Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che parte attrice ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 929/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 a, Vial a e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Trastev esentato e difeso, CP_2 art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente – indennità sostitutiva delle ferie CONCLUSIONI Il procuratore della ricorrente conclude come da note autorizzate del 17.12.2024:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.066,12 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagame che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.” Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 22.04.2024:
“Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 20.07.2023, , dipendente del Parte_1
in qualità di doc secondaria di II Controparte_1 to con l'amministrazione convenuta negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno di ogni anno e di aver accumulato per ciascun anno di servizio un residuo di ferie non godute pari alla differenza tra il numero di ferie maturate e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e pagina 1 di 6
che, ribadita la legittimità del proprio operato e l
[...] izzazione delle ferie, concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito 3.1. La controversia si inserisce in una cornice fattuale incontroversa, analiticamente descritta in ricorso, da ritenersi pacifica poiché non contestata ex adverso. La ricorrente, docente di scuola secondaria di II grado, ha svolto diversi incarichi di docenza negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno di ogni anno. Essa ha quindi agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i predetti anni scolastici.
3.2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, condividendo questo Giudice le argomentazioni sviluppate nella decisione del Tribunale di Parma n. 41/2022, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. Al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento al personale scolastico. L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “(l)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente pagina 2 di 6 responsabile”. Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego. La legge n. 228/2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 35/2012 il seguente periodo: “(i)l presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. È' stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc. La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “(i)l personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Siffatta disposizione ha dunque stabilito per il personale scolastico l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno. Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “(l)e disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “(l)e clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. In virtù della nuova disciplina legislativa concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, secondo la prospettiva di cui al ricorso, il docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche avrebbe diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nell'anno scolastico in ragione della sospensione dell'attività didattica, sia il numero di giorni di ferie fruiti a domanda.
3.3. Il ha contestato le pretese avversarie, Controparte_1 evidenziando di sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dalla docente, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione delle attività didattiche del mese di giugno di ciascun anno scolastico. In particolare, il convenuto ha dedotto: a) con riferimento all'a.s. 2018/2019, l'assenza di giorni di ferie residui indennizzabili (cfr. relazione del DS prot. n. 4501/2024; doc. 1 fascicolo resistente); b) quanto agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, durante i quali la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto J. Barozzi, che il Dirigente Scolastico ha diffuso una specifica circolare, destinata a tutto il personale docente, con la quale è stato indicato il termine ultimo per la presentazione della domanda di fruizione delle ferie e delle festività soppresse. Quindi, per l'a.s. 2019/2020 ha eccepito la mancata presentazione della domanda a cura della docente, con conseguente perdita del diritto al godimento dei giorni di ferie residui e alla relativa indennità; per l'a.s. 2020/2021 ha fornito riscontro documentale dell'avvenuta presentazione della domanda e dell'integrale fruizione dei giorni di ferie maturati in quell'anno scolastico (v. domanda prot. n. 0010566 del pagina 3 di 6 05.06.2021; doc. 2 fascicolo resistente). Nelle note autorizzate del 17.12.2024, parte ricorrente, preso atto delle difese e contestazioni avversarie, ha ridotto la propria pretesa chiedendo il pagamento del minor importo di €. 1.066,12. 3.4. Reputa il Giudice che, sulla base della disciplina legislativa sopra riportata e delle risultanze della documentazione prodotta dalle parti, le domande proposte dalla ricorrente siano fondate, nei termini e con i limiti che seguono. La ricorrente ha infatti calcolato i numeri di giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati i giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico. Quanto all'interpretazione da attribuire all'espressione “quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” contenuta nell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, come modificato dalla l. n. 228/2012, e all'argomento sostenuto dal secondo cui la ricorrente avrebbe goduto di ferie CP_1 nel periodo dal termine delle giugno fino alla data di cessazione del contratto a termine il 30 giugno, si condivide quanto argomentato in merito dal Tribunale di Verbania: “l'impianto normativo in parola non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l'anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente – durante l'anno scolastico – può chiedere e può legittimamente vedersi rifiutato. Pertanto, posta l'assenza dell'obbligo di fruizione delle ferie – ovvero dell'obbligo di richiesta delle ferie – durante l'anno scolastico, la lettura del comma 8 laddove prevede la locuzione “quelli in cui è consentito” nel senso inteso dal CP_3 determinerebbe l'insorgenza implicita di un obbligo di richiesta delle ferie da pa l docente. Obbligo che, si ripete, non si rinviene nella norma ed è anzi in contrasto con il principio della libertà di fruizione delle ferie durante l'anno scolastico – a condizione di non gravare le casse dello Stato – prevista dal comma 54 laddove prevede che durante le lezioni è consentita (non obbligata) la fruizione di 6 giorni di ferie. Accantonato, quindi, l'argomento per cui incomberebbe sul docente provare di aver chiesto e di essersi visto rifiutare le ferie durante le lezioni scolastiche, si passa all'ulteriore argomento speso dal per cui nell'ambito delle lezioni “sospese” dovrebbero ricadere anche i giorni CP_3 an al 15 settembre e successivi al 15 giugno in cui non vi sarebbero lezioni. Se così fosse dovrebbe allora ritenersi che anche per il personale docente di ruolo – a tempo indeterminato – i giorni non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi
“giorni obbligatori di ferie”. Così però non è in quanto è lo stesso legislatore al più volte citato comma 54 che ne prevede la fruizione obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi implicitamente “in ferie” bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso” (Sent. n. 22 del 10.05.2020). Pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l'attività di insegnamento in classe, l'attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi, anche lo svolgimento degli esami di stato. Del resto, se l'attività lavorativa dell'insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico di fatto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti, oltre alla programmazione dell'attività didattica dell'intero anno scolastico. pagina 4 di 6 Ancora, non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli “scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative”, incombenze menzionate dal comma 54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie, giacché trattasi di argomento spendibile unicamente per i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, che sono solitamente deputati al dispiegamento delle suddette attività, ma non certo per i giorni compresi tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, in cui non si effettuano gli scrutini et similia ma si compiono le attività prodromiche all'avvio dell'anno scolastico, non essendo sostenibile che i docenti siano in ferie sol perché non sono calendarizzate specifiche attività. A ciò si aggiunga come la precedente regolamentazione delle ferie, recata dal CCNL 2006/2009, all'art. 13, comma 9, prevedeva che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle “attività didattiche”, mentre l'attuale disciplina fa riferimento specificamente alla sospensione delle “lezioni”: si può ritenere, dunque, che il legislatore, non mutuando l'espressione utilizzata dalla contrattazione collettiva, abbia inteso rimarcare proprio questa differenza, ovvero che non vi sia sovrapposizione tra inizio e fine delle lezioni e inizio e fine delle attività didattiche, coprendo queste ultime un arco temporale più esteso. Infine, si consideri come l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007 prevedeva che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo” (comma 1) e “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”(comma 2), con ciò raffigurando plasticamente l'ontologica diversità tra il periodo in cui le lezioni sono terminate e i periodi di sospensione delle lezioni. 1 3.5. Pertanto, dal monte dei giorni ferie maturati dalla docente per il servizio prestato andranno decurtati i giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell'anno di riferimento, i giorni di ferie fruiti a domanda e quelli già pagati dall'amministrazione scolastica. Sulla base della documentazione in atti e in assenza di specifiche contestazioni sulla modalità di calcolo dell'indennità invocata, vanno riconosciuti alla ricorrente i seguenti giorni di ferie:
- n. 5,42 giorni per l'a.s. 2018/2019, tenuto conto dell'assenza di giorni di ferie fruiti a domanda, con conseguente diritto ad una indennità sostitutiva per ferie non godute di €. 376,62;
- n. 9,92 giorni per l'a.s. 2019/2020, tenuto conto dell'assenza di giorni di ferie fruiti a domanda, con conseguente diritto ad una indennità sostitutiva per ferie non godute di €. 689,50. Si ritengono infondate le eccezioni sollevate dal convenuto con CP_1 riferimento a tale anno scolastico, laddove viene prospett rdita del diritto all'indennizzo dei giorni di ferie non goduti a causa della mancata presentazione della domanda di fruizione da parte della ricorrente, secondo quanto indicato nella Circolare prot. n. 429 del 11.06.2020, indirizzata a tutto il personale in servizio. Dalla lettura del documento emerge l'assenza di uno specifico avviso datoriale sulla perdita della possibilità di fruire dei giorni di riposo maturati e non goduti e della relativa indennità sostitutiva, così da non potersi ritenere assolto l'onere probatorio incombente sul datore di lavoro nei termini specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (sul punto Cass. n. 14268/2022: “Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il 1 Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie. pagina 5 di 6 diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”). Nessun giorno risulta indennizzabile per all'a.s. 2020/2021, tenuto conto dell'avvenuta fruizione su domanda dei giorni di ferie residui da parte della ricorrente, come comprovato dalla documentazione in atti. Per tutto quanto sopra esposto, il convenuto va condannato a corrispondere, a CP_1 titolo di indennità sostitutiva non godute degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, l'importo complessivo di €. 1.066,12, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4. Spese di lite Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello fino a €. 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di all'indennità sostitutiva per ferie non Parte_1 godute per gli aa.ss. 2018/2019 e , per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della co Controparte_1
interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) CONDANNA il a rifondere le spese di lite in Controparte_1 favore della ricor somma di €. 1.030,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Modena, 02 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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