevano fissato la residenza CP_1 del nucleo familiare è di proprietà del sig. , padre del sig. e, Persona_1 Parte_1 pertanto, tornerà nella disponibilità del proprietario, anche considerato che il nucleo familiare ormai dal 2015 erano domiciliato ed abitava in TT alla via Granatelli n. 13 presso l'abitazione di proprietà dei sigg. ed , genitori della sig.ra ; CP_4 Persona_2 Parte_2
3. che i coniugi, dopo la separazione di fatto e fin da allora hanno fissato concordemente i propri attuali domicili, ove trasferiranno la propria residenza, come segue: - la sig.ra , Parte_2 unitamente ad i figli minori e , abita presso l'abitazione di proprietà dei sigg. CP_2 CP_3 [...] ed , genitori della stessa sita in TT alla via Granatelli n. 13, il sig. CP_4 Persona_2
CP_ abita presso l'immobile sito a TT in di proprietà del Parte_1 CP_1 padre;
4. che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli da corrispondere da parte del genitore non collocatario, si rileva che il sig. esercita la propria attività Parte_1 lavorativa nell'edilizia, con un reddito di oltre €. 19.000,00 nell'anno 2021 (modello 730/2022 - doc.
3) mentre negli anni 2022 e 2023 (modello 730/2023 - doc. 4 e modello 730/2024 - doc. 5) ha percepito un reddito pari rispettivamente ad oltre €. 23.000,00 ed oltre €. 22.000,00, per come risulta dalle allegate dichiarazioni dei redditi;
5. che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo di Parte_1 Parte_2 mantenimento mensile per i figli e una somma di €. 250,00 cadauno, per un totale di CP_2 CP_3
€. 500,00 che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese corrente, oltre alla quota dell'importo dell'assegno unico spettante al sig. per i figli e, pertanto, tale assegno unico per i figli minori Parte_1 sarà integralmente percepito dalla sig.ra ; Parte_2
6. le spese straordinarie (mediche, scolastiche e di svago) riconducibili ai figli, di seguito meglio descritte, saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50 % cadauno;
7. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui figli minori e CP_2
, che restano collocati presso l'abitazione ove risiederà la madre . CP_3 Parte_2
8. Il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà, comunque, previo accordo tra le parti ed in ogni caso, almeno 3 giorni la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 ed i weekend (dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 11.00) alternati, salvo imprevisti e compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi dei coniugi e con gli impegni scolastici e ludici dei figli;
9. Il padre potrà tenere con sè i figli consecutivamente per una settimana nel periodo estivo per le vacanze o per la diversa durata che sarà eventualmente concordata tra i coniugi e, in ogni caso, i genitori si comunicheranno le rispettive località ed i numeri telefonici ove trascorreranno le vacanze con i figli, in modo tale da permettere agli stessi i dovuti contatti telefonici.
10.Le festività del Santo Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose, i compleanni dei figli e dei genitori, seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori che potranno anche accordarsi diversamente;
11. I ricorrenti dichiarano che non vi sono allo stato pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto od in parte le medesime domande o domande connesse e chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e depositano in allegato i rispettivi documenti di identità e codici fiscali.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
, e , C.F. , che hanno contratto C.F._1 Parte_2 C.F._2 matrimonio concordatario in TT (EN), in data 16.06.2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TT (EN) anno 2009 – Parte
II – Serie A – N. 3;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, C.F. , nato ad [...] il [...] residente a [...]C.F._1
TT alla e , C.F. nata ad [...]_2 C.F._2
Enna il 27/01/1981,residente a [...]alla , entrambi rappresentati e difesi, Controparte_1 per procura in atti, dall'avv. Mauro Di Natale;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, sottoscritto personalmente dalle parti, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in
[...] Parte_2
TT (EN), in data 16.06.2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TT (EN) anno 2009 – Parte II – Serie A – N. 3, e che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato a [...] il [...]) e (nata ad [...]_2 CP_3 il 28/03/2014), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
CP_ 2. la casa coniugale sita in TT alla ove i coniugi avevano fissato la residenza CP_1 del nucleo familiare è di proprietà del sig. , padre del sig. e, Persona_1 Parte_1 pertanto, tornerà nella disponibilità del proprietario, anche considerato che il nucleo familiare ormai dal 2015 erano domiciliato ed abitava in TT alla via Granatelli n. 13 presso l'abitazione di proprietà dei sigg. ed , genitori della sig.ra ; CP_4 Persona_2 Parte_2
3. che i coniugi, dopo la separazione di fatto e fin da allora hanno fissato concordemente i propri attuali domicili, ove trasferiranno la propria residenza, come segue: - la sig.ra , Parte_2 unitamente ad i figli minori e , abita presso l'abitazione di proprietà dei sigg. CP_2 CP_3 [...] ed , genitori della stessa sita in TT alla via Granatelli n. 13, il sig. CP_4 Persona_2
CP_ abita presso l'immobile sito a TT in di proprietà del Parte_1 CP_1 padre;
4. che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli da corrispondere da parte del genitore non collocatario, si rileva che il sig. esercita la propria attività Parte_1 lavorativa nell'edilizia, con un reddito di oltre €. 19.000,00 nell'anno 2021 (modello 730/2022 - doc.
3) mentre negli anni 2022 e 2023 (modello 730/2023 - doc. 4 e modello 730/2024 - doc. 5) ha percepito un reddito pari rispettivamente ad oltre €. 23.000,00 ed oltre €. 22.000,00, per come risulta dalle allegate dichiarazioni dei redditi;
5. che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo di Parte_1 Parte_2 mantenimento mensile per i figli e una somma di €. 250,00 cadauno, per un totale di CP_2 CP_3
€. 500,00 che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese corrente, oltre alla quota dell'importo dell'assegno unico spettante al sig. per i figli e, pertanto, tale assegno unico per i figli minori Parte_1 sarà integralmente percepito dalla sig.ra ; Parte_2
6. le spese straordinarie (mediche, scolastiche e di svago) riconducibili ai figli, di seguito meglio descritte, saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50 % cadauno;
7. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui figli minori e CP_2
, che restano collocati presso l'abitazione ove risiederà la madre . CP_3 Parte_2
8. Il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà, comunque, previo accordo tra le parti ed in ogni caso, almeno 3 giorni la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 ed i weekend (dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 11.00) alternati, salvo imprevisti e compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi dei coniugi e con gli impegni scolastici e ludici dei figli;
9. Il padre potrà tenere con sè i figli consecutivamente per una settimana nel periodo estivo per le vacanze o per la diversa durata che sarà eventualmente concordata tra i coniugi e, in ogni caso, i genitori si comunicheranno le rispettive località ed i numeri telefonici ove trascorreranno le vacanze con i figli, in modo tale da permettere agli stessi i dovuti contatti telefonici.
10.Le festività del Santo Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose, i compleanni dei figli e dei genitori, seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori che potranno anche accordarsi diversamente;
11. I ricorrenti dichiarano che non vi sono allo stato pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto od in parte le medesime domande o domande connesse e chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e depositano in allegato i rispettivi documenti di identità e codici fiscali.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
, e , C.F. , che hanno contratto C.F._1 Parte_2 C.F._2 matrimonio concordatario in TT (EN), in data 16.06.2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TT (EN) anno 2009 – Parte
II – Serie A – N. 3;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta