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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere-
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 392/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima sezione civile, n.
7538/2023 pubblicata il 19.7.2023 e pendente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona Pt_1
del Direttore Generale pro tempore ing. , rappresentata a difesa, in virtù di CP_1
procura generale alle liti autenticata per notar (rep. n. 42728, racc. n. Persona_1
16316) del 5 settembre 2019, dall'Avv. Giuseppe Iervolino (c.f. ); C.F._1
- AP P E L L A N T E -
E
Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in alla via A. Labriola n. 3-6, , P.IVA_2 Pt_1 CP_3
costituitasi in persona del dott. dichiaratosi legale rappresentante pro CP_4
_______________________________________________________________________
n. 392/2024 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Nicola Zammiello (c.f.
; C.F._2
- AP P E L L A T A –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.1.2018, l' Controparte_2
- centro accreditato definitivamente presso l' per l'erogazione
[...] Controparte_5
in favore degli assistiti del detto ente di prestazioni sanitarie specialistiche di laboratorio di analisi afferenti alla branca “patologia clinica” e con la quale, in data 29.12.2017, aveva stipulato un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per regolare, per l'esercizio
2017, i volumi e le tipologie delle prestazioni per la branca anzidetta - conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l' deducendo: Parte_1
- di aver effettuato, dal mese di gennaio a quello di giugno 2017 prestazioni entro la C.O.M. riconosciuta e attribuita negli atti deliberativi della Regione Campania (n.
348/2004 e 491/2006);
Cont
- che l' on aveva pagato il saldo dovuto per le prestazioni rese nei primi due trimestri, per un importo complessivo di € 33.494,72, come da fatture nn. 373 del
3.2.2017, n.653 dell'1.3.2017, 955 del 3.4.2017, 1156 del 2.5.2017, 1727 del 4.7.2017; Cont
- che nel contratto sottoscritto con la er regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni per l'esercizio 2016-2017, in ossequio al DCA n. 89/2016, era stato introdotto il principio della “mensilizzazione” del tetto di spesa con una suddivisione delle risorse Cont finanziarie annuali in 11 quote;
all'art. 5, comma 3, era previsto che l' avrebbe comunicato ogni mese a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa previsti e, preventivamente, la data prevedibile di raggiungimento delle dette percentuali;
Cont
- che l' on aveva mai provveduto alle predette comunicazioni, omettendo ogni attività di monitoraggio;
Cont
- che l' non pagando nella misura dovuta le prestazioni, si era “resa responsabile di inadempimento ai sensi dell'art 1218 cc”;
- che, pertanto, aveva diritto al pagamento dei saldi per le prestazioni rese nel periodo gennaio - giugno 2017;
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n. 392/2024 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- che, in via subordinata, l'ente sanitario era comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver generato un danno derivante dalla mancata comunicazione dei dati previsionali di sforamento del tetto di spesa per i primi due trimestri del 2017;
- che, in via ulteriormente subordinata, il medesimo importo era in ogni caso dovuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento Cont realizzatosi in favore dell'
Sulla scorta di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' CP_5
per non aver remunerato e/o pagato, alla struttura attrice il saldo dovuto per le
[...] prestazioni sanitarie erogate per l'importo di €. 33.494,72, e, per l'effetto disporre la condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 33.494,72, o comunque a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nella misura equivalente alla mancata remunerazione spettante, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, sì come modificato dal D.L.vo n. 192/2012, e come maggiorato ex D.CA 89/2016;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell'
[...]
in ordine al danno subito dall'attrice e, in particolare, per aver violato Controparte_5
i doveri di comunicazione, informazione, protezione, buona fede e correttezza e, per
l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per l'importo di €. 33.494,72, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre ulteriore importo a titolo danno morale, e del maggior danno da quantificarsi in corso di causa, nonché gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D.L.vo 231/02, come modificato dal D.L.vo n.
192/2012;
3) in via sussidiaria, residuale ed ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2041 c.c., dell' per aver fruito di un indebito Controparte_5
arricchimento senza giusta causa attraverso il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento e stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificato arricchimento “utilitas” dell'altra, e, per
l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €. 33.494,72, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere
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(già Prima sezione civile bis)
all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, come modificato dal D.L.vo n.
192/2012;
4) con vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A., da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
In data 24.5.2018 si costituiva l' che contestava la domanda Controparte_5 dell'Istituto, di cui chiedeva il rigetto, deducendo:
- il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo;
- la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art.164 c.p.c. IV comma;
- l'infondatezza della domanda per il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ossia la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, l'esecuzione delle stesse, il mancato superamento del tetto di spesa;
- che la domanda era comunque infondata per l'avvenuto superamento del tetto di spesa (trimestrale) stabilito per il primo e per il secondo trimestre;
tali circostanze risultavano dalla nota del D.S. 28 prot.n. 170 93 del 14.3.18 con i relativi CP_6 allegati dai quali risultava che: “- in ordine al mese di marzo 2017, l'importo fatturato di
€ 16.438,19 non è stato liquidato e, quindi non pagato, per superamento del tetto di spesa come previsto per il primo trimestre 2017, come indicato nel contratto 2017 per la data del 28/02/2017, comunicato con nota prot.n. 0053853/2017 della Direzione Aziendale;
- in ordine al mese di giugno 2017, l'importo di € 11.576,46 non è stato liquidato per superamento del tetto di spesa previsto per il secondo trimestre 2017 per la data del
10/06/2017, comunicato con nota prot.n. 0053897/2017 della Direzione Aziendale;
richiamava altresì la nota prot. 302 del 13.03.2018 del Direttore Dipartimento Assistenza
Primaria e Continuità delle cure con la quale si comunicava che la mancata liquidazione per i mesi di marzo e giugno 2017 scaturiva dalla applicazione del Decreto del
Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano n. 89 dell'8.08.2019 avente ad oggetto “Definizione per gli esercizi 2016 e 2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti gli erogatori privati – Determinazioni” con il quale veniva stabilito che per l'anno 2017 la regressione tariffaria sarebbe stata applicata in via trimestrale ripartendo il limite di spesa 2017 in undicesimi per tener conto del minor fabbisogno, che si registra nel periodo estivo”;
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(già Prima sezione civile bis)
- che in ordine a detti trimestri aveva richiesto l'emissione delle relative note di credito, richiamando la nota prot. n.302 del 13.3.2018 del Direttore Dipartimento
Assistenza Primaria e Continuità delle cure dalla quale risultava che il mancato pagamento degli importi richiesti scaturiva dall'applicazione del Decreto del
Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano n. 89/2016;
- il monitoraggio degli andamenti della spesa era stato effettuato e comunicato all'Istituto e comunque il ritardo era irrilevante, essendo stato accertato un superamento del tetto di spesa, circostanza preponderante che non consente la remunerazione di prestazioni extra budget;
- che, in virtù dell'art. 11 del contratto, rubricato «Clausola di salvaguardia», la struttura aveva accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi collegati;
- gli interessi non erano dovuti per assenza di costituzione in mora e in ogni caso non andava applicato il tasso di interesse fissato dal d.lgs. n. 231/2002;
- erano infondate le domande subordinate di risarcimento danni a titolo di responsabilità aquiliana e di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., incompatibili con il meccanismo della programmazione economica e con l'inderogabilità dei tetti di spesa.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito,
- rigettare in ogni caso la domanda attorea, perché nulla, inammissibile, improponibile, in fatto e diritto;
- condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi del giudizio. E quale litigante temerario;
munire la sentenza di clausole esecutiva come per legge”.
Con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 VI co. c.p.c. depositata il
17.7.2018, l' , preso atto della sopravvenuta corresponsione di parte Controparte_2 dell'insoluto per € 5.081,21, riduceva la domanda di pagamento dell'importo azionato ad
€ 28.014,65. Cont Con la comparsa conclusionale depositata il 23.3.2023 l' eccepiva la nullità del contratto, sottoscritto solo a fine anno, il 29/12/2017, non essendo possibile, ai sensi
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dell'art. 1423 c.c., la convalida di contratti per i quali era richiesta la forma scritta ad substantiam.
Con sentenza n. 7538/2022 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda
Cont dell' e, per l'effetto, condannava l' al pagamento Controparte_2 di € 28.014,65 “oltre interessi al tasso previsto dall'art.7 comma 4 con decorrenza dal
29.12.2017” e delle spese di lite.
In particolare, osservava che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O.;
Cont
- era infondata l'eccezione sollevata dall' di assenza di prova sulla corrispondenza delle prestazioni eseguite a quelle rientranti nel regime di Cont convenzionamento poiché l' non aveva svolto contestazioni specifiche al riguardo;
Cont
- era onere dell' dimostrare il superamento della COM e del tetto di spesa, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa;
- i documenti a tal fine prodotti erano mere comunicazioni interne redatte in vista del contenzioso, prive di valenza probatoria;
- in base all'art. 5 del contratto, la regressione tariffaria andava applicata nel caso in cui l'esaurimento si fosse verificato, a consuntivo, prima della data prevista nell'ultima Cont comunicazione effettuata dall' in caso di esaurimento del limite a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione dell'esaurimento del budget, nulla Cont sarebbe spettato per le prestazioni erogate oltre tale data;
“nella fattispecie, l' non ha provato il perfezionamento del procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08. Non ha dimostrato: • né di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, abbia determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro;
• né che le prestazioni siano state rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima Cont comunicazione della ”;
- infondata era anche l'eccezione di nullità del contratto stipulato in data
29.12.2017, in quanto le parti erano libere di pattuire la retroattività dei suoi effetti;
- quanto agli interessi, evidenziava che l'art. 7 del contratto prevedeva la decorrenza automatica degli stessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale,
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escludendo la necessità della costituzione in mora;
rilevava però che l'obbligo di pagamento era sorto solo dal 29.12.2017, data di stipula del contratto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , con atto di Controparte_5
citazione notificato il 23.1.2024, osservando che:
- gravava sulla struttura accreditata, come affermato da una parte della giurisprudenza, l'onere di dimostrare l'esistenza delle risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa, costituendo quest'ultimo un vincolo ineludibile;
- era contraddittorio il ragionamento del Giudice di prime cure che, pur ritenendo provato che le prestazioni di cui veniva richiesto il pagamento fossero state rese extra budget, non ne aveva fatto derivare la non remunerabilità; doveva ritenersi operante l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 5 comma 3 del contratto, giacché per il primo trimestre l'esaurimento del budget si era verificato dopo la data prevista di esaurimento comunicata, benché tardivamente, mentre per il secondo trimestre si era verificata l'ipotesi di mancata comunicazione della data prevista;
i ritardi nelle comunicazioni erano da ricondurre al comportamento poco collaborativo e conflittuale delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture accreditate facenti parte dei Tavoli
Tecnici;
- le prestazioni erano state rese in assenza di contratto, sottoscritto solo a fine anno il 29.12.2017, ma il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che tale contratto fosse valido, omettendo di considerare che “non è possibile la ratifica di rapporti contrattuali privi di forma scritta laddove per questi ultimi è richiesta la forma scritta ad substantiam”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, respingendo, in vece del
Tribunale di Napoli, integralmente le domande proposte dall'attuale appellata, in Cont accoglimento del gravame, così come formulato dall'appellante ;
-condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Con comparsa depositata l'8.4.2024 si è costituito l' Controparte_7
che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità
[...] dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - “per essere una mera riproposizione dei
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contenuti già dedotti in primo grado ed inconferente rispetto al thema decidendum” - e comunque la sua infondatezza nel merito.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 7538/23 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott.
Francesco Pastore in data 19.07.2023 a definizione del procedimento giudiziario R.G. n.
3106/18;
2. In via gradata condannare la convenuta in persona del Controparte_5
legale rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuate, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 28.014,65 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 192/12, fino all'effettivo soddisfo;
3. In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art
2043 cc dell'appellante in ordine al danno subito dall'attore e condannarla per l'effetto al pagamento in suo favore al relativo risarcimento corrispondente alla somma non pagata, o di quella diversa ritenuta di giustizia - oltre l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e del maggior danno che sarà determinato in corso di giudizio - nonché interessi ex d.l.vo 231/02 e ss.mm.ii. fino all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguito dall'appellante (già convenuta) in danno dell'attore e per l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di una somma corrispondente a quella non remunerata, o di quella diversa ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 e ss.mm.ii., fino all'effettivo soddisfo.
5. In ogni caso condannare, l' in persona del legale rapp.te Controparte_5
p.t. al pagamento delle spese e del compenso, oltre al rimborso forfettario (sul compenso imponibile) del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'esito della prima udienza del 18 giugno 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con le modalità di cui all'art. 350 bis comma 1° e 281 sexies c.p.c. (al presente giudizio si applica la disciplina processuale introdotta con d.lgs. 149/2022), all'11 marzo 2025; a tale udienza, dopo la discussione, la
Corte ha introitato il processo in decisione.
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(già Prima sezione civile bis)
MOTI VI DELL A DECISIO NE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato , l'appello è ammissibile in quanto è possibile individuare Controparte_2
le critiche rivolte alla sentenza di primo grado e le argomentazioni poste a base delle stesse, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame dei motivi di appello, sotto il profilo logico occorre esaminare prima il terzo motivo di impugnazione, giacché, ove lo stesso fosse fondato,
Cont sarebbe superfluo l'esame degli altri;
con tale doglianza l' deduce che le prestazioni sono state rese dall' appellato in assenza di contratto - sottoscritto solo a fine anno CP_2
in data 29.12.2017 – e che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è possibile, ai sensi dell'art. 1423 c.c., “la ratifica di rapporti contrattuali privi di forma scritta laddove per questi ultimi è richiesta la forma scritta ad substantiam”.
In realtà, il problema non è correttamente posto, giacché con il contratto in questione non si intende operare alcuna convalida di un contratto nullo, bensì regolare retroattivamente un rapporto esistente solo di fatto tra le parti. Questa Corte, al riguardo, ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023,
3482/2023) affermato che nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare tali. Questa possibilità di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi in considerazione della peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva Cont
“contratti imposti”, cioè che la parte (nel nostro caso, perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può
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(già Prima sezione civile bis)
precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi
Cont contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento
Cont che l' ha comunque provveduto almeno in parte al pagamento delle fatture oggetto del presente processo.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
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(già Prima sezione civile bis)
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
Cont solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di Cont essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel
Cont caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare in gran parte gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di ritenere non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente
Cont a quanto ritenuto invece dall' che le almeno parzialmente ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr.
Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget
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a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace con riguardo al rapporto
Cont intercorso tra l' e l' . CP_2
3. Passando all'esame dei rimanenti motivi, va rilevato che certamente infondato
è il primo motivo di appello.
Premesso che il superamento del tetto di spesa e della C.O.M. deve essere provato dall'ASL debitrice (cfr. Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018), non ha senso, con riguardo alla fattispecie in esame, affermare che il creditore deve dimostrare l'esistenza di fondi per pagare gli importi extra budget. Ed infatti, il Tribunale non ha affatto affermato che occorre pagare per intero le prestazioni rese dopo lo sforamento del tetto di spesa, ma solo che la spesa va riportata entro i limiti previsti non attraverso l'omesso pagamento di tutte le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa, bensì attraverso lo strumento della regressione tariffaria che consente di far gravare maggiormente sulle strutture che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget la riduzione dei compensi. Sicché nel caso di specie non si tratta di effettuare pagamenti extra budget, bensì di fare in modo che il tetto di spesa venga rispettato, applicando però correttamente le procedure previste dal contratto e dalla D.G.R.C.
1268/2008.
4.1 Con il secondo motivo, riguardante gli effetti dello sforamento del tetto di
Cont spesa e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 del contratto, l' si duole che il
Tribunale ha ritenuto la documentazione prodotta non idonea a provare il superamento del tetto di spesa per essere “mere comunicazioni interne” e per aver erroneamente ritenuto operante l'ipotesi di cui all'art. 5 comma 3 lett. a) del contratto laddove doveva farsi luogo all'applicazione di quanto stabilito dalla lettera b).
Il motivo è infondato e va rigettato.
A tal proposito, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al Cont comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del
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(già Prima sezione civile bis)
limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Cont comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva Cont rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
L'art. 5 bis prevede una sorta di compensazione qualora in qualche trimestre non venga sforato il budget, ma, come osservato anche dal Tribunale, non altera il meccanismo finora descritto.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Cont prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data
Cont comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n.
1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Cont contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa appellante, per il primo trimestre, la prima comunicazione avente ad oggetto il “monitoraggio CP_5
al 31.3.2017” (e contenente la data prevista di superamento del limite di spesa) è
[...] stata inviata a mezzo pec all' appellato il 3.5.2017 e, dunque, in ritardo rispetto CP_2
alle prestazioni in questione, quando ormai il primo trimestre era terminato.
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Come data effettiva di superamento del tetto di spesa viene indicata quella del
23.2.2017 nella nota n. 53853/2017 del Direttore Generale emessa il 31.7.2017, ben quattro mesi dopo la scadenza del trimestre considerato. Pertanto, non essendo stata comunicata tempestivamente la data prevista di superamento del budget non può che applicarsi la regressione tariffaria alle prestazioni rese;
non essendo stata determinata la quota di regressione da applicare al centro appellato, la relativa pretesa va riconosciuta per intero. Cont Per il secondo trimestre l' ha indicato la data di superamento effettiva del
10.6.2017 depositando esclusivamente la nota n. 53897/2017 del Direttore Generale,
Cont emessa il 31.7.2017, dopo la scadenza del trimestre considerato. Del resto, la stessa nell'atto di appello afferma che la comunicazione della data prevista non è mai intervenuta.
Ciò posto, quindi, per entrambi i trimestri – in mancanza di una tempestiva comunicazione della data prevista di superamento del tetto di spesa - come affermato correttamente dal Tribunale, deve operare la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08.
Com'è evidente, quindi, non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo Cont successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria da applicare all'Istituto. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “patologia clinica”, infatti, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Sarebbe dunque stato onere Cont dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare tali elementi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, sicché le doglianze
Cont dell' risultano infondate. Cont In conclusione, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese e non pretendere di non remunerare affatto quelle compiute oltre la data di superamento del tetto di spesa. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dall'
[...]
. Controparte_7
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(già Prima sezione civile bis)
4.2 È altresì infondata la questione relativa alla clausola di salvaguardia (cfr. pag.
6 atto di appello) già affrontata dal Tribunale, ma comunque riproposta dall'appellante nell'ambito del secondo motivo d'appello. Dalla lettura combinata dei due commi dell'articolo 11 del contratto, risulta che essa riguarda i provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), quali ad esempio quelli di determinazione del tetto di spesa, con la conseguenza che non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso, ma non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. Cont 5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, in favore della struttura sanitaria appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi
- in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 26.001,01 e €
52.000,00 - in € 5.300 (€ 1.100 per la fase di studio, € 800 per la fase introduttiva, € 1.600 per la fase istruttoria, € 1.800 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 7538/2023 del Tribunale di Napoli pubblicata il 19.7.2023:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' Controparte_7
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro
[...]
5.300,00 per compenso professionale ed Euro 795,00 per spese generali di rappresentanza
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con attribuzione al difensore, Avv. Nicola Zammiello, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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