Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22916/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. CARRARA FRANCESCA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia via Vittorio Emanuele II n. 4
e
(c.f. ), con l'avv. CARRARA FRANCESCA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia via Vittorio Emanuele II n. 4
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 1.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'immobile adibito a casa coniugale sito in Ospitaletto (BS) Via Serradelli n.20 di proprietà di R_ entrambi i coniugi, verrà assegnato alla moglie che lo abiterà unitamente ai figli e , sino al R_2
raggiungimento della loro autosufficienza economica. I figli avranno la residenza anagrafica presso la casa coniugale.
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trasferire la propria residenza anagrafica entro il termine di sei mesi dal deposito del presente ricorso;
i coniugi hanno quindi già provveduto a suddividersi mobili e suppellettili della casa coniugale.
4) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che si impegnano a curarlo, istruirlo e a R_2
prestargli assistenza morale e materiale con costanza e continuità. La responsabilità genitoriale è, quindi, esercitata da entrambi i genitori che confermano il loro impegno ad assumere di comune accordo R_ tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli (compresa che ha appena compiuto i diciotto anni) ed in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute (scuola, sport, tempo libero, cure mediche, etc.) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
R_ 5) Detto questo, e vivranno presso la casa coniugale. trascorrerà generalmente con R_2 R_2
il padre n. 2 weekend al mese (dal pomeriggio del venerdì, alla sera dopo cena della domenica) e n. 2/3 giorni infrasettimanali dal pomeriggio sino al dopo cena. Fermo restando che i coniugi potranno concordare liberamente fra loro di volta in volta i periodi di frequentazione del figlio minore, tenuto conto del preminente interesse del ragazzo, nonché di eventuali cause oggettive e dimostrate condizioni di impossibilità materiale che possano determinare una modifica del calendario delle visite.
6) I coniugi concordano, altresì, che nel periodo estivo, il figlio minore trascorrerà con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi. Si precisa che i nonni materni sono proprietari di una casa in una località marittima e che, poiché i ragazzi hanno quasi sempre trascorso le vacanze estive presso questa casa vacanze, i coniugi concordano che le spese per i viaggi di andata e ritorno (biglietti treno, carburante auto) verranno tra loro suddivisi nella misura del 50% ciascuno. Durante le vacanze invernali e di Pasqua, rimarrà inalterato il calendario di cui al punto 5). Da ultimo, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le principali festività religiose e non, ed i giorni dei compleanni.
7) Il SI. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli versando all'altro coniuge, entro il Parte_1
giorno 13 del mese, l'importo di €.880,00 (ottocentottanta) (somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT) da intendersi non per ciascun figlio ma per entrambi, oltre al 50% delle spese straordinarie
(così come delineate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Brescia 14.07.2016 consegnato ai coniugi)
e che verranno corrisposte al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, il tutto finché i figli non avranno acquisito completa autosufficienza economica.
8) Ad ulteriore specifica di quanto pattuito in punto di spese straordinarie, si concorda che: a) saranno a carico al 50% le spese relative alla manutenzione, bollo e assicurazione dell'auto in uso alla figlia pagina 2 di 4 R_
, mentre la spesa per il carburante è ricompresa nell'assegno di mantenimento;
b) poiché R_2
frequenta il primo anno a Rodengo Saiano della scuola superiore “Accademia Symposium” è a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno il costo della retta annuale (i genitori mantengono sin da ora
R_ l'impegno di spesa sino alla fine di questo percorso scolastico); c) poiché necessita di cure mediche particolari i genitori si impegnano a confrontarsi con particolare attenzione su questa tematica e a contribuire nella misura del 50% ciascuno al costo delle visite mediche in regime di libera professione.
9) I coniugi si impegnano a versare mensilmente sul conto corrente cointestato, tassativamente entro il giorno 13 di ogni mese, la somma di €.422,81 pari ad ½ della rata fissa del mutuo.
10) I coniugi per il resto si dichiarano economicamente autosufficienti.
11) I coniugi concordano di suddividere fra loro nella misura del 50% ciascuno le spese di cura dell'animale domestico dei figli, le spese relative alla polizza casa e alla tenuta del conto corrente comune (che rimane in essere sino all'estinzione del mutuo).
12) I coniugi concordano che eventuali detrazioni e crediti di imposta che risulteranno dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi verranno fra loro suddivisi al 50%.
13) L'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_2
14) I coniugi esprimono fin da ora il reciproco assenso per il rinnovo / rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 27.11.2024, , premesso di avere Parte_3
contratto matrimonio concordatario a Ospitaletto (BS) in data 17.7.2005, dalla cui unione erano nati i
R_ figli il 26.7.2006 e il 4.9.2010, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta R_2
intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ospitaletto (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2005, parte
II^, serie A, n.11;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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