TRIB
Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1508/2021
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Luigi Bobbio Presidente dott.sa Gisella Ciniglio Giudice dott. Gianluca Di Filippo Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento n. 1508/21 r. g., iscritto a ruolo in data 19.3.2021, avente ad oggetto
“controversia in materia di liquidazione di onorari e di diritti di avvocato”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza dell'art. 86 c.p.c., da se medesimo, Parte_1
nonché, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Giuseppe Maria Riccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Bastioni, n. 41/B;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione, dagli Avv.ti Ilario Salerno ed Eraclite Mautone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio Paestum alla Via Italia 61, n. 80;
- CONVENUTO -
***********
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.3.21, l'avv. , preliminarmente Parte_1
esposto:
- che esso istante aveva rappresentato e difeso il sig. nel giudizio iscritto al Controparte_1
n. 62/1999 R.G. del Tribunale di Salerno, definito con sentenza n. 2237/14, nell'ambito del quale il sig. aveva convenuto il Comune di Trentinara onde sentirlo condannare, ai CP_1
sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento dell'importo di £ 42.698.112, oltre interessi e rivalutazione, assumendo che il prefato ente locale avrebbe commissionatogli, “senza però
Pagina 1 regolare incarico formale”, la “redazione di uno studio tecnico-geologico”;
- che esso ricorrente era stato incaricato di interporre gravame avverso la sentenza resa all'esito del testé citato giudizio;
- che il proposto appello era stato rigettato;
- che esso esponente aveva più volte invitato, anche a mezzo racc. A/R, il sig. al CP_1
pagamento delle competenze professionali – all'uopo quantificate nell'importo di euro
13.418,79 – maturate per aver espletato la dianzi descritta attività defensionale;
- che, ad onta dei plurimi solleciti a ciò preordinati, il sig. nulla aveva provveduto a CP_1
corrispondere;
- che, con delibera n. 15 del 19.06.2020, il COA di Nocera Inferiore aveva determinato il compenso professionale spettante ad esso istante per l'attività svolta “in euro 10.367,00 a titolo di onorari, euro 1.555,05 a titolo di maggiorazione 15%, oltre IVA e CPA, nonché spese per il rilascio del parere consiliare pari ad euro 630,00”;
ha chiesto di condannare il sig. al pagamento della somma “di euro 11.922,05 a Controparte_1 titolo di onorari per l'attività professionale svolta, oltre IVA e CPA, oltre e 630,00 per spese per rilascio del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore”. A suffragio dell'avanzata richiesta, il ricorrente ha dedotto che dalla documentazione versata in atti s'inferirebbe prova della fonte dell'azionato diritto di credito.
Fissata l'udienza di comparizione e ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito, con comparsa di risposta tempestivamente depositata, il sig. , chiedendo la reiezione Controparte_1
dell'avversa pretesa. A fondamento dell'invocato rigetto, la difesa del predetto convento ha eccepito che l'avv. non avrebbe profuso un adeguato grado di diligenza nell'espletamento dell'attività Pt_1
professionale prestata in favore del convenuto: con specifico riguardo al giudizio iscritto al n. 62/99
R.G. del Tribunale di Salerno, ha sostenuto, dal un lato, che l'odierno ricorrente non avrebbe prodotto nell'ambito di siffatto procedimento la relazione geologica che il sig. aveva CP_1
approntato in adempimento dell'incarico conferitogli dal Comune di Trentinara, in tal guisa precludendo “la necessaria verifica dell'effettiva consistenza e del valore dell'attività posta in essere dal professionista per la redazione del relativo elaborato”; dall'altro, che all'esito del dianzi indicato giudizio la domanda proposta dal sig. sarebbe stata rigettata sulla scorta CP_1
dell'argomentazione per la quale, “pur essendo stati concessi i termini ex artt. 183 e 184 cpc,
l'attore non ha prodotto la relazione geologica de qua, né ha giustificato in alcun modo la richiesta di ordinare alla controparte l'esibizione della relazione stessa”.
Pagina 2 In relazione, poi, al giudizio di secondo grado, iscritto al n. 152/15 R.G. della Corte di Appello di
Salerno, la difesa del sig. ha evidenziato che l'avv. avrebbe articolato nell'atto CP_1 Pt_1
introduttivo del procedimento di gravame motivi ora manifestamente infondati ora inammissibili, che avrebbero reso ineludibili il rigetto dello spiegato gravame e la condanna al pagamento delle spese di lite: in particolare, ha affermato che, con la prima doglianza, l'odierno ricorrente avrebbe lamentato che “il giudice di prime cure non potesse quantificare il danno in assenza di una parcella redatta dall'ordine professionale di appartenenza”, ancorché nell'impugnata pronuncia non vi sarebbe stato “alcun riferimento al rigetto della domanda per la mancata allegazione della parcella dell'ordine professionale di appartenenza”; quanto alla seconda censura, ha dedotto che con la stessa si sarebbe “rappresento sic et simpliciter che nel corso del giudizio di primo grado era stata richiesta l'esibizione della relazione geologica e che non si comprendevano le ragioni per le quali il Comune di Trentinara […] non l'avesse depositata”.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate difese, il sig. ha spiegato domanda CP_1
riconvenzionale volta a sentir “dichiarare risolto per inadempimento colpevole imputabile all'Avv.
il contratto di mandato professionale avente ad oggetto l'azione di indebito Parte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune di Trentinara”; inoltre, ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che avrebbe subito in conseguenza dell'inesatto adempimento ascritto al medesimo, esponendo a suffragio di tale ultima pretesa che “qualora l'avvocato avesse allegato nei termini preclusivi la relazione geologica avrebbe ottenuto una sentenza di condanna nei confronti del Comune di Trentinara e in caso di ulteriore inadempimento avrebbe potuto agire in esecuzione ed ottenere così le competenze richieste secondo l'id quod plerumque accidit”, come potrebbe agevolmente arguirsi dall'apparato motivazionale della sentenza resa all'esito del giudizio iscritto al n. 62/1999 R.G. del Tribunale di
Salerno, nel corpo del quale sarebbe stato evidenziato con nitore che “ciò che ha impedito
l'accoglimento della domanda è stata la mancata produzione della relazione geologica che avrebbe consentito la necessaria verifica della effettiva consistenza e del valore dell'attività del sig.
”. CP_1
Con specifico riguardo all'invocato danno patrimoniale, il sig. ha sostenuto che lo stesso CP_1
ammonterebbe ad euro 22.051,73, pari alla somma che gli sarebbe stata riconosciuta in ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, ai sensi dell'art. 2041 c.c., del Comune di Trentinara.
Per quanto concerne il richiesto danno non patrimoniale, la difesa del convenuto ha asserito, per un verso, che l'inadempimento imputato all'avv. , oltre alla violazione degli obblighi dal Pt_1
medesimo assunti con il contratto di patrocinio, avrebbe determinato anche la lesione “del diritto assoluto di difesa”; per l'altro, che notevoli “sarebbero stati il dispiacere e la frustrazione del sig.
Pagina 3 , allorquando è venuto a conoscenza che l'attesa durata 20 anni è stata del tutto inutile, CP_1
posto che […], attesa la pronuncia definitiva nel merito, non potrà mai più ottenere il pur accertato diritto”.
Nel corpo delle note depositate in sostituzione della prima udienza la difesa del ricorrente ha affermato l'infondatezza dell'avversa prospettazione, assumendo che “l'azione promossa dal
nei confronti del Comune di Trentinara, con il patrocinio dell'avv. , non ha avuto CP_1 Pt_1
successo perché la relazione geologica (ovvero la prova dell'attività che il avrebbe svolto CP_1
per il Comune di Trentinara) non è stata consegnata all'avv. se non nel giudizio di gravame, Pt_1 quando ogni possibilità di produrla in giudizio era ormai preclusa”; in ogni caso, ha evidenziato che, quand'anche detta relazione fosse stata prodotta, “non avrebbe impedito il rigetto della domanda”, giacché “priva di data, di asseverazione, di prova del deposito presso l'ente comunale al quale il professionista ha richiesto il pagamento dei compensi”.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza celebrata in data 24.6.22, il Collegio ha affermato la sussistenza della competenza per territorio dell'adito Tribunale, facendo applicazione dell'indirizzo ermeneutico secondo il quale “nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove – come nel caso in esame
– la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente” (Cass. ord. n. 780/16); all'esito dell'udienza tenuta in data 27.9.24, la causa è stata riservata in decisione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, par d'uopo evidenziare in limine che, secondo l'indirizzo esegetico nettamente prevalente in seno alla Corte di nomofilachia, “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportategli dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del menzionato d.lgs.
n. 150, anche ove la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda”
(cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5843/17; nel medesimo senso, Cass. n. 4002/16).
Ciò posto, s'impone di esaminare prioritariamente la domanda con la quale il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione del contratto di patrocinio posto alla base della pretesa creditoria azionata dal ricorrente – in quanto l'eventuale accoglimento di tale riconvenzionale determinerebbe il rigetto della domanda di esatto adempimento avanzata dall'avv.
– in ragione degli inadempimenti imputati a quest'ultimo, asseritamente sostanziatisi: a) Pt_1
Pagina 4 nell'aver omesso di produrre nel giudizio iscritto al n. 62/1999 R.G. del Tribunale di Salerno la relazione geologica approntata dal convenuto, “che avrebbe consentito la necessaria verifica della effettiva consistenza e del valore dell'attività del sig. ”; b) nell'aver predisposto un atto di CP_1
appello connotato dall'assoluta mancanza di ragioni sufficienti a sostenere adeguatamente lo spiegato gravame.
A tal fine, preliminarmente evidenziato che “l'incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando vi siano più gradi di giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo, circostanza che implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento” (Cass. n. 18858/18; Cass. n. 13774/04), giova osservare che, in ossequio al più accreditato indirizzo pretorio, le obbligazioni che l'avvocato assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché l'inadempimento dell'avvocato non può desumersi dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 3566/95). Ne deriva che l'inadempimento dell'avvocato è ancorato alla violazione del dovere di diligenza, che deve essere valutato sulla scorta del criterio della diligenza – non già del buon padre di famiglia, bensì – professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 7618/97; Cass. n. 5617/96; Cass. n. 5325/93).
L'avvocato deve, quindi, ritenersi responsabile nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 1176,
1218 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge;
qualora per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio;
in caso di adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente (Cass. n. 3463/88), con la precisazione che, in tale ipotesi, la responsabilità non è esclusa o ridotta dalla circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. n. 20869/04); nonché in caso di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili che si riveli dannosa per il cliente, purché l'avvocato abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 16846/05; Cass. n. 10068/96).
Tali principi vanno integrati, più in generale, con quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ed
Pagina 5 eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, atteso che, anche in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Ebbene, nel caso in esame, il primo degli inadempimenti ascritti all'avv. – che sarebbe Pt_1
sostanziatosi nell'aver mancato di produrre nel giudizio iscritto al n. 62/1999 R.G. del Tribunale di
Salerno la relazione geologica elaborata dal sig. per conto del Comune di Trentinara, che, CP_1
se versata in atti, avrebbe determinato, almeno secondo la prospettazione dell'odierno convenuto,
l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. – non può ritenersi ravvisabile, non avendo il sig. specificamente contestato, almeno sino alla maturazione delle CP_1
preclusioni assertive, la circostanza allegata, nel corpo delle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza, dal ricorrente, in replica alle avverse difese, per la quale “la relazione geologica […] non è stata consegnata all'avv. se non nel giudizio di gravame, quando ogni Pt_1 possibilità di produrla in giudizio era ormai preclusa”: segnatamente, il convenuto nulla ha dedotto circa la predetta circostanza né nelle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza né nelle memorie autorizzate depositate in data 19.10.21 né nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 10.12.21 e di quella del 24.6.22, avendola espressamente contestata soltanto nella memoria illustrativa depositata in data 5.9.24.
In ordine al principio di non contestazione, non può tacersi che l'art. 115 c.p.c. impone che la parte, laddove intenda contestare i fatti ex adverso allegati, debba farlo in modo specifico, circostanziando la propria contestazione, ossia formulandola come un'allegazione diversa e di segno contrario rispetto all'allegazione dedotta dalla controparte (così, ex pluribus, Cass. n. 19896/15, secondo la quale la parte è tenuta a prendere posizione «in modo chiaro ed analitico» sui fatti ex adverso allegati). Intervenuta la non contestazione, l'istante è esonerato dal fornire la prova del fatto allegato
(in tal senso, ex multis, Cass. n. 22837/10, ove si è affermato che, “a fronte della non contestazione,
l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”). Ne discende che, secondo il prevalente indirizzo pretorio, il fatto non contestato deve essere assunto dal
Giudice come vero, sempreché lo stesso non possa essere ritenuto insussistente o infondato sulla base del quadro probatorio.
Con specifico riguardo all'individuazione del termine preclusivo per l'esercizio del potere della parte di contestare i fatti ex adverso allegati, in dottrina e in giurisprudenza sono stati tratteggiati diversi orientamenti.
Pagina 6 Secondo l'indirizzo interpretativo maggiormente restrittivo, l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi coinciderebbe con la prima difesa utile (in tal senso, ex pluribus, Cass. 11535/03; Cass.
n. 4556/04).
Altra impostazione, invece, muovendo dall'assunto per il quale la non contestazione costituirebbe – non già un'allegazione conforme a quella della controparte, bensì – una tecnica processuale di semplificazione probatoria, significativa espressione del principio di economia processuale, svincola l'onere imposto dal novellato art. 115 c.p.c. da termini preclusivi di sorta.
Secondo un'ulteriore – condivisibile – tesi, il potere di contestazione dei fatti, “concorrendo con quello di allegazione nell'individuazione del thema decidendum”, soggiace simmetricamente agli stessi limiti preclusivi previsti per il potere di allegazione. Detto altrimenti, considerato che l'identificazione del thema decidendum dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni – altro non essendo queste ultime che allegazioni contrarie o, comunque, difformi rispetto a quelle poste in essere ex adverso – risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione (in tal senso, Cass. ord.
n. 31402/19, secondo cui “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa
e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte”).
Aderendo all'orientamento ermeneutico da ultimo rammentato, non può che ritenersi tardiva la contestazione dell'allegata non imputabilità dell'eccepito inadempimento, avendo l'odierno convenuto posto in essere la stessa soltanto nel corpo della memoria illustrativa depositata in data
5.9.24.
Venendo all'ulteriore inadempimento allegato a fondamento della domanda di risoluzione proposta in via riconvenzionale, che sarebbe consistito nell'articolazione da parte dell'avv. di motivi di Pt_1
appello manifestamente inidonei ad ottenere la riforma dell'impugnato arresto, par d'uopo sottolineare che l'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2, ed ex art. 2236 c.c. dell'avvocato si estrinseca anche in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente: segnatamente, il procuratore è professionalmente tenuto a sconsigliare il proprio assistito dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Peraltro, ai fini della configurabilità di un'eventuale responsabilità professionale, “rileva esclusivamente stabilire se, già
Pagina 7 ex ante, si profilasse l'assoluta mancanza di ragioni sufficienti a sostenere adeguatamente in un processo le pretese” della parte (Cass. ord. n. 9520/24). Nell'ipotesi in cui l'intrapresa iniziativa giudiziaria dovesse esser ritenuta – sulla scorta del criterio della prognosi postuma – chiaramente priva di fondamento, l'avvocato, onde andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare di aver assolto gli obblighi poc'anzi enumerati e, in particolare, di aver compiutamente informato il cliente di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. n. 19520/19), nonché di aver sconsigliato allo stesso d'intraprendere o di proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. n. 14597/04).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che il lamentato inadempimento sia ravvisabile, tenuto conto, da un lato, che l'appello interposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno depositata in data 5.5.14 fosse completamente privo di fondamento – come, peraltro, può agevolmente evincersi non soltanto dal tenore delle censure in cui il gravame de quo si articola e dall'apparato motivazionale con la quale la Corte di Appello di Salerno l'ha rigettato, bensì anche da quanto dedotto proprio dall'odierno ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza, nel corpo delle quali il proposto appello è stato espressamente definito “estremo tentativo del professionista di far accogliere la domanda di indennizzo del resistente nei confronti del Comune di Trentinara” –, non avendo il sig. , CP_1
ancorché ne fosse onerato, prodotto nel giudizio di prime cure documentazione dalla quale poter arguire l'entità del depauperamento patrimoniale da indennizzare ex art. 2041 c.c. né, comunque, offerto aliunde prova della stessa;
dall'altro, che il ricorrente, pur essendone onerato, non ha in alcun modo dato prova di aver dissuaso il cliente dal proporre il gravame di cui si discorre.
Accertato l'inadempimento dell'avv. , s'impone di valutare se lo stesso sia o meno connotato Pt_1
dal carattere della non scarsa importanza richiesto dall'art. 1455 c.c.: tale verifica, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3954/08), deve essere operata alla stregua di un duplice criterio: sotto il profilo oggettivo, occorre appurare che l'inadempimento abbia effettivamente inciso in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
sotto il profilo soggettivo, poi, va considerato il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una; un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che può, in ragione della particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. n. 22346/14).
Calando i rammentati principi nel caso in esame, la proposta domanda di risoluzione deve essere
Pagina 8 accolta, essendo risultato l'inesatto adempimento ascrivibile all'avv. connotato dall'attributo Pt_1
della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., tenuto conto, per un verso, della patente infondatezza dell'appello interposto avverso la sentenza n. 2237/14 del Tribunale di Salerno;
per l'altro, della non esigua entità del pregiudizio derivatone al sig. . CP_1
Né la conclusione cui si è approdati potrebbe essere infirmata sostenendo che la risoluzione dovrebbe essere pronunciata soltanto in relazione al contratto di patrocinio avente ad oggetto la difesa del sig. nell'ambito del giudizio di appello, essendo l'accertato inesatto CP_1
adempimento dell'avv. stato posto in essere in tale procedimento. A tale argomentazione Pt_1
risulterebbe agevole replicare che “l'incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando – come nel caso in esame – vi siano più gradi di giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo, circostanza che implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento” (Cass. n. 18858/18, ove si è affermata l'ammissibilità dell'eccezione d'inadempimento opposta dal cliente all'avvocato in relazione al pagamento di prestazioni svolte per gradi successivi a quello nel quale sarebbe stato posto in essere l'inesatto adempimento;
Cass. n.
13774/04).
L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di patrocinio avanzata in via riconvenzionale dal convenuto determina l'assorbimento di quella di esatto adempimento proposta dall'avv. . Pt_1
Deve, da ultimo, scrutinarsi la domanda con la quale il sig. ha chiesto, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza dell'inesatto adempimento ascritto a quest'ultimo: in particolare, il convenuto ha sostenuto che i pregiudizi che avrebbe subito sarebbero sostanziatisi nella mancata percezione dell'importo (pari ad euro 22.051,73) oggetto della domanda di condanna proposta nei confronti del
Comune di Trentinara, che sarebbe stata rigettata in ragione di uno degli errori ascritti al ricorrente, nonché nell'aver dovuto, in conseguenza delle statuizioni di condanna delle sentenze rese all'esito dei due giudizi nell'ambito dei quali era stato rappresentato e difeso dall'Avv. , rifondere le Pt_1
spese del doppio grado al predetto Comune, sborsando la “somma complessiva di euro 10.027,00, oltre accessori”; inoltre, di là da quello patrimoniale, ha invocato il ristoro del pregiudizio non patrimoniale che sarebbe derivatogli dalla lesione del proprio diritto di difesa asseritamente perpetrata dall'odierno istante.
Con riguardo a tale pretesa, giova porre in evidenza che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente, inadeguata o
Pagina 9 negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva – basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. n. 16846/05). Analogamente, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (ad es., violazione del dovere di informazione), il cliente è onerato di dimostrare il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. n. 11901/02). Apertis verbis, il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass.
n. 12354/09, n. 6967/06). In altri termini, il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio e l'eziologia è immanente al danno: sicché, devono essere allegati e provati dall'istante tanto il rapporto di causalità che sussiste tra il fatto e l'evento dannoso (causalità materiale) quanto le conseguenze dannose che l'evento illecito ha prodotto (causalità giuridica). Detto altrimenti, l'art. 1218 c.c. solleva il creditore “dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento”
(Cass. n. 19204/18).
Tali principi vanno integrati, più in generale, con quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, atteso che, anche in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad es., per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative e qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Facendo applicazione dei rammentati principi, la domanda di condanna proposta dal sig. CP_1
deve essere accolta parzialmente, avendo quest'ultimo dato prova della riconducibilità causale all'agere imperito del ricorrente soltanto in relazione ad uno dei pregiudizi lamentati, ossia a quello
Pagina 10 sostanziatosi nella perdita patrimoniale – ammontante ad euro 3.777,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge – subita per l'effetto della condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Trentinara pronunciata nella sentenza resa all'esito del giudizio di gravame iscritto al n. 152/15 R.G. della Corte di Appello di Salerno: invero, laddove l'avv. , Pt_1
profondendo un adeguato grado di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferitogli, avesse informato il sig. delle più che esigue possibilità di accoglimento di un eventuale gravame CP_1
avverso la sentenza n. 2237/14 del Tribunale di Salerno, l'odierno convenuto non avrebbe subito il pregiudizio di cui si discorre, giacché avrebbe verosimilmente rinunciato alla proposizione dell'impugnazione. In altri termini, l'inesatto adempimento dell'avv. è risultato essere Pt_1
causalmente efficiente rispetto al danno de quo, in quanto, laddove l'odierno ricorrente avesse – come avrebbe dovuto – sconsigliato al cliente di proporre appello, è ragionevole ritenere che il giudizio di gravame non sarebbe stato instaurato ed il pregiudizio non sarebbe occorso.
Non può, invece, essere riconosciuto al sig. il risarcimento della perdita patrimoniale CP_1
asseritamente rappresentata dalla mancata percezione dell'importo (pari ad euro 22.051,73) oggetto della rigettata domanda di condanna ex art. 2041 c.c. proposta dall'odierno convenuto nei confronti del Comune di Trentinara, atteso che la possibilità di accoglimento di tale pretesa fosse – già anteriormente alla proposizione dell'appello – stata de facto irrimediabilmente compromessa dalla lacunosità della documentazione prodotta nell'ambito del giudizio di prime cure, non imputabile, come evidenziato, all'avv. . Pt_1
In forza della medesima argomentazione, l'importo versato, in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Salerno, dal sig. al Comune di Trentinara a titolo di spese di lite non può CP_1
considerarsi pregiudizio ascrivibile, sotto il profilo causale, all'imperita condotta del legale.
Quanto all'invocato danno non patrimoniale, il convenuto ha dedotto che lo stesso sarebbe consistito nel “dispiacere e nella frustrazione” patiti una volta realizzato che mai avrebbe più potuto
“ottenere il pur accertato diritto” a causa “dell'errore sulla mancata allegazione della relazione geologica”.
Con riguardo al pregiudizio di cui si discorre, non può prescindersi dal rilevare che ai fini della risarcibilità dello stesso è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, mai potendosi ritenere il danno in re ipsa (Cass. n. 32080/19).
Pagina 11 Ebbene, nel caso in esame il lamentato pregiudizio – pur prescindendo da qualsivoglia valutazione circa l'effettiva sussistenza dello stesso, in ossequio al principio della ragione più liquida – non può essere risarcito, non essendo l'“errore sulla mancata allegazione della relazione geologica”, ossia la condotta che, secondo il convenuto, avrebbe determinato la lesione del proprio diritto di difesa, dalla quale sarebbero derivate le descritte – per vero, in maniera oltremodo generica – sofferenze morali, imputabile all'avv. . Detto altrimenti, è lo stesso sig. ad aver indicato quale Pt_1 CP_1
antecedente causale del lamentato pregiudizio non patrimoniale un agere non ascrivibile al legale istante.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere, in ossequio al principio della soccombenza, poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Seconda Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta in via riconvenzionale dal convenuto e, per l'effetto, pronuncia la risoluzione del contratto di patrocinio stipulato dalle parti del presente giudizio;
2) dichiara assorbita la domanda di esatto adempimento proposta dal ricorrente;
3) accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dal convenuto e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento, in favore di CP_1
dell'importo di euro 3.777,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per
[...]
legge;
4) condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.850,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nocera Inferiore, 2.4.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Luigi Bobbio Dott. Gianluca Di Filippo
Pagina 12
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Luigi Bobbio Presidente dott.sa Gisella Ciniglio Giudice dott. Gianluca Di Filippo Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento n. 1508/21 r. g., iscritto a ruolo in data 19.3.2021, avente ad oggetto
“controversia in materia di liquidazione di onorari e di diritti di avvocato”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza dell'art. 86 c.p.c., da se medesimo, Parte_1
nonché, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Giuseppe Maria Riccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Bastioni, n. 41/B;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione, dagli Avv.ti Ilario Salerno ed Eraclite Mautone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio Paestum alla Via Italia 61, n. 80;
- CONVENUTO -
***********
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.3.21, l'avv. , preliminarmente Parte_1
esposto:
- che esso istante aveva rappresentato e difeso il sig. nel giudizio iscritto al Controparte_1
n. 62/1999 R.G. del Tribunale di Salerno, definito con sentenza n. 2237/14, nell'ambito del quale il sig. aveva convenuto il Comune di Trentinara onde sentirlo condannare, ai CP_1
sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento dell'importo di £ 42.698.112, oltre interessi e rivalutazione, assumendo che il prefato ente locale avrebbe commissionatogli, “senza però
Pagina 1 regolare incarico formale”, la “redazione di uno studio tecnico-geologico”;
- che esso ricorrente era stato incaricato di interporre gravame avverso la sentenza resa all'esito del testé citato giudizio;
- che il proposto appello era stato rigettato;
- che esso esponente aveva più volte invitato, anche a mezzo racc. A/R, il sig. al CP_1
pagamento delle competenze professionali – all'uopo quantificate nell'importo di euro
13.418,79 – maturate per aver espletato la dianzi descritta attività defensionale;
- che, ad onta dei plurimi solleciti a ciò preordinati, il sig. nulla aveva provveduto a CP_1
corrispondere;
- che, con delibera n. 15 del 19.06.2020, il COA di Nocera Inferiore aveva determinato il compenso professionale spettante ad esso istante per l'attività svolta “in euro 10.367,00 a titolo di onorari, euro 1.555,05 a titolo di maggiorazione 15%, oltre IVA e CPA, nonché spese per il rilascio del parere consiliare pari ad euro 630,00”;
ha chiesto di condannare il sig. al pagamento della somma “di euro 11.922,05 a Controparte_1 titolo di onorari per l'attività professionale svolta, oltre IVA e CPA, oltre e 630,00 per spese per rilascio del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore”. A suffragio dell'avanzata richiesta, il ricorrente ha dedotto che dalla documentazione versata in atti s'inferirebbe prova della fonte dell'azionato diritto di credito.
Fissata l'udienza di comparizione e ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito, con comparsa di risposta tempestivamente depositata, il sig. , chiedendo la reiezione Controparte_1
dell'avversa pretesa. A fondamento dell'invocato rigetto, la difesa del predetto convento ha eccepito che l'avv. non avrebbe profuso un adeguato grado di diligenza nell'espletamento dell'attività Pt_1
professionale prestata in favore del convenuto: con specifico riguardo al giudizio iscritto al n. 62/99
R.G. del Tribunale di Salerno, ha sostenuto, dal un lato, che l'odierno ricorrente non avrebbe prodotto nell'ambito di siffatto procedimento la relazione geologica che il sig. aveva CP_1
approntato in adempimento dell'incarico conferitogli dal Comune di Trentinara, in tal guisa precludendo “la necessaria verifica dell'effettiva consistenza e del valore dell'attività posta in essere dal professionista per la redazione del relativo elaborato”; dall'altro, che all'esito del dianzi indicato giudizio la domanda proposta dal sig. sarebbe stata rigettata sulla scorta CP_1
dell'argomentazione per la quale, “pur essendo stati concessi i termini ex artt. 183 e 184 cpc,
l'attore non ha prodotto la relazione geologica de qua, né ha giustificato in alcun modo la richiesta di ordinare alla controparte l'esibizione della relazione stessa”.
Pagina 2 In relazione, poi, al giudizio di secondo grado, iscritto al n. 152/15 R.G. della Corte di Appello di
Salerno, la difesa del sig. ha evidenziato che l'avv. avrebbe articolato nell'atto CP_1 Pt_1
introduttivo del procedimento di gravame motivi ora manifestamente infondati ora inammissibili, che avrebbero reso ineludibili il rigetto dello spiegato gravame e la condanna al pagamento delle spese di lite: in particolare, ha affermato che, con la prima doglianza, l'odierno ricorrente avrebbe lamentato che “il giudice di prime cure non potesse quantificare il danno in assenza di una parcella redatta dall'ordine professionale di appartenenza”, ancorché nell'impugnata pronuncia non vi sarebbe stato “alcun riferimento al rigetto della domanda per la mancata allegazione della parcella dell'ordine professionale di appartenenza”; quanto alla seconda censura, ha dedotto che con la stessa si sarebbe “rappresento sic et simpliciter che nel corso del giudizio di primo grado era stata richiesta l'esibizione della relazione geologica e che non si comprendevano le ragioni per le quali il Comune di Trentinara […] non l'avesse depositata”.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate difese, il sig. ha spiegato domanda CP_1
riconvenzionale volta a sentir “dichiarare risolto per inadempimento colpevole imputabile all'Avv.
il contratto di mandato professionale avente ad oggetto l'azione di indebito Parte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune di Trentinara”; inoltre, ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che avrebbe subito in conseguenza dell'inesatto adempimento ascritto al medesimo, esponendo a suffragio di tale ultima pretesa che “qualora l'avvocato avesse allegato nei termini preclusivi la relazione geologica avrebbe ottenuto una sentenza di condanna nei confronti del Comune di Trentinara e in caso di ulteriore inadempimento avrebbe potuto agire in esecuzione ed ottenere così le competenze richieste secondo l'id quod plerumque accidit”, come potrebbe agevolmente arguirsi dall'apparato motivazionale della sentenza resa all'esito del giudizio iscritto al n. 62/1999 R.G. del Tribunale di
Salerno, nel corpo del quale sarebbe stato evidenziato con nitore che “ciò che ha impedito
l'accoglimento della domanda è stata la mancata produzione della relazione geologica che avrebbe consentito la necessaria verifica della effettiva consistenza e del valore dell'attività del sig.
”. CP_1
Con specifico riguardo all'invocato danno patrimoniale, il sig. ha sostenuto che lo stesso CP_1
ammonterebbe ad euro 22.051,73, pari alla somma che gli sarebbe stata riconosciuta in ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, ai sensi dell'art. 2041 c.c., del Comune di Trentinara.
Per quanto concerne il richiesto danno non patrimoniale, la difesa del convenuto ha asserito, per un verso, che l'inadempimento imputato all'avv. , oltre alla violazione degli obblighi dal Pt_1
medesimo assunti con il contratto di patrocinio, avrebbe determinato anche la lesione “del diritto assoluto di difesa”; per l'altro, che notevoli “sarebbero stati il dispiacere e la frustrazione del sig.
Pagina 3 , allorquando è venuto a conoscenza che l'attesa durata 20 anni è stata del tutto inutile, CP_1
posto che […], attesa la pronuncia definitiva nel merito, non potrà mai più ottenere il pur accertato diritto”.
Nel corpo delle note depositate in sostituzione della prima udienza la difesa del ricorrente ha affermato l'infondatezza dell'avversa prospettazione, assumendo che “l'azione promossa dal
nei confronti del Comune di Trentinara, con il patrocinio dell'avv. , non ha avuto CP_1 Pt_1
successo perché la relazione geologica (ovvero la prova dell'attività che il avrebbe svolto CP_1
per il Comune di Trentinara) non è stata consegnata all'avv. se non nel giudizio di gravame, Pt_1 quando ogni possibilità di produrla in giudizio era ormai preclusa”; in ogni caso, ha evidenziato che, quand'anche detta relazione fosse stata prodotta, “non avrebbe impedito il rigetto della domanda”, giacché “priva di data, di asseverazione, di prova del deposito presso l'ente comunale al quale il professionista ha richiesto il pagamento dei compensi”.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza celebrata in data 24.6.22, il Collegio ha affermato la sussistenza della competenza per territorio dell'adito Tribunale, facendo applicazione dell'indirizzo ermeneutico secondo il quale “nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove – come nel caso in esame
– la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente” (Cass. ord. n. 780/16); all'esito dell'udienza tenuta in data 27.9.24, la causa è stata riservata in decisione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, par d'uopo evidenziare in limine che, secondo l'indirizzo esegetico nettamente prevalente in seno alla Corte di nomofilachia, “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportategli dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del menzionato d.lgs.
n. 150, anche ove la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda”
(cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5843/17; nel medesimo senso, Cass. n. 4002/16).
Ciò posto, s'impone di esaminare prioritariamente la domanda con la quale il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione del contratto di patrocinio posto alla base della pretesa creditoria azionata dal ricorrente – in quanto l'eventuale accoglimento di tale riconvenzionale determinerebbe il rigetto della domanda di esatto adempimento avanzata dall'avv.
– in ragione degli inadempimenti imputati a quest'ultimo, asseritamente sostanziatisi: a) Pt_1
Pagina 4 nell'aver omesso di produrre nel giudizio iscritto al n. 62/1999 R.G. del Tribunale di Salerno la relazione geologica approntata dal convenuto, “che avrebbe consentito la necessaria verifica della effettiva consistenza e del valore dell'attività del sig. ”; b) nell'aver predisposto un atto di CP_1
appello connotato dall'assoluta mancanza di ragioni sufficienti a sostenere adeguatamente lo spiegato gravame.
A tal fine, preliminarmente evidenziato che “l'incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando vi siano più gradi di giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo, circostanza che implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento” (Cass. n. 18858/18; Cass. n. 13774/04), giova osservare che, in ossequio al più accreditato indirizzo pretorio, le obbligazioni che l'avvocato assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché l'inadempimento dell'avvocato non può desumersi dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 3566/95). Ne deriva che l'inadempimento dell'avvocato è ancorato alla violazione del dovere di diligenza, che deve essere valutato sulla scorta del criterio della diligenza – non già del buon padre di famiglia, bensì – professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 7618/97; Cass. n. 5617/96; Cass. n. 5325/93).
L'avvocato deve, quindi, ritenersi responsabile nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 1176,
1218 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge;
qualora per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio;
in caso di adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente (Cass. n. 3463/88), con la precisazione che, in tale ipotesi, la responsabilità non è esclusa o ridotta dalla circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. n. 20869/04); nonché in caso di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili che si riveli dannosa per il cliente, purché l'avvocato abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 16846/05; Cass. n. 10068/96).
Tali principi vanno integrati, più in generale, con quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ed
Pagina 5 eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, atteso che, anche in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Ebbene, nel caso in esame, il primo degli inadempimenti ascritti all'avv. – che sarebbe Pt_1
sostanziatosi nell'aver mancato di produrre nel giudizio iscritto al n. 62/1999 R.G. del Tribunale di
Salerno la relazione geologica elaborata dal sig. per conto del Comune di Trentinara, che, CP_1
se versata in atti, avrebbe determinato, almeno secondo la prospettazione dell'odierno convenuto,
l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. – non può ritenersi ravvisabile, non avendo il sig. specificamente contestato, almeno sino alla maturazione delle CP_1
preclusioni assertive, la circostanza allegata, nel corpo delle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza, dal ricorrente, in replica alle avverse difese, per la quale “la relazione geologica […] non è stata consegnata all'avv. se non nel giudizio di gravame, quando ogni Pt_1 possibilità di produrla in giudizio era ormai preclusa”: segnatamente, il convenuto nulla ha dedotto circa la predetta circostanza né nelle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza né nelle memorie autorizzate depositate in data 19.10.21 né nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 10.12.21 e di quella del 24.6.22, avendola espressamente contestata soltanto nella memoria illustrativa depositata in data 5.9.24.
In ordine al principio di non contestazione, non può tacersi che l'art. 115 c.p.c. impone che la parte, laddove intenda contestare i fatti ex adverso allegati, debba farlo in modo specifico, circostanziando la propria contestazione, ossia formulandola come un'allegazione diversa e di segno contrario rispetto all'allegazione dedotta dalla controparte (così, ex pluribus, Cass. n. 19896/15, secondo la quale la parte è tenuta a prendere posizione «in modo chiaro ed analitico» sui fatti ex adverso allegati). Intervenuta la non contestazione, l'istante è esonerato dal fornire la prova del fatto allegato
(in tal senso, ex multis, Cass. n. 22837/10, ove si è affermato che, “a fronte della non contestazione,
l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”). Ne discende che, secondo il prevalente indirizzo pretorio, il fatto non contestato deve essere assunto dal
Giudice come vero, sempreché lo stesso non possa essere ritenuto insussistente o infondato sulla base del quadro probatorio.
Con specifico riguardo all'individuazione del termine preclusivo per l'esercizio del potere della parte di contestare i fatti ex adverso allegati, in dottrina e in giurisprudenza sono stati tratteggiati diversi orientamenti.
Pagina 6 Secondo l'indirizzo interpretativo maggiormente restrittivo, l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi coinciderebbe con la prima difesa utile (in tal senso, ex pluribus, Cass. 11535/03; Cass.
n. 4556/04).
Altra impostazione, invece, muovendo dall'assunto per il quale la non contestazione costituirebbe – non già un'allegazione conforme a quella della controparte, bensì – una tecnica processuale di semplificazione probatoria, significativa espressione del principio di economia processuale, svincola l'onere imposto dal novellato art. 115 c.p.c. da termini preclusivi di sorta.
Secondo un'ulteriore – condivisibile – tesi, il potere di contestazione dei fatti, “concorrendo con quello di allegazione nell'individuazione del thema decidendum”, soggiace simmetricamente agli stessi limiti preclusivi previsti per il potere di allegazione. Detto altrimenti, considerato che l'identificazione del thema decidendum dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni – altro non essendo queste ultime che allegazioni contrarie o, comunque, difformi rispetto a quelle poste in essere ex adverso – risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione (in tal senso, Cass. ord.
n. 31402/19, secondo cui “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa
e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte”).
Aderendo all'orientamento ermeneutico da ultimo rammentato, non può che ritenersi tardiva la contestazione dell'allegata non imputabilità dell'eccepito inadempimento, avendo l'odierno convenuto posto in essere la stessa soltanto nel corpo della memoria illustrativa depositata in data
5.9.24.
Venendo all'ulteriore inadempimento allegato a fondamento della domanda di risoluzione proposta in via riconvenzionale, che sarebbe consistito nell'articolazione da parte dell'avv. di motivi di Pt_1
appello manifestamente inidonei ad ottenere la riforma dell'impugnato arresto, par d'uopo sottolineare che l'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2, ed ex art. 2236 c.c. dell'avvocato si estrinseca anche in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente: segnatamente, il procuratore è professionalmente tenuto a sconsigliare il proprio assistito dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Peraltro, ai fini della configurabilità di un'eventuale responsabilità professionale, “rileva esclusivamente stabilire se, già
Pagina 7 ex ante, si profilasse l'assoluta mancanza di ragioni sufficienti a sostenere adeguatamente in un processo le pretese” della parte (Cass. ord. n. 9520/24). Nell'ipotesi in cui l'intrapresa iniziativa giudiziaria dovesse esser ritenuta – sulla scorta del criterio della prognosi postuma – chiaramente priva di fondamento, l'avvocato, onde andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare di aver assolto gli obblighi poc'anzi enumerati e, in particolare, di aver compiutamente informato il cliente di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. n. 19520/19), nonché di aver sconsigliato allo stesso d'intraprendere o di proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. n. 14597/04).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che il lamentato inadempimento sia ravvisabile, tenuto conto, da un lato, che l'appello interposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno depositata in data 5.5.14 fosse completamente privo di fondamento – come, peraltro, può agevolmente evincersi non soltanto dal tenore delle censure in cui il gravame de quo si articola e dall'apparato motivazionale con la quale la Corte di Appello di Salerno l'ha rigettato, bensì anche da quanto dedotto proprio dall'odierno ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza, nel corpo delle quali il proposto appello è stato espressamente definito “estremo tentativo del professionista di far accogliere la domanda di indennizzo del resistente nei confronti del Comune di Trentinara” –, non avendo il sig. , CP_1
ancorché ne fosse onerato, prodotto nel giudizio di prime cure documentazione dalla quale poter arguire l'entità del depauperamento patrimoniale da indennizzare ex art. 2041 c.c. né, comunque, offerto aliunde prova della stessa;
dall'altro, che il ricorrente, pur essendone onerato, non ha in alcun modo dato prova di aver dissuaso il cliente dal proporre il gravame di cui si discorre.
Accertato l'inadempimento dell'avv. , s'impone di valutare se lo stesso sia o meno connotato Pt_1
dal carattere della non scarsa importanza richiesto dall'art. 1455 c.c.: tale verifica, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3954/08), deve essere operata alla stregua di un duplice criterio: sotto il profilo oggettivo, occorre appurare che l'inadempimento abbia effettivamente inciso in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
sotto il profilo soggettivo, poi, va considerato il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una; un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che può, in ragione della particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. n. 22346/14).
Calando i rammentati principi nel caso in esame, la proposta domanda di risoluzione deve essere
Pagina 8 accolta, essendo risultato l'inesatto adempimento ascrivibile all'avv. connotato dall'attributo Pt_1
della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., tenuto conto, per un verso, della patente infondatezza dell'appello interposto avverso la sentenza n. 2237/14 del Tribunale di Salerno;
per l'altro, della non esigua entità del pregiudizio derivatone al sig. . CP_1
Né la conclusione cui si è approdati potrebbe essere infirmata sostenendo che la risoluzione dovrebbe essere pronunciata soltanto in relazione al contratto di patrocinio avente ad oggetto la difesa del sig. nell'ambito del giudizio di appello, essendo l'accertato inesatto CP_1
adempimento dell'avv. stato posto in essere in tale procedimento. A tale argomentazione Pt_1
risulterebbe agevole replicare che “l'incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando – come nel caso in esame – vi siano più gradi di giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo, circostanza che implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento” (Cass. n. 18858/18, ove si è affermata l'ammissibilità dell'eccezione d'inadempimento opposta dal cliente all'avvocato in relazione al pagamento di prestazioni svolte per gradi successivi a quello nel quale sarebbe stato posto in essere l'inesatto adempimento;
Cass. n.
13774/04).
L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di patrocinio avanzata in via riconvenzionale dal convenuto determina l'assorbimento di quella di esatto adempimento proposta dall'avv. . Pt_1
Deve, da ultimo, scrutinarsi la domanda con la quale il sig. ha chiesto, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza dell'inesatto adempimento ascritto a quest'ultimo: in particolare, il convenuto ha sostenuto che i pregiudizi che avrebbe subito sarebbero sostanziatisi nella mancata percezione dell'importo (pari ad euro 22.051,73) oggetto della domanda di condanna proposta nei confronti del
Comune di Trentinara, che sarebbe stata rigettata in ragione di uno degli errori ascritti al ricorrente, nonché nell'aver dovuto, in conseguenza delle statuizioni di condanna delle sentenze rese all'esito dei due giudizi nell'ambito dei quali era stato rappresentato e difeso dall'Avv. , rifondere le Pt_1
spese del doppio grado al predetto Comune, sborsando la “somma complessiva di euro 10.027,00, oltre accessori”; inoltre, di là da quello patrimoniale, ha invocato il ristoro del pregiudizio non patrimoniale che sarebbe derivatogli dalla lesione del proprio diritto di difesa asseritamente perpetrata dall'odierno istante.
Con riguardo a tale pretesa, giova porre in evidenza che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente, inadeguata o
Pagina 9 negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva – basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. n. 16846/05). Analogamente, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (ad es., violazione del dovere di informazione), il cliente è onerato di dimostrare il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. n. 11901/02). Apertis verbis, il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass.
n. 12354/09, n. 6967/06). In altri termini, il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio e l'eziologia è immanente al danno: sicché, devono essere allegati e provati dall'istante tanto il rapporto di causalità che sussiste tra il fatto e l'evento dannoso (causalità materiale) quanto le conseguenze dannose che l'evento illecito ha prodotto (causalità giuridica). Detto altrimenti, l'art. 1218 c.c. solleva il creditore “dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento”
(Cass. n. 19204/18).
Tali principi vanno integrati, più in generale, con quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, atteso che, anche in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad es., per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative e qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Facendo applicazione dei rammentati principi, la domanda di condanna proposta dal sig. CP_1
deve essere accolta parzialmente, avendo quest'ultimo dato prova della riconducibilità causale all'agere imperito del ricorrente soltanto in relazione ad uno dei pregiudizi lamentati, ossia a quello
Pagina 10 sostanziatosi nella perdita patrimoniale – ammontante ad euro 3.777,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge – subita per l'effetto della condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Trentinara pronunciata nella sentenza resa all'esito del giudizio di gravame iscritto al n. 152/15 R.G. della Corte di Appello di Salerno: invero, laddove l'avv. , Pt_1
profondendo un adeguato grado di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferitogli, avesse informato il sig. delle più che esigue possibilità di accoglimento di un eventuale gravame CP_1
avverso la sentenza n. 2237/14 del Tribunale di Salerno, l'odierno convenuto non avrebbe subito il pregiudizio di cui si discorre, giacché avrebbe verosimilmente rinunciato alla proposizione dell'impugnazione. In altri termini, l'inesatto adempimento dell'avv. è risultato essere Pt_1
causalmente efficiente rispetto al danno de quo, in quanto, laddove l'odierno ricorrente avesse – come avrebbe dovuto – sconsigliato al cliente di proporre appello, è ragionevole ritenere che il giudizio di gravame non sarebbe stato instaurato ed il pregiudizio non sarebbe occorso.
Non può, invece, essere riconosciuto al sig. il risarcimento della perdita patrimoniale CP_1
asseritamente rappresentata dalla mancata percezione dell'importo (pari ad euro 22.051,73) oggetto della rigettata domanda di condanna ex art. 2041 c.c. proposta dall'odierno convenuto nei confronti del Comune di Trentinara, atteso che la possibilità di accoglimento di tale pretesa fosse – già anteriormente alla proposizione dell'appello – stata de facto irrimediabilmente compromessa dalla lacunosità della documentazione prodotta nell'ambito del giudizio di prime cure, non imputabile, come evidenziato, all'avv. . Pt_1
In forza della medesima argomentazione, l'importo versato, in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Salerno, dal sig. al Comune di Trentinara a titolo di spese di lite non può CP_1
considerarsi pregiudizio ascrivibile, sotto il profilo causale, all'imperita condotta del legale.
Quanto all'invocato danno non patrimoniale, il convenuto ha dedotto che lo stesso sarebbe consistito nel “dispiacere e nella frustrazione” patiti una volta realizzato che mai avrebbe più potuto
“ottenere il pur accertato diritto” a causa “dell'errore sulla mancata allegazione della relazione geologica”.
Con riguardo al pregiudizio di cui si discorre, non può prescindersi dal rilevare che ai fini della risarcibilità dello stesso è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, mai potendosi ritenere il danno in re ipsa (Cass. n. 32080/19).
Pagina 11 Ebbene, nel caso in esame il lamentato pregiudizio – pur prescindendo da qualsivoglia valutazione circa l'effettiva sussistenza dello stesso, in ossequio al principio della ragione più liquida – non può essere risarcito, non essendo l'“errore sulla mancata allegazione della relazione geologica”, ossia la condotta che, secondo il convenuto, avrebbe determinato la lesione del proprio diritto di difesa, dalla quale sarebbero derivate le descritte – per vero, in maniera oltremodo generica – sofferenze morali, imputabile all'avv. . Detto altrimenti, è lo stesso sig. ad aver indicato quale Pt_1 CP_1
antecedente causale del lamentato pregiudizio non patrimoniale un agere non ascrivibile al legale istante.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere, in ossequio al principio della soccombenza, poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Seconda Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta in via riconvenzionale dal convenuto e, per l'effetto, pronuncia la risoluzione del contratto di patrocinio stipulato dalle parti del presente giudizio;
2) dichiara assorbita la domanda di esatto adempimento proposta dal ricorrente;
3) accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dal convenuto e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento, in favore di CP_1
dell'importo di euro 3.777,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per
[...]
legge;
4) condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.850,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nocera Inferiore, 2.4.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Luigi Bobbio Dott. Gianluca Di Filippo
Pagina 12