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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°10809 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
(alla nascita Parte_1 [...]
, nata a [...], Louisiana (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 17.06.1956; , nata a Controparte_1
Framingham, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 02.11.1989;
, nato a [...], Louisiana (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 27.09.1997; (alla nascita Controparte_2
), nata a [...], Louisiana (Stati Uniti Persona_1
d'America) il 13.07.1966, e il Sig. , nato a [...], Controparte_3
California (Stati Uniti d'America) il 24.11.964, la prima anche in proprio ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...], Louisiana Persona_2
(Stati Uniti d'America) il 14.12.2006; nata a Controparte_4
New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America) il 21.07.1996;
[...]
nata a [...], Louisiana (Stati Uniti d'America) il Parte_3
20.07.1998; e nato a [...], Louisiana Parte_4
(Stati Uniti d'America) il 31.01.2001; rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna, unitamente e separatamente all'avv. Serena
Serva del Foro di Roma e all'avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_5 CP_6
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/08/2022, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_3
(altrimenti conosciuto come / Persona_4 Persona_5
cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 1 produzione di parte ricorrente), successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America e ivi coniugatosi in data 08.09.1907 a New York, New York con CP_7
alias nata in [...]. 2).
[...] Persona_6
In costanza del matrimonio tra e , Persona_3 Controparte_7
in data 05.05.1910 nasceva a New York City, New York (Stati Uniti
d'America) Vincenzina (doc. 3). Per_3 Alla nascita, (altrimenti conosciuta come Parte_5 Per_7
o / o acquisiva la cittadinanza
[...] Per_8 Persona_9 Per_10
statunitense iure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di padre cittadino italiano. Difatti, il
Sig. (altrimenti conosciuto come Persona_3 [...]
mai si naturalizzava cittadino statunitense, Controparte_8
come si evince dalla documentazione prodotta (doc. 4-7), mantenendo la cittadinanza italiana sino al suo decesso, avvenuto a New Orleans, Per_11
(Stati Uniti d'America) il 04.07.1943 (doc. 8).
In data 27.11.1931 a New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America)
(altrimenti conosciuta come o Parte_5 Persona_7
/ o contraeva matrimonio con Per_8 Persona_9 Per_10 Persona_12
(doc. 9).
[...]
In costanza del loro matrimonio, nascevano a New Orleans, Louisiana
(Stati Uniti d'America) in data 01.01.1936 (doc. 10) e Persona_13
in data 11.12.1939 (doc. 11). Controparte_9
in data 20.08.1955, contraeva matrimonio a New Persona_13
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America) con il Sig. Persona_14
(doc. 12 e 13). Dall'unione dei coniugi, il 17.06.1956 nasceva a Baton Rouge,
Louisiana (Stati Uniti d'America) (doc. 14). Per_13 Parte_1
In data 20.07.1958, contraeva matrimonio a New Controparte_9
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America) con il Sig. Persona_15
(doc. 15 e 16). In costanza del loro matrimonio, il 13.07.1966, nasceva a New
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America) Persona_1 (doc. 17).
in data 22.05.1982 contraeva matrimonio a Port Parte_1
Allen, Louisiana (Stati Uniti d'America) con , divenendo così Persona_16
(doc. 18). Parte_1
Dal loro matrimonio, nascevano i ricorrenti Controparte_1
a Framingham, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 02.11.1989 (doc. 19)
e a Baton Rouge, Louisiana (Stati Uniti Parte_2
d'America), il 27.09.1997 (doc. 20).
In data 8.08.1987 a Metairie, (Stati Uniti d'America) la Sig.ra Per_11
si univa in matrimonio al Sig. , Persona_1 Controparte_3
divenendo così (doc. 21). Controparte_2
Dalla loro unione, nascevano: a New Controparte_4
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America), il 21.07.1996 (doc. 22),
a New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America), Parte_3
il 20.07.1998 (doc. 23), a New Orleans, Parte_4
Louisiana (Stati Uniti d'America), il 31.01.2001 (doc. 24) e
[...]
a Baton Rouge, Louisiana (Stati Uniti d'America), il Persona_2
14.12.2006 (doc. 25), ricorrenti nel presente giudizio.
La Sig.ra (altrimenti conosciuta come Parte_5 Per_7
o / o decedeva a Metairie,
[...] Per_8 Persona_9 Per_10
(Stati Uniti d'America) in data 09.07.2008 (doc. 26), mentre la Per_11
figlia decedeva a Metairie, (Stati Uniti Controparte_9 Per_11
d'America) in data 28.03.2017 (doc. 27).
I ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano, era Persona_3
cittadino italiano alla luce dell'allora normativa vigente (codice civile del 1865 e legge n.555 del 1912), in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso alla figlia e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, Parte_5
tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure
sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità
dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte
di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status
permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_5
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 27.02.2025, parte ricorrente discuteva la causa sicché questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies
c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato Persona_3
mai naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata Parte_5
con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Parte_5
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni
sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai
sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto
perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e
morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la
cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 24/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°10809 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
(alla nascita Parte_1 [...]
, nata a [...], Louisiana (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 17.06.1956; , nata a Controparte_1
Framingham, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 02.11.1989;
, nato a [...], Louisiana (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 27.09.1997; (alla nascita Controparte_2
), nata a [...], Louisiana (Stati Uniti Persona_1
d'America) il 13.07.1966, e il Sig. , nato a [...], Controparte_3
California (Stati Uniti d'America) il 24.11.964, la prima anche in proprio ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...], Louisiana Persona_2
(Stati Uniti d'America) il 14.12.2006; nata a Controparte_4
New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America) il 21.07.1996;
[...]
nata a [...], Louisiana (Stati Uniti d'America) il Parte_3
20.07.1998; e nato a [...], Louisiana Parte_4
(Stati Uniti d'America) il 31.01.2001; rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna, unitamente e separatamente all'avv. Serena
Serva del Foro di Roma e all'avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_5 CP_6
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/08/2022, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_3
(altrimenti conosciuto come / Persona_4 Persona_5
cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 1 produzione di parte ricorrente), successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America e ivi coniugatosi in data 08.09.1907 a New York, New York con CP_7
alias nata in [...]. 2).
[...] Persona_6
In costanza del matrimonio tra e , Persona_3 Controparte_7
in data 05.05.1910 nasceva a New York City, New York (Stati Uniti
d'America) Vincenzina (doc. 3). Per_3 Alla nascita, (altrimenti conosciuta come Parte_5 Per_7
o / o acquisiva la cittadinanza
[...] Per_8 Persona_9 Per_10
statunitense iure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di padre cittadino italiano. Difatti, il
Sig. (altrimenti conosciuto come Persona_3 [...]
mai si naturalizzava cittadino statunitense, Controparte_8
come si evince dalla documentazione prodotta (doc. 4-7), mantenendo la cittadinanza italiana sino al suo decesso, avvenuto a New Orleans, Per_11
(Stati Uniti d'America) il 04.07.1943 (doc. 8).
In data 27.11.1931 a New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America)
(altrimenti conosciuta come o Parte_5 Persona_7
/ o contraeva matrimonio con Per_8 Persona_9 Per_10 Persona_12
(doc. 9).
[...]
In costanza del loro matrimonio, nascevano a New Orleans, Louisiana
(Stati Uniti d'America) in data 01.01.1936 (doc. 10) e Persona_13
in data 11.12.1939 (doc. 11). Controparte_9
in data 20.08.1955, contraeva matrimonio a New Persona_13
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America) con il Sig. Persona_14
(doc. 12 e 13). Dall'unione dei coniugi, il 17.06.1956 nasceva a Baton Rouge,
Louisiana (Stati Uniti d'America) (doc. 14). Per_13 Parte_1
In data 20.07.1958, contraeva matrimonio a New Controparte_9
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America) con il Sig. Persona_15
(doc. 15 e 16). In costanza del loro matrimonio, il 13.07.1966, nasceva a New
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America) Persona_1 (doc. 17).
in data 22.05.1982 contraeva matrimonio a Port Parte_1
Allen, Louisiana (Stati Uniti d'America) con , divenendo così Persona_16
(doc. 18). Parte_1
Dal loro matrimonio, nascevano i ricorrenti Controparte_1
a Framingham, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 02.11.1989 (doc. 19)
e a Baton Rouge, Louisiana (Stati Uniti Parte_2
d'America), il 27.09.1997 (doc. 20).
In data 8.08.1987 a Metairie, (Stati Uniti d'America) la Sig.ra Per_11
si univa in matrimonio al Sig. , Persona_1 Controparte_3
divenendo così (doc. 21). Controparte_2
Dalla loro unione, nascevano: a New Controparte_4
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America), il 21.07.1996 (doc. 22),
a New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America), Parte_3
il 20.07.1998 (doc. 23), a New Orleans, Parte_4
Louisiana (Stati Uniti d'America), il 31.01.2001 (doc. 24) e
[...]
a Baton Rouge, Louisiana (Stati Uniti d'America), il Persona_2
14.12.2006 (doc. 25), ricorrenti nel presente giudizio.
La Sig.ra (altrimenti conosciuta come Parte_5 Per_7
o / o decedeva a Metairie,
[...] Per_8 Persona_9 Per_10
(Stati Uniti d'America) in data 09.07.2008 (doc. 26), mentre la Per_11
figlia decedeva a Metairie, (Stati Uniti Controparte_9 Per_11
d'America) in data 28.03.2017 (doc. 27).
I ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano, era Persona_3
cittadino italiano alla luce dell'allora normativa vigente (codice civile del 1865 e legge n.555 del 1912), in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso alla figlia e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, Parte_5
tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure
sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità
dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte
di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status
permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_5
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 27.02.2025, parte ricorrente discuteva la causa sicché questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies
c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato Persona_3
mai naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata Parte_5
con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Parte_5
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni
sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai
sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto
perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e
morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la
cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 24/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.