Sentenza 11 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/07/2022, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01181/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio Ionico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- della non debenza della somma di “€ 28.450,59 oltre ad € 0,25 di interessi legali per ogni giorno successivo al 27.02.2017” così come richiesta dal Comune di San Giorgio Jonico con atto 27.02.2017 prot. n. -OMISSIS-, a titolo di sanzione per l'asserito ritardato pagamento del contributo di costruzione di cui al P.d.C. n. -OMISSIS-;
- nonché, ove occorra, per l'annullamento della medesima nota 27.02.2017 prot. n. -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- nonché per l'accertamento della non debenza di alcuna somma ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001 da parte della ricorrente per l'intervento edilizio autorizzato con P.d.C. n. -OMISSIS- e per la conseguente condanna dell'A.C. di San Giorgio Jonico alla restituzione dell'intero importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo di costruzione pari ad € 118.414,89, oltre interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio Ionico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente espone quanto segue:
All’esito di specifica variante urbanistica approvata ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.447/1998 con deliberazione CC n. -OMISSIS-, il Comune di San Giorgio Jonico le ha rilasciato il permesso di costruire 7 aprile 2014 n. -OMISSIS- per la “ realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera con annessa attività di ristorazione, centro benessere e una serie di servizi turistici che comprenderanno attività terapeutiche e ricreative connesse alla fruizione del parco …”.
Il permesso di costruire citato prevedeva che “ per la realizzazione degli interventi.. il titolare dovrà corrispondere al Comune il contributo di costruzione come determinato dal competente Ufficio Comunale dagli artt. 16 e 17 del DPR n. 380/2001”, ovvero: - quota commisurata all’incidenza degli Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria: € 20.453,67; - quota di contributo commisurata all’incidenza del Costo di Costruzione:….€ 97.961,22. per un totale quindi di € 118.414,89.
La ricorrente provvedeva al versamento di € 29.603,73 prima del rilascio del permesso di costruire, mentre per le restanti somme veniva previsto il pagamento in sei rate dilazionate nel tempo di cui l’ultima con scadenza al 4.12.2016.
I lavori sono stati avviati, come previsto nel titolo, entro i tre anni dal suo rilascio, ossia “entro il 7.4.2017”; solo prima del concreto inizio dei lavori, la stessa ha corrisposto in un’unica soluzione l’intero importo del contributo di costruzione ancora residuo provvedendo, in data 22.02.2017, al bonifico di € 88.811,25.
1.1. Avverso la nota epigrafata con la quale il Comune di San Giorgio Jonico ha intimato alla ricorrente il pagamento della somma di € 28.450,19 a titolo di sanzione ex art. 42 D.P.R. n. 380/2001 per il ritardo nel pagamento delle rate previste nel permesso di costruire, è insorta quest’ultima con il ricorso all’esame deducendo quanto segue.
-I) Ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001 la quota relativa al costo di costruzione, “determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”.
La ricorrente, prima dell’inizio dei lavori, ha saldato la quota relativa al costo di costruzione (provvedendo al versamento di tutta la somma residua pari ad € 88.811,25) e quindi non è incorsa in alcun ritardo e l’applicazione della sanzione si appalesa assolutamente illegittima.
Al mancato rispetto delle scadenze previste nel Permesso di costruire che in ipotesi avrebbe introdotto una disciplina diversa rispetto a quella legale non può comunque applicarsi la norma che introduce il regime sanzionatorio per violazione di scadenze previste dalla legge in quanto “non può ad una pattuizione negoziale essere applicata una sanzione che presuppone l’applicazione dei termini di adempimento legali, in quanto la sanzione è legata al termine legale” (cfr. Tar Lombardia Milano n. 7504/10).
-II) In ogni caso, per le considerazioni sopra esposte è sicuramente assente nella ricorrente il requisito della colpa, indispensabile ai sensi dell’art. 3 della Legge 689/1981 per l’irrogazione di qualsiasi sanzione amministrativa.
III) Come emerge dalla lettura del P.d.C. n. -OMISSIS-, il pagamento delle rate era garantito da due distinte polizze fideiussorie “a semplice richiesta”, scadute rispettivamente il 16.10.2016 ed il 25.11.2016 sicchè il Comune, piuttosto che attendere il decorso del termine ed irrogare la sanzione, avrebbe dovuto, secondo gli ordinari canoni di correttezza e buona fede, escutere entrambe le fideiussioni, senza attendere il decorso del tempo per l’applicazione delle sanzioni medesime.
IV) Ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. c) del D.P.R. n.380/2001 il contributo di costruzione non è dovuto “…c ) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ”. Nella specie, l’interesse generale dell’opera è stato espressamente riconosciuto dal Consiglio Comunale che ha all’uopo autorizzato una specifica variante allo strumento urbanistico ed è stato altresì esplicitato nel permesso di costruire n. -OMISSIS- dandosi atto che le opere comprenderanno “ attività terapeutiche e ricreative connesse alla fruizione del parco” .
Il 3 maggio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di San Giorgio Jonico contestando l’ex adverso dedotto ed insistendo per la reiezione del ricorso.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente, rileva il Collegio che sussiste la giurisdizione (esclusiva) dell’adito T.A.R., ex art. 133 primo comma lettera f) c.p.a., poiché l’oggetto del giudizio (che verte su “atti paritetici” della P.A. in materia edilizia) è, anzitutto ed essenzialmente, costituito dall’accertamento del (preteso) diritto del Comune intimato al pagamento, ai sensi dell’art.42 del D.P.R. n.380/2001 delle sanzioni stabilite dall’art.42 del D.P.R. n.380/2001 per il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione alle scadenze stabilite dal p.d.c. n.-OMISSIS-.
Ciò è legato alla peculiare natura giuridica del predetto contributo concessorio che, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12) costituisce “un'obbligazione giuridica di tipo pubblicistico comprendente oneri di urbanizzazione e costo di costruzione che nasce con il rilascio della concessione edilizia e non ha carattere tributario ma è definibile come corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore”.
3.Nel merito, il ricorso è integralmente infondato e deve essere respinto.
3.1.Osserva, il Tribunale, che il Permesso di Costruire n. -OMISSIS- rilasciato dal S.U.E. del Comune di San Giorgio Jonico in data 7 aprile 2014 prevedeva testualmente che “ per la realizzazione degli interventi in oggetto, il titolare del presente Permesso di Costruire dovrà corrispondere al Comune il contributo di costruzione come determinato dal competente Ufficio Comunale dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. 380/2011 ovvero: 1) Quota commisurata all’incidenza degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e secondaria € 20.453,67; 2) Quota di contributo commisurata all’incidenza del Costo di costruzione € 97.961,22. DATO ATTO che ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, l’interessato ha versato le seguenti somme: A) € 5.113,42 con versamento tramite bonifico bancario effettuato presso l’Agenzia di San Giorgio J.co del Monte dei Paschi di Siena in data 04/12/2013 in favore della Tesoreria del Comune di San Giorgio Jonico a titolo di prima rata oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; B) € 24.490,31 con versamento tramite bonifico bancario effettuato presso l’Agenzia di San Giorgio J.co del Monte dei Paschi di Siena in data 04/12/2013 in favore della Tesoreria del Comune di San Giorgio Jonico a titolo di prima rata costo di costruzione. PRESO ATTO che ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, il richiedente ha inoltrato ISTANZA DI RATEIZZAZIONE delle somme dovute, secondo le seguenti modalità: seconda rata € 5.113,42 scadenza in data 04/06/2014; Terza rata € 5.113,42 scadenza in data 04/12/2014; Quarta rata € 5.113,42 scadenza in data 04/06/2015. PER CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: seconda rata € 24.490,321 scadenza in data 04/12/2014; Terza rata € 24.490,321 scadenza in data 04/12/2015; Quarta rata € 24.490,321 scadenza in data 04/06/2016”.
A garanzia delle quali ha prodotto: 1) LI US n. CT -OMISSIS- contratta in data 25.11.2013 con la compagnai di assicurazioni FI EN agenzia di Milano con sede in via Cufra n. 29; 2) LI US n. CT -OMISSIS- contratta in data 25.11.2013 con la Compagnia di assicurazioni FI EN agenzia di Milano con sede in via Cufra n. 29 ”.
Comunque, la ricorrente, nel momento in cui ha chiesto la possibilità di rateizzare i relativi importi si è obbligata a rispettare le scadenze ivi previste.
La disamina del citato permesso di costruire evidenzia che l’applicazione delle sanzioni irrogate dal Comune resistente con la nota impugnata sono la diretta conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo del versamento degli oneri (fra cui il costo di costruzione) alle scadenze previste nel suindicato titolo edilizio e nell’istanza di rateizzazione formulata dalla stessa ricorrente.
L’art.42 del D.P.R.380/2001 stabilisce l’applicabilità delle sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi di costruzione e l’art. 16 del medesimo D.P.R. prescrive che “3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel riferirsi alle simili previsioni dell'art. 42 D.P.R. n. 380 del 2001, osserva, del resto, che "il sistema di pagamento del contributo di costruzione è caratterizzato da uno strumento a sanzioni crescenti sino al limite di importo individuato dalla lett. c), dell'art. 42 cit., con chiara funzione di deterrenza dell'inadempimento, che trova applicazione, in base alla legge, al verificarsi dell'inadempimento dell'obbligato principale. La sanzione scatta automaticamente, quale effetto legale automatico (Cons. Stato, sez. V, n. 5394 del 2011), se l'importo dovuto per il contributo di costruzione non è corrisposto alla scadenza ..." (sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4123) e, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, le scadenze del pagamento erano quelle stesse alle quali si era obbligata la ricorrente, come indicate nel p.d.c. che ovviamente non possono, a posteriori, essere messe in discussione.
3.2. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale parte ricorrente deduce la violazione dell’art.3 della L.n.689/1981 per l’assenza del requisito della colpa.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n.24/2016), “il contributo di costruzione, quale prestazione patrimoniale imposta funzionale a remunerare l’esecuzione di opere pubbliche, si colloca pacificamente nell’alveo dei rapporti di diritto pubblico. Il suo mancato pagamento legittima l’amministrazione all’applicazione di sanzioni pecuniarie crescenti in rapporto all’entità del ritardo (art. 42 d.P.R. cit.) e, in caso di persistenza dell’inadempimento, alla riscossione del contributo e delle sanzioni secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate (art. 43 d.P.R. cit.).
Il combinato disposto degli artt.16 e 42 del D.P.R. n.380/2001 non prevede, neppure indirettamente, la sussistenza di un onere collaborativo, o soltanto sollecitatorio dell’adempimento, a carico della amministrazione creditrice con la conseguente doverosità dell’applicazione delle sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo concessorio alle scadenze stabilite, indipendentemente da qualsivoglia elemento soggettivo del debitore. L’argomento esegetico-letterale depone pertanto per l’insussistenza di un dovere di “soccorso” dell’Amministrazione Comunale nei confronti del beneficiario di un titolo edilizio in ritardo nel pagamento del contributo di costruzione. Per contro, sempre sulla base del tenore letterale delle richiamate disposizioni, l’Amministrazione è tenuta, trattandosi di attività vincolata prevista direttamente dalla fonte normativa di rango primario ( che trova applicazione ove la Regione non abbia diversamente articolato l’entità delle sanzioni nel rispetto dei parametri fissati dalla legge nazionale), all’applicazione delle sanzioni alla scadenza dei termini di pagamento, senza potersi sottrarre al potere-dovere di aumentare, in funzione sanzionatoria, l’importo del contributo dovuto”.
3.3. Quanto alla escussione delle cauzioni, secondo giurisprudenza prevalente l’Amministrazione non ha l’obbligo, a fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione, tanto più che, nella specie, si è trattato di ritardo e non già di mancato versamento totale del contributo.
In definitiva, la facoltà per l’Amministrazione di escutere direttamente il fideiussore non può tradursi, in difetto di espressa previsione normativa, in una decadenza della stessa dal potere di sanzionare il pagamento tardivo dell’obbligato, essendo tale potere incondizionatamente previsto (allo stato attuale della legislazione) dall’art. 42 D.P.R. (Consiglio di Stato adunanza Plenaria n.24/2016).
3.4. Non colgono nel segno neppure le censure con le quali parte ricorrente deduce che l’art.17 comma 3 del D.P.R. n.380/2001 esonera i titolari del P.d.C. dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione per opere connotate dai requisiti della “pubblicità” e dell’ “interesse generale” (art. 17 comma 3 lett. c D.P.R. 380/2001) e che l’intervento autorizzato in seguito ad apposita variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale rientrerebbe tra le opere caratterizzate dal requisito dell’interesse per il fatto di essere destinato ad “attività terapeutiche connesse alla fruizione del parco” pubblico comunale adiacente alla proprietà privata della Sig.ra -OMISSIS-, oggetto del permesso di costruire.
Invero, rileva il Tribunale che, in disparte l’inammissibilità e tardività della censura non risultando più contestabili le prescrizioni di cui al citato permesso di costruire n.-OMISSIS-, l’eccepito esonero dal pagamento del contributo del costo di costruzione è consentito dalla norma citata solo per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, presupposti pacificamente non ravvisabili nella fattispecie, trattandosi di opere realizzate da soggetto privato, non costituenti opere di urbanizzazione.
4.In conclusione, il ricorso è totalmente infondato e deve essere respinto.
Sussistono nondimeno (in considerazione della peculiarità e complessità della controversia) giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO