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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 7362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7362 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 23 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 2016 / 2024 a cui sono stati riuniti i procedimenti n.R.G. 1580/2024 e 9460/2024
TRA
1. 2. 3. Email_1 Controparte_1 Email_2 [...]
4. ; 5. 6. CP_2 Email_3 Email_4 Email_5
7. 8. AB SALVATI;
9.
[...] Email_6 Email_7
10. ; 11. (con l'Avv. Controparte_3 Parte_1
ZI Sansoni)
RICORRENTE
E
1. per i dipendenti di Roma Capitale Parte_2
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Con ricorso, Giuseppe i ricorrenti – nella qualità di dipendenti sono stati iscritti all'IPA, Istituto di previdenza ed assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, con versamento delle relative quote, fino alle disdette rese con le rispettive decorrenze, precisati nel dettaglio negli atti introduttivi – chiedevano al Giudice adito di dichiarare il loro diritti alla restituzione delle somme per versamenti effettuati e condannare l' resistente al pagamento in loro favore delle somme indicate in atti, con Pt_2 vittoria di spese.
L'IPA, commissariato con l'ordinanza n. 75 del 25 maggio 2017, deduceva, per le gravi criticità finanziarie in cui versava, di aver sospeso necessariamente e legittimamente le procedure di rimborso dei versamenti in favore di chi, come i ricorrenti, aveva esercitato il recesso dal rapporto con l' stesso, fino al 30 giugno 2024, fino al 30 Pt_2 settembre 2024 e poi fino al 31 dicembre 2024. Faceva presente che pertanto, al momento della proposizione delle domande e fino alla fine del mese di dicembre
2024, il credito vantato dai ricorrenti era inesigibile e, quindi, la domanda improcedibile, per manifesta carenza di interesse attuale all'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Integratosi il contraddittorio, la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere in quanto con Delibera prot. n.4714 del 18 dicembre 2024 il
Commissario Straordinario dell' “ha preso atto di come non siano più ravvisabili Pt_2
i presupposti di continuità operativa dell' ….e l' ha ritenuto necessario Pt_2 Pt_2 Pa procedere alla dismissione delle competenze e delle funzioni dell' . ….si comunica che è in corso di adozione la determinazione che sancirà la fine della sospensione della liquidazione di quanto versato ai fini previdenziali. La ripresa delle liquidazioni di quanto spettante avrà inizio a partire dal mese di gennaio 2025 ….”. Pertanto da l 1 gennaio 2025 sono diventate esigibili le pretese di pagamento degli aventi diritto.
Le spese vanno compensate dal momento che la parte resistente legittimamente non ha provveduto al pagamento in linea con la disposizione di sospensione proveniente dal Commissario Straordinario e legittimamente i ricorrenti hanno fatto valere la loro pretesa chiedendo l'accertamento di un diritto che trovava fondamento nell'articolo 3 dello Statuto IPA.
Roma, 11 agosto 2025
IlGiudice dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 23 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 2016 / 2024 a cui sono stati riuniti i procedimenti n.R.G. 1580/2024 e 9460/2024
TRA
1. 2. 3. Email_1 Controparte_1 Email_2 [...]
4. ; 5. 6. CP_2 Email_3 Email_4 Email_5
7. 8. AB SALVATI;
9.
[...] Email_6 Email_7
10. ; 11. (con l'Avv. Controparte_3 Parte_1
ZI Sansoni)
RICORRENTE
E
1. per i dipendenti di Roma Capitale Parte_2
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Con ricorso, Giuseppe i ricorrenti – nella qualità di dipendenti sono stati iscritti all'IPA, Istituto di previdenza ed assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, con versamento delle relative quote, fino alle disdette rese con le rispettive decorrenze, precisati nel dettaglio negli atti introduttivi – chiedevano al Giudice adito di dichiarare il loro diritti alla restituzione delle somme per versamenti effettuati e condannare l' resistente al pagamento in loro favore delle somme indicate in atti, con Pt_2 vittoria di spese.
L'IPA, commissariato con l'ordinanza n. 75 del 25 maggio 2017, deduceva, per le gravi criticità finanziarie in cui versava, di aver sospeso necessariamente e legittimamente le procedure di rimborso dei versamenti in favore di chi, come i ricorrenti, aveva esercitato il recesso dal rapporto con l' stesso, fino al 30 giugno 2024, fino al 30 Pt_2 settembre 2024 e poi fino al 31 dicembre 2024. Faceva presente che pertanto, al momento della proposizione delle domande e fino alla fine del mese di dicembre
2024, il credito vantato dai ricorrenti era inesigibile e, quindi, la domanda improcedibile, per manifesta carenza di interesse attuale all'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Integratosi il contraddittorio, la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere in quanto con Delibera prot. n.4714 del 18 dicembre 2024 il
Commissario Straordinario dell' “ha preso atto di come non siano più ravvisabili Pt_2
i presupposti di continuità operativa dell' ….e l' ha ritenuto necessario Pt_2 Pt_2 Pa procedere alla dismissione delle competenze e delle funzioni dell' . ….si comunica che è in corso di adozione la determinazione che sancirà la fine della sospensione della liquidazione di quanto versato ai fini previdenziali. La ripresa delle liquidazioni di quanto spettante avrà inizio a partire dal mese di gennaio 2025 ….”. Pertanto da l 1 gennaio 2025 sono diventate esigibili le pretese di pagamento degli aventi diritto.
Le spese vanno compensate dal momento che la parte resistente legittimamente non ha provveduto al pagamento in linea con la disposizione di sospensione proveniente dal Commissario Straordinario e legittimamente i ricorrenti hanno fatto valere la loro pretesa chiedendo l'accertamento di un diritto che trovava fondamento nell'articolo 3 dello Statuto IPA.
Roma, 11 agosto 2025
IlGiudice dott.ssa Paola Lucarelli