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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 24.6.205 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2725/2022 R.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Colasanti Gabriele Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Migliaccio Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli CP_2
appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9250/2022 del 9/11/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. ha sostenuto di aver lavorato continuativamente alle dipendenze dei coniugi Parte_1 CP_1
e (e, dopo il decesso di quest'ultimo, della sola dal
[...] Controparte_3 Controparte_1
4.9.2017 al 29.6.2018, senza alcuna regolarizzazione del rapporto, provvedendo a svolgere, presso la residenza dei predetti sita a Morlupo (RM) via di Santa Lucia n. 2404, l'attività di collaboratore domestico addetto a diverse incombenze lavorative, quali la manutenzione del giardino, la sorveglianza (anche notturna) dell'abitazione, il disbrigo di pratiche amministrative. Egli ha aggiunto di aver lavorato, per tutto il sopraindicato periodo, per sei giorni a settimana, osservando un orario di lavoro settimanale di 54 ore. Ha esposto, inoltre, di non aver mai percepito alcun compenso per l'attività prestata.
Argomentato sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso coi coniugi e sul diritto CP_3 all'inquadramento nella I categoria del Ccnl Colf e Badanti, il NI ha chiesto la condanna di
(vedova ) al pagamento delle spettanze retributive come quantificate negli Controparte_1 CP_3
allegati conteggi. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'omissione contributiva in relazione al dedotto rapporto di lavoro, domandando la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il CP_1
rigetto. In particolare, ha negato che il avesse svolto attività di lavoro di tipo subordinato in suo Pt_1
favore, evidenziando come questi, lavoratore autonomo nel campo informatico, fosse stato piuttosto ospitato presso la dependance della propria abitazione solamente in quanto compagno di Pt_2
collaboratrice domestica dei coniugi e .
[...] CP_1 CP_3
Istruito il giudizio mediante l'escussione di testi ed ordinata l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' relativamente alla domanda concernente l'omissione contributiva, la causa veniva così definita: “ - rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali che Parte_1 Controparte_1
liquida complessivamente in euro 4.766,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- compensa interamente, tra parte ricorrente e le spese processuali”. CP_2
2.Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello, cui resisteva la Parte_1 che concludeva per il rigetto dell'appello; si costituiva anche l' il quale così CP_1 CP_2
concludeva:
“- ove venga accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare la parte CP_2 convenuta al pagamento in favore dell' dei contributi, sanzioni ed Controparte_1 CP_2 interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto, nei limiti della prescrizione”.
All'udienza del 20.5.2025 la Corte formulava una proposta conciliativa.
All'udienza odierna il e la anno conciliato la vertenza aderendo alla suddetta Pt_1 CP_1 proposta come da separato verbale, mentre la difesa dell' si rimetteva alla Corte. CP_2
3.Alla luce di quanto pattuito tra il e la nel citato verbale di conciliazione Pt_1 CP_1 giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza-rispetto alle quali l' si è CP_2
rimessa alla Corte-deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado di giudizio restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione nel rapporto processuale tra il e la mentre restano compensate nel rapporto Pt_1 CP_1 processuale tra l' e le restanti parti. CP_2
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese come da verbale di conciliazione nel rapporto processuale tra il e la Pt_1 CP_1
-compensa le spese di lite del presente giudizio tra l' e le restanti parti. CP_2
Roma, lì 24 giugno 2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 24.6.205 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2725/2022 R.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Colasanti Gabriele Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Migliaccio Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli CP_2
appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9250/2022 del 9/11/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. ha sostenuto di aver lavorato continuativamente alle dipendenze dei coniugi Parte_1 CP_1
e (e, dopo il decesso di quest'ultimo, della sola dal
[...] Controparte_3 Controparte_1
4.9.2017 al 29.6.2018, senza alcuna regolarizzazione del rapporto, provvedendo a svolgere, presso la residenza dei predetti sita a Morlupo (RM) via di Santa Lucia n. 2404, l'attività di collaboratore domestico addetto a diverse incombenze lavorative, quali la manutenzione del giardino, la sorveglianza (anche notturna) dell'abitazione, il disbrigo di pratiche amministrative. Egli ha aggiunto di aver lavorato, per tutto il sopraindicato periodo, per sei giorni a settimana, osservando un orario di lavoro settimanale di 54 ore. Ha esposto, inoltre, di non aver mai percepito alcun compenso per l'attività prestata.
Argomentato sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso coi coniugi e sul diritto CP_3 all'inquadramento nella I categoria del Ccnl Colf e Badanti, il NI ha chiesto la condanna di
(vedova ) al pagamento delle spettanze retributive come quantificate negli Controparte_1 CP_3
allegati conteggi. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'omissione contributiva in relazione al dedotto rapporto di lavoro, domandando la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il CP_1
rigetto. In particolare, ha negato che il avesse svolto attività di lavoro di tipo subordinato in suo Pt_1
favore, evidenziando come questi, lavoratore autonomo nel campo informatico, fosse stato piuttosto ospitato presso la dependance della propria abitazione solamente in quanto compagno di Pt_2
collaboratrice domestica dei coniugi e .
[...] CP_1 CP_3
Istruito il giudizio mediante l'escussione di testi ed ordinata l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' relativamente alla domanda concernente l'omissione contributiva, la causa veniva così definita: “ - rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali che Parte_1 Controparte_1
liquida complessivamente in euro 4.766,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- compensa interamente, tra parte ricorrente e le spese processuali”. CP_2
2.Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello, cui resisteva la Parte_1 che concludeva per il rigetto dell'appello; si costituiva anche l' il quale così CP_1 CP_2
concludeva:
“- ove venga accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare la parte CP_2 convenuta al pagamento in favore dell' dei contributi, sanzioni ed Controparte_1 CP_2 interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto, nei limiti della prescrizione”.
All'udienza del 20.5.2025 la Corte formulava una proposta conciliativa.
All'udienza odierna il e la anno conciliato la vertenza aderendo alla suddetta Pt_1 CP_1 proposta come da separato verbale, mentre la difesa dell' si rimetteva alla Corte. CP_2
3.Alla luce di quanto pattuito tra il e la nel citato verbale di conciliazione Pt_1 CP_1 giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza-rispetto alle quali l' si è CP_2
rimessa alla Corte-deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado di giudizio restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione nel rapporto processuale tra il e la mentre restano compensate nel rapporto Pt_1 CP_1 processuale tra l' e le restanti parti. CP_2
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese come da verbale di conciliazione nel rapporto processuale tra il e la Pt_1 CP_1
-compensa le spese di lite del presente giudizio tra l' e le restanti parti. CP_2
Roma, lì 24 giugno 2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi