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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/12/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott Antonino La Malfa Presidente dssa FA Calvanese Giudice rel. dssa Marco Valecchi Giudice nel proc RG 76-1/ 76 /2025 promosso da Liquidazione Parte_1 Parte_2
N. 84/2024 in persona del curatore avv. Chiara Cochi nei confronti di
[...]
cod fisc Controparte_1 C.F._1 sentito in camera di consiglio il giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto dalla curatela della liquidazione giudiziale
[...]
, che ha chiesto accertarsi l'esistenza di una società di fatto Parte_2 tra la ditta in liquidazione giudiziale e e dichiararsi per Controparte_1
l'effetto la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 256 quinto co CCII;
rilevato che ha resistito alla domanda eccependo la Controparte_1 mancanza dell'affectio societatis, essendosi limitato a prestare collaborazione nell'impresa di titolarità dell'allora moglie convivente;
Parte_2 considerato che la prova orale chiesta dalla difesa dell'intimato appare irrilevante ai fini della decisione, osserva.
All'esito dell'istruttoria è rimasta accertata la riconducibilità dell'impresa alla società di fatto intercorsa tra e . Controparte_1 Parte_2
La prova sul punto emerge dalle dichiarazioni rese al curatore da , la Parte_2 quale ha indicato l'ex coniuge come il reale dominus dell'attività (v. verbale di audizione in atti e dichiarazioni in atti).
Tali dichiarazioni trovano ampio riscontro e quindi sono avvalorate dalle ulteriori risultanze acquisite.
1 Particolarmente significativa, sotto questo profilo, è la circostanza relativa alla spendita del nome nella ditta dell'impresa individuale ( per l'appunto ) CP_1 Parte_2 oltre che nell'insegna del precedente esercizio commerciale con sede in Frosinone, pure intestato a , risultando peraltro dalla visura camerale in atti che Parte_2 nello stesso settore economico di vendita di strumenti musicali il aveva già CP_1 gestito una propria attività commerciale tra il 1983 e il 1985.
Va rilevato altresì che l'impresa intestata alla operava in Colleferro nei Parte_2 locali di proprietà e messi a disposizione dal il quale gestiva personalmente i CP_1 rapporti con i fornitori.
Al riguardo emerge dalle mail depositate dalla curatela che i fornitori si rivolgevano a lui chiamandolo confidenzialmente , e che con lui discutevano degli ordini effettuati e Pt_3 anche del piano di rientro formulato in conseguenza della crisi già insorta.
Va inoltre rilevato che, come risulta dagli estratti conto, il operava sui conti CP_1 bancari dell' impresa (BCC e Unicredit) in qualità di cointestatario o come delegato, e che lo stesso ha anche prestato garanzie in favore dell'impresa (v. fideiussione in favore BCC di Roma).
Va aggiunto che il suo numero di cellulare era riportato sulla carta intestata dell'impresa e sui documenti di trasporto (la circostanza non è contestata in fatto e comunque emerge dalla corrispondenza in atti).
Infine, il ha sicuramente beneficiato degli utili prodotti dall'impresa, avendo CP_1 acquistato a nome della moglie delle autovetture di lusso (Ferrari e Maserati) che presumibilmente erano nella sua disponibilità, avendone garantito personalmente il pagamento.
In definitiva, gli elementi esposti, pure valutati rigorosamente alla luce del vincolo coniugale esistente tra e (quanto meno fino all'avvio della Parte_2 CP_1 separazione giudiziale dei coniugi nel 2024) convergono a dimostrare tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - l' esercizio in comune dell'attività commerciale, il fondo comune, l'alea comune dei guadagni e delle perdite - con manifestazioni esteriori significative dell'esistenza di una "affectio societatis" e idonee, pertanto, ad ingenerare nei terzi un affidamento in tal senso meritevole di tutela.
Appare accertata pertanto la riferibilità dell'impresa individuale in liquidazione giudiziale alla società di fatto intercorsa tra e . Controparte_1 Parte_2
Ne consegue, in assenza di qualunque contestazione formulata in questa sede circa i presupposti della liquidazione giudiziale già dichiarata a carico dell'impresa, che ai sensi dell'art. 256 co 5 CCII la pronuncia di liquidazione giudiziale va estesa al CP_1 in qualità di socio occulto, illimitatamente responsabile per i debiti contratti dall'impresa.
Siffatta pronuncia non è preclusa dalla decorrenza del termine annuale di cui all'art 33
CCII atteso che, pure dopo la costituzione di una nuova società da parte del in CP_1
2 data 8/5/2023 ( non risulta adeguatamente provata (e invero Controparte_2 neppure allegata dal la necessaria esteriorizzazione e conoscenza in capo ai CP_1 terzi dell' eventuale correlata cessazione del rapporto societario atteso, per contro, che l' impresa ha continuato ad operare con la stessa ditta contenente il nome del CP_1
Va dunque dichiarata la liquidazione giudiziale di in qualità Controparte_1 di socio.
Ai sensi dell'art. 257 ccii, il curatore è individuato nella persona dello stesso professionista nominato nella procedura a carico della ditta individuale, e il giudice delegato in persona del magistrato che attualmente è titolare della procedura RG
84/2024
PQM
Dichiara che l'impresa individuale è Parte_2 riferibile alla società di fatto intercorsa tra e Controparte_1 Parte_2
;
[...] per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico del socio
[...]
cod fisc Controparte_1 C.F._1
Nomina giudice delegato la dssa Francesca Aratari
Nomina curatore l'avv. Chiara Cochi cod fisc n. 4302 Albo C.F._2
Gestori della Crisi
Autorizza il curatore sopra nominato, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31
Maggio 2010, n. 78, convertito dalla l.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri
Intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap e iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
3 Fissa l'udienza del 7/4/2026 h 10 per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. Art.10, co. 3, cci.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle
Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cci.
Così deciso in Velletri il 2/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente dssa FA Calvanese dott. Antonino La Malfa
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