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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8842/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'Avv. LA TEANA DOMENICO
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASTIONI MATTEO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante conclude come da atto di citazione:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale – in riforma della la sentenza n. 1228/2023 del 6/04/2023 resa dal
Giudice di Pace di Bologna – ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato l'inadempimento dell'odierna parte convenuta per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa, condannare la stessa parte convenuta al pagamento in favore dell'odierna parte attrice – a titolo di compensazione pecuniaria – della somma quantificata in narrativa pari ad € 1.500,00 (€
250,00 a persona). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, del
pagina 1 di 8 doppio grado di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo”.
Parte appellata conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
10.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 1228/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, dichiarando in ogni caso nulla è dovuto da per il ritardo del volo FR2241 del 17.06.2022; CP_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato via pec in data 26.06.2023, in Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di Parte_2 Parte_3
e nonché e proponevano appello
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1228/2023, pubblicata in data 06.04.2023.
Nel giudizio di primo grado gli attori deducevano di aver concluso con la compagnia aerea CP_1
un contratto di trasporto per la tratta Bologna-Manchester, in relazione ad una prestazione da
[...]
eseguirsi con partenza programmata il giorno 17.06.2022, ad ore 22.15, con il volo FR2241, e di essere giunti a destinazione oltre tre ore dopo rispetto all'orario di arrivo schedulato, dal momento che il vettore aveva riportato un prolungato ritardo.
Non avendo ricevuto alcun riscontro alla diffida stragiudiziale trasmessa alla Compagnia tramite il proprio legale, gli attuali appellanti avevano convenuto in giudizio avanti al Giudice CP_1
di Pace di Bologna, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.500,00 (ovvero € 250,00
a persona) a titolo di compensazione pecuniaria, come prevista dall'art. 7 Reg. CE 261/2004, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ed al pagamento delle spese legali.
Si costituiva nel giudizio di primo grado , eccependo che il prolungato ritardo era CP_1 imputabile ad una restrizione degli “slot” presso l'aeroporto di Bologna (ovvero delle finestre di tempo entro le quali un aeromobile ha il permesso al decollo), imposta dall'organismo Eurocontrol, circostanza eccezionale che non aveva potuto evitare, nonostante l'adozione di tutte le misure intraprese;
deduceva che, pertanto, dovesse applicarsi l'esimente di cui all'art. 5 comma 3 del Reg. CE
261/2004; riteneva, infine, infondata anche la domanda di risarcimento del danno, dal momento che pagina 2 di 8 parte attrice non aveva avanzato alcuna richiesta al vettore volta ad ottenere la compensazione pecuniaria, violando così l'art. 15.2.2 delle Condizioni Generali di Trasporto di . CP_1
Con sentenza n. 1228/2023 pubblicata in data 06.04.2023, il Giudice di Pace di Bologna rigettava la domanda di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, aderendo, nel merito, alla tesi di parte convenuta, che riteneva esente da responsabilità, avendo la stessa dato prova dell'avvenuta rideterminazione degli slot imposta dall'organismo Eurocontrol sulla rotta percorsa dal velivolo.
2. Nell'atto di appello in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale di e nonché Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e chiedevano la riforma della sentenza in esame, per i seguenti motivi: Parte_5 Parte_6
- la motivazione della sentenza era del tutto decontestualizzata rispetto all'istruttoria processuale, posto che non aveva prodotto alcuna documentazione dell'organismo Eurocontrol: in particolare, CP_1
il doc. 3 era la stampa tratta da un sito ove si evinceva che un altro volo, avente la tratta Manchester-
Bologna, aveva subito un prolungato ritardo, il doc. 6 era una mera lista generica delle circostanze eccezionali che potevano giustificare la condotta del vettore aereo in caso di cancellazione/ritardo del volo, i docc. 4 e 5 nulla riferivano in ordine alle determinazioni assunte dall'organismo Eurocontrol;
- la dichiarazione del capo operazioni di , prodotta da parte convenuta, riguardava il diverso CP_1
volo FR2242 e riferiva di non provate restrizioni degli slot;
era comunque inattendibile, in quanto proveniente da un preposto/lavoratore dipendente del vettore aereo, legato da un vincolo di subordinazione diretta;
inoltre, tale documento varrebbe a provare soltanto l'avvenuto adempimento, da parte di , dell'obbligo di comunicare ai passeggeri il ritardo del volo, come imposto dal Reg. CP_1
CE n. 261/2004;
- il Giudice di prime cure aveva ignorato, senza alcuna giustificazione, la documentazione di parte attrice, ovvero le stampe acquisite da www.flightstats.com che dimostrerebbero come nella fascia oraria dalle ore 21.15 alle ore 22.45 del giorno 17.06.2022 altri voli venissero regolarmente operati dalle Compagnie aeree, tra cui;
CP_1
- l'asserita restrizione degli slot non aveva rappresentato una causa oggettiva di impedimento al volo e non poteva rientrare tra le circostanze eccezionali idonee ad esonerare da responsabilità il vettore aereo, posto che lo stesso non aveva provato il nesso di causalità tra l'asserito evento ed il ritardo, né aveva disposto misure organizzative per adempiere al contratto di trasporto;
- aveva riconosciuto che le restrizioni degli slot avevano riguardato non il volo de quo, CP_1
bensì il volo diverso e precedente FR2241 del 17.06.2022 (tratta Manchester-Bologna), che sarebbe pagina 3 di 8 decollato in ritardo;
di ciò non vi era prova e, in ogni caso, il prolungato ritardo che aveva interessato anche il volo oggetto di causa, era stato causato da un deficit organizzativo di , che non CP_1
aveva riprogrammato i voli e, dunque, non aveva adottato tutte le misure gestionali idonee ad evitare il ritardo, come richiesto dall'art. 5 commi 3 e 4 Reg. CE n. 261/2004.
In conclusione, gli odierni appellanti chiedevano, in riforma della sentenza impugnata, di condannare parte appellata al pagamento della somma di € 1.500,00 (pari ad € 250,00 a persona), oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva con comparsa depositata in data 12.10.2023, deducendo che: CP_1
- il volo oggetto di causa e quello precedente (volo FR2242), che dovevano essere eseguiti dal vettore contraddistinto con la sigla EI-HMX, avevano subito un ritardo a causa delle limitazioni al traffico aereo ed alla rideterminazione degli slot originariamente assegnati, imposte da Eurocontrol e conseguenti alla restrizione della capacità ATC sullo scalo, come compiutamente provato dalla dichiarazione del capo delle operazioni di volo, contenente altresì l'ATC Slot History (la registrazione di tutte le modificazioni slot relative sia al volo de quo che a quello precedente);
- aveva comunicato ai propri passeggeri il ritardo via sms e a mezzo mail, dando loro la possibilità di scegliere tra la riprotezione e il rimborso, comunicando altresì l'opportunità di usufruire di un credito telefonico gratuito valido per 24 ore e distribuendo voucher per cibi e bevande da utilizzare presso il bar dello scalo;
- la Commissione Europea aveva elaborato un elenco degli accadimenti rientranti nella categoria delle circostanze eccezionali, quali cause di esclusione della responsabilità del vettore ex art. 5 comma 3
Reg. CE 261/2004, tra i quali era compreso il controllo del traffico aereo che sospende o limita le operazioni al di fuori dell'aeroporto di partenza o di arrivo oppure all'interno o fuori da un blocco aria- spazio attraverso il quale il vettore deve viaggiare per operare il volo e, correttamente, il Giudice di prime cure, vi aveva fatto rientrare la revisione degli slot operata da Eurocontrol;
- nonostante quanto asserito da controparte, aveva fatto quanto era nella sua disponibilità CP_1 per evitare il ritardo, posto altresì che, anche secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia, risulterebbe impossibile e spropositato economicamente per la Compagnia mantenere un aeromobile fermo, ma sempre pronto a partire per far fronte a circostanze eccezionali.
In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo CP_1
grado, oltre alla rifusione delle spese di lite.
pagina 4 di 8 4. A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Sono pacifici e documentati i fatti costituitivi posti a fondamento della domanda svolta in primo grado dagli odierni appellanti, ed in particolare l'avvenuta conclusione del contratto di trasporto con
, il ritardo del volo FR2241 relativo alla tratta Bologna-Manchester, superiore alle tre ore, CP_1
riconosciuto dalla Compagnia aerea, e la preventiva richiesta di compensazione pecuniaria inviata a
, come da indicazioni da quest'ultima fornite (cfr. fascicolo di primo grado di parte attrice). CP_1
La materia inerente alla controversia in esame è disciplinata dal Reg. CE n. 261/2004, denominato
“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”; l'art. 6 del Reg. specifica che il ritardo si determina quando, come nel caso che ci occupa, “il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km”. L'art. 7 del Reg., poi, disciplina il diritto alla compensazione pecuniaria, che è espressamente riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, in caso di cancellazione del volo. In forza della corretta interpretazione degli artt. 5, 6, 7 del Reg. citato, offerta dalla Corte di Giustizia UE, tenuto conto della finalità della normativa e delle indicazioni risultanti dai “considerando” del Reg. medesimo, si ritiene che anche i passeggeri di voli ritardati possano reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Reg. quando, a causa di tali voli, subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo (ex multis, Corte di Giustizia UE,
(C-402/07) e (C-432/07) del 19.11.2009).
Dunque, ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b) del Reg. CE n. 261/2004 spetta al passeggero, in caso di cancellazione del volo, nonché di ritardo pari o superiore alle tre ore, il diritto alla compensazione pecuniaria, nei confronti del vettore aereo, ammontante ad € 250,00 per le tratte inferiori o pari a 1.500 km.
Orbene, in base ai principi di riparto dell'onere della prova, il passeggero, che agisce per il risarcimento del danno derivante dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo a destinazione dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, deve fornire unicamente la prova della fonte negoziale del proprio diritto, e dunque dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente), ed allegare l'inadempimento del vettore aereo, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione: sussiste, dunque, una “presunzione di responsabilità” del pagina 5 di 8 vettore, da cui lo stesso può liberarsi fornendo la prova dell'avveramento di una delle circostanze eccezionali disciplinate dall'art. 5 comma 3 del Regolamento. In particolare, come specificato all'art.
5.1 degli Orientamenti interpretativi relativi al Reg. CE n. 261/2004 (C/2024/5687), “A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, un vettore aereo è esonerato dal pagare una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione di un volo o di ritardo prolungato all'arrivo se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Al fine di essere esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria, il vettore aereo deve provare contemporaneamente: a) l'esistenza di circostanze eccezionali e il nesso tra tali circostanze e il ritardo
o la cancellazione del volo;
e b) il fatto che tale ritardo o cancellazione non si sarebbero comunque potuti evitare anche se il vettore aereo avesse adottato tutte le misure del caso”.
Nel caso di specie, il vettore aereo non ha dimostrato che il ritardo del volo FR2241 (Bologna-
Manchester), in partenza dall'aeroporto di Bologna il 17.06.2022 alle ore 22,15, con arrivo previsto alle ore 23,40, sia dipeso da circostanze eccezionali, idonee ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il ritardo del volo oggetto di causa.
Innanzitutto si rileva che, nel primo grado di giudizio, gli attori hanno prodotto documentazione da cui risulta come, nella fascia oraria compresa tra le ore 21,15 e le ore 22,45 del 17.06.2022 (relativa all'atterraggio del volo FR2242 e al decollo del volo FR2241), diversi altri voli fossero stati regolarmente operati dalle compagnie aeree, compresa . CP_1
Inoltre, risulta dirimente il doc. 4 prodotto dall'odierna appellata, contenente la dichiarazione del capo operazioni di Ryanair Report sulla situazione degli slot dell'aeroporto di Bologna in data 17.06.2022.
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, non è sostenibile che il ritardo del volo de quo sia stato causato dalla rideterminazione degli slot (le bande orarie indicanti il permesso ad atterrare e a decollare in un aeroporto coordinato), imposta dall'organismo Eurocontrol
(l'organizzazione intergovernativa europea che si occupa della gestione del traffico aereo e collabora con le autorità nazionali dell'aviazione).
Infatti, nella mail richiamata (doc. 4), ricapitolando gli avvenimenti riguardanti CP_2
l'aeromobile EI-HMX, Boeing 737-8200, che ha operato, uno dopo l'altro, i quattro voli FR36/37
(Manchester-Carcassonne, andata e ritorno), FR2242 (Manchester-Bologna) e quello oggetto di causa
FR2241 (Bologna-Manchester), ha dato atto che il primo volo aveva subito un ritardo di 32 minuti a causa di una difficoltà interna dell'equipaggio, mentre il secondo era partito con ulteriori 15 minuti di ritardo a causa di un rallentamento nell'imbarco di un passeggero con mobilità ridotta. Al terzo volo previsto FR2242, era stato assegnato, originariamente, lo slot 18.57 UTC, ma a causa del ritardo gli pagina 6 di 8 veniva attribuito un nuovo slot con possibilità di partenza alle ore 19.23 UTC;
ciò aveva comportato uno slittamento anche dello slot previsto per il volo in esame, FR2241, riprogrammato poi alle ore
22.40 UTC. Tuttavia, il volo in esame non era partito nemmeno nella banda oraria così rideterminata, poiché l'equipaggio a bordo del vettore aveva terminato le proprie ore lavorative;
pertanto, solo alle ore
06.00 UTC del 18.06.2022, giorno successivo alla partenza originaria, il volo era decollato, arrivando a
Manchester alle ore 08.21 UTC.
Sulla base della ricostruzione fattuale della stessa Compagnia aerea, dunque, si ritiene che non sussista il nesso di causalità tra i restringimenti degli slot operati da Eurocontrol e il ritardo nella partenza del volo de quo: infatti, nonostante questi siano pervenuti da un organismo esterno, al quale la Compagnia aerea ha il dovere di attenersi, il ritardo dei voli in successione, ed in particolare quello maturato dall'ultimo volo, erano esclusivamente ascrivibili a scelte e/o a problemi organizzativi interni del vettore. Peraltro, la circostanza che il ritardo del volo precedente FR2242 fosse attribuibile ad altri operatori intervenuti in aeroporto, come accennato nella mail di cui al doc. 4, non risulta in alcun modo provata, non potendosi ritenere documentata sulla base di una mera generica dichiarazione proveniente dal dipendente della parte appellata inadempiente.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, è tenuta a CP_1
versare a in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di Parte_1
e nonché a e a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la somma € 250,00 ciascuno, a titolo di compensazione pecuniaria, per un totale di € Parte_6
1.500,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 28.06.2022 (data di ricevimento da parte del vettore della richiesta di pagamento della compensazione pecuniaria).
6. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 96 c.p.c. e vengono liquidate in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e consistenza della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, avuto riguardo allo scaglione in cui è compreso il credito oggetto della domanda giudiziale (da € 1.101 a € 5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da in proprio e nella qualità di esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale di e nonché Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 7 di 8 da e riforma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. Parte_5 Parte_6
1228/2023 pubblicata in data 06.04.2023;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore di in proprio CP_1 Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di e Parte_2 Parte_3 nonché di e della somma complessiva di € Parte_4 Parte_5 Parte_6
1.500,00 (pari ad € 250,00 ciascuno), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 28.06.2022 sino al saldo effettivo;
- condanna parte appellata alla rifusione, in favore di in proprio CP_1 Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di e Parte_2 Parte_3
nonché di e delle spese del primo grado di Parte_4 Parte_5 Parte_6 giudizio, che si liquidano in € 125,00 per anticipazioni ed € 633,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e
15 % per spese generali;
- condanna parte appellata alla rifusione, in favore di in proprio CP_1 Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di e Parte_2 Parte_3
nonché di e delle spese del presente grado di Parte_4 Parte_5 Parte_6 appello, che si liquidano in € 174,00 per anticipazioni ed € 1.278,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e
15% per spese generali.
Bologna, 2 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8842/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'Avv. LA TEANA DOMENICO
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASTIONI MATTEO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante conclude come da atto di citazione:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale – in riforma della la sentenza n. 1228/2023 del 6/04/2023 resa dal
Giudice di Pace di Bologna – ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato l'inadempimento dell'odierna parte convenuta per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa, condannare la stessa parte convenuta al pagamento in favore dell'odierna parte attrice – a titolo di compensazione pecuniaria – della somma quantificata in narrativa pari ad € 1.500,00 (€
250,00 a persona). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, del
pagina 1 di 8 doppio grado di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo”.
Parte appellata conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
10.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 1228/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, dichiarando in ogni caso nulla è dovuto da per il ritardo del volo FR2241 del 17.06.2022; CP_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato via pec in data 26.06.2023, in Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di Parte_2 Parte_3
e nonché e proponevano appello
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1228/2023, pubblicata in data 06.04.2023.
Nel giudizio di primo grado gli attori deducevano di aver concluso con la compagnia aerea CP_1
un contratto di trasporto per la tratta Bologna-Manchester, in relazione ad una prestazione da
[...]
eseguirsi con partenza programmata il giorno 17.06.2022, ad ore 22.15, con il volo FR2241, e di essere giunti a destinazione oltre tre ore dopo rispetto all'orario di arrivo schedulato, dal momento che il vettore aveva riportato un prolungato ritardo.
Non avendo ricevuto alcun riscontro alla diffida stragiudiziale trasmessa alla Compagnia tramite il proprio legale, gli attuali appellanti avevano convenuto in giudizio avanti al Giudice CP_1
di Pace di Bologna, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.500,00 (ovvero € 250,00
a persona) a titolo di compensazione pecuniaria, come prevista dall'art. 7 Reg. CE 261/2004, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ed al pagamento delle spese legali.
Si costituiva nel giudizio di primo grado , eccependo che il prolungato ritardo era CP_1 imputabile ad una restrizione degli “slot” presso l'aeroporto di Bologna (ovvero delle finestre di tempo entro le quali un aeromobile ha il permesso al decollo), imposta dall'organismo Eurocontrol, circostanza eccezionale che non aveva potuto evitare, nonostante l'adozione di tutte le misure intraprese;
deduceva che, pertanto, dovesse applicarsi l'esimente di cui all'art. 5 comma 3 del Reg. CE
261/2004; riteneva, infine, infondata anche la domanda di risarcimento del danno, dal momento che pagina 2 di 8 parte attrice non aveva avanzato alcuna richiesta al vettore volta ad ottenere la compensazione pecuniaria, violando così l'art. 15.2.2 delle Condizioni Generali di Trasporto di . CP_1
Con sentenza n. 1228/2023 pubblicata in data 06.04.2023, il Giudice di Pace di Bologna rigettava la domanda di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, aderendo, nel merito, alla tesi di parte convenuta, che riteneva esente da responsabilità, avendo la stessa dato prova dell'avvenuta rideterminazione degli slot imposta dall'organismo Eurocontrol sulla rotta percorsa dal velivolo.
2. Nell'atto di appello in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale di e nonché Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e chiedevano la riforma della sentenza in esame, per i seguenti motivi: Parte_5 Parte_6
- la motivazione della sentenza era del tutto decontestualizzata rispetto all'istruttoria processuale, posto che non aveva prodotto alcuna documentazione dell'organismo Eurocontrol: in particolare, CP_1
il doc. 3 era la stampa tratta da un sito ove si evinceva che un altro volo, avente la tratta Manchester-
Bologna, aveva subito un prolungato ritardo, il doc. 6 era una mera lista generica delle circostanze eccezionali che potevano giustificare la condotta del vettore aereo in caso di cancellazione/ritardo del volo, i docc. 4 e 5 nulla riferivano in ordine alle determinazioni assunte dall'organismo Eurocontrol;
- la dichiarazione del capo operazioni di , prodotta da parte convenuta, riguardava il diverso CP_1
volo FR2242 e riferiva di non provate restrizioni degli slot;
era comunque inattendibile, in quanto proveniente da un preposto/lavoratore dipendente del vettore aereo, legato da un vincolo di subordinazione diretta;
inoltre, tale documento varrebbe a provare soltanto l'avvenuto adempimento, da parte di , dell'obbligo di comunicare ai passeggeri il ritardo del volo, come imposto dal Reg. CP_1
CE n. 261/2004;
- il Giudice di prime cure aveva ignorato, senza alcuna giustificazione, la documentazione di parte attrice, ovvero le stampe acquisite da www.flightstats.com che dimostrerebbero come nella fascia oraria dalle ore 21.15 alle ore 22.45 del giorno 17.06.2022 altri voli venissero regolarmente operati dalle Compagnie aeree, tra cui;
CP_1
- l'asserita restrizione degli slot non aveva rappresentato una causa oggettiva di impedimento al volo e non poteva rientrare tra le circostanze eccezionali idonee ad esonerare da responsabilità il vettore aereo, posto che lo stesso non aveva provato il nesso di causalità tra l'asserito evento ed il ritardo, né aveva disposto misure organizzative per adempiere al contratto di trasporto;
- aveva riconosciuto che le restrizioni degli slot avevano riguardato non il volo de quo, CP_1
bensì il volo diverso e precedente FR2241 del 17.06.2022 (tratta Manchester-Bologna), che sarebbe pagina 3 di 8 decollato in ritardo;
di ciò non vi era prova e, in ogni caso, il prolungato ritardo che aveva interessato anche il volo oggetto di causa, era stato causato da un deficit organizzativo di , che non CP_1
aveva riprogrammato i voli e, dunque, non aveva adottato tutte le misure gestionali idonee ad evitare il ritardo, come richiesto dall'art. 5 commi 3 e 4 Reg. CE n. 261/2004.
In conclusione, gli odierni appellanti chiedevano, in riforma della sentenza impugnata, di condannare parte appellata al pagamento della somma di € 1.500,00 (pari ad € 250,00 a persona), oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva con comparsa depositata in data 12.10.2023, deducendo che: CP_1
- il volo oggetto di causa e quello precedente (volo FR2242), che dovevano essere eseguiti dal vettore contraddistinto con la sigla EI-HMX, avevano subito un ritardo a causa delle limitazioni al traffico aereo ed alla rideterminazione degli slot originariamente assegnati, imposte da Eurocontrol e conseguenti alla restrizione della capacità ATC sullo scalo, come compiutamente provato dalla dichiarazione del capo delle operazioni di volo, contenente altresì l'ATC Slot History (la registrazione di tutte le modificazioni slot relative sia al volo de quo che a quello precedente);
- aveva comunicato ai propri passeggeri il ritardo via sms e a mezzo mail, dando loro la possibilità di scegliere tra la riprotezione e il rimborso, comunicando altresì l'opportunità di usufruire di un credito telefonico gratuito valido per 24 ore e distribuendo voucher per cibi e bevande da utilizzare presso il bar dello scalo;
- la Commissione Europea aveva elaborato un elenco degli accadimenti rientranti nella categoria delle circostanze eccezionali, quali cause di esclusione della responsabilità del vettore ex art. 5 comma 3
Reg. CE 261/2004, tra i quali era compreso il controllo del traffico aereo che sospende o limita le operazioni al di fuori dell'aeroporto di partenza o di arrivo oppure all'interno o fuori da un blocco aria- spazio attraverso il quale il vettore deve viaggiare per operare il volo e, correttamente, il Giudice di prime cure, vi aveva fatto rientrare la revisione degli slot operata da Eurocontrol;
- nonostante quanto asserito da controparte, aveva fatto quanto era nella sua disponibilità CP_1 per evitare il ritardo, posto altresì che, anche secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia, risulterebbe impossibile e spropositato economicamente per la Compagnia mantenere un aeromobile fermo, ma sempre pronto a partire per far fronte a circostanze eccezionali.
In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo CP_1
grado, oltre alla rifusione delle spese di lite.
pagina 4 di 8 4. A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Sono pacifici e documentati i fatti costituitivi posti a fondamento della domanda svolta in primo grado dagli odierni appellanti, ed in particolare l'avvenuta conclusione del contratto di trasporto con
, il ritardo del volo FR2241 relativo alla tratta Bologna-Manchester, superiore alle tre ore, CP_1
riconosciuto dalla Compagnia aerea, e la preventiva richiesta di compensazione pecuniaria inviata a
, come da indicazioni da quest'ultima fornite (cfr. fascicolo di primo grado di parte attrice). CP_1
La materia inerente alla controversia in esame è disciplinata dal Reg. CE n. 261/2004, denominato
“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”; l'art. 6 del Reg. specifica che il ritardo si determina quando, come nel caso che ci occupa, “il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km”. L'art. 7 del Reg., poi, disciplina il diritto alla compensazione pecuniaria, che è espressamente riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, in caso di cancellazione del volo. In forza della corretta interpretazione degli artt. 5, 6, 7 del Reg. citato, offerta dalla Corte di Giustizia UE, tenuto conto della finalità della normativa e delle indicazioni risultanti dai “considerando” del Reg. medesimo, si ritiene che anche i passeggeri di voli ritardati possano reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Reg. quando, a causa di tali voli, subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo (ex multis, Corte di Giustizia UE,
(C-402/07) e (C-432/07) del 19.11.2009).
Dunque, ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b) del Reg. CE n. 261/2004 spetta al passeggero, in caso di cancellazione del volo, nonché di ritardo pari o superiore alle tre ore, il diritto alla compensazione pecuniaria, nei confronti del vettore aereo, ammontante ad € 250,00 per le tratte inferiori o pari a 1.500 km.
Orbene, in base ai principi di riparto dell'onere della prova, il passeggero, che agisce per il risarcimento del danno derivante dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo a destinazione dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, deve fornire unicamente la prova della fonte negoziale del proprio diritto, e dunque dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente), ed allegare l'inadempimento del vettore aereo, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione: sussiste, dunque, una “presunzione di responsabilità” del pagina 5 di 8 vettore, da cui lo stesso può liberarsi fornendo la prova dell'avveramento di una delle circostanze eccezionali disciplinate dall'art. 5 comma 3 del Regolamento. In particolare, come specificato all'art.
5.1 degli Orientamenti interpretativi relativi al Reg. CE n. 261/2004 (C/2024/5687), “A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, un vettore aereo è esonerato dal pagare una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione di un volo o di ritardo prolungato all'arrivo se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Al fine di essere esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria, il vettore aereo deve provare contemporaneamente: a) l'esistenza di circostanze eccezionali e il nesso tra tali circostanze e il ritardo
o la cancellazione del volo;
e b) il fatto che tale ritardo o cancellazione non si sarebbero comunque potuti evitare anche se il vettore aereo avesse adottato tutte le misure del caso”.
Nel caso di specie, il vettore aereo non ha dimostrato che il ritardo del volo FR2241 (Bologna-
Manchester), in partenza dall'aeroporto di Bologna il 17.06.2022 alle ore 22,15, con arrivo previsto alle ore 23,40, sia dipeso da circostanze eccezionali, idonee ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il ritardo del volo oggetto di causa.
Innanzitutto si rileva che, nel primo grado di giudizio, gli attori hanno prodotto documentazione da cui risulta come, nella fascia oraria compresa tra le ore 21,15 e le ore 22,45 del 17.06.2022 (relativa all'atterraggio del volo FR2242 e al decollo del volo FR2241), diversi altri voli fossero stati regolarmente operati dalle compagnie aeree, compresa . CP_1
Inoltre, risulta dirimente il doc. 4 prodotto dall'odierna appellata, contenente la dichiarazione del capo operazioni di Ryanair Report sulla situazione degli slot dell'aeroporto di Bologna in data 17.06.2022.
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, non è sostenibile che il ritardo del volo de quo sia stato causato dalla rideterminazione degli slot (le bande orarie indicanti il permesso ad atterrare e a decollare in un aeroporto coordinato), imposta dall'organismo Eurocontrol
(l'organizzazione intergovernativa europea che si occupa della gestione del traffico aereo e collabora con le autorità nazionali dell'aviazione).
Infatti, nella mail richiamata (doc. 4), ricapitolando gli avvenimenti riguardanti CP_2
l'aeromobile EI-HMX, Boeing 737-8200, che ha operato, uno dopo l'altro, i quattro voli FR36/37
(Manchester-Carcassonne, andata e ritorno), FR2242 (Manchester-Bologna) e quello oggetto di causa
FR2241 (Bologna-Manchester), ha dato atto che il primo volo aveva subito un ritardo di 32 minuti a causa di una difficoltà interna dell'equipaggio, mentre il secondo era partito con ulteriori 15 minuti di ritardo a causa di un rallentamento nell'imbarco di un passeggero con mobilità ridotta. Al terzo volo previsto FR2242, era stato assegnato, originariamente, lo slot 18.57 UTC, ma a causa del ritardo gli pagina 6 di 8 veniva attribuito un nuovo slot con possibilità di partenza alle ore 19.23 UTC;
ciò aveva comportato uno slittamento anche dello slot previsto per il volo in esame, FR2241, riprogrammato poi alle ore
22.40 UTC. Tuttavia, il volo in esame non era partito nemmeno nella banda oraria così rideterminata, poiché l'equipaggio a bordo del vettore aveva terminato le proprie ore lavorative;
pertanto, solo alle ore
06.00 UTC del 18.06.2022, giorno successivo alla partenza originaria, il volo era decollato, arrivando a
Manchester alle ore 08.21 UTC.
Sulla base della ricostruzione fattuale della stessa Compagnia aerea, dunque, si ritiene che non sussista il nesso di causalità tra i restringimenti degli slot operati da Eurocontrol e il ritardo nella partenza del volo de quo: infatti, nonostante questi siano pervenuti da un organismo esterno, al quale la Compagnia aerea ha il dovere di attenersi, il ritardo dei voli in successione, ed in particolare quello maturato dall'ultimo volo, erano esclusivamente ascrivibili a scelte e/o a problemi organizzativi interni del vettore. Peraltro, la circostanza che il ritardo del volo precedente FR2242 fosse attribuibile ad altri operatori intervenuti in aeroporto, come accennato nella mail di cui al doc. 4, non risulta in alcun modo provata, non potendosi ritenere documentata sulla base di una mera generica dichiarazione proveniente dal dipendente della parte appellata inadempiente.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, è tenuta a CP_1
versare a in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di Parte_1
e nonché a e a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la somma € 250,00 ciascuno, a titolo di compensazione pecuniaria, per un totale di € Parte_6
1.500,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 28.06.2022 (data di ricevimento da parte del vettore della richiesta di pagamento della compensazione pecuniaria).
6. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 96 c.p.c. e vengono liquidate in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e consistenza della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, avuto riguardo allo scaglione in cui è compreso il credito oggetto della domanda giudiziale (da € 1.101 a € 5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da in proprio e nella qualità di esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale di e nonché Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 7 di 8 da e riforma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. Parte_5 Parte_6
1228/2023 pubblicata in data 06.04.2023;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore di in proprio CP_1 Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di e Parte_2 Parte_3 nonché di e della somma complessiva di € Parte_4 Parte_5 Parte_6
1.500,00 (pari ad € 250,00 ciascuno), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 28.06.2022 sino al saldo effettivo;
- condanna parte appellata alla rifusione, in favore di in proprio CP_1 Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di e Parte_2 Parte_3
nonché di e delle spese del primo grado di Parte_4 Parte_5 Parte_6 giudizio, che si liquidano in € 125,00 per anticipazioni ed € 633,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e
15 % per spese generali;
- condanna parte appellata alla rifusione, in favore di in proprio CP_1 Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di e Parte_2 Parte_3
nonché di e delle spese del presente grado di Parte_4 Parte_5 Parte_6 appello, che si liquidano in € 174,00 per anticipazioni ed € 1.278,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e
15% per spese generali.
Bologna, 2 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita Chierici
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