TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8524/2023 R.G., promossa
DA
, nata ad [...] Parte_1
(Paraguay) il 22.01.1985 ( ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Ivan Siragusa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino C.F._2
Ravì, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 11 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2023 Parte_1
ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile
[...]
contratto ad Aci Catena con il 30/04/2015. CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
18.06.2016 e il 01.07.2018 e che a causa di insanabili dissidi si Per_2
sono separati con accordo di negoziazione assistita del 23.12.22,
depositato in Procura il 10.01.2023 ed autorizzato dalla Procura
Distrettuale di Catania il 19.4.2023.
Ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni stabilite in sede di separazione, disponendo l'aumento ad € 600,00 del contributo di mantenimento per la prole posto a carico del resistente, oltre al riconoscimento di un assegno di “mantenimento” per sé nella misura di €
150,00.
Si è costituito il quale, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande avanzate dalla ricorrente, si è reso disponibile a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 300,00
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
pagina 2 di 11 L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del 23.12.22 depositato in Procura il 10.01.2023 ed autorizzato dalla Procura Distrettuale di Catania il
19.4.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 30.4.2015 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune
di Aci Catena, Anno 2015, Atto n. 4, Parte I
In relazione alle altre domande valgano le seguenti considerazioni.
pagina 3 di 11 Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass.
2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori,
idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso dei minori e Per_2
con collocamento presso la madre, con la quale vivono sin Per_1 dall'epoca della separazione dei coniugi.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé
e nel rispetto della loro volontà, due pomeriggi alla Per_2 Per_1
settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle
20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
pagina 4 di 11 comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il resistente deve concorrere al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303). pagina 5 di 11 Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che il resistente sia chiamato a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno determinato nella stessa misura prevista, in maniera consensuale dalle parti, in sede di separazione pari a complessivi € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti.
La ricorrente, invero, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale e si è limitata a dedurre di essere priva di occupazione. Il resistente ha allegato Modello Unico - 2022 dal quale si evince un reddito annuo di circa € 30.800,00; va, però, altresì considerato il valore della casa familiare, che è assegnata alla ricorrente e che risulta essere di proprietà del resistente, il quale è gravato dalle rate del mutuo del predetto immobile - assegnato alla ricorrente - pari ad € 650,00 mensili.
A ciò si aggiunga che dall'epoca della separazione, avvenuta nel dicembre 2023, non sono emersi elementi di novità tali da poter accogliere né la richiesta di aumento del mantenimento pretesa dalla ricorrente né la riduzione proposta dal resistente.
A va assegnata la casa coniugale, con Parte_1
arredi e pertinenze, in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o - come nel caso di specie - maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
In ordina al garage si deve evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria
la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al pagina 6 di 11 medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio
deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso;
ne discende che l'assegnazione della casa coniugale deve
intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo
situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.” (Cassazione civile sez. I, 13/11/2009, n. 24104).
Nel caso di specie, sussiste il vincolo pertinenziale tra bene principale (appartamento) e bene accessorio (garage), per come emerge dall'atto notarile di compravendita, considerata la sussistenza sia del requisito soggettivo (appartenenza di entrambi al medesimo soggetto ovverosia il resistente) sia quello oggettivo della contiguità in quanto oggettivamente al servizio dell'appartamento essendo situato sullo stesso palazzo.
Di conseguenza, l'assegnazione del garage - in mancanza di diverso accordo tra le parti - non può che seguire quella del bene principale disposta in favore della moglie.
La domanda di “mantenimento” formulata dalla ricorrente deve essere riqualificata.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la predetta richiesta assume in questa sede necessariamente le vesti dell'assegno divorzile, il cui riconoscimento soggiace a presupposti diversi rispetto al contributo di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
In particolare, in base all' art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del pagina 7 di 11 matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ.,
07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970,
art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in pagina 8 di 11 relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
L'entità del reddito dell'altro ex coniuge, quindi, non giustifica, da sola e di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, infatti, “deve basarsi
su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita
familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non è
finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024,
n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque
accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto
l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico
conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita
professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla
base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non è
meritevole di accoglimento già a livello di prospettazione in quanto la pagina 9 di 11 ricorrente non ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Essa, infatti, si è limitata ad affermare genericamente di essersi dedicata in via esclusiva alla famiglia per tutta la durata del matrimonio, senza tuttavia dimostrare - e ancor prima allegare - di avere sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari a serie e realistiche occasioni professionali-reddituali.
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto prima dedurre e poi dimostrare di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e/o professionali per la creazione di un patrimonio comune e di aver contribuito in maniera non marginale alla creazione delle fortune del coniuge in virtù del proprio apporto.
Per contro, ella nulla ha dedotto in merito al sacrificio delle proprie scelte lavorative, essendosi limitata a fondare la propria domanda sulla base del suo attuale stato di disoccupazione che, non è di per sé sufficiente a rendere fondata la domanda e, in assenza di deduzioni ed allegazioni sul punto, non può dirsi necessariamente collegato all'apporto fornito alla creazione del patrimonio familiare e alle fortune del coniuge.
Parimenti, non risultano documentate ragioni di oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa, a maggior ragione, in considerazione della giovane età della ricorrente, la quale può ancora trovare utile inserimento nel mondo del lavoro.
Va, poi, evidenziato che l'istante non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, impedendo in tal modo al Tribunale una ricostruzione delle condizioni economiche di essa ricorrente.
Per quanto esposto, va rigettata la domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
8524/2023 RG;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di Aci Catena al N. 4, Parte 1, Anno 2015;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti i figli e con Per_2 Per_1
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale, con le Parte_1 pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 CP_1
di ogni mese alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, un assegno dell'importo di € 500,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie;
Rigetta le altre domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8524/2023 R.G., promossa
DA
, nata ad [...] Parte_1
(Paraguay) il 22.01.1985 ( ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Ivan Siragusa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino C.F._2
Ravì, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 11 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2023 Parte_1
ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile
[...]
contratto ad Aci Catena con il 30/04/2015. CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
18.06.2016 e il 01.07.2018 e che a causa di insanabili dissidi si Per_2
sono separati con accordo di negoziazione assistita del 23.12.22,
depositato in Procura il 10.01.2023 ed autorizzato dalla Procura
Distrettuale di Catania il 19.4.2023.
Ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni stabilite in sede di separazione, disponendo l'aumento ad € 600,00 del contributo di mantenimento per la prole posto a carico del resistente, oltre al riconoscimento di un assegno di “mantenimento” per sé nella misura di €
150,00.
Si è costituito il quale, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande avanzate dalla ricorrente, si è reso disponibile a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 300,00
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
pagina 2 di 11 L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del 23.12.22 depositato in Procura il 10.01.2023 ed autorizzato dalla Procura Distrettuale di Catania il
19.4.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 30.4.2015 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune
di Aci Catena, Anno 2015, Atto n. 4, Parte I
In relazione alle altre domande valgano le seguenti considerazioni.
pagina 3 di 11 Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass.
2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori,
idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso dei minori e Per_2
con collocamento presso la madre, con la quale vivono sin Per_1 dall'epoca della separazione dei coniugi.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé
e nel rispetto della loro volontà, due pomeriggi alla Per_2 Per_1
settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle
20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
pagina 4 di 11 comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il resistente deve concorrere al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303). pagina 5 di 11 Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che il resistente sia chiamato a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno determinato nella stessa misura prevista, in maniera consensuale dalle parti, in sede di separazione pari a complessivi € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti.
La ricorrente, invero, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale e si è limitata a dedurre di essere priva di occupazione. Il resistente ha allegato Modello Unico - 2022 dal quale si evince un reddito annuo di circa € 30.800,00; va, però, altresì considerato il valore della casa familiare, che è assegnata alla ricorrente e che risulta essere di proprietà del resistente, il quale è gravato dalle rate del mutuo del predetto immobile - assegnato alla ricorrente - pari ad € 650,00 mensili.
A ciò si aggiunga che dall'epoca della separazione, avvenuta nel dicembre 2023, non sono emersi elementi di novità tali da poter accogliere né la richiesta di aumento del mantenimento pretesa dalla ricorrente né la riduzione proposta dal resistente.
A va assegnata la casa coniugale, con Parte_1
arredi e pertinenze, in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o - come nel caso di specie - maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
In ordina al garage si deve evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria
la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al pagina 6 di 11 medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio
deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso;
ne discende che l'assegnazione della casa coniugale deve
intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo
situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.” (Cassazione civile sez. I, 13/11/2009, n. 24104).
Nel caso di specie, sussiste il vincolo pertinenziale tra bene principale (appartamento) e bene accessorio (garage), per come emerge dall'atto notarile di compravendita, considerata la sussistenza sia del requisito soggettivo (appartenenza di entrambi al medesimo soggetto ovverosia il resistente) sia quello oggettivo della contiguità in quanto oggettivamente al servizio dell'appartamento essendo situato sullo stesso palazzo.
Di conseguenza, l'assegnazione del garage - in mancanza di diverso accordo tra le parti - non può che seguire quella del bene principale disposta in favore della moglie.
La domanda di “mantenimento” formulata dalla ricorrente deve essere riqualificata.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la predetta richiesta assume in questa sede necessariamente le vesti dell'assegno divorzile, il cui riconoscimento soggiace a presupposti diversi rispetto al contributo di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
In particolare, in base all' art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del pagina 7 di 11 matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ.,
07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970,
art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in pagina 8 di 11 relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
L'entità del reddito dell'altro ex coniuge, quindi, non giustifica, da sola e di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, infatti, “deve basarsi
su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita
familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non è
finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024,
n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque
accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto
l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico
conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita
professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla
base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non è
meritevole di accoglimento già a livello di prospettazione in quanto la pagina 9 di 11 ricorrente non ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Essa, infatti, si è limitata ad affermare genericamente di essersi dedicata in via esclusiva alla famiglia per tutta la durata del matrimonio, senza tuttavia dimostrare - e ancor prima allegare - di avere sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari a serie e realistiche occasioni professionali-reddituali.
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto prima dedurre e poi dimostrare di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e/o professionali per la creazione di un patrimonio comune e di aver contribuito in maniera non marginale alla creazione delle fortune del coniuge in virtù del proprio apporto.
Per contro, ella nulla ha dedotto in merito al sacrificio delle proprie scelte lavorative, essendosi limitata a fondare la propria domanda sulla base del suo attuale stato di disoccupazione che, non è di per sé sufficiente a rendere fondata la domanda e, in assenza di deduzioni ed allegazioni sul punto, non può dirsi necessariamente collegato all'apporto fornito alla creazione del patrimonio familiare e alle fortune del coniuge.
Parimenti, non risultano documentate ragioni di oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa, a maggior ragione, in considerazione della giovane età della ricorrente, la quale può ancora trovare utile inserimento nel mondo del lavoro.
Va, poi, evidenziato che l'istante non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, impedendo in tal modo al Tribunale una ricostruzione delle condizioni economiche di essa ricorrente.
Per quanto esposto, va rigettata la domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
8524/2023 RG;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di Aci Catena al N. 4, Parte 1, Anno 2015;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti i figli e con Per_2 Per_1
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale, con le Parte_1 pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 CP_1
di ogni mese alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, un assegno dell'importo di € 500,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie;
Rigetta le altre domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 11 di 11