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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (P. IVA ), corrente in Trento – S. Bartolameo n. 2/3, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Zeno Perinelli del Foro di Parte_1 Trento (C.F. ) e nello studio di questi, corrente in via Borgata Acqui n. 4 – C.F._1 38122 Trento, elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'intimidazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo;
RICORRENTE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 P.IVA_2 in Trento – via dei Muredei n. 1 – 38122; RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO: intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE convalidare il presente sfratto per morosità, intimato ai sensi dell'art. 658 cpc ordinando alla società (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Trento – via dei Muredei n. 1 – 38122 Trento:
-di restituire immediatamente al locatore (P. IVA Parte_1 P.IVA_1 corrente in S.Bartolameo n. 2/3, in persona del legale rappresentante , i locali di Parte_1 proprietà siti in Trento – viale Verona n. 19/6, così identificati catastalmente categoria C2 CL 3 foglio 56 p.ed. 4818 p.m. 30 sub 6 RC351, 40, liberi da persone e da cose anche interposte;
-in subordine e nell'ipotesi di opposizione della resistente allo sfratto, pronunciare ordinanza non impugnabile, immediatamente esecutiva, di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, ai sensi dell'art. 665 cpc e con riserva di formulare le conclusioni di merito nel radicando giudizio ex art. 667 cpc;
con vittoria di competenze e spese di procedura;
con espresso avvertimento che, se la convenuta non comparirà o, comparendo, non si opporrà, il Giudice convaliderà lo sfratto ai sensi dell'art. 663 cpc;
pagina 1 di 3 chiede che il Tribunale adito, in sede di convalida, emetta contestualmente decreto ingiuntivo, nei confronti della società P. IVA corrente in S. Bartolameo Parte_1 P.IVA_1 n. 2/3, in persona del legale rappresentante , onde ottenere il pagamento dei canoni Parte_1 di locazione scaduti allo stato indicati in € 10.800,00, oltre alle spese condominiali a scadere, fino all'effettivo rilascio dell'immobile de quibus, nonché agli interessi di legge dalle singole scadenze sino all'effettivo saldo ed alle spese di procedura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 co. 1 cpc dd. 19.11.2024 la società
[...] conveniva in giudizio la società chiedendo la convalida dello Parte_1 Controparte_1 sfratto, con ordine alla convenuta di restituire immediatamente al locatore i locali di proprietà siti in Trento – viale Verona n. 19/6 (categoria C2 CL3 foglio 56 p.ed. 4818 p.m. 30 sub 6 R.C. 351, 40) liberi da persone e da cose anche interposte;
in subordine, in ipotesi di opposizione della resistente allo sfratto, pronunciare ordinanza non impugnabile, immediatamente esecutiva, di rilascio, con riserva delle eccezioni di quest'ultima ex art. 665 cpc e di formulare le conclusioni di merito nel radicando giudizio ex art. 667 cpc;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che la stessa aveva concesso in locazione commerciale alla società convenuta i locali di proprietà della prima siti in Trento – viale Verona n. 19/6; 2) che il contratto di locazione stipulato in data 27.09.2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 28.09.2023 (v. doc. 1) aveva una durata di sei anni, e segnatamente dal 01.10.2024 al 30.09.2029, ed un canone annuale pari ad € 5.400,00, da pagarsi in rate mensili, ciascuna di € 450,00, entro il giorno 10 di ogni mese;
3) che la conduttrice alla data dell'atto introduttivo non aveva corrisposto alcun canone di locazione, pur avendo preso possesso dei beni, di talchè la morosità ammontava ad € 10.800,00, pari a due annualità; 4) che alla data dell'atto introduttivo la società locataria si era resa irreperibile, risultando debitrice della complessiva somma di € 10.800,00, oltre ad interessi a far data dalle scadenze dei singoli canoni al saldo effettivo e alle spese del presente giudizio. La società convenuta, ancorchè le fosse stato ritualmente notificato l'atto introduttivo, non provvedeva a costituirsi. All'udienza dd. 22.01.2025 il giudice onorario assegnatario, preso atto della persistenza della morosità nella misura indicata nell'atto di intimazione, oltre ai canoni di dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché della notifica dell'atto di intimazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc “in quanto all'indirizzo indicato non è stato rinvenuto il nominativo della stessa sul campanello e nemmeno sulla cassetta postale”, rigettava l'istanza di convalida dello sfratto e visti gli artt. 667, 426 cpc e 5 co. 1 bis e 4 lett. b) D. Lvo n. 28/2010 disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti termine di gg. 15 per la presentazione della domanda di mediazione e mandando alla Cancelleria per l'assegnazione del fascicolo al giudice tabellarmente competente per la prosecuzione del giudizio a cognizione piena. Con decreto ex artt. 426 e 420 cpc dd. 30.01.2025 il sottoscritto magistrato fissava udienza di discussione per il giorno 11 giugno 2025, concedendo termine sino al 26.05.2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria. All'udienza anzidetta il procuratore intimante, nel fare presente che la morosità continuava a persistere, insisteva affinchè il G.I. trattenesse la causa in decisione, dimettendo verbale di mediazione con esito negativo dd. 03.03.2025 stante la mancata comparizione della società intimata. All'esito della predetta udienza, a cui non compariva la società intimata, il G.I. tratteneva la causa in decisione. Tuttavia con provvedimento in data 20.06.2025 il G.I., avuto contezza dell'errore in cui era incorso, avendo trattenuto la causa in decisione, anziché, correttamente, fissare udienza di discussione, con pagina 2 di 3 contestuale lettura del dispositivo, revocava l'ordinanza dd. 11.06.2025, fissando per la discussione e contestuale lettura del dispositivo l'udienza dd. 09.07.2025. A detta udienza il G.I. dava lettura del dispositivo, che veniva allegato al verbale di udienza. Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. Invero, risulta documentalmente provato: 1) che le parti in data 27.09.2023 hanno stipulato un contratto di locazione commerciale della durata di sei anni, ovvero dal 01.10.2024 al 30.09.2029, avente ad oggetto locali di proprietà dell'attrice siti in Trento – viale Verona n. 19/6, convenendo un canone di locazione annuale di € 5.400,00 (v. doc. 1); 2) che detto contratto era stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 28.09.2023 (v. doc. 2); 3) che la società conduttrice, ottenuta la disponibilità dei locali, non aveva corrisposto neppure una mensilità del canone di locazione pattuito, rendendosi irreperibile stante la persistente morosità, protrattasi sino al giugno 2025, come dichiarato dal procuratore attoreo all'udienza dd. 11.06.2025, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 27.09.2023, con conseguente convalida dello sfratto per morosità ed ordine alla società conduttrice di rilasciare immediatamente, in favore della locatrice, i locali commerciali oggetto di locazione, liberi da persone o da cose anche interposte. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-visti gli artt. 658, 663, 664, 667, 426 e 420 cpc;
-dichiara la contumacia della convenuta;
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione e, per l'effetto, convalida lo sfratto per morosità, ordinando alla società in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, di rilasciare immediatamente, in favore della locatrice corrente in Controparte_2 Trento – S. Bartolameo n. 2/3, in persona del legale rappresentante , i locali di proprietà Parte_1 siti in Trento – viale Verona n. 19/6 (C2 CL3 foglio 56 p.ed. 4818 p.m. n. 30 sub 6 RC 351, 40), liberi da persone o da cose anche interposte;
-condanna la convenuta società in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 1.773,50, di cui € 1.628,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio ed € 709,00 per fase introduttiva) ed € 145,50 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 09.07.2025 Dott. M. Morandini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (P. IVA ), corrente in Trento – S. Bartolameo n. 2/3, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Zeno Perinelli del Foro di Parte_1 Trento (C.F. ) e nello studio di questi, corrente in via Borgata Acqui n. 4 – C.F._1 38122 Trento, elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'intimidazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo;
RICORRENTE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 P.IVA_2 in Trento – via dei Muredei n. 1 – 38122; RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO: intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE convalidare il presente sfratto per morosità, intimato ai sensi dell'art. 658 cpc ordinando alla società (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Trento – via dei Muredei n. 1 – 38122 Trento:
-di restituire immediatamente al locatore (P. IVA Parte_1 P.IVA_1 corrente in S.Bartolameo n. 2/3, in persona del legale rappresentante , i locali di Parte_1 proprietà siti in Trento – viale Verona n. 19/6, così identificati catastalmente categoria C2 CL 3 foglio 56 p.ed. 4818 p.m. 30 sub 6 RC351, 40, liberi da persone e da cose anche interposte;
-in subordine e nell'ipotesi di opposizione della resistente allo sfratto, pronunciare ordinanza non impugnabile, immediatamente esecutiva, di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, ai sensi dell'art. 665 cpc e con riserva di formulare le conclusioni di merito nel radicando giudizio ex art. 667 cpc;
con vittoria di competenze e spese di procedura;
con espresso avvertimento che, se la convenuta non comparirà o, comparendo, non si opporrà, il Giudice convaliderà lo sfratto ai sensi dell'art. 663 cpc;
pagina 1 di 3 chiede che il Tribunale adito, in sede di convalida, emetta contestualmente decreto ingiuntivo, nei confronti della società P. IVA corrente in S. Bartolameo Parte_1 P.IVA_1 n. 2/3, in persona del legale rappresentante , onde ottenere il pagamento dei canoni Parte_1 di locazione scaduti allo stato indicati in € 10.800,00, oltre alle spese condominiali a scadere, fino all'effettivo rilascio dell'immobile de quibus, nonché agli interessi di legge dalle singole scadenze sino all'effettivo saldo ed alle spese di procedura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 co. 1 cpc dd. 19.11.2024 la società
[...] conveniva in giudizio la società chiedendo la convalida dello Parte_1 Controparte_1 sfratto, con ordine alla convenuta di restituire immediatamente al locatore i locali di proprietà siti in Trento – viale Verona n. 19/6 (categoria C2 CL3 foglio 56 p.ed. 4818 p.m. 30 sub 6 R.C. 351, 40) liberi da persone e da cose anche interposte;
in subordine, in ipotesi di opposizione della resistente allo sfratto, pronunciare ordinanza non impugnabile, immediatamente esecutiva, di rilascio, con riserva delle eccezioni di quest'ultima ex art. 665 cpc e di formulare le conclusioni di merito nel radicando giudizio ex art. 667 cpc;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che la stessa aveva concesso in locazione commerciale alla società convenuta i locali di proprietà della prima siti in Trento – viale Verona n. 19/6; 2) che il contratto di locazione stipulato in data 27.09.2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 28.09.2023 (v. doc. 1) aveva una durata di sei anni, e segnatamente dal 01.10.2024 al 30.09.2029, ed un canone annuale pari ad € 5.400,00, da pagarsi in rate mensili, ciascuna di € 450,00, entro il giorno 10 di ogni mese;
3) che la conduttrice alla data dell'atto introduttivo non aveva corrisposto alcun canone di locazione, pur avendo preso possesso dei beni, di talchè la morosità ammontava ad € 10.800,00, pari a due annualità; 4) che alla data dell'atto introduttivo la società locataria si era resa irreperibile, risultando debitrice della complessiva somma di € 10.800,00, oltre ad interessi a far data dalle scadenze dei singoli canoni al saldo effettivo e alle spese del presente giudizio. La società convenuta, ancorchè le fosse stato ritualmente notificato l'atto introduttivo, non provvedeva a costituirsi. All'udienza dd. 22.01.2025 il giudice onorario assegnatario, preso atto della persistenza della morosità nella misura indicata nell'atto di intimazione, oltre ai canoni di dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché della notifica dell'atto di intimazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc “in quanto all'indirizzo indicato non è stato rinvenuto il nominativo della stessa sul campanello e nemmeno sulla cassetta postale”, rigettava l'istanza di convalida dello sfratto e visti gli artt. 667, 426 cpc e 5 co. 1 bis e 4 lett. b) D. Lvo n. 28/2010 disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti termine di gg. 15 per la presentazione della domanda di mediazione e mandando alla Cancelleria per l'assegnazione del fascicolo al giudice tabellarmente competente per la prosecuzione del giudizio a cognizione piena. Con decreto ex artt. 426 e 420 cpc dd. 30.01.2025 il sottoscritto magistrato fissava udienza di discussione per il giorno 11 giugno 2025, concedendo termine sino al 26.05.2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria. All'udienza anzidetta il procuratore intimante, nel fare presente che la morosità continuava a persistere, insisteva affinchè il G.I. trattenesse la causa in decisione, dimettendo verbale di mediazione con esito negativo dd. 03.03.2025 stante la mancata comparizione della società intimata. All'esito della predetta udienza, a cui non compariva la società intimata, il G.I. tratteneva la causa in decisione. Tuttavia con provvedimento in data 20.06.2025 il G.I., avuto contezza dell'errore in cui era incorso, avendo trattenuto la causa in decisione, anziché, correttamente, fissare udienza di discussione, con pagina 2 di 3 contestuale lettura del dispositivo, revocava l'ordinanza dd. 11.06.2025, fissando per la discussione e contestuale lettura del dispositivo l'udienza dd. 09.07.2025. A detta udienza il G.I. dava lettura del dispositivo, che veniva allegato al verbale di udienza. Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. Invero, risulta documentalmente provato: 1) che le parti in data 27.09.2023 hanno stipulato un contratto di locazione commerciale della durata di sei anni, ovvero dal 01.10.2024 al 30.09.2029, avente ad oggetto locali di proprietà dell'attrice siti in Trento – viale Verona n. 19/6, convenendo un canone di locazione annuale di € 5.400,00 (v. doc. 1); 2) che detto contratto era stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 28.09.2023 (v. doc. 2); 3) che la società conduttrice, ottenuta la disponibilità dei locali, non aveva corrisposto neppure una mensilità del canone di locazione pattuito, rendendosi irreperibile stante la persistente morosità, protrattasi sino al giugno 2025, come dichiarato dal procuratore attoreo all'udienza dd. 11.06.2025, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 27.09.2023, con conseguente convalida dello sfratto per morosità ed ordine alla società conduttrice di rilasciare immediatamente, in favore della locatrice, i locali commerciali oggetto di locazione, liberi da persone o da cose anche interposte. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-visti gli artt. 658, 663, 664, 667, 426 e 420 cpc;
-dichiara la contumacia della convenuta;
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione e, per l'effetto, convalida lo sfratto per morosità, ordinando alla società in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, di rilasciare immediatamente, in favore della locatrice corrente in Controparte_2 Trento – S. Bartolameo n. 2/3, in persona del legale rappresentante , i locali di proprietà Parte_1 siti in Trento – viale Verona n. 19/6 (C2 CL3 foglio 56 p.ed. 4818 p.m. n. 30 sub 6 RC 351, 40), liberi da persone o da cose anche interposte;
-condanna la convenuta società in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 1.773,50, di cui € 1.628,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio ed € 709,00 per fase introduttiva) ed € 145,50 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 09.07.2025 Dott. M. Morandini
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