Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2362 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. BATTISTINI FRANCESCA e dall'avv. MATTEI CARLOTTA con ricorso depositato in data 08/11/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1 Disporre l'affidamento del figlio , di anni 10, ad entrambi i Per_1 genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli
2 Disporre la collocazione prevalente del minore presso la madre ove la stessa riterrà opportuno;
3 Regolamentare i tempi di permanenza del minore presso il padre nei tempi di seguito indicati, salvo diverso comune accordo tra le parti come del resto già accade dai tempi della separazione e sempre compatibilmente con le esigenze del figlio;
- due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola in cui il padre di recherà a prendere il minore (dal mattino alle 9 nelle festività o ponti) al mattino seguente in cui il padre lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre);
- un weekend alternato dal sabato dopo dottrina (le 18.00 circa) in cui il padre si recherà a prendere il figlio, fino al lunedì mattina in cui lo accompagnerà a scuola, oppure dalla madre nei giorni di chiusura della stessa. Nei periodi di vacanza il padre lo preleverà alle 9 del sabato mattina;
- Festività natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre (con Vigilia di Natale presso l'altro genitore e pernottamento presso il genitore); dal 31 dicembre al 7 gennaio;
1
- Estate. Il padre potrà tenere con sé il figlio per 21 gg. anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, oltre ai giorni di collocazione sopra stabiliti.
4 Salvo diversi accordi fra le parti ciascun gestirà in autonomia i tempi del figlio quando lo avrà con sé, accompagnandolo alle attività sportive, a scuola, dagli amici ecc.;
5 Dichiarare il sig. tenuto all'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento del figlio, la somma di € 400,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato acceso presso la ROMAGNA BANCA IBAN [...]. 6 Disporre che l'assegno unico per il figlio venga percepito al 100% da
[...]
, così come le detrazioni fiscali. CP_1
7 Disporre che il sig. sia tenuto all'obbligo di corrispondere Parte_1 alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio Controparte_1 come di seguito indicate: A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenuto, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro;
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi;
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci compresi quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche e odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico-fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico);
-spese relative ad uno sport scelto dal figlio, compresa l'attrezzatura per lo stesso. B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
-spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (corsi di lingua straniera o di informatica);
2 -spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico- fisiche diagnosticate);
-spese ludiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino).
8 Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta al genitore che le ha anticipate dietro mera esibizione (anche tramite WhatsApp) di ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato.
9 Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte della richiesta effettuata tramite messaggio scritto da parte di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare entro cinque giorni, sempre per iscritto e con esplicita motivazione il proprio dissenso;
in difetto, decorso tale termine il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
10 i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e di quelli relativi ai figli minori. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 08/11/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 01/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3