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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.569 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 569 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], Parte_1
E
La sig.ra nata a [...] l'[...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Galluccio.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 08/11/2024, i ricorrenti, esponevano quanto segue: ciò premesso, domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: All'esito del deposito delle note scritte congiunte, con le quali i ricorrenti insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate in ricorso, in data
11.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 29 gennaio 2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Montecalvo in Foglia (PU) il 25.04.1987 trascritto nei
Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 2 P. II Serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione del 08.11.2024, riportate in parte motiva, e confermate nelle note scritte del 29.01.2025;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montecalvo in Foglia (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 569 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], Parte_1
E
La sig.ra nata a [...] l'[...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Galluccio.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 08/11/2024, i ricorrenti, esponevano quanto segue: ciò premesso, domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: All'esito del deposito delle note scritte congiunte, con le quali i ricorrenti insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate in ricorso, in data
11.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 29 gennaio 2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Montecalvo in Foglia (PU) il 25.04.1987 trascritto nei
Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 2 P. II Serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione del 08.11.2024, riportate in parte motiva, e confermate nelle note scritte del 29.01.2025;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montecalvo in Foglia (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone