Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 711-1/2025
TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Enrica Poli, nel procedimento promosso da
(C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
EGITTO il 29/09/1988, rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO ROBOL;
- Ricorrente contro
Controparte_1
- Resistente
- ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex artt. 19 ter e 5 decreto legislativo n. 150/2011 sull'istanza di sospensione degli effetti della decisione del Questore della Provincia di Trento, emessa l'11-2-2025, notificata al ricorrente il 18-3-2025, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno speciale.
IN FATTO
Il ricorrente, con ricorso depositato il 25-3-2025, ha richiesto, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento gravato, l'accertamento del diritto al riconoscimento di protezione speciale.
In particolare, il ricorrente espone:
- di essere cittadino egiziano e di essere giunto in Italia nel 2007;
- di aver lavorato come muratore inizialmente e sino al 2009 in forma irregolare, anno in cui ha ottenuto permesso di soggiorno lavorando come badante;
- di aver continuato a lavorare come muratore dal 2012 al 2014 seppur in forma irregolare;
- di essere fidanzato dal 2016 con cittadina rumena, con cui ha condiviso un appartamento in locazione a Stornarella (FG);
- di essere attualmente domiciliato a presso un connazionale;
CP_1
1
- di aver lavorato dall'8-2-2023 presso l'Immobiliare Edile srls, dal 16-2-2023 presso
Selezione Edile srls, dal 23-1-2024 presso Frena srl e dal 7-8-2024 presso M.O. Costruzioni srls, imprese che fanno capo agli stessi proprietari;
- di comprendere e parlare la lingua italiana e di aver conseguito certificato A2 emesso dall'Università per Stranieri di Siena;
- che, nonostante l'integrazione documentale e il riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990, la Questura di Trento con il decreto impugnato ha rigettato la richiesta del ricorrente, per la seguente motivazione “non emergono elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.19 co. 1 e 1.1 del D.lgs 286/1998, atteso che il richiedente, nonostante abbia dichiarato di essere in Italia dal 2007, e abbia prodotto certificazione A2 rilasciata il 6 settembre 2023 attestante il livello di conoscenza della lingua italiana raggiunto, non ha dimostrato di aver trovato una occupazione lavorativa stabile che possa garantirgli una sufficiente autonomia economica, egli infatti non ha mai prodotto alcun CUD ma solo le buste paga sopra elencate dalle quali si deduce la svolgimento di un'attività economica saltuaria”;
- che contestualmente veniva notificato decreto di espulsione.
Alla luce di tali premesse, il ricorrente afferma il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale per tutela della sua vita privata e familiare in Italia, ciò alla luce dei legami familiari, dell'inserimento sociale e della durata del soggiorno, conclusivamente richiedendo, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento, l'accertamento del diritto al rilascio di permesso per protezione speciale o comunque ex art. 10, comma 3, Cost.
Instaurato il contraddittorio in ordine all'istanza ex art. 5 d.lgs. n. 150/2011
l'Amministrazione resistente non si è costituita.
All'udienza del 15-4-2025, sono comparsi il difensore del ricorrente, nonché quest'ultimo personalmente, il quale ha ricostruito, senza l'ausilio di interprete, il proprio vissuto in Italia e la propria situazione lavorativa.
Nessuno è comparso per l'Avvocatura dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, trovando conseguentemente applicazione in rito la disciplina di cui all'art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011.
Ciò premesso, l'istanza cautelare deve essere accolta.
2 L'art. 5 del d.lgs. 150/2011, richiamato dall'art. 19 ter, stabilisce quanto segue: “Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni (…)”.
Ritiene il Tribunale che l'interpretazione delle gravi e circostanziate ragioni alla luce del principio di valenza costituzionale della effettività della decisione giurisdizionale induca ad includere nella delibazione cautelare sia la considerazione sommaria di elementi che possano condurre all'accoglimento del ricorso sia questioni relative alla prospettazione di circostanze, suscettibili di autonoma valutazione sotto il profilo della irreparabilità del danno, derivante dal rigetto della sospensione.
La valutazione delle “gravi e circostanziate ragioni” appare pertanto molto ampia: anche solo l'allegazione di elementi relativi al requisito del periculum può, pertanto, giustificare l'accoglimento della proposta istanza di sospensiva.
Nel caso di specie il ricorrente corre il rischio di allontanamento dal territorio dello Stato e rimpatrio in Egitto, rischio insito nella situazione di irregolarità, sancita dal provvedimento di diniego della Commissione territoriale, in uno al provvedimento di espulsione corredato dall'applicazione di misure alternative.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, va considerato che il ricorrente ha allegato elementi significativi dello stabilimento in Italia, nella specie con riguardo alla durata del soggiorno sul territorio, quanto ai legami familiari, nonché in punto di attività lavorativa (cfr. anche verbale di udienza del 15-4-2025). Seppur nel necessario approfondimento di detti profili in seno al giudizio di merito, sussistono quindi elementi tali da delineare, allo stato e nei limiti della presente sede interinale, il fumus della domanda alla luce della giurisprudenza della Suprema
Corte in merito (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022;
Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 7167 del 18/03/2024).
Allo stato non emergono, inoltre, profili tali da poter prospettare la pericolosità sociale del ricorrente, non constando ad ogni modo alcuna valutazione al riguardo nell'alveo del provvedimento di diniego opposto.
Va dunque accolta l'istanza di sospensione, non quella volta a condannare l'amministrazione ad un facere (condanna al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio) non rientrando tale potere tra quelli del giudice ordinario. Sarà l'Amministrazione a doversi adeguare al provvedimento di sospensione.
3 A tal riguardo, mette tuttavia conto ricordare quanto stabilito dalla giurisprudenza (si veda in particolare l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 4 febbraio 2023 in procedimento R.G:
10625/2023, alla quale si fa qui pieno richiamo adesivo, anche con riguardo al percorso argomentativo) con riguardo al permesso di soggiorno provvisorio, giurisprudenza che qui rielabora nei termini seguenti:
o è pacifico che la protezione speciale o complementare prevista dall'art. 19.1.1 TUI possa essere richiesta tanto congiuntamente ad una domanda di protezione internazionale, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successivo rilascio da parte del Questore, quanto con una domanda rivolta direttamente al Questore, il quale decide previo parere della stessa Commissione;
o in caso di domanda di protezione internazionale è rilasciato permesso di soggiorno provvisorio di cui all'art. 4 D.lgs. n. 142 del 2015; pacificamente questa situazione ricorre anche quando sia pendente una domanda diretta al riconoscimento della protezione complementare promossa nell'ambito della protezione internazionale;
o il permesso di soggiorno provvisorio è rilasciato anche quando, in sede di protezione internazionale, risulti pendente esclusivamente una domanda diretta al riconoscimento della protezione speciale;
o manca invece una previsione espressa nel caso di domanda di protezione speciale proposta in via principale;
la lacuna può tuttavia essere colmata con un'interpretazione analogica costituzionalmente orientata: trattandosi di tutelare diritti fondamentali, quali sono quelli presi in considerazione dall'art. 19.1.1. (non refoulement per tutela della vita privata e familiare oltre che non refoulement per ragioni di protezione internazionale) e rientrando la protezione complementare nel maggior alveo del diritto costituzionale d'asilo (art. 10 Cost.), sarebbe del tutto irrazionale che la decisione provvisoria e urgente volta a prevenire il rischio di refoulement non fosse accompagnata dalla possibilità di rimanere di pieno diritto sul territorio dello Stato;
ciò implica la possibilità di esercitare anche in via provvisoria quei diritti fondamentali alla vita privata e familiare, cui il diritto al lavoro e alla salute sono coessenziali, perché senza lavoro e salute potrebbe risultare pregiudicata la stessa sopravvivenza della persona.
p.q.m.
Il Tribunale
• sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego opposto;
• spese al definitivo.
4 Si comunichi.
Così deciso in Trento, 17/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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