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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 4867/2019 vertente
Tra
in proprio e quale genitrice esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , C.F. Persona_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, C.F._1 dall'avv. Loreto D'Aiuto ed elettivamente domiciliata come in atti,
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., non Controparte_1 costituito;
- opposto contumace-
E
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., non costituito;
-opposto contumace-
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 non costituito;
- opposta contumace-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/81.
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente chiedeva al Tribunale: a) annullare il verbale n. 20/2019 elevato sulla base dell'accertamento avvenuto il
22.03.2018; b) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento del ricorso l'opponente eccepiva l' inapplicabilità dell'art.31 del
D.P.R. n°.380/2001; la decadenza della sanzione amministrativa.
Non si costituivano in giudizio le controparti evocate. La causa subita rinvii sino all'udienza cartolare del 16.06.2025.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del del Controparte_1
Corpo di Polizia Municipale di e della che, CP_1 Controparte_3 sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Si rileva poi che, le parti resistenti, in particolare il Controparte_1 hanno scelto non solo di rimanere contumaci, ma anche di non depositare – nonostante l'obbligo previsto dalla legge e l'ordine del precedente giudicante - tutta la documentazione relativa al procedimento di accertamento da cui trae origine il provvedimento oggetto di impugnativa.
Invero, tale condotta processuale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non comporta conseguenze automatiche ed immediate, in quanto il giudice potrebbe legittimamente basare la propria decisione solo sulla documentazione depositata dal ricorrente, seppure parziale.
Tuttavia, è, altresì, principio indiscusso quello in ossequio al quale incombe, in giudizi di tal guisa, sulla parte resistente, l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni formulate al presunto trasgressore, costituenti l'illecito amministrativo contestato e, conseguentemente, la fondatezza della sanzione pecuniaria applicata.
Orbene, recuperando tutto quanto innanzi, va rilevato che l'omessa produzione della documentazione, nel caso di specie, comporta il necessario accoglimento della opposizione, verificandosi una assoluta carenza di prova in
Pag. 2 di 3 ordine alle illeceità delle condotte contestate alla ricorrente e delle conseguenti sanzioni applicate.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento n.20/2019 del Controparte_1
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16 Giugno 2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 4867/2019 vertente
Tra
in proprio e quale genitrice esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , C.F. Persona_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, C.F._1 dall'avv. Loreto D'Aiuto ed elettivamente domiciliata come in atti,
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., non Controparte_1 costituito;
- opposto contumace-
E
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., non costituito;
-opposto contumace-
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 non costituito;
- opposta contumace-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/81.
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente chiedeva al Tribunale: a) annullare il verbale n. 20/2019 elevato sulla base dell'accertamento avvenuto il
22.03.2018; b) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento del ricorso l'opponente eccepiva l' inapplicabilità dell'art.31 del
D.P.R. n°.380/2001; la decadenza della sanzione amministrativa.
Non si costituivano in giudizio le controparti evocate. La causa subita rinvii sino all'udienza cartolare del 16.06.2025.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del del Controparte_1
Corpo di Polizia Municipale di e della che, CP_1 Controparte_3 sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Si rileva poi che, le parti resistenti, in particolare il Controparte_1 hanno scelto non solo di rimanere contumaci, ma anche di non depositare – nonostante l'obbligo previsto dalla legge e l'ordine del precedente giudicante - tutta la documentazione relativa al procedimento di accertamento da cui trae origine il provvedimento oggetto di impugnativa.
Invero, tale condotta processuale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non comporta conseguenze automatiche ed immediate, in quanto il giudice potrebbe legittimamente basare la propria decisione solo sulla documentazione depositata dal ricorrente, seppure parziale.
Tuttavia, è, altresì, principio indiscusso quello in ossequio al quale incombe, in giudizi di tal guisa, sulla parte resistente, l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni formulate al presunto trasgressore, costituenti l'illecito amministrativo contestato e, conseguentemente, la fondatezza della sanzione pecuniaria applicata.
Orbene, recuperando tutto quanto innanzi, va rilevato che l'omessa produzione della documentazione, nel caso di specie, comporta il necessario accoglimento della opposizione, verificandosi una assoluta carenza di prova in
Pag. 2 di 3 ordine alle illeceità delle condotte contestate alla ricorrente e delle conseguenti sanzioni applicate.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento n.20/2019 del Controparte_1
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16 Giugno 2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
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