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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2024, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 9 maggio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1896/2015 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Patti, via Orti n. 3, presso lo studio dell'avv. Margherita Condipodero (pec: fax: 0941243032) che Email_1 la rappresentata e difende, attrice, contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Sant'Agata Militello, via Michele Amari n. 3/E presso lo studio dell'avv. Paolo Starvaggi che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Margherita Condipodero e l'avv. Teresa Starvaggi in sostituzione dell'avv. Paolo Starvaggi, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Condipodero insiste nella richiesta di distrazione delle spese e dei compensi di lite in proprio favore avendo anticipate le prime e non riscossi i secondi.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2015, Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di chiedere la
[...] CP_1 condanna dello stesso al pagamento, in suo favore, della somma di euro
15.465,00, consegnatagli in prestito. In via subordinata, ha chiesto la condanna del RÈ alla restituzione della somma indicata quale conseguenza del carattere indebito della somma di denaro ricevuta. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito dal convenuto chiedendo la condanna del al pagamento della somma a titolo di indennizzo. CP_1
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto di aver corrisposto al convenuto, a titolo di prestito, nel mese di giugno del 2012, la somma di euro 15.000,00. In particolare, una parte della somma concessa in prestito, pari ad euro 5.607,31, gli era stata corrisposta in data 1 giugno 2012 tramite l'estinzione, nell'interesse e per conto del convenuto, di un finanziamento acceso da quest'ultimo con la società Una seconda parte, pari ad euro 9.392,69, era stata Organizzazione_1 corrisposta, in data 6 giugno 2012, mediante bonifico sul conto corrente intestato al . CP_1
L'attrice ha allegato che aveva disatteso l'accordo CP_1 raggiunto, secondo il quale la somma sarebbe stata restituita in rate mensili da euro 200,00, giacché il convenuto si era limitato a pagare la somma complessiva di euro 1.400,00, suddivisa in sette pagamenti di euro 200,00 ciascuno, tra il mese di giugno ed il mese di dicembre 2012. Ancora, l'attrice ha dedotto che, nel periodo compreso fra il mese di settembre 2012 e il mese di marzo 2013, aveva messo a disposizione di la propria carta di pagamento pregata e che tale strumento era stato CP_1 utilizzato dallo stesso per prelevamenti in contanti e per pagare spese ordinarie come ricariche telefoniche, cene e viaggi, per un importo complessivo di euro 1.865,00. Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 7 aprile 2016, si è costituito in giudizio , contestando i fatti allegati dall'attrice, CP_1 negando l'avvenuta stipula, tra le parti, di un contratto di mutuo ovvero di un accordo avente ad oggetto la pattuizione dell'obbligo di restituzione della somma pretesa. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda dell'attrice e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che il SI. non è tenuto alla restituzione di somma CP_1 alcuna a titolo dì mutuo in favore della SI.ra , stante la Parte_1 carenza del titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione;
2) ritenere e dichiarare che le somme di cui all'atto di citazione sono state versate dalla SI.ra in favore del SI. RÈ a titolo di Parte_1 regalie;
4) rigettare la domanda ex art. 2033 c.c. per carenza dei presupposti di legge;
5) rigettare la domanda subordinata di arricchimento ex art. 2041, avendo l'attrice proposto una domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti all'accoglimento; 6) con vittoria di spesi e compensi di causa.”. In particolare, RÈ ha dedotto che la somma di denaro ricevuta era stata corrisposta dall'attrice spontaneamente e per spirito di liberalità, «in virtù del legame affettuoso intercorrente tra le parti». Nel corso del giudizio, è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice che ha ribadito l'esistenza di un accordo con il , che CP_1 implicava la restituzione della somma offerta in prestito e delle ulteriori circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio. Sono stati escussi i testimoni e Testimone_1 Testimone_2
A seguito del completamento dell'istruttoria delegata, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione con assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attrice di adempimento fondata sul contratto di mutuo appare fondata.
Il convenuto non ha contestato la ricezione delle somme richieste dall'attrice né l'importo domandato. Ha, tuttavia, dedotto di avere ricevuto il denaro a titolo di regalia in virtù dei rapporti sentimentali intercorsi tra le parti.
Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (Cass., n. 27372/2021: nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma).
Pertanto, a fronte della mancanza di uno specifico titolo giustificativo diverso da quello di mutuo, l'ammissione dell'avvenuta ricezione delle somme, comporta che la decisione, ai fini del rigetto della domanda di adempimento di mutuo, debba essere improntata al principio cautelativo dovendo valutare tutte le circostanze del caso concreto.
Nella specie, in particolare, è stata allegata da parte del convenuto l'esistenza di un rapporto sentimentale tra le parti ma non anche di un rapporto di convivenza more uxorio.
Seppure dalle prove testimoniali non sia emerso nulla di rilevante, è altrettanto vero che la carenza di una convivenza tra le parti o di un legame sentimentale stabile esclude l'applicazione della prassi giurisprudenziale formatasi a proposito delle dazioni di denaro tra conviventi.
Sicché, anche il titolo di regalia allegato dal convenuto rimane privo di alcuna fondata ragione di giustificazione.
Anzi, i movimenti bancari allegati da parte attrice e non contestati specificamente (v. all. 2 all'atto di citazione e allegati alla memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) depongono nel senso dell'esistenza di un rapporto obbligatorio idoneo a comportare l'obbligo restitutorio da parte dell'accipiens. In particolare, risulta documentata la corresponsione, nel mese di giugno 2012, in favore del
, di parte delle somme richieste, circostanza, peraltro, non CP_1 contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dal convenuto che non ha mosso alcun rilievo neanche in ordine all'ammontare totale da restituire. È, inoltre, accertato che, nel periodo immediatamente successivo al prestito, ovvero dal mese di agosto 2012, il abbia effettuato pagamenti di CP_1 euro 200,00 ciascuno ogni metà mese (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione). In particolare, RÈ ha corrisposto all'attrice, per cinque volte, lo stesso importo di euro 200,00, intorno al giorno 15 di ciascun mese, per poi saltare un mese e alla fine versare il doppio dell'abituale importo il mese immediatamente successivo in due distinte rate sempre di euro
200,00 cadauna, senza che possa risultare verosimile la deduzione del convenuto in ordine alla circostanza che tali somme erano state parimenti corrisposte alla in virtù del legame sentimentale tra le parti. Parte_1
Infatti, la cadenza mensile dei pagamenti effettuati dal convenuto, il medesimo importo oggetto dei bonifici del , la successione CP_1 temporale dei pagamenti mensili (a fare data dal mese di agosto 2012), immediatamente successivi alla corresponsione dell'importo consegnato dall'attrice al convenuto (giugno 2012) costituiscono elementi presuntivi precisi e concordanti idonei a dimostrare l'esistenza dell'obbligo restitutorio che, dagli atti di causa, risulta, anche, parzialmente adempiuto dal . CP_2
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass., n. 8829/2023).
Pertanto, nella specie, i pagamenti mensili, aventi ad oggetto il medesimo importo, versati dal costituiscono prove presuntive CP_1 attendibili in ordine all'esistenza dell'obbligo restitutorio, dilazionato in rate mensili, in capo al convenuto che risulta avervi adempiuto spontaneamente per alcuni mesi, con ciò dimostrando l'esistenza dell'accordo negoziale che prevedeva l'obbligo del mutuatario di rendere le somme ricevute in prestito.
Per quanto esposto, va accertato che ha corrisposto, a Parte_1 titolo di prestito personale, a la somma complessiva di euro CP_1
15.465,00 e che il convenuto non ha provveduto alla relativa restituzione.
Per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma richiesta, a titolo di restituzione del prestito infruttifero, di euro 15.465,00, oltre interessi di legge ai sensi dell'art. 1224 c.c., dalla data di ricezione della messa in mora (25 giugno 2015, data di ricezione dell'invito alla negoziazione assistita) al soddisfo. Ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri medi con riduzione del 30% in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) seguono la soccombenza, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Margherita Condipodero che ha reso la dichiarazione di legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1896/2015 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che ha corrisposto, a titolo di Parte_1 prestito personale, a la somma complessiva di euro CP_1
15.465,00 e che il convenuto non ha provveduto alla relativa restituzione;
per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di restituzione del prestito infruttifero, della somma di euro 15.465,00, oltre interessi di legge ai sensi dell'art. 1224 c.c., dalla data di ricezione della messa in mora (25 giugno 2015) al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in euro 274,28 per esborsi (c.u. e spese notifica) ed euro
3.553,90 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Margherita Condipodero.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 9 maggio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1896/2015 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Patti, via Orti n. 3, presso lo studio dell'avv. Margherita Condipodero (pec: fax: 0941243032) che Email_1 la rappresentata e difende, attrice, contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Sant'Agata Militello, via Michele Amari n. 3/E presso lo studio dell'avv. Paolo Starvaggi che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Margherita Condipodero e l'avv. Teresa Starvaggi in sostituzione dell'avv. Paolo Starvaggi, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Condipodero insiste nella richiesta di distrazione delle spese e dei compensi di lite in proprio favore avendo anticipate le prime e non riscossi i secondi.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2015, Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di chiedere la
[...] CP_1 condanna dello stesso al pagamento, in suo favore, della somma di euro
15.465,00, consegnatagli in prestito. In via subordinata, ha chiesto la condanna del RÈ alla restituzione della somma indicata quale conseguenza del carattere indebito della somma di denaro ricevuta. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito dal convenuto chiedendo la condanna del al pagamento della somma a titolo di indennizzo. CP_1
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto di aver corrisposto al convenuto, a titolo di prestito, nel mese di giugno del 2012, la somma di euro 15.000,00. In particolare, una parte della somma concessa in prestito, pari ad euro 5.607,31, gli era stata corrisposta in data 1 giugno 2012 tramite l'estinzione, nell'interesse e per conto del convenuto, di un finanziamento acceso da quest'ultimo con la società Una seconda parte, pari ad euro 9.392,69, era stata Organizzazione_1 corrisposta, in data 6 giugno 2012, mediante bonifico sul conto corrente intestato al . CP_1
L'attrice ha allegato che aveva disatteso l'accordo CP_1 raggiunto, secondo il quale la somma sarebbe stata restituita in rate mensili da euro 200,00, giacché il convenuto si era limitato a pagare la somma complessiva di euro 1.400,00, suddivisa in sette pagamenti di euro 200,00 ciascuno, tra il mese di giugno ed il mese di dicembre 2012. Ancora, l'attrice ha dedotto che, nel periodo compreso fra il mese di settembre 2012 e il mese di marzo 2013, aveva messo a disposizione di la propria carta di pagamento pregata e che tale strumento era stato CP_1 utilizzato dallo stesso per prelevamenti in contanti e per pagare spese ordinarie come ricariche telefoniche, cene e viaggi, per un importo complessivo di euro 1.865,00. Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 7 aprile 2016, si è costituito in giudizio , contestando i fatti allegati dall'attrice, CP_1 negando l'avvenuta stipula, tra le parti, di un contratto di mutuo ovvero di un accordo avente ad oggetto la pattuizione dell'obbligo di restituzione della somma pretesa. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda dell'attrice e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che il SI. non è tenuto alla restituzione di somma CP_1 alcuna a titolo dì mutuo in favore della SI.ra , stante la Parte_1 carenza del titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione;
2) ritenere e dichiarare che le somme di cui all'atto di citazione sono state versate dalla SI.ra in favore del SI. RÈ a titolo di Parte_1 regalie;
4) rigettare la domanda ex art. 2033 c.c. per carenza dei presupposti di legge;
5) rigettare la domanda subordinata di arricchimento ex art. 2041, avendo l'attrice proposto una domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti all'accoglimento; 6) con vittoria di spesi e compensi di causa.”. In particolare, RÈ ha dedotto che la somma di denaro ricevuta era stata corrisposta dall'attrice spontaneamente e per spirito di liberalità, «in virtù del legame affettuoso intercorrente tra le parti». Nel corso del giudizio, è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice che ha ribadito l'esistenza di un accordo con il , che CP_1 implicava la restituzione della somma offerta in prestito e delle ulteriori circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio. Sono stati escussi i testimoni e Testimone_1 Testimone_2
A seguito del completamento dell'istruttoria delegata, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione con assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attrice di adempimento fondata sul contratto di mutuo appare fondata.
Il convenuto non ha contestato la ricezione delle somme richieste dall'attrice né l'importo domandato. Ha, tuttavia, dedotto di avere ricevuto il denaro a titolo di regalia in virtù dei rapporti sentimentali intercorsi tra le parti.
Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (Cass., n. 27372/2021: nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma).
Pertanto, a fronte della mancanza di uno specifico titolo giustificativo diverso da quello di mutuo, l'ammissione dell'avvenuta ricezione delle somme, comporta che la decisione, ai fini del rigetto della domanda di adempimento di mutuo, debba essere improntata al principio cautelativo dovendo valutare tutte le circostanze del caso concreto.
Nella specie, in particolare, è stata allegata da parte del convenuto l'esistenza di un rapporto sentimentale tra le parti ma non anche di un rapporto di convivenza more uxorio.
Seppure dalle prove testimoniali non sia emerso nulla di rilevante, è altrettanto vero che la carenza di una convivenza tra le parti o di un legame sentimentale stabile esclude l'applicazione della prassi giurisprudenziale formatasi a proposito delle dazioni di denaro tra conviventi.
Sicché, anche il titolo di regalia allegato dal convenuto rimane privo di alcuna fondata ragione di giustificazione.
Anzi, i movimenti bancari allegati da parte attrice e non contestati specificamente (v. all. 2 all'atto di citazione e allegati alla memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) depongono nel senso dell'esistenza di un rapporto obbligatorio idoneo a comportare l'obbligo restitutorio da parte dell'accipiens. In particolare, risulta documentata la corresponsione, nel mese di giugno 2012, in favore del
, di parte delle somme richieste, circostanza, peraltro, non CP_1 contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dal convenuto che non ha mosso alcun rilievo neanche in ordine all'ammontare totale da restituire. È, inoltre, accertato che, nel periodo immediatamente successivo al prestito, ovvero dal mese di agosto 2012, il abbia effettuato pagamenti di CP_1 euro 200,00 ciascuno ogni metà mese (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione). In particolare, RÈ ha corrisposto all'attrice, per cinque volte, lo stesso importo di euro 200,00, intorno al giorno 15 di ciascun mese, per poi saltare un mese e alla fine versare il doppio dell'abituale importo il mese immediatamente successivo in due distinte rate sempre di euro
200,00 cadauna, senza che possa risultare verosimile la deduzione del convenuto in ordine alla circostanza che tali somme erano state parimenti corrisposte alla in virtù del legame sentimentale tra le parti. Parte_1
Infatti, la cadenza mensile dei pagamenti effettuati dal convenuto, il medesimo importo oggetto dei bonifici del , la successione CP_1 temporale dei pagamenti mensili (a fare data dal mese di agosto 2012), immediatamente successivi alla corresponsione dell'importo consegnato dall'attrice al convenuto (giugno 2012) costituiscono elementi presuntivi precisi e concordanti idonei a dimostrare l'esistenza dell'obbligo restitutorio che, dagli atti di causa, risulta, anche, parzialmente adempiuto dal . CP_2
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass., n. 8829/2023).
Pertanto, nella specie, i pagamenti mensili, aventi ad oggetto il medesimo importo, versati dal costituiscono prove presuntive CP_1 attendibili in ordine all'esistenza dell'obbligo restitutorio, dilazionato in rate mensili, in capo al convenuto che risulta avervi adempiuto spontaneamente per alcuni mesi, con ciò dimostrando l'esistenza dell'accordo negoziale che prevedeva l'obbligo del mutuatario di rendere le somme ricevute in prestito.
Per quanto esposto, va accertato che ha corrisposto, a Parte_1 titolo di prestito personale, a la somma complessiva di euro CP_1
15.465,00 e che il convenuto non ha provveduto alla relativa restituzione.
Per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma richiesta, a titolo di restituzione del prestito infruttifero, di euro 15.465,00, oltre interessi di legge ai sensi dell'art. 1224 c.c., dalla data di ricezione della messa in mora (25 giugno 2015, data di ricezione dell'invito alla negoziazione assistita) al soddisfo. Ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri medi con riduzione del 30% in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) seguono la soccombenza, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Margherita Condipodero che ha reso la dichiarazione di legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1896/2015 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che ha corrisposto, a titolo di Parte_1 prestito personale, a la somma complessiva di euro CP_1
15.465,00 e che il convenuto non ha provveduto alla relativa restituzione;
per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di restituzione del prestito infruttifero, della somma di euro 15.465,00, oltre interessi di legge ai sensi dell'art. 1224 c.c., dalla data di ricezione della messa in mora (25 giugno 2015) al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in euro 274,28 per esborsi (c.u. e spese notifica) ed euro
3.553,90 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Margherita Condipodero.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)