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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 960/2023 promosso da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giuseppe Santomarco Terrano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cefalù, Via Prestisimone n. 17 per procura in atti
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
La signora con ricorso depositato in data 20.03.2023, ha chiesto Parte_1
la condanna dell' al pagamento: CP_1
- degli importi dovuti e non pagati sul trattamento pensionistico previsto dall'art.
2 - comma 12 - Legge 335/1995, nella misura di € 809,19 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2021;
- della differenza di trattamento maturata tra il “dato” € 651,32 ed il “dovuto” €
809,19, pari ad € 157,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi su ogni singolo rateo mensile maturato dalla data suindicata sino al soddisfo;
- degli arretrati dovuti nella misura di € 10.098,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal mese di settembre 2021 fino al soddisfo.
Assumeva che aveva richiesto all'Ente l'erogazione del trattamento pensionistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 12 Legge 8 agosto 1995 n.
335, spettante a causa delle gravi patologie che, sin dall'anno 2016, l'avevano colpita mentre prestava servizio quale “collaboratrice scolastica” alle dipendenze dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale di Petralia Soprana. La
pag. 2 patologia accertata dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo, con verbale n. 215563 del 03.12.2019 e con quello n. 22718 del 19.10.2020 di aggravamento era “sclerosi multipla forma primariamente progressiva inattiva”.
Osservava che era dipendente pubblica in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità
non dipendente da causa di servizio e che da ciò discendeva l'obbligo in capo all' di “attribuzione di un “bonus” o di un'anzianità convenzionale come CP_1
se avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40°
anno di servizio.
Rilevava, inoltre, che l con nota del 30.03.2020 le comunicava che “è stata CP_1
conferita la pensione diretta di inabilità con il sistema misto a decorrere dal
04/12/2019” così come con sua del 27/09/2021 e che, in aggiunta all'importo mensile di euro 651,32 le erano stati riconosciuti “gli arretrati per il periodo dall'1 luglio 2020 al 30 settembre 2021 per un importo di euro 10.098,00”.
Inoltre, con successiva nota del 12.11.2021 l' informava la ricorrente che “in CP_1
base ai redditi per l'anno 2019 che ci ha comunicato, l'importo lordo mensile della sua pensione è di euro 809,19 e sarà messo in pagamento a partire dal 1
dicembre 2021”.
Lamentava che, nonostante le suddette comunicazioni riconoscevano i diritti pag. 3 che aveva maturato, l' non aveva provveduto né al pagamento degli CP_1
arretrati e nemmeno a corrispondere la pensione nella suindicata misura di €
809,19 mensili.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 22.07.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta dalla produzione di parte ricorrente che la patologia “sclerosi multipla forma primariamente progressiva inattiva” insorta durante l'espletamento dell'attività lavorativa è stata accertata dalla Commissione Medica di Verifica di
Palermo, con verbale n. 215563 del 03.12.2019 e con quello n. 22718 del
19.10.2020 di aggravamento.
Parimenti provato è che l' con nota del 30.03.2020 comunicava alla CP_1
ricorrente che le era stata conferita la pensione diretta di inabilità con il sistema misto a decorrere dal 04.12.2019 e che, in aggiunta all'importo mensile di €
651,32 le erano stati riconosciuti gli arretrati per il periodo dall'01.07.2020 al
30.09.2021 per un importo di euro 10.098,00.
Inoltre, con successiva nota del 12.11.2021 l' informava la ricorrente che in CP_1
base ai redditi per l'anno 2019 l'importo lordo mensile della pensione pag. 4 ammontava ad € 809,19 e che detto importo sarebbe stato messo in pagamento a partire dall' 01.12.2021.
L' ha riconosciuto alla ricorrente la fondatezza delle domande dalla stessa CP_1
avanzate, liquidate anche nell'importo che, senza nessuna spiegazione e senza che venisse mossa nessuna contestazione, non è mai stato corrisposto.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo del mancato pagamento.
Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
Di qui la condanna dell' al riconoscimento in favore della ricorrente del CP_1
trattamento pensionistico previsto dall'art.
2 - comma 12 - Legge 335/1995 e al pagamento:
- degli importi dovuti e non pagati sul trattamento pensionistico previsto dall'art. 2 comma 12 Legge 335/1995, nella misura di € 809,19 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2021, oltre interessi legali come per legge;
- della differenza di trattamento maturata tra il “dato” € 651,32 ed il “dovuto” €
809,19, pari ad € 157,00 mensili, oltre interessi legali da calcolarsi su ogni singolo rateo mensile maturato dalla data suindicata sino al soddisfo;
- degli arretrati dovuti nella misura di € 10.098,00 dal'01.07.2020 al 30.09.2021,
oltre interessi legali a decorrere dal mese di settembre 2021 fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della ricorrente pag. 5 in € 3.727,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico previsto dall'art. 2 comma 12 Legge 335/1995;
- per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente: CP_1
1) degli importi dovuti e non pagati sul trattamento pensionistico previsto dall'art. 2 comma 12 Legge 335/1995, nella misura di € 809,19 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2021, oltre interessi legali come per legge;
2) della differenza di trattamento maturata tra il “dato” € 651,32 ed il “dovuto”
€ 809,19, pari ad € 157,00 mensili, oltre interessi legali da calcolarsi su ogni singolo rateo mensile maturato dalla data suindicata sino al soddisfo;
3) degli arretrati pari ad € 10.098,00, oltre interessi legali a decorrere dal mese di settembre 2021 fino al soddisfo;
- condanna L' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 3.727,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 8 luglio 2025.
pag. 6 Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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