TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 20091/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Milano, Via A. Parte_1 C.F._1
Maffei n. 1, presso e nello studio dell'avv. BAUCCIO LUCA, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2 [...]
ed (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliati in Roma, piazza Santi Apostoli n. 81, presso e nello studio dell'avv. RIPA DI MEANA VIRGINIA e dell'avv. ELISA CARUCCI, che li rappresentano e difendono per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo UN adito, contrariis rejectis e con ogni miglior formula, così giudicare:
NEL MERITO:
pagina 1 di 42 1) per tutti i fatti di cui in narrativa, valutati sia singolarmente che nel loro complesso, accertare e dichiarare la illiceità, in violazione del diritto all'onore e alla reputazione, anche sotto il profilo della violazione dell'identità personale e professionale dell'attore ex art. 595 c.p., aggravata dall'attribuzione di fatti specifici ex comma II e Parte_1 dalla diffusione a mezzo stampa ex comma III, e comunque ex artt. 2 Cost, 2043 c.c.,
2059 c.c. , art. 13 L. 47/1948 e 185 c.p., oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, dell'articolo dal titolo “La sentenza di Reggio Emilia. BI, la condanna di cancella il metodo degli “ostetrici dei ricordi”” pubblicato sul quotidiano Domani, in Pt_1 versione cartacea e online, a firma d Controparte_1
2) per l'effetto, condannare ex art. 2059 c.c., o comunque ex art. 2043 c.c., art. 2049
c.c., artt. 11 e 13 L. 47/1948, oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, la Sig.ra in qualità di autrice dell'articolo oggetto di causa, la società Controparte_1
(C.F./P. IVA ), in qualità di società editrice del Controparte_3 P.IVA_1 quotidiano versioni cartacea e online), nonché il Dr. in qualità di CP_3 CP_2
Direttore Responsabile del quotidiano (versioni cartacea e online) per omesso CP_3 controllo sul contenuto dell'articolo ex art. 57 c.p., al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 40.000,00 o di quella anche minore che l'Ill.mo UN vorrà liquidare, anche in via equitativa, quale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a partire dall'ottobre 2022 al saldo;
3) si chiede, inoltre, la condanna al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 43/1948, nei confronti della sola Sig.ra CP_1 considerando che l'articolo ha avuto una estrema visibilità e contiene affermazioni oltremodo gravi e infamanti;
4) si chiede che ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010, in connessione con l'articolo 116, comma 2 c.p.c. venga valutata ogni conseguenza di legge connessa alla non giustificata assenza della parte chiamata al primo incontro di mediazione, sia sul piano processuale che sul piano sanzionatorio.
5) infine, si chiede l'eliminazione o la deindicizzazione dell'articolo dal web, in modo da non renderlo fruibile da un pubblico indifferenziato.
pagina 2 di 42 IN VIA ISTRUTTORIA: …
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.”
Per parte convenuta:
“ Voglia l'Ill.mo UN adito, contrariis rejectis:
- nel merito, rigettare interamente tutte le domande avanzate dal dott. Parte_1 poiché temerariamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese ed onorari del presente giudizio, nonché delle somme di cui all'art. 96, III comma c.p.c...
In via istruttoria si insiste per lo stralcio della documentazione depositata dall'attore con la terza memoria in quanto tardiva non costituendo “prova contraria”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2022, ha chiesto il Parte_1 risarcimento dei danni per lesione all'immagine ed all'identità professionale, asseritamente causati dall'articolo a firma di dal titolo “La Controparte_1 sentenza di Reggio Emilia. BI, la condanna di cancella il metodo degli Pt_1
“ostetrici dei ricordi”, pubblicato in data 12 novembre 2021 sul quotidiano CP_3 versione cartacea (edito da , nonché nella versione on line Controparte_3
(con il medesimo editore), dei quali è direttore responsabile CP_2
L'attore ha dedotto il carattere diffamatorio del testo e dell'intitolazione dell'articolo, allegando:
1. che la giornalista ha riportato fatti falsi, nella parte in cui è indicato che
“BI, in realtà, era un luogo avvelenato, contaminato dal fanatismo dogmatico dello psicologo e di tanti suoi “allievi”, convinti che i Parte_1 bambini siano sempre sinceri e - troppo spesso - che un qualunque malessere possa nascondere abusi atroci subiti in famiglia (…) Significa che il famoso ascolto dei bambini era viziato da convincimenti pregressi di cui si cercava conferma”, posto che:
pagina 3 di 42 - per un verso, l'attore non ha mai adottato tesi, posizioni, teorie e metodiche improntate al “fanatismo dogmatico” e tali da orientare le decisioni dei servizi sociali o dei Tribunali o da diventare una sorta di padrone o guru di
BI (cfr. citazione pag. 7), non avendo peraltro mai svolto, nella predetta vicenda, alcun incarico nell'ambito dei servizi sociali o come consulente del
UN o della Procura, né essendo mai intervenuto nelle procedure di affidamento e rilevando, inoltre, come la sentenza di condanna emessa in primo grado dal UN di Reggio Emilia lo abbia assolto dal reato di frode processuale, escludendo in tal modo che il si sia mai reso autore di atti di Pt_1 fanatismo o di interferenza in procedimenti penali o nelle procedure di affidamento;
- per altro verso, la giornalista ha offerto una descrizione del profilo professionale dell'attore degradante, nella parte in cui ha affermato falsamente che il FO ed i suoi fantomatici allievi (citazione pag. 9) fossero, per partito preso, condizionati dal pregiudizio che i bambini asseritamente abusati ed ascoltati non potessero mentire, così andando alla ricerca di conferme di tali teorie in modo acritico;
2. che l'articolo ha capziosamente accostato due fatti veri ma scollegati nella realtà, facendoli invece apparire come consequenziali con il risultato di generare una notizia nuova e radicalmente diffamatoria, nella parte in cui ha riportato Pt_1
è stato condannato per lesioni nei confronti di una minore alla quale aveva
[...] instillata l'idea di aver subito abusi dal padre e da altre due persone. La minore non aveva più visto il papà, era decaduta la responsabilità genitoriale. Insomma, una famiglia devastata”, posto che è falso che l'attore abbia avuto un ruolo nell'allontanamento della minore dal padre e nella sua declaratoria di decadenza, in quanto tutti i fatti dei quali la giornalista dà notizia erano già avvenuti prima della presa in cura da parte del FO, né gli esiti parziali della sua psicoterapia erano confluiti nei relativi fascicoli;
3. che l'accostamento del nome dell'attore a vicende giudiziarie passate è una malevola manipolazione e mistificazione della realtà, destinata a presentare il pagina 4 di 42 FO come un “mostro seriale” (citazione pag. 12), nella parte in cui la giornalista riferisce “Insomma, pretendeva di convincere la ragazzina di avere ricordi di Pt_1 cui lei non sapeva nulla (gli abusi subiti) e mentre agiva con fare suggestivo e orientante, anziché scovare un trauma, ne causava lui stesso uno alla ragazzina.
Questo è quello che è successo alla minore, ma poi c'erano gli adulti. BI,
, , e le tante vicende in cui e i CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1 suoi “collaboratori” erano periti e consulenti, sono state soprattutto storie di adulti distrutti, guastati per sempre da accuse infamanti in cui le uniche prove della colpevolezza erano traumi estratti dagli “ostetrici dei ricordi”, posto che:
- rispetto alla vicenda giudiziaria di oltre vent'anni prima denominata “i
Diavoli della SS” – di cui al podcast ” – il FO è completamente CP_4 estraneo;
- rispetto alla vicenda di , ove il FO ricoprì l'incarico di CP_5 consulente della Procura, l'inchiesta non confluì mai in una sentenza, giacché i familiari accusati dal minore di aver praticato abusi, si suicidarono e la descrizione dell'accaduto come un clamoroso errore giudiziario del quale il FO sarebbe stato l'artefice è finalizzata esclusivamente ad alimentare lo scandalo e la speculazione su di un fatto tragico cui l'attore è moralmente e professionalmente estraneo;
- rispetto alla vicenda di , ove il FO ricoprì, unitamente Controparte_6 ad altri psicologi, l'incarico di consulente della Procura, la circostanza che gli imputati – nonostante il rinvio a giudizio disposto dal GUP – siano stati assolti nei successivi gradi di giudizio, non vale a ritenere che il FO sia artefice consapevole di errori giudiziari o manipolatore delle indagini (citazione pag. 14), dovendosi considerare come ciò che si è verificato rientri nella logica del processo, non potendosi ragionevolmente dedurre da un'assoluzione la mala fede o l'incompetenza del consulente della Pubblica accusa;
4. che è priva di riscontro oltreché falsa l'affermazione dell'esistenza di un “metodo
Foti” come invece diversamente indicato dalla giornalista: ““IL METODO FO.
Suicidi, malattie, genitori e figli che si sono persi per sempre sono state solo pagina 5 di 42 alcune delle conseguenze della cultura del sospetto ammantata di valenza scientifica. E fa quasi pena sapere che oggi viene cacciato da un Parte_1 ristorante perché quello stigma che i suoi fanatici convincimenti hanno appiccicato addosso a tanti adulti, oggi è appiccicato addosso a lui. Ora è lui il maltrattante. È lui l'uomo da cui vanno tenuti lontani i bambini, posto che detta affermazione accredita la premessa alla calunnia della giornalista secondo cui il
FO avrebbe inquinato una moltitudine di procedimenti penali, determinando l'incolpazione di innocenti sulla base di una pianificazione ben precisa, avendo egli elaborato un metodo, capace di condizionare, avvelenare e contaminare Procure,
Tribunali e processi (citazione pag. 15);
5. che la giornalista crea un collegamento tra vicende tra loro scollegate e rispetto alle quali il è estraneo, generando false verità e false dimostrazioni di Pt_1 accuse prive di fondamento, nella parte in cui riporta “E adesso, ripercorrendo all'indietro le tante vicende controverse in cui famiglie, giornalisti, avvocati hanno accusato di aver agito con le stesse modalità di BI, non si può Parte_1 smettere di pensare che ci sia un filo neppure troppo sottile a legare il tutto” posto che assemblando quattro casi giudiziari, la convenuta costruisce la sua scandalosa rivelazione circa la responsabilità del per aver provocato Pt_1 tragedie in modo sistematico;
6. che l'articolo riporta una propalazione gravemente manipolatoria e fuorviante nella parte in cui mette a confronto l'interpretazione di un disegno con la sentenza di assoluzione laddove riporta “Ripenso alle sue certezze sugli abusi subiti dai bimbi di , con quelle perizie surreali in cui un bambino disegna CP_6
Spider-Man e lui scrive: «Il concetto di “trasformazione” (nell'ultimo film di l'eroe buono si trasforma in cattivo) può anche rinviare al processo Per_1 psicologico - anch'esso altamente compatibile con la finalità dell'abuso sessuale ritualistico - che mira a trasformare l'identità positiva della vittima in identità negativa e malefica”, posto che nega in tal modo la logica del processo e colpevolizza, ridicolizza, denigra ed etichetta come frutto di pregiudizio e fanatismo il lavoro del consulente;
pagina 6 di 42 7. che laddove nell'articolo la giornalista scrive a proposito di “quel fax con su scritto
“urgente” che 25 anni fa inviò a un pm, poiché convinto che un bambino gli Pt_1 avesse appena rivelato l'indubitabile esistenza di una botola nella stanza dei nonni accusati di stupri ferocissimi” con il tragico e grottesco epilogo che la botola non fu mai trovata, i nonni si suicidarono insieme ai due figli, accusati anch'essi, a
”, si sia di fronte ad un'invenzione, non avendo il memoria CP_5 Pt_1 dell'invio di tale comunicazione potendosi peraltro ritenere lo stesso, se effettivamente inviato, come un atto doveroso, quale è l'immediata informativa alla pubblica autorità di una notizia di reato;
8. che infine l'articolo attribuisce falsamente all'attore responsabilità per episodi ed eventi cui è estraneo, laddove riporta “Penso a , la cui Controparte_7 vicenda è raccontata nell'inchiesta e a quel salto dalla finestra che mise CP_4 fine alla sofferenza per quella figlia amatissima, allontanata per sempre da lei.
Ripenso al povero di LI accusato di avere abusato dei figli, con Per_2 che vedeva nell'inquietante disegno di uno dei figli un “pene Parte_1 dentato”, mentre il pene dentato era il personaggio di un manga. Ripenso Per_3 alla compagna dell'orologiaio, accusata e assolta anche lei, morta di malattia qualche tempo dopo. Ripenso alla lunga scia di dolore di cui BI è solo l'ultima tappa”, posto che,
- per un verso, il FO è rimasto estraneo al suicidio di , Controparte_7 indagata nell'ambito dell'inchiesta soprannominata i “Diavoli della SS” cui l'attore non ha preso parte né come consulente, né come perito e né come operatore;
- per altro verso, il non è responsabile dell'incriminazione Pt_1 dell'orologiaio di LI, avvenuta ben prima del conferimento del suo incarico ed è falsa l'affermazione secondo cui l'accusa si fondasse esclusivamente sull'interpretazione decontestualizzata di un disegno del minore e non anche su altri elementi di prova raccolti dalla polizia giudiziaria, che poi al vaglio dibattimentale non hanno resistito, come è nella fisiologia del processo.
pagina 7 di 42 L'attore ha quindi dedotto di essere persona incensurata, assolto dall'accusa di frode processuale, riferendo non essere mai stato indagato per la sua attività nelle indagini di Biella, LI e di , negando l'esistenza di qualsiasi Controparte_6 collegamento tra l'inchiesta di BI e quelle citate dalla giornalista nell'articolo, escludendo infine l'esistenza di un “metodo” elaborato dal medesimo ed imposto ai collaboratori del centro studi AN Pt_2 ha contestato il travalicamento da parte della giornalista dei limiti Parte_1 elaborati dalla giurisprudenza in merito all'esercizio del diritto di critica e di cronaca giudiziaria, ritenendo l'articolo offensivo della propria reputazione, essendo la giornalista andata ben oltre la sentenza di primo grado del tribunale di Reggio Emilia – peraltro citata solo parzialmente, omettendo di riferire dell'assoluzione per il reato di frode processuale – per aver inventato nuovi capi d'accusa e nuove responsabilità del anche risalenti nel tempo (citazione pag. 27), nonché per averlo descritto come Pt_1
l'autore di un metodo fondato sulla manipolazione della verità.
L'attore ha quindi concluso osservando come il danno arrecato alla propria immagine sia grave, rilevando, da un lato, essere stato destinatario di accuse nuove ed indipendenti dall'inchiesta in cui è stato coinvolto e che per gravità e riprovevolezza, vanno ben oltre i capi d'accusa contestatigli e, dall'altro, che il quotidiano ove è stato inserito l'articolo abbia tiratura nazionale e che la giornalista sia una nota influencer e personaggio televisivo. ha insistito per la condanna in solido di in Parte_1 Controparte_1 qualità dell'autrice dell'articolo oggetto di causa, della società Controparte_3
in qualità di società editrice del quotidiano e di in
[...] CP_3 CP_2 qualità di Direttore Responsabile quotidiano per omesso controllo sul CP_3 contenuto dell'articolo ex art. 57 c.p., al risarcimento del pregiudizio patito e quantificato in € 40.000, oltre interessi legali dall'ottobre 2022, oltre al pagamento della somma di € 5.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 43/148 nei confronti di ed ha chiesto inoltre disporsi l'eliminazione o Controparte_1 deindicizzazione dell'articolo dal web, in modo da non renderlo fruibile ad un pubblico indifferenziato.
pagina 8 di 42 Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.2.2023 si sono costituiti in giudizio l' e Controparte_3 CP_2 Controparte_1 osservando:
- che il contesto storico – culturale che ha costituito l'occasione dell'articolo è individuabile nell'inchiesta, iniziata nel 2018 e denominata che ha Controparte_8 portato alla luce un presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido alla comunità terapeutica La Cura di BI che a sua volta si avvaleva della consulenza della di ed in particolare, nell'emissione della Controparte_9 Parte_1 sentenza di primo grado n. 533/21 da parte del GUP del UN di Reggio Emilia che in data 11.11.2021 ha condannato l'attore per reato di abuso d'ufficio e lesioni personali aggravate, alla pena di anni 4 di reclusione, assolvendolo dal reato di frode processuale;
- che la giornalista, nella stesura dell'articolo, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, il quale si distingue dal diritto di cronaca in quanto, pur condividendone i medesimi requisiti (verità, continenza e pertinenza), presenta confini molto più ampi ed elastici, non essendo finalizzato ad informare bensì a stimolare un dibattito, provocando una reazione, attraverso l'espressione da parte dell'autore di proprie valutazioni soggettive;
- che, in particolare, l'articolo de quo si fonda su fatti veri con riferimento all'esistenza di un collegamento tra tutte le vicende ivi citate, che hanno visto coinvolto direttamente o il suo metodo nell'ascolto del minore praticato anche dai Parte_1 suoi collaboratori e che si sono concluse tragicamente, come peraltro già evidenziato da altri giornalisti già a partire dal 2019, posto che:
. il GUP di Reggio Emilia nella sentenza citata, ha ritenuto “dimostrate le modalità pregiudizievoli della psicoterapia condotta da sulla minore Pt_1 Per_4
ed ha condannato l'odierno attore per il reato di cui agli artt. 582 e 583
[...]
c.p., avendo accertato che, attraverso “le modalità fortemente suggestive, suggerenti ed induttive, nonché perseguendo l'opera di denigrazione delle figure genitoriali” ed anche “mediante l'errato utilizzo della tecnica dell'EMDR”,
l'imputato abbia provocato lesioni personali gravissime alla minore, data l'insorgenza di un “disturbo di personalità borderline e un disturbo depressivo pagina 9 di 42 con ansia”, nonché per il reato di cui all'art. 323 c.p. in quanto “il servizio di psicoterapia veniva affidato di fatto alla SIE srl / AN e RE in spregio a specifiche regole di condotta e – tale affidamento consentiva all'imputato di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale” ;
. con riferimento ai fatti accaduti a nel 1996, la tesi degli abusi CP_5 che ha condotto al suicidio di una famiglia (nonni e genitori dei minori) si basava sulla perizia effettuata dall'odierno attore e dalla sua ex moglie, , Persona_5 rispettivamente direttore e psicologa del Centro Studi AN e RE, quest'ultima nominata consulente del PM dott. ed inoltre a seguito Per_6 dell'invio del fax da parte dell'odierno attore, contenente il disegno della botola indicata dai bambini come presente nella stanza dei nonni, è stato emesso un decreto di perquisizione locale e personale presso l'abitazione degli indagati al fine di ricercare materiale pornografico che tuttavia, come la predetta botola, non fu mai trovato;
. con riferimento alla vicenda di del 2006, gli elementi di prova Controparte_6 che condussero all'arresto di cinque persone tra maestre e bidelle di una scuola dell'infanzia, erano fondati sulle sole dichiarazioni dei minori presunti abusati, raccolte nella perizia redatta anche da all'epoca nominato quale Parte_1 consulente del PM, elementi indiziari che sono stati tuttavia esclusi dal UN della Libertà di Roma che ha scarcerato gli arrestati e in seguito anche dalla
Cassazione, che hanno contestato il metodo utilizzato dal consulente, dovendosi rilevare come a fronte di accuse di “abusi sessuali ritualistici” contenute nella perizia redatta tra gli altri anche dall'odierno attore, gli imputati sono stati infine tutti assolti in via definitiva “perché il fatto non sussiste”;
. con riferimento alla vicenda della sig.ra , madre suicida, Controparte_7 coinvolta nell'inchiesta relativa ai fatti noti come “Diavoli della SS OD, presunta setta che tra il 1997 ed il 1998 avrebbe abusato di 16 bambini, sia in ambienti domestici che nei cimiteri e che ha portato all'allontanamento di tutti minori dalle famiglie di origine, vicenda poi culminata con la caducazione di abusi di stampo satanico, la ha fornito Controparte_10 Parte_1
pagina 10 di 42 alcune delle consulenze ed inoltre una delle consulenti del tribunale di DE all'epoca dei processi fu , ex moglie dell'odierno attore;
Persona_5
. che, inoltre, l'esistenza di una metodologia condivisa con riferimento alle tecniche di ascolto dei minori adoperate dal e dai suoi collaboratori e Pt_1 fondata sul c.d. ascolto empatico, avente lo scopo di aiutare il bambino a ricordare ciò che di terribile gli era capitato e che non ricordava più a causa di meccanismi di rimozione, si evince dalle lezioni e master organizzati dal Centro studi AN e RE, con il supporto della Pontificia
[...]
per formare gli operatori di rete;
Controparte_11
. che detto metodo di ascolto utilizzato anche dal
[...] cui la AN Controparte_12
e era affiliata ed ove il dott. era uno dei professionisti più Pt_2 Pt_1 accreditati, è una metodologia che è respinta dalla Comunità Scientifica e si pone in contrasto con la c.d. Carta di Noto che impone invece grande cautela nell'esame del minore in condizione di possibile abuso;
- che quanto al canone della continenza, l'autrice dell'articolo ha utilizzato un linguaggio inoffensivo ed adeguato al tema trattato, non essendo nello scritto rintracciabili suggestioni, ipotesi od iperboli calunniose;
- che quanto al canone della pertinenza occorre considerare l'estrema rilevanza umana e politica della vicenda trattata, quale è appunto quella di BI, che presenta oggettivi profili di grande interesse pubblico e mediatico.
Ferma dunque la liceità dell'articolo, i convenuti hanno quindi eccepito come difetti, nel caso di specie, anche la prova dell'esistenza del danno lamentato dall'attore, della sua entità, del nesso causale rispetto alla pubblicazione dell'articolo, nonché dell'elemento soggettivo del dolo in capo alla giornalista ed hanno concluso per il rigetto di ogni pretesa avversaria, ivi compreso il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della l. sulla stampa, non essendo integrato il reato di diffamazione, nonché opponendosi alla eliminazione o deindicizzazione dell'articolo dal web trattandosi di un forma di censura del diritto di informazione ed instando per la condanna dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.
pagina 11 di 42 Assegnati i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, nonché rigettate le prove orali richieste da parte attrice e ritenutone il carattere documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali, come in epigrafe indicate, con ordinanza in data 1.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
***********
1. Sulle istanze istruttorie reiterate e sulle produzioni documentali
Preliminarmente deve essere richiamato il contenuto dell'ordinanza del 14.7.2023 con cui sono state rigettate le prove orali richieste dall'attore, come reiterate nelle conclusioni definitivamente rassegnate, posto che i capitoli per testi indicati nella propria
II memoria istruttoria, si confermano, da un lato, irrilevanti ai fini della decisione, quanto alle modalità di applicazione dell'EMDR da parte del FO nel corso della psicoterapia somministrata alla minore non essendo in contestazione in questa Per_7 sede la condanna emessa in primo grado dal UN di Reggio Emilia, bensì l'opinione espressa dalla giornalista in merito e, dall'altro, vertenti su circostanze documentali e non contestate dai convenuti (cfr. docc. 18 e 18 bis fasc. attoreo).
Occorre invece decretare l'inammissibilità delle produzioni documentali offerte dalla difesa del ed allegate alla III memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. del 5.5.2023, in Pt_1 quanto trattasi di documentazione non prodotta in prova contraria – posto, peraltro, che i convenuti non hanno svolto istanze istruttorie nella propria II memoria ex art. 183 co 6
c.p.c. – e a confutazione di contestazioni svolte da controparti sin dalla comparsa di costituzione e risposta;
parimenti le pubblicazioni effettuate dal FO nel corso della sua carriera non possono considerarsi prodotte in prova contraria, tenuto anche conto che parti convenute non hanno messo in dubbio “il prestigio, la fama e la competenza professionale del dott. o della sua tutt'altro. All'opposto, è proprio Pt_1 Controparte_9 grazie a tali indubbie caratteristiche di credibilità dell'attore che lo stesso veniva frequentemente nominato consulente …” (cfr. comparsa costituzione pag. 29).
Diversamente vanno ritenuti pienamente ammissibili i documenti prodotti dall'attore in allegato alla propria comparsa conclusionale, essendosi formati pagina 12 di 42 successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie (trattasi, in particolare, del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 6.6.2023, della Corte di
Cassazione del 10.4.2024 e della sentenza del UN di Torino del 28.8.2024).
**************
2. Sulla natura parzialmente diffamatoria dell'articolo
A. Introduzione
Venendo al merito, la presente fattispecie trae origine dalla domanda di risarcimento danni promossa da che assume essere stato leso nella Parte_1 propria reputazione ed immagine professionale da un articolo scritto da CP_1
intitolato “La sentenza di Reggio Emilia. BI, la condanna di
[...] Pt_1 cancella il metodo degli “ostetrici dei ricordi”, pubblicato in data 12 novembre 2021 sul quotidiano versione cartacea (edito da - doc. 2), CP_3 Controparte_3 nonché nella versione online (con il medesimo editore) in data 11 novembre 2021;
l'attore rivolge dunque la propria istanza risarcitoria nei confronti dell'autrice di quell'articolo, nonché dell'editore e del Direttore del giornale, CP_2
Assume in particolare il FO che la giornalista abbia travalicato i limiti propri dell'esercizio del diritto di cronaca, riportando fatti non veri e creando connessioni tra vicende scollegate fra loro, rispetto ad alcune delle quali l'attore è rimasto estraneo, generando false dimostrazioni di accuse prive di fondamento (citazione pag. 16), in particolare, dipingendo l'attore come una sorta di padrone o guru di BI (citazione pag. 7), fautore di un metodo ispirato al suo fanatismo dogmatico (citazione pag. 22), il quale ha provocato errori giudiziari, suicidi ed altre tragedie in modo sistematico
(citazione pag. 17).
e di contro, sostengono che la CP_1 Controparte_3 CP_2 giornalista abbia fatto legittimo esercizio del diritto di critica – non essendo ella una cronista di cronaca giudiziaria (comparsa pag. 5) –, avendo scelto di approfondire un argomento che nel tempo aveva già avuto modo di studiare, per offrire ai lettori un intervento corretto, pertinente e basato su fatti veri, volto a stimolare nel pubblico una riflessione, avuto riguardo alla rilevanza mediatica della vicenda di BI e del personaggio coinvolto, il noto psicologo Parte_1
pagina 13 di 42 B. Principi giurisprudenziali
Per poter valutare la condotta della giornalista come eventualmente integrativa del reato di diffamazione, occorre esaminare se questa abbia o meno travalicato i limiti ed i presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca (e di critica), requisiti che, come costantemente affermato in giurisprudenza, devono sussistere contestualmente;
essi sono dunque: la verità oggettiva (o anche solo putativa dei fatti narrati), la rilevanza sociale della notizia e quindi l'interesse pubblico alla sua diffusione (c.d. pertinenza) ed il rispetto del limite della continenza verbale, ossia la proporzionalità del linguaggio impiegato per la descrizione dei fatti (ex plurimis Cass. 29 ottobre 2019, n.
27592).
In merito al primo dei requisiti indicati, secondo la recente giurisprudenza,
l'esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell'autore di uno scritto offensivo dell'altrui reputazione, sussiste solo a condizione che:
a) l'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti;
b) l'autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite;
c) l'autore non ha sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati;
d) l'autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi (Cass. Civ. sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27592 conf.
Cass. 14822/12).
In particolare, è stato precisato che “il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di pagina 14 di 42 critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti”. (Cass. Civ., 20 luglio 2023, n. 21651).
Sotto il profilo dell'onere della prova, poi, l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca/critica (e della sussistenza della relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista la verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima (Cass. Civ. sez. III, 26 aprile 2022, n. 12985).
In sostanza, affinché il giornalista possa beneficiare dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, occorre che il fatto, nel momento in cui è stato appreso dal giornalista, apparisse verosimile, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibile, sia sul piano soggettivo, in quanto l'autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile per accertarne la verità. Sicché, la corrispondenza della notizia alla verità, anche non assoluta e solo ragionevolmente putativa, deve essere valutata avendo riguardo alla fonte da cui proviene o ad altre circostanze di fatto che ne supportino la veridicità (Trib. Torino sent. N. 4567/24 del 28/8/2024).
E' stato inoltre recentemente chiarito che “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. 4955/2024).
Invero, “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si pagina 15 di 42 manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica” (Cass. 17172/2007 conf. Cass. 25/2009).
Inoltre, anche ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica, non essendo consentito “attribuire ad un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili” , trattandosi di “gratuito attacco morale alla persona e, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, è pur sempre necessario che quei dati non siano strumentalmente travisati nel loro nucleo essenziale”
(ex multiis Cass. pen. 35646/2008, conf. Cass. 4496/2008 conf. Cass. pen. 8721/17).
Invero, “l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita pagina 16 di 42 puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati” (Cass.
7798/18).
Con particolare riferimento all'esercizio del diritto di cronaca è stato altresì precisato in giurisprudenza che “nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi” (Cass.
22190/2009, conf. Cass. 18264/2014, conf. Cass. 26789/2024).
C. Esercizio del diritto di cronaca e di critica
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame occorre anzitutto chiarire che con riferimento all'articolo de quo, l'autrice non si sia limitata a riportare un fatto di cronaca giudiziaria – l'esito della sentenza di primo grado emessa dal GUP di
Reggio Emilia l'11.11.2021 nei confronti di nell'ambito della nota Parte_1 inchiesta denominata iniziata nel 2018 –, bensì abbia utilizzato tale Controparte_8 notizia per svolgere un ulteriore approfondimento ed offrire ai lettori la propria rielaborazione di una vicenda che certamente, come traspare dalla lettura dell'articolo stesso e dai riferimenti in esso contenuti ad altri casi ed inchieste passate, voleva andare ben oltre il mero riportare l'esito di un processo;
siamo dunque nell'ambito dell'esercizio sia del diritto di cronaca che di critica giornalistica.
Inoltre, occorre prendere in considerazione l'intero articolo, comprensivo del titolo, che l'attore assumere essere nella sua interezza, diffamatorio, onde accertare il rispetto dei requisiti sopra delineati – verità, pertinenza e continenza - per ritenere legittimamente esercitato, in particolare, il diritto di critica da parte della giornalista.
D. Sull'esistenza del c.d. “Metodo Foti” – verosimiglianza
Anzitutto l'attore rileva che sin dal titolo che dalle prime righe, lo scritto riporti notizie false, nella parte in cui è indicato che “BI, in realtà, era un luogo
pagina 17 di 42 avvelenato, contaminato dal fanatismo dogmatico dello psicologo Pt_1
e di tanti suoi “allievi”, convinti che i bambini siano sempre sinceri e -
[...] troppo spesso - che un qualunque malessere possa nascondere abusi atroci subiti in famiglia (…) Significa che il famoso ascolto dei bambini era viziato da convincimenti pregressi di cui si cercava conferma” (si riportano in neretto, come a seguire, le parti dell'articolo che l'attore ha indicato nell'atto di citazione come diffamatorie).
Un ulteriore stralcio dell'articolo è considerato dall'attore avente carattere diffamatorio, essendo riportata la falsa affermazione dell'esistenza di un “metodo Foti”, laddove la giornalista indica: “IL METODO FO. Suicidi, malattie, genitori e figli che si sono persi per sempre sono state solo alcune delle conseguenze della cultura del sospetto ammantata di valenza scientifica. E fa quasi pena sapere che ogg viene cacciato da un ristorante perché quello stigma che Parte_1
i suoi fanatici convincimenti hanno appiccicato addosso a tanti adulti, oggi è appiccicato addosso a lui. Ora è lui il maltrattante. È lui l'uomo da cui vanno tenuti lontani i bambini,” posto che, a mente della difesa attorea, detta affermazione accredita la premessa alla calunnia della giornalista secondo cui il FO avrebbe inquinato una moltitudine di procedimenti penali, determinando l'incolpazione di innocenti sulla base di una pianificazione ben precisa, avendo egli elaborato un metodo, capace di condizionare, avvelenare e contaminare Procure, Tribunali e processi
(citazione pag. 15).
Quanto all'esistenza di un “metodo Foti” parti convenute richiamano alcuni articoli pubblicati su note riviste (cfr. doc. 17 e 19 fasc. convenuti) nell'ambito dei quali gli autori hanno apertamente criticato il metodo dell'ascolto del minore vittima di abuso, utilizzato dal (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e CP_12
l'abuso all'infanzia cui la AN e sarebbe stata affiliata) “che spinge a Pt_2 rintracciare abusi sessuali anche quando non ci sono”, in quanto approccio “respinto alla
Comunità Scientifica” ed in contrasto con la Carta di Noto, che impone invece grande cautela nell'esame del minore in condizione di possibile abuso (comparsa di costituzione pag. 30).
pagina 18 di 42 Orbene, a mente di chi scrive, la parte dell'articolo nella quale CP_1 imputa all'odierno attore di essere patrocinatore di un approccio
[...] metodologico nell'ascolto dei minori vittime (o presunte tali) di abuso, che tuttavia non è condiviso da buona parte della comunità scientifica, in quanto non si uniformerebbe alle linee guida raccolte nella c.d. Carta di Noto, non può considerarsi diffamatorio, in quanto frutto di una rappresentazione verosimile della realtà, seppur riportata con toni particolarmente accesi, aspri, forti e sferzanti (quali appunto “fanatismo dogmatico”,
“ostetrici dei ricordi”; “cultura del sospetto ammantata da validità scientifica”), consentiti tuttavia laddove viene esercitato il diritto di critica.
Va osservato, infatti, come sia un noto psicoterapeuta, che ha Parte_1 ricoperto l'incarico di CTU in molti procedimenti, nonché per 13 anni il ruolo di giudice onorario presso il UN per i Minorenni (cfr. sentenza GUP Reggio Emilia sentenza
533/21 pag. 27) e sia fondatore del Centro Studi ON AN e RE;
peraltro, la stessa controparte non “mette in dubbio il prestigio, la fama e la competenza professionale del dott. o della sua (cfr. comparsa costituzione pag. Pt_1 Controparte_9
29).
Egli inoltre risulta organizzatore – relatore di convegni e master in tema di ascolto del minore “in ambito clinico e psicologico forense” (cfr. locandine prodotte dai convenuti doc. 18), organizzati con la Controparte_13
[...]
La circostanza che la fosse affiliata al non è stata Controparte_9 CP_12 specificatamente contestata dall'attore (cfr. prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. pag.
5) e peraltro la stessa è stata accertata nell'ambito dell'inchiesta di BL RI CP_4
e e pubblicata sul sito di La Repubblica (cfr. doc. 8 fasc. attoreo e doc. Persona_8
12 fasc. convenuti).
Può, dunque, ritenersi certamente plausibile l'esistenza di un certo approccio metodologico seguito dal nell'ascolto del minore (presunta) vittima di abuso, la cui Pt_1 divulgazione, favorita dalle competenze professionali e dall'esperienza del medesimo, nonché dall'adesione al sia avvenuta mediante l'organizzazione di corsi di CP_12
pagina 19 di 42 formazione e master per gli operatori di settore (psicologico, assistenti sociali, educatori, ecc.).
A ben vedere, anche quanto ricostruito dai convenuti in relazione ad alcuni
“capisaldi della metodologia condivisa dal centro studi” , tra cui il “cd ascolto empatico del minore, ad esempio, approfondito anche dall'odierno attore in alcune sue pubblicazioni, che ha lo scopo di aiutare il bambino a ricordare ciò che di terribile gli era capitato e che non ricordava più a causa di meccanismi di rimozione” (comparsa costituzione pag. 30), il quale è stato criticato da parte della stampa perché respinto dalla comunità scientifica e contrario alle linee guida della Carta di Noto (cfr. doc. 19 fasc. convenuti), non è stato specificatamente contestato dall'attore che sul punto si è limitato a rilevare di aver “sempre lottato contro il facile e interessato pregiudizio che i bambini dicano sempre bugie e le loro denunce di abuso siano inaffidabili” (cfr. atto di citazione pag. 9).
Inoltre, la sentenza di condanna del GUP di Reggio Emilia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, odierno attore, per il reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p., stigmatizzando l'approccio assunto dal FO nel corso delle sedute di psicoterapia somministrare nei confronti di una minore, presunta vittima di abusi.
La sentenza citata riporta che dall'inchiesta sia emerso come “con il progredire della terapia e in particolare mediante l'utilizzo – come visto improprio e mal condotto – della tecnica EMDR, in non solo si instillava il “ricordo” dell'abuso, ma anche il Per_4 dubbio che a perpetrare tale violenza potesse essere stato il padre” (cfr. sentenza
533/21 pag. 24), giungendo a ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta e le lesioni, posto che , dopo la psicoterapia, non stava meglio, ma anzi era Per_4 peggiorata … arrivando addirittura a dicembre 2018 ad essere “fuori controllo”, aggressiva e violenta” (cfr. pag. 26).
Conclude il GUP che l'imputato, attraverso “le modalità fortemente suggestive, suggerenti ed induttive … pregiudizievoli, con le quali … conduceva le sedute” abbia provocato nella minore, lesioni personali gravissime, consistenti nel manifestarsi di un
“disturbo di personalità borderline e un disturbo depressivo con ansia” (cfr. sentenza
533/21 pag. 24).
pagina 20 di 42 Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, il GUP ritiene provata la volontarietà della condotta lesiva, quantomeno sotto la forma del dolo eventuale, considerando, da un lato, “le competenze tecnico-professionali e l'esperienza del FO”, nonché “le modalità pregiudizievoli di svolgimento della psicoterapia e l'errato utilizzo dell'EMDR” ed infine la
“reiterazione delle condotte”, avendo lo psicologo protratto le sedute con la minore per quasi tre anni (cfr. sentenza 533/21 pag. 27).
E' bene ribadire come nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, essendo sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. 2842/1999 conf. Cass. 36244/2004 Cass. 39503/12).
La circostanza che in seguito alla sentenza di condanna emessa in primo grado,
l'odierno attore sia stato assolto, in via definitiva da ogni accusa, nei successivi gradi di giudizio, non vale a privare l'articolo del requisito della verità putativa, nella parte in cui, essendo stato il pezzo redatto all'indomani della sentenza di condanna in primo grado, si faccia riferimento a quanto in quella pronuncia all'epoca era stato accertato.
Deve inoltre osservarsi come seppur la giornalista al momento della redazione dell'articolo non avesse ancora potuto prendere visione delle motivazioni della sentenza di condanna – essendo state depositate solo il 9.2.2022 – alla stessa erano certamente noti i capi d'imputazione contestati all'odierno attore, per aver egli già ricevuto l'avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis c.p.c. (cfr. doc. 23 fasc. convenuti).
Invero, il capo di imputazione relativo al reato di lesioni personali aggravate è così formulato ”sottoponendo la minore a serrate sedute di psicoterapia svolte con modalità suggestive e suggerimenti con la voluta formulazione di domande sul tema dell'abuso sessuale ed ingenerando in capo alla minore il convincimento di essere stata abusata sessualmente dal padre e dal socio … convincendo la minore che eventuali pagina 21 di 42 incontri con il padre avrebbero procurato la medesima un'ulteriore pregiudizio … e sottoponendola alla tecnica psicoterapeutica dell'EMDR in totale violazione dei protocolli di riferimento riferendo falsamente alla minore che si trattava di tecnica necessaria al recupero dei ricordi” (doc. 23 fasc. convenuti).
Può dunque ritenersi verosimile che al momento della sua stesura e successiva pubblicazione la giornalista avesse ravvisato la sussistenza di una serie di elementi – fama, esperienza e notorietà dello psicoterapeuta, patrocinatore e divulgatore di un certo approccio nell'ascolto dei minori abusati o presunti tali che aveva ricevuto critiche dalla comunità scientifica – tali da consentirle di affermare l'esistenza di un “metodo
Foti” e di esporlo a critica, partendo proprio dalla recentissima sentenza del GUP di
Reggio Emilia che aveva condannato l'attore proprio perché, facendo applicazione di quel presunto metodo nel corso delle sedute di psicoterapia con una minore, nel aveva appunto ingenerato un ricordo apparentemente inesistente.
A ciò si aggiunga che, avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato (Cass. 17172/2007 conf. Cass. 25/2009), il quale per l'invocabilità dell'esimente del diritto di critica richiede di operare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero attraverso la pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dell'interpretazione di quel fatto, deve considerarsi come, l'articolo in commento, pur si ribadisce nell'asprezza dei toni utilizzati, si ponga l'obiettivo di censuare l'approccio metodologico, applicato nell'ascolto dei minori vittime o presunte tali di abusi, riferibile all'attore ma condiviso anche da altri psicologi e terapeuti italiani, onde evidenziarne le fragilità e criticità, secondo la prospettiva offerta dalla sua autrice.
Vi è dunque pertinenza rispetto al tema affrontato ed alle opinioni rese dalla giornalista che lo ha redatto trattandosi di tema delicato e oggetto di dibattito anche giurisprudenziale, dovendosi, in particolare, considerare come anche la Suprema Corte sia recentemente intervenuta in materia di valutazione della prova dichiarativa assunta senza l'osservanza delle linee guida di cui alla c.d. Carta di Noto, richiedendo un maggior sforzo motivazionale in capo al giudice che intenda utilizzare una deposizione pagina 22 di 42 altrimenti inattendibile (Cass. pen. Sez. 3 -, Sentenza n. 5433/2022, conf. Cass. pen.
39411/14, Cass. pen. 648/17).
E. Sulla decadenza del padre della minore dalla responsabilità genitoriale quale conseguenza dell'attività del FO – assenza di veridicità
Prosegue l'attore ritenendo che l'articolo abbia capziosamente accostato due fatti veri ma scollegati nella realtà, facendoli invece apparire come consequenziali, con il risultato di generare una notizia nuova e radicalmente diffamatoria nella parte in cui ha riportato è stato condannato per lesioni nei confronti di una Parte_1 minore alla quale aveva instillata l'idea di aver subito abusi dal padre e da altre due persone. La minore non aveva più visto il papà, era decaduta la responsabilità genitoriale. Insomma, una famiglia devastata”.
A ben vedere la narrazione condotta dall'autrice dell'articolo che pone in modo consequenziale due fatti, percepiti dal lettore come direttamente e causalmente collegati, realizza l'effetto di imputare alla condotta - penalmente sanzionata - del Pt_1 anche la pronuncia di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale a carico del padre della minore.
La giornalista accosta due fatti veri che tuttavia, essendo riportati in modo assertivo, pedissequo e posti l'uno come conseguenza dell'altro, inducono il lettore a credere che la condotta dell'odierno attore abbia determinato la pronuncia ablativa della responsabilità in danno del padre della vittima;
detto – terzo – fatto non è tuttavia riscontrato neppure nella sua verosimiglianza, anzi è sconfessato dalla stessa pronuncia del GUP di Reggio Emilia.
Anzitutto con la stessa sentenza è stato assolto dal reato di frode Parte_1 processuale, punito all'art. 374 c.p., perché il fatto non costituisce reato, difettando la prova del dolo specifico del reato contestato (“non vi sono, tuttavia, ulteriori elementi dai quali poter ricavare con certezza il suo intento consapevolmente ingannatorio, ovverosia che l'immutazione operata su avesse lo scopo specifico di ingannare il Per_4
CTU e il giudice” cfr. sentenza GUP 533/21 pag. 23).
Dalla stessa lettura del capo di imputazione – noto già all'epoca della lettura dispositivo della sentenza di condanna, diversamente dalle motivazioni depositate dopo pagina 23 di 42 la pubblicazione dell'articolo - si evince come il FO sia intervenuto nella vicenda legata alla p.o. nella veste di psicoterapeuta (cfr. capi d'imputazione 103 e 79 sentenza 533/21 Part
“perché in qualità di terapeuta della incaricato dalla di effettuare Controparte_9 una formazione del personale sanitario mediante effettuazione di psicoterapia sulla Pe minore S. finalizzata alla rielaborazione del trauma”) e non di consulente del giudice o del PM, di tal ché non risulta provato che egli abbia avuto un ruolo diretto nella vicenda giudiziaria, già pendente all'epoca del suo intervento, e radicata avanti al giudice minorile che ha poi emesso la pronuncia di decadenza nei confronti del padre della minore.
Inoltre, neppure nel capo di imputazione di cui al delitto contestato ed integrato agli artt. 582 e 583 c.p., è riportata quale conseguenza della condotta del FO la declaratoria di decadenza del padre della minore dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla medesima (cfr. doc. 23 fasc. convenuti).
Ne consegue che al momento della pubblicazione dell'articolo, all'indomani della sentenza di cui sopra, non vi erano elementi che facessero ritenere vero o comunque verosimile che la pronuncia emessa del UN per i Minorenni di decadenza del padre dall'esercizio delle funzioni genitoriali nei confronti della minore fosse direttamente riconducibile all'attività professionale e terapeutica posta in essere dal Pt_1
Peraltro anche le motivazioni della sentenza del GUP confermano l'assenza di un collegamento diretto tra i due predetti fatti: si abbia riguardo in proposito a quanto riportato nel paragrafo denominato “Inquadramento del nucleo familiare di Per_4
” ove viene dato atto che il nucleo familiare che “viveva una condizione
[...] Per_9 di notevole fragilità, derivata da una serie di eventi, più o meno traumatici” era stato preso in carico dal Servizio Sociale della Val D'Elza in data 11.8.2013 e che solo dal febbraio 2016, su proposta degli assistenti sociali, la minore iniziava un percorso di psicoterapia con il FO, mentre il padre della minore, verrà dichiarato Controparte_14 decaduto dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del TM in data 12.10.2017
(cfr. sentenza 533/21 pag. 3/4).
Ne consegue dunque che l'articolo deve ritenersi diffamatorio nella parte in cui realizza un'associazione tra due fatti, pur veri (da un lato la condanna per lesioni a pagina 24 di 42 carico dell'attore e dall'altro la decadenza del padre dal ruolo genitoriale), ma non eziologicamente connessi, con ciò contribuendo a creare un terzo fatto falso (vale a dire che il FO, attraverso la psicoterapia somministrata alla minore, abbia inciso sulle vicende familiari della stessa, determinandone l'esclusione del padre dal proprio ruolo genitoriale).
F. Sulla responsabilità del FO o del suo “metodo” con riferimento ad altri casi di cronaca giudiziaria – assenza di veridicità
L'attore inoltre lamenta che l'accostamento del proprio nome a vicende giudiziarie passate costituisca una malevola manipolazione e mistificazione della realtà, destinata a presentarlo come un “mostro seriale” (citazione pag. 12), nella parte in cui la giornalista riferisce “Insomma, pretendeva di convincere la ragazzina di avere ricordi Pt_1 di cui lei non sapeva nulla (gli abusi subiti) e mentre agiva con fare suggestivo e orientante, anziché scovare un trauma, ne causava lui stesso uno alla ragazzina. Questo è quello che è successo alla minore, ma poi c'erano gli adulti. BI, , , e le tante CP_4 CP_5 Controparte_6 vicende in cui e i suoi “collaboratori” erano periti e consulenti, Parte_1 sono state soprattutto storie di adulti distrutti, guastati per sempre da accuse infamanti in cui le uniche prove della colpevolezza erano traumi estratti dagli
“ostetrici dei ricordi”.
allega inoltre come la giornalista crei un collegamento tra vicende Parte_1 tra loro scollegate e rispetto alle quali egli è rimasto anche estraneo, generando false verità e false dimostrazioni di accuse prive di fondamento, nella parte in cui riporta “E adesso, ripercorrendo all'indietro le tante vicende controverse in cui famiglie, giornalisti, avvocati che hanno accusato di aver agito con le Parte_1 stesse modalità di BI, non si può smettere di pensare che ci sia un filo neppure troppo sottile a legare il tutto”, posto che assemblando quattro casi giudiziari, la convenuta costruisce la sua scandalosa rivelazione circa la responsabilità del FO per aver provocato tragedie in modo sistematico (citazione pag. 17).
Parte convenuta in merito, rileva come l'esistenza di un legame tra il coinvolgimento di nel caso c.d. BI ed altre vicende meglio citate nell'articolo Pt_1
pagina 25 di 42 – , , – non sia inventata bensì provata dalla CP_4 CP_5 Controparte_6 circostanza che “il dott. o i suoi collaboratori o la sua tanto attiva Pt_1 Parte_4 nella persona di altri professionisti, hanno svolto le loro prestazioni professionali,
[...] come consulenti o periti, in vicende che avevano ad oggetto presunti abusi sui minori e che spesso sono culminate in vere e proprie tragedie familiari e in assoluzioni giudiziarie” (cfr. comparsa di costituzione pag. 19), osservando inoltre come anche altri giornalisti abbiano teorizzato l'esistenza del fil rouge (doc. 16 fasc. convenuti).
Appare anzitutto opportuno rilevare come abbia fatto Controparte_1 menzione di alcuni casi giudiziari noti e risalenti ad epoche antecedenti il caso c.d.
BI; inchieste e processi che sono accomunati dall'analogia tra i fatti contestati – abusi sessuali su minori commessi nell'ambito della famiglia o in contesto scolastico e sociale – e dalla partecipazione dell'attore o di soggetti comunque legati alla sua ON, la in veste di consulenti della Procura o del UN. Controparte_9
A ben vedere, seppur sia vero che tutte le vicende menzionate nell'articolo, abbiano in comune tanto la partecipazione del FO come consulente della pubblica accusa o professionisti legati allo stesso od all'associazione dal medesimo fondata e che dette vicende siano ricordate, in particolare, per la gravità e particolare odiosità delle condotte contestate agli indagati (abusi sessuali su minori) ed i tragici epiloghi che alcune di esse hanno avuto in considerazione del ridimensionamento ed addirittura della caducazione delle ipotesi accusatorie inizialmente avvallate, non può ritenersi per ciò solo vero o verosimile, come invece sembra trarsi dalla chiave di lettura offerta dalla giornalista, che ”le uniche prove della colpevolezza erano traumi estratti dagli “ostetrici dei ricordi”.
************
In particolare, quanto ai fatti accaduti a nel 1996, risulta dagli atti CP_5
e dalla documentazione allegata come a seguito della denuncia di abusi sessuali di gruppo da parte di due minori ed a carico dei nonni e degli zii, gli indagati si siano suicidati insieme prima dell'avvio del processo;
nell'ambito di dette indagini Pt_1 rivestì l'incarico di consulente del PM e inviò al sostituto procuratore di Biella che
[...] allora seguiva il caso, un fax in data 11.7.1995 (doc. 6 fasc. convenuti) cui fece seguito pagina 26 di 42 l'emissione di un decreto di perquisizione personale e domiciliare a casa degli indagati
(doc. 5 fasc. convenuti).
Con riferimento a tali fatti la giornalista riporta “quel fax con su scritto
“urgente” che 25 anni fa inviò a un pm, poiché convinto che un bambino Pt_1 gli avesse appena rivelato l'indubitabile esistenza di una botola nella stanza dei nonni accusati di stupri ferocissimi” con il tragico e grottesco epilogo che la botola non fu mai trovata, i nonni si suicidarono insieme ai due figli, accusati anch'essi, ”. CP_5
Tale inciso che a ben vedere riporta un accadimento vero e provato – l'invio da parte dell'attore, all'epoca consulente, al PM di un fax con l'indicazione “urgentissimo” sul frontespizio e riproducente una piantina dell'abitazione dove il minore avrebbe indicato la distribuzione interna dei locali e la presenza sotto il letto di una “botola” (doc.
6 fasc. convenuti) – collegato in modo causalmente diretto al “tragico e grottesco epilogo” indicato poco dopo (“la botola non fu mai trovata, i nonni si suicidarono insieme ai due figli, accusati anch'essi”), associando in maniera estremamente semplificata, un evento (la circostanza che il FO avesse comunicato al PM quanto appreso dal minore in relazione all'esistenza di una presunta “botola degli orrori”) ad un altro (il suicidio degli indagati), attraverso un'operazione di associazione diretta che omette di considerare entrambi gli eventi nella loro autonoma complessità – da un lato, le indagini e le garanzie processuali che infondono anche la ricerca degli elementi di prova e dei riscontri e, dall'altro, le motivazioni sottese all'attuazione di un gesto estremo anticonservativo – e produce l'effetto di ingenerare nel lettore la convinzione che il suicidio degli indagati sia stato direttamente se non esclusivamente cagionato dall'errato ascolto del minore condotto dall'odierno attore.
D'altronde, la complessità dell'intera vicenda che nell'articolo viene richiamata in poche righe, si apprezza dalla lettura della rassegna stampa prodotta da entrambe le parti sul caso (cfr. doc. 4 fasc. convenuti, doc. 18, 18 bis e 18 ter fasc. attoreo).
In particolare dalla lettura di alcuni articoli prodotti dall'attore in allegato alla propria seconda memoria istruttoria (articolo pubblicato su La Stampa il 6.10.2019 dal titolo "A mio padre oggi vorrei chiedere come ha potuto fare certe cose: doveva pagare pagina 27 di 42 per le sue colpe”; articolo pubblicato su La Stampa il 6.10.2019 dal titolo “Non ho mai manipolato mio figlio: quando lo portai dalle psicologhe mi dissero subito di fare denuncia”, articolo pubblicato su La Stampa il 6.10.2019 dal titolo “Dello scandalo di
Sagliano siamo le vittime: basta puntare il dito contro di noi”) si evince come il bambino e la madre che all'epoca, con le proprie dichiarazioni il primo e con la presentazione della denuncia la seconda, diedero il via all'indagine sui presunti abusi subiti da parte della famiglia di origine paterna del minore, non ebbero negli anni a ritrattare o ritirare quanto inizialmente riferito agli inquirenti ed ai loro consulenti.
Ne consegue che non può dirsi vero o verosimile che il FO con la propria consulenza abbia narrato l'esistenza di falsi abusi, dando adito ad accuse infamanti ed ingiuste in danno degli indagati, posto che, in ogni caso, la sua opinione, quale consulente, è stata posta al vaglio del PM ed inoltre, alcuna verità processuale è mai stata raggiunta sulla vicenda.
************
Analogamente, con riferimento alla vicenda di del 2006, ove Controparte_6 vennero indagate ed arrestate cinque persone tra maestre e bidelle di una scuola dell'infanzia, successivamente tutte scarcerate e definitivamente assolte, risulta dalla documentazione agi atti (doc. 8 fasc. convenuti) che unitamente ad altri Parte_1 due consulenti, avesse redatto una perizia per la Procura, nell'ambito della quale, dopo aver esaminato alcuni dei minori ed i loro genitori, era stata valutata la sussistenza di
“abusi sessuali ritualistici” (pag. 44 doc. 8 fasc. convenuti).
La giornalista nell'articolo riporta invero un particolare specifico tratto dalla lunga perizia, citando un'interpretazione offerta dal collegio peritale in merito al racconto fatto da un minore, così affermando: “Ripenso alle sue certezze sugli abusi subiti dai bimbi di Rignano, con quelle perizie surreali in cui un bambino disegna
e lui scrive: «Il concetto di “trasformazione” (nell'ultimo film di Per_1
Spider-Man l'eroe buono si trasforma in cattivo) può anche rinviare al processo psicologico - anch'esso altamente compatibile con la finalità dell'abuso sessuale ritualistico - che mira a trasformare l'identità positiva della vittima in identità negativa e malefica”.
pagina 28 di 42 definisce la citata perizia come “surreale” perché il Controparte_1 consulente avrebbe tratto delle conclusioni irragionevoli da un narrato del bambino, il quale poteva avere diversi e più “normali” significati.
Orbene, seppur debba darsi atto del fatto che il UN della Libertà di Roma e successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37147/2007 (doc. 7 fasc. convenuti), si sono pronunciati in merito all'assenza di gravi indizi di colpevolezza, quindi decidendo per la scarcerazione degli indagati, non può non rilevarsi come l'unica perizia prodotta dai convenuti in atti e riferibile al FO sia datata 20.9.2007 (cfr. doc. 8), mentre il pronunciamento appena citato della Suprema Corte (anch'esso prodotto dai convenuti, doc. 7) sia stato emesso all'udienza del 18.9.2007 e dunque due giorni prima.
Peraltro, si consideri come il UN del Riesame si fosse pronunciato sulla scarcerazione già il 10.5.2007 (cfr. sentenza Corte di cassazione n. 37147/2007 (doc. 7 fasc. convenuti), mentre avuto riguardo alla sopra citata relazione del Collegio dei consulenti del PM tra i quali vi era anche l'odierno attore, le operazioni peritali sono iniziate in epoca successiva, vale a dire il 31 maggio e sono terminate il 30 luglio con l'ultima audizione protetta, cui ha poi fatto seguito il successivo 20 settembre il deposito dell'elaborato finale (cfr. doc. 8).
Ne consegue che, a meno che l'odierno attore avesse svolto per la Procura nel caso in oggetto, anche altre consulenze antecedenti quella datata 20.9.2007, non vi è prova – in questo giudizio - che la Cassazione si riferisse proprio all'attività di accertamento posta in essere dal FO, laddove, nella sentenza citata aveva osservato
“La consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l'esperto nominato dal Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre l'abuso” (cfr. Cass. sent. 37147/07 doc. 7 fasc. convenuti).
Inoltre, fermo quanto rilevato sopra con riferimento alla posteriorità della perizia prodotta rispetto alla sentenza della Cassazione, non si ravvisa nella sentenza della pagina 29 di 42 Corte un esplicito riferimento alla illegittimità dell'attività professionale posta in essere dal FO e dei risultati dalla stessa raggiunti, essendosi invero accolto il rilievo evidenziato dalle difese degli indagati circa l'assenza di riscontri oggettivi alla ricostruzione accusatoria e la diretta riferibilità della condizione di stress manifestata dai bambini rispetto ai presunti abusi subiti;
ciò costituisce appunto l'applicazione di principi di valutazione delle prove e degli indizi (art. 192 c.p.p.) e rientra, più in generale, nelle garanzie costituzioni del giusto processo e del contraddittorio (art. 111 Cost.).
In altri termini, dalla lettura della motivazione del predetto provvedimento si evince che la Cassazione così come il UN del Riesame di Roma, avessero censurato anche altre manchevolezze e lacune nell'indagine che aveva condotto al fermo degli indagati, non direttamente ed esclusivamente riferibili ai soli accertamenti peritali condotti dai consulenti nell'ascolto delle presunte giovani vittime.
La circostanza che intervennero in seguito per tutti i soggetti coinvolti assoluzioni con formula piena, non vale di per sé sola a far ritenere che l'indagine che li ha visti coinvolti fosse necessariamente fallata o meglio “inquinata” dalle valutazioni condotte da uno dei consulenti della Pubblica accusa e dalle modalità con le quali egli aveva condotto l'ascolto dei minori, presunti abusati, posto che, come già evidenziato dalla
Corte di Cassazione in sede cautelare, hanno concorso ad alimentare il citato caso giudiziario anche altri fattori, quali in particolare le dichiarazioni dei genitori allarmati, gli atteggiamenti sessualizzati manifestati da alcuni bambini, la condizione di forte stress in cui gli stessi si trovavano, referti medici, ecc... (cfr. sentenza n. 37147/2007 pagg. 5 e ss).
Nuovamente, dunque, anche per questo caso, come per gli altri citati, la giornalista ha operato una diretta associazione tra l'attività professionale posta in essere dal FO come co-consulente del PM e le conseguenze subite dagli imputati nel processo nell'ambito del quale sono stati infine tutti assolti per insussistenza del fatto.
Invero, applicando la stessa chiave di lettura sopra individuata la giornalista ascrive direttamente ed esclusivamente ogni responsabilità in merito alla formulazione delle originarie accuse poi caducate, all'ascolto dei minori condotto dall'odierno attore,
pagina 30 di 42 ricostruzione che, tuttavia, come poc'anzi osservato, non risulta provata, dovendosi dunque escludere il requisito di verità o verosimiglianza della notizia come riportata.
**********
Infine, con riferimento alla vicenda della sig.ra , madre Controparte_7 suicida, coinvolta nella vicenda nota come i “Diavoli della SS OD (trattata recentemente dal podcast ” curato da BL RI e e CP_4 Persona_8 pubblicato sul sito di La Repubblica, cfr. doc. 8 fasc. attoreo e doc. 12 fasc. convenuti), relativa ad una presunta setta di pedofili satanisti che tra il 1997 ed il 1998 avrebbe abusato di 16 bambini, sia in ambienti domestici che nei cimiteri e che ha portato all'allontanamento di tutti minori dalle famiglie di origine, vicenda poi culminata con la caducazione dell'accusa di abusi di stampo satanico e con alcune condanne ed altrettante assoluzioni (cfr. doc. 11 fasc. convenuti), non risulta provato che il FO avesse assunto un ruolo ufficiale o diretto nelle indagini.
I convenuti invero riportano come la cui egli era all'epoca il Controparte_9 direttore scientifico avesse fornito alcune consulenze ed una delle consulenti del
UN di DE fu , ex moglie dell'odierno attore. Persona_5
A mente dell'attore, l'articolo gli attribuisce falsamente responsabilità per episodi ed eventi cui è estraneo, laddove riporta “Penso a , la cui Controparte_7 vicenda è raccontata nell'inchiesta e a quel salto dalla finestra che CP_4 mise fine alla sofferenza per quella figlia amatissima, allontanata per sempre da lei”.
Dalla documentazione prodotta in atti dalle parti (articoli di stampa che hanno trattato della vicenda) non si evince il ruolo che il FO o l'associazione di cui era referente avessero avuto all'epoca nella vicenda;
invero dalla stessa documentazione prodotta in atti (non costituita peraltro dalle sentenze emesse in quei processi) risulterebbe che le confidenze dei minori presunti abusati, fossero state inizialmente Part raccolte nel corso delle indagini da psicologhe dell' non legate al FO od alla sua associazione, mentre la ex moglie dello stesso - - sarebbe intervenuta Persona_5 solo in un secondo momento come consulente del UN (si veda in particolare podcast Veleno - episodio 6 “Trappola per Topi” – dal minuto 17.18 al minuto 17.48).
pagina 31 di 42 In questo caso, dunque, manca del tutto qualsiasi collegamento tra l'odierno attore od il suo approccio psicologico e le tragiche conseguenze della vicenda;
non può dunque ritenersi vero il fatto che il FO od il suo “metodo” abbiano avuto un'efficacia causale diretta od esclusiva negli allontanamenti dei minori dalle famiglie interessate e nel conseguentemente tragico epilogo che ha riguardato, in particolare, la sig.ra
. Controparte_7
***********
Infine, analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento ad un ultimo caso di cronaca citato dalla giornalista, nella parte dell'articolo in cui è riportato
“Ripenso al povero orologiaio di LI accusato di avere abusato dei figli, con che vedeva nell'inquietante disegno di uno dei figli un “pene Parte_1 dentato”, mentre il pene dentato era il personaggio di un manga. Per_3
Ripenso alla compagna dell'orologiaio, accusata e assolta anche lei, morta di malattia qualche tempo dopo. Ripenso alla lunga scia di dolore di cui BI
è solo l'ultima tappa”, posto che la documentazione offerta in prova dai convenuti (e segnatamente un articolo di stampa, doc. 13) che riporta esclusivamente le dichiarazioni rilasciate dal difensore dell'allora imputato, non può ritenersi idonea di per sé sola a dimostrare la veridicità o verosimiglianza dell'apporto causale diretto ed esclusivo della valutazione condotta dal FO (relativa ad un disegno effettuato dal minore) rispetto all'incriminazione di due persone indagate e successivamente assolte (una delle quali successivamente deceduta per malattia).
**************
Orbene, se può ritenersi certamene vero, come i convenuti hanno osservato, che i casi di cronaca e le vicende giudiziarie menzionate ( e ) CP_5 Controparte_6 abbiano visto la partecipazione diretta del FO quale consulente della Procura (peraltro, come nel caso di , insieme ad altri periti), oppure di persone legate allo stesso CP_6 od alla sua ON (come ne caso della dott.ssa , consulente nominato dal Per_5
UN nell'ambito dei procedimenti a carico dei c.d. “Diavoli della SS Modenese”), per i motivi tutti sopra specificatamente indicati per ogni singolo caso citato, non può per ciò solo ritenersi che il od il suo approccio metodologico nell'ascolto dei minori Pt_1
pagina 32 di 42 abbiano costituito causa esclusiva della formulazione delle accuse, poi ridimensionate o caducate e, a fortiori, delle conseguenze tragiche patite dagli indagati e imputati in quei procedimenti, nonché dai minori stessi.
L'accostamento tra l'odierno attore e la vicenda giudiziaria che lo ha personalmente riguardato, ad altri più risalenti e variegati casi di cronaca giudiziaria, è stato operato dalla giornalista in termini assertivi ed inequivoci, così come in termini altrettanto consequenziali e diretti è ricostruito il collegamento tra l'applicazione del c.d.
“metodo Foti” e le varie conseguenze ad esso attribuite quali, appunto, i tragici epiloghi che hanno caratterizzato quei fatti di cronaca (“Suicidi, malattie, genitori e figli che si sono persi per sempre sono state solo alcune delle conseguenze della cultura del sospetto ammantata di valenza scientifica” ; “BI, , , CP_4 CP_5 CP_6
e le tante vicende in cui e i suoi “collaboratori” erano periti e
[...] Parte_1 consulenti, sono state soprattutto storie di adulti distrutti, guastati per sempre da accuse infamanti in cui le uniche prove della colpevolezza erano traumi estratti dagli
“ostetrici dei ricordi” “E adesso, ripercorrendo all'indietro le tante vicende controverse in cui famiglie, giornalisti, avvocati che hanno accusato di aver agito con le Parte_1 stesse modalità di BI, non si può smettere di pensare che ci sia un filo neppure troppo sottile a legare il tutto” ““Ripenso alla lunga scia di dolore di cui BI è solo l'ultima tappa”).
La giornalista, dunque, collega fatti veri (casi di cronaca) o verosimili (l'esistenza del c.d. “metodo Foti”), prospettando al lettore un terzo fatto che, tuttavia, è indimostrato e dunque è falso, laddove attribuisce a ed al suo approccio Parte_1 metodologico nell'audizione dei minori abusati la responsabilità unica ed esclusiva della formulazione di false accuse che avrebbero portato Procure e Tribunali a perseguire ingiustamente persone innocenti, provocandone indicibili sofferenze.
Invero, detto passaggio logico ha l'effetto di escludere ogni rilevanza agli accertamenti processuali condotti in quei giudizi, alla valutazione del materiale probatorio ed indiziario effettuata dalle Procure e dai Tribunali che si sono sugli stessi pronunciati, così semplificando la ricostruzione di vicende umane e giudiziarie estremamente complesse a beneficio di un lettore che, dalla lettura dell'articolo in pagina 33 di 42 commento, sia invece portato a credere che ogni responsabilità in merito ai tragici eventi che ne sono derivati, anche laddove le gravi accuse originariamente contestate sono state successivamente escluse, sia di e del suo presunto metodo Parte_1 applicato all'ascolto dei minori.
Tuttavia, si diceva, tale fatto non è dimostrato e la sua verosimiglianza non è altrimenti evincibile neppure dalla lettura e analisi delle fonti indicate dai convenuti con riferimento ai vari casi di cronaca menzionati nell'articolo (per la cui analisi si rimanda a quanto già osservato), non potendosi tacere il fatto che per le prestazioni rese in quei procedimenti come consulente o perito, l'odierno attore non è mai stato sottoposto ad accertamenti o perseguito in ambito penale o disciplinare.
G. Conclusioni
In conclusione, l'articolo in commento deve ritenersi diffamatorio nella parte in cui attribuisce all'attore od al suo approccio metodologico – attraverso il pedissequo accostamento di fatti veri ma tra loro scollegati (2.E) e la costruzione di un parallelismo consequenziale tra eventi veri o verosimili ma non accomunati da una certa derivazione causale (2.F) – un'indimostrata esclusiva responsabilità nella verificazione di eventi tragici, finendo in tal modo con l'esporre il FO a critica come se quei fatti fossero effettivamente a lui solo riferibili, avendo la giornalista rappresentato le notizie in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne siano stati travisati i dati nel loro nucleo essenziale e la censura si sia risolta in un gratuito attacco morale alla persona dell'attore ed alla sua professionalità.
Pertanto, non solo queste parti della notizia così come prospettate non risultano veritiere, ma non è stata nemmeno offerta la prova, gravante sul giornalista, “della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità" (Cass., sez. un., 30.6.1984) o della diligenza nel vaglio di attendibilità della fonte.
Irrilevante ai fini della verifica della fonte è poi il fatto che, ad esempio l'esistenza del fil rouge sia stata prospettata anche da altri giornalisti (doc. 16 fasc. convenuti), atteso che la circostanza non ha alcuna efficacia scriminante in quanto, diversamente opinando, “le diverse fonti delle notizie finirebbero per fare esclusivo riferimento ad un circuito chiuso ed autoreferenziale e nemmeno, in assenza di opportune verifiche e pagina 34 di 42 controlli, può assumere valore esimente la verità putativa” (UN Milano, sez. VII,
15/03/2010).
Sussistono, dunque, a carico dell'articolista tanto l'elemento oggettivo del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., in assenza dei presupposti di operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica (sotto il profilo della verità, quantomeno putativa, della notizia, nei termini sopra indicati), quanto l'elemento soggettivo, non essendo all'uopo richiesto il dolo specifico (quale intenzione di offendere), ma il solo dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale (fra le più recenti Cass. pen 13.3.2013 n. 27787; Cass.
12.12.2012, n. 4364), integrato dalla consapevolezza – ed accettazione del rischio - in capo ad un giornalista professionista della 'consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa' (Cass. 47973/14) e della
'potenziale lesività di notizie parzialmente riferite in ambito giudiziario' (Cass.
27787/2013), anche sotto il profilo della incompletezza od omissione informativa, idonea a pregiudicare la reputazione della persona coinvolta nella notizia.
La domanda dell'attore è dunque accolta.
*************
3. Sulla responsabilità dell'editore e del Direttore del giornale
Quanto alla posizione del direttore responsabile, sussiste la responsabilità ex art. 57 c.p. (“Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”), per avere omesso il doveroso controllo così contribuendo mediante la condotta omissiva in spregio alla posizione di garanzia rivestita a cagionare l'evento dannoso:
“Esclusa l'operatività delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica, deve ritenersi la sussistenza, a carico dell'articolista, degli elementi oggettivi e soggettivi (bastando il dolo anche eventuale) del reato di cui all'art. 595 c.p., e a carico del direttore responsabile dell'illecito di cui all'art. 57 c.p. per non avere attivato i dovuti controlli sul contenuto dell'articolo diffamatorio, per cui il diritto degli attori al risarcimento del danno pagina 35 di 42 conseguente all'evento lesivo contestato è riconducibile al fatto unico in cui si sono inserite le condotte commissive ed omissive del giornalista e del direttore responsabile”
(UN Milano, sez. VI, 29/03/2010).
Accertata dunque incidentalmente la responsabilità ex art. 595 c.p. a carico dell'autore dello scritto diffamatorio ed ex art. 57 c.p. a carico Controparte_1 del direttore responsabile ne consegue altresì la responsabilità civile a CP_2 carico dell'editore ex art. 11 l. n. 47/1948 (“Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore”), quale norma speciale rispetto agli artt. 2043 ss cc.
(UN Torino, 25/03/1998): “L'art. 11 della l. 8 febbraio 1948 n. 47 prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Tale corresponsabilità va riferita a tutti i danni derivanti dal reato sia nell'ipotesi che lo stesso venga accertato in sede penale sia nell'ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta ai fini risarcitori in sede civile” (UN Roma,
24/01/1989).
Tutti i convenuti devono dunque essere condannati in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice (nei limiti in cui gli stessi verranno riconosciuti e liquidati infra) per effetto del reato di diffamazione a mezzo stampa nella presente sede incidentalmente accertato senza che rilevi, ai fini della solidarietà, il diverso titolo del concorso: “Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 c.c., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso. Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 c.p. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo)” (Cassazione civile, sez.
III, 14/10/2008, n. 25157).
pagina 36 di 42 *****************
4. Sul danno
L'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per un importo di € 40.000 o altra minore o maggiore somma liquidata anche in via equitativa.
Occorre anzitutto rilevare che per costante insegnamento della Suprema Corte, “il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. 8861/21, conf. Cass. 25420/17, Cass. 4005/20).
Appare, inoltre, opportuno richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte che in tema di diffamazione a mezzo stampa ha chiarito che “al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal UN di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria,
l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato” (Cass. 8248/24).
Ai fini della liquidazione, tenuto conto dei criteri orientativi elaborati dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano (edizione del giugno 2024), occorre considerare, da un lato, che l'articolo è stato pubblicato su di un quotidiano a tiratura nazionale che ha consentito un'ampia diffusione del testo oltre ad essere stato pubblicato pagina 37 di 42 anche nella versione on line (doc. 1 e 2 fasc. attoreo) e dall'altro, che la sua autrice è un noto personaggio televisivo e influencer conosciuta e seguita sui social network, potendosi dunque ritenere integrato il requisito della notorietà del diffamante.
Inoltre, è uno psicoterapeuta, screditato pubblicamente proprio Parte_1 nella professione che svolge, oltreché colpito nella pubblica onorabilità per esser stato posto al centro di vicende giudiziarie tragiche e legate ad un tema delicato quale è quello dei minori abusati (citazione pag. 16).
Va poi considerato che vi è stato almeno un altro scritto dal contenuto ritenuto diffamatorio a firma di (cfr. sentenza Trib. Torino n. 4567/24 Controparte_1 pubbl. 28.8.2024) che analogamente a quanto accertato in questa sede, ha accostato l'odierno attore “apertamente e falsamente … alla tragica e terribile vicenda di LI, rispetto alla quale i era estraneo”. Pt_1
Inoltre, vanno considerate alcune espressioni contenute nel testo che oltrepassano il limite della continenza e si risolvono a ben vedere in gratuiti attacchi morali alla professionalità od alla persona dell'attore, quali “Fa quasi pena sapere che oggi viene cacciato da un ristorante … Ora è lui il maltrattante. E' lui l'uomo Parte_1 da cui vanno tenuti lontani i bambini”, nonché, con riferimento alle prestazioni professionali rese in altri giudizi (“perizie surreali”).
Di contro va tuttavia rilevato che al tempo della pubblicazione dell'articolo era già noto alle cronache in quanto imputato nel processo penale (per il Parte_1 quale successivamente è intervenuta la sentenza di condanna del GUP di Reggio Emilia) e già posto nel giugno 2019 agli arresti domiciliari per gli stessi fatti;
inoltre, dal tenore degli articoli prodotti in giudizio da entrambe le parti si evince come intorno al caso c.d.
BI si fosse già concentrato un ampio dibattito nell'opinione pubblica.
Inoltre, occorre considerare che l'articolo non sia diffamatorio nella sua interezza bensì solo in alcune parti, come sopra evidenziato (vedi punto 2).
Per tutti i motivi che precedono si ritiene che il danno non patrimoniale patito dall'attore possa essere equitativamente determinato nella somma di € 25.000,00, liquidati all'attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
pagina 38 di 42 Si osservi da ultimo che è irrilevante l'omesso esercizio della facoltà di rettifica ex art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, invocato da parte convenuta – peraltro solo nelle proprie memorie conclusive - sotto il profilo dell'art. 1227 cc, in quanto 'In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l'istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all'interessato dall'art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, ed avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell'altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati' con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive' (Cass. 9038/2010 conf. Cass. 1152/22).
****************
5. Sulla sanzione pecuniaria
Parte attrice ha infine richiesto la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 5.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L.
43/1948, a norma del quale “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del
Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”.
In linea generale, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47, cit., nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, “si aggiunge, e non si sostituisce, al risarcimento del danno (sia patrimoniale, sia non patrimoniale) causato dall'illecito diffamatorio” (in tal senso, cfr. Cass. 14485/2000 conf. Cass. 17395/2007), posto che la stessa non
“costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge” (Cass. 14761/07 conf. Cass.
29640/17); la “riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47, cit., per l'ipotesi di reati commessi a mezzo della stampa, non ha natura di risarcimento bensì di sanzione civile collegata ad una responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa;
ne consegue che essa, in quanto sanzione civile, è irrogabile anche dal giudice civile” (Trib. Roma 6 luglio 2004 n. 20943).
Accertata incidentalmente la responsabilità penale per 'diffamazione col mezzo della stampa', in aggiunta alla condanna risarcitoria sopra disposta, CP_1
pagina 39 di 42 autrice dello scritto diffamatorio, deve essere altresì condannata alla CP_1 riparazione ex art. 12 l. 47/1948, la quale va parametrata alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, potendosi ribadire quanto già esposto in ordine all'ambito di diffusione della testata ed al contempo in ordine alla non totalità del carattere diffamatorio dell'intero pezzo: si ritiene dunque congrua la liquidazione nella somma richiesta di € 5.000,00.
**************
6. Sull'eliminazione o deindicizzazione dell'articolo
Infine, è fondata e va accolta l'istanza volta ad ottenere l'eliminazione dell'articolo dall'archivio digitale dell'editore, il quale ha l'effetto di non renderlo più fruibile ad un pubblico indifferenziato e, conseguentemente, indicizzabile attraverso i principali motori di ricerca on line.
Sul punto si osserva che recentemente la Suprema Corte ha affermato che
“L'interesse alla conservazione delle notizie negli archivi informatici dei giornali può prevalere sul diritto della persona all'oblio delle notizie che la riguardano soltanto nel caso di liceità dell'iniziale pubblicazione” (Cass. 17738/24 conf. Cass. 10347/21).
Va in particolare osservato come già in altri precedenti la Suprema Corte avesse avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui "l'editore di un quotidiano, che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte" (Cass. 10347/21, conf. Cass. Sez. 1, ord. n. 7559 del
2020, Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2012, n. 5525, Cass. Sez. 1, sent. 24 giugno 2016, n.
13161).
La Suprema Corte a sezioni Unite con la nota pronuncia n. 19681/19 ha ritenuto che nel doveroso bilanciamento fra gli interessi in conflitto deve prevalere l'interesse pubblico all'informazione, nella sua accezione di diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende del passato, mentre l'interesse dei ricorrenti all'oblio delle notizie che li riguardano, può essere congruamente assicurato non già attraverso la cancellazione richiesta, ma attraverso la mera deindicizzazione;
questa consente la conservazione degli pagina 40 di 42 articoli immodificati, ma resi accessibili solo dall'archivio storico on line del quotidiano e non con l'utilizzo dei comuni motori di ricerca.
Tale principio, tuttavia, è stato applicato nell'ambito di casi in cui la pubblicazione della notizia era, "ab origine", del tutto lecita, mentre all'opposto, nel presente caso, tale presupposto difetta, essendo stata la notizia ritenuta diffamatoria (vi veda in parte motiva
Cass. 10347/21).
Deve dunque ordinarsi l'eliminazione integrale dell'articolo dall'archivio digitale dell'editore, non essendo possibile disporne uno stralcio selezionato delle parti non diffamatorie.
*************
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
Alla relativa liquidazione si provvede come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenendo conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, sulla base del criterio del decisum, dell'attività svolta e delle questioni trattate (così applicandosi i valori medi), nonché delle spese documentate (CU, marca).
Se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Luca Bauccio, dichiaratosi antistatario.
Nulla si dispone ai sensi dell'art. 8, 4bis D.Lvo n. 28/10 non sussistendo il presupposto della mancata partecipazione 'senza giustificato motivo': i convenuti hanno infatti comunicato in data 12.12.2022 (cfr. doc. 22 fasc. convenuto) le ragioni della propria non adesione alla procedura di mediazione.
P.Q.M.
il UN di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuti e condanna ed Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare a a titolo di Controparte_3 Parte_1
pagina 41 di 42 risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
▪ condanna a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 riparazione ex art. 12 della Legge 8.2.1948, n. 47, la somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
▪ condanna ed Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite, che liquida in
[...] Parte_1 complessivi € 5.077,00, oltre € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Luca Bauccio dichiaratosi antistatario;
▪ ordina all' di eliminare l'articolo intitolato “La Controparte_3 sentenza di Reggio Emilia. BI, la condanna di cancella il metodo degli Pt_1
“ostetrici dei ricordi”, dall'archivio digitale del quotidiano Domani.
Così deciso in Torino, il 20/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 42 di 42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 20091/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Milano, Via A. Parte_1 C.F._1
Maffei n. 1, presso e nello studio dell'avv. BAUCCIO LUCA, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2 [...]
ed (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliati in Roma, piazza Santi Apostoli n. 81, presso e nello studio dell'avv. RIPA DI MEANA VIRGINIA e dell'avv. ELISA CARUCCI, che li rappresentano e difendono per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo UN adito, contrariis rejectis e con ogni miglior formula, così giudicare:
NEL MERITO:
pagina 1 di 42 1) per tutti i fatti di cui in narrativa, valutati sia singolarmente che nel loro complesso, accertare e dichiarare la illiceità, in violazione del diritto all'onore e alla reputazione, anche sotto il profilo della violazione dell'identità personale e professionale dell'attore ex art. 595 c.p., aggravata dall'attribuzione di fatti specifici ex comma II e Parte_1 dalla diffusione a mezzo stampa ex comma III, e comunque ex artt. 2 Cost, 2043 c.c.,
2059 c.c. , art. 13 L. 47/1948 e 185 c.p., oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, dell'articolo dal titolo “La sentenza di Reggio Emilia. BI, la condanna di cancella il metodo degli “ostetrici dei ricordi”” pubblicato sul quotidiano Domani, in Pt_1 versione cartacea e online, a firma d Controparte_1
2) per l'effetto, condannare ex art. 2059 c.c., o comunque ex art. 2043 c.c., art. 2049
c.c., artt. 11 e 13 L. 47/1948, oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, la Sig.ra in qualità di autrice dell'articolo oggetto di causa, la società Controparte_1
(C.F./P. IVA ), in qualità di società editrice del Controparte_3 P.IVA_1 quotidiano versioni cartacea e online), nonché il Dr. in qualità di CP_3 CP_2
Direttore Responsabile del quotidiano (versioni cartacea e online) per omesso CP_3 controllo sul contenuto dell'articolo ex art. 57 c.p., al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 40.000,00 o di quella anche minore che l'Ill.mo UN vorrà liquidare, anche in via equitativa, quale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a partire dall'ottobre 2022 al saldo;
3) si chiede, inoltre, la condanna al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 43/1948, nei confronti della sola Sig.ra CP_1 considerando che l'articolo ha avuto una estrema visibilità e contiene affermazioni oltremodo gravi e infamanti;
4) si chiede che ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010, in connessione con l'articolo 116, comma 2 c.p.c. venga valutata ogni conseguenza di legge connessa alla non giustificata assenza della parte chiamata al primo incontro di mediazione, sia sul piano processuale che sul piano sanzionatorio.
5) infine, si chiede l'eliminazione o la deindicizzazione dell'articolo dal web, in modo da non renderlo fruibile da un pubblico indifferenziato.
pagina 2 di 42 IN VIA ISTRUTTORIA: …
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.”
Per parte convenuta:
“ Voglia l'Ill.mo UN adito, contrariis rejectis:
- nel merito, rigettare interamente tutte le domande avanzate dal dott. Parte_1 poiché temerariamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese ed onorari del presente giudizio, nonché delle somme di cui all'art. 96, III comma c.p.c...
In via istruttoria si insiste per lo stralcio della documentazione depositata dall'attore con la terza memoria in quanto tardiva non costituendo “prova contraria”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2022, ha chiesto il Parte_1 risarcimento dei danni per lesione all'immagine ed all'identità professionale, asseritamente causati dall'articolo a firma di dal titolo “La Controparte_1 sentenza di Reggio Emilia. BI, la condanna di cancella il metodo degli Pt_1
“ostetrici dei ricordi”, pubblicato in data 12 novembre 2021 sul quotidiano CP_3 versione cartacea (edito da , nonché nella versione on line Controparte_3
(con il medesimo editore), dei quali è direttore responsabile CP_2
L'attore ha dedotto il carattere diffamatorio del testo e dell'intitolazione dell'articolo, allegando:
1. che la giornalista ha riportato fatti falsi, nella parte in cui è indicato che
“BI, in realtà, era un luogo avvelenato, contaminato dal fanatismo dogmatico dello psicologo e di tanti suoi “allievi”, convinti che i Parte_1 bambini siano sempre sinceri e - troppo spesso - che un qualunque malessere possa nascondere abusi atroci subiti in famiglia (…) Significa che il famoso ascolto dei bambini era viziato da convincimenti pregressi di cui si cercava conferma”, posto che:
pagina 3 di 42 - per un verso, l'attore non ha mai adottato tesi, posizioni, teorie e metodiche improntate al “fanatismo dogmatico” e tali da orientare le decisioni dei servizi sociali o dei Tribunali o da diventare una sorta di padrone o guru di
BI (cfr. citazione pag. 7), non avendo peraltro mai svolto, nella predetta vicenda, alcun incarico nell'ambito dei servizi sociali o come consulente del
UN o della Procura, né essendo mai intervenuto nelle procedure di affidamento e rilevando, inoltre, come la sentenza di condanna emessa in primo grado dal UN di Reggio Emilia lo abbia assolto dal reato di frode processuale, escludendo in tal modo che il si sia mai reso autore di atti di Pt_1 fanatismo o di interferenza in procedimenti penali o nelle procedure di affidamento;
- per altro verso, la giornalista ha offerto una descrizione del profilo professionale dell'attore degradante, nella parte in cui ha affermato falsamente che il FO ed i suoi fantomatici allievi (citazione pag. 9) fossero, per partito preso, condizionati dal pregiudizio che i bambini asseritamente abusati ed ascoltati non potessero mentire, così andando alla ricerca di conferme di tali teorie in modo acritico;
2. che l'articolo ha capziosamente accostato due fatti veri ma scollegati nella realtà, facendoli invece apparire come consequenziali con il risultato di generare una notizia nuova e radicalmente diffamatoria, nella parte in cui ha riportato Pt_1
è stato condannato per lesioni nei confronti di una minore alla quale aveva
[...] instillata l'idea di aver subito abusi dal padre e da altre due persone. La minore non aveva più visto il papà, era decaduta la responsabilità genitoriale. Insomma, una famiglia devastata”, posto che è falso che l'attore abbia avuto un ruolo nell'allontanamento della minore dal padre e nella sua declaratoria di decadenza, in quanto tutti i fatti dei quali la giornalista dà notizia erano già avvenuti prima della presa in cura da parte del FO, né gli esiti parziali della sua psicoterapia erano confluiti nei relativi fascicoli;
3. che l'accostamento del nome dell'attore a vicende giudiziarie passate è una malevola manipolazione e mistificazione della realtà, destinata a presentare il pagina 4 di 42 FO come un “mostro seriale” (citazione pag. 12), nella parte in cui la giornalista riferisce “Insomma, pretendeva di convincere la ragazzina di avere ricordi di Pt_1 cui lei non sapeva nulla (gli abusi subiti) e mentre agiva con fare suggestivo e orientante, anziché scovare un trauma, ne causava lui stesso uno alla ragazzina.
Questo è quello che è successo alla minore, ma poi c'erano gli adulti. BI,
, , e le tante vicende in cui e i CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1 suoi “collaboratori” erano periti e consulenti, sono state soprattutto storie di adulti distrutti, guastati per sempre da accuse infamanti in cui le uniche prove della colpevolezza erano traumi estratti dagli “ostetrici dei ricordi”, posto che:
- rispetto alla vicenda giudiziaria di oltre vent'anni prima denominata “i
Diavoli della SS” – di cui al podcast ” – il FO è completamente CP_4 estraneo;
- rispetto alla vicenda di , ove il FO ricoprì l'incarico di CP_5 consulente della Procura, l'inchiesta non confluì mai in una sentenza, giacché i familiari accusati dal minore di aver praticato abusi, si suicidarono e la descrizione dell'accaduto come un clamoroso errore giudiziario del quale il FO sarebbe stato l'artefice è finalizzata esclusivamente ad alimentare lo scandalo e la speculazione su di un fatto tragico cui l'attore è moralmente e professionalmente estraneo;
- rispetto alla vicenda di , ove il FO ricoprì, unitamente Controparte_6 ad altri psicologi, l'incarico di consulente della Procura, la circostanza che gli imputati – nonostante il rinvio a giudizio disposto dal GUP – siano stati assolti nei successivi gradi di giudizio, non vale a ritenere che il FO sia artefice consapevole di errori giudiziari o manipolatore delle indagini (citazione pag. 14), dovendosi considerare come ciò che si è verificato rientri nella logica del processo, non potendosi ragionevolmente dedurre da un'assoluzione la mala fede o l'incompetenza del consulente della Pubblica accusa;
4. che è priva di riscontro oltreché falsa l'affermazione dell'esistenza di un “metodo
Foti” come invece diversamente indicato dalla giornalista: ““IL METODO FO.
Suicidi, malattie, genitori e figli che si sono persi per sempre sono state solo pagina 5 di 42 alcune delle conseguenze della cultura del sospetto ammantata di valenza scientifica. E fa quasi pena sapere che oggi viene cacciato da un Parte_1 ristorante perché quello stigma che i suoi fanatici convincimenti hanno appiccicato addosso a tanti adulti, oggi è appiccicato addosso a lui. Ora è lui il maltrattante. È lui l'uomo da cui vanno tenuti lontani i bambini, posto che detta affermazione accredita la premessa alla calunnia della giornalista secondo cui il
FO avrebbe inquinato una moltitudine di procedimenti penali, determinando l'incolpazione di innocenti sulla base di una pianificazione ben precisa, avendo egli elaborato un metodo, capace di condizionare, avvelenare e contaminare Procure,
Tribunali e processi (citazione pag. 15);
5. che la giornalista crea un collegamento tra vicende tra loro scollegate e rispetto alle quali il è estraneo, generando false verità e false dimostrazioni di Pt_1 accuse prive di fondamento, nella parte in cui riporta “E adesso, ripercorrendo all'indietro le tante vicende controverse in cui famiglie, giornalisti, avvocati hanno accusato di aver agito con le stesse modalità di BI, non si può Parte_1 smettere di pensare che ci sia un filo neppure troppo sottile a legare il tutto” posto che assemblando quattro casi giudiziari, la convenuta costruisce la sua scandalosa rivelazione circa la responsabilità del per aver provocato Pt_1 tragedie in modo sistematico;
6. che l'articolo riporta una propalazione gravemente manipolatoria e fuorviante nella parte in cui mette a confronto l'interpretazione di un disegno con la sentenza di assoluzione laddove riporta “Ripenso alle sue certezze sugli abusi subiti dai bimbi di , con quelle perizie surreali in cui un bambino disegna CP_6
Spider-Man e lui scrive: «Il concetto di “trasformazione” (nell'ultimo film di l'eroe buono si trasforma in cattivo) può anche rinviare al processo Per_1 psicologico - anch'esso altamente compatibile con la finalità dell'abuso sessuale ritualistico - che mira a trasformare l'identità positiva della vittima in identità negativa e malefica”, posto che nega in tal modo la logica del processo e colpevolizza, ridicolizza, denigra ed etichetta come frutto di pregiudizio e fanatismo il lavoro del consulente;
pagina 6 di 42 7. che laddove nell'articolo la giornalista scrive a proposito di “quel fax con su scritto
“urgente” che 25 anni fa inviò a un pm, poiché convinto che un bambino gli Pt_1 avesse appena rivelato l'indubitabile esistenza di una botola nella stanza dei nonni accusati di stupri ferocissimi” con il tragico e grottesco epilogo che la botola non fu mai trovata, i nonni si suicidarono insieme ai due figli, accusati anch'essi, a
”, si sia di fronte ad un'invenzione, non avendo il memoria CP_5 Pt_1 dell'invio di tale comunicazione potendosi peraltro ritenere lo stesso, se effettivamente inviato, come un atto doveroso, quale è l'immediata informativa alla pubblica autorità di una notizia di reato;
8. che infine l'articolo attribuisce falsamente all'attore responsabilità per episodi ed eventi cui è estraneo, laddove riporta “Penso a , la cui Controparte_7 vicenda è raccontata nell'inchiesta e a quel salto dalla finestra che mise CP_4 fine alla sofferenza per quella figlia amatissima, allontanata per sempre da lei.
Ripenso al povero di LI accusato di avere abusato dei figli, con Per_2 che vedeva nell'inquietante disegno di uno dei figli un “pene Parte_1 dentato”, mentre il pene dentato era il personaggio di un manga. Ripenso Per_3 alla compagna dell'orologiaio, accusata e assolta anche lei, morta di malattia qualche tempo dopo. Ripenso alla lunga scia di dolore di cui BI è solo l'ultima tappa”, posto che,
- per un verso, il FO è rimasto estraneo al suicidio di , Controparte_7 indagata nell'ambito dell'inchiesta soprannominata i “Diavoli della SS” cui l'attore non ha preso parte né come consulente, né come perito e né come operatore;
- per altro verso, il non è responsabile dell'incriminazione Pt_1 dell'orologiaio di LI, avvenuta ben prima del conferimento del suo incarico ed è falsa l'affermazione secondo cui l'accusa si fondasse esclusivamente sull'interpretazione decontestualizzata di un disegno del minore e non anche su altri elementi di prova raccolti dalla polizia giudiziaria, che poi al vaglio dibattimentale non hanno resistito, come è nella fisiologia del processo.
pagina 7 di 42 L'attore ha quindi dedotto di essere persona incensurata, assolto dall'accusa di frode processuale, riferendo non essere mai stato indagato per la sua attività nelle indagini di Biella, LI e di , negando l'esistenza di qualsiasi Controparte_6 collegamento tra l'inchiesta di BI e quelle citate dalla giornalista nell'articolo, escludendo infine l'esistenza di un “metodo” elaborato dal medesimo ed imposto ai collaboratori del centro studi AN Pt_2 ha contestato il travalicamento da parte della giornalista dei limiti Parte_1 elaborati dalla giurisprudenza in merito all'esercizio del diritto di critica e di cronaca giudiziaria, ritenendo l'articolo offensivo della propria reputazione, essendo la giornalista andata ben oltre la sentenza di primo grado del tribunale di Reggio Emilia – peraltro citata solo parzialmente, omettendo di riferire dell'assoluzione per il reato di frode processuale – per aver inventato nuovi capi d'accusa e nuove responsabilità del anche risalenti nel tempo (citazione pag. 27), nonché per averlo descritto come Pt_1
l'autore di un metodo fondato sulla manipolazione della verità.
L'attore ha quindi concluso osservando come il danno arrecato alla propria immagine sia grave, rilevando, da un lato, essere stato destinatario di accuse nuove ed indipendenti dall'inchiesta in cui è stato coinvolto e che per gravità e riprovevolezza, vanno ben oltre i capi d'accusa contestatigli e, dall'altro, che il quotidiano ove è stato inserito l'articolo abbia tiratura nazionale e che la giornalista sia una nota influencer e personaggio televisivo. ha insistito per la condanna in solido di in Parte_1 Controparte_1 qualità dell'autrice dell'articolo oggetto di causa, della società Controparte_3
in qualità di società editrice del quotidiano e di in
[...] CP_3 CP_2 qualità di Direttore Responsabile quotidiano per omesso controllo sul CP_3 contenuto dell'articolo ex art. 57 c.p., al risarcimento del pregiudizio patito e quantificato in € 40.000, oltre interessi legali dall'ottobre 2022, oltre al pagamento della somma di € 5.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 43/148 nei confronti di ed ha chiesto inoltre disporsi l'eliminazione o Controparte_1 deindicizzazione dell'articolo dal web, in modo da non renderlo fruibile ad un pubblico indifferenziato.
pagina 8 di 42 Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.2.2023 si sono costituiti in giudizio l' e Controparte_3 CP_2 Controparte_1 osservando:
- che il contesto storico – culturale che ha costituito l'occasione dell'articolo è individuabile nell'inchiesta, iniziata nel 2018 e denominata che ha Controparte_8 portato alla luce un presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido alla comunità terapeutica La Cura di BI che a sua volta si avvaleva della consulenza della di ed in particolare, nell'emissione della Controparte_9 Parte_1 sentenza di primo grado n. 533/21 da parte del GUP del UN di Reggio Emilia che in data 11.11.2021 ha condannato l'attore per reato di abuso d'ufficio e lesioni personali aggravate, alla pena di anni 4 di reclusione, assolvendolo dal reato di frode processuale;
- che la giornalista, nella stesura dell'articolo, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, il quale si distingue dal diritto di cronaca in quanto, pur condividendone i medesimi requisiti (verità, continenza e pertinenza), presenta confini molto più ampi ed elastici, non essendo finalizzato ad informare bensì a stimolare un dibattito, provocando una reazione, attraverso l'espressione da parte dell'autore di proprie valutazioni soggettive;
- che, in particolare, l'articolo de quo si fonda su fatti veri con riferimento all'esistenza di un collegamento tra tutte le vicende ivi citate, che hanno visto coinvolto direttamente o il suo metodo nell'ascolto del minore praticato anche dai Parte_1 suoi collaboratori e che si sono concluse tragicamente, come peraltro già evidenziato da altri giornalisti già a partire dal 2019, posto che:
. il GUP di Reggio Emilia nella sentenza citata, ha ritenuto “dimostrate le modalità pregiudizievoli della psicoterapia condotta da sulla minore Pt_1 Per_4
ed ha condannato l'odierno attore per il reato di cui agli artt. 582 e 583
[...]
c.p., avendo accertato che, attraverso “le modalità fortemente suggestive, suggerenti ed induttive, nonché perseguendo l'opera di denigrazione delle figure genitoriali” ed anche “mediante l'errato utilizzo della tecnica dell'EMDR”,
l'imputato abbia provocato lesioni personali gravissime alla minore, data l'insorgenza di un “disturbo di personalità borderline e un disturbo depressivo pagina 9 di 42 con ansia”, nonché per il reato di cui all'art. 323 c.p. in quanto “il servizio di psicoterapia veniva affidato di fatto alla SIE srl / AN e RE in spregio a specifiche regole di condotta e – tale affidamento consentiva all'imputato di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale” ;
. con riferimento ai fatti accaduti a nel 1996, la tesi degli abusi CP_5 che ha condotto al suicidio di una famiglia (nonni e genitori dei minori) si basava sulla perizia effettuata dall'odierno attore e dalla sua ex moglie, , Persona_5 rispettivamente direttore e psicologa del Centro Studi AN e RE, quest'ultima nominata consulente del PM dott. ed inoltre a seguito Per_6 dell'invio del fax da parte dell'odierno attore, contenente il disegno della botola indicata dai bambini come presente nella stanza dei nonni, è stato emesso un decreto di perquisizione locale e personale presso l'abitazione degli indagati al fine di ricercare materiale pornografico che tuttavia, come la predetta botola, non fu mai trovato;
. con riferimento alla vicenda di del 2006, gli elementi di prova Controparte_6 che condussero all'arresto di cinque persone tra maestre e bidelle di una scuola dell'infanzia, erano fondati sulle sole dichiarazioni dei minori presunti abusati, raccolte nella perizia redatta anche da all'epoca nominato quale Parte_1 consulente del PM, elementi indiziari che sono stati tuttavia esclusi dal UN della Libertà di Roma che ha scarcerato gli arrestati e in seguito anche dalla
Cassazione, che hanno contestato il metodo utilizzato dal consulente, dovendosi rilevare come a fronte di accuse di “abusi sessuali ritualistici” contenute nella perizia redatta tra gli altri anche dall'odierno attore, gli imputati sono stati infine tutti assolti in via definitiva “perché il fatto non sussiste”;
. con riferimento alla vicenda della sig.ra , madre suicida, Controparte_7 coinvolta nell'inchiesta relativa ai fatti noti come “Diavoli della SS OD, presunta setta che tra il 1997 ed il 1998 avrebbe abusato di 16 bambini, sia in ambienti domestici che nei cimiteri e che ha portato all'allontanamento di tutti minori dalle famiglie di origine, vicenda poi culminata con la caducazione di abusi di stampo satanico, la ha fornito Controparte_10 Parte_1
pagina 10 di 42 alcune delle consulenze ed inoltre una delle consulenti del tribunale di DE all'epoca dei processi fu , ex moglie dell'odierno attore;
Persona_5
. che, inoltre, l'esistenza di una metodologia condivisa con riferimento alle tecniche di ascolto dei minori adoperate dal e dai suoi collaboratori e Pt_1 fondata sul c.d. ascolto empatico, avente lo scopo di aiutare il bambino a ricordare ciò che di terribile gli era capitato e che non ricordava più a causa di meccanismi di rimozione, si evince dalle lezioni e master organizzati dal Centro studi AN e RE, con il supporto della Pontificia
[...]
per formare gli operatori di rete;
Controparte_11
. che detto metodo di ascolto utilizzato anche dal
[...] cui la AN Controparte_12
e era affiliata ed ove il dott. era uno dei professionisti più Pt_2 Pt_1 accreditati, è una metodologia che è respinta dalla Comunità Scientifica e si pone in contrasto con la c.d. Carta di Noto che impone invece grande cautela nell'esame del minore in condizione di possibile abuso;
- che quanto al canone della continenza, l'autrice dell'articolo ha utilizzato un linguaggio inoffensivo ed adeguato al tema trattato, non essendo nello scritto rintracciabili suggestioni, ipotesi od iperboli calunniose;
- che quanto al canone della pertinenza occorre considerare l'estrema rilevanza umana e politica della vicenda trattata, quale è appunto quella di BI, che presenta oggettivi profili di grande interesse pubblico e mediatico.
Ferma dunque la liceità dell'articolo, i convenuti hanno quindi eccepito come difetti, nel caso di specie, anche la prova dell'esistenza del danno lamentato dall'attore, della sua entità, del nesso causale rispetto alla pubblicazione dell'articolo, nonché dell'elemento soggettivo del dolo in capo alla giornalista ed hanno concluso per il rigetto di ogni pretesa avversaria, ivi compreso il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della l. sulla stampa, non essendo integrato il reato di diffamazione, nonché opponendosi alla eliminazione o deindicizzazione dell'articolo dal web trattandosi di un forma di censura del diritto di informazione ed instando per la condanna dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.
pagina 11 di 42 Assegnati i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, nonché rigettate le prove orali richieste da parte attrice e ritenutone il carattere documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali, come in epigrafe indicate, con ordinanza in data 1.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
***********
1. Sulle istanze istruttorie reiterate e sulle produzioni documentali
Preliminarmente deve essere richiamato il contenuto dell'ordinanza del 14.7.2023 con cui sono state rigettate le prove orali richieste dall'attore, come reiterate nelle conclusioni definitivamente rassegnate, posto che i capitoli per testi indicati nella propria
II memoria istruttoria, si confermano, da un lato, irrilevanti ai fini della decisione, quanto alle modalità di applicazione dell'EMDR da parte del FO nel corso della psicoterapia somministrata alla minore non essendo in contestazione in questa Per_7 sede la condanna emessa in primo grado dal UN di Reggio Emilia, bensì l'opinione espressa dalla giornalista in merito e, dall'altro, vertenti su circostanze documentali e non contestate dai convenuti (cfr. docc. 18 e 18 bis fasc. attoreo).
Occorre invece decretare l'inammissibilità delle produzioni documentali offerte dalla difesa del ed allegate alla III memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. del 5.5.2023, in Pt_1 quanto trattasi di documentazione non prodotta in prova contraria – posto, peraltro, che i convenuti non hanno svolto istanze istruttorie nella propria II memoria ex art. 183 co 6
c.p.c. – e a confutazione di contestazioni svolte da controparti sin dalla comparsa di costituzione e risposta;
parimenti le pubblicazioni effettuate dal FO nel corso della sua carriera non possono considerarsi prodotte in prova contraria, tenuto anche conto che parti convenute non hanno messo in dubbio “il prestigio, la fama e la competenza professionale del dott. o della sua tutt'altro. All'opposto, è proprio Pt_1 Controparte_9 grazie a tali indubbie caratteristiche di credibilità dell'attore che lo stesso veniva frequentemente nominato consulente …” (cfr. comparsa costituzione pag. 29).
Diversamente vanno ritenuti pienamente ammissibili i documenti prodotti dall'attore in allegato alla propria comparsa conclusionale, essendosi formati pagina 12 di 42 successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie (trattasi, in particolare, del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 6.6.2023, della Corte di
Cassazione del 10.4.2024 e della sentenza del UN di Torino del 28.8.2024).
**************
2. Sulla natura parzialmente diffamatoria dell'articolo
A. Introduzione
Venendo al merito, la presente fattispecie trae origine dalla domanda di risarcimento danni promossa da che assume essere stato leso nella Parte_1 propria reputazione ed immagine professionale da un articolo scritto da CP_1
intitolato “La sentenza di Reggio Emilia. BI, la condanna di
[...] Pt_1 cancella il metodo degli “ostetrici dei ricordi”, pubblicato in data 12 novembre 2021 sul quotidiano versione cartacea (edito da - doc. 2), CP_3 Controparte_3 nonché nella versione online (con il medesimo editore) in data 11 novembre 2021;
l'attore rivolge dunque la propria istanza risarcitoria nei confronti dell'autrice di quell'articolo, nonché dell'editore e del Direttore del giornale, CP_2
Assume in particolare il FO che la giornalista abbia travalicato i limiti propri dell'esercizio del diritto di cronaca, riportando fatti non veri e creando connessioni tra vicende scollegate fra loro, rispetto ad alcune delle quali l'attore è rimasto estraneo, generando false dimostrazioni di accuse prive di fondamento (citazione pag. 16), in particolare, dipingendo l'attore come una sorta di padrone o guru di BI (citazione pag. 7), fautore di un metodo ispirato al suo fanatismo dogmatico (citazione pag. 22), il quale ha provocato errori giudiziari, suicidi ed altre tragedie in modo sistematico
(citazione pag. 17).
e di contro, sostengono che la CP_1 Controparte_3 CP_2 giornalista abbia fatto legittimo esercizio del diritto di critica – non essendo ella una cronista di cronaca giudiziaria (comparsa pag. 5) –, avendo scelto di approfondire un argomento che nel tempo aveva già avuto modo di studiare, per offrire ai lettori un intervento corretto, pertinente e basato su fatti veri, volto a stimolare nel pubblico una riflessione, avuto riguardo alla rilevanza mediatica della vicenda di BI e del personaggio coinvolto, il noto psicologo Parte_1
pagina 13 di 42 B. Principi giurisprudenziali
Per poter valutare la condotta della giornalista come eventualmente integrativa del reato di diffamazione, occorre esaminare se questa abbia o meno travalicato i limiti ed i presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca (e di critica), requisiti che, come costantemente affermato in giurisprudenza, devono sussistere contestualmente;
essi sono dunque: la verità oggettiva (o anche solo putativa dei fatti narrati), la rilevanza sociale della notizia e quindi l'interesse pubblico alla sua diffusione (c.d. pertinenza) ed il rispetto del limite della continenza verbale, ossia la proporzionalità del linguaggio impiegato per la descrizione dei fatti (ex plurimis Cass. 29 ottobre 2019, n.
27592).
In merito al primo dei requisiti indicati, secondo la recente giurisprudenza,
l'esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell'autore di uno scritto offensivo dell'altrui reputazione, sussiste solo a condizione che:
a) l'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti;
b) l'autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite;
c) l'autore non ha sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati;
d) l'autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi (Cass. Civ. sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27592 conf.
Cass. 14822/12).
In particolare, è stato precisato che “il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di pagina 14 di 42 critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti”. (Cass. Civ., 20 luglio 2023, n. 21651).
Sotto il profilo dell'onere della prova, poi, l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca/critica (e della sussistenza della relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista la verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima (Cass. Civ. sez. III, 26 aprile 2022, n. 12985).
In sostanza, affinché il giornalista possa beneficiare dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, occorre che il fatto, nel momento in cui è stato appreso dal giornalista, apparisse verosimile, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibile, sia sul piano soggettivo, in quanto l'autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile per accertarne la verità. Sicché, la corrispondenza della notizia alla verità, anche non assoluta e solo ragionevolmente putativa, deve essere valutata avendo riguardo alla fonte da cui proviene o ad altre circostanze di fatto che ne supportino la veridicità (Trib. Torino sent. N. 4567/24 del 28/8/2024).
E' stato inoltre recentemente chiarito che “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. 4955/2024).
Invero, “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si pagina 15 di 42 manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica” (Cass. 17172/2007 conf. Cass. 25/2009).
Inoltre, anche ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica, non essendo consentito “attribuire ad un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili” , trattandosi di “gratuito attacco morale alla persona e, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, è pur sempre necessario che quei dati non siano strumentalmente travisati nel loro nucleo essenziale”
(ex multiis Cass. pen. 35646/2008, conf. Cass. 4496/2008 conf. Cass. pen. 8721/17).
Invero, “l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita pagina 16 di 42 puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati” (Cass.
7798/18).
Con particolare riferimento all'esercizio del diritto di cronaca è stato altresì precisato in giurisprudenza che “nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi” (Cass.
22190/2009, conf. Cass. 18264/2014, conf. Cass. 26789/2024).
C. Esercizio del diritto di cronaca e di critica
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame occorre anzitutto chiarire che con riferimento all'articolo de quo, l'autrice non si sia limitata a riportare un fatto di cronaca giudiziaria – l'esito della sentenza di primo grado emessa dal GUP di
Reggio Emilia l'11.11.2021 nei confronti di nell'ambito della nota Parte_1 inchiesta denominata iniziata nel 2018 –, bensì abbia utilizzato tale Controparte_8 notizia per svolgere un ulteriore approfondimento ed offrire ai lettori la propria rielaborazione di una vicenda che certamente, come traspare dalla lettura dell'articolo stesso e dai riferimenti in esso contenuti ad altri casi ed inchieste passate, voleva andare ben oltre il mero riportare l'esito di un processo;
siamo dunque nell'ambito dell'esercizio sia del diritto di cronaca che di critica giornalistica.
Inoltre, occorre prendere in considerazione l'intero articolo, comprensivo del titolo, che l'attore assumere essere nella sua interezza, diffamatorio, onde accertare il rispetto dei requisiti sopra delineati – verità, pertinenza e continenza - per ritenere legittimamente esercitato, in particolare, il diritto di critica da parte della giornalista.
D. Sull'esistenza del c.d. “Metodo Foti” – verosimiglianza
Anzitutto l'attore rileva che sin dal titolo che dalle prime righe, lo scritto riporti notizie false, nella parte in cui è indicato che “BI, in realtà, era un luogo
pagina 17 di 42 avvelenato, contaminato dal fanatismo dogmatico dello psicologo Pt_1
e di tanti suoi “allievi”, convinti che i bambini siano sempre sinceri e -
[...] troppo spesso - che un qualunque malessere possa nascondere abusi atroci subiti in famiglia (…) Significa che il famoso ascolto dei bambini era viziato da convincimenti pregressi di cui si cercava conferma” (si riportano in neretto, come a seguire, le parti dell'articolo che l'attore ha indicato nell'atto di citazione come diffamatorie).
Un ulteriore stralcio dell'articolo è considerato dall'attore avente carattere diffamatorio, essendo riportata la falsa affermazione dell'esistenza di un “metodo Foti”, laddove la giornalista indica: “IL METODO FO. Suicidi, malattie, genitori e figli che si sono persi per sempre sono state solo alcune delle conseguenze della cultura del sospetto ammantata di valenza scientifica. E fa quasi pena sapere che ogg viene cacciato da un ristorante perché quello stigma che Parte_1
i suoi fanatici convincimenti hanno appiccicato addosso a tanti adulti, oggi è appiccicato addosso a lui. Ora è lui il maltrattante. È lui l'uomo da cui vanno tenuti lontani i bambini,” posto che, a mente della difesa attorea, detta affermazione accredita la premessa alla calunnia della giornalista secondo cui il FO avrebbe inquinato una moltitudine di procedimenti penali, determinando l'incolpazione di innocenti sulla base di una pianificazione ben precisa, avendo egli elaborato un metodo, capace di condizionare, avvelenare e contaminare Procure, Tribunali e processi
(citazione pag. 15).
Quanto all'esistenza di un “metodo Foti” parti convenute richiamano alcuni articoli pubblicati su note riviste (cfr. doc. 17 e 19 fasc. convenuti) nell'ambito dei quali gli autori hanno apertamente criticato il metodo dell'ascolto del minore vittima di abuso, utilizzato dal (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e CP_12
l'abuso all'infanzia cui la AN e sarebbe stata affiliata) “che spinge a Pt_2 rintracciare abusi sessuali anche quando non ci sono”, in quanto approccio “respinto alla
Comunità Scientifica” ed in contrasto con la Carta di Noto, che impone invece grande cautela nell'esame del minore in condizione di possibile abuso (comparsa di costituzione pag. 30).
pagina 18 di 42 Orbene, a mente di chi scrive, la parte dell'articolo nella quale CP_1 imputa all'odierno attore di essere patrocinatore di un approccio
[...] metodologico nell'ascolto dei minori vittime (o presunte tali) di abuso, che tuttavia non è condiviso da buona parte della comunità scientifica, in quanto non si uniformerebbe alle linee guida raccolte nella c.d. Carta di Noto, non può considerarsi diffamatorio, in quanto frutto di una rappresentazione verosimile della realtà, seppur riportata con toni particolarmente accesi, aspri, forti e sferzanti (quali appunto “fanatismo dogmatico”,
“ostetrici dei ricordi”; “cultura del sospetto ammantata da validità scientifica”), consentiti tuttavia laddove viene esercitato il diritto di critica.
Va osservato, infatti, come sia un noto psicoterapeuta, che ha Parte_1 ricoperto l'incarico di CTU in molti procedimenti, nonché per 13 anni il ruolo di giudice onorario presso il UN per i Minorenni (cfr. sentenza GUP Reggio Emilia sentenza
533/21 pag. 27) e sia fondatore del Centro Studi ON AN e RE;
peraltro, la stessa controparte non “mette in dubbio il prestigio, la fama e la competenza professionale del dott. o della sua (cfr. comparsa costituzione pag. Pt_1 Controparte_9
29).
Egli inoltre risulta organizzatore – relatore di convegni e master in tema di ascolto del minore “in ambito clinico e psicologico forense” (cfr. locandine prodotte dai convenuti doc. 18), organizzati con la Controparte_13
[...]
La circostanza che la fosse affiliata al non è stata Controparte_9 CP_12 specificatamente contestata dall'attore (cfr. prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. pag.
5) e peraltro la stessa è stata accertata nell'ambito dell'inchiesta di BL RI CP_4
e e pubblicata sul sito di La Repubblica (cfr. doc. 8 fasc. attoreo e doc. Persona_8
12 fasc. convenuti).
Può, dunque, ritenersi certamente plausibile l'esistenza di un certo approccio metodologico seguito dal nell'ascolto del minore (presunta) vittima di abuso, la cui Pt_1 divulgazione, favorita dalle competenze professionali e dall'esperienza del medesimo, nonché dall'adesione al sia avvenuta mediante l'organizzazione di corsi di CP_12
pagina 19 di 42 formazione e master per gli operatori di settore (psicologico, assistenti sociali, educatori, ecc.).
A ben vedere, anche quanto ricostruito dai convenuti in relazione ad alcuni
“capisaldi della metodologia condivisa dal centro studi” , tra cui il “cd ascolto empatico del minore, ad esempio, approfondito anche dall'odierno attore in alcune sue pubblicazioni, che ha lo scopo di aiutare il bambino a ricordare ciò che di terribile gli era capitato e che non ricordava più a causa di meccanismi di rimozione” (comparsa costituzione pag. 30), il quale è stato criticato da parte della stampa perché respinto dalla comunità scientifica e contrario alle linee guida della Carta di Noto (cfr. doc. 19 fasc. convenuti), non è stato specificatamente contestato dall'attore che sul punto si è limitato a rilevare di aver “sempre lottato contro il facile e interessato pregiudizio che i bambini dicano sempre bugie e le loro denunce di abuso siano inaffidabili” (cfr. atto di citazione pag. 9).
Inoltre, la sentenza di condanna del GUP di Reggio Emilia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, odierno attore, per il reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p., stigmatizzando l'approccio assunto dal FO nel corso delle sedute di psicoterapia somministrare nei confronti di una minore, presunta vittima di abusi.
La sentenza citata riporta che dall'inchiesta sia emerso come “con il progredire della terapia e in particolare mediante l'utilizzo – come visto improprio e mal condotto – della tecnica EMDR, in non solo si instillava il “ricordo” dell'abuso, ma anche il Per_4 dubbio che a perpetrare tale violenza potesse essere stato il padre” (cfr. sentenza
533/21 pag. 24), giungendo a ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta e le lesioni, posto che , dopo la psicoterapia, non stava meglio, ma anzi era Per_4 peggiorata … arrivando addirittura a dicembre 2018 ad essere “fuori controllo”, aggressiva e violenta” (cfr. pag. 26).
Conclude il GUP che l'imputato, attraverso “le modalità fortemente suggestive, suggerenti ed induttive … pregiudizievoli, con le quali … conduceva le sedute” abbia provocato nella minore, lesioni personali gravissime, consistenti nel manifestarsi di un
“disturbo di personalità borderline e un disturbo depressivo con ansia” (cfr. sentenza
533/21 pag. 24).
pagina 20 di 42 Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, il GUP ritiene provata la volontarietà della condotta lesiva, quantomeno sotto la forma del dolo eventuale, considerando, da un lato, “le competenze tecnico-professionali e l'esperienza del FO”, nonché “le modalità pregiudizievoli di svolgimento della psicoterapia e l'errato utilizzo dell'EMDR” ed infine la
“reiterazione delle condotte”, avendo lo psicologo protratto le sedute con la minore per quasi tre anni (cfr. sentenza 533/21 pag. 27).
E' bene ribadire come nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, essendo sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. 2842/1999 conf. Cass. 36244/2004 Cass. 39503/12).
La circostanza che in seguito alla sentenza di condanna emessa in primo grado,
l'odierno attore sia stato assolto, in via definitiva da ogni accusa, nei successivi gradi di giudizio, non vale a privare l'articolo del requisito della verità putativa, nella parte in cui, essendo stato il pezzo redatto all'indomani della sentenza di condanna in primo grado, si faccia riferimento a quanto in quella pronuncia all'epoca era stato accertato.
Deve inoltre osservarsi come seppur la giornalista al momento della redazione dell'articolo non avesse ancora potuto prendere visione delle motivazioni della sentenza di condanna – essendo state depositate solo il 9.2.2022 – alla stessa erano certamente noti i capi d'imputazione contestati all'odierno attore, per aver egli già ricevuto l'avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis c.p.c. (cfr. doc. 23 fasc. convenuti).
Invero, il capo di imputazione relativo al reato di lesioni personali aggravate è così formulato ”sottoponendo la minore a serrate sedute di psicoterapia svolte con modalità suggestive e suggerimenti con la voluta formulazione di domande sul tema dell'abuso sessuale ed ingenerando in capo alla minore il convincimento di essere stata abusata sessualmente dal padre e dal socio … convincendo la minore che eventuali pagina 21 di 42 incontri con il padre avrebbero procurato la medesima un'ulteriore pregiudizio … e sottoponendola alla tecnica psicoterapeutica dell'EMDR in totale violazione dei protocolli di riferimento riferendo falsamente alla minore che si trattava di tecnica necessaria al recupero dei ricordi” (doc. 23 fasc. convenuti).
Può dunque ritenersi verosimile che al momento della sua stesura e successiva pubblicazione la giornalista avesse ravvisato la sussistenza di una serie di elementi – fama, esperienza e notorietà dello psicoterapeuta, patrocinatore e divulgatore di un certo approccio nell'ascolto dei minori abusati o presunti tali che aveva ricevuto critiche dalla comunità scientifica – tali da consentirle di affermare l'esistenza di un “metodo
Foti” e di esporlo a critica, partendo proprio dalla recentissima sentenza del GUP di
Reggio Emilia che aveva condannato l'attore proprio perché, facendo applicazione di quel presunto metodo nel corso delle sedute di psicoterapia con una minore, nel aveva appunto ingenerato un ricordo apparentemente inesistente.
A ciò si aggiunga che, avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato (Cass. 17172/2007 conf. Cass. 25/2009), il quale per l'invocabilità dell'esimente del diritto di critica richiede di operare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero attraverso la pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dell'interpretazione di quel fatto, deve considerarsi come, l'articolo in commento, pur si ribadisce nell'asprezza dei toni utilizzati, si ponga l'obiettivo di censuare l'approccio metodologico, applicato nell'ascolto dei minori vittime o presunte tali di abusi, riferibile all'attore ma condiviso anche da altri psicologi e terapeuti italiani, onde evidenziarne le fragilità e criticità, secondo la prospettiva offerta dalla sua autrice.
Vi è dunque pertinenza rispetto al tema affrontato ed alle opinioni rese dalla giornalista che lo ha redatto trattandosi di tema delicato e oggetto di dibattito anche giurisprudenziale, dovendosi, in particolare, considerare come anche la Suprema Corte sia recentemente intervenuta in materia di valutazione della prova dichiarativa assunta senza l'osservanza delle linee guida di cui alla c.d. Carta di Noto, richiedendo un maggior sforzo motivazionale in capo al giudice che intenda utilizzare una deposizione pagina 22 di 42 altrimenti inattendibile (Cass. pen. Sez. 3 -, Sentenza n. 5433/2022, conf. Cass. pen.
39411/14, Cass. pen. 648/17).
E. Sulla decadenza del padre della minore dalla responsabilità genitoriale quale conseguenza dell'attività del FO – assenza di veridicità
Prosegue l'attore ritenendo che l'articolo abbia capziosamente accostato due fatti veri ma scollegati nella realtà, facendoli invece apparire come consequenziali, con il risultato di generare una notizia nuova e radicalmente diffamatoria nella parte in cui ha riportato è stato condannato per lesioni nei confronti di una Parte_1 minore alla quale aveva instillata l'idea di aver subito abusi dal padre e da altre due persone. La minore non aveva più visto il papà, era decaduta la responsabilità genitoriale. Insomma, una famiglia devastata”.
A ben vedere la narrazione condotta dall'autrice dell'articolo che pone in modo consequenziale due fatti, percepiti dal lettore come direttamente e causalmente collegati, realizza l'effetto di imputare alla condotta - penalmente sanzionata - del Pt_1 anche la pronuncia di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale a carico del padre della minore.
La giornalista accosta due fatti veri che tuttavia, essendo riportati in modo assertivo, pedissequo e posti l'uno come conseguenza dell'altro, inducono il lettore a credere che la condotta dell'odierno attore abbia determinato la pronuncia ablativa della responsabilità in danno del padre della vittima;
detto – terzo – fatto non è tuttavia riscontrato neppure nella sua verosimiglianza, anzi è sconfessato dalla stessa pronuncia del GUP di Reggio Emilia.
Anzitutto con la stessa sentenza è stato assolto dal reato di frode Parte_1 processuale, punito all'art. 374 c.p., perché il fatto non costituisce reato, difettando la prova del dolo specifico del reato contestato (“non vi sono, tuttavia, ulteriori elementi dai quali poter ricavare con certezza il suo intento consapevolmente ingannatorio, ovverosia che l'immutazione operata su avesse lo scopo specifico di ingannare il Per_4
CTU e il giudice” cfr. sentenza GUP 533/21 pag. 23).
Dalla stessa lettura del capo di imputazione – noto già all'epoca della lettura dispositivo della sentenza di condanna, diversamente dalle motivazioni depositate dopo pagina 23 di 42 la pubblicazione dell'articolo - si evince come il FO sia intervenuto nella vicenda legata alla p.o. nella veste di psicoterapeuta (cfr. capi d'imputazione 103 e 79 sentenza 533/21 Part
“perché in qualità di terapeuta della incaricato dalla di effettuare Controparte_9 una formazione del personale sanitario mediante effettuazione di psicoterapia sulla Pe minore S. finalizzata alla rielaborazione del trauma”) e non di consulente del giudice o del PM, di tal ché non risulta provato che egli abbia avuto un ruolo diretto nella vicenda giudiziaria, già pendente all'epoca del suo intervento, e radicata avanti al giudice minorile che ha poi emesso la pronuncia di decadenza nei confronti del padre della minore.
Inoltre, neppure nel capo di imputazione di cui al delitto contestato ed integrato agli artt. 582 e 583 c.p., è riportata quale conseguenza della condotta del FO la declaratoria di decadenza del padre della minore dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla medesima (cfr. doc. 23 fasc. convenuti).
Ne consegue che al momento della pubblicazione dell'articolo, all'indomani della sentenza di cui sopra, non vi erano elementi che facessero ritenere vero o comunque verosimile che la pronuncia emessa del UN per i Minorenni di decadenza del padre dall'esercizio delle funzioni genitoriali nei confronti della minore fosse direttamente riconducibile all'attività professionale e terapeutica posta in essere dal Pt_1
Peraltro anche le motivazioni della sentenza del GUP confermano l'assenza di un collegamento diretto tra i due predetti fatti: si abbia riguardo in proposito a quanto riportato nel paragrafo denominato “Inquadramento del nucleo familiare di Per_4
” ove viene dato atto che il nucleo familiare che “viveva una condizione
[...] Per_9 di notevole fragilità, derivata da una serie di eventi, più o meno traumatici” era stato preso in carico dal Servizio Sociale della Val D'Elza in data 11.8.2013 e che solo dal febbraio 2016, su proposta degli assistenti sociali, la minore iniziava un percorso di psicoterapia con il FO, mentre il padre della minore, verrà dichiarato Controparte_14 decaduto dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del TM in data 12.10.2017
(cfr. sentenza 533/21 pag. 3/4).
Ne consegue dunque che l'articolo deve ritenersi diffamatorio nella parte in cui realizza un'associazione tra due fatti, pur veri (da un lato la condanna per lesioni a pagina 24 di 42 carico dell'attore e dall'altro la decadenza del padre dal ruolo genitoriale), ma non eziologicamente connessi, con ciò contribuendo a creare un terzo fatto falso (vale a dire che il FO, attraverso la psicoterapia somministrata alla minore, abbia inciso sulle vicende familiari della stessa, determinandone l'esclusione del padre dal proprio ruolo genitoriale).
F. Sulla responsabilità del FO o del suo “metodo” con riferimento ad altri casi di cronaca giudiziaria – assenza di veridicità
L'attore inoltre lamenta che l'accostamento del proprio nome a vicende giudiziarie passate costituisca una malevola manipolazione e mistificazione della realtà, destinata a presentarlo come un “mostro seriale” (citazione pag. 12), nella parte in cui la giornalista riferisce “Insomma, pretendeva di convincere la ragazzina di avere ricordi Pt_1 di cui lei non sapeva nulla (gli abusi subiti) e mentre agiva con fare suggestivo e orientante, anziché scovare un trauma, ne causava lui stesso uno alla ragazzina. Questo è quello che è successo alla minore, ma poi c'erano gli adulti. BI, , , e le tante CP_4 CP_5 Controparte_6 vicende in cui e i suoi “collaboratori” erano periti e consulenti, Parte_1 sono state soprattutto storie di adulti distrutti, guastati per sempre da accuse infamanti in cui le uniche prove della colpevolezza erano traumi estratti dagli
“ostetrici dei ricordi”.
allega inoltre come la giornalista crei un collegamento tra vicende Parte_1 tra loro scollegate e rispetto alle quali egli è rimasto anche estraneo, generando false verità e false dimostrazioni di accuse prive di fondamento, nella parte in cui riporta “E adesso, ripercorrendo all'indietro le tante vicende controverse in cui famiglie, giornalisti, avvocati che hanno accusato di aver agito con le Parte_1 stesse modalità di BI, non si può smettere di pensare che ci sia un filo neppure troppo sottile a legare il tutto”, posto che assemblando quattro casi giudiziari, la convenuta costruisce la sua scandalosa rivelazione circa la responsabilità del FO per aver provocato tragedie in modo sistematico (citazione pag. 17).
Parte convenuta in merito, rileva come l'esistenza di un legame tra il coinvolgimento di nel caso c.d. BI ed altre vicende meglio citate nell'articolo Pt_1
pagina 25 di 42 – , , – non sia inventata bensì provata dalla CP_4 CP_5 Controparte_6 circostanza che “il dott. o i suoi collaboratori o la sua tanto attiva Pt_1 Parte_4 nella persona di altri professionisti, hanno svolto le loro prestazioni professionali,
[...] come consulenti o periti, in vicende che avevano ad oggetto presunti abusi sui minori e che spesso sono culminate in vere e proprie tragedie familiari e in assoluzioni giudiziarie” (cfr. comparsa di costituzione pag. 19), osservando inoltre come anche altri giornalisti abbiano teorizzato l'esistenza del fil rouge (doc. 16 fasc. convenuti).
Appare anzitutto opportuno rilevare come abbia fatto Controparte_1 menzione di alcuni casi giudiziari noti e risalenti ad epoche antecedenti il caso c.d.
BI; inchieste e processi che sono accomunati dall'analogia tra i fatti contestati – abusi sessuali su minori commessi nell'ambito della famiglia o in contesto scolastico e sociale – e dalla partecipazione dell'attore o di soggetti comunque legati alla sua ON, la in veste di consulenti della Procura o del UN. Controparte_9
A ben vedere, seppur sia vero che tutte le vicende menzionate nell'articolo, abbiano in comune tanto la partecipazione del FO come consulente della pubblica accusa o professionisti legati allo stesso od all'associazione dal medesimo fondata e che dette vicende siano ricordate, in particolare, per la gravità e particolare odiosità delle condotte contestate agli indagati (abusi sessuali su minori) ed i tragici epiloghi che alcune di esse hanno avuto in considerazione del ridimensionamento ed addirittura della caducazione delle ipotesi accusatorie inizialmente avvallate, non può ritenersi per ciò solo vero o verosimile, come invece sembra trarsi dalla chiave di lettura offerta dalla giornalista, che ”le uniche prove della colpevolezza erano traumi estratti dagli “ostetrici dei ricordi”.
************
In particolare, quanto ai fatti accaduti a nel 1996, risulta dagli atti CP_5
e dalla documentazione allegata come a seguito della denuncia di abusi sessuali di gruppo da parte di due minori ed a carico dei nonni e degli zii, gli indagati si siano suicidati insieme prima dell'avvio del processo;
nell'ambito di dette indagini Pt_1 rivestì l'incarico di consulente del PM e inviò al sostituto procuratore di Biella che
[...] allora seguiva il caso, un fax in data 11.7.1995 (doc. 6 fasc. convenuti) cui fece seguito pagina 26 di 42 l'emissione di un decreto di perquisizione personale e domiciliare a casa degli indagati
(doc. 5 fasc. convenuti).
Con riferimento a tali fatti la giornalista riporta “quel fax con su scritto
“urgente” che 25 anni fa inviò a un pm, poiché convinto che un bambino Pt_1 gli avesse appena rivelato l'indubitabile esistenza di una botola nella stanza dei nonni accusati di stupri ferocissimi” con il tragico e grottesco epilogo che la botola non fu mai trovata, i nonni si suicidarono insieme ai due figli, accusati anch'essi, ”. CP_5
Tale inciso che a ben vedere riporta un accadimento vero e provato – l'invio da parte dell'attore, all'epoca consulente, al PM di un fax con l'indicazione “urgentissimo” sul frontespizio e riproducente una piantina dell'abitazione dove il minore avrebbe indicato la distribuzione interna dei locali e la presenza sotto il letto di una “botola” (doc.
6 fasc. convenuti) – collegato in modo causalmente diretto al “tragico e grottesco epilogo” indicato poco dopo (“la botola non fu mai trovata, i nonni si suicidarono insieme ai due figli, accusati anch'essi”), associando in maniera estremamente semplificata, un evento (la circostanza che il FO avesse comunicato al PM quanto appreso dal minore in relazione all'esistenza di una presunta “botola degli orrori”) ad un altro (il suicidio degli indagati), attraverso un'operazione di associazione diretta che omette di considerare entrambi gli eventi nella loro autonoma complessità – da un lato, le indagini e le garanzie processuali che infondono anche la ricerca degli elementi di prova e dei riscontri e, dall'altro, le motivazioni sottese all'attuazione di un gesto estremo anticonservativo – e produce l'effetto di ingenerare nel lettore la convinzione che il suicidio degli indagati sia stato direttamente se non esclusivamente cagionato dall'errato ascolto del minore condotto dall'odierno attore.
D'altronde, la complessità dell'intera vicenda che nell'articolo viene richiamata in poche righe, si apprezza dalla lettura della rassegna stampa prodotta da entrambe le parti sul caso (cfr. doc. 4 fasc. convenuti, doc. 18, 18 bis e 18 ter fasc. attoreo).
In particolare dalla lettura di alcuni articoli prodotti dall'attore in allegato alla propria seconda memoria istruttoria (articolo pubblicato su La Stampa il 6.10.2019 dal titolo "A mio padre oggi vorrei chiedere come ha potuto fare certe cose: doveva pagare pagina 27 di 42 per le sue colpe”; articolo pubblicato su La Stampa il 6.10.2019 dal titolo “Non ho mai manipolato mio figlio: quando lo portai dalle psicologhe mi dissero subito di fare denuncia”, articolo pubblicato su La Stampa il 6.10.2019 dal titolo “Dello scandalo di
Sagliano siamo le vittime: basta puntare il dito contro di noi”) si evince come il bambino e la madre che all'epoca, con le proprie dichiarazioni il primo e con la presentazione della denuncia la seconda, diedero il via all'indagine sui presunti abusi subiti da parte della famiglia di origine paterna del minore, non ebbero negli anni a ritrattare o ritirare quanto inizialmente riferito agli inquirenti ed ai loro consulenti.
Ne consegue che non può dirsi vero o verosimile che il FO con la propria consulenza abbia narrato l'esistenza di falsi abusi, dando adito ad accuse infamanti ed ingiuste in danno degli indagati, posto che, in ogni caso, la sua opinione, quale consulente, è stata posta al vaglio del PM ed inoltre, alcuna verità processuale è mai stata raggiunta sulla vicenda.
************
Analogamente, con riferimento alla vicenda di del 2006, ove Controparte_6 vennero indagate ed arrestate cinque persone tra maestre e bidelle di una scuola dell'infanzia, successivamente tutte scarcerate e definitivamente assolte, risulta dalla documentazione agi atti (doc. 8 fasc. convenuti) che unitamente ad altri Parte_1 due consulenti, avesse redatto una perizia per la Procura, nell'ambito della quale, dopo aver esaminato alcuni dei minori ed i loro genitori, era stata valutata la sussistenza di
“abusi sessuali ritualistici” (pag. 44 doc. 8 fasc. convenuti).
La giornalista nell'articolo riporta invero un particolare specifico tratto dalla lunga perizia, citando un'interpretazione offerta dal collegio peritale in merito al racconto fatto da un minore, così affermando: “Ripenso alle sue certezze sugli abusi subiti dai bimbi di Rignano, con quelle perizie surreali in cui un bambino disegna
e lui scrive: «Il concetto di “trasformazione” (nell'ultimo film di Per_1
Spider-Man l'eroe buono si trasforma in cattivo) può anche rinviare al processo psicologico - anch'esso altamente compatibile con la finalità dell'abuso sessuale ritualistico - che mira a trasformare l'identità positiva della vittima in identità negativa e malefica”.
pagina 28 di 42 definisce la citata perizia come “surreale” perché il Controparte_1 consulente avrebbe tratto delle conclusioni irragionevoli da un narrato del bambino, il quale poteva avere diversi e più “normali” significati.
Orbene, seppur debba darsi atto del fatto che il UN della Libertà di Roma e successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37147/2007 (doc. 7 fasc. convenuti), si sono pronunciati in merito all'assenza di gravi indizi di colpevolezza, quindi decidendo per la scarcerazione degli indagati, non può non rilevarsi come l'unica perizia prodotta dai convenuti in atti e riferibile al FO sia datata 20.9.2007 (cfr. doc. 8), mentre il pronunciamento appena citato della Suprema Corte (anch'esso prodotto dai convenuti, doc. 7) sia stato emesso all'udienza del 18.9.2007 e dunque due giorni prima.
Peraltro, si consideri come il UN del Riesame si fosse pronunciato sulla scarcerazione già il 10.5.2007 (cfr. sentenza Corte di cassazione n. 37147/2007 (doc. 7 fasc. convenuti), mentre avuto riguardo alla sopra citata relazione del Collegio dei consulenti del PM tra i quali vi era anche l'odierno attore, le operazioni peritali sono iniziate in epoca successiva, vale a dire il 31 maggio e sono terminate il 30 luglio con l'ultima audizione protetta, cui ha poi fatto seguito il successivo 20 settembre il deposito dell'elaborato finale (cfr. doc. 8).
Ne consegue che, a meno che l'odierno attore avesse svolto per la Procura nel caso in oggetto, anche altre consulenze antecedenti quella datata 20.9.2007, non vi è prova – in questo giudizio - che la Cassazione si riferisse proprio all'attività di accertamento posta in essere dal FO, laddove, nella sentenza citata aveva osservato
“La consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l'esperto nominato dal Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre l'abuso” (cfr. Cass. sent. 37147/07 doc. 7 fasc. convenuti).
Inoltre, fermo quanto rilevato sopra con riferimento alla posteriorità della perizia prodotta rispetto alla sentenza della Cassazione, non si ravvisa nella sentenza della pagina 29 di 42 Corte un esplicito riferimento alla illegittimità dell'attività professionale posta in essere dal FO e dei risultati dalla stessa raggiunti, essendosi invero accolto il rilievo evidenziato dalle difese degli indagati circa l'assenza di riscontri oggettivi alla ricostruzione accusatoria e la diretta riferibilità della condizione di stress manifestata dai bambini rispetto ai presunti abusi subiti;
ciò costituisce appunto l'applicazione di principi di valutazione delle prove e degli indizi (art. 192 c.p.p.) e rientra, più in generale, nelle garanzie costituzioni del giusto processo e del contraddittorio (art. 111 Cost.).
In altri termini, dalla lettura della motivazione del predetto provvedimento si evince che la Cassazione così come il UN del Riesame di Roma, avessero censurato anche altre manchevolezze e lacune nell'indagine che aveva condotto al fermo degli indagati, non direttamente ed esclusivamente riferibili ai soli accertamenti peritali condotti dai consulenti nell'ascolto delle presunte giovani vittime.
La circostanza che intervennero in seguito per tutti i soggetti coinvolti assoluzioni con formula piena, non vale di per sé sola a far ritenere che l'indagine che li ha visti coinvolti fosse necessariamente fallata o meglio “inquinata” dalle valutazioni condotte da uno dei consulenti della Pubblica accusa e dalle modalità con le quali egli aveva condotto l'ascolto dei minori, presunti abusati, posto che, come già evidenziato dalla
Corte di Cassazione in sede cautelare, hanno concorso ad alimentare il citato caso giudiziario anche altri fattori, quali in particolare le dichiarazioni dei genitori allarmati, gli atteggiamenti sessualizzati manifestati da alcuni bambini, la condizione di forte stress in cui gli stessi si trovavano, referti medici, ecc... (cfr. sentenza n. 37147/2007 pagg. 5 e ss).
Nuovamente, dunque, anche per questo caso, come per gli altri citati, la giornalista ha operato una diretta associazione tra l'attività professionale posta in essere dal FO come co-consulente del PM e le conseguenze subite dagli imputati nel processo nell'ambito del quale sono stati infine tutti assolti per insussistenza del fatto.
Invero, applicando la stessa chiave di lettura sopra individuata la giornalista ascrive direttamente ed esclusivamente ogni responsabilità in merito alla formulazione delle originarie accuse poi caducate, all'ascolto dei minori condotto dall'odierno attore,
pagina 30 di 42 ricostruzione che, tuttavia, come poc'anzi osservato, non risulta provata, dovendosi dunque escludere il requisito di verità o verosimiglianza della notizia come riportata.
**********
Infine, con riferimento alla vicenda della sig.ra , madre Controparte_7 suicida, coinvolta nella vicenda nota come i “Diavoli della SS OD (trattata recentemente dal podcast ” curato da BL RI e e CP_4 Persona_8 pubblicato sul sito di La Repubblica, cfr. doc. 8 fasc. attoreo e doc. 12 fasc. convenuti), relativa ad una presunta setta di pedofili satanisti che tra il 1997 ed il 1998 avrebbe abusato di 16 bambini, sia in ambienti domestici che nei cimiteri e che ha portato all'allontanamento di tutti minori dalle famiglie di origine, vicenda poi culminata con la caducazione dell'accusa di abusi di stampo satanico e con alcune condanne ed altrettante assoluzioni (cfr. doc. 11 fasc. convenuti), non risulta provato che il FO avesse assunto un ruolo ufficiale o diretto nelle indagini.
I convenuti invero riportano come la cui egli era all'epoca il Controparte_9 direttore scientifico avesse fornito alcune consulenze ed una delle consulenti del
UN di DE fu , ex moglie dell'odierno attore. Persona_5
A mente dell'attore, l'articolo gli attribuisce falsamente responsabilità per episodi ed eventi cui è estraneo, laddove riporta “Penso a , la cui Controparte_7 vicenda è raccontata nell'inchiesta e a quel salto dalla finestra che CP_4 mise fine alla sofferenza per quella figlia amatissima, allontanata per sempre da lei”.
Dalla documentazione prodotta in atti dalle parti (articoli di stampa che hanno trattato della vicenda) non si evince il ruolo che il FO o l'associazione di cui era referente avessero avuto all'epoca nella vicenda;
invero dalla stessa documentazione prodotta in atti (non costituita peraltro dalle sentenze emesse in quei processi) risulterebbe che le confidenze dei minori presunti abusati, fossero state inizialmente Part raccolte nel corso delle indagini da psicologhe dell' non legate al FO od alla sua associazione, mentre la ex moglie dello stesso - - sarebbe intervenuta Persona_5 solo in un secondo momento come consulente del UN (si veda in particolare podcast Veleno - episodio 6 “Trappola per Topi” – dal minuto 17.18 al minuto 17.48).
pagina 31 di 42 In questo caso, dunque, manca del tutto qualsiasi collegamento tra l'odierno attore od il suo approccio psicologico e le tragiche conseguenze della vicenda;
non può dunque ritenersi vero il fatto che il FO od il suo “metodo” abbiano avuto un'efficacia causale diretta od esclusiva negli allontanamenti dei minori dalle famiglie interessate e nel conseguentemente tragico epilogo che ha riguardato, in particolare, la sig.ra
. Controparte_7
***********
Infine, analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento ad un ultimo caso di cronaca citato dalla giornalista, nella parte dell'articolo in cui è riportato
“Ripenso al povero orologiaio di LI accusato di avere abusato dei figli, con che vedeva nell'inquietante disegno di uno dei figli un “pene Parte_1 dentato”, mentre il pene dentato era il personaggio di un manga. Per_3
Ripenso alla compagna dell'orologiaio, accusata e assolta anche lei, morta di malattia qualche tempo dopo. Ripenso alla lunga scia di dolore di cui BI
è solo l'ultima tappa”, posto che la documentazione offerta in prova dai convenuti (e segnatamente un articolo di stampa, doc. 13) che riporta esclusivamente le dichiarazioni rilasciate dal difensore dell'allora imputato, non può ritenersi idonea di per sé sola a dimostrare la veridicità o verosimiglianza dell'apporto causale diretto ed esclusivo della valutazione condotta dal FO (relativa ad un disegno effettuato dal minore) rispetto all'incriminazione di due persone indagate e successivamente assolte (una delle quali successivamente deceduta per malattia).
**************
Orbene, se può ritenersi certamene vero, come i convenuti hanno osservato, che i casi di cronaca e le vicende giudiziarie menzionate ( e ) CP_5 Controparte_6 abbiano visto la partecipazione diretta del FO quale consulente della Procura (peraltro, come nel caso di , insieme ad altri periti), oppure di persone legate allo stesso CP_6 od alla sua ON (come ne caso della dott.ssa , consulente nominato dal Per_5
UN nell'ambito dei procedimenti a carico dei c.d. “Diavoli della SS Modenese”), per i motivi tutti sopra specificatamente indicati per ogni singolo caso citato, non può per ciò solo ritenersi che il od il suo approccio metodologico nell'ascolto dei minori Pt_1
pagina 32 di 42 abbiano costituito causa esclusiva della formulazione delle accuse, poi ridimensionate o caducate e, a fortiori, delle conseguenze tragiche patite dagli indagati e imputati in quei procedimenti, nonché dai minori stessi.
L'accostamento tra l'odierno attore e la vicenda giudiziaria che lo ha personalmente riguardato, ad altri più risalenti e variegati casi di cronaca giudiziaria, è stato operato dalla giornalista in termini assertivi ed inequivoci, così come in termini altrettanto consequenziali e diretti è ricostruito il collegamento tra l'applicazione del c.d.
“metodo Foti” e le varie conseguenze ad esso attribuite quali, appunto, i tragici epiloghi che hanno caratterizzato quei fatti di cronaca (“Suicidi, malattie, genitori e figli che si sono persi per sempre sono state solo alcune delle conseguenze della cultura del sospetto ammantata di valenza scientifica” ; “BI, , , CP_4 CP_5 CP_6
e le tante vicende in cui e i suoi “collaboratori” erano periti e
[...] Parte_1 consulenti, sono state soprattutto storie di adulti distrutti, guastati per sempre da accuse infamanti in cui le uniche prove della colpevolezza erano traumi estratti dagli
“ostetrici dei ricordi” “E adesso, ripercorrendo all'indietro le tante vicende controverse in cui famiglie, giornalisti, avvocati che hanno accusato di aver agito con le Parte_1 stesse modalità di BI, non si può smettere di pensare che ci sia un filo neppure troppo sottile a legare il tutto” ““Ripenso alla lunga scia di dolore di cui BI è solo l'ultima tappa”).
La giornalista, dunque, collega fatti veri (casi di cronaca) o verosimili (l'esistenza del c.d. “metodo Foti”), prospettando al lettore un terzo fatto che, tuttavia, è indimostrato e dunque è falso, laddove attribuisce a ed al suo approccio Parte_1 metodologico nell'audizione dei minori abusati la responsabilità unica ed esclusiva della formulazione di false accuse che avrebbero portato Procure e Tribunali a perseguire ingiustamente persone innocenti, provocandone indicibili sofferenze.
Invero, detto passaggio logico ha l'effetto di escludere ogni rilevanza agli accertamenti processuali condotti in quei giudizi, alla valutazione del materiale probatorio ed indiziario effettuata dalle Procure e dai Tribunali che si sono sugli stessi pronunciati, così semplificando la ricostruzione di vicende umane e giudiziarie estremamente complesse a beneficio di un lettore che, dalla lettura dell'articolo in pagina 33 di 42 commento, sia invece portato a credere che ogni responsabilità in merito ai tragici eventi che ne sono derivati, anche laddove le gravi accuse originariamente contestate sono state successivamente escluse, sia di e del suo presunto metodo Parte_1 applicato all'ascolto dei minori.
Tuttavia, si diceva, tale fatto non è dimostrato e la sua verosimiglianza non è altrimenti evincibile neppure dalla lettura e analisi delle fonti indicate dai convenuti con riferimento ai vari casi di cronaca menzionati nell'articolo (per la cui analisi si rimanda a quanto già osservato), non potendosi tacere il fatto che per le prestazioni rese in quei procedimenti come consulente o perito, l'odierno attore non è mai stato sottoposto ad accertamenti o perseguito in ambito penale o disciplinare.
G. Conclusioni
In conclusione, l'articolo in commento deve ritenersi diffamatorio nella parte in cui attribuisce all'attore od al suo approccio metodologico – attraverso il pedissequo accostamento di fatti veri ma tra loro scollegati (2.E) e la costruzione di un parallelismo consequenziale tra eventi veri o verosimili ma non accomunati da una certa derivazione causale (2.F) – un'indimostrata esclusiva responsabilità nella verificazione di eventi tragici, finendo in tal modo con l'esporre il FO a critica come se quei fatti fossero effettivamente a lui solo riferibili, avendo la giornalista rappresentato le notizie in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne siano stati travisati i dati nel loro nucleo essenziale e la censura si sia risolta in un gratuito attacco morale alla persona dell'attore ed alla sua professionalità.
Pertanto, non solo queste parti della notizia così come prospettate non risultano veritiere, ma non è stata nemmeno offerta la prova, gravante sul giornalista, “della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità" (Cass., sez. un., 30.6.1984) o della diligenza nel vaglio di attendibilità della fonte.
Irrilevante ai fini della verifica della fonte è poi il fatto che, ad esempio l'esistenza del fil rouge sia stata prospettata anche da altri giornalisti (doc. 16 fasc. convenuti), atteso che la circostanza non ha alcuna efficacia scriminante in quanto, diversamente opinando, “le diverse fonti delle notizie finirebbero per fare esclusivo riferimento ad un circuito chiuso ed autoreferenziale e nemmeno, in assenza di opportune verifiche e pagina 34 di 42 controlli, può assumere valore esimente la verità putativa” (UN Milano, sez. VII,
15/03/2010).
Sussistono, dunque, a carico dell'articolista tanto l'elemento oggettivo del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., in assenza dei presupposti di operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica (sotto il profilo della verità, quantomeno putativa, della notizia, nei termini sopra indicati), quanto l'elemento soggettivo, non essendo all'uopo richiesto il dolo specifico (quale intenzione di offendere), ma il solo dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale (fra le più recenti Cass. pen 13.3.2013 n. 27787; Cass.
12.12.2012, n. 4364), integrato dalla consapevolezza – ed accettazione del rischio - in capo ad un giornalista professionista della 'consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa' (Cass. 47973/14) e della
'potenziale lesività di notizie parzialmente riferite in ambito giudiziario' (Cass.
27787/2013), anche sotto il profilo della incompletezza od omissione informativa, idonea a pregiudicare la reputazione della persona coinvolta nella notizia.
La domanda dell'attore è dunque accolta.
*************
3. Sulla responsabilità dell'editore e del Direttore del giornale
Quanto alla posizione del direttore responsabile, sussiste la responsabilità ex art. 57 c.p. (“Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”), per avere omesso il doveroso controllo così contribuendo mediante la condotta omissiva in spregio alla posizione di garanzia rivestita a cagionare l'evento dannoso:
“Esclusa l'operatività delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica, deve ritenersi la sussistenza, a carico dell'articolista, degli elementi oggettivi e soggettivi (bastando il dolo anche eventuale) del reato di cui all'art. 595 c.p., e a carico del direttore responsabile dell'illecito di cui all'art. 57 c.p. per non avere attivato i dovuti controlli sul contenuto dell'articolo diffamatorio, per cui il diritto degli attori al risarcimento del danno pagina 35 di 42 conseguente all'evento lesivo contestato è riconducibile al fatto unico in cui si sono inserite le condotte commissive ed omissive del giornalista e del direttore responsabile”
(UN Milano, sez. VI, 29/03/2010).
Accertata dunque incidentalmente la responsabilità ex art. 595 c.p. a carico dell'autore dello scritto diffamatorio ed ex art. 57 c.p. a carico Controparte_1 del direttore responsabile ne consegue altresì la responsabilità civile a CP_2 carico dell'editore ex art. 11 l. n. 47/1948 (“Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore”), quale norma speciale rispetto agli artt. 2043 ss cc.
(UN Torino, 25/03/1998): “L'art. 11 della l. 8 febbraio 1948 n. 47 prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Tale corresponsabilità va riferita a tutti i danni derivanti dal reato sia nell'ipotesi che lo stesso venga accertato in sede penale sia nell'ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta ai fini risarcitori in sede civile” (UN Roma,
24/01/1989).
Tutti i convenuti devono dunque essere condannati in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice (nei limiti in cui gli stessi verranno riconosciuti e liquidati infra) per effetto del reato di diffamazione a mezzo stampa nella presente sede incidentalmente accertato senza che rilevi, ai fini della solidarietà, il diverso titolo del concorso: “Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 c.c., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso. Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 c.p. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo)” (Cassazione civile, sez.
III, 14/10/2008, n. 25157).
pagina 36 di 42 *****************
4. Sul danno
L'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per un importo di € 40.000 o altra minore o maggiore somma liquidata anche in via equitativa.
Occorre anzitutto rilevare che per costante insegnamento della Suprema Corte, “il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. 8861/21, conf. Cass. 25420/17, Cass. 4005/20).
Appare, inoltre, opportuno richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte che in tema di diffamazione a mezzo stampa ha chiarito che “al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal UN di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria,
l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato” (Cass. 8248/24).
Ai fini della liquidazione, tenuto conto dei criteri orientativi elaborati dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano (edizione del giugno 2024), occorre considerare, da un lato, che l'articolo è stato pubblicato su di un quotidiano a tiratura nazionale che ha consentito un'ampia diffusione del testo oltre ad essere stato pubblicato pagina 37 di 42 anche nella versione on line (doc. 1 e 2 fasc. attoreo) e dall'altro, che la sua autrice è un noto personaggio televisivo e influencer conosciuta e seguita sui social network, potendosi dunque ritenere integrato il requisito della notorietà del diffamante.
Inoltre, è uno psicoterapeuta, screditato pubblicamente proprio Parte_1 nella professione che svolge, oltreché colpito nella pubblica onorabilità per esser stato posto al centro di vicende giudiziarie tragiche e legate ad un tema delicato quale è quello dei minori abusati (citazione pag. 16).
Va poi considerato che vi è stato almeno un altro scritto dal contenuto ritenuto diffamatorio a firma di (cfr. sentenza Trib. Torino n. 4567/24 Controparte_1 pubbl. 28.8.2024) che analogamente a quanto accertato in questa sede, ha accostato l'odierno attore “apertamente e falsamente … alla tragica e terribile vicenda di LI, rispetto alla quale i era estraneo”. Pt_1
Inoltre, vanno considerate alcune espressioni contenute nel testo che oltrepassano il limite della continenza e si risolvono a ben vedere in gratuiti attacchi morali alla professionalità od alla persona dell'attore, quali “Fa quasi pena sapere che oggi viene cacciato da un ristorante … Ora è lui il maltrattante. E' lui l'uomo Parte_1 da cui vanno tenuti lontani i bambini”, nonché, con riferimento alle prestazioni professionali rese in altri giudizi (“perizie surreali”).
Di contro va tuttavia rilevato che al tempo della pubblicazione dell'articolo era già noto alle cronache in quanto imputato nel processo penale (per il Parte_1 quale successivamente è intervenuta la sentenza di condanna del GUP di Reggio Emilia) e già posto nel giugno 2019 agli arresti domiciliari per gli stessi fatti;
inoltre, dal tenore degli articoli prodotti in giudizio da entrambe le parti si evince come intorno al caso c.d.
BI si fosse già concentrato un ampio dibattito nell'opinione pubblica.
Inoltre, occorre considerare che l'articolo non sia diffamatorio nella sua interezza bensì solo in alcune parti, come sopra evidenziato (vedi punto 2).
Per tutti i motivi che precedono si ritiene che il danno non patrimoniale patito dall'attore possa essere equitativamente determinato nella somma di € 25.000,00, liquidati all'attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
pagina 38 di 42 Si osservi da ultimo che è irrilevante l'omesso esercizio della facoltà di rettifica ex art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, invocato da parte convenuta – peraltro solo nelle proprie memorie conclusive - sotto il profilo dell'art. 1227 cc, in quanto 'In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l'istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all'interessato dall'art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, ed avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell'altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati' con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive' (Cass. 9038/2010 conf. Cass. 1152/22).
****************
5. Sulla sanzione pecuniaria
Parte attrice ha infine richiesto la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 5.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L.
43/1948, a norma del quale “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del
Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”.
In linea generale, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47, cit., nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, “si aggiunge, e non si sostituisce, al risarcimento del danno (sia patrimoniale, sia non patrimoniale) causato dall'illecito diffamatorio” (in tal senso, cfr. Cass. 14485/2000 conf. Cass. 17395/2007), posto che la stessa non
“costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge” (Cass. 14761/07 conf. Cass.
29640/17); la “riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47, cit., per l'ipotesi di reati commessi a mezzo della stampa, non ha natura di risarcimento bensì di sanzione civile collegata ad una responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa;
ne consegue che essa, in quanto sanzione civile, è irrogabile anche dal giudice civile” (Trib. Roma 6 luglio 2004 n. 20943).
Accertata incidentalmente la responsabilità penale per 'diffamazione col mezzo della stampa', in aggiunta alla condanna risarcitoria sopra disposta, CP_1
pagina 39 di 42 autrice dello scritto diffamatorio, deve essere altresì condannata alla CP_1 riparazione ex art. 12 l. 47/1948, la quale va parametrata alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, potendosi ribadire quanto già esposto in ordine all'ambito di diffusione della testata ed al contempo in ordine alla non totalità del carattere diffamatorio dell'intero pezzo: si ritiene dunque congrua la liquidazione nella somma richiesta di € 5.000,00.
**************
6. Sull'eliminazione o deindicizzazione dell'articolo
Infine, è fondata e va accolta l'istanza volta ad ottenere l'eliminazione dell'articolo dall'archivio digitale dell'editore, il quale ha l'effetto di non renderlo più fruibile ad un pubblico indifferenziato e, conseguentemente, indicizzabile attraverso i principali motori di ricerca on line.
Sul punto si osserva che recentemente la Suprema Corte ha affermato che
“L'interesse alla conservazione delle notizie negli archivi informatici dei giornali può prevalere sul diritto della persona all'oblio delle notizie che la riguardano soltanto nel caso di liceità dell'iniziale pubblicazione” (Cass. 17738/24 conf. Cass. 10347/21).
Va in particolare osservato come già in altri precedenti la Suprema Corte avesse avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui "l'editore di un quotidiano, che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte" (Cass. 10347/21, conf. Cass. Sez. 1, ord. n. 7559 del
2020, Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2012, n. 5525, Cass. Sez. 1, sent. 24 giugno 2016, n.
13161).
La Suprema Corte a sezioni Unite con la nota pronuncia n. 19681/19 ha ritenuto che nel doveroso bilanciamento fra gli interessi in conflitto deve prevalere l'interesse pubblico all'informazione, nella sua accezione di diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende del passato, mentre l'interesse dei ricorrenti all'oblio delle notizie che li riguardano, può essere congruamente assicurato non già attraverso la cancellazione richiesta, ma attraverso la mera deindicizzazione;
questa consente la conservazione degli pagina 40 di 42 articoli immodificati, ma resi accessibili solo dall'archivio storico on line del quotidiano e non con l'utilizzo dei comuni motori di ricerca.
Tale principio, tuttavia, è stato applicato nell'ambito di casi in cui la pubblicazione della notizia era, "ab origine", del tutto lecita, mentre all'opposto, nel presente caso, tale presupposto difetta, essendo stata la notizia ritenuta diffamatoria (vi veda in parte motiva
Cass. 10347/21).
Deve dunque ordinarsi l'eliminazione integrale dell'articolo dall'archivio digitale dell'editore, non essendo possibile disporne uno stralcio selezionato delle parti non diffamatorie.
*************
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
Alla relativa liquidazione si provvede come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenendo conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, sulla base del criterio del decisum, dell'attività svolta e delle questioni trattate (così applicandosi i valori medi), nonché delle spese documentate (CU, marca).
Se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Luca Bauccio, dichiaratosi antistatario.
Nulla si dispone ai sensi dell'art. 8, 4bis D.Lvo n. 28/10 non sussistendo il presupposto della mancata partecipazione 'senza giustificato motivo': i convenuti hanno infatti comunicato in data 12.12.2022 (cfr. doc. 22 fasc. convenuto) le ragioni della propria non adesione alla procedura di mediazione.
P.Q.M.
il UN di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuti e condanna ed Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare a a titolo di Controparte_3 Parte_1
pagina 41 di 42 risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
▪ condanna a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 riparazione ex art. 12 della Legge 8.2.1948, n. 47, la somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
▪ condanna ed Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite, che liquida in
[...] Parte_1 complessivi € 5.077,00, oltre € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Luca Bauccio dichiaratosi antistatario;
▪ ordina all' di eliminare l'articolo intitolato “La Controparte_3 sentenza di Reggio Emilia. BI, la condanna di cancella il metodo degli Pt_1
“ostetrici dei ricordi”, dall'archivio digitale del quotidiano Domani.
Così deciso in Torino, il 20/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 42 di 42