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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/11/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 539/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CRISPO GERARDO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. indicato: , con sede legale in Roma, in persona del CP_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca Tellone, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, conferita in Roma il 23/01/2023 (repertorio 37590/
[...] raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via
Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
(P.IVA indicata: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso il dott. in Controparte_3 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania di Controparte_4
per atto Notaio - Roma repertorio nr 180008 raccolta
[...] Persona_2 nr 12317 del 25/05/2023, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
1 ER DA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via
Giulio Uberti n. 12, (indirizzo PEC indicato: ; Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/02/2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 012 2023 900 00016 77
000 di € 68.065,19, notificata il 06.02.2023 in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
n. 312 2016 000 07921 07 000 di € 2.671,61, n. 312 2016 000 20836 88 000 di €
2.646,11 e n. 312 2016 000 22906 19 000 di € 4.499,99, tutti afferenti ad omesso versamento di contributi IVS.
A sostegno della domanda, deduceva la omessa notificazione dei titoli sottesi alla intimazione impugnata e la conseguente prescrizione estintiva dei crediti.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare,
l'inesistenza e/o nullità dei suddetti Avviso di Pagamento 2. Dichiarare la maturata prescrizione e/o decadenza del (presunto) credito riassunto nell'Intimazione di
Pagamento, nonché dell'obbligo dell'attore di pagare la somma intimata in relazione alla stessa 3. Ordinare alla Agenzia delle Entrate di Riscossione, nonché agli Enti impositori di provvedere senza ulteriore ritardo, ad annullati i ruoli – titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento 4. Condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario CRISPO GERARDO”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato, previa sospensione della efficacia esecutiva degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione, fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento erano stati debitamente notificati a mezzo raccomandate
A.R. postali spedite all'indirizzo di residenza del debitore e regolarmente ricevute ed
2 esitate. Rilevava, infine, la sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al
31/8/2021 in ragione della emergenza da Covid 19.
Si costituiva altresì l' Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di CP_5 legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per tardività a fronte della dimostrata validità della notifica degli avvisi di addebito e deduceva, nel merito, la infondatezza della eccezione di prescrizione, stante la notificazione di validi atti interruttivi, concludendo nei seguenti termini: “in via preliminare, revocare la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per insussistenza dei presupposti di legge;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione alle eccezioni relative alla notifica e prescrizione ex adverso sollevate in relazione agli avvisi di addebito ed a tutte le eccezioni relative a detti atti di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, come dedotto in atti, con conseguente estromissione dal giudizio di;
sempre in via CP_6 preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per non aver impugnato gli avvisi di addebito nel termine di legge dalla loro notifica, come argomentato in atti;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'azione ex adverso circa i doluti vizi di notifica e formali degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 617 c.p.c.; nel merito, dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, per tutti i motivi sopra esposti
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti opposti da parte di;
con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del CP_6 procuratore costituito avv. ER DA”.
Alla prima udienza del 06.02.2024 la parte ricorrente dichiarava “di avere aderito alla rottamazione quater, come da documentazione depositata in data odierna e di avere effettuato il primo versamento e di rinunciare alla domanda riservandosi di depositare rinuncia sottoscritta dalla parte ovvero procura speciale a rinunciare”
(cfr. il verbale di udienza del 06.02.2024).
Con note scritte depositate in data 30.10.2025 la parte ricorrente dichiarava quanto segue: “IN VIA PRELIMINARE e ASSORBENTE si evidenzia in PRIMA UDIENZA IL
SOTTOSCRITTO SU POTERE DI PROCURA SPECIALE DEPOSITATA AGLI ATTI,
CHIEDEVA RINUNCIA ALLA DOMANDA E ALL'AZIONE POICHE' LE SOMME
ERANO STATE ROTTAMATE NELLE MORE. CHE IL GIUDICE DOVREBBE
CESSARE LA CAUSA POICHE' NON VI E' CONTENDERE E CHE LE PARTI NON
3 POSSONO CHIEDERE CONDANNA IN QUANTO PREVISTO DALLA
ROTTAMAZIONE, L'OBBLIGO DI CESSARE QUALSIASI AZIONE DAPARTE DEL
DEBITORE, COME IN EFFETTI STA PROVANDO A FARE INUTILMENTE DALLA
PRIMA UDIENZA DEL 23.03.2023”.
Espletata l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate in atti, è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi,
4 modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n.
46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
4. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Invero l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione del titolo presupposto dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
5. Legittimato passivo esclusivo rispetto a tali domande è l'Ente impositore.
Il Supremo Giudice di legittimità ha, infatti, affermato chiaramente che tale condizione di legittimazione passiva esclusiva in capo all'ente previdenziale sussiste in ogni caso in cui l'azione abbia "ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. SS. UU. 7514/2022).
Poiché l'eccezione di prescrizione è questione attinente al merito (Cass. SU 25 Luglio
2007 n. 16412), sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell' CP_1
In ogni caso eventuali responsabilità omissive del concessionario non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore.
5 Alla stregua di quanto innanzi illustrato è fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_4
6. Sempre preliminarmente, vale rilevare che, come evidenziato dalla difesa dell' , la istanza di adesione alla rottamazione Controparte_2 prodotta da parte ricorrente in data 05.2.2024 non risulta riferibile agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Tanto si evince dal raffronto tra il provvedimento di comunicazione delle somme dovute dall' in merito alla dichiarazione di adesione - Controparte_4 presentata da il 21/4/2023 prot. W-2023042106026674 ed avente ad Parte_1 oggetto -oltre ai titoli impositivi estranei all' gli avvisi di addebito nn. CP_1
31220180001168113000, 31220180002692505000, 31220190001123313000 e l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata avente ad oggetto, oltre ai titoli impositivi non oggetto del presente giudizio, gli avvisi di addebito n.
31220160000792107000, n. 31220160002083688000 e n. 31220160002290619000.
Pertanto, si procederà all'esame nel merito delle domande proposte da parte opponente.
7. Venendo all'esame nel merito, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
8. E' fondata la eccezione di inammissibilità dell'opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione degli avvisi di addebito (cosiddetta opposizione recuperatoria), regolarmente notificati al debitore a cura dell' a mezzo CP_1 raccomandata A.R. spedita all'indirizzo di residenza.
Vale premettere che costituisce ormai ius receptum che le notifiche fatte con cosiddetta raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (cfr. Cass. 6198/2015,
16949/2014, 6395/2014, 14327/2009) e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt.
32 e 39 del DM 9/4/2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella stessa, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. 11708/2011), anche considerato che la ricezione nel domicilio o nella dimora del destinatario realizza comunque la
6 presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 9111/2012).
Le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall' (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in legge n. CP_1
122/2010).
Dall'esame della documentazione prodotta dall' risulta provato che l'avviso di CP_1 addebito n. 312 2016 000 07921 07 000 è stato notificato in data 03/06/2016, l'avviso di addebito n. 312 2016 000 20836 88 000 è stato notificato in data 12/12/2016 e l'avviso di addebito n. 312 2016 000 22906 19 000 è stato notificato in data
04/01/2017, come da cartoline di ricevimento delle raccomandate A/R consegnate all'indirizzo di residenza del contribuente e regolarmente esitate.
Va evidenziato che gli avvisi di addebito de quibus risultano tutti notificati presso l'indirizzo del ricorrente, in Solfora alla via Fontanelle 20 (vedasi gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, il numero di ciascuna delle quali corrisponde a quello riportato su ciascun avviso di addebito, allegati in produzione nonché l'estratto CP_1 storico delle residenze di parte ricorrente da anagrafe tributaria in produzione , CP_1 il tutto in assenza di querela di falso o di contestazione della firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento sottoscritti da parte del ricorrente.
Della validità e dell'efficacia di siffatte notificazioni non può dubitarsi, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente;
ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (ex pluribus Cass., Sez. VI-5, 6.2.2017, n. 3073; Cass., Sez. III, 19.1.2017,
n. 1304); ne discende che la notifica è valida anche ove non sia seguita dall'invio di successiva raccomanda informativa (dell'avvenuta notifica, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario;
dell'avvenuto deposito, in caso di impossibilità della consegna per assenza del destinatario).
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
9. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso
7 all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale ente deputato alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione CP_1 preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o
8 comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, tenuto conto che detta intimazione di pagamento è stata notificata il 06/02/2023, che è stata documentata la notificazione al debitore dell'intimazione di pagamento n. 01220219000704370000 in data 16.11.21 (vedasi doc. sub 4 in produzione ) e tenuto altresì conto della CP_6 sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 dall'8/03/2020, con il D.L. 10/2020, al 31/08/2021 con il
DL n. 73/2021, l'eccezione di prescrizione si disvela infondata.
10. Ne consegue per le suesposte motivazioni complessivamente considerate, il rigetto della proposta opposizione con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
11. Le spese sono liquidate in dispositivo nel minimo tariffario ex D.M. 147/22 in considerazione delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 dell' , con ricorso depositato in data 27/02/2023 e Controparte_2 ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara difetto legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate- Riscossione;
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 resistenti e Agenzia delle Entrate Riscossione, spese queste che vengono CP_1 liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 1.011,00 (euromilleundici/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con distrazione dell'importo come liquidato per Agenzia delle Entrate
9 in favore del suo difensore, avv. ER DA, dichiaratosi CP_4 antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 01.11.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 539/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CRISPO GERARDO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. indicato: , con sede legale in Roma, in persona del CP_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca Tellone, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, conferita in Roma il 23/01/2023 (repertorio 37590/
[...] raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via
Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
(P.IVA indicata: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso il dott. in Controparte_3 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania di Controparte_4
per atto Notaio - Roma repertorio nr 180008 raccolta
[...] Persona_2 nr 12317 del 25/05/2023, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
1 ER DA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via
Giulio Uberti n. 12, (indirizzo PEC indicato: ; Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/02/2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 012 2023 900 00016 77
000 di € 68.065,19, notificata il 06.02.2023 in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
n. 312 2016 000 07921 07 000 di € 2.671,61, n. 312 2016 000 20836 88 000 di €
2.646,11 e n. 312 2016 000 22906 19 000 di € 4.499,99, tutti afferenti ad omesso versamento di contributi IVS.
A sostegno della domanda, deduceva la omessa notificazione dei titoli sottesi alla intimazione impugnata e la conseguente prescrizione estintiva dei crediti.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare,
l'inesistenza e/o nullità dei suddetti Avviso di Pagamento 2. Dichiarare la maturata prescrizione e/o decadenza del (presunto) credito riassunto nell'Intimazione di
Pagamento, nonché dell'obbligo dell'attore di pagare la somma intimata in relazione alla stessa 3. Ordinare alla Agenzia delle Entrate di Riscossione, nonché agli Enti impositori di provvedere senza ulteriore ritardo, ad annullati i ruoli – titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento 4. Condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario CRISPO GERARDO”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato, previa sospensione della efficacia esecutiva degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione, fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento erano stati debitamente notificati a mezzo raccomandate
A.R. postali spedite all'indirizzo di residenza del debitore e regolarmente ricevute ed
2 esitate. Rilevava, infine, la sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al
31/8/2021 in ragione della emergenza da Covid 19.
Si costituiva altresì l' Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di CP_5 legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per tardività a fronte della dimostrata validità della notifica degli avvisi di addebito e deduceva, nel merito, la infondatezza della eccezione di prescrizione, stante la notificazione di validi atti interruttivi, concludendo nei seguenti termini: “in via preliminare, revocare la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per insussistenza dei presupposti di legge;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione alle eccezioni relative alla notifica e prescrizione ex adverso sollevate in relazione agli avvisi di addebito ed a tutte le eccezioni relative a detti atti di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, come dedotto in atti, con conseguente estromissione dal giudizio di;
sempre in via CP_6 preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per non aver impugnato gli avvisi di addebito nel termine di legge dalla loro notifica, come argomentato in atti;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'azione ex adverso circa i doluti vizi di notifica e formali degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 617 c.p.c.; nel merito, dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, per tutti i motivi sopra esposti
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti opposti da parte di;
con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del CP_6 procuratore costituito avv. ER DA”.
Alla prima udienza del 06.02.2024 la parte ricorrente dichiarava “di avere aderito alla rottamazione quater, come da documentazione depositata in data odierna e di avere effettuato il primo versamento e di rinunciare alla domanda riservandosi di depositare rinuncia sottoscritta dalla parte ovvero procura speciale a rinunciare”
(cfr. il verbale di udienza del 06.02.2024).
Con note scritte depositate in data 30.10.2025 la parte ricorrente dichiarava quanto segue: “IN VIA PRELIMINARE e ASSORBENTE si evidenzia in PRIMA UDIENZA IL
SOTTOSCRITTO SU POTERE DI PROCURA SPECIALE DEPOSITATA AGLI ATTI,
CHIEDEVA RINUNCIA ALLA DOMANDA E ALL'AZIONE POICHE' LE SOMME
ERANO STATE ROTTAMATE NELLE MORE. CHE IL GIUDICE DOVREBBE
CESSARE LA CAUSA POICHE' NON VI E' CONTENDERE E CHE LE PARTI NON
3 POSSONO CHIEDERE CONDANNA IN QUANTO PREVISTO DALLA
ROTTAMAZIONE, L'OBBLIGO DI CESSARE QUALSIASI AZIONE DAPARTE DEL
DEBITORE, COME IN EFFETTI STA PROVANDO A FARE INUTILMENTE DALLA
PRIMA UDIENZA DEL 23.03.2023”.
Espletata l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate in atti, è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi,
4 modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n.
46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
4. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Invero l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione del titolo presupposto dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
5. Legittimato passivo esclusivo rispetto a tali domande è l'Ente impositore.
Il Supremo Giudice di legittimità ha, infatti, affermato chiaramente che tale condizione di legittimazione passiva esclusiva in capo all'ente previdenziale sussiste in ogni caso in cui l'azione abbia "ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. SS. UU. 7514/2022).
Poiché l'eccezione di prescrizione è questione attinente al merito (Cass. SU 25 Luglio
2007 n. 16412), sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell' CP_1
In ogni caso eventuali responsabilità omissive del concessionario non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore.
5 Alla stregua di quanto innanzi illustrato è fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_4
6. Sempre preliminarmente, vale rilevare che, come evidenziato dalla difesa dell' , la istanza di adesione alla rottamazione Controparte_2 prodotta da parte ricorrente in data 05.2.2024 non risulta riferibile agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Tanto si evince dal raffronto tra il provvedimento di comunicazione delle somme dovute dall' in merito alla dichiarazione di adesione - Controparte_4 presentata da il 21/4/2023 prot. W-2023042106026674 ed avente ad Parte_1 oggetto -oltre ai titoli impositivi estranei all' gli avvisi di addebito nn. CP_1
31220180001168113000, 31220180002692505000, 31220190001123313000 e l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata avente ad oggetto, oltre ai titoli impositivi non oggetto del presente giudizio, gli avvisi di addebito n.
31220160000792107000, n. 31220160002083688000 e n. 31220160002290619000.
Pertanto, si procederà all'esame nel merito delle domande proposte da parte opponente.
7. Venendo all'esame nel merito, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
8. E' fondata la eccezione di inammissibilità dell'opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione degli avvisi di addebito (cosiddetta opposizione recuperatoria), regolarmente notificati al debitore a cura dell' a mezzo CP_1 raccomandata A.R. spedita all'indirizzo di residenza.
Vale premettere che costituisce ormai ius receptum che le notifiche fatte con cosiddetta raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (cfr. Cass. 6198/2015,
16949/2014, 6395/2014, 14327/2009) e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt.
32 e 39 del DM 9/4/2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella stessa, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. 11708/2011), anche considerato che la ricezione nel domicilio o nella dimora del destinatario realizza comunque la
6 presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 9111/2012).
Le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall' (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in legge n. CP_1
122/2010).
Dall'esame della documentazione prodotta dall' risulta provato che l'avviso di CP_1 addebito n. 312 2016 000 07921 07 000 è stato notificato in data 03/06/2016, l'avviso di addebito n. 312 2016 000 20836 88 000 è stato notificato in data 12/12/2016 e l'avviso di addebito n. 312 2016 000 22906 19 000 è stato notificato in data
04/01/2017, come da cartoline di ricevimento delle raccomandate A/R consegnate all'indirizzo di residenza del contribuente e regolarmente esitate.
Va evidenziato che gli avvisi di addebito de quibus risultano tutti notificati presso l'indirizzo del ricorrente, in Solfora alla via Fontanelle 20 (vedasi gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, il numero di ciascuna delle quali corrisponde a quello riportato su ciascun avviso di addebito, allegati in produzione nonché l'estratto CP_1 storico delle residenze di parte ricorrente da anagrafe tributaria in produzione , CP_1 il tutto in assenza di querela di falso o di contestazione della firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento sottoscritti da parte del ricorrente.
Della validità e dell'efficacia di siffatte notificazioni non può dubitarsi, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente;
ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (ex pluribus Cass., Sez. VI-5, 6.2.2017, n. 3073; Cass., Sez. III, 19.1.2017,
n. 1304); ne discende che la notifica è valida anche ove non sia seguita dall'invio di successiva raccomanda informativa (dell'avvenuta notifica, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario;
dell'avvenuto deposito, in caso di impossibilità della consegna per assenza del destinatario).
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
9. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso
7 all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale ente deputato alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione CP_1 preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o
8 comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, tenuto conto che detta intimazione di pagamento è stata notificata il 06/02/2023, che è stata documentata la notificazione al debitore dell'intimazione di pagamento n. 01220219000704370000 in data 16.11.21 (vedasi doc. sub 4 in produzione ) e tenuto altresì conto della CP_6 sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 dall'8/03/2020, con il D.L. 10/2020, al 31/08/2021 con il
DL n. 73/2021, l'eccezione di prescrizione si disvela infondata.
10. Ne consegue per le suesposte motivazioni complessivamente considerate, il rigetto della proposta opposizione con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
11. Le spese sono liquidate in dispositivo nel minimo tariffario ex D.M. 147/22 in considerazione delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 dell' , con ricorso depositato in data 27/02/2023 e Controparte_2 ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara difetto legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate- Riscossione;
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 resistenti e Agenzia delle Entrate Riscossione, spese queste che vengono CP_1 liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 1.011,00 (euromilleundici/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con distrazione dell'importo come liquidato per Agenzia delle Entrate
9 in favore del suo difensore, avv. ER DA, dichiaratosi CP_4 antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 01.11.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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