Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03389/2025REG.PROV.COLL.
N. 03098/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3098 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana, e Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marro in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la TA (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Alvise Vergerio Di Cesana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio sono:
i) la scheda valutativa n. 6 del 2017 relativa al vicebrigadiere -OMISSIS- – redatta per il periodo dal 5 agosto 2016 al 19 aprile 2017 - recante la qualifica finale di “inferiore alla media”;
ii) il decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso la scheda n. 6 emesso in data 2 maggio 2018;
iii) l’ammonimento a mutare condotta notificato in data 16 ottobre 2017;
iv) la nota 26 febbraio 2021, recante la comunicazione di mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore di brigadiere;
v) il verbale della commissione di avanzamento 26 febbraio 2021, recante il giudizio di inidoneità all’avanzamento.
2. Con ricorso di primo grado l’interessato impugnava i provvedimenti sub i), ii) e iii), articolando quattro motivi di censura- estesi da pagina 18 a pagina 40- cosi sintetizzati:
a) sulla scheda valutativa n. 6.
1. VIOLAZIONE PALESE DELLA CIRCOLARE PROT. N. M_D GMIL V SS 00610740 EMESSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IN DATA 23 DICEMBRE 2008.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 688 COMMA 1 E 689 COMMA 2 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010 N. 90 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OBIETTIVITÀ, IMPARZIALITÀ, EQUITÀ CON CUI DEBBONO ESSERE ESPRESSI IL GIUDIZIO SUL SERVIZIO, IL RENDIMENTO E LE CAPACITÀ DEI MILITARI. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE PROT. N. M_D GMIL V SS 0610740 EMESSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE.
3. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITÀ DEL GIUDIZIO FINALE. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DELLE ISTRUZIONI SUI DOCUMENTI CARATTERISTICI DEL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE DEL 20 NOVEMBRE 2008. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE PROT. N. M_D GMIL V SS 0610740 EMESSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLARE M_D GMIL REG2016 0661262 14-11-2016 EMESSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE ART. 1046 CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE.
4. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL CONTRASTO CON LE PRECEDENTI VALUTAZIONI;
b) sul provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2018 0271704 del 2 maggio 2018 di rigetto del ricorso gerarchico.
1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E ART. 51 N. 4 C.P.C. E DELLA CIRCOLARE M_D GMIL V SS 00610740 DEL 23/12/2008: PRINCIPIO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTUALITÀ DEL SUPERIORE GERARCHICO;
2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA IN ORDINE ALLA DEDOTTA ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO, IN RELAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI GIORNI DI LICENZA E DEI PERIODI DI MALATTIA NEGATIVA O DELLA DEDOTTA INSOFFERENZA CAUSATA DOMANDA DI TRASFERIMENTO QUALI CAUSE GIUSTIFICATRICI DELLA VALUTAZIONE.
2.1. Con successivo ricorso per aggiunzione il ricorrente impugnava i provvedimenti sub iv) e v), articolando due motivi di gravame- estesi da pagina 5 a pagina 14- cosi sintetizzati:
1. Genericità della motivazione. Manifesta abnormità e mancata ponderazione di tutti gli elementi di servizio nel periodo oggetto di valutazione. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L. 241 del '90 - art. 1056, commi 2 e 4, d.lgs. n. 66/2010) Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, erronea valutazione, assenza e carenza dei presupposti – Violazione artt. 24 e 97 Cost.
2. Mancanza della comunicazione di avvio del procedimento. Violazione del procedimento amministrativo, del principio di partecipazione e del diritto di difesa. Violazione di legge (artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis della L. 241/90) - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – Manifesta ingiustizia – Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 24 e 97 Costituzione.
3. Il T.a.r. per la TA, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS-, respingeva sia il ricorso che i motivi aggiunti, condannando il ricorrente al pagamento di euro 4.000 a titolo di spese di lite.
4. L’interessato ha interposto appello, affidato a quattro autonomi mezzi di gravame (estesi da pagina 6 a pagina 19).
5. Il Ministero difesa si è costituito per resistere solo con comparsa di stile.
6. L’appellante ha depositato memorie in data in data 5 e 18 marzo 2025.
7. All’udienza dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il collegio dichiara l’inammissibilità della memoria replica depositata dall’appellante in data 18 marzo 2025, difettandone il necessario presupposto sancito dall’art. 73 c.p.a., ovvero la memoria difensiva di controparte: in assenza di difese di parte appellata, la memoria (formalmente) di replica costituisce un mero strumento per eludere il termine perentorio per il deposito delle memorie conclusionali (cfr. Cons. Stato sez. II, n. 2159 del 2025; sez. IV, n. 3610 del 2024).
9. Sempre in via preliminare, la sezione rileva che in appello è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, ad eccezione dei motivi proposti (cfr., § 2, sub lett. b) punti 1 e 2) avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento di ammonimento nei cui confronti non sono state riproposte censure specifiche: limitatamente a siffatti provvedimenti si è, quindi, formato il giudicato.
10. Con riguardo ai rimanenti atti impugnati, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (Cons. Stato, Ad. plen n. 5 del 2015; sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015).
11. Premesso quanto sopra, l’appello risulta manifestamente infondato in quanto la scheda valutativa n. 6 è immune dalle dedotte censure di violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e disparità di trattamento.
12. In punto di fatto, si evidenzia che con sentenza n.-OMISSIS- questa sezione ha respinto l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del T.a.r. per la Calabria n. 883 del 2021 che aveva, a sua volta, respinto il ricorso per l’annullamento della scheda valutativa n. 3, relativa al periodo immediatamente antecedente a quello per cui è causa (18 marzo 2015- 17 marzo 2016) e recante la qualifica finale “nella media”.
12.1. La legittimità del giudizio cristallizzato nel documento di valutazione da ultimo indicato non può, pertanto, più essere posta in discussione.
13. Ciò posto, il rigetto delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio è l’inevitabile corollario dell’applicazione alla fattispecie per cui è causa della disciplina di settore ( i.e. : d.lgs n. 66/2020-codice dell’ordinamento militare, c.m; d.P.R. n. 90/2010-regolamento militare, r.m; circolare del 23 dicembre 2008 recante le istruzioni per la redazione dei documenti caratteristici, non impugnata dall’appellante) e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.
14. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) i giudizi finali espressi dal primo e secondo revisore sono in armonia con le aggettivazioni delle singole voci interne (cfr. aree “qualità fisiche, morali e di carattere” e “qualità intellettuali e culturali”), come emerge ictu oculi anche dal semplice estratto di scheda riportato a pag. 9 del ricorso introduttivo, sicché il documento valutativo è adeguatamente motivato ai sensi della normativa di riferimento (artt. 1028 c.m. e 688-699 r.m.; paragrafo 12 della circolare del 23 dicembre 2008). La compilazione dei documenti caratteristici risponde, infatti, a criteri normativamente predeterminati: il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabili dal t.u. n. 90/2010 è, per ciò solo, adeguatamente motivato, senza che residui spazio alcuno per il richiamo al paradigma generale dell’art. 3 l. 241/1990 e senza che si imponga il richiamo a fatti o circostanze relative alla carriera, trattandosi di un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi (Cons. Stato sez. II, n. 1243 del 2025);
b) il giudizio “inferiore alla media” contenuto nella scheda impugnata si pone in linea di continuità con quello “nella media” espresso nella scheda n. 3 afferente al periodo immediatamente precedente (18 marzo 2015/17 marzo 2016), la cui legittimità è stata confermata con sentenza di questa sezione n. 6990 del 17 luglio 2023. I documenti in questione evidenziano un trend peggiorativo del rendimento del militare, coincidente con il passaggio dal grado di appuntato-cui si riferiscono le precedenti valutazioni positive- al grado di vice brigadiere;
c) la scheda impugnata non si pone, in ogni caso, in contrasto con le altre precedenti e maggiormente positive poiché le valutazioni espresse nei documenti caratteristici si pongono in rapporto di totale autonomia le une dalle altre. Esse sono funzionali a descrivere la qualità del servizio e le doti professionali e personali rivelate dal valutando nell’arco temporale preso in considerazione: non sono e non possono essere influenzate da giudizi espressi dalle autorità precedenti;
d) non esiste un diritto acquisto dell’interessato ad una valutazione costante nel tempo e all’immodificabilità in pejus di quella positiva conseguita in periodi pregressi, essendo il rendimento suscettibile di mutare in ragione di molteplici fattori di natura oggettiva e soggettiva, quali le condizioni personali, la sede di servizio, il mutamento di incarico e delle correlative responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 590 del 2024; cfr. anche paragrafo 3 lett. c) della circolare del 23 dicembre 2008, ove si precisa che “ Le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore ”);
c) l’abbassamento di qualifica non deve necessariamente fondarsi su fatti di particolare gravità: i giudizi devono corrispondere solo al complessivo rendimento del militare ed è del tutto possibile che le capacità e le doti di un militare possano subire variazioni anche altalenanti nel corso del tempo. In questo sta, infatti, la specifica ratio dei giudizi espressi nelle schede di valutazione: nel dare conto del rendimento del valutato in un intervallo di tempo considerato (Cons. Stato, sez. I, parere n. 742 del 2024, sez. IV, n. 3799 del 2021);
d) dall’esame della documentazione in atti non emerge nemmeno il costante rendimento “eccellente” dal 16 maggio 2008 all’anno 2015, a più riprese rimarcato nel ricorso introduttivo, poiché il ricorrente è stato valutato “nella media” nell’anno 2014 al termine del corso per allievi vicebrigadieri (v. scheda di profitto e rapporto informativo n. 45), e già con il rapporto informativo redatto per il periodo 31 maggio 2014 – 30 novembre 2014 è stato valutato con giudizio e aggettivazioni corrispondenti alla qualifica “nella media” (produzione ricorrente del 5 luglio 2018 e doc. 4 produzione Ministero del 14 agosto 2018);
e) non emergono elementi probatori dell’asserita incompatibilità degli organi di valutazione la quale, in ogni caso, non riverbera effetti sulla legittimità della scheda valutativa, posto che l’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 elenca in modo tassativo le ipotesi di astensione obbligatoria, sicché nemmeno “la presentazione di denunce-querele nei confronti dei superiori o viceversa fa venir meno il potere/dovere, in capo ai medesimi, di valutare il proprio sottoposto ” (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 590 del 2024 e n. 2018 del 2020; paragrafo 14 della circolare del 23 dicembre 2008, ove si precisa che “ l’istituto dell’astensione non può essere applicato automaticamente in presenza di determinate condizioni, né tanto meno invocato a priori dal valutando, ma più correttamente deve ritenersi “facoltà” riconosciuta alle autorità valutatrici ”). Il valutando non può, pertanto, invocando l’istituto dell’astensione, sottrarsi alla valutazione del superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti (Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024);
d) il giudizio sfavorevole trova fondamento, sul piano documentale, nel calo di rendimento del militare registrato nel periodo oggetto di valutazione (cfr. relazione esplicativa del compilatore e primo revisore: doc. 4 produzione Ministero del 14 agosto 2018) e non in un dichiarato- ma indimostrato- intento ritorsivo della scala gerarchica;
e) i termini per la redazione dei documenti caratteristici sono meramente ordinatori, essendo sufficiente che registrino “ tempestivamente ” (paragrafo 3 della circolare del 23 dicembre 2008) il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento del militare (Cons. Stato, sez. I, parere n. 590 del 2024).
15. Parimenti infondate sono le censure formulate con riguardo al giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado di brigadiere, atteso che:
i) il giudizio della commissione di avanzamento, chiamata a esprimere un apprezzamento globale sulla carriera e sulla personalità di ufficiali e sottoufficiali, è espressione di ampia discrezionalità, con la conseguenza che le relative valutazioni non richiedono una motivazione analitica e sono sindacabili solo sotto i profili della manifesta illogicità e incoerenza dei criteri seguiti (Cons. Stato sez. I, pareri nn. 1143 del 2023, 1319 del 2023, sez. IV n. 2639 del 2019). Esso sfugge al paradigma della l. 241 del 1990, giacché il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, in conformità agli articoli 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2010, 702, commi 1 e 2, 703 e 710, comma 4, d.P.R. n. 90 del 2010 e al consolidato orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. I, parere 1344 del 2023);
ii) ai sensi dell’art. 1030, comma 2, c.m. “ in materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo ”. La specialità del procedimento di avanzamento- di natura spiccatamente autoritativa e tecnico -amministrativa (art. 1030 comma 1) - esclude che residui spazio alcuno per istituti generali di partecipazione procedimentale, quali l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1344 del 2023) o la possibilità di produzione e valutazione di memorie o documenti diversi da quelli tipici indicati dall’art. 1032 c.m.;
iii) nel caso di specie il giudizio di inidoneità all’avanzamento è stato espresso all’unanimità dalla commissione, tenendo conto di tutta la documentazione personale del valutando e assegnando particolare rilievo a quella afferente all’ultimo grado rivestivo (foglio matricolare e note caratteristiche: doc. 8 e doc. 9 produzione primo grado Ministero) da cui è emerso un rendimento insufficiente, ostativo all’avanzamento.
16. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
17. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate- tenendo conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a. attesa la manifesta infondatezza della pretesa - nell’importo complessivo di euro 3.000,00, a cagione dell’assenza di attività difensiva del Ministero e del rispetto, da parte del privato, del principio di sinteticità degli atti processuali di cui all’art. 3 c.p.a. (il che rende ragione della liquidazione delle spese in misura minore rispetto al giudizio di primo grado).
17.1. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.