TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2248/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 2248/2023
tra per gli avv.ti COLANGELO Parte_1
GENNARO e BOREATTI ELISA,
RICORRENTE
e per e per l'avv. Controparte_1 Controparte_2
SALVADOR MARILISA,
CONVENUTI
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: per parte ricorrente l'avvocato Gennaro Colangelo, per parte convenuto con l'avvocato Marilisa Salvador. Controparte_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Colangelo conclude come da note conclusive. L'avv. Salvador
conclude come da note conclusive.
Il sig. offre alla controparte euro 12.000,00 a Controparte_1
tacitazione di ogni pretesa, senza nulla riconoscere, e subordinatamente all'accettazione e al trasferimento della proprietà immobiliare per cui è causa.
pagina 1 di 12 L'avvocato Colangelo riferisce di aver sentito via mail la propria cliente in data di ieri e la stessa gli ha chiesto di insistere nell'azione giudiziale.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti si riportano a quanto dedotto, eccepito e concluso in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 13,00.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2248/2023 promossa da:
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. COLANGELO GENNARO e dell'avv. BOREATTI
ELISA, giusto mandato in atti,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'avv. SALVADOR MARILISA, giusto mandato in atti
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. pagina 3 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 8/08/2019 la ricorrente stipulava un mutuo ipotecario con la per l'acquisto dell'immobile sito in San Stino di Controparte_3
Livenza, Corso Cavour n.4, frazione La Salute di Livenza identificato catastalmente al foglio 38, mappale 152 sub 10.
L'atto di acquisto del predetto immobile era redatto dal Notaio dr.ssa
, con studio in Piazza Carlo Goldoni 9/d a San Stino di Persona_1
Livenza (Ve). Per l'acquisto dell'immobile anzidetto la ricorrente stipulava un contratto di mutuo con che prevedeva un esborso Controparte_3
trimestrale per la liquidazione rateale dello stesso pari per il primo mese ad € 830
e per i mesi successivi ad € 713,48.
In data 12/02/2021 la ricorrente stipulava con uno dei convenuti, CP_1
, un contratto di comodato d'uso a tempo indeterminato per l'immobile
[...]
acquistato sito in San Stino di Livenza, Corso Cavour n. 4, frazione La Salute di
Livenza, identificato catastalmente al foglio 38 mappale 152 sub 10.
A seguito della stipula del contratto di comodato , Controparte_2
fratello di , trasferiva la propria dimora da Venezia a San Stino di CP_1
Livenza presso l'immobile di proprietà dell'attore.
I fratelli de si impegnavano a tenere manlevata l'odierna ricorrente CP_1
dal pagamento delle rate di mutuo, ma dopo pochi mesi cessavano di mantenere fede alla parola data e non liquidavano più le rate del mutuo in corso costringendo la ricorrente a farsi carico della predetta spesa.
In data 03/03/2023 la ricorrente, dopo aver esperito invano diversi tentativi di risoluzione della controversia in maniera informale, con chiamate e messaggi ai convenuti, comunicava, a mezzo raccomandata, a Controparte_1
la risoluzione del contratto di comodato con richiesta di immediato rilascio dell'immobile. pagina 4 di 12 Alla richiesta non faceva seguito alcun riscontro.
In data 9/03/2023 l'attore presentava, presso l'Organismo di Mediazione Forense
di Pordenone, la domanda di avvio della procedura di mediazione in relazione alla controversia insorta con e , per il rilascio CP_1 Controparte_2
dell'immobile concesso in comodato.
In data 23/06/2023, a seguito di plurimi rinvii disposti al fine di garantire la presenza di tutte le parti interessate, il mediatore dichiarava l'impossibilità di dare prosecuzione alla procedura per assenza delle parti invitate, CP_1
e .
[...] Controparte_2
Stante l'impossibilità di addivenire ad una risoluzione bonaria della vicenda, in relazione, anche, al verbale negativo della procedura di mediazione,
la ricorrente si vedeva costretta a chiedere giudizialmente il rilascio immediato dell'immobile di sua proprietà, occupato senza alcun titolo dai cugini, CP_1
e .
[...] Controparte_2
A seguito di atto introduttivo al giudizio, ritualmente depositato, il
Giudice fissava per la prima comparizione delle parti l'udienza del 27/02/2024,
con avviso alla parte convenuta dell'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
In data 27/02/2024 e si presentavano in CP_2 Controparte_1
udienza senza l'assistenza di un legale, e il Giudice constatava la mancata costituzione in giudizio e di conseguenza ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 4
giugno 2024, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni per il deposito di note conclusive.
Nel frattempo i convenuti si costituivano in giudizio con un legale, il quale, tra l'altro, eccepiva il mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c., nonché la mancanza della prova dell'avvenuta pagina 5 di 12 comunicazione ai propri assistiti della domanda di mediazione, e chiedeva il rigetto di tutte le domande come formulate da parte ricorrente.
Il Giudice con provvedimento a verbale statuiva quanto segue:
“..osservato che l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione,
quantificato dal 5° co. in non meno di trenta giorni tra la notificazione al
convenuto del ricorso e del decreto e l'udienza di discussione, determina la
nullità dell'atto introduttivo. La nullità stessa è sanata dalla costituzione del
convenuto, ma se quest'ultimo la eccepisce il giudice, in applicazione dell'art.
164, 3° co., c.p.c. deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini (C.
2673/2021; C. 9150/2004, la quale specifica che la nullità in questione è
rilevabile anche in sede di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il
danno causato dall'inosservanza del termine); rilevato, altresì, che il
procuratore dei convenuti deduce che non risultano allegate le prove delle
asserite avvenute comunicazioni agli stessi di fissazione dei vari incontri avanti all'organo di mediazione e osservato che agli atti risultano depositati la
domanda di mediazione, nonché il verbale negativo, ma non la prova dell'avvenuta comunicazione ai convenuti, INVITA parte ricorrente a
depositare in PCT prima della prossima udienza la prova delle avvenute comunicazioni dell'invito alla mediazione, REVOCA la dichiarazione di
contumacia di e di pronunciata Controparte_2 Controparte_1
alla scorsa udienza, nonché le ulteriori determinazioni prese in quella sede, e
FISSA l'udienza di prima comparizione per il 26 settembre 2024 ad ore 9,30”.
Nel mese di ottobre 2024 la ricorrente depositava prova dell'intervenuta comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione che si era concluso con verbale negativo.
In data 10 ottobre 2024 il Tribunale, su richiesta delle parti, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 17 dicembre 2024 per la pagina 6 di 12 discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 17 dicembre 2024 il Tribunale a scioglimento della riserva assunta rinviava la causa per la decisione al 15/04/2025, udienza poi rinviata alla data odierna per un impedimento del legale dei convenuti, con termine alle parti sino a quindici giorni prima per il deposito di note di trattazione scritta.
Le domande come formulate da parte ricorrente sono in parte fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che alla luce del provvedimento pronunciato all'udienza del 4 giugno 2024 le nullità di ordine processuale, ancora eccepite dal patrocinio dei convenuti nelle note conclusive, risultano del tutto sanate.
Le parti concordano, seppur per motivazioni differenti, che il contratto di data 12 febbraio 2021 non è un comodato.
Sul punto le parti, seppur con ragionamenti non pienamente condivisibili e corretti, hanno ragione: il titolo che ha consentito ai fratelli , odierni CP_1
convenuti, di occupare l'immobile oggetto di causa non può ascriversi alla tipologia contrattuale del comodato, potendosi piuttosto qualificare quale precario oneroso in ragione della mancanza dell'elemento caratterizzate il comodato ossia la sua gratuità.
Il carattere gratuito del comodato (cfr. Cass. civ. 17 gennaio 2019, n.
1039) non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un "modus" di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene;
al contrario, viene meno ove l'entità dell'onere economico
posto a carico del comodatario e la consistenza del vantaggio a carico del comodante assumano natura di reciproci impegni negoziali, connotandosi in termini di vera e propria sinallagmaticità: nel caso di specie l'impegno richiesto ai convenuti, ossia il pagamento dell'importo della rata di mutuo acceso a nome della ricorrente, non può certo considerarsi un modus…. pagina 7 di 12 Poiché per principio generale il carattere di gratuità del comodato non viene meno se viene posto a carico del comodatario un "modus" (che non arriva a snaturare il contenuto del rapporto), va affermata la legittimità della figura atipica del “precario immobiliare oneroso”, caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che, pur remunerata, è provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia del bene medesimo, sicché esso si distingue sia dal comodato in senso proprio, per la presenza di un corrispettivo, sia dalla locazione, per la possibilità riconosciuta al concedente di far cessare in qualsiasi momento il godimento: nel caso di specie vi sono sia la presenza di un corrispettivo sia l'assenza di un termine di durata del rapporto laddove era previsto la restituzione del bene alla scadenza del contratto [non indicata] o a richiesta del comodante [leggasi concedente], circostanza che si è avverata a seguito dell'invito della lettera A/R di data 27 febbraio 2023.
Non è contestato che l'interesse del concedente, odierna parte ricorrente,
a continuare il rapporto è venuto definitivamente meno nel momento in cui i convenuti non sono più stati in grado di concorrere al pagamento del mutuo accesso per l'acquisto dell'immobile.
La comunicazione, con la quale parte concedente richiedeva la restituzione della disponibilità dell'immobile entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, veniva ricevuta da il 10 marzo 2023, e, quindi, dal 17 Controparte_1
marzo 2023 sorgeva in capo a l'obbligazione di restituire il Controparte_1
bene oggetto di causa a parte ricorrente: da quel momento, infatti, l'occupazione da parte di , ma anche del fratello convivente, risultava non più Controparte_1
sorretta da alcun titolo valido ed efficace.
Il principio generale più volte riaffermato in giurisprudenza è che il proprietario che agisce con l'azione di restituzione ha diritto al risarcimento dei danni derivante dall'occupazione senza titolo. pagina 8 di 12 Quanto alla prova, la giurisprudenza è stata sempre incline in questo settore a riconoscere che il danno è “in re ipsa” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 25
febbraio 2014, n. 4442; Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137; Cass. civ.
Sez. III, 6 novembre 2008, n. 26610; Cass. civ. Sez. III, 13 giugno 2008, n.
15995; Cass. civ. Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498; Cass. civ. Sez. II, 5
novembre 2001, n. 13630; Cass. civ. Sez. II, 7 giugno 2001, n. 7692 dove si afferma che il danno discende dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera).
La liquidazione del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17
novembre 2011, n. 24100 secondo cui la determinazione del risarcimento del danno può essere operata dal giudice, sulla base di elementi presuntivi semplici,
con riferimento al valore locativo di mercato del bene;
Cass. civ. Sez. II, 9
maggio 2011, n. 10153 e Cass. civ. Sez. II, 1 marzo 2011, n. 5028 che affermano che nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno è in re ipsa e che la determinazione nel quantum può essere operata facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato).
La perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, effettivamente appaiono elementi piuttosto convincenti in ordine all'affermazione che il danno è in re ipsa.
Per tali motivi è ragionevole stabilire che i convenuti siano tenuti a pagare a favore del ricorrente, a titolo di canone di occupazione, la somma mensile pari ad euro 400,00, cioè l'importo di un canone medio per immobili pagina 9 di 12 della stessa tipologia e della stessa zona di quello oggetto di causa, e ciò a partire dal 17 marzo 2023 fino all'effettivo rilascio.
Il pagamento di un canone per l'occupazione senza titolo priva di fondamento l'ulteriore richiesta del pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione ex art. 614 bis c.p.c. come formulata da parte ricorrente, la quale non allega danni ulteriori, cioè non coperti già dall'indennità di occupazione.
Altrettanto infondata appare, poi, la domanda di parte ricorrente di
“Accertare e dichiarare che in ragione dell'indebita occupazione subita ad opera dei signori e l'attore ha subito un ulteriore CP_2 Controparte_1
danno pari alla rata di mutuo (€ 713,48) che versa alla banca popolare di
Sondrio”: la parte, infatti, non allega, né tantomeno prova, sulla scorta di quali motivi di fatto e di diritto formuli una tale domanda, atteso che il mutuo è stato finalizzato all'acquisto della casa, che è di proprietà della ricorrente, e, quindi,
non si comprende come ciò possa costituire una voce di danno per la stessa.
Inammissibile, infine, la domanda svolta per la prima volta in sede di note conclusive, con la quale parte ricorrente ha richiesto a questo Giudice di
“Accertare e dichiarare che in ragione dell'occupazione abusiva dell'immobile non è dovuto il versamento dell'IMU relativo agli anni di imposta 2020-2021-
2022 (totale 3.797,00 euro) e fino a quando l'immobile non sarà nella piena disponibilità della legittima proprietaria” e ciò per due ordini di ragione: la prima perché è una domanda tardivamente posta e la seconda perché è una domanda di competenza eventualmente della giustizia tributaria non di quella ordinaria.
Al pari infondate sono le domande come formulate dai convenuti: le somme dagli stessi versate [come documentate e/o riconosciute da controparte] a favore di parte ricorrente rientravano quale corrispettivo per il precario oneroso e la loro interruzione a partire dal 2022 ha comportato che parte ricorrente con la pagina 10 di 12 comunicazione del 27 febbraio 2023 richiedesse la restituzione dell'immobile, e non quale corrispettivo di un ipotetico prezzo, di una ipotetica vendita da parte della ricorrente ai convenuti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37
del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [valore indeterminabile, complessità bassa] e per le fasi e le attività svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie parzialmente, per le ragioni di cui alla motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto, accertato che dal 17 marzo
2023 è venuto meno il titolo per continuare ad occupare l'immobile oggetto di causa da parte dei convenuti, li condanna all'immediato rilascio dello stesso libero da cose e/o persone anche interposte;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma mensile pari ad euro 400,00 a titolo di indennità di occupazione, e ciò dal 17 marzo 2023 sino all'effettivo rilascio dell'immobile oggetto di causa;
3) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, tutte le ulteriori domande come formulate dalle parti;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, e in euro 5.810,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso pagina 11 di 12 delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 2248/2023
tra per gli avv.ti COLANGELO Parte_1
GENNARO e BOREATTI ELISA,
RICORRENTE
e per e per l'avv. Controparte_1 Controparte_2
SALVADOR MARILISA,
CONVENUTI
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: per parte ricorrente l'avvocato Gennaro Colangelo, per parte convenuto con l'avvocato Marilisa Salvador. Controparte_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Colangelo conclude come da note conclusive. L'avv. Salvador
conclude come da note conclusive.
Il sig. offre alla controparte euro 12.000,00 a Controparte_1
tacitazione di ogni pretesa, senza nulla riconoscere, e subordinatamente all'accettazione e al trasferimento della proprietà immobiliare per cui è causa.
pagina 1 di 12 L'avvocato Colangelo riferisce di aver sentito via mail la propria cliente in data di ieri e la stessa gli ha chiesto di insistere nell'azione giudiziale.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti si riportano a quanto dedotto, eccepito e concluso in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 13,00.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2248/2023 promossa da:
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. COLANGELO GENNARO e dell'avv. BOREATTI
ELISA, giusto mandato in atti,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'avv. SALVADOR MARILISA, giusto mandato in atti
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. pagina 3 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 8/08/2019 la ricorrente stipulava un mutuo ipotecario con la per l'acquisto dell'immobile sito in San Stino di Controparte_3
Livenza, Corso Cavour n.4, frazione La Salute di Livenza identificato catastalmente al foglio 38, mappale 152 sub 10.
L'atto di acquisto del predetto immobile era redatto dal Notaio dr.ssa
, con studio in Piazza Carlo Goldoni 9/d a San Stino di Persona_1
Livenza (Ve). Per l'acquisto dell'immobile anzidetto la ricorrente stipulava un contratto di mutuo con che prevedeva un esborso Controparte_3
trimestrale per la liquidazione rateale dello stesso pari per il primo mese ad € 830
e per i mesi successivi ad € 713,48.
In data 12/02/2021 la ricorrente stipulava con uno dei convenuti, CP_1
, un contratto di comodato d'uso a tempo indeterminato per l'immobile
[...]
acquistato sito in San Stino di Livenza, Corso Cavour n. 4, frazione La Salute di
Livenza, identificato catastalmente al foglio 38 mappale 152 sub 10.
A seguito della stipula del contratto di comodato , Controparte_2
fratello di , trasferiva la propria dimora da Venezia a San Stino di CP_1
Livenza presso l'immobile di proprietà dell'attore.
I fratelli de si impegnavano a tenere manlevata l'odierna ricorrente CP_1
dal pagamento delle rate di mutuo, ma dopo pochi mesi cessavano di mantenere fede alla parola data e non liquidavano più le rate del mutuo in corso costringendo la ricorrente a farsi carico della predetta spesa.
In data 03/03/2023 la ricorrente, dopo aver esperito invano diversi tentativi di risoluzione della controversia in maniera informale, con chiamate e messaggi ai convenuti, comunicava, a mezzo raccomandata, a Controparte_1
la risoluzione del contratto di comodato con richiesta di immediato rilascio dell'immobile. pagina 4 di 12 Alla richiesta non faceva seguito alcun riscontro.
In data 9/03/2023 l'attore presentava, presso l'Organismo di Mediazione Forense
di Pordenone, la domanda di avvio della procedura di mediazione in relazione alla controversia insorta con e , per il rilascio CP_1 Controparte_2
dell'immobile concesso in comodato.
In data 23/06/2023, a seguito di plurimi rinvii disposti al fine di garantire la presenza di tutte le parti interessate, il mediatore dichiarava l'impossibilità di dare prosecuzione alla procedura per assenza delle parti invitate, CP_1
e .
[...] Controparte_2
Stante l'impossibilità di addivenire ad una risoluzione bonaria della vicenda, in relazione, anche, al verbale negativo della procedura di mediazione,
la ricorrente si vedeva costretta a chiedere giudizialmente il rilascio immediato dell'immobile di sua proprietà, occupato senza alcun titolo dai cugini, CP_1
e .
[...] Controparte_2
A seguito di atto introduttivo al giudizio, ritualmente depositato, il
Giudice fissava per la prima comparizione delle parti l'udienza del 27/02/2024,
con avviso alla parte convenuta dell'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
In data 27/02/2024 e si presentavano in CP_2 Controparte_1
udienza senza l'assistenza di un legale, e il Giudice constatava la mancata costituzione in giudizio e di conseguenza ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 4
giugno 2024, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni per il deposito di note conclusive.
Nel frattempo i convenuti si costituivano in giudizio con un legale, il quale, tra l'altro, eccepiva il mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c., nonché la mancanza della prova dell'avvenuta pagina 5 di 12 comunicazione ai propri assistiti della domanda di mediazione, e chiedeva il rigetto di tutte le domande come formulate da parte ricorrente.
Il Giudice con provvedimento a verbale statuiva quanto segue:
“..osservato che l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione,
quantificato dal 5° co. in non meno di trenta giorni tra la notificazione al
convenuto del ricorso e del decreto e l'udienza di discussione, determina la
nullità dell'atto introduttivo. La nullità stessa è sanata dalla costituzione del
convenuto, ma se quest'ultimo la eccepisce il giudice, in applicazione dell'art.
164, 3° co., c.p.c. deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini (C.
2673/2021; C. 9150/2004, la quale specifica che la nullità in questione è
rilevabile anche in sede di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il
danno causato dall'inosservanza del termine); rilevato, altresì, che il
procuratore dei convenuti deduce che non risultano allegate le prove delle
asserite avvenute comunicazioni agli stessi di fissazione dei vari incontri avanti all'organo di mediazione e osservato che agli atti risultano depositati la
domanda di mediazione, nonché il verbale negativo, ma non la prova dell'avvenuta comunicazione ai convenuti, INVITA parte ricorrente a
depositare in PCT prima della prossima udienza la prova delle avvenute comunicazioni dell'invito alla mediazione, REVOCA la dichiarazione di
contumacia di e di pronunciata Controparte_2 Controparte_1
alla scorsa udienza, nonché le ulteriori determinazioni prese in quella sede, e
FISSA l'udienza di prima comparizione per il 26 settembre 2024 ad ore 9,30”.
Nel mese di ottobre 2024 la ricorrente depositava prova dell'intervenuta comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione che si era concluso con verbale negativo.
In data 10 ottobre 2024 il Tribunale, su richiesta delle parti, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 17 dicembre 2024 per la pagina 6 di 12 discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 17 dicembre 2024 il Tribunale a scioglimento della riserva assunta rinviava la causa per la decisione al 15/04/2025, udienza poi rinviata alla data odierna per un impedimento del legale dei convenuti, con termine alle parti sino a quindici giorni prima per il deposito di note di trattazione scritta.
Le domande come formulate da parte ricorrente sono in parte fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che alla luce del provvedimento pronunciato all'udienza del 4 giugno 2024 le nullità di ordine processuale, ancora eccepite dal patrocinio dei convenuti nelle note conclusive, risultano del tutto sanate.
Le parti concordano, seppur per motivazioni differenti, che il contratto di data 12 febbraio 2021 non è un comodato.
Sul punto le parti, seppur con ragionamenti non pienamente condivisibili e corretti, hanno ragione: il titolo che ha consentito ai fratelli , odierni CP_1
convenuti, di occupare l'immobile oggetto di causa non può ascriversi alla tipologia contrattuale del comodato, potendosi piuttosto qualificare quale precario oneroso in ragione della mancanza dell'elemento caratterizzate il comodato ossia la sua gratuità.
Il carattere gratuito del comodato (cfr. Cass. civ. 17 gennaio 2019, n.
1039) non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un "modus" di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene;
al contrario, viene meno ove l'entità dell'onere economico
posto a carico del comodatario e la consistenza del vantaggio a carico del comodante assumano natura di reciproci impegni negoziali, connotandosi in termini di vera e propria sinallagmaticità: nel caso di specie l'impegno richiesto ai convenuti, ossia il pagamento dell'importo della rata di mutuo acceso a nome della ricorrente, non può certo considerarsi un modus…. pagina 7 di 12 Poiché per principio generale il carattere di gratuità del comodato non viene meno se viene posto a carico del comodatario un "modus" (che non arriva a snaturare il contenuto del rapporto), va affermata la legittimità della figura atipica del “precario immobiliare oneroso”, caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che, pur remunerata, è provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia del bene medesimo, sicché esso si distingue sia dal comodato in senso proprio, per la presenza di un corrispettivo, sia dalla locazione, per la possibilità riconosciuta al concedente di far cessare in qualsiasi momento il godimento: nel caso di specie vi sono sia la presenza di un corrispettivo sia l'assenza di un termine di durata del rapporto laddove era previsto la restituzione del bene alla scadenza del contratto [non indicata] o a richiesta del comodante [leggasi concedente], circostanza che si è avverata a seguito dell'invito della lettera A/R di data 27 febbraio 2023.
Non è contestato che l'interesse del concedente, odierna parte ricorrente,
a continuare il rapporto è venuto definitivamente meno nel momento in cui i convenuti non sono più stati in grado di concorrere al pagamento del mutuo accesso per l'acquisto dell'immobile.
La comunicazione, con la quale parte concedente richiedeva la restituzione della disponibilità dell'immobile entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, veniva ricevuta da il 10 marzo 2023, e, quindi, dal 17 Controparte_1
marzo 2023 sorgeva in capo a l'obbligazione di restituire il Controparte_1
bene oggetto di causa a parte ricorrente: da quel momento, infatti, l'occupazione da parte di , ma anche del fratello convivente, risultava non più Controparte_1
sorretta da alcun titolo valido ed efficace.
Il principio generale più volte riaffermato in giurisprudenza è che il proprietario che agisce con l'azione di restituzione ha diritto al risarcimento dei danni derivante dall'occupazione senza titolo. pagina 8 di 12 Quanto alla prova, la giurisprudenza è stata sempre incline in questo settore a riconoscere che il danno è “in re ipsa” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 25
febbraio 2014, n. 4442; Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137; Cass. civ.
Sez. III, 6 novembre 2008, n. 26610; Cass. civ. Sez. III, 13 giugno 2008, n.
15995; Cass. civ. Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498; Cass. civ. Sez. II, 5
novembre 2001, n. 13630; Cass. civ. Sez. II, 7 giugno 2001, n. 7692 dove si afferma che il danno discende dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera).
La liquidazione del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17
novembre 2011, n. 24100 secondo cui la determinazione del risarcimento del danno può essere operata dal giudice, sulla base di elementi presuntivi semplici,
con riferimento al valore locativo di mercato del bene;
Cass. civ. Sez. II, 9
maggio 2011, n. 10153 e Cass. civ. Sez. II, 1 marzo 2011, n. 5028 che affermano che nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno è in re ipsa e che la determinazione nel quantum può essere operata facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato).
La perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, effettivamente appaiono elementi piuttosto convincenti in ordine all'affermazione che il danno è in re ipsa.
Per tali motivi è ragionevole stabilire che i convenuti siano tenuti a pagare a favore del ricorrente, a titolo di canone di occupazione, la somma mensile pari ad euro 400,00, cioè l'importo di un canone medio per immobili pagina 9 di 12 della stessa tipologia e della stessa zona di quello oggetto di causa, e ciò a partire dal 17 marzo 2023 fino all'effettivo rilascio.
Il pagamento di un canone per l'occupazione senza titolo priva di fondamento l'ulteriore richiesta del pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione ex art. 614 bis c.p.c. come formulata da parte ricorrente, la quale non allega danni ulteriori, cioè non coperti già dall'indennità di occupazione.
Altrettanto infondata appare, poi, la domanda di parte ricorrente di
“Accertare e dichiarare che in ragione dell'indebita occupazione subita ad opera dei signori e l'attore ha subito un ulteriore CP_2 Controparte_1
danno pari alla rata di mutuo (€ 713,48) che versa alla banca popolare di
Sondrio”: la parte, infatti, non allega, né tantomeno prova, sulla scorta di quali motivi di fatto e di diritto formuli una tale domanda, atteso che il mutuo è stato finalizzato all'acquisto della casa, che è di proprietà della ricorrente, e, quindi,
non si comprende come ciò possa costituire una voce di danno per la stessa.
Inammissibile, infine, la domanda svolta per la prima volta in sede di note conclusive, con la quale parte ricorrente ha richiesto a questo Giudice di
“Accertare e dichiarare che in ragione dell'occupazione abusiva dell'immobile non è dovuto il versamento dell'IMU relativo agli anni di imposta 2020-2021-
2022 (totale 3.797,00 euro) e fino a quando l'immobile non sarà nella piena disponibilità della legittima proprietaria” e ciò per due ordini di ragione: la prima perché è una domanda tardivamente posta e la seconda perché è una domanda di competenza eventualmente della giustizia tributaria non di quella ordinaria.
Al pari infondate sono le domande come formulate dai convenuti: le somme dagli stessi versate [come documentate e/o riconosciute da controparte] a favore di parte ricorrente rientravano quale corrispettivo per il precario oneroso e la loro interruzione a partire dal 2022 ha comportato che parte ricorrente con la pagina 10 di 12 comunicazione del 27 febbraio 2023 richiedesse la restituzione dell'immobile, e non quale corrispettivo di un ipotetico prezzo, di una ipotetica vendita da parte della ricorrente ai convenuti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37
del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [valore indeterminabile, complessità bassa] e per le fasi e le attività svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie parzialmente, per le ragioni di cui alla motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto, accertato che dal 17 marzo
2023 è venuto meno il titolo per continuare ad occupare l'immobile oggetto di causa da parte dei convenuti, li condanna all'immediato rilascio dello stesso libero da cose e/o persone anche interposte;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma mensile pari ad euro 400,00 a titolo di indennità di occupazione, e ciò dal 17 marzo 2023 sino all'effettivo rilascio dell'immobile oggetto di causa;
3) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, tutte le ulteriori domande come formulate dalle parti;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, e in euro 5.810,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso pagina 11 di 12 delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 12 di 12