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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2024, n. 7437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7437 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 50647 R.G.V.G dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 novembre 2023, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il 1° giugno 1944 Parte_1 lettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n° 258, presso lo C.F._1 studio del procuratore, avv. Luca DEL FAVERO che, unitamente all' avv. Annamaria MAZZARRI e all'avv. Federica TEMPORI, la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di appello APPELLANTE
E nata a [...] il 1° gennaio 1955 Controparte_1 vamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n° 72 C.F._2 presso lo studio del procuratore, avv. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Gabriele GAVA per delega i i costituzione in grado d'appello APPELLATA NONCHÉ
( ), in Controparte_3 P.IVA_1 at a C. Beccaria 29, presso l'Avvocatura distrettuale rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
1 Giuseppe MATANO per procura generale alle liti per atto notar del 21 luglio Per_1
2015, rep. n° 80974 APPELLATO NONCHÈ
IN PERSONA DEL SEGRETARIO Controparte_5
GENERALE PRO TEMPORE ), elettivamente domiciliato in Roma, via P.IVA_2 dei Portoghesi 12, rappresentato e all'Avvocatura Generale dello Stato APPELLATO E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 116/2021 del Tribunale di Roma, emessa il 19 novembre 2021 e pubblicata il 29 novembre 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, definendo il giudizio introdotto da
[...]
per l'accertamento della quota di pensione di reversibilità nonché della quota Pt_1
del vitalizio parlamentare a lei spettante quale coniuge divorziata di Persona_2
deceduto il 18 dicembre 2017, ha ripartito la pensione di reversibilità attribuendola per il
50% alla coniuge divorziata e per il 50% alla coniuge superstite, Controparte_1
ha respinto le ulteriori domande formulate dalla e ha onerato l' di Pt_1 CP_4
corrispondere a quest'ultima gli arretrati della quota di sua spettanza a far data dal mese di gennaio 2018, compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2022 ha proposto appello Parte_1
avverso tale decisione, deducendone l'erroneità per la mancata attribuzione a lei della quota di assegno vitalizio percepito dal quale ex senatore della Repubblica. Per_2
Osserva in particolare l'appellante che il Tribunale di Roma, nel respingere la sua domanda sul punto, non aveva tenuto conto di quanto previsto nel “Regolamento delle pensioni dei
Senatori”, approvato il 31 gennaio 2012, che nel disciplinare le ipotesi degli aventi diritto alla pensione di reversibilità dei Senatori, richiamava l'art. 9 della Legge 898/1970.
Specifica ancora la he il primo giudice non aveva adeguatamente considerato Pt_1
le concrete e rispettive risorse economiche delle parti;
ha pertanto chiesto che, in parziale riforma dell'impugnata decisione, fosse a lei riconosciuta la quota del 50% – ovvero la maggiore o minor quota ritenuta di giustizia - della pensione di reversibilità dovuta da
2 nonché la quota del 50% – ovvero la maggiore o minor quota ritenuta di giustizia - CP_4
dell'assegno vitalizio dovuto dal Senato della Repubblica. costituendosi ha contestato l'avversa impugnazione, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, chiedendo in via preliminare che il presente giudizio venisse sospeso in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di questa
Corte d'Appello che, respingendo il suo appello, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla questione riguardante l'attribuzione della quota di assegno vitalizio in virtù dell'eccezione proposta dal della REPUBBLICA;
nel CP_5
merito ha contestato la fondatezza dell'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
L' si è costituito in giudizio dando atto di aver corrisposto alla quanto CP_4 Pt_1
disposto con l'impugnata sentenza e chiedendo che, in caso di diversa determinazione della quota di reversibilità, gli oneri restitutori e di conguaglio fossero regolati direttamente tra la e la con esclusione di ogni obbligo dell' di Pt_1 CP_1 CP_4
procedere alla ricostituzione della pensione.
Il SENATO della REPUBBLICA si è costituito in giudizio, reiterando in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
sottolinea, a fondamento di tale eccezione, che per la natura dell'assegno vitalizio, la giurisdizione a decidere spettava all'organo di autodichia interno trattandosi di <<… un rapporto puramente interno disciplinato da fonti autonome dell'organo costituzionale …>>; chiede dunque l'accoglimento di tale eccezione o, in via subordinata, la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c in attesa della definizione del giudizio avente a oggetto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di questa Corte d'Appello che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul punto. Contesta nel merito l'avverso atto di appello, di cui chiede il rigetto.
Con atto depositato 6 novembre 2023 il Procuratore Generale, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione;
Con decreto depositato il 12 ottobre 2023 è stata disposto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 novembre 2023; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che in nessun conto va tenuta l'eccezione di carenza di giurisdizione avanzata ancora in questa sede dal SENATO della REPUBBLICA, trattandosi di questione già affrontata e decisa sia dal Tribunale di Roma - con la sentenza n°70/19 – sia da questa Corte d'Appello con la sentenza n° 2261/21. Neppure trova nella specie applicazione l'art. 295 c.p.c. che riguarda la diversa ipotesi di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro giudizio che presenti carattere di pregiudizialità rispetto a quello da sospendere, considerato che nel caso in esame non sussiste alcuna possibilità di conflitto di giudicati – ratio sottesa all'applicazione dell'art. 295 c.p.c. in esame – e che trattasi di pronunce emesse nell'ambito del medesimo giudizio, come esattamente sottolineato dal primo giudice.
Rileva quindi questa Corte, ancora in via preliminare, che l'esame della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da risulta Parte_1
assorbito dalla circostanza che il presente procedimento - rinviato d'ufficio con decreto del Presidente di Sezione del 23 gennaio 2023, depositato il 24 gennaio 2023 – è stato trattenuto in decisione alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 16 novembre 2023, non avendo peraltro la ai avanzato domanda di trattazione anticipata dell'istanza Pt_1
ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
Va infine precisato, sempre in via preliminare, che l'esame dei motivi di appello proposti dalla va limitato a quelli con cui la stessa contesta il mancato riconoscimento Pt_1
in suo favore di una quota della pensione corrisposta dal Senato della Repubblica al suo ex coniuge, avendo il Tribunale escluso che le spettasse parte di tale assegno vitalizio. E infatti è la stessa appellante che ha precisato che il suo atto di appello riguarda <<… sostanzialmente, l'esclusione operata dal Tribunale di Roma circa la spettanza delle reversibilità alla degli emolumenti corrisposti dal Senato della Repubblica …>> (così testualmente a pag. 15 Pt_1
dell'atto di appello); in ragione di ciò va dunque ritenuta una mera formula di stile l'espressione utilizzata dalla medesima addove chiede che venga riconosciuto Pt_1
il suo diritto a ottenere una quota <<… maggiore o minore ritenuta di giustizia …>>
4 anche in relazione all'assegno dovuto dall' considerato altresì che ella non avrebbe CP_4
alcun interesse a ottenere una quota minore di quanto già ottenuto in primo grado.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta Parte_1
l'odierna appellante, con il primo articolato motivo, l'erroneità dell'impugnata sentenza che avrebbe escluso che l'assegno vitalizio percepito dal suo ex coniuge avesse natura previdenziale e che dunque ella avesse diritto a percepirne parte a titolo di reversibilità.
Specifica in proposito la che il Regolamento delle pensioni dei Senatori, Pt_1
approvato il 31 gennaio 2012, richiama espressamente l'art. 9 della legge n° 898/70 che, al comma 3, prevede che << … qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5.
Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire tra tutti la pensione e gli altri assegni …>>; sottolinea quindi di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'indicato art. 9, essendo titolare di un assegno divorzile, non essendo passata a nuove nozze ed essendo sorto il rapporto tra il defunto e l'ente previdenziale prima della sentenza di divorzio. Il motivo è infondato. Osserva innanzitutto questa Corte che, con il motivo in esame la on ha in alcun modo contrastato le specifiche affermazioni fatte Pt_1
in proposito dal primo giudice, essendosi la medesima limitata a riproporre le stesse argomentazioni svolte con il ricorso introduttivo. Osserva in ogni caso questo collegio che l'infondatezza del motivo appare di tutta evidenza ove si consideri che la costante giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'assegno vitalizio possa essere assimilato a quello pensionistico e che al primo sia applicabile la disciplina dettata per il trattamento pensionistico. E infatti, afferma in proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 14920/16 che <<… Il Giudice delle leggi ha chiarito, con la sentenza n. 289 del 1994, che tra la situazione del titolare di assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego “non sussiste […] una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre
5 assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego”. Ed ha precisato che la disciplina dell'assegno vitalizio ha recepito, nella sua disciplina positiva, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private, pur lasciando emergere di recente un'accentuazione nell'avvicinare il regime dei contributi a quello proprio dei premi assicurativi.>>; ha quindi aggiunto che l'assegno vitalizio <<… non si ricollega ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione, bensì nell'esercizio di funzioni proprie di una carica pubblica elettiva …>> e che di conseguenza non è <<… predicabile “un principio” di assimilazione del trattamento in esame riconosciuto da una legge speciale a funzionari onorari che hanno svolto un mandato politico (difficilmente inquadrabile in un rapporto di lavoro) a quello pensionistico in senso proprio, erogato da leggi generali a pubblici dipendenti, sol perché sono presenti talune affinità funzionali o strutturali tra
i due versamenti (versamenti contributivi, erogazione al raggiungimento di una certa età, reversibilità)”…>>, concludendo infine che << … Questa assimilazione alla pensione del pubblico dipendente non può fondarsi sulla circostanza che nell'assegno vitalizio è rinvenibile una funzione in senso lato anche previdenziale, per assicurare agli ex consiglieri una fonte di sostentamento in una età in cui è potenzialmente venuta meno la loro capacità di produrre reddito tramite attività lavorative …>> (così sempre la citata Cass a S.U. n° 14920/16; vedi altresì sempre in tal senso Cass. n°
10177/12). Alla luce dei principi sin qui illustrati non vi è dubbio che la non Pt_1
vanti alcun diritto a ottenere, neppure pro quota, l'assegno vitalizio spettante al suo ex coniuge defunto, diversa essendo la natura, la funzione e il regime giuridico cui è soggetto tale trattamento;
del tutto correttamente dunque il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dalla medesima per ottenere il riconoscimento in suo Pt_1
favore di parte dell'assegno vitalizio. Ne deriva l'infondatezza del motivo di appello in esame.
Tali conclusioni travolgono e assorbono in se la decisione sul secondo motivo di appello, dovendo escludersi che il Tribunale di Roma – cui spetta il potere di qualificare l'azione delle parti - sia perciò incorso in un vizio di ultrapetizione per aver distinto tra i due diversi assegni spettanti al defunto e per i quali è stata chiesta l'attribuzione pro quota da parte della Va altresì considerato assorbito, per le considerazioni sopra svolte in via Pt_1
preliminare da questa Corte, il terzo motivo di impugnazione.
6 Va infine respinto l'ultimo motivo di censura proposto dalla che si duole della Pt_1
compensazione delle spese disposta dal primo giudice, motivo evidentemente infondato considerato che tale compensazione è stata disposta dal Tribunale di Roma tenendo conto dell'esito della controversia e in particolare della circostanza che la Pt_1
soccombente sulla domanda di attribuzione di quota parte dell'assegno vitalizio, è vincitrice sull'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in subiecta materia.
Per quanto sin qui detto, rigettati tutti i motivi, va per l'effetto respinto l'appello così come proposto da avverso l'impugnata sentenza n° 116/21 del Tribunale di Parte_1
Roma, depositata il 29 novembre 2021.
Le spese di giudizio – che tra la e l' nonché il Pt_1 CP_4 CP_5
vanno compensate in ragione dell'esito complessivo della controversia -
[...]
seguono nel resto il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate per il presente grado di giudizio in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, complessità bassa, nessuna attività istruttoria), oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso l'impugnata sentenza n° 116/21 Parte_1
del Tribunale di Roma, depositata il 29 novembre 2021;
-condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, spese che dichiara interamente compensate tra e in persona del suo legale Parte_1 CP_4
7 rappresentante pro tempore e tra e il Parte_1 Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
-dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
-manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 25 luglio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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