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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 31/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 1115/2024
Nella causa civile promossa da
nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il Parte_1
01.05.1989 e residente in 2100 N. Lincoln Park W #7AN, GO, IL 60614
(Stati Uniti d'America), c.f. ; C.F._1 Parte_2
(alla nascita ) nata a [...], TA (Stati
[...] Persona_1
Uniti d'America) il 01.03.1966, residente in 5794 West 4000 South, Hooper, UT
84315 (Stati Uniti d'America), c.f. ; C.F._2 Parte_3
(alla nascita nata a [...], TA (Stati Uniti
[...] Persona_2
d'America) il 31.03.1993 e residente in 5382 South 3750 West, Roy, UT 94067
(Stati Uniti d'America), c.f. e nato C.F._3 Parte_4
a OG, TA (Stati Uniti d'America) il 24.10.1993, la prima in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori
[...]
nata a [...], TA (Stati Uniti d'America) il Per_3
09.10.2020, c.f. e nata a C.F._4 Controparte_1
Washington Terrace, TA (Stati Uniti d'America) il 21.04.2023, c.f.
; nato a [...], C.F._5 Parte_5
TA (Stati Uniti d'America) il 06.03.1972 e residente in 4019 West 1800 South,
Taylor, UT 84401 (Stati Uniti d'America), c.f. ; C.F._6 [...]
nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il 15.07.1993 e CP_2 residente in 532 W 400 N, Logan, UT 84341 (Stati Uniti d'America), c.f. ; nato a [...], TA C.F._7 Parte_6
(Stati Uniti d'America) il 11.12.1990 e residente in 1921 N 2225 W, Clinton, UT
84015 (Stati Uniti d'America), c.f. ; C.F._8 Parte_7
nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il 31.12.1969 e
[...]
residente in 3982 W 2200 N, Plain City, UT 84404 (Stati Uniti d'America), c.f.
, tutti rappresentati e difesi, come da mandati in calce al C.F._9 ricorso, dall'Avv. Marco Permunian del Foro di IG (c.f.
, PEC unitamente e C.F._10 Email_1 disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro di BO (c.f.
, PEC ed C.F._11 Email_2
elettivamente domiciliati in IG – Coso del Popolo 222, presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian
Ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore, dom.to Controparte_3 in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis (pec:
Email_3
Resistente
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c., depositato in data 6 maggio 2024, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_3
Pag. 2 di 20 accogliere le seguenti conclusioni: “
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], TA (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 01.05.1989 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che gli ha validamente Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato
Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_4
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
(alla nascita ) nata a [...], TA (Stati Parte_2 Persona_1
Uniti d'America) il 01.03.1966 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che le ha validamente Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato
Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_4
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3
(alla nascita nata a [...], TA (Stati Uniti
[...] Persona_2
d'America) il 31.03.1993 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che le ha validamente Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato
Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_4
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Persona_3 nata a [...], TA (Stati Uniti d'America) il 09.10.2020 è
[...]
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , Persona_4
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
8-
Pag. 3 di 20 ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV (TN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di Persona_4
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN);
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...], Controparte_1
TA (Stati Uniti d'America) il 21.04.2023 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che le ha Persona_4
validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute Persona_4
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Rovito (CS); 11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il Parte_5
06.03.1972 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
, cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_4
italiana; 12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV
(TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana Persona_4
, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello
[...]
Stato Civile della popolazione di EL IV (TN); 13- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], Controparte_2
TA (Stati Uniti d'America) il 15.07.1993 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che gli ha Persona_4
validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
14- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute Persona_4
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
EL IV (TN); 15- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], TA (Stati Uniti Parte_6
Pag. 4 di 20 d'America) il 11.12.1990 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che gli ha validamente Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana;
16- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di
Stato Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_4
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN); 17- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_7
nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il 31.12.1969 è cittadino
[...]
italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina Persona_4
italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
18- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle Persona_4
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN)”.
I predetti hanno, dunque, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che l'ava italiana, la Sig.ra era nata a Spera (TN), in [...] Persona_4
21.05.1909, da genitori italiani ( e Persona_5 Persona_6
(doc. 1-2)), e che, giusta la legislazione del tempo, l'ava non aveva
[...]
trasmesso la cittadinanza alla discendenza;
- che la medesima, successivamente, era emigrata negli Stati Uniti d'America, partendo dal porto di Genova e giungendo a New York in data 21.12.1931 (doc.
12), dove si era naturalizzata, a seguito della nascita del figlio, in data 22.11.1943
(docc. 12 e 13);
Pag. 5 di 20 - che ella aveva sposato il Sig. , in data 17.12.1985 Persona_7
(doc. 3) e che, dalla loro unione, era nato, in data 17.04.1941, il Sig.
[...]
a OG, TA, USA (doc. 9); Persona_8
- che aveva sposato, in data 02.04.1964, la Sig.ra Persona_8 [...]
(docc. 14 e 15) che aveva dato alla luce i Sigg: Parte_8 [...]
il 01.03.1966 a OG, TA, USA (doc. 17), Persona_1 Parte_7
il 31.12.1969 a OG, TA, USA (doc. 18) e
[...] Parte_5
il 06.03.1972 a OG, TA, USA (doc. 19), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- che l'odierna ricorrente , in data 07.09.1984, si univa Persona_1
in matrimonio a alias a OG, TA, Persona_9 Persona_9
USA (docc. 20 e 21), mutando legalmente il suo nome in Parte_2
che, in costanza del loro matrimonio, nascevano i ricorrenti Persona_2
nata a [...], TA, USA il 31.03.1993 (doc. 24) e nato a Parte_1
OG, TA, USA il 01.05.1989 (doc. 25);
- che la Sig.ra in data 14.06.2014, contraeva matrimonio Persona_2
con a Layton, TA USA (docc. 26 e 27); che, in costanza Parte_4
del matrimonio, nascevano a Washington Terrace, TA, USA i ricorrenti
[...]
il 09.10.2020 (doc. 28) e il 21.04.2023 (doc. Per_3 CP_1 CP_1
29);
- che il Sig. in data 08.01.2023 si univa civilmente al Sig. Parte_1
a GO, IL, USA (docc. 30 e 31); Persona_10
- che il ricorrente , figlio legittimo di Parte_7 Persona_8
e , in data 13.05.1995 si univa in matrimonio a
[...] Persona_11
nella Contea di Webe, USA (docc. 32 e 33); che con Persona_12
sentenza di divorzio emessa dal Tribunale del secondo distretto giudiziario della
Contea di WE, TA, USA il 30.04.1999, si dichiarava cessata l'unione tra i
Pag. 6 di 20 coniugi (docc. 34 e 35); che il ricorrente in data Parte_7
18.10.2014 contraeva nuovamente matrimonio con a Plain Controparte_4
City, TA, USA (docc. 36 e 37); che il ricorrente , Parte_5
figlio legittimo di e , in data Persona_8 Persona_11
06.06.1992 si univa in matrimonio a nella Contea di WE Controparte_5
– TA, USA (docc. 38 e 39); che, in costanza del matrimonio, nascevano i ricorrenti il 11.12.1990 a OG, TA, USA (doc. 40) e Parte_6
il 15.07.1993 a OG, USA (doc. 41); che con sentenza di Controparte_2
divorzio emessa Tribunale del secondo distretto giudiziario della Contea di
WE, TA, USA il 21.12.2004, si dichiarava cessata l'unione tra i coniugi
(docc. 42 e 43); che, infine, il ricorrente in data Parte_5
20.06.2009 contraeva nuovamente matrimonio con a OG, Persona_13
TA, USA (docc. 44 e 45);
- che l'albero genealogico, così ricostruito, era provato mediante certificati e documenti allegati al ricorso;
- che l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 prevedeva la capacità, esclusivamente in capo al padre, di trasmettere, iure sanguinis, la propria cittadinanza italiana ai figli;
- che – venutosi a creare un conflitto normativo a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione nel gennaio del 1948 (dovuto alla disparità di trattamento tra madre e padre, in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.) – era intervenuta la Corte costituzionale dichiarando, con la pronuncia n. 30/1983,
l'illegittimità costituzionale della norma de qua, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli anche in linea materna e che attraverso tale declaratoria era stata, dunque, riconosciuta, automaticamente, la cittadinanza italiana iure sanguinis anche in linea materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948;
Pag. 7 di 20 - che, sul punto, in giurisprudenza si era creata una profonda spaccatura, risolta con la sentenza n. 4467 del 25-2-2009 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale aveva enunciato che la cessazione degli effetti della legge illegittima, perché discriminatoria, non poteva non incidere immediatamente ed in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili (come il diritto alla cittadinanza), potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge era divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino (salvo espressa rinuncia allo stato di cittadino da parte dell'avente diritto), in definitiva statuendo che “…riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche la figlia di donna …, nata prima di tale data
e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”;
- che, allora, i principi dettati dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2009 erano immediatamente applicabili alla presente controversia: ai Sigg. Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_3 [...]
, , , CP_1 Parte_5 Controparte_2 Parte_6
, andava riconosciuta la cittadinanza italiana,
[...] Parte_7
poiché discendenti della Sig.ra (cittadina italiana nata a [...] Persona_4
(TN) il 21.05.1909), in quanto, diversamente, essi sarebbero stati soggetti proprio a quella disparità di trattamento che la declaratoria di incostituzionalità del 1983 aveva voluto eliminare.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 6 giugno 2024, il
[...]
il quale – precisando di non voler contestare l'eventuale CP_3
riconoscimento in capo ai ricorrenti (non avendo ricevuto comunicazione di elementi ostativi a tal riguardo) previa verifica, da parte del Tribunale, della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto a tal fine necessari – ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige,
Pag. 8 di 20 che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Ha, in subordine, rappresentato nel merito – con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna
– che la Cassazione a Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del
2009 il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio
1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l.
555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio
1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia,
l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n. 87/1975 della
Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n.
151 del 1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc
Pag. 9 di 20 e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio
(ante o post 1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa
Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione, l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n.
4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che “…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a
Pag. 10 di 20 decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , di CP_3
dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo “bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Ha, infine, chiesto – per tutte le ragioni esposte nonché alla luce della mancata resistenza alla domanda nella presente sede processuale – la compensazione delle spese di lite e, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano, per ciascuno di essi, i necessari presupposti in fatto e diritto, voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta, nelle modalità della trattazione scritta, il 6 marzo 2025, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Pag. 11 di 20 Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, in primis, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di IN
ER, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo
1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Nel caso di specie, l'avo de quo, la Sig. risulta essere nata – Persona_4
come da certificato di nascita di cui al documento 1, allegato al ricorso – a Spera
(TN), in data 21.05.1909, da genitori italiani.
Pag. 12 di 20 Di conseguenza, la medesima – al momento dell'entrata in vigore del Trattato di
IN ER (avvenuta appunto in data 16 luglio 1920) – era minorenne
(avendo soli 11 anni).
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, si rileva che l'ava di riferimento non ha lasciato il territorio d'origine prima del 16-07-2020. Ciò, in particolare, risulta essere desumibile sia, dai documenti 6-7-8, relativi alle liste dei passeggeri del 1921, 1930 e 1931, sia, anche per presunzioni, dal documento nr. 3, inerente al matrimonio tra l'ava e , Persona_4 Persona_7
celebratosi a Spera, in Provincia di Trento, in data 28-12-1929, ovvero in epoca successiva all'annessione del territorio del Trentino-Alto Adige al Regno d'Italia.
Ciò posto, in secundis, si rileva, poi, come, dalla documentazione versata in atti, emerga che la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trovi riscontro nella documentazione dagli stessi prodotta. Risulta, in particolare, che: in data
17.12.1985, dal matrimonio di e è Persona_4 Persona_7
nato a [...], TA, USA (doc. 9); dal matrimonio di Persona_8
con (docc. 14 e 15), sono nati, Persona_8 Parte_8
in data 01.03.1966, il a OG, TA, USA (doc. 17), in Persona_1
data 31.12.1969, a OG, TA, USA (doc. 18) e, in data Parte_7
06.03.1972, a OG, TA, USA (doc. 19); dal Parte_5
matrimonio di con (docc. 20 e Persona_1 Persona_9
21), sono nati, in data 31.03.1993, a OG, TA, USA Persona_2
(doc. 24) e, in data 01.05.1989, a OG, TA, USA il Parte_1
(doc. 25); dal matrimonio di con (docc. Persona_2 Parte_4
26 e 27), sono nati, in data 09.10.2020, a Washington Terrace, Persona_3
TA, USA (doc. 28) e, in data 21.04.2023, a Washington Controparte_1
Terrace, TA, USA (doc. 29); il Sig. in data 08.01.2023 si Parte_1
univa civilmente al Sig. a GO, IL (Stati Uniti Persona_10
d'America – doc. 30-31); il ricorrente , figlio legittimo di Parte_7
Pag. 13 di 20 e , in data 13.05.1995 si univa Persona_8 Persona_11
in matrimonio a nella Contea di WE (Stati Uniti Persona_12
d'America – doc. 32-33); con sentenza di divorzio emessa dal Tribunale del secondo distretto giudiziario della Contea di WE, TA (Stati Uniti d'America) il 30.04.1999, si dichiarava cessata l'unione tra i coniugi (doc. 34-35); il ricorrente in data 18.10.2014 contraeva nuovamente Parte_7 matrimonio con a Plain City, TA (Stati Uniti d'America – Controparte_4
doc. 36-37); il ricorrente , figlio legittimo di Parte_5 [...]
e , in data 06.06.1992, si univa in Persona_8 Persona_11
matrimonio a nella Contea di WE – TA (Stati Uniti Controparte_5
d'America – doc. 38-39); dal matrimonio di con Parte_5
(docc. 38 e 39), sono nati, in data 11.12.1990, Controparte_5 Pt_6
a OG, TA, USA (doc. 40), in data 15.07.1993, Parte_5 [...]
a OG, TA, USA (doc. 41). CP_2
Tutto ciò premesso, il tema afferente al presente giudizio è quello della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti da parte di cittadina italiana, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948.
La trattazione del tema de quo richiede una sintetica illustrazione del quadro normativo applicabile alla fattispecie, così come integrato dalle pronunce della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 nonché dai principi fissati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 4466 e n. 4467 del 2009. Il punto di partenza è costituito dalle norme della L. n. 555 del 1912, dichiarate incostituzionali.
Si tratta, in particolare, dell'art. 1, n. 1), nella parte in cui prevedeva: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino” (Corte Cost. n. 30 del 1983) e dell'art. 10, comma 3, laddove stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero (Corte Cost. n. 87 del 1975).
Pag. 14 di 20 Gli interventi della Corte Costituzionale hanno rimosso sia nei confronti della donna coniugata, originariamente cittadina italiana, sia nei confronti dei figli di una cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, tutte le norme che facevano discendere la perdita della cittadinanza italiana, o la mancata trasmissione della stessa ai propri figli esclusivamente da un regime discriminatorio fondato sul genere, senza alcun margine di scelta individuale in ordine alla conservazione della cittadinanza originaria sia da parte della madre che dei figli.
Alla luce della nuova situazione venutasi a creare a seguito di tali declaratorie di incostituzionalità – situazione nella quale veniva riconosciuta, automaticamente, la cittadinanza italiana iure sanguinis, anche in linea materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948 – si è posto il problema della sorte di coloro che erano, invece, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Sul punto, in giurisprudenza, erano emerse delle divergenze in quanto una parte di essa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/07/1996, n. 6297 e Cass. civ., Sez. I,
18/11/1996, n. 10086) riteneva che al figlio legittimo di madre cittadina, nato in [...] anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, si sarebbe dovuto riconoscere lo status di cittadino italiano iure sanguinis, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 30 del 9 febbraio 1983, atteso che anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi anteriori alla Costituzione avrebbe determinato la cessazione di efficacia erga omnes con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe stata ancora applicabile la norma stessa, ove non fosse intervenuta la pronuncia di incostituzionalità, non potendosi, allora, immaginare la presenza di un limite temporale alla “retroazione” degli effetti di una pronuncia della Corte costituzionale;
un'altra parte, invece (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza,
19/02/2004, n. 3331), reputava che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 non sarebbero retroagiti oltre la data del primo
Pag. 15 di 20 gennaio 1948, in tal senso dovendosi normalmente intendere il limite temporale di efficacia delle pronunce di incostituzionalità di leggi anteriori alla
Costituzione, sicché, ove un tale matrimonio fosse stato contratto dalla donna cittadina italiana prima di tale data, sarebbe stato destinato a rimanere fermo l'effetto, fino ad allora legittimamente prodottosi, estintivo (dello stato della cittadinanza), essendo questo frutto di una vicenda ormai esaurita, salva per la donna la possibilità - concessa dall'art. 219, primo comma, della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 - di riacquistare la cittadinanza perduta mediante un'apposita dichiarazione, avente in tal caso effetti costitutivi, resa all'autorità competente, con la conseguenza che, in mancanza della dichiarazione di cui al citato art. 219, primo comma, non si sarebbe potuto considerare cittadino italiano iure sanguinis (a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983) il figlio di donna la quale, sposatasi con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avesse perduto, sotto la previgente disciplina (poi dichiarata incostituzionale), l'originario status di cittadina italiana e acquisito quella del marito.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite nel 2009.
Anzitutto, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009, la Cassazione ha risposto al quesito del se la cittadinanza italiana, perduta dalla donna per essersi sposata con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avrebbe potuto essere riconosciuta automaticamente, anche in assenza della dichiarazione di riacquisto.
Orbene, la Corte di Cassazione – superando il precedente intervento della stessa
Corte a Sezioni Unite del 2004 (ordinanza, 19/02/2004, n. 3331 cit.) ed operando un intervento riformatore – ha statuito che, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui
Pag. 16 di 20 rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948 (non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione), il diritto di cittadinanza – in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente) – è giustiziabile in ogni tempo, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'articolo 219 della legge n. 151 del 1975 ed anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (articoli 3 e 29 Cost.).
Inoltre, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4467 del 25/02/2009 la Cassazione ha, poi, stabilito che “la cessazione degli effetti della legge illegittima, perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino”, sicché “gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurano nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di cittadino degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del Giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso
Pag. 17 di 20 o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”, con la conseguenza che “… riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche la figlia di donna …, nata prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Ebbene, si ritiene che tutti i principi di diritto testé enunciati siano direttamente applicabili al presente procedimento, per quanto sopra enunciato: essendo i Sigg.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_3
, , ,
[...] Controparte_1 Parte_5 Controparte_2
, (come da albero genealogico Parte_6 Parte_7 ricostruito) discendenti della Sig. – cittadina italiana, nata a Persona_4
Spera (TN), in data 21 maggio 1909 e sposatasi con il Sig. Persona_7
in data 28 dicembre 1929 (come risultante dal certificato di
[...]
matrimonio, documento 3, allegato al ricorso) – essi, dal 1° gennaio 1948, riacquistano la cittadinanza italiana, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a loro dello stato di cittadini, stato che sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
In tale sede, dunque, a seguito dei citati interventi giurisprudenziali, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei discendenti non incontra vincoli particolari.
Ne consegue, allora, che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con conseguente ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_3
Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di
Pag. 18 di 20 legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento alle spese di lite si ritiene, da ultimo, che, sussistano gravi e giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti. Infatti,
l'amministrazione non si è opposta all'accoglimento della domanda e ha, anzi, rappresentato il quadro di incertezza giurisprudenziale e normativa protrattosi negli anni sul punto, sottolineando la sussistenza (evidenziata anche dalla stessa
Cassazione) del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione nonché la necessità di un intervento da parte del legislatore, ad oggi ancora non pervenuto, che permetta al di dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi CP_3
introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis.
P.Q.M.
Dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3
competente e ad ogni altra autorità amministrativa interessata, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Trento, 27 marzo 2025
Il Giudice
Pag. 19 di 20 Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 1115/2024
Nella causa civile promossa da
nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il Parte_1
01.05.1989 e residente in 2100 N. Lincoln Park W #7AN, GO, IL 60614
(Stati Uniti d'America), c.f. ; C.F._1 Parte_2
(alla nascita ) nata a [...], TA (Stati
[...] Persona_1
Uniti d'America) il 01.03.1966, residente in 5794 West 4000 South, Hooper, UT
84315 (Stati Uniti d'America), c.f. ; C.F._2 Parte_3
(alla nascita nata a [...], TA (Stati Uniti
[...] Persona_2
d'America) il 31.03.1993 e residente in 5382 South 3750 West, Roy, UT 94067
(Stati Uniti d'America), c.f. e nato C.F._3 Parte_4
a OG, TA (Stati Uniti d'America) il 24.10.1993, la prima in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori
[...]
nata a [...], TA (Stati Uniti d'America) il Per_3
09.10.2020, c.f. e nata a C.F._4 Controparte_1
Washington Terrace, TA (Stati Uniti d'America) il 21.04.2023, c.f.
; nato a [...], C.F._5 Parte_5
TA (Stati Uniti d'America) il 06.03.1972 e residente in 4019 West 1800 South,
Taylor, UT 84401 (Stati Uniti d'America), c.f. ; C.F._6 [...]
nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il 15.07.1993 e CP_2 residente in 532 W 400 N, Logan, UT 84341 (Stati Uniti d'America), c.f. ; nato a [...], TA C.F._7 Parte_6
(Stati Uniti d'America) il 11.12.1990 e residente in 1921 N 2225 W, Clinton, UT
84015 (Stati Uniti d'America), c.f. ; C.F._8 Parte_7
nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il 31.12.1969 e
[...]
residente in 3982 W 2200 N, Plain City, UT 84404 (Stati Uniti d'America), c.f.
, tutti rappresentati e difesi, come da mandati in calce al C.F._9 ricorso, dall'Avv. Marco Permunian del Foro di IG (c.f.
, PEC unitamente e C.F._10 Email_1 disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro di BO (c.f.
, PEC ed C.F._11 Email_2
elettivamente domiciliati in IG – Coso del Popolo 222, presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian
Ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore, dom.to Controparte_3 in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis (pec:
Email_3
Resistente
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c., depositato in data 6 maggio 2024, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_3
Pag. 2 di 20 accogliere le seguenti conclusioni: “
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], TA (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 01.05.1989 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che gli ha validamente Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato
Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_4
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
(alla nascita ) nata a [...], TA (Stati Parte_2 Persona_1
Uniti d'America) il 01.03.1966 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che le ha validamente Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato
Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_4
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3
(alla nascita nata a [...], TA (Stati Uniti
[...] Persona_2
d'America) il 31.03.1993 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che le ha validamente Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato
Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_4
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Persona_3 nata a [...], TA (Stati Uniti d'America) il 09.10.2020 è
[...]
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , Persona_4
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
8-
Pag. 3 di 20 ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV (TN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di Persona_4
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN);
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...], Controparte_1
TA (Stati Uniti d'America) il 21.04.2023 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che le ha Persona_4
validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute Persona_4
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Rovito (CS); 11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il Parte_5
06.03.1972 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
, cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_4
italiana; 12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV
(TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana Persona_4
, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello
[...]
Stato Civile della popolazione di EL IV (TN); 13- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], Controparte_2
TA (Stati Uniti d'America) il 15.07.1993 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che gli ha Persona_4
validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
14- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute Persona_4
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
EL IV (TN); 15- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], TA (Stati Uniti Parte_6
Pag. 4 di 20 d'America) il 11.12.1990 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che gli ha validamente Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana;
16- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di
Stato Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_4
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN); 17- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_7
nato a [...], TA (Stati Uniti d'America) il 31.12.1969 è cittadino
[...]
italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina Persona_4
italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
18- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL IV (TN), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle Persona_4
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL IV (TN)”.
I predetti hanno, dunque, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che l'ava italiana, la Sig.ra era nata a Spera (TN), in [...] Persona_4
21.05.1909, da genitori italiani ( e Persona_5 Persona_6
(doc. 1-2)), e che, giusta la legislazione del tempo, l'ava non aveva
[...]
trasmesso la cittadinanza alla discendenza;
- che la medesima, successivamente, era emigrata negli Stati Uniti d'America, partendo dal porto di Genova e giungendo a New York in data 21.12.1931 (doc.
12), dove si era naturalizzata, a seguito della nascita del figlio, in data 22.11.1943
(docc. 12 e 13);
Pag. 5 di 20 - che ella aveva sposato il Sig. , in data 17.12.1985 Persona_7
(doc. 3) e che, dalla loro unione, era nato, in data 17.04.1941, il Sig.
[...]
a OG, TA, USA (doc. 9); Persona_8
- che aveva sposato, in data 02.04.1964, la Sig.ra Persona_8 [...]
(docc. 14 e 15) che aveva dato alla luce i Sigg: Parte_8 [...]
il 01.03.1966 a OG, TA, USA (doc. 17), Persona_1 Parte_7
il 31.12.1969 a OG, TA, USA (doc. 18) e
[...] Parte_5
il 06.03.1972 a OG, TA, USA (doc. 19), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- che l'odierna ricorrente , in data 07.09.1984, si univa Persona_1
in matrimonio a alias a OG, TA, Persona_9 Persona_9
USA (docc. 20 e 21), mutando legalmente il suo nome in Parte_2
che, in costanza del loro matrimonio, nascevano i ricorrenti Persona_2
nata a [...], TA, USA il 31.03.1993 (doc. 24) e nato a Parte_1
OG, TA, USA il 01.05.1989 (doc. 25);
- che la Sig.ra in data 14.06.2014, contraeva matrimonio Persona_2
con a Layton, TA USA (docc. 26 e 27); che, in costanza Parte_4
del matrimonio, nascevano a Washington Terrace, TA, USA i ricorrenti
[...]
il 09.10.2020 (doc. 28) e il 21.04.2023 (doc. Per_3 CP_1 CP_1
29);
- che il Sig. in data 08.01.2023 si univa civilmente al Sig. Parte_1
a GO, IL, USA (docc. 30 e 31); Persona_10
- che il ricorrente , figlio legittimo di Parte_7 Persona_8
e , in data 13.05.1995 si univa in matrimonio a
[...] Persona_11
nella Contea di Webe, USA (docc. 32 e 33); che con Persona_12
sentenza di divorzio emessa dal Tribunale del secondo distretto giudiziario della
Contea di WE, TA, USA il 30.04.1999, si dichiarava cessata l'unione tra i
Pag. 6 di 20 coniugi (docc. 34 e 35); che il ricorrente in data Parte_7
18.10.2014 contraeva nuovamente matrimonio con a Plain Controparte_4
City, TA, USA (docc. 36 e 37); che il ricorrente , Parte_5
figlio legittimo di e , in data Persona_8 Persona_11
06.06.1992 si univa in matrimonio a nella Contea di WE Controparte_5
– TA, USA (docc. 38 e 39); che, in costanza del matrimonio, nascevano i ricorrenti il 11.12.1990 a OG, TA, USA (doc. 40) e Parte_6
il 15.07.1993 a OG, USA (doc. 41); che con sentenza di Controparte_2
divorzio emessa Tribunale del secondo distretto giudiziario della Contea di
WE, TA, USA il 21.12.2004, si dichiarava cessata l'unione tra i coniugi
(docc. 42 e 43); che, infine, il ricorrente in data Parte_5
20.06.2009 contraeva nuovamente matrimonio con a OG, Persona_13
TA, USA (docc. 44 e 45);
- che l'albero genealogico, così ricostruito, era provato mediante certificati e documenti allegati al ricorso;
- che l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 prevedeva la capacità, esclusivamente in capo al padre, di trasmettere, iure sanguinis, la propria cittadinanza italiana ai figli;
- che – venutosi a creare un conflitto normativo a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione nel gennaio del 1948 (dovuto alla disparità di trattamento tra madre e padre, in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.) – era intervenuta la Corte costituzionale dichiarando, con la pronuncia n. 30/1983,
l'illegittimità costituzionale della norma de qua, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli anche in linea materna e che attraverso tale declaratoria era stata, dunque, riconosciuta, automaticamente, la cittadinanza italiana iure sanguinis anche in linea materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948;
Pag. 7 di 20 - che, sul punto, in giurisprudenza si era creata una profonda spaccatura, risolta con la sentenza n. 4467 del 25-2-2009 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale aveva enunciato che la cessazione degli effetti della legge illegittima, perché discriminatoria, non poteva non incidere immediatamente ed in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili (come il diritto alla cittadinanza), potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge era divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino (salvo espressa rinuncia allo stato di cittadino da parte dell'avente diritto), in definitiva statuendo che “…riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche la figlia di donna …, nata prima di tale data
e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”;
- che, allora, i principi dettati dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2009 erano immediatamente applicabili alla presente controversia: ai Sigg. Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_3 [...]
, , , CP_1 Parte_5 Controparte_2 Parte_6
, andava riconosciuta la cittadinanza italiana,
[...] Parte_7
poiché discendenti della Sig.ra (cittadina italiana nata a [...] Persona_4
(TN) il 21.05.1909), in quanto, diversamente, essi sarebbero stati soggetti proprio a quella disparità di trattamento che la declaratoria di incostituzionalità del 1983 aveva voluto eliminare.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 6 giugno 2024, il
[...]
il quale – precisando di non voler contestare l'eventuale CP_3
riconoscimento in capo ai ricorrenti (non avendo ricevuto comunicazione di elementi ostativi a tal riguardo) previa verifica, da parte del Tribunale, della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto a tal fine necessari – ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige,
Pag. 8 di 20 che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Ha, in subordine, rappresentato nel merito – con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna
– che la Cassazione a Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del
2009 il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio
1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l.
555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio
1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia,
l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n. 87/1975 della
Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n.
151 del 1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc
Pag. 9 di 20 e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio
(ante o post 1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa
Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione, l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n.
4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che “…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a
Pag. 10 di 20 decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , di CP_3
dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo “bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Ha, infine, chiesto – per tutte le ragioni esposte nonché alla luce della mancata resistenza alla domanda nella presente sede processuale – la compensazione delle spese di lite e, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano, per ciascuno di essi, i necessari presupposti in fatto e diritto, voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta, nelle modalità della trattazione scritta, il 6 marzo 2025, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Pag. 11 di 20 Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, in primis, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di IN
ER, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo
1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Nel caso di specie, l'avo de quo, la Sig. risulta essere nata – Persona_4
come da certificato di nascita di cui al documento 1, allegato al ricorso – a Spera
(TN), in data 21.05.1909, da genitori italiani.
Pag. 12 di 20 Di conseguenza, la medesima – al momento dell'entrata in vigore del Trattato di
IN ER (avvenuta appunto in data 16 luglio 1920) – era minorenne
(avendo soli 11 anni).
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, si rileva che l'ava di riferimento non ha lasciato il territorio d'origine prima del 16-07-2020. Ciò, in particolare, risulta essere desumibile sia, dai documenti 6-7-8, relativi alle liste dei passeggeri del 1921, 1930 e 1931, sia, anche per presunzioni, dal documento nr. 3, inerente al matrimonio tra l'ava e , Persona_4 Persona_7
celebratosi a Spera, in Provincia di Trento, in data 28-12-1929, ovvero in epoca successiva all'annessione del territorio del Trentino-Alto Adige al Regno d'Italia.
Ciò posto, in secundis, si rileva, poi, come, dalla documentazione versata in atti, emerga che la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trovi riscontro nella documentazione dagli stessi prodotta. Risulta, in particolare, che: in data
17.12.1985, dal matrimonio di e è Persona_4 Persona_7
nato a [...], TA, USA (doc. 9); dal matrimonio di Persona_8
con (docc. 14 e 15), sono nati, Persona_8 Parte_8
in data 01.03.1966, il a OG, TA, USA (doc. 17), in Persona_1
data 31.12.1969, a OG, TA, USA (doc. 18) e, in data Parte_7
06.03.1972, a OG, TA, USA (doc. 19); dal Parte_5
matrimonio di con (docc. 20 e Persona_1 Persona_9
21), sono nati, in data 31.03.1993, a OG, TA, USA Persona_2
(doc. 24) e, in data 01.05.1989, a OG, TA, USA il Parte_1
(doc. 25); dal matrimonio di con (docc. Persona_2 Parte_4
26 e 27), sono nati, in data 09.10.2020, a Washington Terrace, Persona_3
TA, USA (doc. 28) e, in data 21.04.2023, a Washington Controparte_1
Terrace, TA, USA (doc. 29); il Sig. in data 08.01.2023 si Parte_1
univa civilmente al Sig. a GO, IL (Stati Uniti Persona_10
d'America – doc. 30-31); il ricorrente , figlio legittimo di Parte_7
Pag. 13 di 20 e , in data 13.05.1995 si univa Persona_8 Persona_11
in matrimonio a nella Contea di WE (Stati Uniti Persona_12
d'America – doc. 32-33); con sentenza di divorzio emessa dal Tribunale del secondo distretto giudiziario della Contea di WE, TA (Stati Uniti d'America) il 30.04.1999, si dichiarava cessata l'unione tra i coniugi (doc. 34-35); il ricorrente in data 18.10.2014 contraeva nuovamente Parte_7 matrimonio con a Plain City, TA (Stati Uniti d'America – Controparte_4
doc. 36-37); il ricorrente , figlio legittimo di Parte_5 [...]
e , in data 06.06.1992, si univa in Persona_8 Persona_11
matrimonio a nella Contea di WE – TA (Stati Uniti Controparte_5
d'America – doc. 38-39); dal matrimonio di con Parte_5
(docc. 38 e 39), sono nati, in data 11.12.1990, Controparte_5 Pt_6
a OG, TA, USA (doc. 40), in data 15.07.1993, Parte_5 [...]
a OG, TA, USA (doc. 41). CP_2
Tutto ciò premesso, il tema afferente al presente giudizio è quello della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti da parte di cittadina italiana, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948.
La trattazione del tema de quo richiede una sintetica illustrazione del quadro normativo applicabile alla fattispecie, così come integrato dalle pronunce della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 nonché dai principi fissati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 4466 e n. 4467 del 2009. Il punto di partenza è costituito dalle norme della L. n. 555 del 1912, dichiarate incostituzionali.
Si tratta, in particolare, dell'art. 1, n. 1), nella parte in cui prevedeva: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino” (Corte Cost. n. 30 del 1983) e dell'art. 10, comma 3, laddove stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero (Corte Cost. n. 87 del 1975).
Pag. 14 di 20 Gli interventi della Corte Costituzionale hanno rimosso sia nei confronti della donna coniugata, originariamente cittadina italiana, sia nei confronti dei figli di una cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, tutte le norme che facevano discendere la perdita della cittadinanza italiana, o la mancata trasmissione della stessa ai propri figli esclusivamente da un regime discriminatorio fondato sul genere, senza alcun margine di scelta individuale in ordine alla conservazione della cittadinanza originaria sia da parte della madre che dei figli.
Alla luce della nuova situazione venutasi a creare a seguito di tali declaratorie di incostituzionalità – situazione nella quale veniva riconosciuta, automaticamente, la cittadinanza italiana iure sanguinis, anche in linea materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948 – si è posto il problema della sorte di coloro che erano, invece, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Sul punto, in giurisprudenza, erano emerse delle divergenze in quanto una parte di essa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/07/1996, n. 6297 e Cass. civ., Sez. I,
18/11/1996, n. 10086) riteneva che al figlio legittimo di madre cittadina, nato in [...] anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, si sarebbe dovuto riconoscere lo status di cittadino italiano iure sanguinis, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 30 del 9 febbraio 1983, atteso che anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi anteriori alla Costituzione avrebbe determinato la cessazione di efficacia erga omnes con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe stata ancora applicabile la norma stessa, ove non fosse intervenuta la pronuncia di incostituzionalità, non potendosi, allora, immaginare la presenza di un limite temporale alla “retroazione” degli effetti di una pronuncia della Corte costituzionale;
un'altra parte, invece (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza,
19/02/2004, n. 3331), reputava che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 non sarebbero retroagiti oltre la data del primo
Pag. 15 di 20 gennaio 1948, in tal senso dovendosi normalmente intendere il limite temporale di efficacia delle pronunce di incostituzionalità di leggi anteriori alla
Costituzione, sicché, ove un tale matrimonio fosse stato contratto dalla donna cittadina italiana prima di tale data, sarebbe stato destinato a rimanere fermo l'effetto, fino ad allora legittimamente prodottosi, estintivo (dello stato della cittadinanza), essendo questo frutto di una vicenda ormai esaurita, salva per la donna la possibilità - concessa dall'art. 219, primo comma, della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 - di riacquistare la cittadinanza perduta mediante un'apposita dichiarazione, avente in tal caso effetti costitutivi, resa all'autorità competente, con la conseguenza che, in mancanza della dichiarazione di cui al citato art. 219, primo comma, non si sarebbe potuto considerare cittadino italiano iure sanguinis (a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983) il figlio di donna la quale, sposatasi con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avesse perduto, sotto la previgente disciplina (poi dichiarata incostituzionale), l'originario status di cittadina italiana e acquisito quella del marito.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite nel 2009.
Anzitutto, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009, la Cassazione ha risposto al quesito del se la cittadinanza italiana, perduta dalla donna per essersi sposata con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avrebbe potuto essere riconosciuta automaticamente, anche in assenza della dichiarazione di riacquisto.
Orbene, la Corte di Cassazione – superando il precedente intervento della stessa
Corte a Sezioni Unite del 2004 (ordinanza, 19/02/2004, n. 3331 cit.) ed operando un intervento riformatore – ha statuito che, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui
Pag. 16 di 20 rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948 (non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione), il diritto di cittadinanza – in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente) – è giustiziabile in ogni tempo, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'articolo 219 della legge n. 151 del 1975 ed anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (articoli 3 e 29 Cost.).
Inoltre, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4467 del 25/02/2009 la Cassazione ha, poi, stabilito che “la cessazione degli effetti della legge illegittima, perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino”, sicché “gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurano nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di cittadino degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del Giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso
Pag. 17 di 20 o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”, con la conseguenza che “… riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche la figlia di donna …, nata prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Ebbene, si ritiene che tutti i principi di diritto testé enunciati siano direttamente applicabili al presente procedimento, per quanto sopra enunciato: essendo i Sigg.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_3
, , ,
[...] Controparte_1 Parte_5 Controparte_2
, (come da albero genealogico Parte_6 Parte_7 ricostruito) discendenti della Sig. – cittadina italiana, nata a Persona_4
Spera (TN), in data 21 maggio 1909 e sposatasi con il Sig. Persona_7
in data 28 dicembre 1929 (come risultante dal certificato di
[...]
matrimonio, documento 3, allegato al ricorso) – essi, dal 1° gennaio 1948, riacquistano la cittadinanza italiana, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a loro dello stato di cittadini, stato che sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
In tale sede, dunque, a seguito dei citati interventi giurisprudenziali, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei discendenti non incontra vincoli particolari.
Ne consegue, allora, che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con conseguente ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_3
Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di
Pag. 18 di 20 legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento alle spese di lite si ritiene, da ultimo, che, sussistano gravi e giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti. Infatti,
l'amministrazione non si è opposta all'accoglimento della domanda e ha, anzi, rappresentato il quadro di incertezza giurisprudenziale e normativa protrattosi negli anni sul punto, sottolineando la sussistenza (evidenziata anche dalla stessa
Cassazione) del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione nonché la necessità di un intervento da parte del legislatore, ad oggi ancora non pervenuto, che permetta al di dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi CP_3
introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis.
P.Q.M.
Dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3
competente e ad ogni altra autorità amministrativa interessata, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Trento, 27 marzo 2025
Il Giudice
Pag. 19 di 20 Dott.ssa Laura Di Bernardi
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