Ordinanza cautelare 14 marzo 2022
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/04/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Laboratorio Analisi Micron S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Zammiello, Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Synlab Sdn S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria dell’A.T.I. Synlab PA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) delibera di giunta regionale della PA (“DGRC”) 28 dicembre 2021, n. 599, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: “Assegnazione provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale”;
B) della nota della Giunta Regionale della PA - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (in prosieguo la “DG Tutela della Salute”) prot. 2022.0029303 del 20 gennaio 2022;
C) se e in quanto occorra, della nota dell'Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 30.03.2020 (in prosieguo la “Unità di Crisi”) n. prot. n. UC/2022/0000018 del 7 gennaio 2022;
D) se e in quanto occorra, della nota dell'Unità di Crisi prot. n. UC/2022/0000063 del 24 gennaio 2022;
E) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi incluse le note di convocazione alla sottoscrizione del contratto secondo lo schema di cui alla DGRC 599/2021;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio Analisi Micron S.r.l. il 5/9/2022:
Annullamento: A) della delibera di giunta regionale della PA (“DGRC”) 4 maggio 2022, n. 215, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, con oggetto: “Assegnazione per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021”; B) della delibera di giunta regionale della PA (“DGRC”) 21 giugno 2022, n. 309, con oggetto: “Approvazione dei contratti con le strutture sanitarie private accreditate ex DGRC 215/2022”; C) dei decreti del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 173 del 4 maggio 2022 e n. 174 del 5 maggio 2022, pubblicati sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, recanti a oggetto la presa d'atto dei dati 2018, 2019, 2020 e 2021 (solo budget ordinario) di produzione dei centri privati accreditati per le branche di laboratorio di analisi; diabetologia; branche a visita; cardiologia; medicina nucleare; radiologia e radioterapia trasmessi dalle Asl in ottemperanza alle disposizioni stabilite nell'allegato A; D) delle deliberazioni nn. 75 del 20 gennaio 2022 e 582 e 583 del 2 maggio 2022, con cui il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno (in proseguo anche solo “ASL” o “ASL Salerno”) ha preso atto dei consuntivi anni 2018, 2019 e 2020 e delle relative note di comunicazione; E) se e in quanto occorra, dei provvedimenti impliciti con cui la ASL ha approvato i dati consuntivi degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021; F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio Analisi Micron S.r.l. il 20/11/2023:
Annullamento A) del decreto del dirigente generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale n. 509 del 31 luglio 2023 pubblicato sul B.U.R.C. n. 59 del 7 agosto 2023, recante “Consuntivo anno 2022 dei limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione della d.g.R.C. n.215/2022”; B) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio Analisi Micron S.r.l. il 5/3/2024:
Annullamento A) del decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Giunta regionale della PA (di seguito solo “Decreto Dirigenziale”) 21 novembre 2023, n. 779, depositato in giudizio in data 20 dicembre 2023, con oggetto: “Decreto dirigenziale n. 509 del 31.07.2023. Modifiche ed integrazioni”; B) della delibera della Giunta regionale della PA (di seguito solo “DGRC”) 29 dicembre 2023, n. 800, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti già impugnati con i precedenti atti di gravame
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio Analisi Micron S.r.l. il 16/5/2024:
Annullamento A) del decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Giunta regionale della PA (di seguito solo “Decreto Dirigenziale”) 12 febbraio 2024, n. 130, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19 febbraio 2024, con oggetto “DGRC n. 800 del 29.12.2023 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024. Adempimenti attuativi”; B) della nota della Giunta regionale della PA prot. PG/2024/0100008 del 26 febbraio 2024 recante “Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 130 del 12.02.2024. Indirizzi”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti già impugnati con i precedenti atti di gravame.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione PA e della Asl Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale la ricorrente – che è struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche, ai sensi degli artt. 8- quater e ss. del d. lgs. 502/1992 – ha impugnato la DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021 (“ Assegnazione provvisoria per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale ”), con la quale la Regione PA ha disposto l’assegnazione in via provvisoria dei volumi di massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa sanitaria per le diverse branche e le diverse strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale.
Il ricorso, munito di istanza cautelare, è stato affidato a cinque mezzi di censura così rubricati “ 1) Manifeste illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà intrinseca e relativa alla delibera di Giunta regionale della PA n. 354 del 4 agosto 2021. Perplessità. Difetto di istruttoria; 2) Manifeste illogicità e irragionevolezza. contraddittorietà intrinseca. perplessità. difetto di istruttoria; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 TFUE con riferimento all’art. 102, lettera b), TFUE. manifeste illogicità e irragionevolezza. Richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; 4) Difetto di istruttoria e di motivazione. manifeste illogicità e irragionevolezza. Perplessità; 5) Nullità per difetto di attribuzione. violazione del principio di tipicità del potere (id est, violazione del principio di legalità). Violazione degli artt. 24 e 113 della costituzione. carattere vessatorio della clausola di rinuncia e illegittimità dell’atto gravato per arbitrarietà e manifesta ingiustizia. questioni di legittimità costituzionale. richiesta di rinvio alla corte di giustizia UE ”.
In sostanza, la ricorrente ha dedotto che, con la delibera n. 599/2021, la Regione ha repentinamente stravolto il sistema di attribuzione dei tetti di spesa, così ledendo l’affidamento dei privati (ingenerato anche dalla precedente DGRC 354/2021), in maniera illogica ed irragionevole sotto vari profili, alla luce delle attuali capacità delle strutture pubbliche e private, peraltro utilizzando il criterio della cd. spesa storica, già censurato dall’Autorità Antitrust; inoltre le scelte regionali, effettuate in carenza di istruttoria, sarebbero in contrasto con il diritto unionale in materia di concorrenza, in quanto determinerebbero l’effetto di cristallizzare le posizioni degli operatori preesistenti sul mercato, creando una barriera all’accesso, disfunzionale per gli utenti dei servizi; infine la cd. clausola di salvaguardia (che, ai fini dell’accreditamento, richiede alle case di cura di accettare il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, rinunciando a intraprendere o coltivare qualunque contenzioso) – clausola che, che nelle more del giudizio, la ricorrente ha comunque sottoscritto – sarebbe vessatoria, violativa degli artt. 24 e 113 Cost., nonché del diritto dell’Unione europea e della Cedu e dovrebbe, pertanto, essere dichiarata nulla e/o disapplicata.
La ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 8- quinquies, co. 2- quinquies , D.lgs. n. 502/1992, quale norma attributiva del potere di sospendere l’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo che contenga la clausola di rinuncia di cui sopra, nonché, in generale, della disciplina tutta sul potere regionale di determinare i tetti di spesa, per violazione degli artt. 24, 102 e 113 Cost., e degli artt. 3, 97 e 41 Cost., oltre che per violazione dell’art. 6 CEDU; ed ha inoltre chiesto di rinviare la causa alla Corte di giustizia U.E. per verificare se la disciplina interna che, eventualmente, autorizzi l’amministrazione a imporre al privato, quale condicio sine qua non per la stipula di accordi ai sensi del citato art. 8- quinquies , contrasti o meno con il diritto unionale, sotto i profili della restrizione della concorrenza e dell’abuso di posizione dominante.
2. La Regione PA e l’Asl Salerno si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità, attesa l’intervenuta sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle more.
3. Con ordinanza n. 476/2023 è stata respinta l’istanza cautelare, rilevando tra l’altro che la validità della clausola contestata sarebbe stata esaminata nella naturale e decisiva sede del giudizio di merito, fermo restando che “ la ricorrente non sembra, nelle more, potersi sottrarre alla scelta, di propria specifica pertinenza, circa il se stipulare, o meno, l’accordo che la ricomprende ”.
4. Con primo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha poi gravato la delibera n. 215/2022, avente ad oggetto l’assegnazione per l’esercizio 2022 “ dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021 ”, denunciandone la illegittimità derivata per i vizi già rilevati avverso la DGRC n. 599/2021, nonché per difetto di istruttoria ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Con il secondo, il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti, indicati in epigrafe, la ricorrente ha poi invece gravato i decreti dirigenziali a consuntivo per l’anno 2022 nel tempo adottati (Decreti Dirigenziali n. 509/2023 e n. 779/2023, quest’ultimo recante modifiche e integrazioni al precedente), nonché la DGRC 29 dicembre 2023, n. 800, avente ad oggetto le assegnazioni dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024, oltre che il connesso Decreto Dirigenziale n. 130/2024; avverso tutti questi atti la ricorrente ha sostanzialmente ribadito le censure svolte in via principale.
5. In vista della discussione nel merito del ricorso, con istanza del 19.02.2024 la ricorrente ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti avverso la nuova DGRC n. 757/2024 (avente ad oggetto “ i criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, in via definitiva, per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2025 ”).
6. All’udienza di smaltimento straordinario del 18.03.2025 la stessa ricorrente ha, tuttavia, precisato di aver proposto impugnativa autonoma avverso detta ultima deliberazione, insistendo quindi nella istanza di rinvio stante l’opportunità di trattazione congiunta dei ricorsi connessi; in esito alla discussione – nel corso della quale tutte le parti hanno insistito nelle difese svolte e la ricorrente ha altresì eccepito il mancato deposito di tutti i contratti sottoscritti – il gravame è stato assunto in decisione.
7. Preliminarmente, il Collegio non ritiene necessario disporre il richiesto rinvio, trattandosi di ricorso maturo per la decisione ed anche ultratriennale, di talché non è opportuno un ulteriore rinvio, anche tenuto conto che – come si dirà – il presente ricorso deve comunque essere definito in rito.
Non vi sarebbe in ogni caso motivo, d’altro canto, di disporre la trattazione congiunta (o la riunione) con il ricorso autonomo che la ricorrente ha dichiarato di aver proposto, perché al Collegio non è stato dato alcun elemento per poter valutare l’opportunità di un esame contestuale, fermo restando che la stessa parte ricorrente ha rinunziato alla contestualità dell’esame nel momento in cui ha scelto di proporre ricorso in via autonoma.
8. Ciò chiarito, e premessa la giurisdizione dell’adito giudice, vertendo la controversia sulla determinazione dei tetti di spesa e degli atti connessi e consequenziali (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. I, 25 ottobre 2021, n.6679), il Collegio ritiene che – come correttamente eccepito dalla resistente Regione e dalle Asl – il ricorso e principale e i ricorsi accessori devono essere dichiarati inammissibili, in conformità ai numerosi precedenti del Tribunale adito (cfr. ex multis , T.A.R. Napoli, Sez. I, 16 ottobre 2024, n.5482; sez. IX, n. 1817/2025), ai quali si rinvia integralmente, attesa l’intervenuta sottoscrizione della cd. clausola di salvaguardia.
Sotto quest’ultimo profilo in fatto, peraltro, il Collegio è dell’avviso che la sottoscrizione del contratto con la Asl è documentata in atti (fermo restando che i contratti sono pubblicati sui siti web delle Amministrazioni, come da queste ultime evidenziato) ed è stata comunque ammessa in giudizio da parte ricorrente che, difatti, nei propri scritti difensivi ha appunto richiesto espressamente “una rimeditazione” degli approdi cui è pervenuto il Giudice d’Appello in merito alla stipula della clausola di salvaguardia.
Né può rilevare la circostanza per cui sia stato tempestivamente depositato il solo contratto per l’annualità 2022: difatti, gli atti impugnati concernono, per l’appunto, i limiti di spesa relativi all’anno 2022, sicché le Amministrazioni resistenti non avrebbero dovuto depositare anche i contratti relativi ad altre annualità.
Inoltre è fatto notorio che la mancata sottoscrizione del contratto, con la relativa clausola di salvaguardia, comporterebbe la perdita dell’accreditamento; di conseguenza, in ogni caso potrebbe legittimamente presumersi che la ricorrente abbia sottoscritto il contratto anche nelle annualità successive al 2022, altrimenti la stessa non avrebbe neanche titolo a contestare i criteri e la ripartizione delle risorse: infatti, solo un contratto debitamente sottoscritto è idoneo a fondare la pretesa sostanziale del richiedente e la sua stessa legittimazione a ricorrere, prima ancora dell’interesse, trattandosi di prestazioni assertivamente erogate per conto del S.S.R. che, in mancanza di contrattualizzazione del rapporto alla fonte, sarebbero prive di titolo giustificativo e, pertanto, non potrebbero mai dare diritto ad alcun rimborso.
9. Fermo quanto sopra, brevemente si ricorda che la clausola di salvaguardia in discussione, il cui schema è stato imposto dalla Regione nelle delibere impugnate, prevede che “ 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la sottoscritta associazione accetta espressamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto costituenti parte integrante necessaria del sottoscrivendo protocollo. In considerazione dell’accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni /impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni erogate con il presente contratto ”.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato, ancorché in relazione a vicenda relativa alla Regione Calabria, che " in ipotesi analoghe a quella in esame viene in rilievo lo schema tipico dell'acquiescenza ", giacché l'assenso alla stipulazione del contratto si atteggia quale " comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all'esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall'Amministrazione (nell'esercizio del suo potere programmatorio in materia sanitaria) ".
Da tale angolo visuale, " la cd. clausola di salvaguardia è, quindi, meramente ricognitiva dell'effetto preclusivo dell'iniziativa impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto pregiudicato dal provvedimento ponga in essere atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività " (cfr. Consiglio di Stato, n. 4076/2023).
Né, peraltro, rileva, in senso contrario, l'eventuale clausola di riserva della struttura sanitaria, con la quale si precisa di sottoscrivere il contratto al solo fine di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento e riservandosi comunque ogni più ampia tutela. Una simile clausola non è contemplata nel modello contrattuale di riferimento, ragion per cui deve intendersi come non apposta, risultando quindi inidonea ad impedire la formazione dell'accordo (cfr. Cons. Stato n. 321/2018; Cons. Stato n. 6569/2020; Cons. Stato n. 8127/2021, Cons. Stato n. 8451/2021).
L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso, ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie.
Il che postula la preclusione, per il soggetto accreditato, di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario, dal momento che la clausola di salvaguardia persegue, per l'appunto, la finalità di garantire il necessario contenimento della spesa sanitaria nelle regioni che presentano un deficit economico finanziario, come la Regione PA, evitando al contempo che il rispetto dei vincoli finanziari possa essere esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti.
Allo stato attuale, pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata.
In considerazione, quindi, del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il SSR (che svolgono, in tale contesto, attività in regime di libera concorrenza), non è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8- bis , 8- quater e 8- quinquies , del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale invocati dalla ricorrente né con quelli della Costituzione, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale.
Non sussistono pertanto i presupposti per poter accogliere l’istanza formulata da parte ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE e neppure di eventuale giudizio di costituzionalità delle disposizioni sopra indicate.
Per tutto quanto sopra osservato, il Collegio ritiene che, nella fattispecie all’esame, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia abbia privato il Centro ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
Tale preclusione deve ritenersi estesa anche agli atti con i quali il budget è ripartito tra le ASL e da queste alle singole strutture accreditate: ciò sia perché il tenore testuale della clausola non autorizza distinzioni al riguardo, riferendosi agli atti determinativi dei tetti di spesa indipendentemente dall'Autorità sanitaria che li fissa, sia anche per ragioni di coerenza sistematica, tenuto conto che la "tenuta" del sistema si fonda tanto sull'intangibilità degli atti regionali a monte che, a valle, su quella dei provvedimenti che tali risorse regionali ripartiscono tra e all'interno dei singoli distretti delle ASL.
10. In conclusione, per quanto detto il ricorso ed i motivi aggiunti sono inammissibili.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, atteso che al momento della proposizione del ricorso sussistevano ancora incertezze sulla validità della clausola di salvaguardia, essendo recente il consolidarsi dell’orientamento che fonda l’inammissibilità qui dichiarata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO